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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/12/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1078 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025, svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini a ritroso di cui agli artt. 189 c.p.c., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lamezia Terme (CZ), via F. Nicotera n. 86, presso lo studio associato , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro BORRELLO giusta procura alle liti in atti;
-PARTE APPELLANTE- CONTRO
(già ), (P.I. ) in Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Madonna dei Cieli 6 presso il suo studio dell'Avv. Nicola MORTORO che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
- PARTE APPELLATA- E
(C.F.: ) residente in [...] C.F._2
1
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Appello - sinistro stradale. CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme, la Controparte_5
[...
, in persona del legale rappresentante p.t., ed il Sig. per sentirli condannare al CP_4 risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Lamezia Terme, Via Sebastiano Guzzi l'11.03.2018 alle ore 21:30 circa per colpa esclusiva del veicolo Ford Fiesta tg. DZ 932 KK di proprietà e condotto da che nell'effettuare una manovra CP_4 di retromarcia, lo investiva facendolo cadere rovinosamente a terra provocandogli lesioni personali. In particolare, che a seguito del sinistro, riportava le lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'A.O. di Lamezia Terme dove i sanitari diagnosticavano
“dolore e tumefazione p.t. ginocchio sinistro”. Si costituiva nel giudizio di primo grado con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.09.2021la l' in persona del suo legale Controparte_6 2
rappresentante p.t., la quale rilevava - preliminarmente – l'improponibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e - nel merito - l'infondatezza della domanda per carenza del nesso causale tra i danni riportati e la descritta dinamica del sinistro, alla luce delle risultanze degli accertatori e delle – ritenute - contraddittorie dichiarazioni delle parti, ragion per cui chiedeva il rigetto della domanda. Espletata l'istruttoria (prova per testi), disposta la CTU medico-legale, in data 01.02.2024, il Giudice di prime cure pronunciava la sentenza n. 181/2024 depositata il 14.03.2024, con cui rigettava la domanda attorea per mancato raggiungimento della prova e condannava Parte_1
al pagamento delle spese di lite e della CTU medico legale.
[...]
Con atto di citazione notificato nelle date del 12-16 ottobre 2024 Parte_1 proponeva gravame avverso la detta sentenza n. 181/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, lamentando l'erronea valutazione della prova documentazione, testimoniale e CTU offerta;
chiedeva – pertanto - l'accoglimento dell'appello con condanna dell' al pagamento Controparte_7 della somma di € 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Si costituiva la con comparsa di costituzione e Controparte_8 risposta depositata il 15.05.2020, la quale contestava il contenuto dell'atto di appello, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa - senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe - veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, già concessi alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 189 e 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di il quale – sebbene CP_4 regolarmente citato in giudizio - non si è in esso costituito.
2. Sempre preliminarmente appare doveroso precisare che l'odierno giudicante, è tenuto ad operare una ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, una valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, un accertamento esistenza o della esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e dell'evento dannoso. L'appello, infatti, rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di sostanzialmente ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato, il tutto attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005).
3. Fatta questa debita premessa, nel merito l'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendo inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro per plurime contraddizioni sulle modalità con cui sarebbe avvenuto l'urto. Era emerso che le lesioni riscontrate non erano compatibili con quanto esposto sull'atto di citazione di cui è causa, poiché “da quanto raccolto dalla anamnesi, dallo studio della documentazione clinica agli atti e dalla valutazione clinica condotta, …i disturbi di cui il paziente è affetto, non possono essere riferiti all'evento traumatico in oggetto avvenuto in data 11.03.2018, ma pregressi”, per come ribadito nella relazione del CTU medico-legale a firma del dott. Persona_1 3
Era, altresì, incerta la dinamica perché quella descritta nell'atto di citazione che CP_4 conducente dell'autovettura Ford Fiesta, nell'effettuare la manovra di retromarcia urtava al he percorreva Via Guzzi a piedi riportando lesioni al ginocchio destro, non erano state
Pt_1 pienamente confermata dal testimone che aveva riferito che, mentre percorreva la Testimone_1 strada che scende dalla Clinica Michelino, aveva visto l'incidente perché c'era traffico ed andava piano, che il adeva a terra perché investito su un fianco dalla Ford Fiesta mentre faceva
Pt_1 retromarcia, che il si lamentava tenendosi la gamba ma di non ricordare “se la gamba
Pt_1 destra o sinistra”, di non essersi avvicinato a chiedere alle parti coinvolte e di essere rimasto in macchina e non scendere perché aveva verificato che la situazione era sotto controllo nonostante conoscesse il erché si erano incontrati anche in numerose feste.
