Articolo 1331 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1331.

(Opzione).

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facolta' di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329.

Se per l'accettazione non e' stato fissato un termine, questo puo' essere stabilito dal giudice.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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