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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2024, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6801/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6801/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 6, Torino presso lo studio dell'avv. SCOLARO ANTONINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO (TO) il 19/04/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 87 parte II serie A uff. 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10/07/2010. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 25/10/2018, autorizzato dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Torino il 06/11/2018.
pag. 1 di 3 Con ricorso depositato il 11/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla figlia minore rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione con residenza anagrafica e collocazione prevalente alla madre;
DISPONE che possa stare con il padre secondo i tempi che saranno concordati fra i genitori Per_1 di settimana in settimana, in considerazione sia dei turni di lavoro del Sig. , che degli Parte_2 impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e dei desiderata della stessa e in ogni caso:
- i genitori si impegnano a garantire l'alternanza dei week-end nei quali il padre terrà la figlia il sabato dalle ore 15,00 alle ore 22,00 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore 20,00 impegnandosi a farle svolgere i compiti che le saranno assegnati;
- i genitori valuteranno l'inserimento del pernottamento e l'ampliamento degli incontri durante i week-end, assecondando i bisogni della figlia;
- ogni ulteriore festività e gli eventuali ponti saranno gestiti ed organizzati tenuto conto del criterio dell'alternanza e del benessere della figlia;
- in occasione delle festività natalizie il padre terrà con sé la figlia per una settimana, allorché sarà pag. 2 di 3 stato introdotto il pernottamento.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere;
DÀ ATTO che la Sig.ra rinuncia a richiedere gli arretrati dovuti a titolo di rivalutazione Pt_1 ISTAT dovuti in forza dell'accordo di separazione;
PRENDE ATTO che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6801/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n. 6, Torino presso lo studio dell'avv. SCOLARO ANTONINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: chiede accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO (TO) il 19/04/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 87 parte II serie A uff. 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10/07/2010. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 25/10/2018, autorizzato dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Torino il 06/11/2018.
pag. 1 di 3 Con ricorso depositato il 11/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla figlia minore rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione con residenza anagrafica e collocazione prevalente alla madre;
DISPONE che possa stare con il padre secondo i tempi che saranno concordati fra i genitori Per_1 di settimana in settimana, in considerazione sia dei turni di lavoro del Sig. , che degli Parte_2 impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e dei desiderata della stessa e in ogni caso:
- i genitori si impegnano a garantire l'alternanza dei week-end nei quali il padre terrà la figlia il sabato dalle ore 15,00 alle ore 22,00 e la domenica dalle ore 10,30 alle ore 20,00 impegnandosi a farle svolgere i compiti che le saranno assegnati;
- i genitori valuteranno l'inserimento del pernottamento e l'ampliamento degli incontri durante i week-end, assecondando i bisogni della figlia;
- ogni ulteriore festività e gli eventuali ponti saranno gestiti ed organizzati tenuto conto del criterio dell'alternanza e del benessere della figlia;
- in occasione delle festività natalizie il padre terrà con sé la figlia per una settimana, allorché sarà pag. 2 di 3 stato introdotto il pernottamento.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di conoscere;
DÀ ATTO che la Sig.ra rinuncia a richiedere gli arretrati dovuti a titolo di rivalutazione Pt_1 ISTAT dovuti in forza dell'accordo di separazione;
PRENDE ATTO che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3