Articolo 14 della Legge 6 agosto 1967, n. 698
Articolo 13Articolo 15
Versione
19 agosto 1967
Art. 14. Impiegati assunti a contratto

Gli impiegati assunti a contratto in base alle leggi febbraio 1963, n. 129, e 1 luglio 1966, n. 506, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati, a domanda, da presentare a pene di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, con la disciplina giuridica ed economica prevista dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive disposizioni, sul personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.
Gli impiegati di cui sopra assunti con la qualifica di ingegnere o di geologo sono collocati nella categoria I/A del personale non di ruolo; quelli assunti con la qualifica di geometra o di disegnatore sono collocati nella categoria 11. Alle eventuali variazioni del contingente del personale non di ruolo provvede il Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per il tesoro. Ai suddetti impiegati si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 .
Il servizio reso a contratto e' valutabile ad ogni effetto quale servizio non di ruolo.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogata la facolta' concessa al Ministero dei lavori pubblici con le citate leggi 4 febbraio 1963, n. 129, e 1 luglio 1966, n. 506 , di assumere personale a contratto per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti.
Entrata in vigore il 19 agosto 1967
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