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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 17 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 47/2022 R.G.A.C., alla quale è stata riunita la causa iscritto al n. 48/2022 R.G.A.C., entrambe di opposizione a decreto ingiuntivo n. 292 emesso dal
Tribunale di Patti in data 20 luglio 2021, promossa da
(C.F.: ) e da Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati
[...] CodiceFiscale_2 in Patti, via Calabria n. 30, presso lo studio dell'avv. Francesco Scalia (pec , che li rappresenta e difende, Email_1 attori in opposizione, contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati (con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di fax 01875361297 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] degli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti di finanziamento. sono presenti l'avv. Francesco Scalia e l'avv. Ivan Segreto in sostituzione dell'avv. Raffaele Zurlo e dell'avv. Andrea Ornati. L'avv. Segreto evidenzia di avere depositato copia del verbale di mediazione con esito negativo come da ordine del giudice. Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori comparsi precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Scalia dichiara, nuovamente, che i propri assistiti sono ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che ha provveduto al deposito delle relative istanze e delibere. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con separati atti di citazione notificati in data 8 gennaio 2022,
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 292 depositato in data 21 luglio 2021 e notificato in data 28 novembre 2021 per giacenza, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento, in solido, come coobbligati, di euro 28.799,24, a titolo di saldo relativo al contratto di finanziamento n. 9292409, oltre interessi e spese della procedura. Gli attori hanno eccepito la prescrizione del credito, il difetto di legittimazione della società opposta tenuto conto della polizza assicurativa stipulata con legittimazione della stessa società di assicurazione, l'incompletezza e la parziale illegittimità del documento contrattuale, la carenza di preventiva diffida, la mancata indicazione delle modalità di calcolo del saldo e degli interessi richiesti. Gli attori hanno, pertanto, chiesto di annullare e revocare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 13 e 14 marzo 2023, si
è costituita, nei giudizi iscritti ai nn. 47 e 48 del 2022, CP_1
chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione
[...] del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande e delle eccezioni formulate dagli attori e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la condanna degli attori al pagamento della somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi.
Disposta la riunione dei procedimenti e disposta la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. In via preliminare, occorre rilevare che, con ordinanza del 20 gennaio 2024, era stata disposta la rinnovazione della mediazione nei confronti di , non coinvolta nel precedente Parte_2 tentativo di mediazione già disposto prima della riunione nei confronti del solo . Parte_1
Tuttavia, nessuna delle parti ha provveduto all'avvio della mediazione nei confronti di . Parte_2
Nei giudizi introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta (cfr. Cass., SS.UU. n. 19596/2020); quindi, nel caso di specie, il relativo onere incombe sulla convenuta opposta.
Ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Né è sostenibile quanto dedotto da parte opposta in ordine alla natura ordinatoria del termine per avviare la mediazione.
Infatti, ciò può rilevare ove la mediazione sia stata, comunque, attivata, seppure in ritardo rispetto al termine concesso dal giudice. Infatti, in tale ipotesi, ove la procedura di mediazione si sia conclusa prima della successiva udienza di rinvio, non va pronunciata l'improcedibilità. Tuttavia, nella specie, il procedimento di mediazione non è stato avviato affatto nei confronti di , sicché nei riguardi Parte_2 di questa, va dichiarata l'improcedibilità delle domande svolte dall'opposta con revoca del decreto ingiuntivo emesso nei riguardi di . Parte_2
Ciò posto, considerata la scindibilità delle posizioni degli opponenti, quali coobbligati, e la carenza di litisconsorzio necessario tra i due, occorre tenere conto che, nei confronti di la procedura di mediazione era stata Parte_1 correttamente espletata prima della riunione dei giudizi. Sicché, la domanda nei confronti di appare Parte_1 procedibile.
Ciò posto, ha eccepito la prescrizione del credito. Parte_1
L'eccezione appare infondata. In tema di prescrizione, per il contratto di finanziamento, il termine di decorrenza della prescrizione comincia a decorrere dalla data contrattualmente statuita per il pagamento dell'ultima rata prevista per l'adempimento del contratto e ciò in ragione del fatto che il finanziatore, prima di detta scadenza, non può legittimamente pretenderne il pagamento.
