Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 14/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3779 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Pt_1
dall'avv. Valeria Grandizio, con la quale è elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Sotira, con il quale è elettivamente domiciliato in Siderno
(RC) Via Amendola n. 55
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2022, l' come in epigrafe Pt_1
rappresentato e difeso, ha esposto:
- che il sig. ha promosso ricorso per A.T.P. (R.G.N. Controparte_1
3290/2021), finalizzato alla verifica del proprio stato di invalidità, nel corso del quale l' si è costituito eccependo, in via preliminare, l'insussistenza CP_2
dei requisiti socio-economici, in ragione del superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge;
- che, nonostante ciò, il CTU ha riconosciuto l'istante invalido nella misura del 76%, ma non portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92;
- che, nella fase di A.T.P., il giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto il sig. non possiede il CP_1
requisito reddituale per il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, né risulta essere disoccupato;
- che nell'anno 2021 il sig. ha lavorato presso la ditta “Ricci CP_1
Franco Hotel Edelweiss” ed è risultato percettore di prestazioni a sostegno del reddito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare inammissibile l'istanza ex art 445 bis cpc e condannare il sig. al pagamento di spese e competenze del giudizio per entrambe le CP_1
fasi di cui all'art. 445 bis c.p.c.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il sig.
, eccependo: CP_1
- che è infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire proposta dall' , in quanto il giudizio per Pt_1
A.T.P. è finalizzato unicamente alla verifica della sussistenza del requisito sanitario;
- che il riconoscimento di una percentuale di invalidità in misura pari al
76%, consente anche l'accesso ad altri benefici di carattere contributivo – 3
sociale;
- che il legislatore, in sede di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto l'art. 12 ter, che riconosce espressamente la compatibilità tra l'assegno mensile, erogato alle persone con invalidità parziale e lo svolgimento di una attività lavorativa, purché il reddito non superi il limite previsto per l'erogazione dello stesso assegno.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per parte resistente.
All'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. è fondato nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Con un unico motivo di ricorso l' eccepisce, con riferimento agli Pt_1
anni 2020 e 2021 il difetto, in capo al sig. , del requisito della CP_1
inoccupazione e il superamento dei limiti reddituali per l'accesso alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge n.
11871971.
Con riferimento al primo profilo, l'art. 12 ter del D.L. n. 146 del 2021 ha stabilito che: “
1. Il requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'articolo
13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora
l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13”.
Invece, con riferimento al superamento del limite reddituale, osserva il 4
giudicante che l'art. 445 bis c.p.c., letto in combinato disposto con l'articolo
100 c.p.c., va interpretato nel senso che, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo, deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere nel giudizio ordinario, cui l'ATP è preordinato, anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento peritale e la soccombenza all'esito di tale accertamento.
Pertanto, l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo postula, in applicazione del principio dell'interesse ad agire enucleato dall'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico legale risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente (Cassazione civile sez. lav., 27/04/2015, n.8533);
Orbene, tale interesse potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta richiesta, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario (Cassazione Civile Sez. lav, Ordinanza
n. 2587 del 05/02/2020; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14629 del 26/05/2021).
Ed infatti, il procedimento in esame non consiste nel "previo adempimento di oneri”, nel senso di previo esperimento di rimedi amministrativi, ma in un procedimento giurisdizionale sommario, sul modello di quelli di istruzione preventiva, a carattere contenzioso (infatti, il legislatore ha previsto un “procedimento sommario”), avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere in giudizio, cui fa seguito un (eventuale) giudizio di merito a cognizione piena (Corte costituzionale 243 del 2014; Corte di Cassazione 6010/2014 e n. 6084/2014).
Conseguentemente, il ricorso con il quale si propone accertamento tecnico preventivo deve contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., o quanto meno l'esposizione 5
sommaria delle domande o eccezioni cui la prova richiesta è preordinata, con conseguente indicazione del diritto rivendicato dal ricorrente e alla cui realizzazione è finalizzata la domanda (Cassazione civile n. 11919/2015).
In particolare, l'interesse ad agire presuppone la necessità che l'azione sia volta ad ottenere un'utilità pratica, anche in un procedimento finalizzato all'accertamento di situazioni giuridicamente rilevanti (come il procedimento di cui all'art. 445 bis. c.p.c.), in quanto non sono proponibili azioni autonome, di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto (al contrario, il diritto può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza);
Inoltre, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che l'interessato prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, atteso che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass.
28 giugno 2010, n. 15355; Cass. 16 maggio 2013, n. 12036; Cass. 21 marzo
2014, n. 6731; Cass. 21 gennaio 2015, n. 1035)" (Sez. L, Sentenza n. 11919 del
2015).
Ne discende che il giudice dell'accertamento tecnico preventivo non può esimersi dal valutare sommariamente la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione del diritto cui è finalizzato l'accertamento sanitario, per valutare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso, pur non rivestendo tale attività di indagine efficacia di giudicato in relazione alle statuizioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio
(cassazione n. 5338/2014; Cassazione n. 16685/2018).
Nel caso di specie, parte resistente ha proposto ricorso ex art 445 bis c.p.c. chiedendo l'accertamento dello stato di invalido civile ai sensi della legge 6
n. 118/1971, oltre che l'accertamento dello status di portatore di handicap.
L'articolo 12 della legge n. 118/71, nel disciplinare l'istituto della pensione di inabilità, dispone che il requisito sanitario necessario, ai fini della concessione del beneficio in questione, corrisponde ad un'accertata totale inabilità lavorativa.
L'articolo 13 della legge n. 118/71, invece, disciplina l'istituto dell'assegno mensile per gli invalidi civili parziali, la cui concessione è subordinata ad una serie di presupposti.
Con riferimento al requisito sanitario, la norma stabilisce che l'assegno spetta agli invalidi civili, di età compresa tra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.
L' , nel costituirsi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, Pt_1
ha eccepito il difetto del requisito socio - economico, allegando il superamento del limite reddituale per il conseguimento delle prestazioni legate all'invalidità civile.
In merito giova evidenziare che la non impugnabilità del decreto di omologa appare ragionevole ove si consideri che l'interessato, entro i termini legislativamente previsti, non ha contestato le conclusioni del CTU sulle quali l'omologa stessa si fonda: tuttavia, logico corollario di tale premessa è la conclusione che la dichiarazione di dissenso (ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 445 bis c.p.c.) può avere ad oggetto non solo le conclusioni formulate dal CTU, ma anche gli aspetti preliminari che sono stati oggetto di verifica giudiziale
(necessaria ai fini della verifica dell'interesse ad agire) e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione così come sopra delineati.
Qualora una delle parti contesti, entro i termini legislativamente previsti, la possibilità del giudice di omologare l'accertamento sanitario, si apre un procedimento ordinario, che impone alla parte che abbia formulato il dissenso 7
di intraprendere, entro il successivo termine di trenta giorni, un procedimento secondo il rito ordinario, specificando i motivi dell'opposizione (Cass. n. 8932 del 2015; Cass., sent. n. 2249 del 2016).
In particolare, qualora l' intenda far valere ragioni di dissenso di Pt_1
qualsivoglia natura, anche diverse dal profilo strettamente medico legale, deve depositare dichiarazione di dissenso entro il termine di trenta giorni, assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., contestando le conclusioni del
C.T.U. sia pure sotto il profilo della loro inutilizzabilità ai fini del riconoscimento della prestazione, per poi proporre ricorso ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c.., instaurando un procedimento secondo il rito ordinario.
Pertanto, correttamente l' ha agito ai sensi dell'art. 445 bis comma Pt_1
6 c.p.c. per contestare il possesso del requisito economico legittimante il conseguimento della pensione di inabilità e soprattutto dell'assegno mensile di assistenza (avendo il CTU riconosciuto un grado di inabilità superiore al 76%).
In particolare, l' nel rilevare l'insussistenza del requisito Pt_1
reddituale ha allegato, anche nel corso del presente giudizio, i modelli CUD del sig. degli anni 2020 e 2021. CP_1
In merito l'odierno resistente si è limitato a sostenere che l'accertamento tecnico preventivo concerne esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario (interpretazione che questo giudicante non condivide alla luce di quanto innanzi argomentato e alla luce della richiamata giurisprudenza della
Corte di Cassazione) e a rilevare che il sig. possiede il “requisito CP_1
contributivo” , come si evincerebbe dall'estratto contributivo allegato.
Ed invero, anche dalla consultazione della documentazione allegata dallo stesso resistente nel costituirsi nel corso del presente giudizio, si evince il superamento dei limiti reddituali con particolare riferimento all'assegno mensile di assistenza.
In particolare, dall'estratto contributivo depositato dal resistente a 8
sostegno della propria pretesa, emerge che nell'anno 2021 il sig. ha CP_1
prodotto redditi di lavoro dipendente per un ammontare di € 7781,00, superando i limiti reddituali per il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza.
Orbene, la domanda originariamente proposta non può considerarsi inammissibile con riferimento alla pensione, in quanto in astratto l'odierno resistente possedeva il requisito reddituale richiesto ai fini della pensione di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, ma non è sorretta da interesse ad agire con riferimento all'assegno, per difetto del requisito reddituale.
Né a tal fine può sostenersi, come parte resistente ha sostenuto nella memoria di costituzione nel presente giudizio, che l'accertamento dell'invalidità civile può essere presupposto di altre prestazioni in quanto, ai fini della prova dell'interesse ad agire, l'accertamento medico legale deve rispondere ad un concreto e attuale interesse del ricorrente che va individuato esattamente nel ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e non può essere successivamente invocato, peraltro in maniera generica.
Pertanto, il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. va accolto con riferimento alla prestazione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge n. 118/1971; invece, con riferimento ai benefici di cui all'art. 3 della legge n. 104/1992, osserva il giudicante che fa piena prova la CTU eseguita nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, in quanto frutto di un attento esame obiettivo e coerente con la documentazione medica in atti, all'esito della quale il consulente ha concluso che il resistente è affetto da disabilità non grave, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104 del 1992, con decorrenza dalla visita peritale.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, restano integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell'esito complessivo della controversia e della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti.
Restano, inoltre, a carico dell' le spese della C.T.U, espletata nel Pt_1 9
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto dall' in persona del legale Pt_1
rappresentante p.t., N.R.G.3779/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accoglie il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara che , invalido in misura superiore al 76% e affetto Controparte_1
da disabilità non grave ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992 con decorrenza da novembre 2021, non possiede il requisito economico per il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
-Pone definitivamente a carico dell' il costo dell'elaborato peritale Pt_1
depositato nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidato con separato e contestuale decreto in favore del dott. Per_1
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Locri, 14/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci