TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 128
TAR
Ordinanza cautelare 14 marzo 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
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TAR
Sentenza 6 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'esercizio del potere inibitorio e di autotutela

    Il Comune non ha esercitato i poteri inibitori o di autotutela ex art. 19 L. 241/90, ma ha agito nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo. L'efficacia delle SCIA era già sospesa.

  • Rigettato
    Violazione della disciplina urbanistica

    In presenza di un vincolo di destinazione apposto all'alienazione di terre civiche, non trova applicazione la disciplina urbanistica ordinaria.

  • Rigettato
    Nullità dell'ordinanza impugnata

    La censura è inconferente in quanto attiene alla categoria delle sanzioni amministrative accessorie, mentre il potere esercitato dal Comune è di natura di vigilanza e controllo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e difetto di istruttoria

    L'ordinanza è stata correttamente adottata sulla base dell'immanente divieto di svolgere attività commerciale, discendente dalla natura del bene gravato da uso civico e dalle condizioni di alienazione.

  • Rigettato
    Legittimità dell'attività di noleggio sci

    L'attività di noleggio sci non era autorizzata a causa del vincolo di destinazione del bene e della sospensione delle SCIA. L'attività di noleggio è consentita solo in favore degli utenti che richiedono lezioni di sci.

  • Inammissibile
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e violazione disciplina di settore

    Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile in quanto già incardinato come ricorso autonomo nel giudizio RG 11/2025.

  • Inammissibile
    Omessa individuazione dell'interesse pubblico

    Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile in quanto già incardinato come ricorso autonomo nel giudizio RG 11/2025.

  • Inammissibile
    Erroneità del presupposto sul divieto di attività commerciale

    Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile in quanto già incardinato come ricorso autonomo nel giudizio RG 11/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 128
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 128
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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