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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 06/08/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE FERIALE -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 ed iscritta al n. 1364 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), nata a YA (Costa d'Avorio) in [...] Parte_1 C.F._1
11.09.1988 e residente a [...], 2 Park House Marlowe Avenue, CT1 2QN, cittadina italiana,
rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Gabriele Giambrone, Alessandro Gravante e Alessia
Arbustini del foro di Milano e con elezione di domicilio in corso Venezia n.
8 - Milano, presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ), nato a UG (Burkina Faso) in [...] Controparte_1 C.F._2
4.10.1985 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Alan Binda del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Ghislanzoni n. 2 -
Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e contro
pagina 1 di 8 - avv. Anna del foro di Milano, quale Curatore Speciale delle figlie minori CP_2
), nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._3
( ), nata a [...] il [...], cittadine italiane, Controparte_3 C.F._4
residente a [...] ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Piazza Grandi n. 3 – Milano
CURATORE SPECIALE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
In data 11 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “L'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i Signori e , contratto a AL (LC) in data Pt_1 CP_1
01.08.2015, ordinando al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Disporre l'affido condiviso delle figlie minori ai genitori con collocamento prevalente presso il padre in Italia, ferma la
possibilità di valutare un collocamento presso la madre in Inghilterra in futuro e ferma la possibilità di disporre il
collocamento presso la madre qualora quest'ultima si trasferisse nuovamente in Italia.
3) Disporre che la madre possa vedere le figlie con le seguenti modalità:
- durante l'anno scolastico, la madre potrà incontrare le minori in Italia in qualsiasi momento lo desideri, pur nel rispetto
dei loro impegni, dandone comunicazione al Signor con un preavviso di almeno 48 ore;
CP_1
- durante l'anno scolastico, in presenza di ponti o festività della durata superiore a due giorni, la madre potrà incontrare le
minori in Inghilterra, pur nel rispetto dei loro impegni, dandone comunicazione al Signor con un preavviso di CP_1
almeno 48 ore;
- nel corso delle vacanze natalizie e pasquali, le minori trascorreranno la totalità delle festività ad anni alterni con la
madre in Inghilterra e con il padre in Italia. Si dà atto che, per l'anno 2025, la madre trascorrerà il Natale con le figlie e
che, per l'anno 2026, il padre trascorrerà la Pasqua con le figlie;
- nel corso delle vacanze estive, le minori trascorreranno 6 settimane con il padre in Italia e 6 settimane con la madre in
Inghilterra. Si dà atto che, per l'anno 2025, le minori trascorreranno la totalità di luglio e agosto in Inghilterra insieme
alla madre, mentre rimarranno con il padre fino alla fine di giugno e a partire dall'inizio di settembre.
pagina 2 di 8 Disporre che i costi sostenuti dalla Signora per recarsi in Italia a far visita alle figlie rimangano a carico Pt_1
esclusivo di quest'ultima e che i costi sostenuti per far sì che le minori si rechino in Inghilterra a far visita alla madre
vengano equamente suddivisi tra le parti.
4) Dichiarare che le parti hanno già regolato i propri rapporti patrimoniali, che sono entrambe economicamente
autosufficienti e che, per l'effetto, non è dovuto alcun contributo di mantenimento.
5) Disporre che ciascun genitore provveda alle necessità delle figlie nei tempi di propria spettanza.
6) Porre a carico della Signora l'obbligo di corrispondere al Signor il 50% le spese straordinarie Pt_1 CP_1
necessarie per le figlie, in conformità con quanto previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli
minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti del Tribunale di Milano”.
Il Curatore Speciale: “Codesto On.le Tribunale voglia ratificare le conclusioni raggiunte congiuntamente dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 2.8.2024, nativa della Costa Parte_2
d'Avorio ma con cittadinanza italiana, coniugata con (nativo del Burkina Controparte_1
Faso ma anch'egli con cittadinanza italiana) a seguito di matrimonio civile contratto in AL
l'1.8.2015, ha chiesto al Tribunale di pronunciarne lo scioglimento, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la separazione consensuale, omologata da questo Tribunale il
13.11.2020.
La ricorrente ha precisato che dal matrimonio sono nate le figlie (in data Persona_1
27.8.2011) e (in data 6.5.2016), ancora minori, e che, come da condizioni omologate, CP_3
sono state affidate in via condivisa ai genitori e collocate presso la madre, con onere del padre di contribuire al loro mantenimento con la somma mensile di euro 500,00. Dal momento, però, che il non corrispondeva il mantenimento, la ha cercato un'occupazione, CP_1 Pt_1
riuscendo a reperirla solo in Inghilterra, dove nel 2022 si è trasferita insieme alle figlie, in accordo con l'altro genitore. Improvvisamente quest'ultimo avrebbe cambiato idea, arrivando a denunciarla per sottrazione internazionale di minore: l'High Court of Justice ha imposto il rimpatrio delle minori, che dal 12.12.2023 si trovano presso il padre.
pagina 3 di 8 La , che ha avviato una nuova relazione in Inghilterra ed ha concepito un altro Pt_1
figlio, ha chiesto di poter rimanere nel Regno Unito con le figlie ed ha reiterato la richiesta di un contributo del padre nel mantenimento delle figlie per euro 250,00 ciascuna.
2. - Si è costituito in giudizio per fornire la propria versione della Controparte_1
vicenda relativa alla sottrazione delle minori: lui non avrebbe dato alcun consenso al trasferimento delle figlie in Inghilterra, tanto da aver trovato ragione nel provvedimento dell'Autorità inglese, che la ha cercato in tutti i modi di eludere, giungendo a riconsegnare le figlie solamente nel Pt_1
dicembre 2023. In Italia si è poi avviato, su iniziativa del P.M., un procedimento di limitazione della responsabilità genitoriale per il padre, con nomina del Curatore Speciale per le minori e con avvio della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di AL. Il ha CP_1
svolto domanda trasversale di decadenza della moglie dalla responsabilità genitoriale.
Ritenendo la competenza funzionale del previamente adito Tribunale per i Minorenni di Milano
in relazione alla responsabilità genitoriale, il resistente ha concluso solo per lo scioglimento del matrimonio, assumendo l'indipendenza economica dei due coniugi e l'assenza dei presupposti per assegni divorzili.
3. - Con la memoria n. 1 la ricorrente ha modificato la propria domanda in ordine all'affidamento delle figlie, chiedendo quello esclusivo a sé; ha poi dato conto del provvedimento del
Tribunale per i Minorenni che ha (correttamente) disposto la trasmissione degli atti a questo Tribunale
(il fascicolo è pervenuto in data 22.11.2024).
Nella memoria n. 2 il resistente ha preso atto dell'evolversi del processo minorile ed ha quindi avanzato in questa sede le domande relative alla prole: dichiarare la decadenza dalla responsabilità
genitoriale della madre;
affidare le figlie in via esclusiva al padre, con collocazione prevalente presso di lui;
onerare la di contribuire al mantenimento delle figlie con euro 250,00 mensili per Pt_1
ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. - Alla prima udienza del 13.2.2025 i procuratori delle parti hanno evidenziato un rasserenamento dei rapporti fra le parti, permanendo in ogni caso il nodo della collocazione delle figlie:
o in Italia col padre, o in Inghilterra con la madre.
pagina 4 di 8 5. - Nel permanere del fondamentale contrasto relativo alle minori, è stato nominato il Curatore
Speciale, nella persona dell'avv. già nominata nel procedimento innanzi al Controparte_4
Tribunale per i minorenni.
Nella propria memoria costitutiva il Curatore Speciale ha esposto di aver sentito le minori e di aver constatato la volontà di (ormai 14enne) di rimanere in Italia, dove ha amiche, Persona_1
vede le cugine ed è ben inserita nel contesto scolastico, avendo anche individuato la scuola superiore che frequenterà. Per , più piccola, è invece piuttosto indifferente restare in Italia o andare CP_3
in Inghilterra ed ha lasciato intendere di non voler prendere posizione, per non scontentare uno dei genitori.
Nell'interesse delle minori, ha concluso per l'affidamento in via condivisa, con conseguente rigetto delle opposte domande di affidamento esclusivo e della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale materna;
ha inoltre chiesto di confermare la residenza abituale delle figlie nell'abitazione paterna di AL e di procedere all'ascolto delle minori.
6. - In data 3.4.2025 i Servizi Sociali di AL hanno depositato una relazione di aggiornamento.
7. - Alla luce delle risultanze della memoria del Curatore Speciale e della relazione dei Servizi,
le parti hanno raggiunto un accordo, declinato in conclusioni congiunte.
8. - Tanto premesso, la domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n.
898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55,
che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – omologata il 13.11.2020 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
9. - In merito all'accordo fra le parti sull'affidamento congiunto delle figlie e sulla loro collocazione attuale in Italia, nota il Collegio come trattasi di modalità che sottende la volontà dei pagina 5 di 8 genitori di collaborare nel primario interesse della prole e che tiene conto della chiara determinazione manifestata dalla figlia più grande di rimanere in Italia durante il periodo scolastico.
Le modalità di frequentazione con la madre sono state indicate in modo tale da permettere ad entrambe le figlie di mantenere un significativo legame con la figura genitoriale.
Anche l'accordo sulle modalità di mantenimento delle figlie – in capo al padre quando rimangono con lui ed in capo alla madre durante i periodi trascorsi con lei – appare meritevole di assenso, tenendo conto anche delle spese che la madre terrà a suo carico per raggiungere le figlie in
Italia.
10. - L'accordo raggiunto dalle parti e, quindi, la rinuncia alle domande di decadenza della responsabilità genitoriale e di affido esclusivo, denotano una reciproca fiducia nella capacità genitoriali di ciascuno. D'altra parte, anche le relazioni dei Servizi non hanno segnalato problematiche particolari.
In questo contesto, l'intervento dei Servizi Sociali di AL può cessare.
11. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile tra ), nata a Parte_1 C.F._1
YA (Costa d'Avorio) in data 11.09.1988, e Controparte_1
), nato a [...] in data [...], matrimonio contratto C.F._2
in AL in data 1.8.2015 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 10
Parte I degli atti di matrimonio dell'anno 2015;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
l'affido condiviso delle figlie minori e ai genitori, con collocamento Persona_1 CP_3
prevalente presso il padre in Italia nell'abitazione di AL, via Sant'Antonio n. 10 (ferma la pagina 6 di 8 possibilità di valutare un collocamento presso la madre in Inghilterra in futuro e ferma la possibilità di disporre il collocamento presso la madre qualora quest'ultima si trasferisse nuovamente in Italia).
La madre potrà vedere le figlie con le seguenti modalità:
- durante l'anno scolastico, potrà incontrare le minori in Italia in qualsiasi momento lo desideri, pur nel rispetto dei loro impegni, dandone comunicazione al con un preavviso di almeno 48 ore;
CP_1
- durante l'anno scolastico, in presenza di ponti o festività della durata superiore a due giorni, potrà
incontrare le minori in Inghilterra, pur nel rispetto dei loro impegni, dandone comunicazione al con un preavviso di almeno 48 ore;
CP_1
- nel corso delle vacanze natalizie e pasquali, le minori trascorreranno la totalità delle festività ad anni alterni con la madre in Inghilterra e con il padre in Italia (per l'anno 2025, la madre trascorrerà il Natale
con le figlie e, per l'anno 2026, il padre trascorrerà la Pasqua con le figlie);
- nel corso delle vacanze estive, le minori trascorreranno 6 settimane con il padre in Italia e 6 settimane con la madre in Inghilterra (per l'anno 2025 le minori trascorreranno la totalità di luglio e agosto in
Inghilterra insieme alla madre, mentre rimarranno con il padre fino alla fine di giugno e a partire dall'inizio di settembre).
DISPONE
che i costi sostenuti dalla per recarsi in Italia a far visita alle figlie rimarranno a carico Pt_1
esclusivo di quest'ultima, mentre i costi sostenuti per far sì che le minori si rechino in Inghilterra a far visita alla madre verranno suddivisi tra le parti al 50%.
DISPONE
che ciascun genitore provveda alle necessità delle figlie nei tempi di propria spettanza e
PONE
a carico della l'obbligo di corrispondere al il 50% le spese straordinarie Pt_1 CP_1
necessarie per le figlie, in conformità con quanto previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti del Tribunale di
Milano”.
DA' ATTO
pagina 7 di 8 che le parti hanno già regolato i propri rapporti patrimoniali, che sono entrambe economicamente autosufficienti e che non è dovuto alcun contributo di mantenimento.
DISPONE
che l'intervento dei Servizi Sociali di AL cessi.
MANDA
alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali di AL.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di venerdì 1° agosto 2025.
Il Presidente rel. est.
dr. Mirco Lombardi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE FERIALE -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 ed iscritta al n. 1364 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), nata a YA (Costa d'Avorio) in [...] Parte_1 C.F._1
11.09.1988 e residente a [...], 2 Park House Marlowe Avenue, CT1 2QN, cittadina italiana,
rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Gabriele Giambrone, Alessandro Gravante e Alessia
Arbustini del foro di Milano e con elezione di domicilio in corso Venezia n.
8 - Milano, presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ), nato a UG (Burkina Faso) in [...] Controparte_1 C.F._2
4.10.1985 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Alan Binda del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Ghislanzoni n. 2 -
Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e contro
pagina 1 di 8 - avv. Anna del foro di Milano, quale Curatore Speciale delle figlie minori CP_2
), nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._3
( ), nata a [...] il [...], cittadine italiane, Controparte_3 C.F._4
residente a [...] ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Piazza Grandi n. 3 – Milano
CURATORE SPECIALE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
In data 11 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “L'Ill.mo Tribunale adito Voglia:
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i Signori e , contratto a AL (LC) in data Pt_1 CP_1
01.08.2015, ordinando al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Disporre l'affido condiviso delle figlie minori ai genitori con collocamento prevalente presso il padre in Italia, ferma la
possibilità di valutare un collocamento presso la madre in Inghilterra in futuro e ferma la possibilità di disporre il
collocamento presso la madre qualora quest'ultima si trasferisse nuovamente in Italia.
3) Disporre che la madre possa vedere le figlie con le seguenti modalità:
- durante l'anno scolastico, la madre potrà incontrare le minori in Italia in qualsiasi momento lo desideri, pur nel rispetto
dei loro impegni, dandone comunicazione al Signor con un preavviso di almeno 48 ore;
CP_1
- durante l'anno scolastico, in presenza di ponti o festività della durata superiore a due giorni, la madre potrà incontrare le
minori in Inghilterra, pur nel rispetto dei loro impegni, dandone comunicazione al Signor con un preavviso di CP_1
almeno 48 ore;
- nel corso delle vacanze natalizie e pasquali, le minori trascorreranno la totalità delle festività ad anni alterni con la
madre in Inghilterra e con il padre in Italia. Si dà atto che, per l'anno 2025, la madre trascorrerà il Natale con le figlie e
che, per l'anno 2026, il padre trascorrerà la Pasqua con le figlie;
- nel corso delle vacanze estive, le minori trascorreranno 6 settimane con il padre in Italia e 6 settimane con la madre in
Inghilterra. Si dà atto che, per l'anno 2025, le minori trascorreranno la totalità di luglio e agosto in Inghilterra insieme
alla madre, mentre rimarranno con il padre fino alla fine di giugno e a partire dall'inizio di settembre.
pagina 2 di 8 Disporre che i costi sostenuti dalla Signora per recarsi in Italia a far visita alle figlie rimangano a carico Pt_1
esclusivo di quest'ultima e che i costi sostenuti per far sì che le minori si rechino in Inghilterra a far visita alla madre
vengano equamente suddivisi tra le parti.
4) Dichiarare che le parti hanno già regolato i propri rapporti patrimoniali, che sono entrambe economicamente
autosufficienti e che, per l'effetto, non è dovuto alcun contributo di mantenimento.
5) Disporre che ciascun genitore provveda alle necessità delle figlie nei tempi di propria spettanza.
6) Porre a carico della Signora l'obbligo di corrispondere al Signor il 50% le spese straordinarie Pt_1 CP_1
necessarie per le figlie, in conformità con quanto previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli
minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti del Tribunale di Milano”.
Il Curatore Speciale: “Codesto On.le Tribunale voglia ratificare le conclusioni raggiunte congiuntamente dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 2.8.2024, nativa della Costa Parte_2
d'Avorio ma con cittadinanza italiana, coniugata con (nativo del Burkina Controparte_1
Faso ma anch'egli con cittadinanza italiana) a seguito di matrimonio civile contratto in AL
l'1.8.2015, ha chiesto al Tribunale di pronunciarne lo scioglimento, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la separazione consensuale, omologata da questo Tribunale il
13.11.2020.
La ricorrente ha precisato che dal matrimonio sono nate le figlie (in data Persona_1
27.8.2011) e (in data 6.5.2016), ancora minori, e che, come da condizioni omologate, CP_3
sono state affidate in via condivisa ai genitori e collocate presso la madre, con onere del padre di contribuire al loro mantenimento con la somma mensile di euro 500,00. Dal momento, però, che il non corrispondeva il mantenimento, la ha cercato un'occupazione, CP_1 Pt_1
riuscendo a reperirla solo in Inghilterra, dove nel 2022 si è trasferita insieme alle figlie, in accordo con l'altro genitore. Improvvisamente quest'ultimo avrebbe cambiato idea, arrivando a denunciarla per sottrazione internazionale di minore: l'High Court of Justice ha imposto il rimpatrio delle minori, che dal 12.12.2023 si trovano presso il padre.
pagina 3 di 8 La , che ha avviato una nuova relazione in Inghilterra ed ha concepito un altro Pt_1
figlio, ha chiesto di poter rimanere nel Regno Unito con le figlie ed ha reiterato la richiesta di un contributo del padre nel mantenimento delle figlie per euro 250,00 ciascuna.
2. - Si è costituito in giudizio per fornire la propria versione della Controparte_1
vicenda relativa alla sottrazione delle minori: lui non avrebbe dato alcun consenso al trasferimento delle figlie in Inghilterra, tanto da aver trovato ragione nel provvedimento dell'Autorità inglese, che la ha cercato in tutti i modi di eludere, giungendo a riconsegnare le figlie solamente nel Pt_1
dicembre 2023. In Italia si è poi avviato, su iniziativa del P.M., un procedimento di limitazione della responsabilità genitoriale per il padre, con nomina del Curatore Speciale per le minori e con avvio della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di AL. Il ha CP_1
svolto domanda trasversale di decadenza della moglie dalla responsabilità genitoriale.
Ritenendo la competenza funzionale del previamente adito Tribunale per i Minorenni di Milano
in relazione alla responsabilità genitoriale, il resistente ha concluso solo per lo scioglimento del matrimonio, assumendo l'indipendenza economica dei due coniugi e l'assenza dei presupposti per assegni divorzili.
3. - Con la memoria n. 1 la ricorrente ha modificato la propria domanda in ordine all'affidamento delle figlie, chiedendo quello esclusivo a sé; ha poi dato conto del provvedimento del
Tribunale per i Minorenni che ha (correttamente) disposto la trasmissione degli atti a questo Tribunale
(il fascicolo è pervenuto in data 22.11.2024).
Nella memoria n. 2 il resistente ha preso atto dell'evolversi del processo minorile ed ha quindi avanzato in questa sede le domande relative alla prole: dichiarare la decadenza dalla responsabilità
genitoriale della madre;
affidare le figlie in via esclusiva al padre, con collocazione prevalente presso di lui;
onerare la di contribuire al mantenimento delle figlie con euro 250,00 mensili per Pt_1
ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. - Alla prima udienza del 13.2.2025 i procuratori delle parti hanno evidenziato un rasserenamento dei rapporti fra le parti, permanendo in ogni caso il nodo della collocazione delle figlie:
o in Italia col padre, o in Inghilterra con la madre.
pagina 4 di 8 5. - Nel permanere del fondamentale contrasto relativo alle minori, è stato nominato il Curatore
Speciale, nella persona dell'avv. già nominata nel procedimento innanzi al Controparte_4
Tribunale per i minorenni.
Nella propria memoria costitutiva il Curatore Speciale ha esposto di aver sentito le minori e di aver constatato la volontà di (ormai 14enne) di rimanere in Italia, dove ha amiche, Persona_1
vede le cugine ed è ben inserita nel contesto scolastico, avendo anche individuato la scuola superiore che frequenterà. Per , più piccola, è invece piuttosto indifferente restare in Italia o andare CP_3
in Inghilterra ed ha lasciato intendere di non voler prendere posizione, per non scontentare uno dei genitori.
Nell'interesse delle minori, ha concluso per l'affidamento in via condivisa, con conseguente rigetto delle opposte domande di affidamento esclusivo e della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale materna;
ha inoltre chiesto di confermare la residenza abituale delle figlie nell'abitazione paterna di AL e di procedere all'ascolto delle minori.
6. - In data 3.4.2025 i Servizi Sociali di AL hanno depositato una relazione di aggiornamento.
7. - Alla luce delle risultanze della memoria del Curatore Speciale e della relazione dei Servizi,
le parti hanno raggiunto un accordo, declinato in conclusioni congiunte.
8. - Tanto premesso, la domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n.
898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55,
che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione – omologata il 13.11.2020 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
9. - In merito all'accordo fra le parti sull'affidamento congiunto delle figlie e sulla loro collocazione attuale in Italia, nota il Collegio come trattasi di modalità che sottende la volontà dei pagina 5 di 8 genitori di collaborare nel primario interesse della prole e che tiene conto della chiara determinazione manifestata dalla figlia più grande di rimanere in Italia durante il periodo scolastico.
Le modalità di frequentazione con la madre sono state indicate in modo tale da permettere ad entrambe le figlie di mantenere un significativo legame con la figura genitoriale.
Anche l'accordo sulle modalità di mantenimento delle figlie – in capo al padre quando rimangono con lui ed in capo alla madre durante i periodi trascorsi con lei – appare meritevole di assenso, tenendo conto anche delle spese che la madre terrà a suo carico per raggiungere le figlie in
Italia.
10. - L'accordo raggiunto dalle parti e, quindi, la rinuncia alle domande di decadenza della responsabilità genitoriale e di affido esclusivo, denotano una reciproca fiducia nella capacità genitoriali di ciascuno. D'altra parte, anche le relazioni dei Servizi non hanno segnalato problematiche particolari.
In questo contesto, l'intervento dei Servizi Sociali di AL può cessare.
11. - Spese di giudizio integralmente compensate.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio civile tra ), nata a Parte_1 C.F._1
YA (Costa d'Avorio) in data 11.09.1988, e Controparte_1
), nato a [...] in data [...], matrimonio contratto C.F._2
in AL in data 1.8.2015 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 10
Parte I degli atti di matrimonio dell'anno 2015;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
l'affido condiviso delle figlie minori e ai genitori, con collocamento Persona_1 CP_3
prevalente presso il padre in Italia nell'abitazione di AL, via Sant'Antonio n. 10 (ferma la pagina 6 di 8 possibilità di valutare un collocamento presso la madre in Inghilterra in futuro e ferma la possibilità di disporre il collocamento presso la madre qualora quest'ultima si trasferisse nuovamente in Italia).
La madre potrà vedere le figlie con le seguenti modalità:
- durante l'anno scolastico, potrà incontrare le minori in Italia in qualsiasi momento lo desideri, pur nel rispetto dei loro impegni, dandone comunicazione al con un preavviso di almeno 48 ore;
CP_1
- durante l'anno scolastico, in presenza di ponti o festività della durata superiore a due giorni, potrà
incontrare le minori in Inghilterra, pur nel rispetto dei loro impegni, dandone comunicazione al con un preavviso di almeno 48 ore;
CP_1
- nel corso delle vacanze natalizie e pasquali, le minori trascorreranno la totalità delle festività ad anni alterni con la madre in Inghilterra e con il padre in Italia (per l'anno 2025, la madre trascorrerà il Natale
con le figlie e, per l'anno 2026, il padre trascorrerà la Pasqua con le figlie);
- nel corso delle vacanze estive, le minori trascorreranno 6 settimane con il padre in Italia e 6 settimane con la madre in Inghilterra (per l'anno 2025 le minori trascorreranno la totalità di luglio e agosto in
Inghilterra insieme alla madre, mentre rimarranno con il padre fino alla fine di giugno e a partire dall'inizio di settembre).
DISPONE
che i costi sostenuti dalla per recarsi in Italia a far visita alle figlie rimarranno a carico Pt_1
esclusivo di quest'ultima, mentre i costi sostenuti per far sì che le minori si rechino in Inghilterra a far visita alla madre verranno suddivisi tra le parti al 50%.
DISPONE
che ciascun genitore provveda alle necessità delle figlie nei tempi di propria spettanza e
PONE
a carico della l'obbligo di corrispondere al il 50% le spese straordinarie Pt_1 CP_1
necessarie per le figlie, in conformità con quanto previsto dalle “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e maggiorenni non economicamente autosufficienti del Tribunale di
Milano”.
DA' ATTO
pagina 7 di 8 che le parti hanno già regolato i propri rapporti patrimoniali, che sono entrambe economicamente autosufficienti e che non è dovuto alcun contributo di mantenimento.
DISPONE
che l'intervento dei Servizi Sociali di AL cessi.
MANDA
alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza ai Servizi Sociali di AL.
Spese di causa interamente compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di venerdì 1° agosto 2025.
Il Presidente rel. est.
dr. Mirco Lombardi
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