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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5351 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 159/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1572/2022, emessa dal
Tribunale di Avellino, pubblicata in data 18.11.2022, notificata in data
9.12.2022, pendente:
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luigi Marraffino (C.F.: ), giusta procura C.F._2
in calce alla comparsa di costituzione in primo grado;
APPELLANTE
E
, (C.F. ), in qualità di socio CP_1 C.F._3
amministratore della Explora s.r.l., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gennaro Napolano (C.F.
e AT De AT (C.F. C.F._4
, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione in appello;
APPELLATO
Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
Conclusioni:
per l'appellante: “a) riformare la sentenza appellata n. 1572/2022, depositata il 17.10.2022, pubblicata in data 18/11/2022, emessa dal
Tribunale di Avellino, Giudice Dott.ssa Maria Cristina Rizzi, a definizione del giudizio n. 577/2020, notificata a mezzo pec in data 9.12.2022, pronunciandosi per i motivi di cui sopra per la totale infondatezza delle domande avverse;
b) per lo effetto rigettare la domanda di CP_1
sicché esposta nell'atto di citazione;
c) riformare integralmente la sentenza gravata nella parte relativa al governo delle spese, con condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio. d) in via subordinata si chiede se ritenuto utile e necessario
l'ammissione della prova richiesta nelle memorie 183 VI comma cpc agli atti: prova necessaria per accertare i fatti di causa.”;
per l'appellato: “- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata stante la carenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; - rigettare l'Appello proposto da in Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare in toto la Sentenza appellata n.
pag. 2/20 1572/2022 pubblicata il 18.10.2022 emessa dal Tribunale di Avellino;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata, , nella qualità di CP_1
socio della Explora s.r.l., conveniva, innanzi al Tribunale di Avellino,
esponendo che: “- con procedimento civile R.G.A.C. n. Parte_1
533/09 promosso dal Sig. contro il Sig. CP_1 Parte_1
definito con Sentenza n. 8/2014 del 10.01.2014 dep.ta in data
29.01.2014, il Tribunale di Avellino, in persona del G.I. Dott.ssa Licia
Rafaniello, così provvedeva: “... PTM Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 18.05.2009 da nei confronti di CP_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Parte_1
così provvede: Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto:
1) condanna , come in atti, al pagamento in favore di Parte_1
della somma complessiva di € 19.010,00 ... ritenuta CP_1
necessaria, sulla base dei riscontrati documenti versati in atti a: ripristinare il trattamento ignifugo, laddove necessario nella struttura al piano terra;
al ripristino con l'uso di idonei collanti, delle zone di parquet deformato nella sala ginnica, all'ingresso della struttura e nella parruccheria in corrispondenza delle vetrate;
posa in opera a regola
d'arte del parquet nell'abitazione di località Calvello in Lioni. Sulla somma dovuta vanno corrisposti gli interessi legali dal 30.11.2012 al
pag. 3/20 IS ...”;- in data 13.02.2014, veniva apposta dal Cancelliere competente la formula esecutiva e in data 02.05.2014, veniva notificato ad opera dell'ufficiale Giudiziario la predetta Sentenza unitamente ad atto di precetto;
- in data 09.06.2014, l'ufficiale Giudiziario intraprendeva procedura di pignoramento mobiliare che veniva sospeso stante la disponibilità del Sig. ad effettuare i lavori Parte_1
lasciati sospesi nella palestra e nell'abitazione del Sig. CP_1
entro il 30 giugno 2014; - stante l'inadempimento di quanto innanzi, in data 10.10.2014, l'ufficiale Giudiziario addetto all'UUNEP di Benevento intraprendeva nuova procedura di pignoramento mobiliare che veniva sospesa a seguito di accordo intervenuto in pari data tra le parti assistite dai rispettivi avvocati;
- stante l'ulteriore inadempimento del Sig.
[...]
veniva notificato atto di precetto in reitera in data 05.11.2015 Pt_1
per il pagamento delle ulteriori somme spettanti allo stesso;
- il Sig.
, a mezzo del proprio difensore Avv. Giuseppe Lo Conte in Parte_1
data 17.11.2015 proponeva atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. citando il Sig. a comparire innanzi al Tribunale di Benevento per CP_1
l'udienza del 10.03.2016; - per venire incontro alle esigenze del , Pt_1
in data 21.03.2016 veniva sottoscritta scrittura privata di transazione e definizione di ogni rapporto tra il Sig. ed il Sig. CP_1 [...]
ove quest'ultimo a fronte della somma precettata (€ 19.290,64 Pt_1
oltre spese legali) si impegnava ad effettuare diversi lavori edili sia presso la Explora S.r.l. che presso l'abitazione dell'attore sita in Lioni
(AV) alla località Calvello, oltre alla corresponsione della somma di Euro
800,00; - in adempimento della predetta scrittura privata il Sig.
[...]
eseguiva esclusivamente i lavori previsti al punto 2) sub b) Pt_1
pag. 4/20 ovvero: “ posa in opera a regola d'arte del parquet nell'abitazione sita in
Lioni (AV) alla Loc. Calvello con relativa levigatura e lucidatura totale”; - pertanto, il Sig. non adempiva all'esecuzione degli Parte_1
ulteriori lavori da effettuare presso i locali dell'attività Commerciale
“EXPLORA” corrente in Lioni (AV) alla Via Ronca n. 60, ovvero: “ … a) lucidatura delle parti rovinate della palestra e della parruccheria con apposizione dei profili in alluminio, con materiale a totale carico del Sig.
. All'uopo si precisa che tali lavori dovranno essere effettuati nei Pt_1
giorni di domenica e lunedì in quanto la struttura negli altri giorni della settimana è occupata da clienti ed avventori… in particolare la posa in opera e la sistemazione del parquet dovrà risultare alquanto omogenea.
Infine, il Sig. dovrà consegnare al Sig. una Pt_1 CP_1
certificazione che il parquet è ignifugo. Tali lavori dovranno essere effettuati entro e non oltre il 10.05.2016 ed in tale data avverrà anche la consegna della certificazione ignifuga per il parquet installato in tale manufatto …; - il costo per la realizzazione dei predetti lavori è stato quantificato in Euro 5.500,00, giusta preventivo rilasciato dalla ditta “La
Garanzia del Parquet” di Carmine Sabatino, corrente in Montella (AV) alla Via Fratelli Pascale;
- altresì, il Sig. non versava la Parte_1
somma di Euro 800,00 per come concordato al punto 3 della richiamata scrittura (“ … 3. Il Sig. si impegna e si obbliga a versare la somma Pt_1
di Euro 800,00 quale saldo del precedente accordo stipulato in data
10.10.2014 e ciò in 2 rate di cui la prima di Euro 400,00 entro e non oltre il 10.05.2016 e la seconda sempre di Euro 400,00 entro e non oltre il
30.06.2016 …); - tali inadempimenti hanno cagionato ulteriori danni all'attore in quanto non ha potuto utilizzare pienamente la predetta pag. 5/20 struttura commerciale;
- alcun riscontro è pervenuto .. ai numerosi solleciti ad adempiere tempestivamente inviati al Sig. Parte_1
così come al suo legale a mezzo nota pec del 30.01.2018 (Cfr. All. n. 13 - proc. primo grado); - a seguito degli innumerevoli solleciti del Sig. , CP_1
il Sig. confermava il proprio inadempimento, tant'è che Parte_1
con telegramma del 30.11.2019 si impegnava ad ultimare i lavori appaltati (Cfr. All. n. 14 - proc. primo grado); - in risposta al predetto telegramma, sempre per venire incontro alle esigenze del , il Sig. Pt_1
ribadiva che: “ ... la Società Explora desidera l'ultimazione CP_1
dei lavori entro il 27.12.2019, con il versamento della somma di € 800,00
e certificazione che il parquet è ignifugo. Lucidatura totale ed installazione di profili di alluminio, in mancanza il 02.01.2020 porterò la documentazione in Tribunale ...; - la procedura ex Decreto legislativo n.
132/2014, convertito nella L. n. 162/2014 (negoziazione assistita) è stata regolarmente esperita dal Sig. a mezzo invito alla CP_1
controparte notificato in data 03.06.2019; - il Sig. non Parte_1
ha aderito alla procedura di negoziazione assistita essendo trascorsi vanamente oltre 30 giorni dalla ricezione dell'invito e , pertanto, si considera avverata la condizione di procedibilità”.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Avellino chiedendo CP_1
di: “Accertare e dichiarare che il Sig. non ha Parte_1
ottemperato agli obblighi assunti nei confronti del Sig. per CP_1
come disciplinati nella scrittura privata di transazione del 21.03.2016;
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di parte convenuta
e, per l'effetto, condannarla al versamento della somma di Euro 800,00
pag. 6/20 per come concordato nel predetto contratto, nonché al pagamento della somma di Euro 5.500,00 necessaria per la realizzazione dei lavori non effettuati ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà ad istruttoria espletata, nonché al risarcimento dei danni subìti dalla
Explora Srl per il mancato guadagno e danno all'immagine; Dichiarare la risoluzione del contratto stipulato con scrittura privata di transazione del 21.03.2016, stante il grave inadempimento del convenuto, condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari Parte_1
di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Parte_1
contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., ritenute dal G.I. superflue le prove orali articolate dalle parti nelle rispettive memorie, all'esito la causa veniva decisa dal giudice dell'adito
Tribunale, che, con la sentenza in epigrafe indicata, così statuiva: “1. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 800,00 e della ulteriore somma di € 5.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.800,00, oltre € 250,00 per esborsi, nonché spese generali al 15%, cap e iva come per legge.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 5.01.2023, nel pag. 7/20 rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., sollecitandone, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'integrale riforma.
Costituendosi con comparsa depositata il 17.04.2023, , nel CP_1
resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, la causa, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
06.06.2025.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 29.06.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Venendo al merito, giova rilevare che il Giudice di primo grado osservava:” Parte attrice ha proposto sia domanda di adempimento che domanda di risoluzione. La scelta tra adempimento del contratto o sua risoluzione spetta liberamente al contraente non inadempiente. Secondo quanto precisato dall'art. 1453 c. 2 c.c., tuttavia, mentre dopo aver chiesto l'adempimento la parte che invoca la condanna può sostituire a tale pretesa quella risolutoria, una volta domandata la risoluzione non può più chiedersi l'adempimento. Così come, proposte le due domande
pag. 8/20 congiuntamente come nella specie, chiesto l'adempimento (prima domanda proposta dall'attore, che ha domandato il pagamento della somma di € 800,00 come da obbligo di transazione al punto n. 3, e
l'importo pari ai lavori non eseguiti alla let a), la scelta deve intendersi consumata, salva espressa richiesta di “sostituzione” della domanda di adempimento con la domanda di risoluzione, sostituzione che parte convenuta non ha mai fatto con chiarezza, continuando a prospettare congiuntamente questioni riferibili sia alla risoluzione che all'adempimento negli atti introduttivi ed anche nelle difese finali.
Pacifico essendo che la prima domanda di adempimento non sia mai stata abbandonata né espressamente sostituita con quella di risoluzione, occorre delibare solo sulla prima”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel censurare tale capo di sentenza, obiettava che, avendo il domandato contestualmente CP_1
l'adempimento e la risoluzione del contratto, senza, tuttavia, prendere una posizione univoca sulla reale domanda proposta (adempimento o risoluzione), la domanda andava dichiarata inammissibile e rigettata.
Ciò in quanto non sarebbe consentito all'attore, che abbia proposto domanda di risoluzione, pretendere la prestazione, avendo dimostrato di non avere più interesse al relativo adempimento.
Invero, opinava l'appellante, “Nel momento in cui chiede la risoluzione, il contraente fedele dimostra di non avere più interesse al contratto. Se si permettesse al soggetto che agisce in risoluzione di mutare l'oggetto
pag. 9/20 della propria pretesa e di domandare l'adempimento, si finirebbe col pregiudicare in maniera eccessiva la parte che ha violato il contratto.
Al contempo se si consentisse al soggetto di tenere in piedi ambedue le domande sino alla conclusione del giudizio, si pregiudicherebbe il diritto del convenuto di approntare un'adeguata difesa, adeguata al tipo di azione intrapresa e ciò perché le due azioni hanno presupposti e requisiti diversi”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che “.. il principio di inammissibilità della domanda di adempimento proposta successivamente a quella di risoluzione (art.1453 c.c.) non è assoluto, ma
è applicabile alla duplice condizione: l) che la domanda di risoluzione sia stata proposta senza riserve;
e 2) che esista un interesse attuale dell'istante alla declaratoria di risoluzione del rapporto negoziale. La ragione giustificatrice, in ordine alla prima condizione, si ricava dal principio di buona fede oggettiva, alla luce del quale il comportamento del contraente che chieda incondizionatamente la risoluzione è valutato dalla legge come manifestazione di carenza di interesse al conseguimento della prestazione tardiva. Diversamente, quindi,
l'esercizio dello ius variandi deve ritenersi consentito quando la domanda di risoluzione e quella di adempimento siano proposte nello stesso giudizio in via subordinata. E ciò per ragioni legate all'interesse attuale alla pronuncia. Infatti, quando l'interesse dell'istante alla
pag. 10/20 declaratoria di risoluzione del rapporto negoziale sia venuto meno per essere stata la domanda di risoluzione rigettata o dichiarata inammissibile, la preclusione in oggetto non opera, difettando la ragione del divieto di cui al ricordato art.1453 c.c. (v. anche Cass. 19.1.2005 n.
1077; Cass.
4.12.1999 n. 13563; Cass. 29.4.1998 n. 4361; Cass. 11.5.1996
n. 4444; Cass.
9.2.1995 n. 1457). Ne deriva che la formulazione, nello stesso giudizio, della domanda di adempimento, in via subordinata rispetto a quella di risoluzione, deve ritenersi consentita” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 20899 del 2013; conf. Sez. 2, Sentenza n. 4444 del
11/05/1996).
Analogamente si è ritenuto che “L'art. 1453 cod. civ. non impedisce la contestuale proposizione della domanda di adempimento del contratto e della domanda di risoluzione;
la prima in via principale, la seconda in via subordinata, con la conseguenza in tale ipotesi che, negata per qualsiasi ragione l'accoglimento della domanda principale di adempimento contrattuale, il giudice può e deve provvedere alla disamina della subordinata domanda di risoluzione” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n.
5235 del 26/08/1986).
Nel caso di specie, effettivamente, vi è stata proposizione contestuale delle due domande, - di cui, quella di adempimento, al capo b) delle conclusioni dell'atto di citazione e, quella di risoluzione, al capo c) delle medesime conclusioni -, e, dal tenore delle difese svolte dall'attore, non emerge affatto l'inequivoca volontà dello stesso di esigere, senza riserve alcuna, la sola risoluzione del contratto. Del resto, già la proposizione, nel petitum, prima della domanda di adempimento e,
pag. 11/20 poi, di quella di risoluzione rende manifesta l'insussistenza di un interesse effettivo del ad ottenere la risoluzione della scrittura CP_1
privata, qualora fosse stata accolta la domanda di adempimento.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto ammissibile la domanda di adempimento.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante deduceva che, comunque, nel merito, la domanda di adempimento andava rigettata, dal momento che, mentre in citazione, l'attore aveva indicato, quali ambienti ove esistevano i lamentati vizi delle opere, la zona palestra e la zona adibita a parruccheria, invece, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., il sosteneva che i locali oggetto di CP_1
contestazione erano il bar e la sala fitness, oltre alla sala parruccheria.
In tal modo, quindi, secondo l'appellante, l'attore aveva operato una non consentita e tardiva mutatio libelli.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Il primo Giudice individuava l'oggetto delle prestazioni inadempiute nella mancata esecuzione dei lavori in palestra e nella parruccheria e tali ambienti non differiscono da quelli, indicati dall'attore con la terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., del bar e della sala fitness, oltre che della parruccheria.
pag. 12/20 Infatti, dato per assodato che i termini palestra e sala fitness sono sostanzialmente equivalenti, identificando ambienti aventi una stessa destinazione, in ordine al bar non è dato ravvisare alcuna inammissibile mutatio libelli, avendo l'appellata specificato che l'indicazione riguardava pur sempre un'area dello stesso ambiente. In particolare, deve rimarcarsi che, nella memoria depositata in primo grado ai sensi del n. 3 dell'art. 183 co. 6 c.p.c., il al fine di CP_1
contestare la rilevanza probatoria dei reperti fotografici prodotti dal
, deduceva specificamente che: “in ordine alle riproduzioni Pt_1
fotografiche prodotte da controparte, precisa che le stesse ritraggono un'ambiente della palestra Explora che non è oggetto di contestazione.
Infatti, ben sa controparte, che l'ambiente fotografato attiene al piano terra della struttura adibito a sala attrezzi rispetto al quale non vi è stato nessun addebito da parte dell'odierno attore. I locali oggetto di contestazione, ripetesi, sono: bar e sala fitness ubicati al piano primo e locale adibito a parruccheria al piano secondo”.
Ne segue che l'indicazione, contenuta nella memoria ex art. 183 c.p.c. appena richiamata, era diretta a contrastare la valenza probatoria dell'avversa produzione documentale, operata con la memoria di cui al n. 2 dello stesso articolo, e deve, quindi, ritenersi pienamente ammissibile, non integrando affatto un non consentito ampliamento del thema decidendum.
§ 8.
pag. 13/20 L'appellante, poi, riproponeva le difese svolte in primo grado in relazione alla domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento e di risarcimento dei danni.
È, tuttavia, evidente che tale riproposizione sia inammissibile per carenza di interesse, poiché, da un lato, il Giudice non pronunciava sulla domanda di risoluzione e rigettava quella risarcitoria, e, dall'altro, il non riproponeva la prima, né spiegava appello incidentale per CP_1
impugnare il rigetto della seconda.
§ 9.
Riguardo alla domanda di adempimento, poi, il deduceva che gli Pt_1
unici lavori ancora non eseguiti, da ritenersi residuali e di modesta rilevanza, consistevano nell'apposizione dei profili di alluminio, cosiddetti “giunti”, e sosteneva di avere, con telegramma del
30.11.2019 inviato alla Explora, manifestato la propria disponibilità a realizzarli.
Opinava, poi, che si era trattato non di inadempimento, ma di ritardo non imputabile, in ragione delle vicende familiari (scomparsa prematura della giovane figlia e separazione coniugale) verificatesi durante l'esecuzione del rapporto.
Lamentava, poi, che la somma di euro 5.500,00, riconosciuta dal
Giudice di prime cure e liquidata a titolo di risarcimento dei danni per equivalente, non fosse dovuta, in quanto non provata e giustificata solo da un preventivo, redatto dalla Ditta “La garanzia del parquet di
Carmine Sabatino di Montella”, inidoneo a dimostrare l'avvenuto pag. 14/20 effettivo pagamento della somma richiesta ed i lavori eseguiti da detta ditta.
Sosteneva, infine, che il preventivo comprendeva lavori diversi ed ultronei rispetto a quelli che esso si era impegnato a realizzare, circoscritti al montaggio dei profili di alluminio.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Invero, a fronte della domanda proposta dal con cui era stato CP_1
lamentato l'inadempimento della scrittura privata del 21.3.2016 per mancata ultimazione delle opere come concordate, spettava al , Pt_1
quale convenuto, dare la prova di avere esattamente adempiuto.
Tale onere, tuttavia, non può ritenersi assolto.
Giova infatti osservare che, in risposta al telegramma del 30.11.2019, in cui il si dichiarava disponibile ad eseguire quelli che, a suo Pt_1
dire, erano i residui lavori da realizzare, consistenti nel montaggio dei giunti, l'avv. Gennaro Napolano, legale del inoltrava telegramma CP_1
in data 10.12.2019, con cui ribadiva che il suo assistito chiedeva, entro il 27.12.2019, l'ultimazione dei lavori, relativi a lucidatura totale del parquet, installazione profili di alluminio, rilascio del certificato di idoneità ignifuga e versamento dell'importo di euro 800,00.
In corso di causa, peraltro, il non dimostrava di avere Pt_1
effettivamente adempiuto la propria prestazione.
pag. 15/20 Del resto, pur avendo articolato al riguardo una prova orale, cui il primo Giudice non dava ingresso, e pur avendone, in sede di precisazione delle conclusioni, richiesto l'ammissione, tuttavia, con l'atto di appello, lo stesso ometteva di formulare uno specifico motivo di gravame, volto a contestare l'erroneità della sentenza per avere deciso la causa nonostante la mancata ammissione di siffatte prove.
Ne segue che, in difetto della formulazione di uno specifico motivo di gravame finalizzato a contestare la sentenza per non avere il Giudice di prime cure dato ingresso a tali mezzi di prova, la richiesta rivolta a questa Corte, formulata solo nel petitum dell'atto di appello, di volere ammettere le prove orali articolate in primo grado, deve ritenersi inammissibile.
§ 11.
Riguardo, poi, alla valenza del preventivo, prodotto in primo grado dal giova osservare che, avendo il Giudice qualificato la domanda CP_1
come risarcitoria, con statuizione nemmeno specificamente censurata dal , la stima dei danni andava necessariamente operata in via Pt_1
equitativa, trattandosi, tra l'altro, di costi (quelli, appunto, relativi al completamento dei lavori) che l'attore non aveva nemmeno dedotto di avere già affrontato.
Ciò posto, il motivo di appello non contiene alcuna specifica indicazione che possa fare emergere l'incongruità della spesa (di euro
5.500,00), preventivata per il completamento delle opere, essendosi appuntato sul solo rilievo, già sconfessato dalle argomentazioni dinanzi pag. 16/20 svolte, dell'avvenuto sostanziale completamento dei lavori, ad eccezione dei giunti degli infissi in alluminio.
Del resto, non va sottaciuto che la transazione, conclusa nel 2016 e posta a fondamento della domanda originaria del aveva ad CP_1
oggetto la definizione bonaria del contenzioso insorto tra le parti in relazione alla riscossione coattiva di un credito dello stesso CP_1
consacrato nella sentenza n. 8/2014 del Tribunale di Avellino. Con tale pronuncia, invero, in accoglimento della domanda del CP_1
concernente l'inadempimento del rispetto ad una precedente Pt_1
transazione del 2012, sempre traente origine dalla questione della mancata regolare esecuzione dei lavori di appalto nella palestra e nell'abitazione dell'attore, il Giudice aveva condannato il a Pt_1
pagare, in favore del euro 19.010,00, importo ritenuto congruo CP_1
in relazione al complesso di lavori da eseguire per rimediare alle opere non realizzate a regola d'arte e, in specie, a ripristinare il trattamento ignifugo, al ripristino con uso di idonei collanti del parquet deformato nella sala ginnica e nella parruccheria, oltre che al completamento delle opere presso l'abitazione dell'attore.
Se, quindi, per il complesso di lavori dinanzi descritti, in larga parte corrispondenti a quelli per i quali ancora si controverte, era stimata congrua, nella citata sentenza del Tribunale di Avellino, la somma di euro 19.010,00, l'assunto del , teso a sostenere l'iniquità del Pt_1
risarcimento di euro 5.500,00 liquidato dal Giudice di primo grado, per il completamento dei lavori nella palestra, parruccheria, per il rilascio pag. 17/20 della certificazione e l'installazione dei giunti, risulta, oggettivamente, generica e priva di fondamento.
§ 12.
Quanto, poi, al rilievo secondo cui il avrebbe rinunciato al CP_1
pagamento della somma di euro 800,00, pure oggetto della transazione del 2016, il motivo di appello è inammissibile, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, che, sul punto, dava conto dell'assenza di prove in grado di confortare l'intervenuta rinuncia.
Infatti, il si limitava a ribadire che vi sarebbe prova Pt_1
documentale dell'avvenuta rinuncia, ma ometteva finanche di indicare a quale documento intendeva riferirsi.
Riguardo alla prova testimoniale, invece, articolata sul punto in primo grado, valga quanto dinanzi già osservato in merito all'inammissibilità di una mera richiesta di relativa ammissione, non preceduta dalla formulazione di specifica censura volta ad impugnare, in parte qua, la decisione di primo grado.
§ 13.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna del alla rifusione, in Pt_1
favore del delle spese processuali del grado di appello, che si CP_1
liquidano, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022
pag. 18/20 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione, per la quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equo il riconoscimento dei minimi.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
A tale riguardo, si osserva che l'avvenuta ammissione del al Pt_1
beneficio del gratuito patrocinio, non esonera la Corte del riconoscimento della sussistenza dei presupposti, di carattere oggettivo, (i.e. rigetto dell'appello), richiesti per l'imposizione dell'obbligo di legge del raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8982 del 04/04/2024: “Nel caso in cui
l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
(cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le
pag. 19/20 condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato il 05/01/2023 a , Pt_1 CP_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 159/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1572/2022, emessa dal
Tribunale di Avellino, pubblicata in data 18.11.2022, notificata in data
9.12.2022, pendente:
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luigi Marraffino (C.F.: ), giusta procura C.F._2
in calce alla comparsa di costituzione in primo grado;
APPELLANTE
E
, (C.F. ), in qualità di socio CP_1 C.F._3
amministratore della Explora s.r.l., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Gennaro Napolano (C.F.
e AT De AT (C.F. C.F._4
, giusta procura in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione in appello;
APPELLATO
Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
Conclusioni:
per l'appellante: “a) riformare la sentenza appellata n. 1572/2022, depositata il 17.10.2022, pubblicata in data 18/11/2022, emessa dal
Tribunale di Avellino, Giudice Dott.ssa Maria Cristina Rizzi, a definizione del giudizio n. 577/2020, notificata a mezzo pec in data 9.12.2022, pronunciandosi per i motivi di cui sopra per la totale infondatezza delle domande avverse;
b) per lo effetto rigettare la domanda di CP_1
sicché esposta nell'atto di citazione;
c) riformare integralmente la sentenza gravata nella parte relativa al governo delle spese, con condanna del al pagamento delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio. d) in via subordinata si chiede se ritenuto utile e necessario
l'ammissione della prova richiesta nelle memorie 183 VI comma cpc agli atti: prova necessaria per accertare i fatti di causa.”;
per l'appellato: “- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata stante la carenza dei presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.; - rigettare l'Appello proposto da in Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare in toto la Sentenza appellata n.
pag. 2/20 1572/2022 pubblicata il 18.10.2022 emessa dal Tribunale di Avellino;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, ritualmente notificata, , nella qualità di CP_1
socio della Explora s.r.l., conveniva, innanzi al Tribunale di Avellino,
esponendo che: “- con procedimento civile R.G.A.C. n. Parte_1
533/09 promosso dal Sig. contro il Sig. CP_1 Parte_1
definito con Sentenza n. 8/2014 del 10.01.2014 dep.ta in data
29.01.2014, il Tribunale di Avellino, in persona del G.I. Dott.ssa Licia
Rafaniello, così provvedeva: “... PTM Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 18.05.2009 da nei confronti di CP_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Parte_1
così provvede: Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto:
1) condanna , come in atti, al pagamento in favore di Parte_1
della somma complessiva di € 19.010,00 ... ritenuta CP_1
necessaria, sulla base dei riscontrati documenti versati in atti a: ripristinare il trattamento ignifugo, laddove necessario nella struttura al piano terra;
al ripristino con l'uso di idonei collanti, delle zone di parquet deformato nella sala ginnica, all'ingresso della struttura e nella parruccheria in corrispondenza delle vetrate;
posa in opera a regola
d'arte del parquet nell'abitazione di località Calvello in Lioni. Sulla somma dovuta vanno corrisposti gli interessi legali dal 30.11.2012 al
pag. 3/20 IS ...”;- in data 13.02.2014, veniva apposta dal Cancelliere competente la formula esecutiva e in data 02.05.2014, veniva notificato ad opera dell'ufficiale Giudiziario la predetta Sentenza unitamente ad atto di precetto;
- in data 09.06.2014, l'ufficiale Giudiziario intraprendeva procedura di pignoramento mobiliare che veniva sospeso stante la disponibilità del Sig. ad effettuare i lavori Parte_1
lasciati sospesi nella palestra e nell'abitazione del Sig. CP_1
entro il 30 giugno 2014; - stante l'inadempimento di quanto innanzi, in data 10.10.2014, l'ufficiale Giudiziario addetto all'UUNEP di Benevento intraprendeva nuova procedura di pignoramento mobiliare che veniva sospesa a seguito di accordo intervenuto in pari data tra le parti assistite dai rispettivi avvocati;
- stante l'ulteriore inadempimento del Sig.
[...]
veniva notificato atto di precetto in reitera in data 05.11.2015 Pt_1
per il pagamento delle ulteriori somme spettanti allo stesso;
- il Sig.
, a mezzo del proprio difensore Avv. Giuseppe Lo Conte in Parte_1
data 17.11.2015 proponeva atto di opposizione ex art. 615 c.p.c. citando il Sig. a comparire innanzi al Tribunale di Benevento per CP_1
l'udienza del 10.03.2016; - per venire incontro alle esigenze del , Pt_1
in data 21.03.2016 veniva sottoscritta scrittura privata di transazione e definizione di ogni rapporto tra il Sig. ed il Sig. CP_1 [...]
ove quest'ultimo a fronte della somma precettata (€ 19.290,64 Pt_1
oltre spese legali) si impegnava ad effettuare diversi lavori edili sia presso la Explora S.r.l. che presso l'abitazione dell'attore sita in Lioni
(AV) alla località Calvello, oltre alla corresponsione della somma di Euro
800,00; - in adempimento della predetta scrittura privata il Sig.
[...]
eseguiva esclusivamente i lavori previsti al punto 2) sub b) Pt_1
pag. 4/20 ovvero: “ posa in opera a regola d'arte del parquet nell'abitazione sita in
Lioni (AV) alla Loc. Calvello con relativa levigatura e lucidatura totale”; - pertanto, il Sig. non adempiva all'esecuzione degli Parte_1
ulteriori lavori da effettuare presso i locali dell'attività Commerciale
“EXPLORA” corrente in Lioni (AV) alla Via Ronca n. 60, ovvero: “ … a) lucidatura delle parti rovinate della palestra e della parruccheria con apposizione dei profili in alluminio, con materiale a totale carico del Sig.
. All'uopo si precisa che tali lavori dovranno essere effettuati nei Pt_1
giorni di domenica e lunedì in quanto la struttura negli altri giorni della settimana è occupata da clienti ed avventori… in particolare la posa in opera e la sistemazione del parquet dovrà risultare alquanto omogenea.
Infine, il Sig. dovrà consegnare al Sig. una Pt_1 CP_1
certificazione che il parquet è ignifugo. Tali lavori dovranno essere effettuati entro e non oltre il 10.05.2016 ed in tale data avverrà anche la consegna della certificazione ignifuga per il parquet installato in tale manufatto …; - il costo per la realizzazione dei predetti lavori è stato quantificato in Euro 5.500,00, giusta preventivo rilasciato dalla ditta “La
Garanzia del Parquet” di Carmine Sabatino, corrente in Montella (AV) alla Via Fratelli Pascale;
- altresì, il Sig. non versava la Parte_1
somma di Euro 800,00 per come concordato al punto 3 della richiamata scrittura (“ … 3. Il Sig. si impegna e si obbliga a versare la somma Pt_1
di Euro 800,00 quale saldo del precedente accordo stipulato in data
10.10.2014 e ciò in 2 rate di cui la prima di Euro 400,00 entro e non oltre il 10.05.2016 e la seconda sempre di Euro 400,00 entro e non oltre il
30.06.2016 …); - tali inadempimenti hanno cagionato ulteriori danni all'attore in quanto non ha potuto utilizzare pienamente la predetta pag. 5/20 struttura commerciale;
- alcun riscontro è pervenuto .. ai numerosi solleciti ad adempiere tempestivamente inviati al Sig. Parte_1
così come al suo legale a mezzo nota pec del 30.01.2018 (Cfr. All. n. 13 - proc. primo grado); - a seguito degli innumerevoli solleciti del Sig. , CP_1
il Sig. confermava il proprio inadempimento, tant'è che Parte_1
con telegramma del 30.11.2019 si impegnava ad ultimare i lavori appaltati (Cfr. All. n. 14 - proc. primo grado); - in risposta al predetto telegramma, sempre per venire incontro alle esigenze del , il Sig. Pt_1
ribadiva che: “ ... la Società Explora desidera l'ultimazione CP_1
dei lavori entro il 27.12.2019, con il versamento della somma di € 800,00
e certificazione che il parquet è ignifugo. Lucidatura totale ed installazione di profili di alluminio, in mancanza il 02.01.2020 porterò la documentazione in Tribunale ...; - la procedura ex Decreto legislativo n.
132/2014, convertito nella L. n. 162/2014 (negoziazione assistita) è stata regolarmente esperita dal Sig. a mezzo invito alla CP_1
controparte notificato in data 03.06.2019; - il Sig. non Parte_1
ha aderito alla procedura di negoziazione assistita essendo trascorsi vanamente oltre 30 giorni dalla ricezione dell'invito e , pertanto, si considera avverata la condizione di procedibilità”.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Avellino chiedendo CP_1
di: “Accertare e dichiarare che il Sig. non ha Parte_1
ottemperato agli obblighi assunti nei confronti del Sig. per CP_1
come disciplinati nella scrittura privata di transazione del 21.03.2016;
Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di parte convenuta
e, per l'effetto, condannarla al versamento della somma di Euro 800,00
pag. 6/20 per come concordato nel predetto contratto, nonché al pagamento della somma di Euro 5.500,00 necessaria per la realizzazione dei lavori non effettuati ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà ad istruttoria espletata, nonché al risarcimento dei danni subìti dalla
Explora Srl per il mancato guadagno e danno all'immagine; Dichiarare la risoluzione del contratto stipulato con scrittura privata di transazione del 21.03.2016, stante il grave inadempimento del convenuto, condannare al pagamento delle spese, diritti ed onorari Parte_1
di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva Parte_1
contestando la fondatezza della domanda e sollecitandone il rigetto.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., ritenute dal G.I. superflue le prove orali articolate dalle parti nelle rispettive memorie, all'esito la causa veniva decisa dal giudice dell'adito
Tribunale, che, con la sentenza in epigrafe indicata, così statuiva: “1. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 800,00 e della ulteriore somma di € 5.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.800,00, oltre € 250,00 per esborsi, nonché spese generali al 15%, cap e iva come per legge.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 5.01.2023, nel pag. 7/20 rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., sollecitandone, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'integrale riforma.
Costituendosi con comparsa depositata il 17.04.2023, , nel CP_1
resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, la causa, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del
06.06.2025.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza comunicata alle parti il 29.06.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, co. 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Venendo al merito, giova rilevare che il Giudice di primo grado osservava:” Parte attrice ha proposto sia domanda di adempimento che domanda di risoluzione. La scelta tra adempimento del contratto o sua risoluzione spetta liberamente al contraente non inadempiente. Secondo quanto precisato dall'art. 1453 c. 2 c.c., tuttavia, mentre dopo aver chiesto l'adempimento la parte che invoca la condanna può sostituire a tale pretesa quella risolutoria, una volta domandata la risoluzione non può più chiedersi l'adempimento. Così come, proposte le due domande
pag. 8/20 congiuntamente come nella specie, chiesto l'adempimento (prima domanda proposta dall'attore, che ha domandato il pagamento della somma di € 800,00 come da obbligo di transazione al punto n. 3, e
l'importo pari ai lavori non eseguiti alla let a), la scelta deve intendersi consumata, salva espressa richiesta di “sostituzione” della domanda di adempimento con la domanda di risoluzione, sostituzione che parte convenuta non ha mai fatto con chiarezza, continuando a prospettare congiuntamente questioni riferibili sia alla risoluzione che all'adempimento negli atti introduttivi ed anche nelle difese finali.
Pacifico essendo che la prima domanda di adempimento non sia mai stata abbandonata né espressamente sostituita con quella di risoluzione, occorre delibare solo sulla prima”.
§ 4.
Con il primo motivo, l'appellante, nel censurare tale capo di sentenza, obiettava che, avendo il domandato contestualmente CP_1
l'adempimento e la risoluzione del contratto, senza, tuttavia, prendere una posizione univoca sulla reale domanda proposta (adempimento o risoluzione), la domanda andava dichiarata inammissibile e rigettata.
Ciò in quanto non sarebbe consentito all'attore, che abbia proposto domanda di risoluzione, pretendere la prestazione, avendo dimostrato di non avere più interesse al relativo adempimento.
Invero, opinava l'appellante, “Nel momento in cui chiede la risoluzione, il contraente fedele dimostra di non avere più interesse al contratto. Se si permettesse al soggetto che agisce in risoluzione di mutare l'oggetto
pag. 9/20 della propria pretesa e di domandare l'adempimento, si finirebbe col pregiudicare in maniera eccessiva la parte che ha violato il contratto.
Al contempo se si consentisse al soggetto di tenere in piedi ambedue le domande sino alla conclusione del giudizio, si pregiudicherebbe il diritto del convenuto di approntare un'adeguata difesa, adeguata al tipo di azione intrapresa e ciò perché le due azioni hanno presupposti e requisiti diversi”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che “.. il principio di inammissibilità della domanda di adempimento proposta successivamente a quella di risoluzione (art.1453 c.c.) non è assoluto, ma
è applicabile alla duplice condizione: l) che la domanda di risoluzione sia stata proposta senza riserve;
e 2) che esista un interesse attuale dell'istante alla declaratoria di risoluzione del rapporto negoziale. La ragione giustificatrice, in ordine alla prima condizione, si ricava dal principio di buona fede oggettiva, alla luce del quale il comportamento del contraente che chieda incondizionatamente la risoluzione è valutato dalla legge come manifestazione di carenza di interesse al conseguimento della prestazione tardiva. Diversamente, quindi,
l'esercizio dello ius variandi deve ritenersi consentito quando la domanda di risoluzione e quella di adempimento siano proposte nello stesso giudizio in via subordinata. E ciò per ragioni legate all'interesse attuale alla pronuncia. Infatti, quando l'interesse dell'istante alla
pag. 10/20 declaratoria di risoluzione del rapporto negoziale sia venuto meno per essere stata la domanda di risoluzione rigettata o dichiarata inammissibile, la preclusione in oggetto non opera, difettando la ragione del divieto di cui al ricordato art.1453 c.c. (v. anche Cass. 19.1.2005 n.
1077; Cass.
4.12.1999 n. 13563; Cass. 29.4.1998 n. 4361; Cass. 11.5.1996
n. 4444; Cass.
9.2.1995 n. 1457). Ne deriva che la formulazione, nello stesso giudizio, della domanda di adempimento, in via subordinata rispetto a quella di risoluzione, deve ritenersi consentita” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 20899 del 2013; conf. Sez. 2, Sentenza n. 4444 del
11/05/1996).
Analogamente si è ritenuto che “L'art. 1453 cod. civ. non impedisce la contestuale proposizione della domanda di adempimento del contratto e della domanda di risoluzione;
la prima in via principale, la seconda in via subordinata, con la conseguenza in tale ipotesi che, negata per qualsiasi ragione l'accoglimento della domanda principale di adempimento contrattuale, il giudice può e deve provvedere alla disamina della subordinata domanda di risoluzione” (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n.
5235 del 26/08/1986).
Nel caso di specie, effettivamente, vi è stata proposizione contestuale delle due domande, - di cui, quella di adempimento, al capo b) delle conclusioni dell'atto di citazione e, quella di risoluzione, al capo c) delle medesime conclusioni -, e, dal tenore delle difese svolte dall'attore, non emerge affatto l'inequivoca volontà dello stesso di esigere, senza riserve alcuna, la sola risoluzione del contratto. Del resto, già la proposizione, nel petitum, prima della domanda di adempimento e,
pag. 11/20 poi, di quella di risoluzione rende manifesta l'insussistenza di un interesse effettivo del ad ottenere la risoluzione della scrittura CP_1
privata, qualora fosse stata accolta la domanda di adempimento.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto ammissibile la domanda di adempimento.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante deduceva che, comunque, nel merito, la domanda di adempimento andava rigettata, dal momento che, mentre in citazione, l'attore aveva indicato, quali ambienti ove esistevano i lamentati vizi delle opere, la zona palestra e la zona adibita a parruccheria, invece, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., il sosteneva che i locali oggetto di CP_1
contestazione erano il bar e la sala fitness, oltre alla sala parruccheria.
In tal modo, quindi, secondo l'appellante, l'attore aveva operato una non consentita e tardiva mutatio libelli.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Il primo Giudice individuava l'oggetto delle prestazioni inadempiute nella mancata esecuzione dei lavori in palestra e nella parruccheria e tali ambienti non differiscono da quelli, indicati dall'attore con la terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., del bar e della sala fitness, oltre che della parruccheria.
pag. 12/20 Infatti, dato per assodato che i termini palestra e sala fitness sono sostanzialmente equivalenti, identificando ambienti aventi una stessa destinazione, in ordine al bar non è dato ravvisare alcuna inammissibile mutatio libelli, avendo l'appellata specificato che l'indicazione riguardava pur sempre un'area dello stesso ambiente. In particolare, deve rimarcarsi che, nella memoria depositata in primo grado ai sensi del n. 3 dell'art. 183 co. 6 c.p.c., il al fine di CP_1
contestare la rilevanza probatoria dei reperti fotografici prodotti dal
, deduceva specificamente che: “in ordine alle riproduzioni Pt_1
fotografiche prodotte da controparte, precisa che le stesse ritraggono un'ambiente della palestra Explora che non è oggetto di contestazione.
Infatti, ben sa controparte, che l'ambiente fotografato attiene al piano terra della struttura adibito a sala attrezzi rispetto al quale non vi è stato nessun addebito da parte dell'odierno attore. I locali oggetto di contestazione, ripetesi, sono: bar e sala fitness ubicati al piano primo e locale adibito a parruccheria al piano secondo”.
Ne segue che l'indicazione, contenuta nella memoria ex art. 183 c.p.c. appena richiamata, era diretta a contrastare la valenza probatoria dell'avversa produzione documentale, operata con la memoria di cui al n. 2 dello stesso articolo, e deve, quindi, ritenersi pienamente ammissibile, non integrando affatto un non consentito ampliamento del thema decidendum.
§ 8.
pag. 13/20 L'appellante, poi, riproponeva le difese svolte in primo grado in relazione alla domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento e di risarcimento dei danni.
È, tuttavia, evidente che tale riproposizione sia inammissibile per carenza di interesse, poiché, da un lato, il Giudice non pronunciava sulla domanda di risoluzione e rigettava quella risarcitoria, e, dall'altro, il non riproponeva la prima, né spiegava appello incidentale per CP_1
impugnare il rigetto della seconda.
§ 9.
Riguardo alla domanda di adempimento, poi, il deduceva che gli Pt_1
unici lavori ancora non eseguiti, da ritenersi residuali e di modesta rilevanza, consistevano nell'apposizione dei profili di alluminio, cosiddetti “giunti”, e sosteneva di avere, con telegramma del
30.11.2019 inviato alla Explora, manifestato la propria disponibilità a realizzarli.
Opinava, poi, che si era trattato non di inadempimento, ma di ritardo non imputabile, in ragione delle vicende familiari (scomparsa prematura della giovane figlia e separazione coniugale) verificatesi durante l'esecuzione del rapporto.
Lamentava, poi, che la somma di euro 5.500,00, riconosciuta dal
Giudice di prime cure e liquidata a titolo di risarcimento dei danni per equivalente, non fosse dovuta, in quanto non provata e giustificata solo da un preventivo, redatto dalla Ditta “La garanzia del parquet di
Carmine Sabatino di Montella”, inidoneo a dimostrare l'avvenuto pag. 14/20 effettivo pagamento della somma richiesta ed i lavori eseguiti da detta ditta.
Sosteneva, infine, che il preventivo comprendeva lavori diversi ed ultronei rispetto a quelli che esso si era impegnato a realizzare, circoscritti al montaggio dei profili di alluminio.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Invero, a fronte della domanda proposta dal con cui era stato CP_1
lamentato l'inadempimento della scrittura privata del 21.3.2016 per mancata ultimazione delle opere come concordate, spettava al , Pt_1
quale convenuto, dare la prova di avere esattamente adempiuto.
Tale onere, tuttavia, non può ritenersi assolto.
Giova infatti osservare che, in risposta al telegramma del 30.11.2019, in cui il si dichiarava disponibile ad eseguire quelli che, a suo Pt_1
dire, erano i residui lavori da realizzare, consistenti nel montaggio dei giunti, l'avv. Gennaro Napolano, legale del inoltrava telegramma CP_1
in data 10.12.2019, con cui ribadiva che il suo assistito chiedeva, entro il 27.12.2019, l'ultimazione dei lavori, relativi a lucidatura totale del parquet, installazione profili di alluminio, rilascio del certificato di idoneità ignifuga e versamento dell'importo di euro 800,00.
In corso di causa, peraltro, il non dimostrava di avere Pt_1
effettivamente adempiuto la propria prestazione.
pag. 15/20 Del resto, pur avendo articolato al riguardo una prova orale, cui il primo Giudice non dava ingresso, e pur avendone, in sede di precisazione delle conclusioni, richiesto l'ammissione, tuttavia, con l'atto di appello, lo stesso ometteva di formulare uno specifico motivo di gravame, volto a contestare l'erroneità della sentenza per avere deciso la causa nonostante la mancata ammissione di siffatte prove.
Ne segue che, in difetto della formulazione di uno specifico motivo di gravame finalizzato a contestare la sentenza per non avere il Giudice di prime cure dato ingresso a tali mezzi di prova, la richiesta rivolta a questa Corte, formulata solo nel petitum dell'atto di appello, di volere ammettere le prove orali articolate in primo grado, deve ritenersi inammissibile.
§ 11.
Riguardo, poi, alla valenza del preventivo, prodotto in primo grado dal giova osservare che, avendo il Giudice qualificato la domanda CP_1
come risarcitoria, con statuizione nemmeno specificamente censurata dal , la stima dei danni andava necessariamente operata in via Pt_1
equitativa, trattandosi, tra l'altro, di costi (quelli, appunto, relativi al completamento dei lavori) che l'attore non aveva nemmeno dedotto di avere già affrontato.
Ciò posto, il motivo di appello non contiene alcuna specifica indicazione che possa fare emergere l'incongruità della spesa (di euro
5.500,00), preventivata per il completamento delle opere, essendosi appuntato sul solo rilievo, già sconfessato dalle argomentazioni dinanzi pag. 16/20 svolte, dell'avvenuto sostanziale completamento dei lavori, ad eccezione dei giunti degli infissi in alluminio.
Del resto, non va sottaciuto che la transazione, conclusa nel 2016 e posta a fondamento della domanda originaria del aveva ad CP_1
oggetto la definizione bonaria del contenzioso insorto tra le parti in relazione alla riscossione coattiva di un credito dello stesso CP_1
consacrato nella sentenza n. 8/2014 del Tribunale di Avellino. Con tale pronuncia, invero, in accoglimento della domanda del CP_1
concernente l'inadempimento del rispetto ad una precedente Pt_1
transazione del 2012, sempre traente origine dalla questione della mancata regolare esecuzione dei lavori di appalto nella palestra e nell'abitazione dell'attore, il Giudice aveva condannato il a Pt_1
pagare, in favore del euro 19.010,00, importo ritenuto congruo CP_1
in relazione al complesso di lavori da eseguire per rimediare alle opere non realizzate a regola d'arte e, in specie, a ripristinare il trattamento ignifugo, al ripristino con uso di idonei collanti del parquet deformato nella sala ginnica e nella parruccheria, oltre che al completamento delle opere presso l'abitazione dell'attore.
Se, quindi, per il complesso di lavori dinanzi descritti, in larga parte corrispondenti a quelli per i quali ancora si controverte, era stimata congrua, nella citata sentenza del Tribunale di Avellino, la somma di euro 19.010,00, l'assunto del , teso a sostenere l'iniquità del Pt_1
risarcimento di euro 5.500,00 liquidato dal Giudice di primo grado, per il completamento dei lavori nella palestra, parruccheria, per il rilascio pag. 17/20 della certificazione e l'installazione dei giunti, risulta, oggettivamente, generica e priva di fondamento.
§ 12.
Quanto, poi, al rilievo secondo cui il avrebbe rinunciato al CP_1
pagamento della somma di euro 800,00, pure oggetto della transazione del 2016, il motivo di appello è inammissibile, non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza di primo grado, che, sul punto, dava conto dell'assenza di prove in grado di confortare l'intervenuta rinuncia.
Infatti, il si limitava a ribadire che vi sarebbe prova Pt_1
documentale dell'avvenuta rinuncia, ma ometteva finanche di indicare a quale documento intendeva riferirsi.
Riguardo alla prova testimoniale, invece, articolata sul punto in primo grado, valga quanto dinanzi già osservato in merito all'inammissibilità di una mera richiesta di relativa ammissione, non preceduta dalla formulazione di specifica censura volta ad impugnare, in parte qua, la decisione di primo grado.
§ 13.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna del alla rifusione, in Pt_1
favore del delle spese processuali del grado di appello, che si CP_1
liquidano, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022
pag. 18/20 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione, per la quale, stante la ridotta attività difensiva espletata, appare equo il riconoscimento dei minimi.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
A tale riguardo, si osserva che l'avvenuta ammissione del al Pt_1
beneficio del gratuito patrocinio, non esonera la Corte del riconoscimento della sussistenza dei presupposti, di carattere oggettivo, (i.e. rigetto dell'appello), richiesti per l'imposizione dell'obbligo di legge del raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8982 del 04/04/2024: “Nel caso in cui
l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
(cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le
pag. 19/20 condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato il 05/01/2023 a , Pt_1 CP_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 24/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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