Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 380 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 7 gennaio 2025 e vertente tra
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Laura Torroni e Luana Izzo;
APPELLANTE
E 1) (c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (c.f. ) e (c.f. C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
) , tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Pia Maria C.F._5
Berruti per procura in atti;
2) (C.F. ), rappresentata e difesa come per procura in atti Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Carlo Natale;
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
conveniva in giudizio Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_4 [...]
nonché la società , esponendo che: Parte_2 Controparte_1
-Era titolare di una quota pari al 43,75% del capitale sociale della società convenuta, mentre la restante quota del 56,25% era di proprietà di;
Parte_2
(quale Presidente), dalla moglie e dai figli e;
nonché dall'attore Parte_5 Pt_3 Parte_4
dalla moglie e dai figli ed Parte_1 Persona_1 Per_2 CP_2
-sebbene i poteri di rappresentanza della società fossero attribuiti disgiuntamente sia a Parte_2
che a il primo si era sempre occupato della gestione amministrativa e contabile,
[...] Parte_1 mentre il secondo si era sempre occupato di gestire solamente l'attività dei vari impianti di carburante;
-durante l'anno 2015, l'attore aveva riscontrato la sussistenza di una serie di movimentazioni di denaro effettuate a sua insaputa sul conto corrente bancario della società ed aveva chiesto spiegazioni a , senza tuttavia ottenere alcuna risposta;
Parte_2
-a seguito di ciò, aveva convocato il CdA per il giorno 11.3.2016, avvisando l'attore Parte_2 con telegramma inviato nel medesimo giorno e rendendo così impossibile la sua partecipazione;
-all'esito di tale riunione, aveva convocato l'assemblea dei soci per il giorno Parte_2
24.3.2016, all'esito della quale tutti i poteri di gestione ordinaria erano stati delegati al Presidente del
CdA;
-erano, poi, seguite altre condotte illecite. In particolare, aveva proposto al CdA il Parte_2 progetto di bilancio relativo all'esercizio 2015, da cui emergeva una presunta perdita di € 241.698,39, senza alcuna spiegazione. Per tali motivi, il suddetto progetto di bilancio non era stato approvato dal
Cda;
-in tutta risposta, aveva convocato l'assemblea dei soci per il giorno 12.5.2016, Parte_2 all'esito della quale era stata approvata la revoca dal CdA dei 4 consiglieri della famiglia Pt_1
-sicchè, il nuovo CdA –composto dalla sola famiglia aveva approvato il progetto di Parte_2 bilancio con una perdita di € 298.781,00: progetto di bilancio che era stato definitivamente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci dell'8.6.2016;
-nella stessa data dell'8.6.2016, l'assemblea straordinaria dei soci (in assenza dell'attore) aveva approvato l'aumento in modo inscindibile del capitale sociale fino all'importo di € 20.000,00, oltre ad un sovrapprezzo di € 245.153,98, da eseguirsi mediante il proporzionale aumento del valore nominale delle quote di partecipazione sociale, da liberarsi totalmente mediante conferimenti in denaro;
-l'attore, nella impossibilità di reperire le risorse economiche necessarie in un breve lasso di tempo, aveva provveduto a sottoscrivere il solo 5% del capitale sociale;
-tuttavia, il bilancio approvato dalla assemblea dell'8.6.2016 era manifestamente erroneo ed inveritiero, in quanto finalizzato a creare una perdita di esercizio al solo scopo di estromettere l'attore.
In particolare:
a. risultava contabilizzato l'importo di € 54.000,00 quale affitto dell'ufficio in cui aveva sede la società per gli anni 2013, 2014 e 2015, con la motivazione che lo stesso non era stato finora pagato e non era stato contabilizzato, ma l'errore era poco credibile perché l'ufficio era di proprietà degli stessi e non era verosimile che gli stessi lo avessero dimenticato;
Parte_2
b. risultava contabilizzato l'importo di € 97.000,00 a titolo di oneri straordinari a seguito di una rettifica del fondo di trattamento di fine rapporto per errate registrazioni contabili relative agli esercizi precedenti, ma era inverosimile una rettifica così macroscopica tenuto conto che la contabilità era stata tenuta sempre dai signori e;
Pt_2 Parte_3 c. risultava inserito un costo di € 20.000,00 legato all'obsolescenza di immobilizzazioni materiali, ma era grave che solo nel 2015 i signori e avevano proceduto all'integrale Pt_2 Parte_3 ammortamento, quando invece negli anni 2013 e 2014 la voce ammortamenti e svalutazioni era pari a zero;
d. la voce di € 16.082,76 imputata a crediti per differenze cassa non indicava i titolari di tali presunti crediti;
e. la voce di € 30.625,00, imputata presumibilmente alla svalutazione del credito nei confronti del socio per il finanziamento soci non versato, era inammissibile perché la svalutazione di Parte_1 un credito poteva avvenire solo se, a seguito della espressa richiesta di pagamento, la società avesse ottenuto un netto rifiuto dall'interessato. Inoltre, l'analogo finanziamento del socio , Parte_2 parimenti non versato, non era stato svalutato;
f. la voce di € 44.332,53 a titolo di accantonamenti TFR era incongrua se comparata all'anno precedente, non essendo noto se fossero stati disposti aumenti di stipendio a qualche dipendente: aumenti che erano comunque incoerenti con una sana e prudente gestione;
g. la variazione per € 50.000,00 dell'entità delle immobilizzazioni finanziarie non risultava spiegata nel dettaglio;
h. l'incremento delle immobilizzazioni materiali per € 22.000,00 non era motivato e comunque, tenuto conto degli esborsi per l'acquisto di mobili e climatizzatori, era illegittimo e non compatibile con una sana e prudente gestione;
i. non vi era quadratura con i saldi banca MPS e in quanto per il conto MPS era stato CP_3 riportato un saldo negativo di € 65.451,71 mentre dall'estratto conto il saldo era pari ad € 74.997,03; per il conto era stato riportato un saldo negativo di € 55.933,46 mentre dall'estratto conto CP_3 il saldo era pari ad € 28.978,27;
-di conseguenza, la perdita di esercizio appariva fittizia e strumentale alla manovra di ricapitalizzazione, che aveva il solo scopo di indebolire la posizione del socio il quale, Parte_1 suo malgrado, aveva provveduto alla ricostituzione del capitale sociale ed era attualmente titolare di una quota pari al 5%.
- Premesso ciò, l'attore chiedeva:
1. dichiararsi la nullità della delibera del 12.5.2016 del CdA della , con cui era Controparte_1 stata disposta la revoca dei consiglieri e Parte_1 Persona_3 CP_2 Per_1
reintegrando gli attori nella qualità di consiglieri di amministrazione della società;
[...]
2. dichiararsi la nullità della delibera dell'8.6.2016 dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015 e della relativa Controparte_1 ricapitalizzazione, nonché della delibera del 12.5.2016;
3. dichiararsi la illegittimità e nullità del bilancio suddetto;
4. accertarsi e dichiararsi la responsabilità dei signori , , Parte_2 Parte_3 Pt_4
e per la redazione del bilancio di esercizio 2015 in violazione delle norme di
[...] Parte_5 legge.
-Si costituiva in giudizio la società , la quale chiedeva il rigetto delle domande Controparte_1 attoree, deducendo che:
-non era vero che la Società era stata amministrata unicamente dai componenti della famiglia
[...]
, essendo anche uno degli amministratori delegati;
Pt_2 Parte_1 -il presente giudizio faceva parte di un ampio contenzioso, generato dalla rottura dei rapporti tra i due soci e le relative famiglie, causata per lo più dalle difficoltà via via crescenti incontrate negli ultimi anni nel settore degli idrocarburi e dalle conseguenti gravi perdite della società;
-in tale contesto, aveva determinato una situazione di stallo sulla gestione della Società Parte_1
e su tutta l'attività organizzativa, lamentando una violazione del suo diritto di accesso alla documentazione sociale, quando invece lo stesso vi aveva avuto sempre accesso quale amministratore delegato della società;
-ed infatti, nell'assemblea del 24.3.2016 i soci della avevano deliberato di Controparte_1 concentrare nella persona del presidente le deleghe amministrative relative alle Parte_2 autorizzazioni a svolgere l'attività con idrocarburi, mantenendo comunque in capo a i Parte_1 poteri operativi di gestione;
-a seguito di tale situazione di conflittualità, il CdA aveva deliberato la revoca di e dei Parte_1 suoi familiari dalla carica di consiglieri;
-l'aumento di capitale era stato deliberato sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale aggiornata al 31.3.2016 e, nel corso dell'assemblea dell'8.6.2016, aveva dichiarato Parte_2 di esercitare il proprio diritto di opzione, sottoscrivendo una partecipazione rappresentativa del
56,25% del nuovo capitale sociale di € 20.000,00 e versando contestualmente € 11.250,00 per la quota del nuovo capitale ed € 105.789,90 per la relativa quota di sovrapprezzo;
-in aggiunta, , sotto condizione risolutiva della partecipazione all'aumento del socio Parte_2
, aveva altresì sottoscritto la restante quota parte di capitale sociale (il 43,75%), versando Parte_1
€ 8.750,00 più € 82.281,05 a titolo di sovrapprezzo;
-con PEC del 7.7.2016, l'avv. Laura Torroni, in rappresentanza di aveva comunicato Parte_1
“che in data 07.07.2016 quest'ultimo ha provveduto al versamento, a mezzo bonifico bancario, alla sottoscrizione del 25% del capitale sociale e della riserva di sovrapprezzo”, allegando due distinte di bonifico, uno per € 250,00 ed uno per € 12.257,60;
-le suindicate somme, però, non erano sufficienti ad adempiere all'obbligo di versamento connesso alla dichiarata sottoscrizione del 25% del capitale sociale e relativo sovrapprezzo, dovendosi invece versare la somma di € 5.000,00 a titolo di capitale e di € 47.017,73 a titolo di sovraprezzo;
-di conseguenza, con lettera raccomandata del 19 luglio 2016, la società -in applicazione dell'art. 2466 c.c.- aveva diffidato ad effettuare il conferimento promesso nel termine di trenta Parte_1 giorni;
-tuttavia, nonostante tale comunicazione, era rimasto inadempiente all'impegno di Parte_1 sottoscrizione del 25% del capitale sociale e, di conseguenza, il relativo negozio si era risolto;
-la società aveva, quindi, provveduto ad iscrivere presso il Registro delle Imprese il definitivo perfezionamento dell'aumento di capitale deliberato l'8.6.2016 e la conseguente nuova composizione della compagnie sociale, che vedeva quale unico socio, come sottoscrittore di tutte Parte_2 le nuove quote sociali;
-la società aveva, altresì, provveduto a restituire a le somme versate con i bonifici Parte_1 comunicati dall'avv. Torroni;
-ciò nonostante, aveva agito con autonomo ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam, al fine Parte_1 di ottenere la “reintegra” nello status di socio della ricorso integralmente Controparte_1 rigettato dal Tribunale di Roma, con ciò confermando la perdita della qualità di socio in capo all'odierno attore;
-era, pertanto, sussistente la giusta causa di revoca di dalla carica di consigliere di Parte_1 amministrazione, avendo egli contribuito a generare in mala fede una situazione di stallo gestionale potenzialmente idoneo a condurre allo scioglimento la società ed avendo ammesso di non essersi mai curato dei documenti sociali, per tutto il periodo della carica;
-la prima delibera impugnata era quella del 12.5.2016, ma l'unico motivo di doglianza era la asserita violazione dell'art. 2479-ter c.c. e, quindi, l'impugnazione era inammissibile in quanto generica, confondendo l'attore il piano della sussistenza della giusta causa, con quello della invalidità della delibera;
-quanto alla seconda impugnazione, le doglianze erano rivolte alla delibera assembleare dell'8.6.2016, di approvazione del bilancio 2015, ma con riferimento a tale impugnazione Pt_1 era privo di concreto interesse ad agire, non essendo più socio della
[...] Controparte_1
-infatti, l'interesse e la legittimazione ad agire dell'ex socio per far valere i vizi delle delibere permaneva solo nel caso in cui il venir meno della qualità di socio fosse diretta conseguenza della deliberazione contestata;
-tuttavia, la delibera di approvazione del bilancio adottata l'8 giugno 2016 non aveva determinato come “diretta conseguenza” il venir meno della sua qualità di socio in quanto la perdita di tale qualità era “diretta conseguenza” delle successive delibere, sempre adottate nell'assemblea dell'8 giugno
2016, di azzeramento e ricostituzione del capitale della Società;
-poiché si trattava di delibere distinte, non era possibile versare nella prima, quella di approvazione del bilancio, il rapporto di conseguenzialità diretta con la perdita della qualità di socio;
-l'attore, quindi, al pari di qualsiasi terzo avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di un interesse concreto ad impugnare il bilancio, ma tale interesse non era stato in alcun modo dedotto;
-in ogni caso, le contestazioni relative al bilancio erano infondate, in quanto basate esclusivamente sul fatto che questo non fosse in linea con i precedenti bilanci. In realtà gli amministratori avevano corretto alcune lacune dei bilanci precedenti (mai impugnati) e, proprio perché le censure afferivano ai bilanci passati, erano totalmente irrilevanti nella presente sede ai fini del decidere;
-in ogni caso, le doglianze erano infondate e, peraltro, incoerenti con le difese svolte dall'attore, atteso che –cancellando alcune poste- le perdite della società erano destinate ad aumentare, anziché ridursi.
Si costituivano, altresì, con un'unica comparsa anche gli altri convenuti, i quali preliminarmente eccepivano la nullità dell'atto di citazione (attesa la indeterminatezza del suo contenuto), nonché il loro difetto di legittimazione passiva (essendo la società l'unico soggetto legittimato a contraddire avverso la impugnazione di delibere assembleari). Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree, svolgendo difese analoghe a quelle della società convenuta.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto tutte le domande proposte dall'attore, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[… 1 – Delimitazione del thema decidendum:
Nella presente sede, l'attore ha proposto sostanzialmente tre diverse domande: Parte_1 1. la prima domanda è volta a sentir dichiarare la nullità della delibera del 12.5.2016, con cui il CdA della ha disposto la revoca di e Controparte_1 Parte_1 Persona_3 CP_2 [...]
dalla carica di consiglieri di amministrazione della società; Persona_1
2. la seconda domanda è volta a sentir dichiarare la nullità della delibera dell'8.6.2016, con cui la assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della ha approvato il bilancio di Controparte_1 esercizio al 31.12.2015 ed ha disposto la ricapitalizzazione della società;
3. la terza domanda è volta a sentir dichiarare la responsabilità dei signori , Parte_2 [...]
, e per la redazione del bilancio di esercizio 2015 in Parte_3 Parte_4 Parte_5 violazione delle norme di legge.
Sicchè, le prime due domande hanno ad oggetto l'impugnazione di delibere di organi sociali, mentre con la terza domanda viene esercitata una azione di responsabilità nei confronti del Presidente e di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione della società.
Con riferimento a tutte le domande, i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di sotto vari profili. Parte_1
2 – Sulla impugnazione della delibera del 12.5.2016:
Devesi, innanzitutto, evidenziare che –contrariamente a quanto indicato nelle conclusioni dell'atto di citazione- la delibera impugnata datata 12.5.2016 è stata adottata non dal Consiglio di amministrazione della società , bensì dalla assemblea dei soci. Controparte_1
In particolare, con tale delibera (depositata in atti) la assemblea dei soci -alla presenza dell'intero capitale sociale e con il voto contrario di ha approvato il punto 1 posto all'ordine del Parte_6 giorno, revocando dalla carica i consiglieri di amministrazione Parte_1 Persona_3
e . CP_2 Persona_1
Orbene, a prescindere dalla questione relativa alla legittimazione ad impugnare in capo a Pt_1
la impugnazione della suddetta delibera è infondata.
[...]
Ed invero, pur chiedendo l'attore la declaratoria di nullità della suddetta delibera del 12.5.2016, non ha in alcun modo dedotto quali sarebbero i vizi della stessa. Né, del resto, può ritenersi che la asserita carenza di giusta causa integri un vizio tale da inficiare la delibera di revoca dell'amministratore.
Ed infatti, l'art. 2475 c.c. affida l'amministrazione delle società a responsabilità limitata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479 c.c., salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Viene poi specificato che alla nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383 c.c., relativi alla iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
Quanto alla revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata, il legislatore ha inteso disciplinare soltanto l'ipotesi di revoca giudiziale in caso di gravi irregolarità nella gestione della società attribuendo la legittimazione attiva a ciascun socio (art. 2476 comma 3 c.c.). L'articolo in esame, invece, non disciplina la revoca degli amministratori da parte dei soci.
Si discute, quindi, se sia applicabile alla società a responsabilità limitata l'art. 2383 comma 3 c.c. nella parte in cui prevede che gli amministratori sono «in qualunque tempo» revocabili dall'assemblea, salvo, però, il diritto al risarcimento del danno se la revoca interviene in assenza di giusta causa.
Secondo l'orientamento maggioritario, l'attuale, persistente riconducibilità della società a responsabilità limitata nell'ambito delle società capitalistiche induce a ritenere possibile l'applicazione della norma dettata per le società azionarie con la conseguenza che i soci potranno in qualsiasi momento revocare gli amministratori. Si precisa, però, che la possibilità di applicare l'art. 2383 comma 3 c.c. trova come suo presupposto che il modello capitalistico della società a responsabilità limitata non sia stato superato dalle previsioni dell'atto costitutivo in quanto, se i soci avessero organizzato la società su basi più propriamente personalistiche, la revoca sarebbe possibile solo in caso di giusta causa.
Sicchè, il sistema che si ricava complessivamente dalle norme di cui agli artt. 2377 e 2383 c.c. - chiaramente ispirato all'esigenza di garantire l'efficienza dell'azione sociale e la stabilità delle decisioni dell'assemblea- privilegia le scelte dell'assemblea anche rispetto alla posizione dell'amministratore, attribuendo alla prima la libertà di rimuovere “in qualunque tempo” l'amministratore, perfino senza giusta causa. Unico limite previsto dalla legge a questa libertà è
l'onere per la società di corrispondere il risarcimento dei danni all'amministratore revocato, nel caso in cui la revoca non sia fondata su una giusta causa. Quindi, la scelta di revocare gli amministratori è dalla legge rimessa all'assemblea ma è contemperata dalla previsione, per il caso di revoca senza giusta causa, del diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno prodotto dallo scioglimento anticipato del rapporto;
al contrario, non può configurarsi un diritto dell'amministratore a rimanere o ad essere reintegrato nella propria carica, atteso il rilievo primario assegnato dal legislatore alla garanzia del rapporto fiduciario che lega assemblea ed amministratore.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale -confermando l'indirizzo già espresso in fattispecie analoghe- che se è certamente vero che, in caso di revoca senza giusta causa, all'amministratore revocato non è data altra tutela che quella risarcitoria, non può negarsi, tuttavia, che l'amministratore revocato mantenga la propria legittimazione ad impugnare la deliberazione di revoca qualora intenda lamentare che la stessa non è stata correttamente assunta.
Invero, la legittimazione degli amministratori ad impugnare le deliberazioni assembleari si fonda non già su un proprio interesse, ma sull'esigenza di tutela dell'interesse generale alla legalità societaria, che implica l'esistenza di un diritto ad impugnare anche nel caso in cui la decisione invalida sia stata approvata dai soci all'unanimità.
Ebbene, se tale considerazione è esatta, appare del tutto evidente che, nell'ipotesi di delibera di revoca invalida, l'amministratore revocato potrà impugnare la deliberazione proprio a tutela della legalità societaria: in altre parole, se è vero che l'assemblea può revocare l'amministratore in qualsiasi momento, è anche vero che la relativa deliberazione deve essere presa secondo le procedure di formazione di tutte le deliberazioni assembleari e che l'interesse ad una corretta formazione delle decisioni degli organi societari costituisce un interesse diretto (non solo per lo stesso amministratore revocato, ma anche) per la società stessa. D'altro canto nel senso della persistente legittimazione dell'amministratore revocato ad impugnare la delibera di revoca ritenuta invalida, si è espressa anche la Suprema Corte (cfr. Cass., 1 marzo 1973, n. 562; Cass., 2 agosto 1977, n. 3422; Cass., 18 giugno 2005, n. 13169).
Ciò nonostante, non ha dedotto alcun motivo di invalidità della deliberazione di revoca, Parte_1 né formale né sostanziale, con la conseguenza che l'impugnazione non può trovare accoglimento.
3 – Sulla impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e di ricapitalizzazione della società:
In secondo luogo, ha impugnato la delibera dell'8.6.2016, con cui l'assemblea ordinaria Parte_1 dei soci della ha approvato il bilancio al 31.12.2015, nonché la delibera in pari Controparte_1 data con cui l'assemblea straordinaria ha deliberato, ai sensi dell'art. 2482-ter c.c., di approvare la situazione patrimoniale al 31.3.2016 e di coprire integralmente la perdita ivi risultante di € 365.73,98 nel seguente modo: quanto ad € 70.000,00 mediante utilizzo della Riserva a copertura perdite;
quanto ad € 8.320,00 mediante utilizzo della riserva legale;
per il resto, mediante azzeramento del capitale sociale e sua ricostituzione sino ad € 20.000,00, con un sovrapprezzo di € 245.153,98, mediante aumento inscindibile.
Orbene, va preliminarmente rammentato che –ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.- se, a seguito di perdite oltre un terzo, il capitale sociale si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo.
La disposizione completa la disciplina della riduzione del capitale per perdite, prendendo in considerazione l'ipotesi in cui le stesse abbiano intaccato il capitale sociale, in modo tale da ridurlo al di sotto del minimo legale. L'assemblea ha, quindi, l'obbligo di procedere alla riduzione del capitale ed alla sua contestuale ricostituzione fino al minimo legale, non potendo, al contrario, riportare a nuovo le perdite e rinviare così la decisione all'esercizio successivo. In difetto di tali deliberazioni, si verificherà la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4 c.c..
Si ritiene che la norma trovi applicazione anche al caso in cui le perdite abbiano completamente azzerato il capitale sociale, e cioè quando il patrimonio netto sia pari a zero ovvero negativo. In tale seconda ipotesi, la differenza dovrà essere coperta con versamenti dei soci.
In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite, l'art. 2482-quater c.c. esclude che possano essere apportate modificazioni alle quote di partecipazione ed ai diritti spettanti ai soci. Tale disposizione esprime il “principio di invarianza”, prevedendo che, in tutti i casi di riduzione del capitale sociale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo le partecipazioni originarie.
Quanto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, trova applicazione l'art. 2481-bis c.c., che –nel disciplinare l'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti- prevede analogo principio, vietando all'assemblea di escludere o limitare il diritto spettante ai soci, al fine di evitare operazioni in pregiudizio della minoranza.
In particolare, con l'art. 2481-bis c.c., il legislatore ha inteso dettare nella società a responsabilità limitata una disciplina dell'aumento di capitale a pagamento autonoma rispetto a quella della società azionaria. Tuttavia, sebbene nella disciplina della società azionaria si parli di diritto di opzione, mentre nella società a responsabilità limitata si parli di diritto di sottoscrizione, si ritiene che i due concetti siano essenzialmente assimilabili.
Il diritto di sottoscrizione consiste nella facoltà di aderire alla decisione di aumento di capitale, per tutta o una parte della quota di propria spettanza, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla decisione medesima: esso va ricondotto alla nozione civilistica dell'opzione di cui all'art. 1331 c.c..
L'autonomia privata si esplica anche con riferimento ai termini ed alle modalità di esercizio del diritto, in quanto l'art. 2481-bis c.c. rimette la loro determinazione alla delibera assembleare di aumento. L'unica indicazione contenuta nella norma riguarda il termine (minimo) per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. Tale termine ha natura inderogabile e si applicherà nel caso in cui la decisione dei soci nulla preveda sul punto ovvero quando preveda un termine inferiore. Quanto alla natura giuridica della sottoscrizione, va ricordato che l'aumento di capitale a pagamento comporta un aumento sia del capitale nominale, sia del patrimonio sociale, mediante conferimento alla società di nuove risorse.
L'effetto modificativo del contratto sociale non si produce automaticamente con la deliberazione di aumento di capitale, ma con il concorso delle volontà dell'ente e dei sottoscrittori del nuovo capitale deliberato e quindi in una fase successiva e diversa da quella meramente deliberativa. Pertanto, ai fini del perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale, la deliberazione assembleare, con la quale è stato approvato l'incremento quantitativo del capitale, è sicuramente necessaria ma non sufficiente, in quanto è pur sempre necessaria la dichiarazione di adesione dei soci, ovvero, se prevista, anche dei terzi. Tale dichiarazione si manifesta, appunto, con la sottoscrizione di una quota dell'aumento deliberato.
Il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso tra il socio sottoscrittore o il terzo e la società, per il tramite dell'organo amministrativo. Quindi, la deliberazione di aumento di capitale ben può configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio o del terzo come una accettazione, secondo il classico schema del contratto di natura consensuale. Ciò risulta confermato anche dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che il contratto di sottoscrizione di nuove azioni emesse in sede di aumento di capitale ha natura consensuale e non reale e le parti non possono derogare alla consensualità come meccanismo regolatore creando un corrispondente modello reale atipico, (cfr. Cass. sent. n. 611/1996).
Alla natura consensuale del negozio di sottoscrizione consegue che il mancato adempimento delle obbligazioni di versamento in proporzione alla quota di partecipazione sottoscritta non incide sull'avvenuto perfezionamento del contratto, attendendo invece alla fase esecutiva dell'accordo già concluso.
Pertanto, considerato che il diritto di sottoscrizione spetta ai soci in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e che l'art. 2482-quater c.c. prevede la regola della immodificabilità delle quote anche in caso di riduzione del capitale per perdite, deve ritenersi che anche l'azzeramento del capitale sociale per perdite non comporti l'estinzione della partecipazione. Tuttavia, poiché
l'inderogabilità di tale regola riguarda l'attribuzione del diritto e non il suo esercizio, coloro che non partecipano all'aumento del capitale successivo alla riduzione –mediante la sottoscrizione- perdono la qualità di soci ed i relativi diritti.
Alla luce delle suindicate considerazioni, appare allo stato sussistente la legittimazione e l'interesse di ad impugnare la delibera di riduzione del capitale sociale e della sua conseguente Parte_1 ricostituzione.
Ed infatti, è pacifico che –entro il termine previsto dall'art. 2481-bis c.c.- il socio predetto abbia sottoscritto il deliberato aumento di capitale in proporzione alla propria quota di partecipazione.
Orbene, con la ricezione della dichiarazione del socio di voler sottoscrivere il deliberato aumento di capitale deve ritenersi perfezionato il negozio di sottoscrizione, avendo questo –come sopra ampiamente evidenziato- natura consensuale. Poi, tutte le questioni relative al mancato adempimento degli obblighi di versamento attengono alla fase esecutiva del negozio.
E comunque, la Suprema Corte ha precisato che “Colui il quale abbia perso la qualità di socio non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione ad esperire l'azione di accertamento della nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 cod. civ., in quanto, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, primo comma, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. (Sez. 1,
Sentenza n. 21889 del 25/09/2013, Rv. 627732 - 01)”.
Acclarata la legittimazione attiva dell'attore, la impugnazione delle delibere approvate in data
8.6.2016 non può trovare accoglimento.
4 – La delibera di approvazione del bilancio 2015:
Con riferimento alla delibera di approvazione del bilancio, giova ricordare che -in base alla disciplina codicistica- il bilancio di esercizio delle società di capitali è costituito da tre documenti contabili: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (art. 2423, 1° comma, c.c.) e che la funzione del bilancio di esercizio è quella di dimostrare e di rendere noto agli interessati (soci, terzi e mercato in genere) il risultato economico del periodo considerato e la corrispondente situazione patrimoniale e finanziaria, coniugando così il profilo della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria con quello della rappresentazione del risultato economico di quel dato periodo. In base all'art. 2423, secondo comma c.c. è, infatti, previsto espressamente che
“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.
Dal contenuto del citato articolo si ricava, oltre alla finalità informativa di cui si è detto, anche la previsione di tre fondamentali clausole generali: quella di chiarezza, quella di verità e quella di correttezza, che devono orientare sia il redattore del bilancio che l'operatore del diritto nel successivo esame.
Con il principio della chiarezza, si è voluto perseguire l'obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata informazione sull'analitica composizione del patrimonio sociale e non solo sugli elementi positivi e negativi del reddito;
quindi non è stato ritenuto sufficiente indicare il valore globale del patrimonio sociale o del risultato economico del periodo, ma si è ritenuto necessario, ai fini di una adeguata conoscibilità, indicare analiticamente gli elementi che consentono di arrivare a quel determinato valore finale. In tale contesto assumono rilievo, come espressione del principio di chiarezza, le disposizioni codicistiche in materia di struttura dello stato patrimoniale
(art. 2424 c.c.) e del conto economico (art. 2425 c.c.) e quelle in materia di criteri di valutazione delle poste in bilancio (art. 2426 c.c.), disposizioni che costituiscono il contenuto minimo che deve essere osservato nella redazione del bilancio di esercizio.
Con i principi della verità, che sostanzialmente ingloba i principi di continuità e di prudenza, e della correttezza il legislatore impone che la rappresentazione del bilancio sia corrispondente alla realtà ed ai valori delle singole poste, prevedendo a tal fine dei criteri legali di valutazione.
Oltre a questi tre fondamentali principi informatori della materia, il legislatore ha introdotto (art. 2423 bis c.c.) una serie di principi per la redazione del bilancio - si tratta di principi contabili, elaborati dalla economia aziendale - che sono finalizzati a consentire quanto più possibile l'attuazione pratica delle tre clausole generali di cui si è detto.
I principi contabili recepiti dal legislatore sono, seguendo l'ordine indicato nell'art. 2423, primo comma bis c.c.: 1) il principio della prudenza, cui si ricollega quello della funzione economica del bene e della continuità (la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato); 2) il principio di realizzazione (si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio); 3) e 4) il principio di competenza (si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, così come si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo); 5) il principio di separazione della valutazione degli elementi patrimoniali (gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente) e 6) il principio di costanza dei criteri di valutazione (i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvi casi eccezionali come previsto dal successivo secondo comma).
Da ultimo è prevista la normativa di dettaglio (artt. 2424 e ss c.c.), relativa alla struttura del bilancio ed ai criteri di valutazione dei beni indicati nel bilancio.
E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che tutte le disposizioni codicistiche sul bilancio abbiano natura imperativa e che ciò valga non solo per quelle disposizioni che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio ed impongono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico (art. 2423, secondo comma, c.c.), ma addirittura per quelle che impongono, in casi eccezionali, di derogare la normativa codicistica
(cfr., art. 2423, quarto comma, c.c.).
Giova, inoltre, ricordare che la funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma -come risulta dall'art. 2423 cod. civ.- anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere. Stante la rilevata funzione informativa del bilancio, l'interesse del socio, che lo legittima,
"ex" art. 1421 cod. civ., ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni - destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira.