In particolare, il contratto in esame rientra nel genus del mutuo in cui i diritti del mutuante sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., dovendo precisarsi, come da insegnamento costante della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., n. 17798/2011; conf. Cass., n. 4232/2023) che “la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”. Nella specie, la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in 60 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 28 febbraio 2011 ed ultima il 28 gennaio 2016.
Pertanto, è possibile escludere che sia intervenuta la prescrizione decennale del credito in questione atteso che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 28 novembre/1 dicembre 2021.
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della Parte_1 convenuta in favore della legittimazione della società di assicurazione. L'eccezione appare infondata. In primo luogo, si precisa che nulla è stato eccepito in ordine alla titolarità del credito in capo alla convenuta, rispetto a quella della cedente, a seguito delle cessioni intervenute, sicché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la sussistenza della titolarità del credito in capo alla cessionaria va considerata non contestata e provata. Quanto alla legittimazione della società assicuratrice, occorre rilevare che non vi è alcuna prova dell'avvenuta surroga della compagnia assicurativa nella posizione della creditrice per avvenuta estinzione del debito, sicché l'eccezione va rigettata. L'opponente ha eccepito la mancata preventiva diffida e messa in mora. L'eccezione va rigettata. Non vi è alcun obbligo di preventiva diffida, atteso che il creditore può agire direttamente con la notifica del decreto ingiuntivo, comunicando, contestualmente, anche l'avvenuta cessione. La notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell'avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione, come nel caso che ci occupa, operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass., n. 1770 del 2014).
La costituzione in mora, semmai, avendo lo scopo di interrompere la prescrizione, costituisce un adempimento da porre in essere nell'esclusivo interesse del creditore e non come condizione per procedere al recupero del credito nei confronti del debitore (in senso analogo, v. Trib. Roma, n. 19006/2022). L'attore ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo attesa l'incompletezza ed illegibilità di alcune condizioni del contratto. Le eccezioni appaiono infondate. L'incompletezza del documento contrattuale non determina nullità del decreto ingiuntivo né del contratto in mancanza del disconoscimento dell'autenticità dello stesso. Ciò che risulta sufficiente ai fini della prova del credito, infatti, è la prova dell'avvenuta stipula per iscritto del contratto e delle condizioni economiche applicate le quali sono ben individuate e leggibili (v. all. n. 3 fasc. monitorio). Ancora, in materia di contratti conclusi con la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti, anche le clausole scarsamente o per nulla leggibile, sono valide ed il contraente debole può solo esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile (Cass., n. 3307/2018). L'opponente ha eccepito l'indeterminatezza delle somme richieste. Il contratto oggetto di causa è un contratto di finanziamento dell'importo di euro 15.000,00. Il contratto prevede le seguenti condizioni: importo richiesto euro 15.000,00; comm finanziaria euro 150,00; premi assicurativi: euro
1.272,60; importo finanziato euro 16.422,60; il predetto importo doveva essere rimborsato in 60 mesi;
importo rata euro 352,90 TAN 10,49, taeg (calcolato con riferimento all'anno civile) 11,72; l'interesse di mora mensile è pari all' 1% della quota capitale della rata scaduta e non pagata;
le spese di incasso rata sono pari ad euro
2,00. Secondo quanto risulta dal ricorso monitorio, il totale del debito ammonta ad euro 28.799,24 (importo comprensivo di interessi moratori convenzionalmente pattuiti in contratto, calcolati al tasso convenzionale del 12,0000% dalla data di decadenza alla data del
31 maggio 2021, sul debito residuo alla decadenza) di cui: debito alla decadenza in quota capitale euro 14.573,72; interessi moratori euro 14.225,52; totale del debito euro 28.799,24. Dall'analisi dell'estratto conto allegato in atti l'ultima rata pagata risulta quella scadente in data 30 aprile 2012. La data di decadenza dal beneficio del termine è il 30 maggio 2012. Sempre dall'analisi dell'estratto conto, risulta che sono state conteggiate le rate scadute e non pagate dal 30 maggio 2012 al
30maggio 2013, pari ad euro 4.615,70, commissione di dilazione per euro 94,12, addizionale penale per euro 50,00 e il debito residuo alla data del 3 maggio 2023 per euro 9.813,80 per un importo complessivo pari ad euro 14.573,72. Pertanto, sulla base dei documenti allegati al procedimento monitorio, il credito era abbastanza determinato.
Sempre con riferimento alla predetta data del 30 maggio 2023 sono stati considerati interessi di mora per euro 769,06 per un totale complessivo pari ad euro 15.342,78.
Nel decreto ingiuntivo sono stati calcolati interessi per il periodo compreso tra il 30 maggio 2012 ed il 31 maggio 2021 sulla sorte capitale di euro 14.573,72 applicando un tasso di interesse del 12% ottenendo interessi per un importo pari ad euro 14.225,52. Disposta la ctu per accertare, anche d'ufficio, l'eventuale nullità degli interessi, il consulente ha provveduto a calcolare il TAEG, alla data di stipula del contratto, includendo le spese connesse al finanziamento conoscibili alla predetta data.
In merito al tasso di interesse applicato, si è considerato il tasso di interesse rilevato al momento della stipula del contratto, pari a
10,45%. Sono state considerate tra gli oneri connessi all'erogazione del credito le spese trattenute dalla società finanziatrice al momento della stipula a titolo di assicurazione, ed effettuando i conteggi con riferimento alla data di decadenza dal beneficio del termine ottenendo un TEG pari al 12,456%, che risulta superiore con l' Parte pubblicizzato in contratto (11,72%) e inferiore alla soglia prevista per la Categoria “CREDITO PERSONALE” nel trimestre di riferimento, pari al 16,95%. Per quanto riguarda l'interesse di mora, il TEG rilevato in contratto risulta pari a 21,391.
In merito al tasso soglia da confrontare con il TEG, essendo presente nel decreto ministeriale di riferimento la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto moltiplicato per 1,5. Il TEGM relativo al 1 trimestre 2011 per la classe “Credito personale” ammonta a 11,30, pertanto (11,30+2,1)*1,5=20,10. Pertanto, il TEG determinato supera il tasso soglia rilevato nel trimestre di pattuizione.
Per quanto sopra esposto, vanno considerati i soli interessi corrispettivi dovuti, nella misura del 10,49%.
Deve, infatti, rilevarsi la nullità degli interessi di mora applicati considerato che la nullità è stata rilevata dall'opponente nelle note conclusive e che non si applica alcuna preclusione al rilievo della nullità considerato che trattasi di nullità rilevabile anche d'ufficio. Non appare condivisibile la tesi dell'opposta in ordine alla non usurarietà del tasso di mora in considerazione dell'esclusione dal calcolo del TAEG mora dei costi di assicurazione facoltativa.
Ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia, il TAEG di un contratto di mutuo deve essere determinato imputando il costo delle polizze assicurative ad essi collegate, integralmente sostenuto al momento della loro conclusione, per ciascuno degli anni di durata del rapporto contrattuale, oppure, a contrario, tenendo conto dell'intero importo pagato a titolo di premi al momento della stipula del contratto (Cass., n. 3460/2024).
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella specie;
il costo della polizza, per sua natura, è funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento, e, pertanto, ai fini del calcolo del TAEG, non può che essere computato non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto, così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto. Ciò posto, tuttavia, a differenza di quanto dedotto dall'opponente, la nullità relativa concerne solo gli interessi di mora e non anche l'intero contratto o le altre condizioni economiche. Invero, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, il quale prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda anche gli interessi moratori (Cass. 5598/17). L'art. 1815 c.c., comma 2, nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815 c.c., comma 2, dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano (cfr. Cass. 21470/17; Cass., n. 22890/2019).
Si ritiene, pertanto, esclusa qualsiasi interferenza tra clausole, quali quelle di pattuizione degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, che sono autonome tra loro, attesa la diversità ontologica e funzionale tra le due categorie di interessi, integranti i primi una remunerazione del capitale mutuato e gli altri un risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempimento. Non siamo, pertanto, dinnanzi ad un “cumulo” di interessi, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuali e la banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è determinato tramite la sommatoria innanzi descritta (ex plurimis Cass. n. 26286/2019). Pertanto, considerando gli interessi corrispettivi leciti, pari al
10,49% per il periodo 30 maggio 2013 – 31 maggio 2021 sulla sorte capitale di euro 14.573,72 si ottengono interessi per un importo pari ad euro 12.199,06.
Il consulente ha, inoltre, rilevato che non sono state applicate ulteriori clausole abusive ai sensi dell'art. 33 cod. cons.. Per quanto concerne la somma effettivamente dovuta alla data del 31 maggio 2021, considerando gli interessi corrispettivi, pari al
10,49% per il periodo 30 maggio 2013 – 31 maggio 2021 la somma dovuta alla data del 31 maggio 2021 ammonta ad euro 26.772,68 (euro 14.573,72 per sorte capitale +12.199,06 per interessi di mora ricalcolati come sopra).
Per quanto esposto, accertata, incidentalmente, la nullità relativa degli interessi di mora applicati, va revocato il decreto ingiuntivo e va condannato al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta della somma di euro 26.772,68 oltre ulteriori interessi corrispettivi convenzionali decorrenti dall'1 giugno 2021 al soddisfo.
Nei rapporti tra e la convenuta, le spese vanno poste Parte_2
a carico della convenuta e liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (con istruttoria, valore compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, parametri minimi attesa la pronuncia in rito), disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Si precisa, inoltre, che, seppure l'attrice opponente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in sentenza non si provvede al dimezzamento degli onorari, il quale dimezzamento verrà operato solo nel decreto di liquidazione come da sentenza della Corte
Costituzione n. 64/2024.
Nei rapporti tra e la convenuta, le spese di lite del Parte_1 giudizio monitorio e del presente giudizio di opposizione, tenuto conto dell'accertamento della nullità relativa degli interessi di mora, vanno compensate in ragione di un quarto con condanna di al pagamento, in favore della convenuta della Parte_1 restante quota, liquidata come da dispositivo come da decreto ingiuntivo quelle della fase monitoria e a norma del D.M. n.
55/2014 e del D.M. 147/2022, quelle della fase di opposizione in considerazione del valore e della natura della controversia e dello svolgimento dell'attività istruttoria, parametri minimi (attesa la semplicità delle difese svolte e la riduzione delle somme). Nei rapporti tra le parti, le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, vanno, parimenti compensate per un quarto e per la restante parte vanno poste a carico di . Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 47/2022
R.G.A.C., alla quale è stata riunita la causa iscritto al n. 48/2022
R.G.A.C., entrambe di opposizione a decreto ingiuntivo n. 292 emesso dal Tribunale di Patti in data 20 luglio 2021, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Parte_2
e accerta e dichiara l'improcedibilità della domanda
[...] dell'opposta nei confronti di;
Parte_2
- revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Pt_1
e, accertata e dichiarata, incidentalmente, la nullità relativa
[...] degli interessi di mora contrattuali, condanna al Parte_1 pagamento in favore della convenuta della somma di euro
26.772,68, oltre ulteriori interessi corrispettivi convenzionali decorrenti dall'1 giugno 2021 al soddisfo;
rigetta ogni altra eccezione proposta da;
Parte_1
- condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio di
, liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro Parte_2
3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del
15%, CPA ed IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG;
- condanna al pagamento a favore della convenuta Parte_1 di tre quarti delle spese della fase monitoria che liquida in euro
214,50 per esborsi ed euro 978,75 per compensi oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA ed Iva come per legge se dovute e dichiarando compensata la residua quota;
condanna al pagamento in favore della convenuta di tre Parte_1 quarti delle spese di lite della fase di opposizione che liquida in euro 2.856,75 per compensi oltre rimborso spese generali in misura del
15%, CPA ed Iva come per legge se dovute e dichiarando compensata la residua quota. Nei rapporti tra le parti, compensa per un quarto le spese di c.t.u., liquidate separatamente, ponendo la restante quota a carico di . Parte_1
Patti, 17 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 17 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice civile in composizione monocratica, nella causa civile iscritta al n. 47/2022 R.G.A.C., alla quale è stata riunita la causa iscritto al n. 48/2022 R.G.A.C., entrambe di opposizione a decreto ingiuntivo n. 292 emesso dal
Tribunale di Patti in data 20 luglio 2021, promossa da
(C.F.: ) e da Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), elettivamente domiciliati
