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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/06/2024, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.144/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente ed ivi Parte_1 elettivamente domiciliato al V.le Ferrovia n.9 presso lo studio dell'avv. Pasquale Forte, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
appellante
NT
, già in persona del legale rappresentante, con sede in NTparte_1 CP_2
Milano ed ivi elettivamente domiciliata alla via Fontana n.11 presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 9 , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in NTparte_3 atti
appellata
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2974/2019, resa dal Tribunale monocratico di
Foggia, in data 18/12/2019, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio rubricato al n.1054/2016 del r.g.c., proposto dall' odierno appellante in danno della odierna appellata, ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta depositate dalle parti , in previsione dell'udienza di p.c. del 25/11/2022, trattata con modalità cartolare- telematica in ossequio all'introdotta disciplina emergenziale: per l'appellante: “in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della impugnata sentenza, Voglia l'Ecc.ma
Corte adìta così provvedere: 1)revocare e dichiarare nullo l'opposto D.I., siccome emesso in assenza delle condizioni di legge e comunque per l'inesistenza del preteso credito nei confronti dell'opponente, che ribadisce l'avvenuto disconoscimento delle firme a suo nome che appaiono sui documenti prodotti e sulla stessa domanda di concessione del credito;
2)dichiarare comunque che il credito azionato risulta sfornito di supporto probatorio e comunque qualificato in maniera arbitraria;
3)condannare, in ogni caso, l'opposta società alle spese del doppio grado del giudizio” ; per la società appellata, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, con integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell' appellante alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
L'odierna società appellata, quale mandataria della asserendo di essere CP_2 creditrice dell'odierno appellante della somma di €11.786,68 quale saldo debitore relativo ad un finanziamento concesso allo stesso in data 4/12/06, oltre successivi interessi convenzionali, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Foggia, ingiunzione di pagamento del 5/12/15 per la somma ridetta, decreto notificato il successivo 29/12/15.
pagina 2 di 9 Avverso l'ingiunzione predetta, proponeva il formale e tempestiva Parte_1 opposizione a supporto della quale assumeva di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento e né, tantomeno, percepito la somma elargita, dichiarando, pertanto, di disconoscere le firme a suo nome apposte sui documenti e sulla stessa domanda di finanziamento e di non aver mai avuto rapporti, diretti ed indiretti, con la
[...]
Org_1
Contestava, inoltre, l'ammontare della somma pretesa, siccome derivante da conteggi arbitrari.
Si costituiva la società opposta, ribadendo la legittimità del credito monitoriamente azionato e producendo pertinente documentazione a supporto della effettività del richiesto e concesso finanziamento.
In particolare, assumeva la convenuta opposta che nel mese di novembre 2006 era pervenuto, tramite una locale mediatrice creditizia, la richiesta di Organizzazione_2 finanziamento in favore del , con allegata richiesta debitamente sottoscritta Parte_1 dallo stesso, con copia del correlativo documento di riconoscimento e del codice fiscale, della sua busta paga e della lettera di assunzione quale operaio, presso una cooperativa di . Org_3
Aggiungeva, inoltre, di aver inviato il contratto di finanziamento alla predetta società intermediaria affinchè provvedesse a farlo sottoscrivere dal richiedente , Parte_1 dopo aver proceduto alla verifica della documentazione ed aver contattato il datore di lavoro dello stesso.
Il credito, pertanto, previo esito positivo dell'istruttoria predetta, veniva concesso ed elargito con titolo bancario emesso in favore del mutuatario per l'importo di €6.750,00, Co da rimborsare mediante n.36 ri. mensili di €244,14 cadauna, con decorrenza dal
5/2/07, delle quali riscontrava il pagamento delle prime tre rate, con successivo inadempimento nel pagamento delle residue 33 rate, tanto da determinare la risoluzione del contratto nel mese di luglio del 2008.
pagina 3 di 9 Invocava, sulla scorta di quanto innanzi, il rigetto dell'infondata e pretestuosa opposizione e, in via gradata, la condanna al pagamento dell'importo azionato in sede monitoria.
Istruito il giudizio sulla sola scorta dell'allegata documentazione di cui innanzi, senza ulteriore richiesta istruttoria, lo stesso perveniva celermente all'udienza decisoria fissata ex art.281 sexies cpc per l'udienza del 18/12/2019, con rituale e contestuale decisione di rigetto della proposta opposizione e conseguenziali statuizioni di rito.
Esponeva l'estensore le motivazioni poste a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, riteneva il Tribunale il dichiarato disconoscimento da parte dell'opponente carente di specificità e determinatezza ed in quanto tale inidoneo, agli effetti di legge, ad attestare la contestata autenticità del contratto di finanziamento posto a base della domanda monitoria.
A tale riguardo, evidenziava il primo giudice la rilevanza probatoria della ulteriore documentazione prodotta dalla convenuta opposta, ovvero della richiesta di finanziamento, munita di sottoscrizione e di copia fotostatica del documento di riconoscimento e del codice fiscale del , del documento di sintesi delle Parte_1 condizioni economiche applicate al prestito personale, munito di plurime sottoscrizioni dell'opponente; della lettera accompagnatoria di trasmissione dell'assegno bancario a mezzo del quale veniva trasferito il denaro oggetto del contratto di finanziamento, anch'essa sottoscritta per accettazione;
della cessione pro-solvendo di quota stipendiale, munita di ricognizione di debito.
Richiamava, inoltre, il primo giudice la rilevanza dell'avvenuto, incontestato, pagamento iniziale del mutuo, in evidente contraddizione con il generico disconoscimento di cui innanzi.
Irrilevante riteneva il Tribunale anche la pretesa confutazione, peraltro generica, relativa all' assenza di rapporti, diretti ed indiretti, con la , così come contradittorie e Org_4 generiche si configuravano le argomentazioni di parte opponente circa la reale consistenza del credito monitoriamente azionato e che, di contro, trovavano puntuale e pagina 4 di 9 precisa imputazione, quanto a sorte capitale residua ed interessi moratori convenzionali sulla stessa, con il prospetto contabile ritualmente prodotto.
Avverso la suddetta statuizione, insorgeva il , proponendo il gravame che ci Parte_1 occupa, a supporto del quale allegava una triplice motivazione, assumendo che alcuna delle circostanze fattuali attinenti il credito fosse stata in effetti provata-.
In particolare, con il primo motivo, si doleva per una prospettata violazione di legge con riferimento al disposto di cui all'art.214 c.p.c., secondo il quale il disconoscimento di una scrittura privata sia svincolato da un formalismo sacramentale o speciale, ritenendosi sufficiente una contestazione circa l'autenticità del documento specifica e determinata;
con il secondo motivo, strettamente connesso al precedente, contestava una prospettata violazione dell'onere probatorio gravante a carico dell'attrice sostanziale, in conseguenza della irrilevanza probatoria della disconosciuta documentazione, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate ed epigrafate conclusioni ed infine, con il terzo motivo, invocava la nullità della sentenza per assenza di motivazione, prospettando, con riferimento alla attribuita rilevanza probatoria e documentale della accettazione dell'assegno con cui veniva materialmente elargito il concesso prestito personale, una motivazione meramente apparente.
Si costituiva la società appellata, ribadendo la correttezza dell'impugnata sentenza ed invocandone l'integrale conferma, con le statuizioni di rito attinenti la regolamentazione delle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 6/11/2020, la causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 26/11/2021, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella successiva del 25/11/2022, trattata con la disposta modalità “cartolare”, nel corso della quale, acquisite le prescritte note difensive di trattazione scritta con le trascritte conclusioni, il Collegio riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di rito per il deposito delle rispettive memorie difensive conclusionali e repliche.
Motivazione della decisione
I tre motivi di appello, strettamente connessi, posso delibarsi con unica motivazione.
pagina 5 di 9 Dirimente, ai fini decisori del gravame, si configura, in effetti, la ritenuta inidoneità formale dell'avvenuto disconoscimento della scrittura privata (contratto di finanziamento) proposta con l'atto introduttivo del giudizio per la rilevata genericità ed indeterminatezza dello stesso.
A tale riguardo, ritiene il Collegio di poter condividere il giudizio di inadeguatezza formale del dichiarato disconoscimento operato dall'opponente allegato dal Tribunale, tanto sulla scorta di un consolidato orientamento di legittimità (espressamente richiamato in motivazione) secondo il quale “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art.214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione é tenuto è specificare, ove più sono i documenti prodotti(come nella fattispecie) se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi” (cfr.
Cass. n.24456/2011; 12448/2012; 1537/2018).
In modo ancora più specifico, si è autorevolmente enunciato che: “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art.214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, dovendo la relativa eccezione contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che viene contestato, sicchè non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento” (v. Cass. ord. n.17313 del 17/6/2021).
Le predette coordinate giurisprudenziali si configurano pienamente sovrapponibili al caso di specie, laddove l'opponente assumeva di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento né di aver percepito la somma indicata, dichiarando di disconoscere “le firme a suo nome apposte sui documenti e sulla stessa domanda di finanziamento” con evidente carenza di specificità e determinatezza, atteso che il richiamo ai documenti in genere, a fronte della molteplicità di quelli attestanti il concluso rapporto contrattuale
(vedi sottoscrizione condizioni economiche del contratto, sottoscrizione della nota accompagnatoria dell'assegno con cui erogava il prestito personale, sottoscrizione della pagina 6 di 9 stessa domanda di finanziamento) destituiva, appunto, la dichiarazione dell'inderogabile presupposto formale della specificità e determinatezza.
A tale riguardo, poi, non è superfluo evidenziare che il disconoscimento operato con l'atto introduttivo nei termini di cui innanzi, non risulta essere stato specificato anche con riferimento alla produzione documentale “integrativa” acquisita con la rituale memoria istruttoria ex art.183 6° comma n.2 c.p.c., come agevolmente evincibile dal correlativo verbale dell'udienza di p.c. successiva alla produzione documentale di cui innanzi.
Il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento andava quindi reiterato e specificato anche con riferimento all'ulteriore documentazione attestante l'autenticità del rapporto contrattuale intercorso, cui le parti davano anche esecuzione.
Dirimente si configura, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la circostanza fattuale, incontestata dall'opponente, dell'avvenuto parziale ed iniziale adempimento dell'obbligazione debitoria da parte del , in palese contraddizione con il Parte_1 preteso disconoscimento, a conferma dell'attribuita irrilevanza alla formula di stile con cui lo stesso aveva immotivatamente disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione di un contratto al quale poi aveva dato esecuzione, sia pure limitata alle prime tre rate.
Risulta agevole rilevare, invero, che la contestata autenticità della sottoscrizione contrattuale non potesse, logicamente, configurarsi compatibile con la rilevata esecuzione contrattuale da parte della stessa parte che negava di aver mai sottoscritto un contratto e di aver avuto rapporti con la società erogatrice del finanziamento, avendo tra l'altro omesso di disconoscere formalmente la firma per ricezione dell'assegno contenente l'importo del prestito.
La duplice circostanza fattuale di cui innanzi è evidentemente ostativa alla rilevanza processuale dell'operato generico disconoscimento, dovendo lo stesso essere chiaro, circostanziato ed esplicito, mediante l'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
pagina 7 di 9 I rilievi di cui innanzi possono integrare anche la delibazione di infondatezza dei residui due motivi d'impugnativa, strettamente connessi al primo, atteso che il preteso vizio di motivazione in ordine all'onere probatorio incombente sulla creditrice opposta risulta implicitamente insussistente in ragione della pertinente produzione documentale con cui ritualmente la stessa integrava quella allegata in sede monitoria.
In definitiva, quindi, il gravame non si configura adeguatamente supportato da pregnanti e condivisibili argomentazioni difensive, inidonee ad avallare l'invocata riforma dell'impugnata sentenza resa sulla scorta di un apprezzabile procedimento motivazionale, suffragato da incontestabili riscontri documentali e da consolidati principi giurisprudenziali.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.2974/2019, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 18/12/19 ed in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione in favore della società appellata, in persona del suo legale rappresentante, delle competenze difensive attinenti al presente grado, liquidate le stesse in complessivi €3.966,00 oltre il rimborso forfettario, il cap e l'iva nella misura di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare parte appellante tenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato già pagato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di consiglio in videoconferenza del 7/5/2024
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota) pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente ed ivi Parte_1 elettivamente domiciliato al V.le Ferrovia n.9 presso lo studio dell'avv. Pasquale Forte, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
appellante
NT
, già in persona del legale rappresentante, con sede in NTparte_1 CP_2
Milano ed ivi elettivamente domiciliata alla via Fontana n.11 presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 9 , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in NTparte_3 atti
appellata
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2974/2019, resa dal Tribunale monocratico di
Foggia, in data 18/12/2019, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio rubricato al n.1054/2016 del r.g.c., proposto dall' odierno appellante in danno della odierna appellata, ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta depositate dalle parti , in previsione dell'udienza di p.c. del 25/11/2022, trattata con modalità cartolare- telematica in ossequio all'introdotta disciplina emergenziale: per l'appellante: “in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della impugnata sentenza, Voglia l'Ecc.ma
Corte adìta così provvedere: 1)revocare e dichiarare nullo l'opposto D.I., siccome emesso in assenza delle condizioni di legge e comunque per l'inesistenza del preteso credito nei confronti dell'opponente, che ribadisce l'avvenuto disconoscimento delle firme a suo nome che appaiono sui documenti prodotti e sulla stessa domanda di concessione del credito;
2)dichiarare comunque che il credito azionato risulta sfornito di supporto probatorio e comunque qualificato in maniera arbitraria;
3)condannare, in ogni caso, l'opposta società alle spese del doppio grado del giudizio” ; per la società appellata, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, con integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell' appellante alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
L'odierna società appellata, quale mandataria della asserendo di essere CP_2 creditrice dell'odierno appellante della somma di €11.786,68 quale saldo debitore relativo ad un finanziamento concesso allo stesso in data 4/12/06, oltre successivi interessi convenzionali, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Foggia, ingiunzione di pagamento del 5/12/15 per la somma ridetta, decreto notificato il successivo 29/12/15.
pagina 2 di 9 Avverso l'ingiunzione predetta, proponeva il formale e tempestiva Parte_1 opposizione a supporto della quale assumeva di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento e né, tantomeno, percepito la somma elargita, dichiarando, pertanto, di disconoscere le firme a suo nome apposte sui documenti e sulla stessa domanda di finanziamento e di non aver mai avuto rapporti, diretti ed indiretti, con la
[...]
Org_1
Contestava, inoltre, l'ammontare della somma pretesa, siccome derivante da conteggi arbitrari.
Si costituiva la società opposta, ribadendo la legittimità del credito monitoriamente azionato e producendo pertinente documentazione a supporto della effettività del richiesto e concesso finanziamento.
In particolare, assumeva la convenuta opposta che nel mese di novembre 2006 era pervenuto, tramite una locale mediatrice creditizia, la richiesta di Organizzazione_2 finanziamento in favore del , con allegata richiesta debitamente sottoscritta Parte_1 dallo stesso, con copia del correlativo documento di riconoscimento e del codice fiscale, della sua busta paga e della lettera di assunzione quale operaio, presso una cooperativa di . Org_3
Aggiungeva, inoltre, di aver inviato il contratto di finanziamento alla predetta società intermediaria affinchè provvedesse a farlo sottoscrivere dal richiedente , Parte_1 dopo aver proceduto alla verifica della documentazione ed aver contattato il datore di lavoro dello stesso.
Il credito, pertanto, previo esito positivo dell'istruttoria predetta, veniva concesso ed elargito con titolo bancario emesso in favore del mutuatario per l'importo di €6.750,00, Co da rimborsare mediante n.36 ri. mensili di €244,14 cadauna, con decorrenza dal
5/2/07, delle quali riscontrava il pagamento delle prime tre rate, con successivo inadempimento nel pagamento delle residue 33 rate, tanto da determinare la risoluzione del contratto nel mese di luglio del 2008.
pagina 3 di 9 Invocava, sulla scorta di quanto innanzi, il rigetto dell'infondata e pretestuosa opposizione e, in via gradata, la condanna al pagamento dell'importo azionato in sede monitoria.
Istruito il giudizio sulla sola scorta dell'allegata documentazione di cui innanzi, senza ulteriore richiesta istruttoria, lo stesso perveniva celermente all'udienza decisoria fissata ex art.281 sexies cpc per l'udienza del 18/12/2019, con rituale e contestuale decisione di rigetto della proposta opposizione e conseguenziali statuizioni di rito.
Esponeva l'estensore le motivazioni poste a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, riteneva il Tribunale il dichiarato disconoscimento da parte dell'opponente carente di specificità e determinatezza ed in quanto tale inidoneo, agli effetti di legge, ad attestare la contestata autenticità del contratto di finanziamento posto a base della domanda monitoria.
A tale riguardo, evidenziava il primo giudice la rilevanza probatoria della ulteriore documentazione prodotta dalla convenuta opposta, ovvero della richiesta di finanziamento, munita di sottoscrizione e di copia fotostatica del documento di riconoscimento e del codice fiscale del , del documento di sintesi delle Parte_1 condizioni economiche applicate al prestito personale, munito di plurime sottoscrizioni dell'opponente; della lettera accompagnatoria di trasmissione dell'assegno bancario a mezzo del quale veniva trasferito il denaro oggetto del contratto di finanziamento, anch'essa sottoscritta per accettazione;
della cessione pro-solvendo di quota stipendiale, munita di ricognizione di debito.
Richiamava, inoltre, il primo giudice la rilevanza dell'avvenuto, incontestato, pagamento iniziale del mutuo, in evidente contraddizione con il generico disconoscimento di cui innanzi.
Irrilevante riteneva il Tribunale anche la pretesa confutazione, peraltro generica, relativa all' assenza di rapporti, diretti ed indiretti, con la , così come contradittorie e Org_4 generiche si configuravano le argomentazioni di parte opponente circa la reale consistenza del credito monitoriamente azionato e che, di contro, trovavano puntuale e pagina 4 di 9 precisa imputazione, quanto a sorte capitale residua ed interessi moratori convenzionali sulla stessa, con il prospetto contabile ritualmente prodotto.
Avverso la suddetta statuizione, insorgeva il , proponendo il gravame che ci Parte_1 occupa, a supporto del quale allegava una triplice motivazione, assumendo che alcuna delle circostanze fattuali attinenti il credito fosse stata in effetti provata-.
In particolare, con il primo motivo, si doleva per una prospettata violazione di legge con riferimento al disposto di cui all'art.214 c.p.c., secondo il quale il disconoscimento di una scrittura privata sia svincolato da un formalismo sacramentale o speciale, ritenendosi sufficiente una contestazione circa l'autenticità del documento specifica e determinata;
con il secondo motivo, strettamente connesso al precedente, contestava una prospettata violazione dell'onere probatorio gravante a carico dell'attrice sostanziale, in conseguenza della irrilevanza probatoria della disconosciuta documentazione, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate ed epigrafate conclusioni ed infine, con il terzo motivo, invocava la nullità della sentenza per assenza di motivazione, prospettando, con riferimento alla attribuita rilevanza probatoria e documentale della accettazione dell'assegno con cui veniva materialmente elargito il concesso prestito personale, una motivazione meramente apparente.
Si costituiva la società appellata, ribadendo la correttezza dell'impugnata sentenza ed invocandone l'integrale conferma, con le statuizioni di rito attinenti la regolamentazione delle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 6/11/2020, la causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 26/11/2021, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella successiva del 25/11/2022, trattata con la disposta modalità “cartolare”, nel corso della quale, acquisite le prescritte note difensive di trattazione scritta con le trascritte conclusioni, il Collegio riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di rito per il deposito delle rispettive memorie difensive conclusionali e repliche.
Motivazione della decisione
I tre motivi di appello, strettamente connessi, posso delibarsi con unica motivazione.
pagina 5 di 9 Dirimente, ai fini decisori del gravame, si configura, in effetti, la ritenuta inidoneità formale dell'avvenuto disconoscimento della scrittura privata (contratto di finanziamento) proposta con l'atto introduttivo del giudizio per la rilevata genericità ed indeterminatezza dello stesso.
A tale riguardo, ritiene il Collegio di poter condividere il giudizio di inadeguatezza formale del dichiarato disconoscimento operato dall'opponente allegato dal Tribunale, tanto sulla scorta di un consolidato orientamento di legittimità (espressamente richiamato in motivazione) secondo il quale “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art.214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione é tenuto è specificare, ove più sono i documenti prodotti(come nella fattispecie) se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi” (cfr.
Cass. n.24456/2011; 12448/2012; 1537/2018).
In modo ancora più specifico, si è autorevolmente enunciato che: “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art.214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, dovendo la relativa eccezione contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che viene contestato, sicchè non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento” (v. Cass. ord. n.17313 del 17/6/2021).
Le predette coordinate giurisprudenziali si configurano pienamente sovrapponibili al caso di specie, laddove l'opponente assumeva di non aver mai sottoscritto il contratto di finanziamento né di aver percepito la somma indicata, dichiarando di disconoscere “le firme a suo nome apposte sui documenti e sulla stessa domanda di finanziamento” con evidente carenza di specificità e determinatezza, atteso che il richiamo ai documenti in genere, a fronte della molteplicità di quelli attestanti il concluso rapporto contrattuale
(vedi sottoscrizione condizioni economiche del contratto, sottoscrizione della nota accompagnatoria dell'assegno con cui erogava il prestito personale, sottoscrizione della pagina 6 di 9 stessa domanda di finanziamento) destituiva, appunto, la dichiarazione dell'inderogabile presupposto formale della specificità e determinatezza.
A tale riguardo, poi, non è superfluo evidenziare che il disconoscimento operato con l'atto introduttivo nei termini di cui innanzi, non risulta essere stato specificato anche con riferimento alla produzione documentale “integrativa” acquisita con la rituale memoria istruttoria ex art.183 6° comma n.2 c.p.c., come agevolmente evincibile dal correlativo verbale dell'udienza di p.c. successiva alla produzione documentale di cui innanzi.
Il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento andava quindi reiterato e specificato anche con riferimento all'ulteriore documentazione attestante l'autenticità del rapporto contrattuale intercorso, cui le parti davano anche esecuzione.
Dirimente si configura, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la circostanza fattuale, incontestata dall'opponente, dell'avvenuto parziale ed iniziale adempimento dell'obbligazione debitoria da parte del , in palese contraddizione con il Parte_1 preteso disconoscimento, a conferma dell'attribuita irrilevanza alla formula di stile con cui lo stesso aveva immotivatamente disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione di un contratto al quale poi aveva dato esecuzione, sia pure limitata alle prime tre rate.
Risulta agevole rilevare, invero, che la contestata autenticità della sottoscrizione contrattuale non potesse, logicamente, configurarsi compatibile con la rilevata esecuzione contrattuale da parte della stessa parte che negava di aver mai sottoscritto un contratto e di aver avuto rapporti con la società erogatrice del finanziamento, avendo tra l'altro omesso di disconoscere formalmente la firma per ricezione dell'assegno contenente l'importo del prestito.
La duplice circostanza fattuale di cui innanzi è evidentemente ostativa alla rilevanza processuale dell'operato generico disconoscimento, dovendo lo stesso essere chiaro, circostanziato ed esplicito, mediante l'allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
pagina 7 di 9 I rilievi di cui innanzi possono integrare anche la delibazione di infondatezza dei residui due motivi d'impugnativa, strettamente connessi al primo, atteso che il preteso vizio di motivazione in ordine all'onere probatorio incombente sulla creditrice opposta risulta implicitamente insussistente in ragione della pertinente produzione documentale con cui ritualmente la stessa integrava quella allegata in sede monitoria.
In definitiva, quindi, il gravame non si configura adeguatamente supportato da pregnanti e condivisibili argomentazioni difensive, inidonee ad avallare l'invocata riforma dell'impugnata sentenza resa sulla scorta di un apprezzabile procedimento motivazionale, suffragato da incontestabili riscontri documentali e da consolidati principi giurisprudenziali.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.2974/2019, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 18/12/19 ed in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione in favore della società appellata, in persona del suo legale rappresentante, delle competenze difensive attinenti al presente grado, liquidate le stesse in complessivi €3.966,00 oltre il rimborso forfettario, il cap e l'iva nella misura di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare parte appellante tenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato già pagato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di consiglio in videoconferenza del 7/5/2024
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota) pagina 8 di 9 pagina 9 di 9