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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3370 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
nato a [...], São Paulo (Brasile), il 20/05/1950, codice fiscale Parte_1
; nata a [...], São Paulo (Brasile) il 04/02/1952, codice C.F._1 Parte_2 fiscale. ; , nata a [...] Fè Do Sul, São Paulo (Brasile) il C.F._2 Parte_3
10/07/1978 codice fiscale;
, nata a [...] C.F._2 Parte_4
Paulo (Brasile), il 11/08/1978, codice fiscale;
C.F._3 Parte_5
nata a [...], Stati Uniti (U.S.A.) il 21/11/1998 codice fiscale italiano;
[...] C.F._4
, nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_6
; , nata a [...], il C.F._5 Parte_7
21/02/2004, codice fiscale italiano;
nato a [...] C.F._6 Parte_8
(Brasile), il 09/02/1980, codice fiscale tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luca C.F._7
Romano in intesa con l'Avvocato stabilito Tiago Alan Dias presso il cui studio domiciliano.
- RICORRENTI -
E
(c.f. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_1
1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato a [...] Persona_1
(RC) il 02/01/1870, ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_2 in data 25/03/1922 e dalla loro unione nasceva in data 17/01/1929.
[...] Persona_3 contraeva matrimonio con in data 10/09/1949 e dalla loro Persona_3 Persona_4 unione nascevano: in data 20/05/1950 e in data 04/02/1952. Parte_1 Parte_2
contraeva matrimonio con in data 06/04/1974 e dalla loro Parte_1 Persona_5 unione nasceva in data 19/11/1953. Parte_3 contraeva matrimonio con in data 04/02/2012 e dalla loro unione Parte_2 Persona_6 nascevano in data 11/08/1978 e in data 09/02/1980. Parte_4 Parte_8 contraeva matrimonio con in data 28/08/1997 e Parte_4 Persona_7 dalla loro unione nascevano i figli: in data 21/11/1998; Parte_5
in data 10/02/2001 e Parte_6 Parte_7 in data 21/02/2004.
[...]
Nessuno si è costituito nell'interesse del . Controparte_1
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 03 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del regolarmente chiamato in giudizio Controparte_1 giusta documentazione depositata in atti.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di NU (RC) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di Per_1 unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
[...]
2 Dal canto suo, la parte convenuta non si è costituita in giudizio, così non depositando alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_9
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei Pt_10 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San Paolo (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La sostanziale mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_1 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 21.05.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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