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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA Parte_1 C.F._1
FINOCCHIARO APRILE 5 VARESE, presso lo studio degli avv. BARONIO BENEDETTA e
MAURA MAGNI, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(C.F. ), elett.te dom.ta in MILANO Controparte_1 C.F._2
20122, VIA PODGORA 12 B, presso lo studio dell'avv. DE RIENZO NICOLA PIETRO, che la rappresenta e difende come da procura depositata in data 24/12/2024
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con nota del 18/12/2024 l'opponente ha così precisato le Parte_1
conclusioni:
“➢ in via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
316/2023 r.g. 911/2023 Tribunale di Aosta, poiché nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o emesso in difetto dei requisiti e presupposti di legge, dichiarando, in ogni caso, che il sig. Parte_1
nulla deve pagare alla sig.ra per le motivazioni di cui in narrativa e con CP_1
condanna della sig.ra x art. 96 c.p.c.; CP_1
➢ in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di opposizione”.
In data 24/12/2024 l'opposta così precisava le conclusioni: Controparte_2
pagina 1 di 5 “Voglia il Tribunale di Aosta adìto, rigettata ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: -in via principale e nel merito: rigettare l'opposizione e le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa;
per l'effetto, confermare il D.I. opposto
e condannare il Signor ex art. 96 co. c.p.c. come specificato in narrativa;
Parte_1
-in subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il Signor al pagamento dell'importo di € 11.450,00, oltre interessi legali e spese, o a Parte_1
quello diverso che risulterà di giustizia, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. come specificato in
narrativa;
-in ogni caso: condannare parte opponente al rimborso di spese e dei compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 316/2023
[...]
emesso in data 17/10/2023 dal Tribunale di Aosta, che, “preso atto della rinuncia della ricorrente al Decreto Ingiuntivo n. 233/2023 del Tribunale di Varese in precedenza emesso in favore della nei confronti di ”, aveva ingiunto a quest'ultimo il pagamento CP_1 Parte_2
in favore di di € 11.450,00, a titolo di restituzione delle somme Controparte_2 consegnate all'opponente dalla controparte.
L'opponente sosteneva che la rinuncia compiuta dall'opposta nel ricorso monitorio – rinuncia avente ad oggetto il precedente decreto ingiuntivo n. 233/2023 emesso dal Tribunale di Varese in favore di e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con Controparte_1
provvedimento del 13/06/2023 – non fosse valida e efficace, anche perché effettuata dal difensore privo di apposita procura;
eccepiva inoltre l'improcedibilità della domanda per violazione del divieto di ne bis in idem, dal momento che “le domande formulate dalla sig.ra el ricorso CP_1
proposto avanti al Tribunale di Aosta sono le medesime già oggetto del decreto emesso – divenuto definitivo – dal Tribunale di Varese: l'asserito prestito da parte della sig.ra l sig. CP_1 Pt_1 di € 10.000, 00 poi altri 2.500,00 e 200,00 solo parzialmente rimborsati e di cui – secondo
l'avversa prospettazione – il sig. sarebbe tenuto a restituire ancora € 11.450,00”. In Pt_1
subordine, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione per mancanza di prova scritta del credito vantato da parte opposta.
si costituiva in data 18/04/2024 e chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione di controparte e la condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c. poiché “Nonostante il fosse pienamente consapevole dell'infondatezza della propria domanda, non avendo Pt_1
pagina 2 di 5 neppure prestato opposizione al precedente decreto, si ribadisce, fondato sulle medesime prove documentali di quello oggi impugnato, l'ha proposta ugualmente, costringendo la Signora
a partecipare (nuovamente) ad un processo immotivato con aggravio di costi e CP_1 patimenti”.
All'udienza del 04/07/2024 le parti chiedevano che la rimessione in decisione della causa e il giudice, respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta, fissava a tal fine l'udienza del
25/02/2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; la causa veniva trattenuta in decisione in data 04/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va evidenziato che, anche a volere ritenere giuridicamente configurabile l'ipotesi di rinuncia unilaterale ad un provvedimento con efficacia di giudicato, tale fattispecie sarebbe riconducibile all'art. 306 c.p.c. e, nel caso in esame, non risulta che il difensore, il quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 233/2023 emesso dal Tribunale di Varese, avesse il potere di rinunciare agli atti;
e deve escludersi che la dichiarazione di rinuncia a tale decreto, contenuta nel ricorso ex art. 633 c.p.c. presentato dinanzi a questo Tribunale possa essere attribuita direttamente alla volontà della ricorrente, trattandosi di rinuncia non sottoscritta dalla parte personalmente. In particolare a nulla rileva che al difensore sia stata conferita procura in calce al ricorso monitorio, posto che se è vero che tale procura è stata sottoscritta dalla parte personalmente è altresì vero che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente “le argomentazioni del difensore contenute in uno scritto difensivo, dirette e finalizzate unicamente al conseguimento di un determinato risultato processuale, non possono essere attribuite in via diretta alla parte rappresentata, né interpretate come manifestazione di volontà della stessa di disporre del diritto sostanziale o processuale in contesa, posto che per lo svolgimento di un'attività difensiva di tale contenuto occorre un mandato speciale” (Cass. civ., sez. II, n. 12843 del 10/05/2024; v. anche Cass. civ.,
Sez. 2, 03/02/2011, n. 2572; Cass. civ., sez. II, 31/01/2008, n. 2306).
2. Ciò premesso, se è vero che non esiste un principio, generale e assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi, è vero altresì che la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo nel principio di consumazione dell'azione e nel divieto del bis in idem, che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio. Pertanto, come evidenziato anche da
Cass. civ., sez. III, 28/08/2019, n. 21768, sentenza peraltro citata dalla stessa parte opposta, “non
pagina 3 di 5 potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione”.
3. A fronte delle considerazioni tutte quante sopra esposte, l'opposizione proposta da deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
4. La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente non merita accoglimento in quanto la malafede o la colpa grave della parte soccombente sussiste solo nell'ipotesi di concreta violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (ipotesi non ricorrente nel caso de quo), non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. civ., Sez. VI - 2
Ord., 24/10/2019, n. 27326; Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.19948).
5. Quanto alla domanda proposta in via subordinata da , si Controparte_1
osserva che trattasi di domanda proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e pertanto inammissibile, in quanto tardiva.
6. L'accoglimento dell'opposizione comporta l'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da . Controparte_1
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione
[...] previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), ad eccezione della fase istruttoria alla quale si ritiene congruo applicare il valore minimo tabellare, considerata l'attività svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 316/2023 emesso in data 17/10/2023 dal Tribunale di Aosta nei confronti di;
Parte_1
2. Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Parte_1
3. Dichiara inammissibile la domanda proposta in via subordinata da Controparte_1
;
[...]
4. Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1
5. Condanna al pagamento in favore di parte opponente Controparte_1
pagina 4 di 5 delle spese di lite che liquida in € 4.237,00 per compenso, oltre € 145,50 per contributo unificato e diritti di cancelleria, spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Aosta, 03/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 18/2024 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA Parte_1 C.F._1
FINOCCHIARO APRILE 5 VARESE, presso lo studio degli avv. BARONIO BENEDETTA e
MAURA MAGNI, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE contro
(C.F. ), elett.te dom.ta in MILANO Controparte_1 C.F._2
20122, VIA PODGORA 12 B, presso lo studio dell'avv. DE RIENZO NICOLA PIETRO, che la rappresenta e difende come da procura depositata in data 24/12/2024
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con nota del 18/12/2024 l'opponente ha così precisato le Parte_1
conclusioni:
“➢ in via principale, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
316/2023 r.g. 911/2023 Tribunale di Aosta, poiché nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o emesso in difetto dei requisiti e presupposti di legge, dichiarando, in ogni caso, che il sig. Parte_1
nulla deve pagare alla sig.ra per le motivazioni di cui in narrativa e con CP_1
condanna della sig.ra x art. 96 c.p.c.; CP_1
➢ in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di opposizione”.
In data 24/12/2024 l'opposta così precisava le conclusioni: Controparte_2
pagina 1 di 5 “Voglia il Tribunale di Aosta adìto, rigettata ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: -in via principale e nel merito: rigettare l'opposizione e le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa;
per l'effetto, confermare il D.I. opposto
e condannare il Signor ex art. 96 co. c.p.c. come specificato in narrativa;
Parte_1
-in subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il Signor al pagamento dell'importo di € 11.450,00, oltre interessi legali e spese, o a Parte_1
quello diverso che risulterà di giustizia, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. come specificato in
narrativa;
-in ogni caso: condannare parte opponente al rimborso di spese e dei compensi di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
agiva in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1
proponendo opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 316/2023
[...]
emesso in data 17/10/2023 dal Tribunale di Aosta, che, “preso atto della rinuncia della ricorrente al Decreto Ingiuntivo n. 233/2023 del Tribunale di Varese in precedenza emesso in favore della nei confronti di ”, aveva ingiunto a quest'ultimo il pagamento CP_1 Parte_2
in favore di di € 11.450,00, a titolo di restituzione delle somme Controparte_2 consegnate all'opponente dalla controparte.
L'opponente sosteneva che la rinuncia compiuta dall'opposta nel ricorso monitorio – rinuncia avente ad oggetto il precedente decreto ingiuntivo n. 233/2023 emesso dal Tribunale di Varese in favore di e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con Controparte_1
provvedimento del 13/06/2023 – non fosse valida e efficace, anche perché effettuata dal difensore privo di apposita procura;
eccepiva inoltre l'improcedibilità della domanda per violazione del divieto di ne bis in idem, dal momento che “le domande formulate dalla sig.ra el ricorso CP_1
proposto avanti al Tribunale di Aosta sono le medesime già oggetto del decreto emesso – divenuto definitivo – dal Tribunale di Varese: l'asserito prestito da parte della sig.ra l sig. CP_1 Pt_1 di € 10.000, 00 poi altri 2.500,00 e 200,00 solo parzialmente rimborsati e di cui – secondo
l'avversa prospettazione – il sig. sarebbe tenuto a restituire ancora € 11.450,00”. In Pt_1
subordine, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione per mancanza di prova scritta del credito vantato da parte opposta.
si costituiva in data 18/04/2024 e chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione di controparte e la condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c. poiché “Nonostante il fosse pienamente consapevole dell'infondatezza della propria domanda, non avendo Pt_1
pagina 2 di 5 neppure prestato opposizione al precedente decreto, si ribadisce, fondato sulle medesime prove documentali di quello oggi impugnato, l'ha proposta ugualmente, costringendo la Signora
a partecipare (nuovamente) ad un processo immotivato con aggravio di costi e CP_1 patimenti”.
All'udienza del 04/07/2024 le parti chiedevano che la rimessione in decisione della causa e il giudice, respinta l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta, fissava a tal fine l'udienza del
25/02/2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.; la causa veniva trattenuta in decisione in data 04/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va evidenziato che, anche a volere ritenere giuridicamente configurabile l'ipotesi di rinuncia unilaterale ad un provvedimento con efficacia di giudicato, tale fattispecie sarebbe riconducibile all'art. 306 c.p.c. e, nel caso in esame, non risulta che il difensore, il quale ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 233/2023 emesso dal Tribunale di Varese, avesse il potere di rinunciare agli atti;
e deve escludersi che la dichiarazione di rinuncia a tale decreto, contenuta nel ricorso ex art. 633 c.p.c. presentato dinanzi a questo Tribunale possa essere attribuita direttamente alla volontà della ricorrente, trattandosi di rinuncia non sottoscritta dalla parte personalmente. In particolare a nulla rileva che al difensore sia stata conferita procura in calce al ricorso monitorio, posto che se è vero che tale procura è stata sottoscritta dalla parte personalmente è altresì vero che secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente “le argomentazioni del difensore contenute in uno scritto difensivo, dirette e finalizzate unicamente al conseguimento di un determinato risultato processuale, non possono essere attribuite in via diretta alla parte rappresentata, né interpretate come manifestazione di volontà della stessa di disporre del diritto sostanziale o processuale in contesa, posto che per lo svolgimento di un'attività difensiva di tale contenuto occorre un mandato speciale” (Cass. civ., sez. II, n. 12843 del 10/05/2024; v. anche Cass. civ.,
Sez. 2, 03/02/2011, n. 2572; Cass. civ., sez. II, 31/01/2008, n. 2306).
2. Ciò premesso, se è vero che non esiste un principio, generale e assoluto, ostativo alla duplicazione dei titoli esecutivi, è vero altresì che la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo nel principio di consumazione dell'azione e nel divieto del bis in idem, che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio. Pertanto, come evidenziato anche da
Cass. civ., sez. III, 28/08/2019, n. 21768, sentenza peraltro citata dalla stessa parte opposta, “non
pagina 3 di 5 potrà domandare un decreto ingiuntivo il creditore che abbia già ottenuto una sentenza od un altro decreto ingiuntivo per il medesimo titulus obligationis e nei confronti della medesima persona, perché ha ormai consumato l'azione”.
3. A fronte delle considerazioni tutte quante sopra esposte, l'opposizione proposta da deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto.
4. La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente non merita accoglimento in quanto la malafede o la colpa grave della parte soccombente sussiste solo nell'ipotesi di concreta violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (ipotesi non ricorrente nel caso de quo), non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. civ., Sez. VI - 2
Ord., 24/10/2019, n. 27326; Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.19948).
5. Quanto alla domanda proposta in via subordinata da , si Controparte_1
osserva che trattasi di domanda proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e pertanto inammissibile, in quanto tardiva.
6. L'accoglimento dell'opposizione comporta l'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da . Controparte_1
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_1
nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione
[...] previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), ad eccezione della fase istruttoria alla quale si ritiene congruo applicare il valore minimo tabellare, considerata l'attività svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 316/2023 emesso in data 17/10/2023 dal Tribunale di Aosta nei confronti di;
Parte_1
2. Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Parte_1
3. Dichiara inammissibile la domanda proposta in via subordinata da Controparte_1
;
[...]
4. Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1
5. Condanna al pagamento in favore di parte opponente Controparte_1
pagina 4 di 5 delle spese di lite che liquida in € 4.237,00 per compenso, oltre € 145,50 per contributo unificato e diritti di cancelleria, spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Aosta, 03/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 5 di 5