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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11/02/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2443/2023
vertente tra
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 ci
[...] Parte_5
00195 ROMA rappresentata dall'avv. BRUSCHI FLAVIA
Parte appellante contro
CP_1
Parte appellata contumace
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3327/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 30.03.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, odierni appellanti, sono stati dipendenti a tempo indeterminato della società Parte_6 dal 1/08/2014, continuativamente adibiti all'appalto per la gestione dei servizi di pulizia del
[...] materiale rotabile e degli impianti industriali di , assunti a Controparte_2 seguito di una procedura di cambio appalto all'esito della quale la era subentrata Parte_6 nella gestione dei relativi servizi, come da verbali del 28/07/2014 ed elenchi allegati, comprensivi dei nominativi dei ricorrenti.
In data 27.01.2020, con ulteriore accordo di cambio appalto, gli stessi lavoratori sono transitati Cont senza soluzione di continuità - a far data dal 1.2.2020 - alle dipendenze della società che con lettera di licenziamento datata 28.02.2020 ha comunicato loro il recesso dal rapporto a far data dal
31.01.2020.
Alla data della cessazione del rapporto i lavoratori non hanno percepito quanto dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (prevista dall'art. 54 del CCNL applicato).
Hanno perciò dedotto, per ciò che qui ancora rileva, ossia riguardo alla suddetta indennità, che:
-stante l'adibizione dei lavoratori in esame all'appalto commesso alla da , Parte_6 CP_1 quest'ultima era solidalmente responsabile con l'appaltatore ex art. 29 comma 2 D.lgs 276/2003 per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 10731/2016, confermata dalla stessa Corte nell'Ordinanza n. 10777 del 03/05/2017;
- la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra l'indennità per il periodo di mancato preavviso non compiuto, come stabilito nella pronuncia Suprema Corte secondo cui l'istituto del preavviso ha natura obbligatoria, con la conseguenza che, in caso di recesso immediato del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si risolve immediatamente, con l'obbligo, tuttavia, per il datore di lavoro di corrispondere l'indennità di mancato preavviso di licenziamento (cfr., ex multis, Cass. Sentenza n. 13988 del 06/06/2017): nel caso di specie il datore di lavoro, oltre ad utilizzare le prestazioni delle parti ricorrenti senza retribuirle, nemmeno aveva comunicato il recesso fornendo il preavviso, limitandosi ad inviare una lettera di licenziamento mai ricevuta dai ricorrenti, e comunque datata 27.02.2020, ben venti giorni dopo la cessazione del rapporto;
-secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'indennità di mancato preavviso non ha natura risarcitoria, essendo dovuta anche in difetto ed a prescindere dalla prova di uno specifico danno e spettando anche in caso di rioccupazione immediata del lavoratore, e ad essa va, dunque, riconosciuta una funzione meramente “indennitaria”, essendo “finalizzata ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il rapporto si é interrotto” (Cass. Ordinanza n. 14559 del 12/06/2017; Cass. Sentenza n. 17248 del 27/08/2015, Cass. Sentenza n. 11137 del 11/06/2004, pronunciate sulla base della ricostruzione dell'istituto del preavviso operata nella sentenza della Cassazione n. 7914/94, richiamata anche nella più recente sentenza n. 11137/2004), dovendosi peraltro sottolineare che non si tratta tecnicamente di danno in senso giuridico, ma di danno in senso economico, talché la legge prevede una "indennità" e non un
"risarcimento", ragione per cui essa spetta anche qualora, immediatamente dopo il recesso, il lavoratore venga assunto da altro datore di lavoro (Cass. 1956 n. 3307, 26 marzo 1976 n. 1102).
Nel contraddittorio con la resistente che si costituiva chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso, il Tribunale ha ritenuto non dovuta tale indennità (riconoscendo la fondatezza delle sole domande relative ad altri emolumenti), così motivando:
“Il problema, dunque, si pone per le voci concernenti l'indennità di festività maturate e non godute e l'indennità di mancato preavviso. La indennità sostitutiva delle festività non godute (come le ferie) infatti ha natura mista (risarcitoria e retributiva: Cass., 11462/2012) mentre l'indennità sostitutiva del preavviso ha carattere indennitario (Cass., SU., 7914/1994; Cass., ord.,
14559/2017). Sempre riguardo alla indennità sostitutiva delle ferie (permessi) e festività non godute, anche ulteriori pronunce (Cass. sez. L. sent. n. 20836/2013; Cass. Sez. L. sent. n. 10354/2016; Cass. sez.
L. sent. 3021/2020), affermano la natura compensativa del danno costituito dalla perdita del bene non fruito e, ancora, quanto alla indennità sostitutiva del preavviso, parimenti si afferma che questa sostituisce gli emolumenti che avrebbero dovuto essere corrisposti se il lavoratore fosse stato in servizio, non potendosi conseguentemente riconoscersi la loro natura strettamente retributiva, stante la funzione risarcitoria e/o indennitaria.
Si deve quindi concludere per la esclusione di tali voci dal perimetro della responsabilità solidale qui invocata (cfr., Cass., ord., 31109/2021; Cass., 10354/2016).
La società resistente deve pertanto essere condannata a corrispondere le seguenti somme: quanto al la somma di euro 5880,15 (detratti dal conteggio le spettanze per festività maturate e non Pt_1 godute e indennità di preavviso); quanto al la somma di euro 1499,48; al , Pt_2 Parte_3 la somma di euro 6.355,02; al , la somma di euro 6.434,89; al la somma Parte_4 Parte_5 di euro 9.711,37.” (pp. 3 e 4 provvedimento impugnato)”.
Avverso detta sentenza propongono ora appello gli originari ricorrenti per “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 cod. civ. e dell'art. 29 D.lgs. 276/2003 relativamente alla natura retributiva dell'indennità di preavviso e alla conseguente inclusione della stessa nell'ambito di applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art. 29 D.lgs. 276/2003”.
Lamentano in particolare che la sentenza aveva compiuto un evidente salto logico-giuridico non avendo illustrato il ragionamento sotteso alla conclusione cui giunge, non spiegando nemmeno le motivazioni per cui la natura indennitaria dell'indennità di preavviso comporterebbe, poi, il riconoscimento della natura risarcitoria della stessa affermando solo: “non potendosi conseguentemente riconoscersi la loro natura strettamente retributiva, stante la funzione risarcitoria e/o indennitaria”.
Richiamano recenti pronunce della Corte d'Appello di Roma (nn. 1048/2023; 2054/2023, 1441/2023, quest'ultima riportata ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.) conformi alla tesi attorea, in adesione al consolidato, ed anche recente, orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Non si costituisce nonostante rituale notifica. Controparte_1
La causa è discussa oralmente ed all'esito decisa come da dispositivo, con sentenza e contestuale motivazione.
Va premesso che questo Collegio, pur nella consapevolezza dell'indirizzo da ultimo formatosi presso l'adita Corte territoriale sulla scorta delle citate pronunce della Suprema Corte nel senso della spettanza dell'indennità in parola nelle fattispecie di cambio appalto, ha più volte ritenuto non competere - in tali casi - l'indennità in parola reputando, in estrema sintesi (in uno con quanto espresso da Cass., sez. lav., 22 aprile 1995, n. 4553), non ricorrenti nella specie le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., tanto più in presenza di previe pattuizioni tra le aziende e le OO.SS, funzionali alla nuova occupazione del lavoratore e all'avvio immediato del nuovo rapporto.
L'odierno Collegio prende tuttavia atto dei successivi, recenti, arresti giurisprudenziali con cui la Suprema Corte ha fornito ulteriore conferma ai principi dalla stessa già affermati, e si determina pertanto a superare - re melius perpensa - quanto inizialmente disposto.
In particolare, ha osservato la Corte di Cassazione, da ultimo con Ordinanza del 05/11/2024 n.
28415:
… Le questioni …….(sulla spettanza dell'indennità d preavviso in caso di cambio appalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzione consensuale, sulla causa de recesso) sono già state tutte risolte da questa Corte con orientamento oramai consolidato (Cass. 1148 del 21/01/2014 n. 24429 del 01/12/2015, Cass. n. 9195/2012, n. 20192/2011 n. 940/2024) essendosi da tempo statuito che "L'art. 2118 secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva de preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato.
Ne consegue che l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità."
Tale giurisprudenza, che riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto, merita di essere confermata e rafforzata, secondo questo Collegio, non essendo stati prospettati nella causa argomenti idonei che giustifichino un mutamento di indirizzo.
8.- Va ricordato anzitutto che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, essendo la stessa fattispecie estintiva conseguenza di un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa, talché nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore, il quale non manifesta in proposito alcuna volontà.
9.- Ciò che rileva invece è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa, potendo questa in alternativa mantenere in servizio il dipendente ed adibirlo ad altro appalto o attività, non essendo previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti.
10.- Neppure può essere sostenuto, per evidente contraddizione logica, che la sottoscrizione del successivo contratto di lavoro con l'appaltatore subentrante equivalga a risoluzione consensuale del primo contratto, già in precedenza estinto per fatto dell'appaltatore. E nemmeno si può affermate che la sottoscrizione di un nuovo contratto equivalga a rinuncia alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso relativa alla risoluzione del precedente contratto, non emergendo alcuna plausibile dimostrazione a sostegno dell'esistenza di tale volontà abdicativa.
11.- Inoltre, la giurisprudenza consolidata ha già messo in evidenza come non esista continuità nei due rapporti di lavoro in oggetto e che quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo. Essendo il rapporto di lavoro che si verrà ad instaurare con l'impresa subentrante un rapporto nuovo rispetto a quello cessato, non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro.
12.- D'altra parte, nemmeno rileva il fatto che il lavoratore abbia lavorato in conseguenza del cambio appalto, dal giorno seguente alla cessazione dell'appalto, in quanto l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1218 c.c. spetta quand'anche il lavoratore licenziato abbia trovato lavoro immediatamente dopo il recesso.
13. È l'eventualità del danno che crea l'obbligo di un periodo di preavviso in caso di recesso unilaterale;
in mancanza del quale scatta l'obbligo della relativa indennità sostitutiva.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso deve perciò corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione maturata nel periodo corrispondente.
14.- L'indennità di preavviso prescinde perciò dalla prova di un danno con la conseguenza che essa spetta anche se il lavoratore ha trovato subito una nuova occupazione.
15.- Il preavviso non ha efficacia reale, il rapporto si estingue immediatamente e non hanno influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti (Cass. 22322/2013, 21092/2014) e l'indennità sostitutiva ha natura retributiva ed indennitaria (Sez. Unite 7914/1994).
16.- L'unica eccezione prevista dall'art.2118 c.c. vale per il licenziamento per giusta causa.
17.- Nel caso di specie la Corte ha accertato, sulla base delle risultanze processuali e facendo corretta applicazione delle regole di ermeneutica, che non esiste risoluzione consensuale, né il recesso del lavoratore;
che il rapporto era cessato per fatto riconducibile al datore di lavoro e senza rispetto del termine di preavviso;
che tra l'uno e l'altro rapporto vi era stata soluzione di continuità e che nessuna deroga fosse prevista dalla disciplina del CCNL quanto all'obbligo del preavviso lavorato e, in sua mancanza, dell'indennità sostitutiva che la parte recedente deve riconoscere all'altra parte.
19. Si tratta perciò di una pronuncia del tutto aderente alla giurisprudenza consolidata già citata.
20.- In particolare come affermato da Cass. n. 1148 del 21/01/2014: " L'art. 2118 c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva - quale nella specie quella di livello nazionale ex l'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale - preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante.
Non conferente pertanto è nella fattispecie il principio affermato da Cass., sez. lav., 22 aprile 1995,
n. 4553, ed invocato dalla difesa della società ricorrente;
pronuncia questa che ha sì ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso non compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.) seguita, senza soluzione di continuità da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Ma appunto tale principio si riferisce alla diversa fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Nè il richiamo dell'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vale a introdurre una deroga contrattuale sia perché nulla è previsto quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, sia perché la disposizione contrattuale in realtà prevede un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto alle imprese subentrante.
Quindi vi era una soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante. Tale circostanza di fatto, prefigurata dall'art. 6 citato, non vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso. In questo senso, nella stessa identica fattispecie, si è già pronunciata questa Corte ….”.
Le vicende lavorative dei ricorrenti, come documentalmente ricostruite, sono sovrapponibili a quelle considerate nella suddetta pronuncia.
Si fanno dunque proprie le motivazioni delle sentenze già emesse da questa Corte in merito alla spettanza dell'indennità, in aderenza ai richiamati principi espressi dalla suindicata sentenza della Suprema Corte di Cassazione.
E', inoltre, appena il caso di osservare come sia oramai principio acquisito quello dell'applicabilità dell'art. 29 del D. L.vo n. 276 del 2003 alla fattispecie in esame, questione da tempo risolta dalla giurisprudenza di legittimità nel senso della soggezione di alla disciplina dettata Controparte_1 dalla suddetta disposizione legislativa.
Si legge, infatti, nella sentenza Cass. n. 10731 del 2016 “.........Ma un analogo divieto di applicazione dell'art. 29, secondo comma d.Ig. 276/2003 non esiste nei confronti dei soggetti privati, quale cui pure si applica il codice dei contratti pubblici, nella sua qualità Controparte_1 di "ente aggiudicatore", secondo la definizione dell'art. 3, ventinovesimo comma D. L.vo n. 163/2006 (nel campo dei servizi ferroviari in base all'allegato VI D ed ai fini dell'applicazione della parte III, artt. 206 ss., secondo la previsione dell'art. 3, trentesimo comma d.lg. cit.) e quindi anche l'art. 118, sesto comma, neppure essendo la norma in esame stata abrogata dall'art. 256 D.
Lgs. cit.
Giova poi ancora sottolineare come il codice dei contratti pubblici non contenga una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né aliunde integrabile: al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all'attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (art. 2, quarto comma 163/2006). E proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è preclusa per espresso divieto di legge l'integrazione con il d.lgs.
276/2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell'appaltatore previsto dall'art. 1676 c.c. (ancora da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).
Sicchè, ben a ragione si deve ritenere applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, secondo comma d.Ig. 276/2003 a quei soggetti privati, quale anche Controparte_1 qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti.
Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline.
Il D. Lvo 276/2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un'azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e non soltanto, come a norma dell'art. 5, primo comma d.p.r. 207/2010, le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà ("possono pagare anche in corso d'opera") attribuita ai soggetti indicati dall'art. 3, primo comma, lett. b) dpr cit. ("amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice").
Il d.1g. 163/2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d'opera, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente la possibilità di un concorso, nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto privato come delle due discipline, in assenza Controparte_1 di un espresso divieto di legge e tra loro, per le ragioni dette, ben compatibili.... “.
Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 10777 del
2017, nella quale il giudice di legittimità ha, altresì, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione dell'art. 29 del D. L.vo n. 276 del 2003, per contrasto con l'art. 3 della Cost. (“In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie società Controparte_1 partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti”).
Riguardo infine alla quantificazione dell'indennità di preavviso dovuta agli odierni appellanti, la stessa, determinata sulla base delle previsioni dell'art. 54 del CCNL, non risulta essere stata specificatamente contestata, sicchè l'indennità dovrà essere corrisposta da nella CP_1 misura indicata in ricorso.
Conclusivamente, la sentenza deve essere riformata per quanto di ragione, riconoscendo ai lavoratori la spettanza delle ulteriori somme richieste a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Maggiorate degli accessori di legge.
Le spese del doppio grado possono essere compensate stante l'esistenza del precedente diverso orientamento del Collegio ed il mutamento di indirizzo nella specie adottato.
P.Q.M.
La Corte,
in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto,
a- accerta il diritto degli appellanti a percepire le ulteriori somme richieste nel ricorso originario a titolo di indennità sostituiva del preavviso;
b- dichiara la società solidalmente responsabile con l'appaltatore ai sensi dell'art. Controparte_1
29 comma 2 D. Lgs 276/2003 anche per il pagamento dell'indennità di preavviso;
c- per l'effetto, condanna al pagamento, a titolo di indennità di preavviso, in favore Controparte_1 degli appellanti delle somme di:
€ 4.084,04 per;
Parte_1
€ 1.426,24 per , Parte_2
€ 4.030,28 per;
Parte_3
€ 4.081,16 per;
Parte_4
€ 3.923,66 per;
Parte_5 oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione del credito al saldo.
Spese del doppio grado compensate.
Roma, 11.2.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
Dr. Alberto Celeste