Pt_1
L'odierno giudicante, analizzando tutti gli elementi acquisiti ed effettuando - in particolare - un esame comparativo fra la dinamica del sinistro indicata in citazione, le dichiarazioni dell'unico teste escusso ed il referto medico in atti, ritiene che il giudice di pace abbia correttamente ritenuto non raggiunta la prova del fatto storico. Esaminando, nuovamente, la deposizione di , unico teste che avrebbe assistito Testimone_1 al sinistro, si rinviene la lacunosità e genericità delle sue dichiarazioni. Egli confermava la dinamica per come esplicitata nell'atto di citazione, rilevava di avere percorso in macchina, nelle circostanze di tempo, la Via Sebastiano Guzzi, di avere visto l'urto, ma di non ricordare dove l'attore fosse stato urtato dall'auto e dichiarava di non essersi fermato a prestare soccorso nonostante la conoscenza personale del Pt_1
Invero appare inverosimile che il che si trovava sul luogo del sinistro mentre Tes_1 percorreva la sede viaria ad andatura lenta per la presenza di traffico alle ore 21:30 di domenica 11.3.2018, avesse visto il conducente della Ford Fiesta effettuare la manovra di retromarcia ed investire l'attore ma non avesse visto e non sapesse dove era stato ferito. La dichiarazione resa dal teste di parte attrice appare inattendibili ed è, tra l'altro, incompatibili con l'ulteriore documentazione, prodotta in atti. In particolare, le conclusioni del consulente del giudice sono chiare nel ritenere che le lesioni siano pregresse all'evento traumatico. Il referto del pronto soccorso redatto a seguito di dichiarata algia post traumatica ginocchio dx reca la diagnosi di trauma distorsivo ginocchio destro con edema e ballottamento rotuleo per cui si eseguiva artrocentesi e si aspiravano circa 24 c.c. di liquido sinoviale. Erano assenti ferite, ecchimosi e escoriazioni. Anche la diagnosi di dimissione risulta incompatibile con le allegazioni contenute nell'atto di citazione in cui l'attore dichiarava di essere stato investito in pieno. Riferisce il CTU che la presenza del trauma contusivo del ginocchio destro con ripercussioni sul menisco-legamento crociato anteriore provoca forte dolore e determina un sanguinamento che comporta un imponente artrocentesi.
“..Il legamento crociato anteriore è vascolarizzato e ad occuparsi dell'apporto di sangue ossigenato sono le branche dell'arteria genicolata media” (cfr. pag. . della relazione del dott. . Per_2
Lo stesso CTP della compagnia assicurativa dott. C. osservava che con “la trotta totale Per_3 del L.C.A. oltre ad altre lesioni a carico dei due menischi” il ginocchio sarebbe stato inondato dalla rottura dei rami dell'arteria genicolata media” mentre al Pronto Soccorso non è stata riscontata alcuna lesione collaterale da caduta (escoriazioni etc.)”. Le incongruenze tra quanto riportato nel referto e le linee guida seguita dal consulente del giudie sono da sole idonee a porre in dubbio il verificarsi del sinistro nei termini solo genericamente descritti in 4
citazione e non sono state superate (semmai avrebbero potuto esserlo stante il prioritario onere di allegazione in capo a colui che agisce in giudizio) dalle dichiarazioni del teste. Il CTU ha evidenziato come la lesione del legamento crociato che l'odierno appellante pretendeva essergli derivata dal sinistro descritto sia risultata di vecchia data. Peraltro, come correttamente osservato dalla società assicuratrice appellata, alterazioni contusive dell'osso spongioso che si accompagnano spesso ad eventi traumatici distorsivi con o senza - 7 - lesioni legamentose, di norma hanno una risoluzione spontanea in un arco di tempo che varia tra le 16 e le 40 settimane in funzione dell'entità della lesione, dell'età del paziente e della concomitanza di danni articolari artrosici. Dunque, tale dato strumentale che il CTU ritiene fondamentale per accreditare la lesione meniscale all'evento traumatico, ben potrebbe riferirsi ad un diverso evento risalente ad epoca antecedente al sinistro per cui è causa. In ogni caso, va evidenziato che la astratta compatibilità delle lesioni con l'evento dannoso descritto dall'istante non costituirebbe, comunque, di per sè prova della sussistenza in concreto del nesso di casualità. Dunque, il giudizio di compatibilità espresso dal CTP non sarebbe, comunque, idoneo a ritenere assolti gli oneri probatori in capo al on essendo stato in concreto provato il fatto storico Pt_1 allegato a sostegno della domanda tanto più in considerazione del fatto che le allegazioni dell'odierno appellante sono smentite dagli ulteriori elementi in atti. Le carenze probatorie evidenziate e ancor più le incongruenze riscontrate tra le allegazioni dell'odierno appellante e le ulteriori risultanze documentali non possono che ricadere sullo stesso appellante, su cui incombeva l'onere di dimostrare sia il danno pretesamente sopportato che il nesso di causalità di quest'ultimo con l'altrui condotta illecita. Va, dunque, rigettato, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza. Esse si liquidano in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti con riferimento al valore della causa ricompreso nello scaglione di valore fino a 5.200,00 rapportato alla natura e alla portata delle questioni trattate nonché all'attività processuale effettivamente espletata. Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 228 perché l'appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis. ...".
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 che liquida secondo i parametri minimi in Controparte_2 complessivi € 1.703,00 oltre IVA e C.p.a, se dovuti come per legge. Lamezia Terme, 09.12.2025 Il Presidente del Tribunale dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1078 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025, svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini a ritroso di cui agli artt. 189 c.p.c., promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lamezia Terme (CZ), via F. Nicotera n. 86, presso lo studio associato , Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro BORRELLO giusta procura alle liti in atti;
-PARTE APPELLANTE- CONTRO
(già ), (P.I. ) in Controparte_2 CP_3 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Madonna dei Cieli 6 presso il suo studio dell'Avv. Nicola MORTORO che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
- PARTE APPELLATA- E
(C.F.: ) residente in [...] C.F._2
1
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Appello - sinistro stradale. CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme, la Controparte_5
[...
, in persona del legale rappresentante p.t., ed il Sig. per sentirli condannare al CP_4 risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in Lamezia Terme, Via Sebastiano Guzzi l'11.03.2018 alle ore 21:30 circa per colpa esclusiva del veicolo Ford Fiesta tg. DZ 932 KK di proprietà e condotto da che nell'effettuare una manovra CP_4 di retromarcia, lo investiva facendolo cadere rovinosamente a terra provocandogli lesioni personali. In particolare, che a seguito del sinistro, riportava le lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'A.O. di Lamezia Terme dove i sanitari diagnosticavano
“dolore e tumefazione p.t. ginocchio sinistro”. Si costituiva nel giudizio di primo grado con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.09.2021la l' in persona del suo legale Controparte_6 2
rappresentante p.t., la quale rilevava - preliminarmente – l'improponibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e - nel merito - l'infondatezza della domanda per carenza del nesso causale tra i danni riportati e la descritta dinamica del sinistro, alla luce delle risultanze degli accertatori e delle – ritenute - contraddittorie dichiarazioni delle parti, ragion per cui chiedeva il rigetto della domanda. Espletata l'istruttoria (prova per testi), disposta la CTU medico-legale, in data 01.02.2024, il Giudice di prime cure pronunciava la sentenza n. 181/2024 depositata il 14.03.2024, con cui rigettava la domanda attorea per mancato raggiungimento della prova e condannava Parte_1
al pagamento delle spese di lite e della CTU medico legale.
[...]
Con atto di citazione notificato nelle date del 12-16 ottobre 2024 Parte_1 proponeva gravame avverso la detta sentenza n. 181/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, lamentando l'erronea valutazione della prova documentazione, testimoniale e CTU offerta;
chiedeva – pertanto - l'accoglimento dell'appello con condanna dell' al pagamento Controparte_7 della somma di € 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Si costituiva la con comparsa di costituzione e Controparte_8 risposta depositata il 15.05.2020, la quale contestava il contenuto dell'atto di appello, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa - senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe - veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025, svoltasi mediante scambio di note scritte, già concessi alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 189 e 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di il quale – sebbene CP_4 regolarmente citato in giudizio - non si è in esso costituito.
2. Sempre preliminarmente appare doveroso precisare che l'odierno giudicante, è tenuto ad operare una ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, una valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, un accertamento esistenza o della esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e dell'evento dannoso. L'appello, infatti, rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di sostanzialmente ridecidere, con gli stessi poteri dell'organo che ha emesso l'atto impugnato, il tutto attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno, pur nei limiti del "devolutum", conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell'art. 112 cod. proc. civ., che è già stato compiuto dal precedente giudice (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/ 04/2005).
3. Fatta questa debita premessa, nel merito l'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea ritenendo inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro per plurime contraddizioni sulle modalità con cui sarebbe avvenuto l'urto. Era emerso che le lesioni riscontrate non erano compatibili con quanto esposto sull'atto di citazione di cui è causa, poiché “da quanto raccolto dalla anamnesi, dallo studio della documentazione clinica agli atti e dalla valutazione clinica condotta, …i disturbi di cui il paziente è affetto, non possono essere riferiti all'evento traumatico in oggetto avvenuto in data 11.03.2018, ma pregressi”, per come ribadito nella relazione del CTU medico-legale a firma del dott. Persona_1 3
Era, altresì, incerta la dinamica perché quella descritta nell'atto di citazione che CP_4 conducente dell'autovettura Ford Fiesta, nell'effettuare la manovra di retromarcia urtava al he percorreva Via Guzzi a piedi riportando lesioni al ginocchio destro, non erano state
Pt_1 pienamente confermata dal testimone che aveva riferito che, mentre percorreva la Testimone_1 strada che scende dalla Clinica Michelino, aveva visto l'incidente perché c'era traffico ed andava piano, che il adeva a terra perché investito su un fianco dalla Ford Fiesta mentre faceva
Pt_1 retromarcia, che il si lamentava tenendosi la gamba ma di non ricordare “se la gamba
Pt_1 destra o sinistra”, di non essersi avvicinato a chiedere alle parti coinvolte e di essere rimasto in macchina e non scendere perché aveva verificato che la situazione era sotto controllo nonostante conoscesse il erché si erano incontrati anche in numerose feste.
Pt_1
L'odierno giudicante, analizzando tutti gli elementi acquisiti ed effettuando - in particolare - un esame comparativo fra la dinamica del sinistro indicata in citazione, le dichiarazioni dell'unico teste escusso ed il referto medico in atti, ritiene che il giudice di pace abbia correttamente ritenuto non raggiunta la prova del fatto storico. Esaminando, nuovamente, la deposizione di , unico teste che avrebbe assistito Testimone_1 al sinistro, si rinviene la lacunosità e genericità delle sue dichiarazioni. Egli confermava la dinamica per come esplicitata nell'atto di citazione, rilevava di avere percorso in macchina, nelle circostanze di tempo, la Via Sebastiano Guzzi, di avere visto l'urto, ma di non ricordare dove l'attore fosse stato urtato dall'auto e dichiarava di non essersi fermato a prestare soccorso nonostante la conoscenza personale del Pt_1
Invero appare inverosimile che il che si trovava sul luogo del sinistro mentre Tes_1 percorreva la sede viaria ad andatura lenta per la presenza di traffico alle ore 21:30 di domenica 11.3.2018, avesse visto il conducente della Ford Fiesta effettuare la manovra di retromarcia ed investire l'attore ma non avesse visto e non sapesse dove era stato ferito. La dichiarazione resa dal teste di parte attrice appare inattendibili ed è, tra l'altro, incompatibili con l'ulteriore documentazione, prodotta in atti. In particolare, le conclusioni del consulente del giudice sono chiare nel ritenere che le lesioni siano pregresse all'evento traumatico. Il referto del pronto soccorso redatto a seguito di dichiarata algia post traumatica ginocchio dx reca la diagnosi di trauma distorsivo ginocchio destro con edema e ballottamento rotuleo per cui si eseguiva artrocentesi e si aspiravano circa 24 c.c. di liquido sinoviale. Erano assenti ferite, ecchimosi e escoriazioni. Anche la diagnosi di dimissione risulta incompatibile con le allegazioni contenute nell'atto di citazione in cui l'attore dichiarava di essere stato investito in pieno. Riferisce il CTU che la presenza del trauma contusivo del ginocchio destro con ripercussioni sul menisco-legamento crociato anteriore provoca forte dolore e determina un sanguinamento che comporta un imponente artrocentesi.
“..Il legamento crociato anteriore è vascolarizzato e ad occuparsi dell'apporto di sangue ossigenato sono le branche dell'arteria genicolata media” (cfr. pag. . della relazione del dott. . Per_2
Lo stesso CTP della compagnia assicurativa dott. C. osservava che con “la trotta totale Per_3 del L.C.A. oltre ad altre lesioni a carico dei due menischi” il ginocchio sarebbe stato inondato dalla rottura dei rami dell'arteria genicolata media” mentre al Pronto Soccorso non è stata riscontata alcuna lesione collaterale da caduta (escoriazioni etc.)”. Le incongruenze tra quanto riportato nel referto e le linee guida seguita dal consulente del giudie sono da sole idonee a porre in dubbio il verificarsi del sinistro nei termini solo genericamente descritti in 4
citazione e non sono state superate (semmai avrebbero potuto esserlo stante il prioritario onere di allegazione in capo a colui che agisce in giudizio) dalle dichiarazioni del teste. Il CTU ha evidenziato come la lesione del legamento crociato che l'odierno appellante pretendeva essergli derivata dal sinistro descritto sia risultata di vecchia data. Peraltro, come correttamente osservato dalla società assicuratrice appellata, alterazioni contusive dell'osso spongioso che si accompagnano spesso ad eventi traumatici distorsivi con o senza - 7 - lesioni legamentose, di norma hanno una risoluzione spontanea in un arco di tempo che varia tra le 16 e le 40 settimane in funzione dell'entità della lesione, dell'età del paziente e della concomitanza di danni articolari artrosici. Dunque, tale dato strumentale che il CTU ritiene fondamentale per accreditare la lesione meniscale all'evento traumatico, ben potrebbe riferirsi ad un diverso evento risalente ad epoca antecedente al sinistro per cui è causa. In ogni caso, va evidenziato che la astratta compatibilità delle lesioni con l'evento dannoso descritto dall'istante non costituirebbe, comunque, di per sè prova della sussistenza in concreto del nesso di casualità. Dunque, il giudizio di compatibilità espresso dal CTP non sarebbe, comunque, idoneo a ritenere assolti gli oneri probatori in capo al on essendo stato in concreto provato il fatto storico Pt_1 allegato a sostegno della domanda tanto più in considerazione del fatto che le allegazioni dell'odierno appellante sono smentite dagli ulteriori elementi in atti. Le carenze probatorie evidenziate e ancor più le incongruenze riscontrate tra le allegazioni dell'odierno appellante e le ulteriori risultanze documentali non possono che ricadere sullo stesso appellante, su cui incombeva l'onere di dimostrare sia il danno pretesamente sopportato che il nesso di causalità di quest'ultimo con l'altrui condotta illecita. Va, dunque, rigettato, con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza. Esse si liquidano in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti con riferimento al valore della causa ricompreso nello scaglione di valore fino a 5.200,00 rapportato alla natura e alla portata delle questioni trattate nonché all'attività processuale effettivamente espletata. Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2012, introdotto dalla legge 24 dicembre 2012 228 perché l'appellante, totalmente soccombente, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis. ...".
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza impugnata;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 che liquida secondo i parametri minimi in Controparte_2 complessivi € 1.703,00 oltre IVA e C.p.a, se dovuti come per legge. Lamezia Terme, 09.12.2025 Il Presidente del Tribunale dott. Giovanni GAROFALO