Art. 10.
E' abrogata la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1130.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per 1e comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per le finanze, sara' emanato, ai termini dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, il regolamento contenente le norme per l'applicazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Vito dei Normanni addi' 6 febbraio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - HOST VEMTURI - DI REVEL,
Visto, Il Guardasigilli: GRANDI
E' abrogata la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1130.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per 1e comunicazioni, di concerto con i Ministri per la marina e per le finanze, sara' emanato, ai termini dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, il regolamento contenente le norme per l'applicazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Vito dei Normanni addi' 6 febbraio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - HOST VEMTURI - DI REVEL,
Visto, Il Guardasigilli: GRANDI