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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/06/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8515/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1ì 8515/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Zelo ON PE (LO), elettivamente domiciliata in Milano, Via Cesare Battisti n. 23, presso gli avv.ti Diego Monteleone e Giuseppe Ancona che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
AVV. del Foro di Monza (C.F. ) che si difende Controparte_1 C.F._1 personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con studio in Lissone (MB), via Assunta 16, ove è elettivamente domiciliato CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 10.04.2025):
“conclusioni
1) nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. , ex Controparte_1 art. 1176 c.c., comma 2 nell'esecuzione del mandato conferitogli dall'attrice nella causa RG 520/22 radicata avanti il Tribunale di Lodi, e, per l'effetto, condannare il convenuto, per i motivi esposti in narrativa, al risarcimento, in favore dell' del danno patrimoniale Parte_1 subito, quantificato nella somma di € 11.854,01, o nella diversa misura ritenuta dovuta, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione;
2) nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. nell'esecuzione del Controparte_1 mandato conferitogli dall'attrice nella causa RG 520/22 radicata avanti il Tribunale di Lodi, e, per l'effetto, condannare, ex art. 2043 c.c., il convenuto, per i motivi esposti in narrativa, al risarcimento, in favore dell' del danno patrimoniale subito dall'attrice, Parte_1
pagina 1 di 6 quantificato nella somma di € 11.854,01, o nella diversa misura ritenuta dovuta, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione;
3) condannare, on ogni caso, il convenuto alla refusione delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario.
4) dichiarare l'incompetenza territoriale e funzionale del giudice adito in merito alla domanda riconvenzionale svolta dall'avv. e, comunque, dichiarare l'inammissibilità di tale Controparte_1 domanda perché svolta in violazione dell'art. l'art. 14 del Dlgs n° 150 del 2011 (come che, nella attuale formulazione, come modificata dal Dlgs n° 149 del 2022) nonché in violazione dell'art. 36 c.p.c.;
5) in ogni caso, rigettare la domanda svolta dall'avv. perché infondata sia in fatto Controparte_1 che in diritto, ovvero in subordine separare le domande, rimettendo al giudice competente la domanda riconvenzionale sporta, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario.
* * * * * In via istruttoria. A. Disporsi occorrendo CTU meccanica onde accertare e quantificare i danni subiti dal veicolo
“Mercedes”, targata EL208BC, in occasione dell'atto vandalico del 29.06.2021. Sul punto, l'attrice, preso atto dell'ordinanza del Giudice, precisa che la presente causa ha per oggetto una causa petendi e un petitum diversi da quelli riguardanti il giudizio conclusosi con la sentenza n. 254/2023 emessa dal Tribunale di Lodi;
di conseguenza quella sentenza (peraltro emessa in un giudizio con parti differenti) non può avere efficacia di giudicato in merito all'an del presente procedimento.
* * * * * B. L'attrice chiede di essere abilitata a provare con testi le seguenti circostanze di fatto:
1. vero che in data 29.06.2021, la vettura “Mercedes”, targata EL208BC, si trovava in sosta lungo la Via Zanella, fronte civico n. 51, dell'abitato di Milano;
2. vero che in pari data, nel riprendere il veicolo “Mercedes”, targato EL208BC, Parte_2 accertava che ignoti malfattori ne avevano danneggiato la carrozzeria, così come emerge dalle fotografie che mi si rammostrano quale documento n. 4 del fascicolo attoreo;
3. vero che si rivolgeva all' al fine di far eseguire le Parte_3 Parte_1 riparazioni dei danni subiti dal proprio veicolo “Mercedes”, targato EL208BC, in occasione dell'atto vandalico occorso, che documentava con la denuncia che mi viene rammostrata quale documento n. 3 del fascicolo di parte attrice;
4. vero che per la riparazione dei danni subiti dal veicolo “Mercedes”, targato EL208BC, è stato quantificato un esborso di € 7.511,44, come da doc. 5 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostra;
5. vero che in data 26.07.2021, ho eseguito l'ispezione del veicolo “Mercedes”, targato EL208BC, ed ho accertato i danni che sono indicati e rappresentati nel documento n. 17 del fascicolo attoreo che mi viene rammostrato. Si indicano sin d'ora come testimoni:
- domiciliato in Trezzano Sul Naviglio, Via Puccini n. 7; Parte_2
- , domiciliato in zelo ON PE, Via E. Fermi n. 18, sui capitoli nn. 3-4; Testimone_1
- Legale rappresentante dello Studio Venturini, con studio in Lodi, Via Giovanni Haussmann n. 11/d, ovvero il perito che ha redatto la perizia di cui al documento n. 17, sul capitolo n. 5.
* * * * * C. Disporsi, ai sensi dell'art. 210 cpc, a carico di , l'esibizione della Controparte_2 documentazione relativa al pagamento del compenso all'avv. per la gestione della pratica CP_1 di sinistro relativa al sig. ” Persona_1 Per AVV. come da comparsa di costituzione depositata in data 19.01.2024) Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contraris reiectis, così giudicare: pagina 2 di 6 IN VIA PRELIMINARE I - Autorizzare la chiamata in causa del terzo (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 società con sede legale in Via Marocchesa n. 14 Mogliano Veneto (VE) e, per l'effetto, differire la data della prima udienza di trattazione. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE I - Respingere le domande tutte di parte attrice. II - Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte da parte attrice, previa integrazione del contraddittorio con la compagnia assicuratrice , ritenere e dichiarare Controparte_3 che quest'ultima tenga indenne e manlevi l'avv. da ogni e qualsivoglia domanda Controparte_1 svolta da e conseguentemente condannare la compagnia Parte_1
al pagamento in favore di parte attrice di una somma pari a quella che lo Controparte_3 scrivente legale sarà tenuto a pagare ad Parte_1 NEL IN VIA RICONVENZIONALE CP_4 I - Accertare ritenere e dichiarare il credito vantato dall'Avv. in favore Controparte_1 dell' per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale e giudiziale Parte_1 meglio descritta in narrativa e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento di una somma di € 4.627,08 (quattromilaseicentoventisette/08), ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, per l'effetto condannare parte attrice al pagamento della predetta somma in favore dell'avv. Controparte_1
IN OGNI CASO I – Porre comunque in compensazione il credito vantato dall'avv. con l'eventuale Controparte_1 somma che dovesse risultare dovuta ad Controparte_5
[...] Con più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l'avv. al fine di accertare la responsabilità professionale, ex Controparte_1 art. 1176, comma 2, c.c., di quest'ultimo, nell'esecuzione del mandato conferitogli da parte attrice nella causa avente r.g. n. 520/22 radicata avanti il Tribunale di Lodi e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato nella somma di euro 11.854,01, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione. Parte attrice ha esposto di aver conferito mandato all'avv. al fine di ottenere, in qualità di CP_1 cessionaria del credito, da l'indennizzo per i danni subiti in occasione del Controparte_6 sinistro del veicolo “Mercedes” in quanto la predetta ha comunicato di non aver intenzione di corrispondere all'odierna attrice l'indennizzo richiesto. I danni di cui sopra sono derivati da atti vandalici, verificatisi in data 29.06.2021, con i quali la carrozzeria del veicolo “Mercedes” - targato EL208BC di proprietà di concesso in Parte_3 uso a – è stata completamente danneggiata. Parte_4 Il sinistro è stato denunciato dal proprietario alla propria compagnia di assicurazioni e sono stati sostenuti per il ripristino del veicolo somme pari ad euro 7.511,40, che sono state cedute all'
Parte_1 Parte attrice, evocata in giudizio per il tramite dell'avv. ha Controparte_6 CP_1 affermato di aver visto rigettata la domanda da lei formulata in quanto l'avv. non ha portato CP_1 a termine correttamente il mandato conferitogli. Segnatamente, ha riferito che:
pagina 3 di 6 - una volta iscritta la causa a ruolo, il Giudice – verificato l'esito della mediazione – ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito di memorie difensive, mai depositate dall'avv. CP_1
- la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
- l'avv. non ha preso parte alla predetta udienza, tenutasi in data 31.03.2023, e la domanda CP_1 formulata da parte attrice è stata interamente rigettata, con relativa condanna della stessa alla refusione delle spese di lite avversarie quantificate in euro 2.600,00 oltre accessori di legge nonché, ex art. 96, co. 3 cpc, al pagamento di € 1.300,00 in favore di Controparte_6 In data 19.01.2024 Avv. si costituiva nel presente giudizio, contestando sia nell'an Controparte_1 che nel quantum la richiesta di pagamento proveniente da parte attrice e sottolineando che l'unico danno che egli avrebbe potuto arrecare alla stessa con la sua condotta riguardi le spese di lite che è stata condannata a pagare dal Tribunale di Lodi. Inoltre, ha sollevato domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento dell'attività giudiziale e stragiudiziale da lui effettuata a favore di mai saldate dalla stessa Parte_1
e quantificate in euro 4.627,08. All'udienza dell'11.07.2025 il legale di parte attrice aveva rappresentato di aver formulato una proposta transattiva all'odierno convenuto, il quale riferiva di non aver ricevuto alcuna risposta dall'assicurazione; i legali delle parti chiedevano un rinvio, con le modalità della trattazione scritta, al fine di verificare l'esito delle stesse. All'udienza del 05.11.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il legale di parte attrice dava atto di non aver ricevuto alcuna proposta da parte convenuta e insisteva sulle istanze istruttorie. Il Giudice, pertanto, si riservava e con ordinanza, emessa in data 08.01.2025, rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 10.06.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art.189 c.p.c. All'esito della quale, la causa veniva rimessa in decisione.
II. La domanda formulata da parte attrice deve essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito esposte. ha esposto di aver conferito mandato all'avv. al fine di Parte_1 CP_1 ottenere, in qualità di cessionaria del credito, da l'indennizzo per i danni Controparte_6 subiti in occasione del sinistro del veicolo “Mercedes” avendo la stessa comunicato di non aver intenzione di corrispondere all'odierna attrice l'indennizzo richiesto. Ha aggiunto, inoltre, che l'attività svolta dall'avv. non è stata sufficiente per ottenere CP_1 l'accoglimento delle domande formulate, tanto che ne è conseguito il rigetto integrale delle stesse ed è stata condannata alla refusione delle spese di lite della controparte, oltre che al pagamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte attrice, come si legge sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha richiesto alla convenuta il pagamento della somma pari ad euro 6.760,30 corrispondente all'indennizzo per i danni subito dal veicolo “Mercedes” - targato EL208BC di proprietà di la cui liquidazione, come Parte_3 sopra esposto, è stata richiesta, quale cessionaria del credito, dall' Parte_1 ad Controparte_6 Sul punto, è doveroso sostenere che il credito vantato da parte attrice nei confronti di
[...] è coperto dal giudicato di cui alla sentenza n. 254/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_6 Lodi;
inoltre, tale importo è stato, come si evince dalla lettura della sentenza appena menzionata, contestato sia giudizialmente che stragiudizialmente dall'assicurazione e non è possibile accertare, in questa sede, la correttezza dell'importo. Ne consegue, pertanto, che il pagamento del predetto importo non possa essere richiesto all'odierno convenuto.
pagina 4 di 6 Invece, per quanto concerne l'importo pagato dall' ad Parte_1 [...] a titolo di pagamento delle spese di lite del giudizio innanzi al Tribunale di Lodi, Controparte_6 con annessa condanna ex art. 96 c.p.c., è necessario sottolineare – tenuto conto di quanto evidenziato dal Giudice del Tribunale di Lodi – la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 Precisamente, quest'ultimo non ha assolto all'onere probatorio previsto e richiesto al fine di ottenere l'accoglimento delle domande avanzate, il Giudice ha infatti sostenuto che “la domanda non può essere accolta, per carenza radicale di prova quanto agli elementi costitutivi della stessa”. Come si legge nella sentenza summenzionata “nessun altro documento – neppure le fotografie prospettate in atto di citazione, in realtà non allegate – è stato depositato ai fini della prova della domanda, né istanze di prova sono state formulate”, inoltre l'avv. – oltre a non aver CP_1 integrato la documentazione richiamata nell'atto di citazione – non ha depositato memorie, ex art. 186, VI comma, c.p.c. e non ha neppure preso posizione sulle contestazioni formulate dall'Assicurazione come si legge nella motivazione della sentenza già richiamata “il convenuto ha correttamente evidenziato, tramite adeguato e ampio corredo documentale, l'emersione di molteplici circostanze anomale…sulle quali l'attore neppure ha preso posizione nei tempi e nei modi prescritti”. L'avv. per di più, come emerge dal verbale della causa avanti al Tribunale di Lodi, non ha CP_1 neppure presenziato all'udienza di discussione orale della causa, ex art. 281-sexies c.p.c., facendo venire meno, ancora una volta, la possibilità per di ricevere una Parte_1 corretta difesa al fine di ottenere l'accoglimento delle proprie domande. Alla luce di quanto emerso e della circostanza che l'avv. non abbia agito con la dovuta CP_1 correttezza processuale e professionale, ne deriva che è tenuto a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, l'importo pari ad euro 3.793,71 (corrispondente alle spese di lite versate da a e ad euro 1.300,00 (versati da Parte_1 Controparte_6 parte attrice all'assicurazione a titolo di risarcimento, ex art. 96, co. 3 c.p.c.) per