Deve, pertanto, riconoscersi sussistente l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa della detta delibera quando egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero quando, per l'alterazione od incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione. (Sez. 1, Sentenza n. 23976 del 24/12/2004, Rv. 578377).
Va, infine, osservato che i vizi afferenti il bilancio devono essere singolarmente esaminati, atteso che
-secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che appare corretto- allorché una deliberazione assembleare di approvazione del bilancio sia impugnata per nullità con riguardo ai vizi afferenti diversi poste del documento, il giudice ha il dovere di esaminare l'intera gamma delle censure, in quanto deve ritenersi contestualmente avanzata una pluralità di domande accomunate dal petitum, la declaratoria di nullità della deliberazione, ma ognuna con una distinta causa petendi, corrispondente a ciascuna delle poste contestate, per le quali sussiste l'interesse dell'attore ad una pronuncia che esamini le censure rivolte ad ognuna delle poste medesime, dal momento che egli ha diritto ad ottenere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole che siano fornite e che la pronunzia giudiziale di nullità obbliga i competenti organi sociali ad approvare un nuovo bilancio esente dai vizi riscontrati (così, Cassazione civile, sez. I, 23 febbraio 2012, n. 2758).
6 – I dedotti motivi di invalidità del bilancio:
Ciò chiarito, devesi innanzitutto evidenziare che la parte attrice ha contestato alcune voci del bilancio, ritenendo erroneo l'importo delle perdite ivi indicato, così da inficiare anche la validità della conseguente delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale. Tuttavia, la seconda delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale è stata approvata tenendo conto delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30.3.2016, parzialmente difforme rispetto al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015 ed in relazione alla quale la parte attrice non solleva nessuna specifica doglianza.
Venendo, comunque, al merito delle doglianze sollevate, la parte attrice lamenta che il bilancio approvato dall'assemblea non sarebbe veritiero, in quanto finalizzato a creare una perdita di esercizio al solo scopo di estromettere l'attore dalla compagine sociale.
Tuttavia, nessuna delle doglianze appare meritevole di accoglimento.
Ed invero, devesi innanzitutto evidenziare che gran parte delle contestazioni sono dedotte in maniera generica, senza indicare in maniera specifica per quale motivo le appostazioni sarebbero illegittime o inveritiere, ma limitandosi a sostenere che le stesse non sarebbero verosimili perché in difformità con i bilanci precedenti.
In particolare, questo viene affermato con riferimento alla doglianza sub a. (contabilizzazione dell'importo di € 54.000,00 quale affitto dell'ufficio in cui aveva sede la società), sub b.
(contabilizzazione dell'importo di € 97.000,00 a titolo di oneri straordinari), sub c. (costo di €
20.000,00 legato all'obsolescenza di immobilizzazioni materiali), sub f. (contabilizzazione di €
44.332,53 a titolo di accantonamenti TFR), sub h. (incremento delle immobilizzazioni materiali per
€ 22.000,00).
E' evidente, infatti, che una voce del bilancio non può essere considerata illegittima solo perché incongrua rispetto a quanto risultante dal bilancio precedente, gravando invece sul socio impugnante l'onere di allegare in maniera specifica i motivi di illegittimità. Peraltro, trattandosi in molti casi di rettifiche ai bilanci precedenti, gravava sull'attore l'onere di dedurre quanto meno la insussistenza dell'errore rettificato dall'amministratore nel nuovo bilancio.
Quanto alla doglianza sub d., questa appare genericamente proposta, non essendo chiaro quale sia il vizio lamentato nel momento in cui si afferma che “i titolari dei tali presunti crediti restano ignoti”
e quali siano le norme di legge o principi contabili asseritamente violati.
Quanto alla doglianza sub e., i motivi della svalutazione del credito vengono esplicitati nella nota integrativa, dalla quale risulta che in data 30.6.2014 l'assemblea dei soci aveva deliberato un finanziamento soci a copertura di perdite per l'importo di € 70.000,00, che i soci avrebbero dovuto versare pro quota entro il 31.12.2015. Essendo stata versata solo la quota relativa al socio Parte_2 ed essendo scaduto il termine per il versamento, il credito è stato svalutato per ragioni prudenziali e non v'è motivo di ritenere illegittima tale operazione.
Parimenti, esplicitata nella nota integrativa risulta essere la variazione per € 50.000,00 dell'entità delle immobilizzazioni finanziarie.
Infine, quanto alla asserita non corrispondenza tra l'importo del saldo dei conto correnti bancari indicato nel bilancio e quello risultante dagli estratti conto, dalle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione della società convenuta e dai documenti ad essa allegati emerge che tale difformità trova spiegazione nella circostanza che alcune movimentazioni effettuate negli ultimi giorni del 2015 sono state contabilizzate dalla nell'estratto conto relativo al trimestre successivo. A fronte CP_4 degli specifici chiarimenti forniti dalla società convenuta nessuna ulteriore contestazione specifica risulta sollevata dalla parte attrice.
La domanda volta a sentir dichiarare la nullità delle delibere adottate in data 8.6.2016 va, pertanto, rigettata.
Alla infondatezza dei motivi di invalidità del bilancio 2015 consegue anche il rigetto dell'ultima domanda attorea, volta a sentir dichiarare la responsabilità dei signori , Parte_2 [...]
, e per la redazione del bilancio di esercizio 2015 in Parte_3 Parte_4 Parte_5 violazione delle norme di legge.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili Parte_1
e chiedendo, previa sospensione ex art. 283 CPC e poi riforma della sentenza impugnata “in via principale, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza n. 23892/2019, pronunciata dal
Tribunale civile di Roma , sez. XVI, specializzata in materia di impresa, in data 23.07.2019, depositata in data 12.12.2019 e in pari data notificata all'appellante, inter partes nel giudizio r.g.
59412/2016 e per l'effetto accogliere la domanda formulata dal sig. sin dal primo grado di Pt_1 giudizio e precisamente: - accertare e dichiarare l'invalidità e conseguentemente la nullità della delibera del 12 maggio 2016 del CDA della società di revoca dei consiglieri di Controparte_1 amministrazione sigg.ri e . con Parte_1 Persona_3 CP_2 Per_1 Per_1 contestuale nomina dei consiglieri di amministrazione nelle persone dei sigg.ri , Parte_2
, con tutti gli atti presupposti, connessi e Parte_3 Parte_4 Parte_7 consequenziali;
per l'effetto della dichiarata nullità reintegrare con efficacia immediata gli attori nella qualità di consiglieri di amministrazione della società compagine sociale dalla quale sono stati indebitamente ed illegittimamente esclusa;
- accertare e dichiarare la nullità della delibera dell'8 giugno 2016 dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della società di Controparte_1 approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 e della relativa ricapitalizzazione, nonché della delibera del 12.05.2016; conseguentemente assegnare termine ex art. 2479 ter c.c. per l'adozione dei provvedimenti più opportuni nell'interesse della società; accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità del bilancio in ultimo detto, in quanto erroneo e redatto in violazione alle norme imperative;
accertare e dichiarare la responsabilità dei sigg.ri , , Parte_2 Parte_3 Pt_4
e per la redazione del bilancio di esercizio 2015 in violazione delle norme di
[...] Parte_5 legge ed in particolare degli artt. 2423 s.s. c.c.;
c) accertato altresì che il Tribunale non ha ammesso i mezzi di prova richiesti da parte attrice senza fornire alcuna motivazione nella sentenza oggetto del presente gravame, per l'effetto, ammettere le suddette prove – in particolare la CTU tecnico contabile – ove ritenute necessarie ed opportune al fine dell'accoglimento del presente appello”
Ha resistito la società chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
I restanti appellati- indicati in epigrafe – si sono costituiti rilevando in via preliminare l'assenza di impugnazione della statuizione relativa all'applicazione dell'art. 2476 C.C. , la inammissibilità ex art. 342 CPC del gravame di cui hanno comunque chiesto il rigetto. Con ordinanza in data 30.06.20 veniva respinta l'istanza inibitoria e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.10.21, poi differita più volte (da ultimo con provvedimento in data 21.2.23).
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - alla quale la causa è pervenuta ai sensi dell'art. 309 CPC, le parti non hanno depositato le note cartolari e la Corte ha trattenuto la causa in decisione per i relativi adempimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 17 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo - titolato “ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI ED ERRONEA
INDIVIDUAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM” – l'appellante si duole che il giudice di primo grado non avrebbe colto alcune circostanze di fatto che, ove debitamente comprese, ne avrebbero certamente orientato differentemente la decisione.
Segnatamente, secondo l'appellante, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto nel giusto conto che
“la decisione del sig. di avocare a sé di tutti i poteri di amministrazione è stata Parte_2 adottata durante l'assemblea del C.d.A. dell'11.03.2016 a cui il sig. non ha potuto partecipare Pt_1
(essendo giunta la convocazione in pari data); parimenti la paventata perdita di bilancio … è stata configurata sempre durante la riunione del C.d.A. senza che lo stesso sig. fornisse Parte_2 alcun chiarimento. Da ciò consegue l'invalidità derivata della assemblea dei soci del 12.05.2016 e l'illiceità delle relative decisioni”.
§ 3.2 — Col secondo motivo - titolato “ERRONEA APPLICAZINE ED INTERPRETAZIONE DEGLI
ARTT.LI 2377 CC E 2383 CC. “ – parte appellante denuncia che il giudice di primo grado di avere male interpretato i fatti di causa, poiché, in realtà, l'azione dell'appellante conterrebbe censure specifiche – giammai generiche, come invece il Tribunale di Roma ha ritenuto nella sentenza impugnata – al bilancio della Società al 31 dicembre 2015.
Segue, nella narrativa contenuta nel gravame, la trascrizione della citazione di primo grado nelle parti di essa che riguardano i presunti vizi di bilancio (fino a pag. 15).
Chiede, quindi, l'appellante la nomina di CTU per accertare la reale situazione patrimoniale ed economica della società al 2015, formulando istanza di ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado.
§ 3.3 — Col terzo motivo , relativo alla condanna alle spese di primo grado, lo si duole della Pt_1 misura della condanna alle spese di lite, ritenendola eccessiva, deducendo in particolare che detta condanna risulterebbe “del tutto sproporzionata per la natura e la durata dell'attività processuale espletata”.
§ 4 — Il giudizio è estinto ai sensi dell'art. 309 CPC, in assenza di interesse delle parti come sopra evidenziato, con spese di lite compensate tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 23892/19 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara estinto il giudizio con spese del grado compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore