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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2544/2024 R.G. promossa da:
IA FE (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma, n. 95, C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Stefano Pilo (C.F.: ), il quale lo rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: altri rapporti condominiali
Conclusioni: per parte attrice:
«[…] si chiede che il Tribunale Voglia dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria delle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale, così come da consolidata giurisprudenza».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato GI NU, premesso di essere proprietario di un'unità immobiliare posta all'interno del Condominio sito in Sassari, , ha impugnato la delibera Controparte_1
assembleare assunta in data 24.9.2024.
Ha dedotto di non essere stato ritualmente convocato alla riunione assembleare, poiché il relativo avviso, trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, gli era stato consegnato solo in data 20.9.2024.
pagina 1 di 3 Ha rappresentato che la delibera era pertanto viziata perché l'avviso di convocazione sarebbe pervenuto presso il suo domicilio in violazione del termine stabilito dall'art. 66 disp. att. c.p.c.
Ha, quindi, richiesto l'annullamento della delibera impugnata.
Benché ritualmente citato, il convenuto non si è costituito in giudizio e con provvedimento del 9.1.2025 ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice ha dichiarato che il 20.12.2024 il CP_1
convenuto aveva preso atto dell'odierno giudizio e aveva annullato la delibera impugnata.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
All'esito dell'istruttoria, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 18.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da parte attrice.
***
In via di premessa, è opportuno osservare che prima della celebrazione della prima udienza di trattazione ma successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, è stata convocata l'assemblea condominiale del 20.12.2024, che, avente lo stesso oggetto di quella del
20.09.24, che ha sostanzialmente annullato la delibera impugnata.
Tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere, essendo avvenuto in corso di causa un fatto che determina il venir meno dell'interesse sottostante alla pronuncia giudiziale richiesta.
Parte attrice ha tuttavia insistito nella condanna del convenuto al pagamento delle spese di CP_1
lite secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di compiere tale valutazione si deve tenere in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (v., ex multis, Cass. civ.,
Sez. II, Ord. n. 30251/2023).
In questa prospettiva, va rilevato che l'avviso di convocazione dell'assemblea tenutasi in data
24.9.2024 (in seconda convocazione) era senz'altro invalido per contrasto con l'art. 66, c. 3, disp. att.
c.p.c., il quale prevede che la comunicazione della convocazione assembleare sia effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, prevedendo la sanzione dell'annullabilità della delibera adottata in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, come evidentemente ammesso dagli stessi partecipanti all'assemblea che ha annullato quella impugnata riproponendone lo stesso contenuto.
Ne consegue l'indiscutibile soccombenza virtuale del CP_1
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono pertanto il principio della soccombenza (virtuale) e sono liquidate a favore dell'attore come in dispositivo applicando lo scaglione di valore indeterminabile, valore minimo la sola fase studio e introduttiva, uniche svolte, considerato il tenore degli atti processuali e la celebrazione di un'unica udienza svoltasi in modalità cartolare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
2. – Condanna il convenuto, in persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento in CP_1
favore dell'attore delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.453,00 per competenze, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2544/2024 R.G. promossa da:
IA FE (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma, n. 95, C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Stefano Pilo (C.F.: ), il quale lo rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: altri rapporti condominiali
Conclusioni: per parte attrice:
«[…] si chiede che il Tribunale Voglia dichiarare cessata la materia del contendere con vittoria delle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale, così come da consolidata giurisprudenza».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato GI NU, premesso di essere proprietario di un'unità immobiliare posta all'interno del Condominio sito in Sassari, , ha impugnato la delibera Controparte_1
assembleare assunta in data 24.9.2024.
Ha dedotto di non essere stato ritualmente convocato alla riunione assembleare, poiché il relativo avviso, trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, gli era stato consegnato solo in data 20.9.2024.
pagina 1 di 3 Ha rappresentato che la delibera era pertanto viziata perché l'avviso di convocazione sarebbe pervenuto presso il suo domicilio in violazione del termine stabilito dall'art. 66 disp. att. c.p.c.
Ha, quindi, richiesto l'annullamento della delibera impugnata.
Benché ritualmente citato, il convenuto non si è costituito in giudizio e con provvedimento del 9.1.2025 ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice ha dichiarato che il 20.12.2024 il CP_1
convenuto aveva preso atto dell'odierno giudizio e aveva annullato la delibera impugnata.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
All'esito dell'istruttoria, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 18.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da parte attrice.
***
In via di premessa, è opportuno osservare che prima della celebrazione della prima udienza di trattazione ma successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, è stata convocata l'assemblea condominiale del 20.12.2024, che, avente lo stesso oggetto di quella del
20.09.24, che ha sostanzialmente annullato la delibera impugnata.
Tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere, essendo avvenuto in corso di causa un fatto che determina il venir meno dell'interesse sottostante alla pronuncia giudiziale richiesta.
Parte attrice ha tuttavia insistito nella condanna del convenuto al pagamento delle spese di CP_1
lite secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di compiere tale valutazione si deve tenere in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (v., ex multis, Cass. civ.,
Sez. II, Ord. n. 30251/2023).
In questa prospettiva, va rilevato che l'avviso di convocazione dell'assemblea tenutasi in data
24.9.2024 (in seconda convocazione) era senz'altro invalido per contrasto con l'art. 66, c. 3, disp. att.
c.p.c., il quale prevede che la comunicazione della convocazione assembleare sia effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, prevedendo la sanzione dell'annullabilità della delibera adottata in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, come evidentemente ammesso dagli stessi partecipanti all'assemblea che ha annullato quella impugnata riproponendone lo stesso contenuto.
Ne consegue l'indiscutibile soccombenza virtuale del CP_1
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono pertanto il principio della soccombenza (virtuale) e sono liquidate a favore dell'attore come in dispositivo applicando lo scaglione di valore indeterminabile, valore minimo la sola fase studio e introduttiva, uniche svolte, considerato il tenore degli atti processuali e la celebrazione di un'unica udienza svoltasi in modalità cartolare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. – Accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
2. – Condanna il convenuto, in persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento in CP_1
favore dell'attore delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.453,00 per competenze, oltre spese vive e accessori di legge.
Sassari, 14 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3