[...] CodiceFiscale_2 in Patti, via Calabria n. 30, presso lo studio dell'avv. Francesco Scalia (pec , che li rappresenta e difende, Email_1 attori in opposizione, contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati (con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di fax 01875361297 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_2
, elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] degli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratti di finanziamento. sono presenti l'avv. Francesco Scalia e l'avv. Ivan Segreto in sostituzione dell'avv. Raffaele Zurlo e dell'avv. Andrea Ornati. L'avv. Segreto evidenzia di avere depositato copia del verbale di mediazione con esito negativo come da ordine del giudice. Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
I procuratori comparsi precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Scalia dichiara, nuovamente, che i propri assistiti sono ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che ha provveduto al deposito delle relative istanze e delibere. All'esito della discussione, il Giudice pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con separati atti di citazione notificati in data 8 gennaio 2022,
e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 292 depositato in data 21 luglio 2021 e notificato in data 28 novembre 2021 per giacenza, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento, in solido, come coobbligati, di euro 28.799,24, a titolo di saldo relativo al contratto di finanziamento n. 9292409, oltre interessi e spese della procedura. Gli attori hanno eccepito la prescrizione del credito, il difetto di legittimazione della società opposta tenuto conto della polizza assicurativa stipulata con legittimazione della stessa società di assicurazione, l'incompletezza e la parziale illegittimità del documento contrattuale, la carenza di preventiva diffida, la mancata indicazione delle modalità di calcolo del saldo e degli interessi richiesti. Gli attori hanno, pertanto, chiesto di annullare e revocare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 13 e 14 marzo 2023, si
è costituita, nei giudizi iscritti ai nn. 47 e 48 del 2022, CP_1
chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione
[...] del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande e delle eccezioni formulate dagli attori e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la condanna degli attori al pagamento della somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi.
Disposta la riunione dei procedimenti e disposta la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. In via preliminare, occorre rilevare che, con ordinanza del 20 gennaio 2024, era stata disposta la rinnovazione della mediazione nei confronti di , non coinvolta nel precedente Parte_2 tentativo di mediazione già disposto prima della riunione nei confronti del solo . Parte_1
Tuttavia, nessuna delle parti ha provveduto all'avvio della mediazione nei confronti di . Parte_2
Nei giudizi introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta (cfr. Cass., SS.UU. n. 19596/2020); quindi, nel caso di specie, il relativo onere incombe sulla convenuta opposta.
Ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Né è sostenibile quanto dedotto da parte opposta in ordine alla natura ordinatoria del termine per avviare la mediazione.
Infatti, ciò può rilevare ove la mediazione sia stata, comunque, attivata, seppure in ritardo rispetto al termine concesso dal giudice. Infatti, in tale ipotesi, ove la procedura di mediazione si sia conclusa prima della successiva udienza di rinvio, non va pronunciata l'improcedibilità. Tuttavia, nella specie, il procedimento di mediazione non è stato avviato affatto nei confronti di , sicché nei riguardi Parte_2 di questa, va dichiarata l'improcedibilità delle domande svolte dall'opposta con revoca del decreto ingiuntivo emesso nei riguardi di . Parte_2
Ciò posto, considerata la scindibilità delle posizioni degli opponenti, quali coobbligati, e la carenza di litisconsorzio necessario tra i due, occorre tenere conto che, nei confronti di la procedura di mediazione era stata Parte_1 correttamente espletata prima della riunione dei giudizi. Sicché, la domanda nei confronti di appare Parte_1 procedibile.
Ciò posto, ha eccepito la prescrizione del credito. Parte_1
L'eccezione appare infondata. In tema di prescrizione, per il contratto di finanziamento, il termine di decorrenza della prescrizione comincia a decorrere dalla data contrattualmente statuita per il pagamento dell'ultima rata prevista per l'adempimento del contratto e ciò in ragione del fatto che il finanziatore, prima di detta scadenza, non può legittimamente pretenderne il pagamento.
