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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2672/2023 promossa da:
(P.VA ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CESARATO MASSIMILIANO
ATTRICE OPPONENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. NERONI DANIELE
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“in via pregiudiziale:
- negare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la concessione della provvisoria esecu- tività al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scrit- ta e di facile e pronta soluzione;
nel merito:
- in accoglimento dell'interposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare/dichiarare che nulla deve alla società per le fat- Parte_1 Controparte_1 ture di cui in narrativa, per l'effetto annullare/revocare il decreto Ingiuntivo n.
497/2023-R.G. 823/2023 emesso dal Tribunale di Padova, con condanna della ricor- rente ex art. 96 c.p.c. a pagare in favore della una somma stabilita Parte_1 dall'Intestato Tribunale, in via equitativa, per aver agito con male fede e colpa gra- ve;
in via riconvenzionale:
- per tutti motivi sopra esposti in parte narrativa, si chiede che il Giudice, accertato il diritto di credito della opponente, voglia condannare l'opposta al pagamento in fa- vore della somma complessiva di € 62.716,50, o alla diversa, maggiore o Parte_1 minore, somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazio- ne dalla data della liquidazione da parte della Stazione Appaltante al saldo, provve- dendo alla compensazione del predetto credito dell'opponente con quanto dovesse eventualmente risultare, in corso di causa, accertato essere dovuto in favore dell'opposta.
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
La convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni deposita- to in via telematica:
“in via preliminare:
− autorizzarsi, ai sensi dell'art. 648, 1° comma c.p.c., l'esecuzione provvisoria del de- creto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione oltre che pretestuosa ed infondata, priva di prova scritta, e comunque non di pronta soluzione;
in via principale:
- 2 - − respingersi in toto tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in di- ritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:
− nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento in favore di delle Parte_2 Controparte_1 somme che risulteranno dovute relativamente alle fatture azionate monitoriamen- te, oltre interessi e rivalutazione;
in via riconvenzionale:
− accertato il dovuto pagamento in favore della per le spese so- Controparte_1 stenute per la presentazione delle riserve, condannare l'opponente per Parte_1 le ragioni esposte in narrativa, al pagamento in favore della della Controparte_1 somma di Euro 4.311,15 ovvero nella misura minore o maggiore che risulterà all'esi- to del giudizio (comunque entro i limiti di cui allo scaglione di Euro 26.000,00), oltre interessi e rivalutazione;
in ogni caso:
− compensarsi le eventuali somme vicendevolmente dovute;
− con vittoria di spese di causa ed onorari completamente rifusi, anche della fase monitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda processuale trae origine dal decreto ingiuntivo n. 497/2023
ING., 823/2023 R.G emesso dal Tribunale di Padova in data 20.2.2023, con il quale l'attrice opponente veniva ingiunta al pagamento in favore di del- Controparte_1 la somma di Euro 12.220,17 oltre interessi ed accessori, ed avente ad oggetto il pa- gamento di due fatture, mai contestate prima del procedimento di opposizione: la n. 33 del 26.6.2017 per l'importo residuo di Euro 1.220,17 e la n. 37 del 26.4.2022 per l'importo di Euro 11.000,00.
Con atto di citazione notificato in data 17.4.2023 proponeva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo de quo chiedendone la revoca ed avanzando domanda ricon- venzionale per la somma di Euro 62.176,50, pari al 38,01% dell'importo di Euro
165.000,00 (150.000,00 + IVA al 10%) riconosciuto dalla Stazione Appaltante Uni- versità di Padova alla nell'ambito dell'accordo bonario volto a tacita- Controparte_1
- 3 - re le riserve a suo tempo presentate dalla mandataria per l'importo Controparte_1 di Euro 3.844.623,20 in merito al contratto d'appalto intercorso..
Con comparsa di costituzione e risposta del 1.9.2023 si costituiva la Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande avversarie e formulando domanda riconvenzio- nale per la somma di Euro 4.311,15 in funzione del fatto che a fronte della spesa di
Euro 31.550,00 sostenuta dalla per la presentazione delle riserve, Controparte_1 aveva beneficiato della totale disapplicazione delle penali (incassando Parte_1
Euro 36.405,56 dalla Stazione Appaltante) senza mai aver rimborsato alcuna delle spese sostenute dalla per la presentazione delle riserve, tra cui figu- Controparte_1 rava anche quella relativa alla disapplicazione delle penali di cui aveva beneficiato l'opponente.
Allo scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 21.9.2023, il G.I. non concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ritenendo che al- lo stato l'opposizione fosse “fondata su un principio di prova scritta” e concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. rinviando alla successiva udienza del 21.3.2024.
Le parti depositavano le relative memorie istruttorie ed alla successiva udienza del
21.3.2024 il G.I. “ritenuto che la causa (vecchio rito) si appalesa sufficientemente istruita in via documentale ed è pertanto matura per la decisione” rinviava per pre- cisazione delle conclusioni all'udienza del 20.2.2025, all'esito della quale, precisate dalle parti le proprie conclusioni anche mediante deposito di foglio di p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.
Invero, è opportuno precisare che la la e la Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 risultavano nel 2016 aggiudicatarie dei lavori inerenti la realizzazione del nuovo
[...]
Museo delle Scienze dell'Università di Padova c/o il complesso edilizio denominato
“Palazzo Cavalli” a Padova.
Per come documentato e pacifico le tre società risultavano aggiudicatarie dei lavori
(come risulta dalla lettera di comunicazione dell' del 28 giugno Parte_3
2016) ed in data 20 luglio 2016 si organizzavano in A.T.I. (doc. 22) così suddividen- dosi le attività di esecuzione: - capogruppo - per la categoria preva- Controparte_1 lente OG2 nella quota percentuale pari al 70% e quindi con quota di partecipazione all'ATI pari al 43,39%; - mandante - per la categoria prevalente Controparte_2
OG2 nella quota percentuale pari al 30% e quindi con quota di partecipazione all'ATI pari al 18,60%; - mandante - per la categoria scorporata OG11 nella quo- Parte_1 ta percentuale pari al 100% e quindi con quota di partecipazione all'ATI pari al
38,01%. Non veniva redatto alcun regolamento interno all' ATI in merito alla riparti- zione dei ricavi.
- 4 - Quanto alla domanda monitoria il preteso credito può ,ora, ritenersi idoneamente riscontrato. Le somme richieste dalla a con il decreto in- Controparte_1 Parte_1 giuntivo non riguardano infatti alcuna delle voci richieste alla S.A. con le riserve pre- sentate.
La fattura n. 33 del 26.6.2017 dell'importo totale di Euro 13.440,34 (doc. 001 cit.) è stata azionata monitoriamente per il solo importo residuo di Euro 1.220,17 che ancora asseritamente doveva alla L'oggetto della fattura Parte_1 Controparte_1
n. 33 del 26.6.2017 riporta esplicitamente la voce “Quota 38,01% Preavv. di ft del
25/05/2017 ed è l'opponente stessa a precisare che Parte_4 trattasi di spesa comune da suddividersi tra i componenti dell'ATI. ha però Pt_1 versato a solamente la somma di Euro 12.220,17 a titolo di “accon- Controparte_1 to” sulla predetta fattura (doc. 11), residuando quindi Euro 1.220,17. Controparte_1 ha infatti pagato (doc. 12) a l'intera fattura da questi Parte_4 emessa (doc. 13), fatturando a la propria quota di competenza relativamente Pt_1 alle sole voci di Imponibile (Euro 34.000,00) e Cassa Previdenza (Euro 1.360,00) pa- gate a (non è infatti stato richiesto il rimborso dell'iva). Parte_4
Il 38,01% di Euro 35.360,00 ammonta per l'appunto ad Euro 13.440,34. come si evince dall'oggetto della fattura di (doc. 13 ), Parte_4 CP_1
Peraltro, l'oggetto della prestazione non riguarda affatto una perizia a suffragio del- le riserve presentate, ma bensì la “progettazione esecutiva per i lavori di ristruttura- zione del complesso edilizio denominato Palazzo Cavalli”. Che dovesse essere lo ad eseguire la progettazione esecutiva del Lotto Controparte_3 Parte_4
04 (successivamente aggiudicato dall'ATI) era già previsto dalla Stazione Appaltante in sede di bando di gara (cfr doc. 03 TSB, pagine 7 e 22) così come riportato anche nel certificato di collaudo (cfr doc. 030 , pag. 6). CP_1
Peraltro, il pagamento a titolo di acconto di una fattura implica ragionevolmente un riconoscimento del credito da parte del debitore: non è infatti revocabile in dubbio che un pagamento parziale a titolo di acconto su un debito di maggiore importo, ef- fettuato mediante bonifico bancario con espressa indicazione in causale degli estremi della fattura oggetto del pagamento, costituisca valida ricognizione del de- bito, producendo l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esisten- za del rapporto obbligatorio sottostante.
Con riguardo alla fattura n. 37 del 26.4.2022 (doc. 2 cit.) per l'importo di Euro
10.000,00 oltre iva al 10% per il totale di Euro 11.000,00, così come riportato nella stessa fattura, trattasi di lavorazioni ed assistenza che la ha prestato, Controparte_1 nei confronti della con riferimento al cantiere in oggetto. L'importo fatturato Pt_1 non è mai stato contestato da sino alla presente causa. Parte_1
- 5 - Inoltre, sono state dimesse in causa numerose e-mail attestanti gli incarichi da parte di per l'effettuazione dei lavori fatturati nonché i rapportini di cantiere Parte_1 riportanti le prestazioni di cantiere svolte e sottoscritti da o dai propri incari- Pt_1 cati. Invero, sono altresì depositati ben 13 rapportini di lavoro del capocantiere del- la sottoscritti da o dai propri incaricati. (doc. 15). Il tentativo di Controparte_1 Pt_1 disconoscimento della sottoscrizione da parte di è stato del tutto tardivo, Parte_1 posto che è stato effettuato solo in sede di memoria ex art. 183 VI co. n. 1, laddove doveva essere effettuato al massimo in sede di prima udienza. Sul punto giova ri- cordare Cass., sez. V, 17 giugno 2021, n. 17313 secondo cui: Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implici- ta, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al docu- mento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determi- nato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte
Ne consegue che la pretesa monitoria risulta sufficientemente riscontrata con riget- to dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'attrice opponente è del tutto infondata, non avendo la stessa allegato né tanto meno provato di aver mai sostenuto alcuna spesa e/o lavorazione relativamente alle riserve presentate. Nè ha mai contestato che le lavorazioni relative alle riserve riconosciute fossero di esclusiva competenza della . L'unica motivazione su cui ha fondato la richiesta avan- CP_1 Parte_1 zata con domanda riconvenzionale si basa sull'immotivata argomentazione secondo cui gli spetterebbe tout court di diritto il 38,01% in relazione a qualsiasi ricavo. A nulla vale il criterio che vorrebbe adottare l'attrice opponente, secondo cui i ricavi andrebbero divisi secondo le quote di partecipazione dell'ATI, non esistendo peral- tro alcun Regolamento che ciò preveda. E un tanto è corroborato anche dalla più consolidata giurisprudenza, la quale ha più volte chiarito che un ATI verticale è ca- ratterizzata: i) dall'autonomia delle singole imprese nell'esecuzione, gestione e am- ministrazione della quota di lavori di propria competenza;
ii) dal criterio di riparti- zione il quale deve essere individuato in relazione alle prestazioni specificamente eseguite da ciascuna impresa e che non può certo essere determinato in base alla mera quota di partecipazione all'ATI. Si veda a tal proposito Cass. Civile Ord. Sez. 1
Num. 26010 Anno 2024, secondo cui la ripartizione degli utili tra le imprese parteci- panti avviene, salvo diverso accordo, in misura proporzionale al lavoro effettiva- mente svolto da ciascuna impresa, e secondo cui non può pretendere la correspon-
- 6 - sione di utili l'impresa associata che non abbia concretamente partecipato all'esecu- zione dei lavori né dimostrato di aver sostenuto spese.
Nessun regolamento contrattuale (che peraltro nemmeno esiste e mai è stato alle- gato e/o prodotto), prevede che la ripartizione degli introiti di cui alle riserve vada operata tout court sulla base delle quote di partecipazione all'ATI. Al contrario, trat- tandosi di ATI verticale, ciascuna impresa eseguiva le proprie lavorazioni in autono- mia sopportandone i relativi costi, e ciascuna di esse richiedeva il proprio compenso Par per le lavorazioni e le spese di propria esclusiva competenza. non ha mai allega- to di aver sostenuto alcuna lavorazione e/o spesa circa quanto oggetto delle riserve parzialmente riconosciute dalla S.A. I ricavi relativi alle riserve non possono e mai potrebbero essere divisi pro quota, ma devono necessariamente ripartirsi secondo le lavorazioni effettivamente svolte e le spese sostenute. E ciò è peraltro conferma- to dalla stessa che nella memoria n. 3 candidamente ammette (pag. 2 quartul- Pt_1 tima interlinea) che: ha sempre e solo ricevuto il pagamento delle proprie Pt_1 lavorazioni”. Se non ha mai svolto alcuna lavorazione inerente alla riserve Pt_1 presentate e parzialmente riconosciute, sicchè non vi è nessun motivo per cui la
[...]
debba riconoscerle il 38,01% di default. non ha mai allegato di Pt_5 Parte_1 aver sostenuto alcuna spesa o aver effettuato alcuna lavorazione che consenta una qualsiasi ripartizione a suo favore delle somme riconosciute con riferimento alle ri- serve assunte. Invero, la ha provato documentalmente che all'odier- Controparte_1 na opponente sono sempre stati pagati interamente i lavori effettuati, ma non certo nella misura “prefissata” del 38,01% sul totale dei ricavi. Ha quindi depositato lo schema (doc. 028) relativo all'insieme di tutte le fatture emesse dalle parti facenti parte dell'ATI documentando come, alla fine dell'appalto, le percentuali degli impor- ti fatturati (e quindi dei ricavi) non abbiano affatto seguito il criterio di ripartizione Par che vuol far intendere. Esaminando il documento di cui sopra, non contestato da parte opponente, si evince come all'ultimo SAL effettuato al termine dell'appalto la percentuale di attribuzione dei ricavi sia stata in definitiva del 49,61% per
[...]
del 30,50 % per e del 19,90 a favore di Quanto Parte_6 Parte_1 Controparte_2 sostenuto da parte opponente circa la perentoria ripartizione dei ricavi secondo le quote dell'ATI (e quindi del 38,01% a suo favore) risulta quindi del tutto contraria alla realtà dei fatti e all'iter sempre seguito in capo all'ATI. Detta diversa ripartizione percentuale (rispetto al 38,01%) è stata peraltro ribadita (e mai contestata) a Pt_1 con e-mail del 25.11.2021 (doc. 029). In tale occasione la Capogruppo
[...] [...] inviava alle mandanti il “SAL 8 EQUIVALENTE AL FINALE (lotto 3)” indicando CP_4 le voci da fatturare e l'importo della penale da imputare per nella misura di Parte_1
Euro 36.405,56 (con percentuale del 31,27% in base ai lavori effettuati come da cal- coli allora operati.
- 7 - Né risultano specificatamente contestate dall'attrice opponente le analitiche argo- mentazioni difensive dell'opposta in merito alle riserve.
Invero, si è dedotto quanto segue: con riguardo alla riserva n.
1 - Ridotta produzione del cantiere -, iscritta nella misura di Euro 120.390,56 e riconosciuta nella misura di Par Euro 25.558,02, alcuna somma va riconosciuta a . Come si evince dalla esplica- zione delle riserve operate in sede di Registro di contabilità (doc 32-33) da intender- si qui per integralmente ritrascritte e cui ci si riporta, il periodo “coperto” da tale ri- serva è compreso tra il 24.1.2017 ed il 11.12.2017. Ebbene, tenuto conto che, come Par si evince dal giornale dei lavori (doc. 34), su 229 giorni lavorativi ha operato in cantiere solo 94 giorni con una media di personale pari a 2,2 unità per i 94 giorni, mentre ha operato 207 giorni con una media di 4,96 unità per giorno, ri- CP_1 Par sulta evidente che la richiesta di pagamento di pari al 38,01 % della somma ri- conosciuta sia priva del benché minimo fondamento, ma che in proporzione, am- messo e non concesso che gli si debba alcuna somma, facendo le debite proporzioni la somma andrebbe ripartita nella misura del 83,23 % a e nella ri- Controparte_1 Par manente percentuale del 16,76 % a . Tuttavia nessuna somma deve essere ripar- tita, posto che, come si evince dalla esplicazione della riserva al punto c) riguardan- te il mancato recupero ammortamento mezzi e quindi gru a torre, escavatore Kato
Imer, Mini escavatore Kato Imer, mini pala Bobcat, demolitore, carotatrice, blocco servizi (WC), tutti forniti dalla trattasi di beni strumentali esclusiva- Controparte_1 mente a servizio dell'attività edile riguardante la categoria OG2, così come la voce d) retribuzioni inutilmente corrisposte, anch'esse inerenti la medesima attività. Consi- derato che i mezzi ed il personale erano della non vi è motivo alcu- Controparte_1 no per cui la riserva parzialmente riconosciuta, anche relativamente alle altre voci
“mancato recupero delle spese generali” e “mancata percezione dell'utile di impre- sa” vada quindi a beneficio della - Con riguardo alla riserva n.
2 - Protezio- Parte_1 ne carpenteria metallica - iscritta nella misura di Euro 16.134,14 ed alla riserva n. 3 -
Scavo archeologico assistito - iscritta nella misura di Euro 315.504,29, alcuna somma
è stata riconosciuta. - Con riguardo alla riserva n.
4 - Oneri per sospensione illegitti- ma - iscritta nella misura di Euro 215.621,41 e riconosciuta nella misura di Euro Par 16.921,84 alcuna somma è dovuta a . Come si evince dalla esplicazione della ri- serva operata in sede di Verbale di ripresa lavori del 16.5.2018 (doc. 035), (comun- que riportata anche nei registri di contabilità) tale riserva “copre” il periodo ricom- preso tra il 22.12.2017 ed il 16.5.2018. Ebbene, anche in questo caso nessuna som- Par Par ma spetta a . Come si evince dal Giornale dei lavori, l'ultimo giorno in cui ha operato nel cantiere corrisponde al 27.11.2017, per poi ricominciare le proprie atti- vità lavorative presso il cantiere solo in data 21.1.2019. La illegittima sospensione CP_ Par operata dalla in data 22.12.2017 non ha quindi provocato alcun danno a in quanto la predetta società non era presente in cantiere e non stava operandovi già
- 8 - dal 27.11.2017, a differenza della che era invece presente ed ha su- Controparte_1 bito il danno così come quantificato nella esplicazione della riserva. Per questi moti- vi, nessuna somma riferibile a: mancato recupero spese generali, ritardata perce- zione dell'utile di impresa, fermo improduttivo dei mezzi, retribuzioni inutilmente Par corrisposte, può essere utilmente richiesta da . - Con riguardo alla riserva n. 5 -
Oneri per ridotta per ridotta produzione - iscritta nella misura di Euro 2.015.664,39 Par e riconosciuta nella misura di Euro 38.695,09 alcuna somma è dovuta a per i se- guenti motivi. Innanzi tutto è necessario riportarsi alla esplicazione della riserva operata nel registro di contabilità lotto 4 depositato sub doc. 33 laddove veniva esplicato che la riserva avrebbe dovuto risarcire i maggiori costi ed oneri sostenuti a causa della ridotta produzione registrata dalla data della ripresa dei lavori del
16.05.2018. Ebbene, in tale esplicazione, ci si richiamava alle quantificazioni già in- dicate in merito alla riserva n. 1, da intendersi qui riprodotte. Tenuto conto che al momento della ripresa dei lavori l'unica impresa operante in cantiere era la
[...]
e che sarebbe ritornata ad operare solo dal 21.1.2019, si ritiene che Parte_6 Pt_1 detta riserva, anche per quanto riguarda i successivi aggiornamenti, sia interamente imputabile ai maggiori costi ed oneri sostenuti unicamente dalla - Controparte_1
Con riguardo alla riserva n.
