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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 10.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 298 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Vitantonio Marchesano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Eboli,
alla via U. Nobile n. 14;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3,
legge n. 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.1.2025 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3,
della legge n. 104/92;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., egli aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa.
Con provvedimento reso in data 21.1.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, riportandosi CP_1
alle argomentazioni in precedenza esposte.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato. Parte_1
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis cod. proc. civ. il ha invocato una declaratoria di accertamento della Pt_1
sussistenza dello status invalidante richiesto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92
(art. 3, comma 3), ai fini del conseguimento delle correlate provvidenze assistenziali.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice - dott.
, specialista in Medicina legale e delle assicurazioni - ha Persona_1 affermato che le infermità riscontrate al ricorrente (“Cardiopatia ischemico
ipertensiva già trattata con PTCA e stenting in classe funzionale NYHA III.
Diabete mellito di tipo II. Otite media cronica destra e ipoacusia mista bilaterale.
Artrosi polidistrettuale con maggiore interessamento del rachide e delle
articolazioni coxo-femorali”) non comportano una totale e permanente inabilità
lavorativa con necessità di assistenza continua e non danno quindi luogo all'insorgenza del requisito sanitario prescritto ai fini del conseguimento delle invocate prestazioni.
Il c.t.u. ha in particolare evidenziato che il si è presentato alla visita “su Pt_1
sedia a rotelle già in suo possesso e non prescritta dall' e ha riferito “di CP_2
essere in attesa di essere sottoposto ad intervento di protesizzazione dell'anca bilateralmente”.
Ha poi sottolineato che “durante l'esame clinico espletato il ricorrente rifiutava di effettuare le prove di deambulazione e passaggi posturali riferendo l'impossibilità a raggiungere ed a mantenere la stazione eretta”.
Ha infine rimarcato che “la documentazione sanitaria in atti è sprovvista di riscontri a tali affermazioni, essendo del tutto priva di valutazioni specialistiche ortopediche e fisiatriche nonché estremamente limitata per quel che riguarda gli accertamenti strumentali”.
Orbene, ritiene il giudicante che la valutazione espressa dal c.t.u. meriti conferma anche in questa fase, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico-
legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle patologie riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Procedendo, infatti, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u.,
sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico-legale effettuata nella precedente fase sia certamente corretta, anche in considerazione che i sanitari dell , a CP_1
seguito degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, pervennero ad identiche conclusioni, formulando una diagnosi pressoché sovrapponibile.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale,
perché - come detto - esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
Ne consegue che i rilievi mossi dal ricorrente sono inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
Aggiungasi, poi, quale circostanza in questa sede determinante, che il , Pt_1
pur affermando nel ricorso di essere affetto da un più grave complesso patologico, rispetto a quello riscontrato nella prima fase, non ha prodotto documentazione medica successiva alla data di espletamento dell'indagine peritale da cui evincere l'insorgenza di patologie tali da far ritenere sussistente il requisito sanitario previsto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92 (art. 3, comma 3).
La censura di parte ricorrente si riduce, pertanto, ad una mera diversa valutazione delle affezioni riscontrate, rispetto a quella effettuata dal c.t.u.
precedentemente nominato.
Rileva da ultimo il Tribunale che, nella specie, non appare opportuno procedere al rinnovo delle indagini medico-legali, in quanto – come già evidenziato – non
è stato dedotto l'aggravamento delle malattie denunciate o accertate, ovvero l'insorgenza di nuove infermità, così come non è stato in alcun modo dimostrato che l'ausiliario del giudice non abbia tenuto conto, nella formulazione delle sue valutazioni, di tutte le patologie da cui il periziando era affetto.
Il ricorso ad una nuova consulenza tecnica si rende necessario, in realtà, nelle sole ipotesi in cui siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del primo consulente tecnico d'ufficio, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte. Ne discende che non poteva essere accolta, in questa sede, la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica di ufficio, essendo del tutto ultronea alla luce delle considerazioni svolte.
Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, a questo punto,
che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il c.t.u. ha esaminato e valutato, ravvisandone l'assoluta irrilevanza ai fini della formulazione del giudizio de quo, la certificazione sanitaria rilasciata il 28.2.2022 dall CP_3
, in cui si attesta che il è “… affetto da poliglobulia essenziale,
[...] Pt_1
pratica periodicamente salassi terapeutici presso nostra struttura di medicina trasfusionale …” (detta certificazione, invero, è indicata nella relazione a firma del c.t.u., sub n. 5, nel novero di quelle prodotte dal periziando e vagliate dall'ausiliario).
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi,
il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
Avendo prodotto in giudizio una valida dichiarazione di esonero ex art 152 disp.
att. c.p.c., il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 298 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da contro l' Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio,
ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Salerno, 10.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 10.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 298 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Vitantonio Marchesano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Eboli,
alla via U. Nobile n. 14;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3,
legge n. 104/92.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.1.2025 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3,
della legge n. 104/92;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., egli aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa.
Con provvedimento reso in data 21.1.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, riportandosi CP_1
alle argomentazioni in precedenza esposte.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato. Parte_1
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis cod. proc. civ. il ha invocato una declaratoria di accertamento della Pt_1
sussistenza dello status invalidante richiesto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92
(art. 3, comma 3), ai fini del conseguimento delle correlate provvidenze assistenziali.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice - dott.
, specialista in Medicina legale e delle assicurazioni - ha Persona_1 affermato che le infermità riscontrate al ricorrente (“Cardiopatia ischemico
ipertensiva già trattata con PTCA e stenting in classe funzionale NYHA III.
Diabete mellito di tipo II. Otite media cronica destra e ipoacusia mista bilaterale.
Artrosi polidistrettuale con maggiore interessamento del rachide e delle
articolazioni coxo-femorali”) non comportano una totale e permanente inabilità
lavorativa con necessità di assistenza continua e non danno quindi luogo all'insorgenza del requisito sanitario prescritto ai fini del conseguimento delle invocate prestazioni.
Il c.t.u. ha in particolare evidenziato che il si è presentato alla visita “su Pt_1
sedia a rotelle già in suo possesso e non prescritta dall' e ha riferito “di CP_2
essere in attesa di essere sottoposto ad intervento di protesizzazione dell'anca bilateralmente”.
Ha poi sottolineato che “durante l'esame clinico espletato il ricorrente rifiutava di effettuare le prove di deambulazione e passaggi posturali riferendo l'impossibilità a raggiungere ed a mantenere la stazione eretta”.
Ha infine rimarcato che “la documentazione sanitaria in atti è sprovvista di riscontri a tali affermazioni, essendo del tutto priva di valutazioni specialistiche ortopediche e fisiatriche nonché estremamente limitata per quel che riguarda gli accertamenti strumentali”.
Orbene, ritiene il giudicante che la valutazione espressa dal c.t.u. meriti conferma anche in questa fase, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico-
legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle patologie riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Procedendo, infatti, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u.,
sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico-legale effettuata nella precedente fase sia certamente corretta, anche in considerazione che i sanitari dell , a CP_1
seguito degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, pervennero ad identiche conclusioni, formulando una diagnosi pressoché sovrapponibile.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale,
perché - come detto - esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
Ne consegue che i rilievi mossi dal ricorrente sono inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
Aggiungasi, poi, quale circostanza in questa sede determinante, che il , Pt_1
pur affermando nel ricorso di essere affetto da un più grave complesso patologico, rispetto a quello riscontrato nella prima fase, non ha prodotto documentazione medica successiva alla data di espletamento dell'indagine peritale da cui evincere l'insorgenza di patologie tali da far ritenere sussistente il requisito sanitario previsto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92 (art. 3, comma 3).
La censura di parte ricorrente si riduce, pertanto, ad una mera diversa valutazione delle affezioni riscontrate, rispetto a quella effettuata dal c.t.u.
precedentemente nominato.
Rileva da ultimo il Tribunale che, nella specie, non appare opportuno procedere al rinnovo delle indagini medico-legali, in quanto – come già evidenziato – non
è stato dedotto l'aggravamento delle malattie denunciate o accertate, ovvero l'insorgenza di nuove infermità, così come non è stato in alcun modo dimostrato che l'ausiliario del giudice non abbia tenuto conto, nella formulazione delle sue valutazioni, di tutte le patologie da cui il periziando era affetto.
Il ricorso ad una nuova consulenza tecnica si rende necessario, in realtà, nelle sole ipotesi in cui siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del primo consulente tecnico d'ufficio, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte. Ne discende che non poteva essere accolta, in questa sede, la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica di ufficio, essendo del tutto ultronea alla luce delle considerazioni svolte.
Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, a questo punto,
che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il c.t.u. ha esaminato e valutato, ravvisandone l'assoluta irrilevanza ai fini della formulazione del giudizio de quo, la certificazione sanitaria rilasciata il 28.2.2022 dall CP_3
, in cui si attesta che il è “… affetto da poliglobulia essenziale,
[...] Pt_1
pratica periodicamente salassi terapeutici presso nostra struttura di medicina trasfusionale …” (detta certificazione, invero, è indicata nella relazione a firma del c.t.u., sub n. 5, nel novero di quelle prodotte dal periziando e vagliate dall'ausiliario).
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi,
il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
Avendo prodotto in giudizio una valida dichiarazione di esonero ex art 152 disp.
att. c.p.c., il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 298 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da contro l' Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese del giudizio,
ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Salerno, 10.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni