Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
525 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 525 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LONGIANO in data 26/10/2019 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. ALPI ANNALISA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 06/03/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LONGIANO in data
26/10/2019 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di LONGIANO – Atto 10 parte 2 serie A Anno 2019; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
06/03/2024, che integralmente si riportano:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) l'alloggio coniugale, sito in Cesena in Via Urbino 43 di proprietà di entrambi i coniugi verrà assegnato ala signora la quale vi continuerà a risiedere CP_1
assieme al figlio;
3) Il figlio che continuerà con prevalenza a vivere con la madre, viene Per_1
affidato ad entrambi i genitori ed entrambi eserciteranno la responsabilità
2 genitoriale. I coniugi provvederanno separatamente all'esercizio della ordinaria e quotidiana amministrazione.
- Il padre starà con il bambino a settimane alterne secondo la seguente modalità: una settimana terrà il figlio martedì e giovedì sera indicativamente dalle ore 17,30 con pernottamento e lo accompagna all'asilo il mattino successivo;
la settimana successiva il padre terrà con sé il figlio il mercoledì sera dalle 17,30 con pernottamento e lo accompagna all'asilo il mattino successivo oltre il venerdì dalle
17,30 fino alle 16,30 della domenica.
- Per ciò che riguarda i periodi festivi (pasquali, natalizi) i coniugi concordano affinchè tali periodi vengano divisi equamente alternando il giorno di Natale e
Pasqua di anno in anno. Per il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il figlio.
4) Per ciò che riguarda le spese di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio minore, il padre corrisponderà alla moglie la somma mensile di euro 200,00
(duecentocinquanta/00), da versarsi entro il 15 di ogni mese.
- Il versamento avverrà su c/c intestato alla signora La somma di Euro CP_1
200,00 (duecento/00), sarà rivalutata alla data del primo marzo di ogni anno sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dal febbraio 2025.
5) I coniugi si obbligano a contribuire al 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio (spese mediche specialistiche, dentistiche, spese scolastiche)
e se anticipate da uno dei coniugi verranno rimborsate all'altro dietro esibizione di idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
(spese straordinarie identificate dal Protocollo del Tribunale di Forlì)
6) l'assegno per il nucleo familiare verrà percepito nella misura del 100% dalla madre
7) La Ford CU di proprietà del sig rimarrà di proprietà e nella esclusiva Pt_1
disponibilità dello stesso, la Citroen di proprietà del sig. verrà ceduta alla Pt_1
Cont signora dall . Il passaggio di proprietà verrà effettuato entro 6 mesi
3 dall'omologa di separazione e le spese relative al passaggio di proprietà verranno sostenute al 50%
- La casa coniugale è attualmente di proprietà, di entrambi i coniugi, acquistata i
07.02.2017 le parti si accordano come segue:
1. Il sig. si impegna a trasferire, nell'ambito della regolamentazione dei Pt_1
rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla sig.ra senza corrispettivo, la CP_1
propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà dell'abitazione coniugale, dell'appartamento sito nel comune di Cesena immobile “residenza i
Girasoli” sito in Cesena in Via Urbino angolo Via Osimo (sezione Catasto Foglio
281 particella 1129 di mq 1710)
Precisamente appartamento avente accesso da Via Urbino 43 composto da cantina e wc al piano sottostrada, soggiorno pranzo cucina disimpegno bagno due camere da letto due balconi e corte pertinenziale esclusiva al piano terra, il tutto collegato da scale indipendenti riportato al catasto Fabbricati di Cesena: foglio 281 m.n. 1129 sub 23 Via Urbino n. 43 piano s1t cat a/2 ci3 vani 4,5 r.c. euro
476,43 vano autorimessa pertinenziale al piano sottostrada, riportato al catasto fabbricati di
Comune Cesena foglio 281
m.n. 1129 sub 23 Via Urbino piano S1Cat c/6 cl 2 mq 17 r.c. euro 75,51 posto auto pertinenziale al piano terra riportata al catasto fabbricati del comune di Cesena foglio 281 m.n. 1129 sub 31 via Urbino piano t cat c/6 cl 6 cl1 mq 12 r.c. euro 45,24
2. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi. I coniugi chiedo l'esenzione da imposte in quanto il trasferimento della proprietà viene effettuato nell'ambito della procedura di separazione consensuale e volto alla regolazione dei rapporti patrimoniali derivanti della crisi coniugale. Solo in caso di vendita della casa la signora corrisponderà l'importo di € 20.000,00 al CP_1
marito a titolo di rimborso quota spese per acquisto mobili e quota mutuo versata.
4 - Il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa familiare consistente nel rimborso di n. 300 (trecento) rate mensili posticipate di ammortamento a partire dal
16/10/2021 con scadenza al 16.09.2046 (rata mensile fissa € 616,29) all'atto dell'omologa della separazione sarà la signora a farsi carico al 100% CP_1
dell'importo del mutuo. I coniugi concordano che il mutuo sarà accollato integralmente dalla sig.ra con liberazione del sig. solo se la banca CP_1 Pt_1
non apporrà costi o condizioni peggiorative;
- I coniugi stanno rimborsando anche un finanziamento contratto per delle migliorie della casa coniugale tale finanziamento verrà rimborsato per la parte residua nella misura del 100% dal sig (doc 5) Pt_1
- I coniugi concordano che eventuali nuovi compagni potranno essere conosciuti dal figlio avendo cura di inserire tali nuove figure in modo graduale rispettando i tempi e la serenità del bambino
10) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti per cui nulla è dovuto dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
- Spese di procedura compensate fra le parti
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di LONGIANO per quanto di competenza.
Forlì, 16/06/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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