TAR
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00304/2021 REG.RIC.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00314 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00304/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 304 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Ferraboschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; il Questore pro tempore di Brescia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento N. 00304/2021 REG.RIC.
del provvedimento Cat.-OMISSIS- del 31.05.2019 della Questura di Brescia, notificato al destinatario il 26.02.2021, di revoca del permesso di soggiorno n.
I10160719, per soggiornanti di lungo periodo UE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il pres. cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento 31 maggio 2019, notificato il 26 febbraio 2021, il questore di
Brescia ha revocato a -OMISSIS- il permesso di soggiorno, rilasciatogli nel 2015, per soggiornanti di lungo periodo UE, dopo che lo straniero era stato condannato per maltrattamenti ex art. 572 c.p nei confronti del coniuge.
2.1.1 Il provvedimento è stato impugnato anzitutto per violazione e falsa applicazione di legge, non ostando al rinnovo la sentenza di condanna divenuta definitiva a carico del ricorrente, vista la unicità della condanna riportata, e la non rilevata pericolosità sociale.
2.1.2. Inoltre, il decreto è stato altresì censurato per eccesso di potere per carenza ed illogicità di motivazione e travisamento dei fatti; illogica motivazione riguardo alla revoca per mancata valutazione dei requisiti soggettivi quali la personalità dell'interessato, la sua pericolosità sociale, la gravità dei suoi precedenti penali, in considerazione dei suoi interessi personali e della situazione lavorativa in Italia, nonché per violazione delle norme sull'avvio del procedimento. N. 00304/2021 REG.RIC.
2.2. Invero, lo straniero è stato condannato ad un anno e otto mesi di reclusione, con sentenza emessa dal Tribunale di Parma il 21 febbraio 2017, confermata dalla Corte
d'Appello di Bologna per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata. Lo straniero con condotte reiterate nel tempo, tenute nel 2015 e sino al 25 ottobre 2016, “percuoteva ripetutamente con pugni, calci, schiaffi e testate la moglie, minacciandola di morte anche facendo uso di armi da taglio, gettando contro la stessa oggetti domestici e di arredo, insultandola ripetutamente”.
La sentenza, inoltre, nella sua motivazione evidenziava che la personalità dell'imputato, “violenta e incline alla sopraffazione, non consente di formulare una prognosi positiva circa la sua futura astensione dalla commissione di reati della medesima specie”.
2.3. Secondo l'Amministrazione resistente, la lunga permanenza in Italia e la stabile attività lavorativa non costituirebbero elementi sufficienti a dimostrare un effettivo radicamento, aggiungendo che l'istante non avrebbe mostrato un positivo inserimento nel territorio e manifesterebbe appunto una presunta inclinazione a condotte antisociali.
Per tali ragioni, il Questore ha ritenuto di dover procedere alla revoca, qualificando l'atto come “dovuto” e omettendo così le comunicazioni preventive di cui agli artt. 7
e 10‑bis della legge n. 241/1990, con contestuale invito allo straniero a lasciare il territorio nazionale.
3.1. Tuttavia, secondo parte ricorrente, la revoca sarebbe stata adottata in violazione della normativa vigente, poiché l'amministrazione avrebbe erroneamente applicato un automatismo tra la condanna penale e la perdita del titolo, mentre sarebbe imposta una valutazione complessiva e individualizzata della situazione dello straniero, considerando la durata del soggiorno, i legami familiari e personali, l'inserimento sociale e lavorativo e ogni altro elemento rilevante. N. 00304/2021 REG.RIC.
3.2. L'unico dato di rilevo sarebbe la condanna del 2018, che non potrebbe giustificare la revoca di un permesso UE a fronte di un radicamento ultraventennale, della presenza di figli minori, della mancanza di reiterazione delittuosa e della totale assenza di pericolo attuale per la collettività.
3.3.1. In particolare, l'attuale previsione dell'art. 9, IV e VII comma, lett. c), del d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286/1998, richiede che il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, quali prima esposti.
3.3.2. Ebbene, ex VII comma cit., il permesso per lungosoggiornanti è revocato
“quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma
4”; questo, a sua volta stabilisce che tale permesso non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e che, nel valutare la pericolosità si tiene conto anche di eventuali condanne anche non definitive per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, che include anche l' art. 572 c.p., con l'ulteriore precisazione che, ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego – e a fortiori per quello di revoca - il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
4.1. Orbene, non è dubbio che il provvedimento di revoca è discrezionale e non dovuto, come erroneamente affermato dall'Amministrazione resistente: sicché va respinta la sua affermazione per cui l'interessato non avrebbe potuto apportare elementi tali da modificare l'esito della conclusione del procedimento.
4.2. Il questore era invece tenuto ex art. 7 l. 241/1990, a far precedere il provvedimento di revoca dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento; né
l'Amministrazione ha potuto dimostrare in giudizio che la revoca fosse l'unico esito N. 00304/2021 REG.RIC.
possibile del procedimento, giusta art. 21-octies, II comma, l. 241/1990, con particolare riferimento all'inserimento sociale e lavorativo dello straniero, e alla sua condotta complessiva, anche successiva alla condanna.
5.1. Il ricorso va dunque accolto per tale assorbente profilo procedimentale, e va pertanto annullata la revoca a suo tempo disposta.
5.2. L'Amministrazione, ove lo ritenga tuttora di attualità, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dovrà riavviare il procedimento di revoca, tenendo comunque conto di ogni utile elemento sopravvenuto.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 6 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro Fede, Referendario N. 00304/2021 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 02/03/2026
N. 00314 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00304/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 304 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Ferraboschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege; il Questore pro tempore di Brescia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento N. 00304/2021 REG.RIC.
del provvedimento Cat.-OMISSIS- del 31.05.2019 della Questura di Brescia, notificato al destinatario il 26.02.2021, di revoca del permesso di soggiorno n.
I10160719, per soggiornanti di lungo periodo UE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il pres. cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento 31 maggio 2019, notificato il 26 febbraio 2021, il questore di
Brescia ha revocato a -OMISSIS- il permesso di soggiorno, rilasciatogli nel 2015, per soggiornanti di lungo periodo UE, dopo che lo straniero era stato condannato per maltrattamenti ex art. 572 c.p nei confronti del coniuge.
2.1.1 Il provvedimento è stato impugnato anzitutto per violazione e falsa applicazione di legge, non ostando al rinnovo la sentenza di condanna divenuta definitiva a carico del ricorrente, vista la unicità della condanna riportata, e la non rilevata pericolosità sociale.
2.1.2. Inoltre, il decreto è stato altresì censurato per eccesso di potere per carenza ed illogicità di motivazione e travisamento dei fatti; illogica motivazione riguardo alla revoca per mancata valutazione dei requisiti soggettivi quali la personalità dell'interessato, la sua pericolosità sociale, la gravità dei suoi precedenti penali, in considerazione dei suoi interessi personali e della situazione lavorativa in Italia, nonché per violazione delle norme sull'avvio del procedimento. N. 00304/2021 REG.RIC.
2.2. Invero, lo straniero è stato condannato ad un anno e otto mesi di reclusione, con sentenza emessa dal Tribunale di Parma il 21 febbraio 2017, confermata dalla Corte
d'Appello di Bologna per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata. Lo straniero con condotte reiterate nel tempo, tenute nel 2015 e sino al 25 ottobre 2016, “percuoteva ripetutamente con pugni, calci, schiaffi e testate la moglie, minacciandola di morte anche facendo uso di armi da taglio, gettando contro la stessa oggetti domestici e di arredo, insultandola ripetutamente”.
La sentenza, inoltre, nella sua motivazione evidenziava che la personalità dell'imputato, “violenta e incline alla sopraffazione, non consente di formulare una prognosi positiva circa la sua futura astensione dalla commissione di reati della medesima specie”.
2.3. Secondo l'Amministrazione resistente, la lunga permanenza in Italia e la stabile attività lavorativa non costituirebbero elementi sufficienti a dimostrare un effettivo radicamento, aggiungendo che l'istante non avrebbe mostrato un positivo inserimento nel territorio e manifesterebbe appunto una presunta inclinazione a condotte antisociali.
Per tali ragioni, il Questore ha ritenuto di dover procedere alla revoca, qualificando l'atto come “dovuto” e omettendo così le comunicazioni preventive di cui agli artt. 7
e 10‑bis della legge n. 241/1990, con contestuale invito allo straniero a lasciare il territorio nazionale.
3.1. Tuttavia, secondo parte ricorrente, la revoca sarebbe stata adottata in violazione della normativa vigente, poiché l'amministrazione avrebbe erroneamente applicato un automatismo tra la condanna penale e la perdita del titolo, mentre sarebbe imposta una valutazione complessiva e individualizzata della situazione dello straniero, considerando la durata del soggiorno, i legami familiari e personali, l'inserimento sociale e lavorativo e ogni altro elemento rilevante. N. 00304/2021 REG.RIC.
3.2. L'unico dato di rilevo sarebbe la condanna del 2018, che non potrebbe giustificare la revoca di un permesso UE a fronte di un radicamento ultraventennale, della presenza di figli minori, della mancanza di reiterazione delittuosa e della totale assenza di pericolo attuale per la collettività.
3.3.1. In particolare, l'attuale previsione dell'art. 9, IV e VII comma, lett. c), del d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286/1998, richiede che il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo in relazione alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma incentrata su più elementi, quali prima esposti.
3.3.2. Ebbene, ex VII comma cit., il permesso per lungosoggiornanti è revocato
“quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma
4”; questo, a sua volta stabilisce che tale permesso non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e che, nel valutare la pericolosità si tiene conto anche di eventuali condanne anche non definitive per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, che include anche l' art. 572 c.p., con l'ulteriore precisazione che, ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego – e a fortiori per quello di revoca - il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
4.1. Orbene, non è dubbio che il provvedimento di revoca è discrezionale e non dovuto, come erroneamente affermato dall'Amministrazione resistente: sicché va respinta la sua affermazione per cui l'interessato non avrebbe potuto apportare elementi tali da modificare l'esito della conclusione del procedimento.
4.2. Il questore era invece tenuto ex art. 7 l. 241/1990, a far precedere il provvedimento di revoca dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento; né
l'Amministrazione ha potuto dimostrare in giudizio che la revoca fosse l'unico esito N. 00304/2021 REG.RIC.
possibile del procedimento, giusta art. 21-octies, II comma, l. 241/1990, con particolare riferimento all'inserimento sociale e lavorativo dello straniero, e alla sua condotta complessiva, anche successiva alla condanna.
5.1. Il ricorso va dunque accolto per tale assorbente profilo procedimentale, e va pertanto annullata la revoca a suo tempo disposta.
5.2. L'Amministrazione, ove lo ritenga tuttora di attualità, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dovrà riavviare il procedimento di revoca, tenendo comunque conto di ogni utile elemento sopravvenuto.
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 6 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro Fede, Referendario N. 00304/2021 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.