TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3801/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI IO DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3801/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il giorno 11 giugno 1994; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monia Cocconi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile il 18 maggio 2019, in Langhirano (PR), che dalla loro unione era nato (il 10 settembre 2017) il figlio , che la loro separazione era stata oggetto di sentenza non Persona_1 definitiva n. 3462/2021, emessa da questo Tribunale il 25 marzo 2021 (cui aveva fatto seguito la sentenza definitiva del 2 dicembre 2021), e che non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna a decorrere dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento di separazione, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle concordate condizioni (riguardanti l'affidamento condiviso del figlio minorenne, la sua collocazione preferenziale presso la madre, il suo mantenimento, le frequentazioni con il genitore non collocatario, l'assegnazione della casa familiare e questioni a queste accessorie), ad un tempo manifestando espressamente volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 15 ottobre 2025, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso integrando il novero delle condizioni concordate.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono anzitutto i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, anche alla luce delle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni anagrafiche, è perciò manifestamente Persona_1 superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche tenuto conto delle motivazioni di cui alla sentenza di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, in conformità alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 18 Parte_2 Parte_1 maggio 2019, in Langhirano (PR), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 13, parte 2, Serie C, anno 2019, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato il 21 maggio 2025, così come integrate con le note scritte datate 6 ottobre 2025.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Langhirano (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 novembre 2025
Il Presidente est.
SI IO DE
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI IO DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3801/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il giorno 11 giugno 1994; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monia Cocconi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21 maggio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile il 18 maggio 2019, in Langhirano (PR), che dalla loro unione era nato (il 10 settembre 2017) il figlio , che la loro separazione era stata oggetto di sentenza non Persona_1 definitiva n. 3462/2021, emessa da questo Tribunale il 25 marzo 2021 (cui aveva fatto seguito la sentenza definitiva del 2 dicembre 2021), e che non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna a decorrere dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento di separazione, chiedevano dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle concordate condizioni (riguardanti l'affidamento condiviso del figlio minorenne, la sua collocazione preferenziale presso la madre, il suo mantenimento, le frequentazioni con il genitore non collocatario, l'assegnazione della casa familiare e questioni a queste accessorie), ad un tempo manifestando espressamente volontà di non conciliarsi.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 15 ottobre 2025, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso integrando il novero delle condizioni concordate.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono anzitutto i presupposti richiesti dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, anche alla luce delle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni anagrafiche, è perciò manifestamente Persona_1 superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche tenuto conto delle motivazioni di cui alla sentenza di separazione, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, in conformità alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 18 Parte_2 Parte_1 maggio 2019, in Langhirano (PR), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 13, parte 2, Serie C, anno 2019, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato il 21 maggio 2025, così come integrate con le note scritte datate 6 ottobre 2025.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Langhirano (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 12 novembre 2025
Il Presidente est.
SI IO DE
pagina 2 di 2