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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1309/2024 R.G., avente ad oggetto “assegno ordinario di invalidità”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Pandolfi n. 21, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Basile del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esauriti i rimedi amministrativi, con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il
21.05.2024 impiegata con mansioni di ragioniera, ha contestato le conclusioni Parte_1 formulate dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. (promosso ad impugnazione del rigetto, da parte dell' della domanda di riconoscimento dell'assegno CP_2 ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. n. 222/1984 nel F.P.L.D.) - il quale aveva parimenti ritenuto la insussistenza, in capo ad essa ricorrente, dei requisiti sanitari per il riconoscimento della reclamata prestazione -, deducendo l'inesatta ed immotivata valutazione della patologia articolare attestata in seno alla scrutinata documentazione sanitaria e della sua concreta incidenza sullo svolgimento dell'attività impiegatizia;
l'ausiliario ha invero ritenuto che “la entità della limitazione funzionale in prevalenza a carico di spalla destra pur in destrimane, non compromette la normale attività lavorativa, in modo permanente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini di Ragioniera, a meno di un terzo ai sensi di L. n° 222/84”. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio.
Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza del richiamato requisito sanitario e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è infatti pervenuto a conclusioni conformi a quelle esposte dal precedente C.T.U. Premessa la diagnosi di
“diabete mellito IDDM non complicato;
Tendinite Sovraspinato con limitazione funzionale prevalente a dx;
Ipertensione arteriosa in trattamento”, l'ausiliario ha infatti esposto che “il complesso delle patologie rilevate con le conseguenti limitazioni, riducono senz'altro la capacità lavorativa della sig.ra tuttavia, lo stato attuale e la favorevole riduzione degli Parte_1 esiti del trauma alla spalla dx e la non rilevante limitazione funzionale data dal complesso delle altre patologie rilevate sulla istante, non compromettono, con le dovute tutele (es. limitazione alla movimentazione manuale dei carichi), in maniera significativa la capacità lavorativa residua della sig.ra , dovendosi perciò ritenere “che, allo stato attuale, non siano presenti infermità Pt_1 tali da causare una riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.1, L. 12 giugno 1984 n°222) – Impiegata” e che la ricorrente “NON può essere considerato “INVALIDO ex art.1, L. 12 giugno 1984 n°222. NON ha quindi diritto a percepire l'Assegno Ordinario di Invalidità” (cfr. relazione depositata il 07.11.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile e adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve concludersi che non è Parte_1 in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale. Giusta soccombenza, le spese dell'intero procedimento vanno poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1309/2024 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che Parte_1 CP_2 liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 23 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.12.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1309/2024 R.G., avente ad oggetto “assegno ordinario di invalidità”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Pandolfi n. 21, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Basile del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esauriti i rimedi amministrativi, con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il
21.05.2024 impiegata con mansioni di ragioniera, ha contestato le conclusioni Parte_1 formulate dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. (promosso ad impugnazione del rigetto, da parte dell' della domanda di riconoscimento dell'assegno CP_2 ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. n. 222/1984 nel F.P.L.D.) - il quale aveva parimenti ritenuto la insussistenza, in capo ad essa ricorrente, dei requisiti sanitari per il riconoscimento della reclamata prestazione -, deducendo l'inesatta ed immotivata valutazione della patologia articolare attestata in seno alla scrutinata documentazione sanitaria e della sua concreta incidenza sullo svolgimento dell'attività impiegatizia;
l'ausiliario ha invero ritenuto che “la entità della limitazione funzionale in prevalenza a carico di spalla destra pur in destrimane, non compromette la normale attività lavorativa, in modo permanente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini di Ragioniera, a meno di un terzo ai sensi di L. n° 222/84”. Costituitosi in lite, l' ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto CP_2 nella precedente fase del giudizio.
Disposta e acquisita C.T.U. volta ad accertare la ricorrenza del richiamato requisito sanitario e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.12.2024.
***
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è infatti pervenuto a conclusioni conformi a quelle esposte dal precedente C.T.U. Premessa la diagnosi di
“diabete mellito IDDM non complicato;
Tendinite Sovraspinato con limitazione funzionale prevalente a dx;
Ipertensione arteriosa in trattamento”, l'ausiliario ha infatti esposto che “il complesso delle patologie rilevate con le conseguenti limitazioni, riducono senz'altro la capacità lavorativa della sig.ra tuttavia, lo stato attuale e la favorevole riduzione degli Parte_1 esiti del trauma alla spalla dx e la non rilevante limitazione funzionale data dal complesso delle altre patologie rilevate sulla istante, non compromettono, con le dovute tutele (es. limitazione alla movimentazione manuale dei carichi), in maniera significativa la capacità lavorativa residua della sig.ra , dovendosi perciò ritenere “che, allo stato attuale, non siano presenti infermità Pt_1 tali da causare una riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.1, L. 12 giugno 1984 n°222) – Impiegata” e che la ricorrente “NON può essere considerato “INVALIDO ex art.1, L. 12 giugno 1984 n°222. NON ha quindi diritto a percepire l'Assegno Ordinario di Invalidità” (cfr. relazione depositata il 07.11.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta).
Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile e adeguatamente motivata la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio, deve concludersi che non è Parte_1 in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale. Giusta soccombenza, le spese dell'intero procedimento vanno poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1309/2024 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che Parte_1 CP_2 liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese delle liquidate CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 23 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella