Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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29 febbraio 2004
29 febbraio 2004
Art. 2466.
(Mancata esecuzione dei conferimenti).
Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. ((147))
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita e' effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota e' venduta all'incanto.
Se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilita' del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.
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AGGIORNAMENTO (147)
Il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 , nel modificare l' art. 3 comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera mm)) che " all'articolo 2466, primo comma, primo periodo, le parole: «apposito registro albo» sono sostituite dalle parole: «albo speciale.»"
(Mancata esecuzione dei conferimenti).
Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. ((147))
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita e' effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota e' venduta all'incanto.
Se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilita' del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.
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AGGIORNAMENTO (147)
Il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 , nel modificare l' art. 3 comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera mm)) che " all'articolo 2466, primo comma, primo periodo, le parole: «apposito registro albo» sono sostituite dalle parole: «albo speciale.»"
Commentari • 65
- 1. Aumento di capitale di Srl: socio moroso non può essere esclusoAccesso limitatoLeonardo Serra · https://www.altalex.com/ · 13 febbraio 2020 · 274.19296
Giurisprudenza • 234
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2023, n. 293Provvedimento: […] ult. co., c.c., ma ri- mane tale e la garanzia prestata in sede di costituzione del capitale sociale è sostituita dal corrispettivo in denaro della quota sottoscritta mediante con- ferimento d'opera. 10 Il socio d'opera resta obbligato alla prestazione pattuita. Non è dunque fon- data l'obiezione mossa da parte appellante all'applicazione della previsione di cui all'art. 2466 c.c. anche al socio che abbia conferito a capitale la propria opera o la prestazione di servizi, secondo cui, […] preavvisandoVi sin d'ora che, decorso infruttuosamente il termine assegnatoVi, si procederà in con- formità alle previsioni di cui ai commi 2 e seguenti del richiamato art. 2466 cod. civ.”.Leggi di più...
- art. 2466 c.c.·
- garanzia conferimento·
- responsabilità amministratori·
- impugnazione delibera societaria·
- art. 2475-ter c.c.·
- interesse sociale·
- conflitto di interessi·
- inadempimento conferimento·
- abusività delibera·
- esclusione socio