6 - Mancato accesso al premio di accelerazione - iscritta nella misura di Euro 256.055,80, alcuna somma è stata riconosciuta dalla Stazione appaltante. - Con riguardo alla riserva n.
7 - Oneri per guardiania - iscritta nella mi- sura di Euro 712.171,99 e riconosciuta nella misura di Euro 33.988,03, alcuna som- Par Par ma è dovuta a per i seguenti motivi. non ha svolto alcun servizio di guardia- nia, interamente svolto dalla , in qualità di capo- Controparte_1 gruppo di ATI verticale, aveva l'onere della sicurezza del cantiere nonché la respon- sabilità dell'andamento generale dello stesso. Si è già notato dal giornale di cantiere Par quanto sia stata assente anche per molti mesi. La invece, in Controparte_1 qualità di capocantiere responsabile del'ATI verticale, è sempre stata continuamen- te presente per ogni giorno lavorativo e quindi in tale veste ha operato anche il ser- vizio di guardiania rispetto agli ambienti che aveva in custodia. Tale prestazione tro- va la sua motivazione nell'obbligo/responsabilità posta in capo all'appaltatore che deve avere cura e preservare da ogni rischio il bene che gli viene affidato e che, nel caso in esame, è rappresentato dall'immobile oggetto dell'appalto (e trattasi di un museo). L'edificio in argomento nel periodo interessato dai lavori è rimasto sempre operativo, registrando così che il transito del personale alle sale del museo e ai labo- ratori oltre agli uffici amministrativi avesse alcuni passaggi di promiscuità con le le aree interessate dai lavori. Il servizio prestato quindi oltre alla preservazione del be- ne ha consentito di poter usufruire dello stesso in sicurezza contestualmente alla realizzazione dei lavori affidati all'impresa esecutrice. E' stato quindi evitato che personale estraneo ai lavori accedesse alle aree interessate dagli stessi, ovvero che maestranze (inclusi i subappaltori esterni) accedessero ad aree non interessate dai
- 9 - lavori. - Con riguardo alla riserva n.
8 - Costi per nolo piattaforma mobile - iscritta nella misura di Euro 712.171,99 e riconosciuta nella misura di Euro 34.834,60, alcu- Par na somma è dovuta a per i seguenti motivi. Innanzi tutto la piattaforma non ri- guarda certo i lavori impiantistici, ma solo edili. Delle due piattaforme presenti ed utilizzate in cantiere, una è di proprietà di come da certificato di Controparte_1 proprietà che risulta allegato (doc. 036); l'altra era nella disponibilità di Parte_7 Par motivo per cui non ha alcun titolo per richiedere alcuna somma inerente
[...] tali noli. - Con riguardo alla riserva n.
9 - Oneri per pandemia COVID 19 - iscritta nel- la misura di Euro 55.560,56, alcuna somma è stata riconosciuta, rimanendo tali one- ri a totale di - Con riguardo alla riserva n. 10 - Disapplicazione della Controparte_1 penale - iscritta nella misura di Euro 116.424,42, è stata interamente riconosciuta e ciascun partecipante all'ATI ne ha beneficiato.
La domanda riconvenzionale avanzata da risulta inammissibile per Controparte_1 violazione dei presupposti processuali ex art. 36 e 645 c.p.c. e degli orientamenti giurisprudenziali consolidati. Ai sensi dell'art. 645 c.p.c., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto (nella posizione sostanziale di attore) non può propor- re domande nuove diverse da quelle fatte valere nel ricorso monitorio, salvo che si tratti di domande conseguenziali alle difese dell'opponente o strettamente connes- se alla vicenda sostanziale dedotta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ. ord. n. 26010/2024), l'opposto può avanzare nuove domande solo quan- do, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, si venga a trovare nella posizione processuale di convenuto. La riconvenzionale di re- Controparte_1 lativa a presunti lavori extracontrattuali del 2022, non ha alcun collegamento ezio- logico con l'accordo transattivo del 12/07/2022 oggetto della domanda riconven- zionale di configurandosi come un'autonoma pretesa fondata su un titolo di- Pt_1 verso e successivo. La reconventio reconventionis è ammissibile solo se: 1) è propo- sta nella comparsa di risposta (requisito temporale); 2) esiste identità soggettiva tra le parti;
3) la domanda è conseguenza diretta delle eccezioni o difese dell'opponen- te;
4) dipende dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione;
5) riguarda la stessa vicenda sostanziale dedotta in giudi- zio. Nel caso di specie, la pretesa di a) non deriva dall'accordo tran- Controparte_1 sattivo oggetto della domanda principale, ma da un presunto rapporto autonomo di appalto;
b) introduce un tema estraneo alle riserve e alla transazione del 2022, in- centrandosi su lavorazioni edili pretestuosamente collegate alle installazioni impian- tistiche;
c) manca di prove documentali univoche, essendo fondata su rapportini privi di sottoscrizione autentica e fatture generiche (doc. 14-15). Come chiarito dalla
Suprema Corte (Cass. civ. ord. n. 10591/2024), la reconventio reconventionis non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'at- tore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del
- 10 - convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse. La giurisprudenza di legit- timità (Cass. civ. ord. n. 4753/2025) ribadisce che la riconvenzionale non può tra- sformarsi in un'azione autonoma, pena l'inammissibilità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Pertanto, la domanda di CP_1
priva del requisito della consequenzialità rispetto alla domanda riconvenziona-
[...] le di e fondata su un titolo autonomo e diverso, deve ritenersi inammis- Parte_1 sibile per violazione dei principi consolidati in materia di reconventio reconventionis nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va pertanto rigettata in limine.
In considerazione dell'esito della lite le spese di lite vanno integralmente compensa- te tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta oppo- sta.
Spese compensate.
Padova, 27-5-2025
Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2672/2023 promossa da:
(P.VA ) Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. CESARATO MASSIMILIANO
ATTRICE OPPONENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. NERONI DANIELE
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“in via pregiudiziale:
- negare, per i motivi tutti di cui in narrativa, la concessione della provvisoria esecu- tività al decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scrit- ta e di facile e pronta soluzione;
nel merito:
- in accoglimento dell'interposta opposizione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare/dichiarare che nulla deve alla società per le fat- Parte_1 Controparte_1 ture di cui in narrativa, per l'effetto annullare/revocare il decreto Ingiuntivo n.
497/2023-R.G. 823/2023 emesso dal Tribunale di Padova, con condanna della ricor- rente ex art. 96 c.p.c. a pagare in favore della una somma stabilita Parte_1 dall'Intestato Tribunale, in via equitativa, per aver agito con male fede e colpa gra- ve;
in via riconvenzionale:
- per tutti motivi sopra esposti in parte narrativa, si chiede che il Giudice, accertato il diritto di credito della opponente, voglia condannare l'opposta al pagamento in fa- vore della somma complessiva di € 62.716,50, o alla diversa, maggiore o Parte_1 minore, somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazio- ne dalla data della liquidazione da parte della Stazione Appaltante al saldo, provve- dendo alla compensazione del predetto credito dell'opponente con quanto dovesse eventualmente risultare, in corso di causa, accertato essere dovuto in favore dell'opposta.
in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
La convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni deposita- to in via telematica:
“in via preliminare:
− autorizzarsi, ai sensi dell'art. 648, 1° comma c.p.c., l'esecuzione provvisoria del de- creto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione oltre che pretestuosa ed infondata, priva di prova scritta, e comunque non di pronta soluzione;
in via principale:
- 2 - − respingersi in toto tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in di- ritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:
− nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento in favore di delle Parte_2 Controparte_1 somme che risulteranno dovute relativamente alle fatture azionate monitoriamen- te, oltre interessi e rivalutazione;
in via riconvenzionale:
− accertato il dovuto pagamento in favore della per le spese so- Controparte_1 stenute per la presentazione delle riserve, condannare l'opponente per Parte_1 le ragioni esposte in narrativa, al pagamento in favore della della Controparte_1 somma di Euro 4.311,15 ovvero nella misura minore o maggiore che risulterà all'esi- to del giudizio (comunque entro i limiti di cui allo scaglione di Euro 26.000,00), oltre interessi e rivalutazione;
in ogni caso:
− compensarsi le eventuali somme vicendevolmente dovute;
− con vittoria di spese di causa ed onorari completamente rifusi, anche della fase monitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda processuale trae origine dal decreto ingiuntivo n. 497/2023
ING., 823/2023 R.G emesso dal Tribunale di Padova in data 20.2.2023, con il quale l'attrice opponente veniva ingiunta al pagamento in favore di del- Controparte_1 la somma di Euro 12.220,17 oltre interessi ed accessori, ed avente ad oggetto il pa- gamento di due fatture, mai contestate prima del procedimento di opposizione: la n. 33 del 26.6.2017 per l'importo residuo di Euro 1.220,17 e la n. 37 del 26.4.2022 per l'importo di Euro 11.000,00.
Con atto di citazione notificato in data 17.4.2023 proponeva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo de quo chiedendone la revoca ed avanzando domanda ricon- venzionale per la somma di Euro 62.176,50, pari al 38,01% dell'importo di Euro
165.000,00 (150.000,00 + IVA al 10%) riconosciuto dalla Stazione Appaltante Uni- versità di Padova alla nell'ambito dell'accordo bonario volto a tacita- Controparte_1
- 3 - re le riserve a suo tempo presentate dalla mandataria per l'importo Controparte_1 di Euro 3.844.623,20 in merito al contratto d'appalto intercorso..
Con comparsa di costituzione e risposta del 1.9.2023 si costituiva la Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande avversarie e formulando domanda riconvenzio- nale per la somma di Euro 4.311,15 in funzione del fatto che a fronte della spesa di
Euro 31.550,00 sostenuta dalla per la presentazione delle riserve, Controparte_1 aveva beneficiato della totale disapplicazione delle penali (incassando Parte_1
Euro 36.405,56 dalla Stazione Appaltante) senza mai aver rimborsato alcuna delle spese sostenute dalla per la presentazione delle riserve, tra cui figu- Controparte_1 rava anche quella relativa alla disapplicazione delle penali di cui aveva beneficiato l'opponente.
Allo scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 21.9.2023, il G.I. non concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ritenendo che al- lo stato l'opposizione fosse “fondata su un principio di prova scritta” e concedeva i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. rinviando alla successiva udienza del 21.3.2024.
Le parti depositavano le relative memorie istruttorie ed alla successiva udienza del
21.3.2024 il G.I. “ritenuto che la causa (vecchio rito) si appalesa sufficientemente istruita in via documentale ed è pertanto matura per la decisione” rinviava per pre- cisazione delle conclusioni all'udienza del 20.2.2025, all'esito della quale, precisate dalle parti le proprie conclusioni anche mediante deposito di foglio di p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.
Invero, è opportuno precisare che la la e la Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 risultavano nel 2016 aggiudicatarie dei lavori inerenti la realizzazione del nuovo
[...]
Museo delle Scienze dell'Università di Padova c/o il complesso edilizio denominato
“Palazzo Cavalli” a Padova.
Per come documentato e pacifico le tre società risultavano aggiudicatarie dei lavori
(come risulta dalla lettera di comunicazione dell' del 28 giugno Parte_3
2016) ed in data 20 luglio 2016 si organizzavano in A.T.I. (doc. 22) così suddividen- dosi le attività di esecuzione: - capogruppo - per la categoria preva- Controparte_1 lente OG2 nella quota percentuale pari al 70% e quindi con quota di partecipazione all'ATI pari al 43,39%; - mandante - per la categoria prevalente Controparte_2
OG2 nella quota percentuale pari al 30% e quindi con quota di partecipazione all'ATI pari al 18,60%; - mandante - per la categoria scorporata OG11 nella quo- Parte_1 ta percentuale pari al 100% e quindi con quota di partecipazione all'ATI pari al
38,01%. Non veniva redatto alcun regolamento interno all' ATI in merito alla riparti- zione dei ricavi.
- 4 - Quanto alla domanda monitoria il preteso credito può ,ora, ritenersi idoneamente riscontrato. Le somme richieste dalla a con il decreto in- Controparte_1 Parte_1 giuntivo non riguardano infatti alcuna delle voci richieste alla S.A. con le riserve pre- sentate.
La fattura n. 33 del 26.6.2017 dell'importo totale di Euro 13.440,34 (doc. 001 cit.) è stata azionata monitoriamente per il solo importo residuo di Euro 1.220,17 che ancora asseritamente doveva alla L'oggetto della fattura Parte_1 Controparte_1
n. 33 del 26.6.2017 riporta esplicitamente la voce “Quota 38,01% Preavv. di ft del
25/05/2017 ed è l'opponente stessa a precisare che Parte_4 trattasi di spesa comune da suddividersi tra i componenti dell'ATI. ha però Pt_1 versato a solamente la somma di Euro 12.220,17 a titolo di “accon- Controparte_1 to” sulla predetta fattura (doc. 11), residuando quindi Euro 1.220,17. Controparte_1 ha infatti pagato (doc. 12) a l'intera fattura da questi Parte_4 emessa (doc. 13), fatturando a la propria quota di competenza relativamente Pt_1 alle sole voci di Imponibile (Euro 34.000,00) e Cassa Previdenza (Euro 1.360,00) pa- gate a (non è infatti stato richiesto il rimborso dell'iva). Parte_4
Il 38,01% di Euro 35.360,00 ammonta per l'appunto ad Euro 13.440,34. come si evince dall'oggetto della fattura di (doc. 13 ), Parte_4 CP_1
Peraltro, l'oggetto della prestazione non riguarda affatto una perizia a suffragio del- le riserve presentate, ma bensì la “progettazione esecutiva per i lavori di ristruttura- zione del complesso edilizio denominato Palazzo Cavalli”. Che dovesse essere lo ad eseguire la progettazione esecutiva del Lotto Controparte_3 Parte_4
04 (successivamente aggiudicato dall'ATI) era già previsto dalla Stazione Appaltante in sede di bando di gara (cfr doc. 03 TSB, pagine 7 e 22) così come riportato anche nel certificato di collaudo (cfr doc. 030 , pag. 6). CP_1
Peraltro, il pagamento a titolo di acconto di una fattura implica ragionevolmente un riconoscimento del credito da parte del debitore: non è infatti revocabile in dubbio che un pagamento parziale a titolo di acconto su un debito di maggiore importo, ef- fettuato mediante bonifico bancario con espressa indicazione in causale degli estremi della fattura oggetto del pagamento, costituisca valida ricognizione del de- bito, producendo l'effetto dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esisten- za del rapporto obbligatorio sottostante.
Con riguardo alla fattura n. 37 del 26.4.2022 (doc. 2 cit.) per l'importo di Euro
10.000,00 oltre iva al 10% per il totale di Euro 11.000,00, così come riportato nella stessa fattura, trattasi di lavorazioni ed assistenza che la ha prestato, Controparte_1 nei confronti della con riferimento al cantiere in oggetto. L'importo fatturato Pt_1 non è mai stato contestato da sino alla presente causa. Parte_1
- 5 - Inoltre, sono state dimesse in causa numerose e-mail attestanti gli incarichi da parte di per l'effettuazione dei lavori fatturati nonché i rapportini di cantiere Parte_1 riportanti le prestazioni di cantiere svolte e sottoscritti da o dai propri incari- Pt_1 cati. Invero, sono altresì depositati ben 13 rapportini di lavoro del capocantiere del- la sottoscritti da o dai propri incaricati. (doc. 15). Il tentativo di Controparte_1 Pt_1 disconoscimento della sottoscrizione da parte di è stato del tutto tardivo, Parte_1 posto che è stato effettuato solo in sede di memoria ex art. 183 VI co. n. 1, laddove doveva essere effettuato al massimo in sede di prima udienza. Sul punto giova ri- cordare Cass., sez. V, 17 giugno 2021, n. 17313 secondo cui: Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implici- ta, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al docu- mento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determi- nato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte
Ne consegue che la pretesa monitoria risulta sufficientemente riscontrata con riget- to dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'attrice opponente è del tutto infondata, non avendo la stessa allegato né tanto meno provato di aver mai sostenuto alcuna spesa e/o lavorazione relativamente alle riserve presentate. Nè ha mai contestato che le lavorazioni relative alle riserve riconosciute fossero di esclusiva competenza della . L'unica motivazione su cui ha fondato la richiesta avan- CP_1 Parte_1 zata con domanda riconvenzionale si basa sull'immotivata argomentazione secondo cui gli spetterebbe tout court di diritto il 38,01% in relazione a qualsiasi ricavo. A nulla vale il criterio che vorrebbe adottare l'attrice opponente, secondo cui i ricavi andrebbero divisi secondo le quote di partecipazione dell'ATI, non esistendo peral- tro alcun Regolamento che ciò preveda. E un tanto è corroborato anche dalla più consolidata giurisprudenza, la quale ha più volte chiarito che un ATI verticale è ca- ratterizzata: i) dall'autonomia delle singole imprese nell'esecuzione, gestione e am- ministrazione della quota di lavori di propria competenza;
ii) dal criterio di riparti- zione il quale deve essere individuato in relazione alle prestazioni specificamente eseguite da ciascuna impresa e che non può certo essere determinato in base alla mera quota di partecipazione all'ATI. Si veda a tal proposito Cass. Civile Ord. Sez. 1
Num. 26010 Anno 2024, secondo cui la ripartizione degli utili tra le imprese parteci- panti avviene, salvo diverso accordo, in misura proporzionale al lavoro effettiva- mente svolto da ciascuna impresa, e secondo cui non può pretendere la correspon-
- 6 - sione di utili l'impresa associata che non abbia concretamente partecipato all'esecu- zione dei lavori né dimostrato di aver sostenuto spese.
Nessun regolamento contrattuale (che peraltro nemmeno esiste e mai è stato alle- gato e/o prodotto), prevede che la ripartizione degli introiti di cui alle riserve vada operata tout court sulla base delle quote di partecipazione all'ATI. Al contrario, trat- tandosi di ATI verticale, ciascuna impresa eseguiva le proprie lavorazioni in autono- mia sopportandone i relativi costi, e ciascuna di esse richiedeva il proprio compenso Par per le lavorazioni e le spese di propria esclusiva competenza. non ha mai allega- to di aver sostenuto alcuna lavorazione e/o spesa circa quanto oggetto delle riserve parzialmente riconosciute dalla S.A. I ricavi relativi alle riserve non possono e mai potrebbero essere divisi pro quota, ma devono necessariamente ripartirsi secondo le lavorazioni effettivamente svolte e le spese sostenute. E ciò è peraltro conferma- to dalla stessa che nella memoria n. 3 candidamente ammette (pag. 2 quartul- Pt_1 tima interlinea) che: ha sempre e solo ricevuto il pagamento delle proprie Pt_1 lavorazioni”. Se non ha mai svolto alcuna lavorazione inerente alla riserve Pt_1 presentate e parzialmente riconosciute, sicchè non vi è nessun motivo per cui la
[...]
debba riconoscerle il 38,01% di default. non ha mai allegato di Pt_5 Parte_1 aver sostenuto alcuna spesa o aver effettuato alcuna lavorazione che consenta una qualsiasi ripartizione a suo favore delle somme riconosciute con riferimento alle ri- serve assunte. Invero, la ha provato documentalmente che all'odier- Controparte_1 na opponente sono sempre stati pagati interamente i lavori effettuati, ma non certo nella misura “prefissata” del 38,01% sul totale dei ricavi. Ha quindi depositato lo schema (doc. 028) relativo all'insieme di tutte le fatture emesse dalle parti facenti parte dell'ATI documentando come, alla fine dell'appalto, le percentuali degli impor- ti fatturati (e quindi dei ricavi) non abbiano affatto seguito il criterio di ripartizione Par che vuol far intendere. Esaminando il documento di cui sopra, non contestato da parte opponente, si evince come all'ultimo SAL effettuato al termine dell'appalto la percentuale di attribuzione dei ricavi sia stata in definitiva del 49,61% per
[...]
del 30,50 % per e del 19,90 a favore di Quanto Parte_6 Parte_1 Controparte_2 sostenuto da parte opponente circa la perentoria ripartizione dei ricavi secondo le quote dell'ATI (e quindi del 38,01% a suo favore) risulta quindi del tutto contraria alla realtà dei fatti e all'iter sempre seguito in capo all'ATI. Detta diversa ripartizione percentuale (rispetto al 38,01%) è stata peraltro ribadita (e mai contestata) a Pt_1 con e-mail del 25.11.2021 (doc. 029). In tale occasione la Capogruppo
[...] [...] inviava alle mandanti il “SAL 8 EQUIVALENTE AL FINALE (lotto 3)” indicando CP_4 le voci da fatturare e l'importo della penale da imputare per nella misura di Parte_1
Euro 36.405,56 (con percentuale del 31,27% in base ai lavori effettuati come da cal- coli allora operati.
- 7 - Né risultano specificatamente contestate dall'attrice opponente le analitiche argo- mentazioni difensive dell'opposta in merito alle riserve.
Invero, si è dedotto quanto segue: con riguardo alla riserva n.
1 - Ridotta produzione del cantiere -, iscritta nella misura di Euro 120.390,56 e riconosciuta nella misura di Par Euro 25.558,02, alcuna somma va riconosciuta a . Come si evince dalla esplica- zione delle riserve operate in sede di Registro di contabilità (doc 32-33) da intender- si qui per integralmente ritrascritte e cui ci si riporta, il periodo “coperto” da tale ri- serva è compreso tra il 24.1.2017 ed il 11.12.2017. Ebbene, tenuto conto che, come Par si evince dal giornale dei lavori (doc. 34), su 229 giorni lavorativi ha operato in cantiere solo 94 giorni con una media di personale pari a 2,2 unità per i 94 giorni, mentre ha operato 207 giorni con una media di 4,96 unità per giorno, ri- CP_1 Par sulta evidente che la richiesta di pagamento di pari al 38,01 % della somma ri- conosciuta sia priva del benché minimo fondamento, ma che in proporzione, am- messo e non concesso che gli si debba alcuna somma, facendo le debite proporzioni la somma andrebbe ripartita nella misura del 83,23 % a e nella ri- Controparte_1 Par manente percentuale del 16,76 % a . Tuttavia nessuna somma deve essere ripar- tita, posto che, come si evince dalla esplicazione della riserva al punto c) riguardan- te il mancato recupero ammortamento mezzi e quindi gru a torre, escavatore Kato
Imer, Mini escavatore Kato Imer, mini pala Bobcat, demolitore, carotatrice, blocco servizi (WC), tutti forniti dalla trattasi di beni strumentali esclusiva- Controparte_1 mente a servizio dell'attività edile riguardante la categoria OG2, così come la voce d) retribuzioni inutilmente corrisposte, anch'esse inerenti la medesima attività. Consi- derato che i mezzi ed il personale erano della non vi è motivo alcu- Controparte_1 no per cui la riserva parzialmente riconosciuta, anche relativamente alle altre voci
“mancato recupero delle spese generali” e “mancata percezione dell'utile di impre- sa” vada quindi a beneficio della - Con riguardo alla riserva n.
2 - Protezio- Parte_1 ne carpenteria metallica - iscritta nella misura di Euro 16.134,14 ed alla riserva n. 3 -
Scavo archeologico assistito - iscritta nella misura di Euro 315.504,29, alcuna somma
è stata riconosciuta. - Con riguardo alla riserva n.
4 - Oneri per sospensione illegitti- ma - iscritta nella misura di Euro 215.621,41 e riconosciuta nella misura di Euro Par 16.921,84 alcuna somma è dovuta a . Come si evince dalla esplicazione della ri- serva operata in sede di Verbale di ripresa lavori del 16.5.2018 (doc. 035), (comun- que riportata anche nei registri di contabilità) tale riserva “copre” il periodo ricom- preso tra il 22.12.2017 ed il 16.5.2018. Ebbene, anche in questo caso nessuna som- Par Par ma spetta a . Come si evince dal Giornale dei lavori, l'ultimo giorno in cui ha operato nel cantiere corrisponde al 27.11.2017, per poi ricominciare le proprie atti- vità lavorative presso il cantiere solo in data 21.1.2019. La illegittima sospensione CP_ Par operata dalla in data 22.12.2017 non ha quindi provocato alcun danno a in quanto la predetta società non era presente in cantiere e non stava operandovi già
- 8 - dal 27.11.2017, a differenza della che era invece presente ed ha su- Controparte_1 bito il danno così come quantificato nella esplicazione della riserva. Per questi moti- vi, nessuna somma riferibile a: mancato recupero spese generali, ritardata perce- zione dell'utile di impresa, fermo improduttivo dei mezzi, retribuzioni inutilmente Par corrisposte, può essere utilmente richiesta da . - Con riguardo alla riserva n. 5 -
Oneri per ridotta per ridotta produzione - iscritta nella misura di Euro 2.015.664,39 Par e riconosciuta nella misura di Euro 38.695,09 alcuna somma è dovuta a per i se- guenti motivi. Innanzi tutto è necessario riportarsi alla esplicazione della riserva operata nel registro di contabilità lotto 4 depositato sub doc. 33 laddove veniva esplicato che la riserva avrebbe dovuto risarcire i maggiori costi ed oneri sostenuti a causa della ridotta produzione registrata dalla data della ripresa dei lavori del
16.05.2018. Ebbene, in tale esplicazione, ci si richiamava alle quantificazioni già in- dicate in merito alla riserva n. 1, da intendersi qui riprodotte. Tenuto conto che al momento della ripresa dei lavori l'unica impresa operante in cantiere era la
[...]
e che sarebbe ritornata ad operare solo dal 21.1.2019, si ritiene che Parte_6 Pt_1 detta riserva, anche per quanto riguarda i successivi aggiornamenti, sia interamente imputabile ai maggiori costi ed oneri sostenuti unicamente dalla - Controparte_1
Con riguardo alla riserva n.
6 - Mancato accesso al premio di accelerazione - iscritta nella misura di Euro 256.055,80, alcuna somma è stata riconosciuta dalla Stazione appaltante. - Con riguardo alla riserva n.
7 - Oneri per guardiania - iscritta nella mi- sura di Euro 712.171,99 e riconosciuta nella misura di Euro 33.988,03, alcuna som- Par Par ma è dovuta a per i seguenti motivi. non ha svolto alcun servizio di guardia- nia, interamente svolto dalla , in qualità di capo- Controparte_1 gruppo di ATI verticale, aveva l'onere della sicurezza del cantiere nonché la respon- sabilità dell'andamento generale dello stesso. Si è già notato dal giornale di cantiere Par quanto sia stata assente anche per molti mesi. La invece, in Controparte_1 qualità di capocantiere responsabile del'ATI verticale, è sempre stata continuamen- te presente per ogni giorno lavorativo e quindi in tale veste ha operato anche il ser- vizio di guardiania rispetto agli ambienti che aveva in custodia. Tale prestazione tro- va la sua motivazione nell'obbligo/responsabilità posta in capo all'appaltatore che deve avere cura e preservare da ogni rischio il bene che gli viene affidato e che, nel caso in esame, è rappresentato dall'immobile oggetto dell'appalto (e trattasi di un museo). L'edificio in argomento nel periodo interessato dai lavori è rimasto sempre operativo, registrando così che il transito del personale alle sale del museo e ai labo- ratori oltre agli uffici amministrativi avesse alcuni passaggi di promiscuità con le le aree interessate dai lavori. Il servizio prestato quindi oltre alla preservazione del be- ne ha consentito di poter usufruire dello stesso in sicurezza contestualmente alla realizzazione dei lavori affidati all'impresa esecutrice. E' stato quindi evitato che personale estraneo ai lavori accedesse alle aree interessate dagli stessi, ovvero che maestranze (inclusi i subappaltori esterni) accedessero ad aree non interessate dai
- 9 - lavori. - Con riguardo alla riserva n.
8 - Costi per nolo piattaforma mobile - iscritta nella misura di Euro 712.171,99 e riconosciuta nella misura di Euro 34.834,60, alcu- Par na somma è dovuta a per i seguenti motivi. Innanzi tutto la piattaforma non ri- guarda certo i lavori impiantistici, ma solo edili. Delle due piattaforme presenti ed utilizzate in cantiere, una è di proprietà di come da certificato di Controparte_1 proprietà che risulta allegato (doc. 036); l'altra era nella disponibilità di Parte_7 Par motivo per cui non ha alcun titolo per richiedere alcuna somma inerente
[...] tali noli. - Con riguardo alla riserva n.
9 - Oneri per pandemia COVID 19 - iscritta nel- la misura di Euro 55.560,56, alcuna somma è stata riconosciuta, rimanendo tali one- ri a totale di - Con riguardo alla riserva n. 10 - Disapplicazione della Controparte_1 penale - iscritta nella misura di Euro 116.424,42, è stata interamente riconosciuta e ciascun partecipante all'ATI ne ha beneficiato.
La domanda riconvenzionale avanzata da risulta inammissibile per Controparte_1 violazione dei presupposti processuali ex art. 36 e 645 c.p.c. e degli orientamenti giurisprudenziali consolidati. Ai sensi dell'art. 645 c.p.c., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto (nella posizione sostanziale di attore) non può propor- re domande nuove diverse da quelle fatte valere nel ricorso monitorio, salvo che si tratti di domande conseguenziali alle difese dell'opponente o strettamente connes- se alla vicenda sostanziale dedotta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ. ord. n. 26010/2024), l'opposto può avanzare nuove domande solo quan- do, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, si venga a trovare nella posizione processuale di convenuto. La riconvenzionale di re- Controparte_1 lativa a presunti lavori extracontrattuali del 2022, non ha alcun collegamento ezio- logico con l'accordo transattivo del 12/07/2022 oggetto della domanda riconven- zionale di configurandosi come un'autonoma pretesa fondata su un titolo di- Pt_1 verso e successivo. La reconventio reconventionis è ammissibile solo se: 1) è propo- sta nella comparsa di risposta (requisito temporale); 2) esiste identità soggettiva tra le parti;
3) la domanda è conseguenza diretta delle eccezioni o difese dell'opponen- te;
4) dipende dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione;
5) riguarda la stessa vicenda sostanziale dedotta in giudi- zio. Nel caso di specie, la pretesa di a) non deriva dall'accordo tran- Controparte_1 sattivo oggetto della domanda principale, ma da un presunto rapporto autonomo di appalto;
b) introduce un tema estraneo alle riserve e alla transazione del 2022, in- centrandosi su lavorazioni edili pretestuosamente collegate alle installazioni impian- tistiche;
c) manca di prove documentali univoche, essendo fondata su rapportini privi di sottoscrizione autentica e fatture generiche (doc. 14-15). Come chiarito dalla
Suprema Corte (Cass. civ. ord. n. 10591/2024), la reconventio reconventionis non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'at- tore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del
- 10 - convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse. La giurisprudenza di legit- timità (Cass. civ. ord. n. 4753/2025) ribadisce che la riconvenzionale non può tra- sformarsi in un'azione autonoma, pena l'inammissibilità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Pertanto, la domanda di CP_1
priva del requisito della consequenzialità rispetto alla domanda riconvenziona-
[...] le di e fondata su un titolo autonomo e diverso, deve ritenersi inammis- Parte_1 sibile per violazione dei principi consolidati in materia di reconventio reconventionis nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, va pertanto rigettata in limine.
In considerazione dell'esito della lite le spese di lite vanno integralmente compensa- te tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta oppo- sta.
Spese compensate.
Padova, 27-5-2025
Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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