Ordinanza cautelare 14 marzo 2024
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Scuola Italiana CI RO AR s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Mazzotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, frazione di Sassa, via Duca degli Abruzzi n. 8;
contro
Comune di RO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Rental Pizzalto s.r.l.s., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Lucio Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di RO n. 3 del 9 febbraio 2024, avente ad oggetto “Ordine di immediata cessazione di attività commerciale”;
- di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente, in particolare dei seguenti atti richiamati nella predetta ordinanza, mai notificati o comunicati:
1) la nota SUAP Patto Territoriale AN NO prot. n. 1798 del 19 marzo 2014, di sospensione della SCIA di cui alla pratica SUAP 24031 del 5 dicembre 2013;
2) il parere reso dal Comune di RO in data 4 marzo 2014;
3) la nota del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di RO prot. n. 1071 del 29 gennaio 2024;
nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente di svolgere, senza limitazioni e in favore di tutti i richiedenti, l’attività di noleggio di sci e scarponi presso i locali di sua proprietà, siti in RO, località Pizzalto, contraddistinti al foglio 5, particella 855, subalterno 4, del catasto comunale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Scuola Italiana CI RO AR s.r.l. il 13 gennaio 2025:
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;
- della nota SUAP Patto Territoriale AN NO n. prot. 10950 del 24 ottobre 2024, recante ad oggetto “DPR 160/10. S.C.I.A. PER ATTIVITA’ DI ‘1.1. Esercizio di vicinato nel settore NON alimentare - Apertura”, con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela della comunicazione SUAP prot. n. 10761 del 18 ottobre 2024, in relazione alla Pratica SUAP 1584/2024;
- di ogni atto connesso, prodromico e conseguente, in particolare:
1) la nota del Responsabile del Settore III - Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile del Comune di RO prot. n. 11160 del 22 ottobre 2024, prodotta in allegato all’atto di intervento ad opponendum spiegato in data 15 novembre 2024 dalla Pizzalto s.p.a. e dalla Hotel Pizzalto s.r.l.s. nel ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024, non notificata;
2) la nota SUAP Patto Territoriale AN NO del 23 agosto 2024, notificata il 24 agosto 2024, recante ad oggetto “Pratica SUAP 134/2024 - Ditta Scuola Italiana CI RO AR S.r.l. - DPR 160/10. S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire per attività di ‘LAVORI PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI PORZIONE DELLA SEDE DELLA SCUOLA ITALIANA SCI AR RE IN LOCALITA’ PIZZALTO’ distinto in catasto urbano al Foglio di mappa n. 5, particella n. 855, sub 7. Attività di accertamento ex art. 19 Legge 241/90 e s.m.i. Comunicazione esito negativo del procedimento, con effetti inibitori sull’attività segnalata”, già impugnata nell’ambito del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024;
3) la nota del Responsabile del Settore III - Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione
Civile del Comune di RO prot. n. 8871 del 21 agosto 2024, notificata in data 24 agosto 2024, recante ad oggetto “S.C.I.A. del 26/07/2024 - pratica S.U.A.P. N. 1340/2024 - EDILIZIA PRODUTTIVA, acquisita al protocollo comunale con N. 8390 del 05/08/2024, Scuola Italiana CI RO AR S.r.l.”, già impugnata nell’ambito del ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024;
nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente a svolgere l’attività di noleggio di sci e scarponi oggetto della S.C.I.A. del 9 settembre 2024, di cui alla pratica SUAP 1584/2024, nella porzione della sede della Scuola Italiana CI RO AR s.r.l., sita in RO, località Pizzalto, contraddistinta al foglio 5, particella 855, subalterno 4, del catasto comunale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di RO;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della Rental Pizzalto s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NN RI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29 ottobre 1997 il Comune di RO ha accolto la richiesta, presentata della Scuola Italiana CI RO - AR s.r.l. (d’ora in avanti solo la Scuola CI) in data 30 agosto 1995, di alienare, in suo favore, una porzione di terreno del demanio civico, sito in località Pizzalto, per la realizzazione di un manufatto da adibire a sede della scuola sci, con annessi servizi di pubblico interesse, a condizione che in esso non venga svolta alcuna attività commerciale, e di concedere in concessione, per un periodo di diciannove anni, la restante porzione di detto terreno per l’attivazione di un campo scuola attrezzato.
Con atto del notaio Vittorio Altiero del 30 dicembre 2003, rep. n. 32.794, racc. n. 17.294, il Comune di RO - previa acquisizione dei prescritti pareri e dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, con ordinanza dirigenziale n. 684 del 25 luglio 2000 - ha alienato alla Scuola CI la porzione di terreno gravato da uso civico, della superficie di 400 mq, distinto al foglio 5, particella 502 (attualmente particella 855, subalterno 4), del catasto terreni comunale, per la realizzazione della sede sociale della scuola, e ha costituito, in favore della medesima Scuola CI, il diritto di superficie sulla restante porzione di terreno, pari a 5.000 mq, per l’attivazione del campo scuola attrezzato.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24 aprile 2007 il Comune di RO ha approvato il progetto presentato dalla Scuola CI per la realizzazione della sede sociale, subordinandola ad una serie di condizioni, tra cui - per quanto di interesse nella presente fattispecie - “il divieto di svolgere attività commerciali”.
In virtù del permesso di costruire rilasciatole dallo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) del Patto Territoriale AN NO (associazione tra comuni alla quale il Comune di RO ha aderito) in data 11 giugno 2007, la Scuola CI ha realizzato la propria sede sociale.
La Scuola CI ha presentato al SUAP del Patto Territoriale AN NO una serie di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), quali:
a) la SCIA edilizia senza esecuzione di opere del 28 ottobre 2013, presentata per il cambio di destinazione d’uso del locale a piano terra della sede sociale, da locale per maestri di sci ed allievi, a locale per il noleggio di attrezzature sportive e ricreative;
b) la SCIA commerciale del 5 dicembre 2013, presentata per l’esercizio dell’attività di noleggio di attrezzature sportive e ricreative;
c) la SCIA commerciale del 29 gennaio 2015, presentata per l’esercizio del commercio al dettaglio di articoli sportivi.
Con verbale n. 4 del 20 marzo 2023 la Polizia Municipale del Comune di RO ha accertato che presso i locali della scuola sci veniva esercitata abusivamente l’attività commerciale di noleggio di sci e scarponi, in violazione dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23.
Con atto di transazione del 12 maggio 2023, rep. n. 429, racc. n. 369, del notaio Luigi Altiero, il Comune di RO ha rinunciato al diritto di ottenere la cessione gratuita dei locali della scuola sci adibiti a servizi di pubblico interesse e ufficio turistico, dedotto tra le condizioni apposte alla realizzazione della sede sociale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24 aprile 2007, con conferma di tutte le altre condizioni, tra cui il divieto di esercitare attività commerciali nei locali della scuola sci.
Con verbale n. 2 del 3 gennaio 2024 la Polizia Municipale del Comune di RO ha accertato che presso i locali della scuola sci veniva svolta abusivamente l’attività di noleggio di sci e scarponi, in violazione dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23.
Con nota prot. n. 1071 del 29 gennaio 2024 il Comune di RO, a seguito di plurime segnalazioni pervenute dalla Rental Pizzalto s.r.l.s., ha diffidato la Scuola CI dall’esercitare, presso la sede istituzionale, l’attività commerciale di noleggio di attrezzature sciistiche in favore degli utenti che non richiedono le prestazioni didattiche, attesa la permanenza del vincolo di destinazione del manufatto realizzato su terreno gravato da uso civico, come specificato dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. 23896 dell’1 febbraio 2012 e successivamente confermato con nota prot. n. 1071 del 29 gennaio 2024.
Con ordinanza n. 3 del 9 febbraio 2024 il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di RO ha ordinato alla Scuola CI l’immediata cessazione dell’attività di noleggio di sci e scarponi, svolta senza autorizzazione in favore degli utenti che non si avvalgono delle prestazioni didattiche, nonché l’immediata rimozione della relativa cartellonistica pubblicitaria.
1.1. Con ricorso notificato il 21 febbraio 2024 e depositato il 23 febbraio 2024, la Scuola CI ha domandato, previa adozione di idonee misure cautelari, l’annullamento dell’ordinanza n. 3 del 9 febbraio 2024, con la quale il Comune di RO le ha ordinato l’immediata cessazione dell’attività commerciale di noleggio di sci e scarponi in favore degli utenti che non richiedono le prestazioni didattiche, e degli atti ad essa presupposti nonché l’accertamento del proprio diritto di svolgere, senza limitazioni di sorta, la predetta attività commerciale nei locali della scuola sci.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso la Scuola CI ha dedotto, sotto vari profili, l’illegittimità dell’esercizio del potere inibitorio di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del potere di autotutela di cui al comma 4 del medesimo articolo, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 23 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23, l’irragionevolezza, lo sviamento di potere nonché l’erroneità e la falsità dei presupposti.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso la Scuola CI ha dedotto la violazione della disciplina urbanistica in relazione al mutamento di destinazione d’uso degli immobili.
1.1.3. Con il terzo motivo di ricorso la Scuola CI ha dedotto la nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’articolo 20, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’irragionevolezza, lo sviamento di potere nonché l’erroneità e la falsità dei presupposti.
1.1.4. Con il quarto motivo di ricorso la Scuola CI ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità, il difetto di istruttoria e di motivazione dell’ordinanza impugnata, lo sviamento di potere, la contraddittorietà e l’ingiustizia manifesta nonché il travisamento dei fatti.
1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di RO.
1.3. Con atto notificato alle altre parti in data 8 marzo 2024 e depositato in pari data, la Rental Pizzalto s.r.l.s. ha spiegato intervento ad opponendum .
1.4. Con ordinanza n. 54 del 14 marzo 2024 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare per carenza del requisito del fumus boni iuris .
1.5. Con atto per motivi aggiunti notificato il 23 dicembre 2024 e depositato il 13 gennaio 2025, la parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, della nota del SUAP del Patto Territoriale AN NO n. prot. 10950 del 24 ottobre 2024, di annullamento d’ufficio della nota prot. n. 10761 del 18 ottobre 2024, con la quale si comunicava che “in riferimento all’attività in oggetto non è previsto alcun regime SCIA, fermo restando il rispetto della normativa di settore”, e degli atti ad essa presupposti, tra cui la nota del Comune di RO del 22 ottobre 2024, nonché l’accertamento del proprio diritto a svolgere l’attività di noleggio di sci e scarponi - oggetto della SCIA del 9 settembre 2024 - nei locali della sede della scuola sci.
In particolare, la società ricorrente ha censurato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela e la violazione della specifica disciplina di settore (primo motivo aggiunto), l’omessa individuazione dell’interesse pubblico (secondo motivo aggiunto), l’erroneità del presupposto sul quale si fonda il divieto di svolgimento di attività commerciale (terzo motivo aggiunto) nonché l’illegittimità, in via derivata, per i medesimi vizi dedotti con il ricorso introduttivo e con il ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale 373 del 2024.
1.6. Hanno resistito ai motivi aggiunti il Comune di RO e la Rental Pizzalto s.r.l.s.
1.7. Con ordinanza n. 25 del 30 gennaio 2025 il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora .
1.8. In vista della trattazione del merito del giudizio, la parte ricorrente ha depositato documenti, una memoria difensiva e una memoria di replica, il Comune di RO ha depositato una memoria difensiva e una memoria di replica e la Rental Pizzalto s.r.l.s. ha depositato una memoria di replica.
1.9. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, previo avviso dato alle parti del rilievo officioso di un eventuale profilo di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti in data 13 gennaio 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene di ammettere l’intervento ad opponendum spiegato dalla Rental Pizzalto s.r.l.s. con atto ritualmente notificato e depositato in data 8 marzo 2024.
L’intervento ad opponendum presuppone la titolarità, in capo a chi non assuma la veste di parte del giudizio, di un interesse qualificato di segno contrario, dipendente e accessorio rispetto a quello dedotto dal ricorrente, distinto dal generico interesse al riconoscimento della legittimità degli atti impugnati.
La Rental Pizzalto s.r.l.s., nella qualità di operatore economico autorizzato dal Comune di RO ad esercitare, nel medesimo comprensorio sciistico (località Pizzalto), la medesima attività commerciale svolta dalla società ricorrente, è portatrice di un interesse qualificato al mantenimento degli effetti inibitori del provvedimento impugnato con il presente ricorso, all’adozione del quale ha concorso mediante la presentazione di una serie di denunce.
Sebbene nell’ordinanza impugnata vi sia un espresso riferimento alla Rental Pizzalto s.r.l.s., quale soggetto che ha segnalato la “condotta illegittima posta in essere dalla Scuola CI”, ciò non significa che vi sia anche una diretta attribuzione di una situazione di vantaggio in capo questi, il quale non assume, perciò, la qualifica di controinteressato in senso sostanziale.
La Rental Pizzalto s.r.l.s. vanta, piuttosto, un interesse qualificato a svolgere l’attività commerciale per la quale è stato autorizzato in un sistema in cui ciascun operatore economico rispetti le regole della concorrenza e non usufruisca di indebiti vantaggi, interesse che sarebbe inciso solo in via indiretta e riflessa dall’eventuale accoglimento del ricorso.
Per tali ragioni, l’intervento in giudizio spiegato dalla Rental Pizzalto s.r.l.s. rientra nel perimetro delineato dall’articolo 28, comma 2, del codice del processo amministrativo.
3. Il ricorso introduttivo è infondato.
3.1. Occorre innanzitutto individuare la natura del potere che il Comune di RO ha esercitato con l’adozione del provvedimento inibitorio impugnato con il ricorso introduttivo.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, il Comune di RO non ha esercitato né il potere inibitorio di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, né il potere di autotutela di cui al comma 4 del medesimo articolo, atteso che l’efficacia delle SCIA del 28 ottobre 2013 e del 5 dicembre 2013 risultava già sospesa dal SUAP con nota prot. n. 1798 del 19 marzo 2014, adottata sulla scorta del parere urbanistico rilasciato dal Comune di RO con nota prot. n. 1343 del 4 marzo 2014, il quale - a sua volta - richiama la nota della Regione Abruzzo n. 23896 dell’1 febbraio 2012.
Come risulta dalla ricevuta di consegna depositata in giudizio dal Comune di RO in data 12 aprile 2024, il provvedimento di sospensione dell’efficacia delle SCIA del 28 ottobre 2013 e del 5 dicembre 2013 è stato ritualmente notificato, in data 17 marzo 2014, alla società ricorrente al medesimo indirizzo PEC (ninomapelli@pec.it) dalla stessa espressamente indicato nelle domande del 28 ottobre 2013 e del 5 dicembre 2013, per cui gli effetti del provvedimento di sospensione, tardivamente impugnato con il presente ricorso, si erano già consolidati alla data di adozione dell’ordinanza del Comune di RO n. 3 del 9 febbraio 2024.
Al momento dell’adozione della predetta ordinanza, la società ricorrente non era, dunque, autorizzata a svolgere nei locali della Scuola CI l’attività commerciale di noleggio di sci e scarponi.
3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte ricorrente, l’autorizzazione a svolgere attività commerciale di noleggio di sci e scarponi non si è formata a seguito della presentazione della SCIA del 29 gennaio 2015, la quale ha ad oggetto lo svolgimento di una diversa attività commerciale (vendita al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero).
Men che mai, la legittimità dell’esercizio dell’attività di noleggio di sci e scarponi nei locali adibiti a sede operativa della scuola sci può desumersi dal contenuto della sentenza di questo Tribunale n. 194 del 6 marzo 2014, passata in giudicato, dal momento che la stessa è stata pronunciata in data anteriore alla notificazione del predetto provvedimento di sospensione dell’efficacia delle SCIA.
Il Comune di RO ha, dunque, correttamente esercitato il potere di vigilanza e controllo sull’esercizio abusivo delle attività commerciali esercitate sul proprio territorio, attribuitogli dall’articolo 4, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23, Testo unico in materia di commercio .
3.3. La limitazione delle attività esercitate dalla Scuola CI a quelle di pubblica utilità e a quelle strumentali al completamento dell’offerta, tra le quali rientra anche il “nolo sci” (articolo 18, commi 3, lettera f), e 6 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39, Disciplina della professione di maestro di sci ), discende dalla compatibilità delle stesse con l’esercizio dell’uso civico e costituisce la ragione giustificatrice dell’alienazione alla Scuola CI dell’area gravata da uso civico, per la realizzazione del manufatto da adibire a sede operativa della scuola.
In un’ottica di valorizzazione delle plurime forme di godimento, i beni c.d. di godimento collettivo, tra i quali sono ricompresi i beni gravati da uso civico, sono considerati, da un lato, come elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali, dall’altro, come componenti del sistema ambientale e del paesaggio, i cui profili devono essere preservati mediante vincoli di destinazione che conformano il bene e circolano insieme al relativo diritto di proprietà (Corte Costituzionale, 15 giugno 2023, n. 119; 28 novembre 2022, n. 236; 2 dicembre 2021, n. 228; 24 aprile 2020, n. 71).
Il provvedimento inibitorio dell’esercizio dell’attività commerciale di nolo delle attrezzature sciistiche, esercitata dalla società ricorrente in assenza di autorizzazione, è stato correttamente adottato dal Comune di RO sulla scorta dell’immanente divieto di esercitare qualsiasi tipologia di attività commerciale, ritenuta incompatibile con la conformazione del bene, nei locali della sede operativa della scuola sci, adibiti, in coerenza con la natura di pubblica utilità attribuita alle attività riservate alle scuole sci, a segreteria e all’accoglienza degli utenti.
3.4. Il divieto di svolgere attività commerciale nei predetti locali è stato espressamente dedotto quale condizione dell’alienazione del terreno gravato da uso civico, nei seguenti atti:
a) negli atti del Comune di RO, quali le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del 29 ottobre 1997 (di autorizzazione al mutamento di destinazione e all’alienazione della porzione di terreno contraddistinto al foglio 5, particella 502, per una superficie di 400 mq, per la realizzazione di un manufatto da adibire a sede operativa della Scuola CI, con annessi servizi di pubblico interesse…, a condizione che in essi non fosse svolta alcuna attività commerciale) e n. 13 del 24 aprile 2007 (di approvazione del progetto presentato dalla Scuola CI per la realizzazione della sede sociale, condizionato al rispetto del “divieto di svolgere attività commerciali”), la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 27 novembre 2000 (con la quale è stata disposta, in conformità con la deliberazione consiliare n. 53 del 29 ottobre 1997 e dell’ordinanza dirigenziale della Regione Abruzzo n. 684/USI CIVICI del 25 luglio 2000, l’alienazione alla Scuola CI dell’area di proprietà comunale gravata da uso civico “con la condizione che all’interno di quest’area non venga svolta alcuna attività commerciale”);
b) negli atti della Regione Abruzzo, quali la nota prot. n. 23896 dell’1 febbraio 2012 (nella quale si precisa, in via generale, che i mutamenti di destinazione d’uso dei manufatti realizzati su terre civiche possono essere rilasciati esclusivamente per la realizzazione delle sedi sociali delle scuole sci e delle relative pertinenze, ma non per i locali ad uso commerciale, e che il nolo dell’attrezzatura sciistica può essere effettuato esclusivamente in favore degli utenti che richiedono le lezioni di sci; la portata vincolante di tale parere non può ritenersi superata dalla successiva nota prot. n. 2454 del 29 settembre 2015, nella quale la Regione si limita a dichiarare la propria incompetenza ad autorizzare le variazioni commerciali), l’ordinanza dirigenziale n. 684/USI CIVICI del 25 luglio 2000 (di autorizzazione per il mutamento di destinazione e l’alienazione alla Scuola CI delle terre civiche, di cui all’articolo 6, comma 8, della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, nella quale è stato imposto, a pena di decadenza, l’inserimento, nell’atto di alienazione, della clausola di retrocessione delle terre all’alienante, prevista dal comma 4 del medesimo articolo, “ove non siano realizzate le finalità per le quali l’alienazione è stata autorizzata”);
c) negli atti negoziali, quali l’atto di alienazione del 30 dicembre 2003, rep. n. 32.794, racc. n. 17.294, in cui la Scuola CI “si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall’iniziativa di impresa che andrà ad attuare sui terreni oggetto” di alienazione ed alla retrocessione gratuita degli stessi al Comune “nel caso non vengano realizzate le finalità per le quali l’alienazione è stata realizzata” (articolo 10), e l’atto di transazione del 12 maggio 2023, rep. 429, racc. n. 369, con il quale è stato espressamente confermato il divieto di svolgere attività commerciale nei locali della sede della Scuola CI.
4. All’accertata legittimità ed immanenza del vincolo di destinazione impresso ai locali della sede operativa della Scuola CI consegue l’infondatezza anche del quarto motivo di ricorso, con il quale è stata sostanzialmente dedotta l’inattualità del vincolo conformativo del bene.
5. Anche le censure afferenti alla violazione della disciplina urbanistica, dedotte con il secondo motivo di ricorso, sono infondate.
In presenza di un vincolo di destinazione apposto all’alienazione di terre civiche, non trova applicazione la disciplina urbanistica, in base alla quale il mutamento di destinazione d’uso sarebbe sempre consentito all’interno della medesima categoria funzionale, a condizione che non sussistano condizioni ostative di rilievo urbanistico. La disciplina urbanistica è, infatti, finalizzata a regolare l’attività edificatoria dei privati, la quale deve recedere di fronte alla disciplina speciale volta a preservare l’uso collettivo del bene gravato da uso civico.
6. La natura del potere inibitorio esercitato dal Comune di RO, evidenziata al paragrafo 3.2., rende inconferente anche la censura dedotta con il terzo motivo di ricorso, la quale attiene alla categoria, affatto diversa, delle sanzioni amministrative accessorie disciplinate dall’articolo 20, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed irrogate dall’autorità amministrativa con l’ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all’articolo 18 del medesimo testo legislativo, ovvero dal giudice penale con la sentenza di condanna, nei casi previsti dall’articolo 24.
7. I motivi aggiunti depositati in data 13 gennaio 2025 sono stati proposti con un atto denominato “Ricorso anche per motivi aggiunti ai ricorsi n. 68/2024 e n. 373/2024 R.G.”, il quale è stato proposto come ricorso autonomo, contraddistinto dal numero di ruolo generale 11 del 2025, notificato in data 23 dicembre 2024 e depositato in data 10 gennaio 2025, ossia in data antecedente al deposito del medesimo atto nel presente giudizio.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026, il Collegio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, ha stimolato il contraddittorio tra le parti in relazione ad un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.
In attuazione del principio di economia dei mezzi processuali e per questioni di logica, dettate dalla necessità di evitare la duplicazione di giudizi identici, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussista una ragione ostativa ad una pronuncia sul merito, per cui il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 gennaio 2026 deve essere dichiarato inammissibile, in quanto già incardinato dinanzi a questo Tribunale come ricorso autonomo nel giudizio contraddistinto dal numero di ruolo generale 11 del 2025.
8. In conclusione, previa ammissione dell’atto di intervento ad opponendum proposto dalla Rental Pizzalto s.r.l.s., il ricorso introduttivo deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di RO e della Rental Pizzalto s.r.l.s., nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- ammette l’intervento ad opponendum dalla Rental Pizzalto s.r.l.s.;
- respinge il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alle altre parti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, di cui euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore del Comune di RO ed euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore della Rental Pizzalto s.r.l.s.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER NI, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
NN RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RI | ER NI |
IL SEGRETARIO