TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 270/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 270/2023 promossa con atto di citazione notificato il 18.1.2023
DA
(Cod. Fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. dom. Cristina Giusto, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -
CONTRO
(Cod. Fisc. , nato a Controparte_1 C.F._2
Guardavalle (CZ) il 18.4.1936 e residente in [...], a Udine;
- convenuto contumace -
E CONTRO
(P. IVA , in persona dei procuratori ad Controparte_2 P.IVA_1 negotia pro tempore, con l'avv. dom. Luca Vecchioni, giusta procura generale alle liti dell'8.6.2022 in atti;
- convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.
Causa ritenuta in decisione alle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza del 3.12.2024:
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) accertare che la responsabilità del sinistro de quo è da ascriversi alla condotta del sig. conducente e proprietario del veicolo Controparte_1
Kia Picanto targata DR728AS; 2) accertare che i danni personali subiti dalla parte attorea ammontano ad euro 44.467,23, somma già decurtata da quanto corrisposto dall'Inail; 3) per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 149 D.lgs. 209/2005, Controparte_3
(P.I. con Sede legale e Direzione Generale, in Via
[...] P.IVA_1
Machiavelli n. 4, 34132, Trieste, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore -in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro per cui è causa- in solido con il proprietario del suddetto autoveicolo, sig. , al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice, sig.ra della residua somma di complessivi Parte_1
Euro 44.467,23, importo come meglio specificato in premessa, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo effettivo, salvo la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come capitolate nelle memorie ex art. 183 n. 6 depositate. Con vittoria di spese e competenze, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., da liquidarsi al procuratore antistatario.
IN VIA SUBORDINATA: Qualora il Tribunale riscontri un concorso di responsabilità, si chiede, di considerare la percentuale minima, ossia non più del 30%, tenuto conto che il resistente non ha moderato la velocità e non ha prestato attenzione in prossimità delle strisce pedonali, come emerge dal verbale di testimonianze redatto dalle forze dell'ordine intervenute, e dalla dichiarazione del testimone, in atti, quindi non ha rispettato il principio di prudenza.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
pagina 2 di 8 IN VIA PRELIMINARE: Dichiararsi l'inammissibilità dell'azione ex art. 149
C.d.a. coltivata dall'attrice all'indirizzo dell'esponente. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN VIA PRINCIPALE: Respingersi la pretesa attorea, siccome, per le ragioni di cui in narrativa, infondata in fatto ed in diritto -anche tenuto conto del dirimente fatto colposo ascrivibile all'attrice e di quanto già corrispostole dall'INAIL, da rivalutarsi alla data della sentenza- e/o comunque del tutto indimostrata. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridursene il petitum nei limiti dei pregiudizi compiutamente dimostrati, nonché in ragione del fatto colposo ascrivibile all'attrice e di quanto già corrispostole dall'INAIL, da rivalutarsi alla data della sentenza. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa o, quantomeno, con loro integrale compensazione delle spese di lite, anche in ragione dell'avverso rifiuto alla proposta conciliativa avanzata dal
Tribunale.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da seconda memoria ex art. 183, VI comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sig.ra ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
e il primo quale proprietario e CP_1 Controparte_2 conducente del veicolo KIA PICANTO targato DR728AS, la seconda quale
Compagnia assicuratrice della relativa responsabilità civile, per sentire condannare entrambi, in solido tra loro, ai danni da essa attrice asseritamente patiti e meglio quantificati in atti quando, il 22.2.2016, alle ore 19.35 circa, di ritorno a casa in sella alla sua bicicletta dopo la giornata di lavoro, mentre stava attraversando l'incrocio di Via Gino Pieri
a UDINE in direzione del nosocomio cittadino, dopo aver superato l'isola salvagente presente al centro della strada, era stata colpita in pieno pagina 3 di 8 dall'auto condotta ad alta velocità dal predetto da CP_1 ritenersi, pertanto, unico responsabile di quanto accaduto.
Nella dichiarata contumacia del succitato conducente, si è costituita in causa eccependo in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità della domanda attorea -in quanto indebitamente formulata ai sensi dell'inconferente art. 149 del D.lgs n. 209/2005- ed insistendo, nel merito, per il rigetto delle pretese azionate da controparte o, comunque, per la riduzione del quantum risarcitorio.
Così ricostruiti, in estrema sintesi, i termini della controversia, la domanda attorea, valutata allo stato degli atti, è fondata e trova accoglimento nei soli limiti per i motivi che seguono.
Va innanzitutto superata la preliminare eccezione di inammissibilità di detta domanda sollevata dalla Compagnia convenuta.
È ben vero che, nel caso di specie, dove il sinistro ha visto coinvolti un'auto ed una bicicletta, non è pertinente l'invocazione -operata dal patrocinio della sig.ra del disposto dell'art. 149 Cod. Ass., il Parte_1 quale è infatti chiamato a regolare la procedura di risarcimento diretto per il diverso “… caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti …”, con conseguente onere, per i danneggiati, di “… rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.”
(sottolineature aggiunte – N.d.R.). Vale però anche considerare che, al di là del formalmente errato richiamo normativo, resta comunque univocamente identificabile -alla stregua della complessiva lettura dell'atto di citazione e dei soggetti effettivamente evocati in causa- il reale contenuto della pretesa azionata dalla suddetta attrice, riconducibile con ogni evidenza ad un caso di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie con connessa copertura assicurativa obbligatoria, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 144 del D.lgs n. 209/2005.
pagina 4 di 8 Se su ciò si conviene, occorrerà altresì convenire, allora, sul fatto che: 1) “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta.” (v., in questo senso, Cass civ. - Sez. 6-3,
Ordinanza n. 31702 del 07/12/2018); 2) “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.” (v., così, ex multis, Cass. civ. - Sez. 3, Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024).
Ferme le sopra menzionate coordinate interpretative della vicenda in esame, merita considerare, quindi, come la dinamica degli eventi trovi nitida descrizione nella relazione redatta il 17.05.2016 dalla Sezione di
Polizia Stradale di UDINE - Ufficio Infortunistica, laddove è possibile legge quanto segue: “… alla guida del velocipede … (privo Parte_1 dei catadiottri alle ruote – N.d.R.; v. doc. 1 nel fascicolo attoreo), percorreva la Via Gino Pieri direzione P.le VR. In prossimità dell'attraversamento pedonale posto all'altezza di Via Latisana, sempre in sella alla bicicletta, percorreva l'attraversamento pedonale, dirigendosi verso l'Ospedale Civile. Dopo aver raggiunto l'isola salvagente al centro della carreggiata, proseguiva sempre sull'attraversamento pedonale, immettendosi sull'emicarreggiata riservata ai veicoli diretti verso viale
Cadore, senza dare la precedenza al veicolo (dello – CP_1
N.d.R.), proveniente da P.le VR …” (v., in tal senso, doc. 2 nel fascicolo della convenuta, con sottolineatura aggiunta – N.d.R.).
Si tratta, peraltro, di ricostruzione coincidente, nella sostanza, con quanto emerso anche dalle sommarie informazioni testimoniali rese agli operanti da tal il quale riferiva, invero, di aver Testimone_1 percorso assieme all'attrice, in quello stesso frangente, il succitato attraversamento pedonale -lui davanti a piedi, la sig.ra Parte_1 dietro a circa un metro di distanza, in sella alla bicicletta- per poi notare,
pagina 5 di 8 non appena giunto a metà corsia, che da destra “… stava arrivando un veicolo a velocità non moderata …”, tanto da indurre il predetto dichiarante ad accelerare immediatamente il passo senza però riuscire
-una volta messo piede sul marciapiede- “… ad allertare la signora che
(lo) seguiva dell'imminente pericolo …”, di fatto vedendola
“… contemporaneamente volare in aria perché colpita dal veicolo …” (v., così, il verbale di SIT del 22.2.2016, sub doc. 1 nel fascicolo attoreo, con sottolineatura aggiunta).
In questi termini, allora, l'indebito attraversamento pedonale in sella ad una bicicletta non munita delle prescritte illuminazioni alle ruote
(v. art. 68 C.d.S.) con contestale immissione del velocipede sull'emicarreggiata opposta senza dare la precedenza ai veicoli in marcia, pur in presenza di una velocità comunque non adeguata al contesto tenuta dal conducente dell'auto, tanto da non aver egli neppure visto il pedone sulle strisce e da aver scorso la ciclista solo all'ultimo momento
(v., così, il verbale di SIT, cit.), inducono a non disapplicare, nel caso di specie, la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, non essendo comunque impossibile attribuire rilevanza causale esclusiva o comunque preponderante alla condotta del convenuto Controparte_1
In questa stessa proporzione, quindi, i convenuti saranno tenuti a risarcire all'attrice i richiesti danni non patrimoniali, per l'esatta determinazione dei quali occorrerà riferirsi ai non contestati esiti dell'accertamento medico legale disposto in corso di causa, laddove il nominato CTU, nel riscontrare in capo alla sig.ra lesioni Parte_1 compatibili con la ricostruita dinamica del sinistro, le accreditava “… in ambito biologico … 15 (quindici) giorni di inabilità temporanea assoluta con a seguire 60 (sessanta) giorni al 75%, 50 (cinquanta) giorni al 50% e
90 (novanta) giorni al 25% (oltre ad un) danno biologico permanente
(valutato) nella misura del 13-14% (tredici – quattordici).” (v., così, a pag. 19 della CTU del dott. , in atti.). Volendo allora, Persona_1 su questi presupposti, operare una coerente quantificazione delle poste risarcitorie alla luce delle rinnovate tabelle milanesi del 2024, qui pagina 6 di 8 applicabili ratione temporis quale valido criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (v. Cass. civ. - Sez. 3, Sentenza
n. 12408 del 07/06/2011), il danno biologico conseguenza dell'infortunio per cui è causa dev'essere quantificato -tenuto conto dell'età di 48 anni della persona danneggiata al momento del fatto (rectius, della stabilizzazione dei postumi alla cessazione dell'invalidità temporanea)- nell'importo complessivo di € 43.695,00 di cui € 31.332,50 per danno biologico permanente (ovvero la media tra € 33.108,00 quantificabili con una percentuale di invalidità del 14% ed € 29.557,00 quantificabili con una percentuale di invalidità del 14%) ed € 12.362,50 per danno biologico temporaneo (€ 1.725,00 di invalidità temporanea totale +
€ 5.175,00 di invalidità temporanea parziale al 75% + € 2.875,00 di invalidità temporanea parziale al 50% + € 2.587,50 invalidità temporanea parziale al 25%). Nulla, di contro, può essere riconosciuto all'attrice a titolo di incremento per sofferenza soggettiva o per ulteriori personalizzazioni delle poste risarcitorie, stante la totale assenza di allegazioni al riguardo in atto di citazione.
Orbene, avuto riguardo alla necessità di dimezzare il succitato complessivo importo di € 43.695,00 in ragione del già riferito uguale concorso dell'attrice e del conducente convenuto nella causazione del danno di cui trattasi, e dovendosi altresì detrarre dal conseguente residuo
(ovvero € 21.847,50), la somma di € 19.039,30 comunque percepita dall'attrice medesima a titolo di indennizzo INAIL per danno biologico permanente (v., in tal senso, la nota di deposito dell' datata CP_4
15.10.2024), la posta risarcitoria differenziale che resta da riconoscere, in capo ad , ammonta a complessivi € 2.808,20, ai Parte_1 quali vanno aggiunti € 504,35 pari alla metà del danno patrimoniale consistito negli esborsi per spese mediche (in totale, € 1.008,70).
La mancata accettazione della proposta conciliativa per importi comunque superiori alla quantificazione in parola e la riconosciuta pari responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa, giustifica la pagina 7 di 8 compensazione delle spese di lite tra le parti, esposte in solido anche per i costi di CTU, come liquidati con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ ACCOGLIE, per quanto di misura, la domanda risarcitoria al vaglio e, per l'effetto,
▪ CONDANNA i convenuti e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a risarcire a , per i titoli di cui in Parte_1 motivazione, la complessiva somma di € 3.312,55 in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra e parti;
▪ PONE in via definitiva a carico delle predette parti, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
Udine, 2.4.2025 IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Luongo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 270/2023 promossa con atto di citazione notificato il 18.1.2023
DA
(Cod. Fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. dom. Cristina Giusto, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -
CONTRO
(Cod. Fisc. , nato a Controparte_1 C.F._2
Guardavalle (CZ) il 18.4.1936 e residente in [...], a Udine;
- convenuto contumace -
E CONTRO
(P. IVA , in persona dei procuratori ad Controparte_2 P.IVA_1 negotia pro tempore, con l'avv. dom. Luca Vecchioni, giusta procura generale alle liti dell'8.6.2022 in atti;
- convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale.
Causa ritenuta in decisione alle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza del 3.12.2024:
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1) accertare che la responsabilità del sinistro de quo è da ascriversi alla condotta del sig. conducente e proprietario del veicolo Controparte_1
Kia Picanto targata DR728AS; 2) accertare che i danni personali subiti dalla parte attorea ammontano ad euro 44.467,23, somma già decurtata da quanto corrisposto dall'Inail; 3) per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 149 D.lgs. 209/2005, Controparte_3
(P.I. con Sede legale e Direzione Generale, in Via
[...] P.IVA_1
Machiavelli n. 4, 34132, Trieste, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore -in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro per cui è causa- in solido con il proprietario del suddetto autoveicolo, sig. , al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice, sig.ra della residua somma di complessivi Parte_1
Euro 44.467,23, importo come meglio specificato in premessa, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo effettivo, salvo la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e comunque nei limiti di competenza del Giudice adito.
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come capitolate nelle memorie ex art. 183 n. 6 depositate. Con vittoria di spese e competenze, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., da liquidarsi al procuratore antistatario.
IN VIA SUBORDINATA: Qualora il Tribunale riscontri un concorso di responsabilità, si chiede, di considerare la percentuale minima, ossia non più del 30%, tenuto conto che il resistente non ha moderato la velocità e non ha prestato attenzione in prossimità delle strisce pedonali, come emerge dal verbale di testimonianze redatto dalle forze dell'ordine intervenute, e dalla dichiarazione del testimone, in atti, quindi non ha rispettato il principio di prudenza.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
pagina 2 di 8 IN VIA PRELIMINARE: Dichiararsi l'inammissibilità dell'azione ex art. 149
C.d.a. coltivata dall'attrice all'indirizzo dell'esponente. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN VIA PRINCIPALE: Respingersi la pretesa attorea, siccome, per le ragioni di cui in narrativa, infondata in fatto ed in diritto -anche tenuto conto del dirimente fatto colposo ascrivibile all'attrice e di quanto già corrispostole dall'INAIL, da rivalutarsi alla data della sentenza- e/o comunque del tutto indimostrata. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridursene il petitum nei limiti dei pregiudizi compiutamente dimostrati, nonché in ragione del fatto colposo ascrivibile all'attrice e di quanto già corrispostole dall'INAIL, da rivalutarsi alla data della sentenza. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa o, quantomeno, con loro integrale compensazione delle spese di lite, anche in ragione dell'avverso rifiuto alla proposta conciliativa avanzata dal
Tribunale.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da seconda memoria ex art. 183, VI comma cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sig.ra ha evocato in giudizio Parte_1 [...]
e il primo quale proprietario e CP_1 Controparte_2 conducente del veicolo KIA PICANTO targato DR728AS, la seconda quale
Compagnia assicuratrice della relativa responsabilità civile, per sentire condannare entrambi, in solido tra loro, ai danni da essa attrice asseritamente patiti e meglio quantificati in atti quando, il 22.2.2016, alle ore 19.35 circa, di ritorno a casa in sella alla sua bicicletta dopo la giornata di lavoro, mentre stava attraversando l'incrocio di Via Gino Pieri
a UDINE in direzione del nosocomio cittadino, dopo aver superato l'isola salvagente presente al centro della strada, era stata colpita in pieno pagina 3 di 8 dall'auto condotta ad alta velocità dal predetto da CP_1 ritenersi, pertanto, unico responsabile di quanto accaduto.
Nella dichiarata contumacia del succitato conducente, si è costituita in causa eccependo in via preliminare Controparte_2
l'inammissibilità della domanda attorea -in quanto indebitamente formulata ai sensi dell'inconferente art. 149 del D.lgs n. 209/2005- ed insistendo, nel merito, per il rigetto delle pretese azionate da controparte o, comunque, per la riduzione del quantum risarcitorio.
Così ricostruiti, in estrema sintesi, i termini della controversia, la domanda attorea, valutata allo stato degli atti, è fondata e trova accoglimento nei soli limiti per i motivi che seguono.
Va innanzitutto superata la preliminare eccezione di inammissibilità di detta domanda sollevata dalla Compagnia convenuta.
È ben vero che, nel caso di specie, dove il sinistro ha visto coinvolti un'auto ed una bicicletta, non è pertinente l'invocazione -operata dal patrocinio della sig.ra del disposto dell'art. 149 Cod. Ass., il Parte_1 quale è infatti chiamato a regolare la procedura di risarcimento diretto per il diverso “… caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti …”, con conseguente onere, per i danneggiati, di “… rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.”
(sottolineature aggiunte – N.d.R.). Vale però anche considerare che, al di là del formalmente errato richiamo normativo, resta comunque univocamente identificabile -alla stregua della complessiva lettura dell'atto di citazione e dei soggetti effettivamente evocati in causa- il reale contenuto della pretesa azionata dalla suddetta attrice, riconducibile con ogni evidenza ad un caso di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli senza guida di rotaie con connessa copertura assicurativa obbligatoria, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. e dell'art. 144 del D.lgs n. 209/2005.
pagina 4 di 8 Se su ciò si conviene, occorrerà altresì convenire, allora, sul fatto che: 1) “in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta.” (v., in questo senso, Cass civ. - Sez. 6-3,
Ordinanza n. 31702 del 07/12/2018); 2) “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.” (v., così, ex multis, Cass. civ. - Sez. 3, Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024).
Ferme le sopra menzionate coordinate interpretative della vicenda in esame, merita considerare, quindi, come la dinamica degli eventi trovi nitida descrizione nella relazione redatta il 17.05.2016 dalla Sezione di
Polizia Stradale di UDINE - Ufficio Infortunistica, laddove è possibile legge quanto segue: “… alla guida del velocipede … (privo Parte_1 dei catadiottri alle ruote – N.d.R.; v. doc. 1 nel fascicolo attoreo), percorreva la Via Gino Pieri direzione P.le VR. In prossimità dell'attraversamento pedonale posto all'altezza di Via Latisana, sempre in sella alla bicicletta, percorreva l'attraversamento pedonale, dirigendosi verso l'Ospedale Civile. Dopo aver raggiunto l'isola salvagente al centro della carreggiata, proseguiva sempre sull'attraversamento pedonale, immettendosi sull'emicarreggiata riservata ai veicoli diretti verso viale
Cadore, senza dare la precedenza al veicolo (dello – CP_1
N.d.R.), proveniente da P.le VR …” (v., in tal senso, doc. 2 nel fascicolo della convenuta, con sottolineatura aggiunta – N.d.R.).
Si tratta, peraltro, di ricostruzione coincidente, nella sostanza, con quanto emerso anche dalle sommarie informazioni testimoniali rese agli operanti da tal il quale riferiva, invero, di aver Testimone_1 percorso assieme all'attrice, in quello stesso frangente, il succitato attraversamento pedonale -lui davanti a piedi, la sig.ra Parte_1 dietro a circa un metro di distanza, in sella alla bicicletta- per poi notare,
pagina 5 di 8 non appena giunto a metà corsia, che da destra “… stava arrivando un veicolo a velocità non moderata …”, tanto da indurre il predetto dichiarante ad accelerare immediatamente il passo senza però riuscire
-una volta messo piede sul marciapiede- “… ad allertare la signora che
(lo) seguiva dell'imminente pericolo …”, di fatto vedendola
“… contemporaneamente volare in aria perché colpita dal veicolo …” (v., così, il verbale di SIT del 22.2.2016, sub doc. 1 nel fascicolo attoreo, con sottolineatura aggiunta).
In questi termini, allora, l'indebito attraversamento pedonale in sella ad una bicicletta non munita delle prescritte illuminazioni alle ruote
(v. art. 68 C.d.S.) con contestale immissione del velocipede sull'emicarreggiata opposta senza dare la precedenza ai veicoli in marcia, pur in presenza di una velocità comunque non adeguata al contesto tenuta dal conducente dell'auto, tanto da non aver egli neppure visto il pedone sulle strisce e da aver scorso la ciclista solo all'ultimo momento
(v., così, il verbale di SIT, cit.), inducono a non disapplicare, nel caso di specie, la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, non essendo comunque impossibile attribuire rilevanza causale esclusiva o comunque preponderante alla condotta del convenuto Controparte_1
In questa stessa proporzione, quindi, i convenuti saranno tenuti a risarcire all'attrice i richiesti danni non patrimoniali, per l'esatta determinazione dei quali occorrerà riferirsi ai non contestati esiti dell'accertamento medico legale disposto in corso di causa, laddove il nominato CTU, nel riscontrare in capo alla sig.ra lesioni Parte_1 compatibili con la ricostruita dinamica del sinistro, le accreditava “… in ambito biologico … 15 (quindici) giorni di inabilità temporanea assoluta con a seguire 60 (sessanta) giorni al 75%, 50 (cinquanta) giorni al 50% e
90 (novanta) giorni al 25% (oltre ad un) danno biologico permanente
(valutato) nella misura del 13-14% (tredici – quattordici).” (v., così, a pag. 19 della CTU del dott. , in atti.). Volendo allora, Persona_1 su questi presupposti, operare una coerente quantificazione delle poste risarcitorie alla luce delle rinnovate tabelle milanesi del 2024, qui pagina 6 di 8 applicabili ratione temporis quale valido criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (v. Cass. civ. - Sez. 3, Sentenza
n. 12408 del 07/06/2011), il danno biologico conseguenza dell'infortunio per cui è causa dev'essere quantificato -tenuto conto dell'età di 48 anni della persona danneggiata al momento del fatto (rectius, della stabilizzazione dei postumi alla cessazione dell'invalidità temporanea)- nell'importo complessivo di € 43.695,00 di cui € 31.332,50 per danno biologico permanente (ovvero la media tra € 33.108,00 quantificabili con una percentuale di invalidità del 14% ed € 29.557,00 quantificabili con una percentuale di invalidità del 14%) ed € 12.362,50 per danno biologico temporaneo (€ 1.725,00 di invalidità temporanea totale +
€ 5.175,00 di invalidità temporanea parziale al 75% + € 2.875,00 di invalidità temporanea parziale al 50% + € 2.587,50 invalidità temporanea parziale al 25%). Nulla, di contro, può essere riconosciuto all'attrice a titolo di incremento per sofferenza soggettiva o per ulteriori personalizzazioni delle poste risarcitorie, stante la totale assenza di allegazioni al riguardo in atto di citazione.
Orbene, avuto riguardo alla necessità di dimezzare il succitato complessivo importo di € 43.695,00 in ragione del già riferito uguale concorso dell'attrice e del conducente convenuto nella causazione del danno di cui trattasi, e dovendosi altresì detrarre dal conseguente residuo
(ovvero € 21.847,50), la somma di € 19.039,30 comunque percepita dall'attrice medesima a titolo di indennizzo INAIL per danno biologico permanente (v., in tal senso, la nota di deposito dell' datata CP_4
15.10.2024), la posta risarcitoria differenziale che resta da riconoscere, in capo ad , ammonta a complessivi € 2.808,20, ai Parte_1 quali vanno aggiunti € 504,35 pari alla metà del danno patrimoniale consistito negli esborsi per spese mediche (in totale, € 1.008,70).
La mancata accettazione della proposta conciliativa per importi comunque superiori alla quantificazione in parola e la riconosciuta pari responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa, giustifica la pagina 7 di 8 compensazione delle spese di lite tra le parti, esposte in solido anche per i costi di CTU, come liquidati con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di UDINE, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
▪ ACCOGLIE, per quanto di misura, la domanda risarcitoria al vaglio e, per l'effetto,
▪ CONDANNA i convenuti e in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a risarcire a , per i titoli di cui in Parte_1 motivazione, la complessiva somma di € 3.312,55 in moneta attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra e parti;
▪ PONE in via definitiva a carico delle predette parti, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
Udine, 2.4.2025 IL GIUDICE
dr. Fabio LUONGO
pagina 8 di 8