In particolare, il contratto in esame rientra nel genus del mutuo in cui i diritti del mutuante sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., dovendo precisarsi, come da insegnamento costante della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., n. 17798/2011; conf. Cass., n. 4232/2023) che “la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”. Nella specie, la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in 60 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 28 febbraio 2011 ed ultima il 28 gennaio 2016.
Pertanto, è possibile escludere che sia intervenuta la prescrizione decennale del credito in questione atteso che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 28 novembre/1 dicembre 2021.
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della Parte_1 convenuta in favore della legittimazione della società di assicurazione. L'eccezione appare infondata. In primo luogo, si precisa che nulla è stato eccepito in ordine alla titolarità del credito in capo alla convenuta, rispetto a quella della cedente, a seguito delle cessioni intervenute, sicché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la sussistenza della titolarità del credito in capo alla cessionaria va considerata non contestata e provata. Quanto alla legittimazione della società assicuratrice, occorre rilevare che non vi è alcuna prova dell'avvenuta surroga della compagnia assicurativa nella posizione della creditrice per avvenuta estinzione del debito, sicché l'eccezione va rigettata. L'opponente ha eccepito la mancata preventiva diffida e messa in mora. L'eccezione va rigettata. Non vi è alcun obbligo di preventiva diffida, atteso che il creditore può agire direttamente con la notifica del decreto ingiuntivo, comunicando, contestualmente, anche l'avvenuta cessione. La notifica della cessione del credito è atto a forma libera, potendo realizzare il fine di rendere il debitore consapevole dell'avvenuta cessione, aliunde, in qualsiasi modo e anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo o la comunicazione, come nel caso che ci occupa, operata nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Cass., n. 1770 del 2014).
La costituzione in mora, semmai, avendo lo scopo di interrompere la prescrizione, costituisce un adempimento da porre in essere nell'esclusivo interesse del creditore e non come condizione per procedere al recupero del credito nei confronti del debitore (in senso analogo, v. Trib. Roma, n. 19006/2022). L'attore ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo attesa l'incompletezza ed illegibilità di alcune condizioni del contratto. Le eccezioni appaiono infondate. L'incompletezza del documento contrattuale non determina nullità del decreto ingiuntivo né del contratto in mancanza del disconoscimento dell'autenticità dello stesso. Ciò che risulta sufficiente ai fini della prova del credito, infatti, è la prova dell'avvenuta stipula per iscritto del contratto e delle condizioni economiche applicate le quali sono ben individuate e leggibili (v. all. n. 3 fasc. monitorio). Ancora, in materia di contratti conclusi con la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti, anche le clausole scarsamente o per nulla leggibile, sono valide ed il contraente debole può solo esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile (Cass., n. 3307/2018). L'opponente ha eccepito l'indeterminatezza delle somme richieste. Il contratto oggetto di causa è un contratto di finanziamento dell'importo di euro 15.000,00. Il contratto prevede le seguenti condizioni: importo richiesto euro 15.000,00; comm finanziaria euro 150,00; premi assicurativi: euro
1.272,60; importo finanziato euro 16.422,60; il predetto importo doveva essere rimborsato in 60 mesi;
importo rata euro 352,90 TAN 10,49, taeg (calcolato con riferimento all'anno civile) 11,72; l'interesse di mora mensile è pari all' 1% della quota capitale della rata scaduta e non pagata;
le spese di incasso rata sono pari ad euro
2,00. Secondo quanto risulta dal ricorso monitorio, il totale del debito ammonta ad euro 28.799,24 (importo comprensivo di interessi moratori convenzionalmente pattuiti in contratto, calcolati al tasso convenzionale del 12,0000% dalla data di decadenza alla data del
31 maggio 2021, sul debito residuo alla decadenza) di cui: debito alla decadenza in quota capitale euro 14.573,72; interessi moratori euro 14.225,52; totale del debito euro 28.799,24. Dall'analisi dell'estratto conto allegato in atti l'ultima rata pagata risulta quella scadente in data 30 aprile 2012. La data di decadenza dal beneficio del termine è il 30 maggio 2012. Sempre dall'analisi dell'estratto conto, risulta che sono state conteggiate le rate scadute e non pagate dal 30 maggio 2012 al
30maggio 2013, pari ad euro 4.615,70, commissione di dilazione per euro 94,12, addizionale penale per euro 50,00 e il debito residuo alla data del 3 maggio 2023 per euro 9.813,80 per un importo complessivo pari ad euro 14.573,72. Pertanto, sulla base dei documenti allegati al procedimento monitorio, il credito era abbastanza determinato.
Sempre con riferimento alla predetta data del 30 maggio 2023 sono stati considerati interessi di mora per euro 769,06 per un totale complessivo pari ad euro 15.342,78.
Nel decreto ingiuntivo sono stati calcolati interessi per il periodo compreso tra il 30 maggio 2012 ed il 31 maggio 2021 sulla sorte capitale di euro 14.573,72 applicando un tasso di interesse del 12% ottenendo interessi per un importo pari ad euro 14.225,52. Disposta la ctu per accertare, anche d'ufficio, l'eventuale nullità degli interessi, il consulente ha provveduto a calcolare il TAEG, alla data di stipula del contratto, includendo le spese connesse al finanziamento conoscibili alla predetta data.
In merito al tasso di interesse applicato, si è considerato il tasso di interesse rilevato al momento della stipula del contratto, pari a
10,45%. Sono state considerate tra gli oneri connessi all'erogazione del credito le spese trattenute dalla società finanziatrice al momento della stipula a titolo di assicurazione, ed effettuando i conteggi con riferimento alla data di decadenza dal beneficio del termine ottenendo un TEG pari al 12,456%, che risulta superiore con l' Parte pubblicizzato in contratto (11,72%) e inferiore alla soglia prevista per la Categoria “CREDITO PERSONALE” nel trimestre di riferimento, pari al 16,95%. Per quanto riguarda l'interesse di mora, il TEG rilevato in contratto risulta pari a 21,391.
In merito al tasso soglia da confrontare con il TEG, essendo presente nel decreto ministeriale di riferimento la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto moltiplicato per 1,5. Il TEGM relativo al 1 trimestre 2011 per la classe “Credito personale” ammonta a 11,30, pertanto (11,30+2,1)*1,5=20,10. Pertanto, il TEG determinato supera il tasso soglia rilevato nel trimestre di pattuizione.
Per quanto sopra esposto, vanno considerati i soli interessi corrispettivi dovuti, nella misura del 10,49%.
Deve, infatti, rilevarsi la nullità degli interessi di mora applicati considerato che la nullità è stata rilevata dall'opponente nelle note conclusive e che non si applica alcuna preclusione al rilievo della nullità considerato che trattasi di nullità rilevabile anche d'ufficio. Non appare condivisibile la tesi dell'opposta in ordine alla non usurarietà del tasso di mora in considerazione dell'esclusione dal calcolo del TAEG mora dei costi di assicurazione facoltativa.
Ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia, il TAEG di un contratto di mutuo deve essere determinato imputando il costo delle polizze assicurative ad essi collegate, integralmente sostenuto al momento della loro conclusione, per ciascuno degli anni di durata del rapporto contrattuale, oppure, a contrario, tenendo conto dell'intero importo pagato a titolo di premi al momento della stipula del contratto (Cass., n. 3460/2024).
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che: ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella specie;
il costo della polizza, per sua natura, è funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento, e, pertanto, ai fini del calcolo del TAEG, non può che essere computato non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto, così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto. Ciò posto, tuttavia, a differenza di quanto dedotto dall'opponente, la nullità relativa concerne solo gli interessi di mora e non anche l'intero contratto o le altre condizioni economiche. Invero, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, il quale prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda anche gli interessi moratori (Cass. 5598/17). L'art. 1815 c.c., comma 2, nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815 c.c., comma 2, dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano (cfr. Cass. 21470/17; Cass., n. 22890/2019).
Si ritiene, pertanto, esclusa qualsiasi interferenza tra clausole, quali quelle di pattuizione degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora, che sono autonome tra loro, attesa la diversità ontologica e funzionale tra le due categorie di interessi, integranti i primi una remunerazione del capitale mutuato e gli altri un risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempimento. Non siamo, pertanto, dinnanzi ad un “cumulo” di interessi, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuali e la banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è determinato tramite la sommatoria innanzi descritta (ex plurimis Cass. n. 26286/2019). Pertanto, considerando gli interessi corrispettivi leciti, pari al
10,49% per il periodo 30 maggio 2013 – 31 maggio 2021 sulla sorte capitale di euro 14.573,72 si ottengono interessi per un importo pari ad euro 12.199,06.
Il consulente ha, inoltre, rilevato che non sono state applicate ulteriori clausole abusive ai sensi dell'art. 33 cod. cons.. Per quanto concerne la somma effettivamente dovuta alla data del 31 maggio 2021, considerando gli interessi corrispettivi, pari al
10,49% per il periodo 30 maggio 2013 – 31 maggio 2021 la somma dovuta alla data del 31 maggio 2021 ammonta ad euro 26.772,68 (euro 14.573,72 per sorte capitale +12.199,06 per interessi di mora ricalcolati come sopra).
Per quanto esposto, accertata, incidentalmente, la nullità relativa degli interessi di mora applicati, va revocato il decreto ingiuntivo e va condannato al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta della somma di euro 26.772,68 oltre ulteriori interessi corrispettivi convenzionali decorrenti dall'1 giugno 2021 al soddisfo.
Nei rapporti tra e la convenuta, le spese vanno poste Parte_2
a carico della convenuta e liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (con istruttoria, valore compreso tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, parametri minimi attesa la pronuncia in rito), disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Si precisa, inoltre, che, seppure l'attrice opponente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in sentenza non si provvede al dimezzamento degli onorari, il quale dimezzamento verrà operato solo nel decreto di liquidazione come da sentenza della Corte
Costituzione n. 64/2024.
Nei rapporti tra e la convenuta, le spese di lite del Parte_1 giudizio monitorio e del presente giudizio di opposizione, tenuto conto dell'accertamento della nullità relativa degli interessi di mora, vanno compensate in ragione di un quarto con condanna di al pagamento, in favore della convenuta della Parte_1 restante quota, liquidata come da dispositivo come da decreto ingiuntivo quelle della fase monitoria e a norma del D.M. n.
55/2014 e del D.M. 147/2022, quelle della fase di opposizione in considerazione del valore e della natura della controversia e dello svolgimento dell'attività istruttoria, parametri minimi (attesa la semplicità delle difese svolte e la riduzione delle somme). Nei rapporti tra le parti, le spese di c.t.u., già liquidate separatamente, vanno, parimenti compensate per un quarto e per la restante parte vanno poste a carico di . Parte_1
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 47/2022
R.G.A.C., alla quale è stata riunita la causa iscritto al n. 48/2022
R.G.A.C., entrambe di opposizione a decreto ingiuntivo n. 292 emesso dal Tribunale di Patti in data 20 luglio 2021, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Parte_2
e accerta e dichiara l'improcedibilità della domanda
[...] dell'opposta nei confronti di;
Parte_2
- revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Pt_1
e, accertata e dichiarata, incidentalmente, la nullità relativa
[...] degli interessi di mora contrattuali, condanna al Parte_1 pagamento in favore della convenuta della somma di euro
26.772,68, oltre ulteriori interessi corrispettivi convenzionali decorrenti dall'1 giugno 2021 al soddisfo;
rigetta ogni altra eccezione proposta da;
Parte_1
- condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio di
, liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro Parte_2
3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del
15%, CPA ed IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG;
- condanna al pagamento a favore della convenuta Parte_1 di tre quarti delle spese della fase monitoria che liquida in euro
214,50 per esborsi ed euro 978,75 per compensi oltre rimborso spese generali in misura del 15%, CPA ed Iva come per legge se dovute e dichiarando compensata la residua quota;
condanna al pagamento in favore della convenuta di tre Parte_1 quarti delle spese di lite della fase di opposizione che liquida in euro 2.856,75 per compensi oltre rimborso spese generali in misura del
15%, CPA ed Iva come per legge se dovute e dichiarando compensata la residua quota. Nei rapporti tra le parti, compensa per un quarto le spese di c.t.u., liquidate separatamente, ponendo la restante quota a carico di . Parte_1
Patti, 17 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)