un totale di euro 5093,71, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo. Parte convenuta ha, inoltre, formulato domanda riconvenzionale volta a porre in compensazione e ad accertare i compensi professionali alla medesima spettanti, e mai versati dall'attrice, con riferimento all'attività giudiziale e stragiudiziale effettuata dalla stessa. La stessa deve intendersi rigettata. Sul punto, è necessario rilevare l'incompetenza di questo Giudicante in quanto tale domanda è volta ad ottenere il compenso per l'attività giudiziale prestata dal convenuto nei confronti dell'odierna attrice per i procedimenti il cui ufficio giudiziario competente è quello di merito adito per il processo in cui il procuratore ha prestato la propria opera, ossia Tribunali diversi da quello adito.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Deve, inoltre, disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta e che è stato indicato nella persona dell'Avv. Diego Monteleone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento della domanda, condanna l'AVV. al Controparte_1 pagamento in favore di ella somma di euro Parte_1
5093,71, già comprensiva di accessori di legge, il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
3. condanna AVV. a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite liquidate in euro 237,00 per anticipazioni ed euro 1700,00 per
[...] pagina 5 di 6 onorari, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore dell'avv. Diego Monteleone.
Monza, 30 giugno 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1ì 8515/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Zelo ON PE (LO), elettivamente domiciliata in Milano, Via Cesare Battisti n. 23, presso gli avv.ti Diego Monteleone e Giuseppe Ancona che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
ATTORE CONTRO
AVV. del Foro di Monza (C.F. ) che si difende Controparte_1 C.F._1 personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., con studio in Lissone (MB), via Assunta 16, ove è elettivamente domiciliato CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 10.04.2025):
“conclusioni
1) nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. , ex Controparte_1 art. 1176 c.c., comma 2 nell'esecuzione del mandato conferitogli dall'attrice nella causa RG 520/22 radicata avanti il Tribunale di Lodi, e, per l'effetto, condannare il convenuto, per i motivi esposti in narrativa, al risarcimento, in favore dell' del danno patrimoniale Parte_1 subito, quantificato nella somma di € 11.854,01, o nella diversa misura ritenuta dovuta, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione;
2) nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. nell'esecuzione del Controparte_1 mandato conferitogli dall'attrice nella causa RG 520/22 radicata avanti il Tribunale di Lodi, e, per l'effetto, condannare, ex art. 2043 c.c., il convenuto, per i motivi esposti in narrativa, al risarcimento, in favore dell' del danno patrimoniale subito dall'attrice, Parte_1
pagina 1 di 6 quantificato nella somma di € 11.854,01, o nella diversa misura ritenuta dovuta, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. e rivalutazione;
3) condannare, on ogni caso, il convenuto alla refusione delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario.
4) dichiarare l'incompetenza territoriale e funzionale del giudice adito in merito alla domanda riconvenzionale svolta dall'avv. e, comunque, dichiarare l'inammissibilità di tale Controparte_1 domanda perché svolta in violazione dell'art. l'art. 14 del Dlgs n° 150 del 2011 (come che, nella attuale formulazione, come modificata dal Dlgs n° 149 del 2022) nonché in violazione dell'art. 36 c.p.c.;
5) in ogni caso, rigettare la domanda svolta dall'avv. perché infondata sia in fatto Controparte_1 che in diritto, ovvero in subordine separare le domande, rimettendo al giudice competente la domanda riconvenzionale sporta, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario.
* * * * * In via istruttoria. A. Disporsi occorrendo CTU meccanica onde accertare e quantificare i danni subiti dal veicolo
“Mercedes”, targata EL208BC, in occasione dell'atto vandalico del 29.06.2021. Sul punto, l'attrice, preso atto dell'ordinanza del Giudice, precisa che la presente causa ha per oggetto una causa petendi e un petitum diversi da quelli riguardanti il giudizio conclusosi con la sentenza n. 254/2023 emessa dal Tribunale di Lodi;
di conseguenza quella sentenza (peraltro emessa in un giudizio con parti differenti) non può avere efficacia di giudicato in merito all'an del presente procedimento.
* * * * * B. L'attrice chiede di essere abilitata a provare con testi le seguenti circostanze di fatto:
1. vero che in data 29.06.2021, la vettura “Mercedes”, targata EL208BC, si trovava in sosta lungo la Via Zanella, fronte civico n. 51, dell'abitato di Milano;
2. vero che in pari data, nel riprendere il veicolo “Mercedes”, targato EL208BC, Parte_2 accertava che ignoti malfattori ne avevano danneggiato la carrozzeria, così come emerge dalle fotografie che mi si rammostrano quale documento n. 4 del fascicolo attoreo;
3. vero che si rivolgeva all' al fine di far eseguire le Parte_3 Parte_1 riparazioni dei danni subiti dal proprio veicolo “Mercedes”, targato EL208BC, in occasione dell'atto vandalico occorso, che documentava con la denuncia che mi viene rammostrata quale documento n. 3 del fascicolo di parte attrice;
4. vero che per la riparazione dei danni subiti dal veicolo “Mercedes”, targato EL208BC, è stato quantificato un esborso di € 7.511,44, come da doc. 5 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostra;
5. vero che in data 26.07.2021, ho eseguito l'ispezione del veicolo “Mercedes”, targato EL208BC, ed ho accertato i danni che sono indicati e rappresentati nel documento n. 17 del fascicolo attoreo che mi viene rammostrato. Si indicano sin d'ora come testimoni:
- domiciliato in Trezzano Sul Naviglio, Via Puccini n. 7; Parte_2
- , domiciliato in zelo ON PE, Via E. Fermi n. 18, sui capitoli nn. 3-4; Testimone_1
- Legale rappresentante dello Studio Venturini, con studio in Lodi, Via Giovanni Haussmann n. 11/d, ovvero il perito che ha redatto la perizia di cui al documento n. 17, sul capitolo n. 5.
* * * * * C. Disporsi, ai sensi dell'art. 210 cpc, a carico di , l'esibizione della Controparte_2 documentazione relativa al pagamento del compenso all'avv. per la gestione della pratica CP_1 di sinistro relativa al sig. ” Persona_1 Per AVV. come da comparsa di costituzione depositata in data 19.01.2024) Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contraris reiectis, così giudicare: pagina 2 di 6 IN VIA PRELIMINARE I - Autorizzare la chiamata in causa del terzo (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 società con sede legale in Via Marocchesa n. 14 Mogliano Veneto (VE) e, per l'effetto, differire la data della prima udienza di trattazione. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE I - Respingere le domande tutte di parte attrice. II - Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte da parte attrice, previa integrazione del contraddittorio con la compagnia assicuratrice , ritenere e dichiarare Controparte_3 che quest'ultima tenga indenne e manlevi l'avv. da ogni e qualsivoglia domanda Controparte_1 svolta da e conseguentemente condannare la compagnia Parte_1
al pagamento in favore di parte attrice di una somma pari a quella che lo Controparte_3 scrivente legale sarà tenuto a pagare ad Parte_1 NEL IN VIA RICONVENZIONALE CP_4 I - Accertare ritenere e dichiarare il credito vantato dall'Avv. in favore Controparte_1 dell' per lo svolgimento dell'attività stragiudiziale e giudiziale Parte_1 meglio descritta in narrativa e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento di una somma di € 4.627,08 (quattromilaseicentoventisette/08), ovvero di quella diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, per l'effetto condannare parte attrice al pagamento della predetta somma in favore dell'avv. Controparte_1
IN OGNI CASO I – Porre comunque in compensazione il credito vantato dall'avv. con l'eventuale Controparte_1 somma che dovesse risultare dovuta ad Controparte_5
[...] Con più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l'avv. al fine di accertare la responsabilità professionale, ex Controparte_1 art. 1176, comma 2, c.c., di quest'ultimo, nell'esecuzione del mandato conferitogli da parte attrice nella causa avente r.g. n. 520/22 radicata avanti il Tribunale di Lodi e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato nella somma di euro 11.854,01, oltre agli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione. Parte attrice ha esposto di aver conferito mandato all'avv. al fine di ottenere, in qualità di CP_1 cessionaria del credito, da l'indennizzo per i danni subiti in occasione del Controparte_6 sinistro del veicolo “Mercedes” in quanto la predetta ha comunicato di non aver intenzione di corrispondere all'odierna attrice l'indennizzo richiesto. I danni di cui sopra sono derivati da atti vandalici, verificatisi in data 29.06.2021, con i quali la carrozzeria del veicolo “Mercedes” - targato EL208BC di proprietà di concesso in Parte_3 uso a – è stata completamente danneggiata. Parte_4 Il sinistro è stato denunciato dal proprietario alla propria compagnia di assicurazioni e sono stati sostenuti per il ripristino del veicolo somme pari ad euro 7.511,40, che sono state cedute all'
Parte_1 Parte attrice, evocata in giudizio per il tramite dell'avv. ha Controparte_6 CP_1 affermato di aver visto rigettata la domanda da lei formulata in quanto l'avv. non ha portato CP_1 a termine correttamente il mandato conferitogli. Segnatamente, ha riferito che:
pagina 3 di 6 - una volta iscritta la causa a ruolo, il Giudice – verificato l'esito della mediazione – ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito di memorie difensive, mai depositate dall'avv. CP_1
- la causa è stata rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
- l'avv. non ha preso parte alla predetta udienza, tenutasi in data 31.03.2023, e la domanda CP_1 formulata da parte attrice è stata interamente rigettata, con relativa condanna della stessa alla refusione delle spese di lite avversarie quantificate in euro 2.600,00 oltre accessori di legge nonché, ex art. 96, co. 3 cpc, al pagamento di € 1.300,00 in favore di Controparte_6 In data 19.01.2024 Avv. si costituiva nel presente giudizio, contestando sia nell'an Controparte_1 che nel quantum la richiesta di pagamento proveniente da parte attrice e sottolineando che l'unico danno che egli avrebbe potuto arrecare alla stessa con la sua condotta riguardi le spese di lite che è stata condannata a pagare dal Tribunale di Lodi. Inoltre, ha sollevato domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento dell'attività giudiziale e stragiudiziale da lui effettuata a favore di mai saldate dalla stessa Parte_1
e quantificate in euro 4.627,08. All'udienza dell'11.07.2025 il legale di parte attrice aveva rappresentato di aver formulato una proposta transattiva all'odierno convenuto, il quale riferiva di non aver ricevuto alcuna risposta dall'assicurazione; i legali delle parti chiedevano un rinvio, con le modalità della trattazione scritta, al fine di verificare l'esito delle stesse. All'udienza del 05.11.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il legale di parte attrice dava atto di non aver ricevuto alcuna proposta da parte convenuta e insisteva sulle istanze istruttorie. Il Giudice, pertanto, si riservava e con ordinanza, emessa in data 08.01.2025, rigettava le istanze istruttorie e fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 10.06.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art.189 c.p.c. All'esito della quale, la causa veniva rimessa in decisione.
II. La domanda formulata da parte attrice deve essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito esposte. ha esposto di aver conferito mandato all'avv. al fine di Parte_1 CP_1 ottenere, in qualità di cessionaria del credito, da l'indennizzo per i danni Controparte_6 subiti in occasione del sinistro del veicolo “Mercedes” avendo la stessa comunicato di non aver intenzione di corrispondere all'odierna attrice l'indennizzo richiesto. Ha aggiunto, inoltre, che l'attività svolta dall'avv. non è stata sufficiente per ottenere CP_1 l'accoglimento delle domande formulate, tanto che ne è conseguito il rigetto integrale delle stesse ed è stata condannata alla refusione delle spese di lite della controparte, oltre che al pagamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte attrice, come si legge sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha richiesto alla convenuta il pagamento della somma pari ad euro 6.760,30 corrispondente all'indennizzo per i danni subito dal veicolo “Mercedes” - targato EL208BC di proprietà di la cui liquidazione, come Parte_3 sopra esposto, è stata richiesta, quale cessionaria del credito, dall' Parte_1 ad Controparte_6 Sul punto, è doveroso sostenere che il credito vantato da parte attrice nei confronti di
[...] è coperto dal giudicato di cui alla sentenza n. 254/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_6 Lodi;
inoltre, tale importo è stato, come si evince dalla lettura della sentenza appena menzionata, contestato sia giudizialmente che stragiudizialmente dall'assicurazione e non è possibile accertare, in questa sede, la correttezza dell'importo. Ne consegue, pertanto, che il pagamento del predetto importo non possa essere richiesto all'odierno convenuto.
pagina 4 di 6 Invece, per quanto concerne l'importo pagato dall' ad Parte_1 [...] a titolo di pagamento delle spese di lite del giudizio innanzi al Tribunale di Lodi, Controparte_6 con annessa condanna ex art. 96 c.p.c., è necessario sottolineare – tenuto conto di quanto evidenziato dal Giudice del Tribunale di Lodi – la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 Precisamente, quest'ultimo non ha assolto all'onere probatorio previsto e richiesto al fine di ottenere l'accoglimento delle domande avanzate, il Giudice ha infatti sostenuto che “la domanda non può essere accolta, per carenza radicale di prova quanto agli elementi costitutivi della stessa”. Come si legge nella sentenza summenzionata “nessun altro documento – neppure le fotografie prospettate in atto di citazione, in realtà non allegate – è stato depositato ai fini della prova della domanda, né istanze di prova sono state formulate”, inoltre l'avv. – oltre a non aver CP_1 integrato la documentazione richiamata nell'atto di citazione – non ha depositato memorie, ex art. 186, VI comma, c.p.c. e non ha neppure preso posizione sulle contestazioni formulate dall'Assicurazione come si legge nella motivazione della sentenza già richiamata “il convenuto ha correttamente evidenziato, tramite adeguato e ampio corredo documentale, l'emersione di molteplici circostanze anomale…sulle quali l'attore neppure ha preso posizione nei tempi e nei modi prescritti”. L'avv. per di più, come emerge dal verbale della causa avanti al Tribunale di Lodi, non ha CP_1 neppure presenziato all'udienza di discussione orale della causa, ex art. 281-sexies c.p.c., facendo venire meno, ancora una volta, la possibilità per di ricevere una Parte_1 corretta difesa al fine di ottenere l'accoglimento delle proprie domande. Alla luce di quanto emerso e della circostanza che l'avv. non abbia agito con la dovuta CP_1 correttezza processuale e professionale, ne deriva che è tenuto a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, l'importo pari ad euro 3.793,71 (corrispondente alle spese di lite versate da a e ad euro 1.300,00 (versati da Parte_1 Controparte_6 parte attrice all'assicurazione a titolo di risarcimento, ex art. 96, co. 3 c.p.c.) per un totale di euro 5093,71, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo. Parte convenuta ha, inoltre, formulato domanda riconvenzionale volta a porre in compensazione e ad accertare i compensi professionali alla medesima spettanti, e mai versati dall'attrice, con riferimento all'attività giudiziale e stragiudiziale effettuata dalla stessa. La stessa deve intendersi rigettata. Sul punto, è necessario rilevare l'incompetenza di questo Giudicante in quanto tale domanda è volta ad ottenere il compenso per l'attività giudiziale prestata dal convenuto nei confronti dell'odierna attrice per i procedimenti il cui ufficio giudiziario competente è quello di merito adito per il processo in cui il procuratore ha prestato la propria opera, ossia Tribunali diversi da quello adito.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Deve, inoltre, disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta e che è stato indicato nella persona dell'Avv. Diego Monteleone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento della domanda, condanna l'AVV. al Controparte_1 pagamento in favore di ella somma di euro Parte_1
5093,71, già comprensiva di accessori di legge, il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
3. condanna AVV. a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite liquidate in euro 237,00 per anticipazioni ed euro 1700,00 per
[...] pagina 5 di 6 onorari, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore dell'avv. Diego Monteleone.
Monza, 30 giugno 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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