Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Ordinanza presidenziale 12 maggio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 18/07/2025, n. 14265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14265 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14265/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12196/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12196 del 2024, proposto da
ES TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Università e della Ricerca, Cineca Consorzio Interuniversitario, Università degli Studi di Palermo, Giuseppe Palacino, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Aurora Gentile, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2024/2025, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 10 settembre 2024, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed allegati, nonchè i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato sul portale Universitaly e/o Cineca e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472; D) del decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con i quali sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l’anno accademico 2024/2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; E) del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472, “Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l’a.a. 2024/2025” (doc. n. 1), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale 24 maggio 2024 n. 756, “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese” (doc. n. 2), nonché del Decreto Ministeriale 24 maggio 2024 n. 757, “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese” (doc. n. 3), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale 29 luglio 2024 n. 1101, “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese” (doc. n. 4), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale 27 maggio 2024 n. 760, “Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana” (doc. n. 5); nonché del Decreto Ministeriale 8 luglio 2024 n. 984, “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024” (doc. n. 6), nonché del Decreto Ministeriale 25 luglio 2024 n. 1098, “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024” (doc. n. 7), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) degli atti e/o provvedimenti, ancorchè sconosciuti, con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025, inseriti nella banca dati di cui all’art. 3 del D.M. 23 febbraio 2024 n. 472, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e validazione della prova di accesso ai corsi di laurea predetti da parte del M.U.R. e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché di quelli relativi alla predisposizione e validazione dei quesiti inseriti nella banca dati di cui all’art. 3 del D.M. 23 febbraio 2024 n. 472; nonché di tutti gli atti ed i verbali della Commissione, incaricata della validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova e dei quesiti inseriti nella predetta banca dati; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; K) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali il M.U.R. e/o altro soggetto da esso incaricato e/o apposita Commissione ha validato i quesiti di prova e della banca dati; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; il tutto limitatemente alla lesione, a tale riguardo, occorsa a parte ricorrente; L) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento del test; M) delle modalità di espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell’elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di consegna dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato; N) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2024/2025 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 130/CSR dell’11 luglio 2024 (doc. n. 8); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; P) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2024/2025, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, in misura inferiore al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra; Q) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; R) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; S) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al predetto corso di studi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 7 luglio 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, con richiesta di compensazione tra le parti delle spese di lite;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e dell’esito del giudizio, ferma restando la condanna alle spese disposta per la fase cautelare e rimanendo il contributo unificato a carico di chi lo ha sostenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO