Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3492 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3937/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3937/2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1190/2021 pubblicata in 15.06.2021 dal Tribunale di Nola, promossa da:
, , , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi dall'Avv. Vincenzo Iaquino (C.F. ed elettivamente C.F._1
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Terzigno (NA), Via A. Diaz n. 54
APPELLANTI contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I Controparte_1
) P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
(P. IVA ) in persona del suo procuratore Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Di Lorenzo (C.F. ) ed C.F._2
pagina 1 di 10
Umberto I n. 27
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio chiedeva al Tribunale di Nola l'ingiunzione di Controparte_1
pagamento nei confronti di , e Parte_3 Parte_2 CP_3 Pt_1
della complessiva somma di € 78.524,75, oltre interessi e spese della procedura. A
[...]
fondamento della domanda la ricorrente poneva le fideiussioni prestate dagli ingiunti per le operazioni specifiche ovvero per i singoli finanziamenti concessi dalla Banca creditrice alla società quale debitrice principale per la somma di € 78.525,75 Parte_4
quale saldo debitore derivante da due contratti di mutuo. Con decreto ingiuntivo n.301/2013 del 27.02.2013, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Nola ingiungeva a , e il pagamento, in favore Parte_3 Parte_2 CP_3 Parte_1
della , della somma di euro 78.525,75, oltre interessi come da domanda e CP_1
spese della procedura monitoria. Con atto di citazione tempestivamente notificato
[...]
, e hanno proposto opposizione Parte_3 CP_4 CP_5 Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo, formulando una serie di motivi di opposizione. In primo luogo, hanno disconosciuto la documentazione depositata dalla ricorrente in sede monitoria;
nel merito hanno eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, ed in ogni caso l'avvenuto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Si è altresì costituita la società opposta, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di opposizione, chiedendone il rigetto con vittoria di spese di lite.
pagina 2 di 10 In data 4.9.2020 si è altresì costituita in giudizio assumendo di Controparte_2
essere cessionaria del credito da parte di a seguito di contratto di Controparte_1
cessione di crediti pecuniari del 05.05.2018.
Con la sentenza n. 1190/2021 depositata in data 15.06.2021, il Tribunale di Nola ha definito il giudizio iscritto al n. 3087/2013 R.G, con il seguente dispositivo: “Revoca il decreto ingiuntivo 301/2013 per i motivi di cui in parte motiva e accoglie la domanda creditoria, condannando , e , Controparte_6 Controparte_7 Parte_1
in solido tra loro, al pagamento di Euro 78.525,75, oltre interessi come da domanda monitoria e sino al soddisfo”;
, , , con atto di citazione Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
notificato in data 27.09.2021 alla ed alla Controparte_1 Controparte_2
impugnavano la suddetta pronuncia e chiedevano così provvedere: “Accogliere il presente appello per i motivi suindicati. In caso di non ammissione o revoca gratuito patrocinio condannare le appellate al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata la quale, Controparte_2
nell'opporsi all'avversa pretesa, insisteva nelle seguenti conclusioni: “ In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, Nola n.1190/2021, G.U. Dott. Antonio Tufano, pubblicata il 15.06.2021 nel procedimento recante п.3087/2013; V In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva nonché piena estraneità, nel giudizio de quo, di
, con conseguente estromissione dal giudizio di Controparte_1 Controparte_1
procuratore di Banco di Napoli Spa;
V Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 e
348 cpc novellato in ragione della carenza dei requisiti richiesti e per tutti i motivi meglio specificati in atti;
Nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, rigettare, l'appello, perché inammissibile e/o infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni inerenti il merito argomentate nel presente atto;
In via
pagina 3 di 10 subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla nei CP_8
confronti dell'opponente appellante, e per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore dell'istituto di credito, giusta il rispetto dei contratti sottostanti, della somma come richiesta in decreto ingiuntivo ovvero di quella somma - maggiore o minore - che risultasse provata in corso di causa, ovvero che il Giudice adito ritenesse giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento, oltre interessi convenzionali e/o legali, nonché spese e competenze legali, ovvero quale loro ingiustificato arricchimento;
V Infine, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
La invece, seppure regolarmente citata in giudizio, non si costituiva Controparte_1
e deve essere dichiarata contumace.
La Corte, all'udienza del 03.04.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
pagina 4 di 10 In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n.
10422 del 15/04/2019).
Ciò premesso, rileva la Corte che gli appellanti fondano il gravame su due motivi: a)
Sulla pronuncia e sulla condanna degli opponenti al pagamento degli interessi come da domanda monitoria e sino al soddisfo;
violazione degli artt. 112, 115, 116, 165, 167
c.p.c. omessa motivazione sul punto.; b) sulla pronuncia di rigetto dell'eccezione di disconoscimento della conformità agli originali della documentazione depositata;
violazione degli artt. 214, 215 c.p.c., 2702, 2703, 2712, 2719 c.c.; omessa o insufficiente
pagina 5 di 10 motivazione c) sulla pronuncia relativa alle spese di giudizio”.
L'appello è infondato.
Nel merito gli appellanti sostengono che la sentenza sarebbe censurabile in quanto la
Banca creditrice nel giudizio di opposizione non avrebbe formulato alcuna domanda di interessi (richiesti invece nella fase monitoria), né provato di aver costituito in mora gli appellanti. Tale doglianza non coglie nel segno.
Orbene è pacifico che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda iniziale proposta dal creditore con il ricorso monitorio e che lo stesso giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima. La ricostruzione teorica del tribunale è corroborata dall'art. 645 c.p.c. secondo cui “In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito”, quindi, il legislatore prevede che il processo abbia ad oggetto, secondo le regole dettate dagli art. 163 e ss. c.p.c., la pretesa del creditore istante. Più precisamente, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il tribunale deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e qualora il credito risulti fondato, il giudice dovrà accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. Orbene, nel caso di specie, in sede monitoria l non assolveva Controparte_1
all'onere della prova mediante la produzione di documentazione idonea a provare il credito (nello specifico esibiva esclusivamente gli estratti saldaconto), motivo per cui il
Giudice, nel giudizio di opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e, procedeva a valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia. Tale soluzione è assolutamente in sintonia con la natura giuridica del procedimento di opposizione all'ingiunzione costruito come ordinario processo di cognizione che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione). Ciò
pagina 6 di 10 posto, questa Corte ritiene che la nullità del decreto ingiuntivo, dedotta con l'opposizione del debitore, non impedisca al creditore di richiedere ugualmente una decisione sulla pretesa creditoria, nel senso che il Giudice deve accoglierla, qualora ritenga provato il credito dedotto, riconoscendo altresì la corresponsione degli interessi sull'importo dovuto. Sul punto la Suprema Corte insegna: “In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del
2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti”
(Cass civ. ordinanza n. 28423/2024). Ciò in quanto il legislatore riconosce in favore del creditore il “diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto”
(art. 3 d.lgs. n. 231/2002), interessi che “decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”
(art. 4 d.lgs. n. 231/2002).
Il secondo motivo di appello è infondato.
Gli appellanti, infatti, hanno più volte sostenuto che l opposta in Controparte_1
primo grado, non aveva mai formulato istanza di verificazione, laddove, invece, la stessa, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 e n. 2, c.p.c., depositata nel giudizio di primo grado, formulava istanza di verificazione delle firma apposte sui documenti contestati, chiedendo la nomina di un CTU al fine di appurare se le firme contestate fossero appartenute alle persone indicate.
Oltretutto, rileva la Corte che, l'istanza di verificazione non richiede, ai fini della sua corretta proposizione, particolari formule sacramentali, potendosi la stessa ritenere ammissibile pur se formulata implicitamente. Difatti, come più volte ribadito dalla Corte di legittimità “siffatta istanza è ammissibile quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento e non esiga la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi
pagina 7 di 10 acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo” (cfr Cass. Sent. 1009/2017). La Suprema Corte ha invero specificato che tale assunto si innesta in una linea conforme che non soltanto identifica la proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura disconosciuta anche per via implicita nell'insistenza dell'accoglimento della pretesa che si fonda sull'autenticità del documento riconosciuto, ma persegue altresì nell'eliminazione di ogni formalismo anche per quel che concerne le conseguenze dell'istanza di verificazione. Pertanto, l'istanza di verificazione non richiedendo formule particolari o specifici mezzi, può essere decisa anche sulla base dell'articolazione di una mera prova testimoniale (Cass. Sent.
1009/2017 Cass. 22.1.2003 n. 890; Cass. 21.10.2003 n. 15711), come nel caso in esame ove era stata chiesto dalla , “di essere ammessa all'interrogatorio formale CP_1
dei sigg.ri , , , ” (Cfr. pag. 4 Parte_3 Parte_2 CP_3 Parte_1
memoria II termine , allegato al fascicolo d'ufficio di primo grado); CP_1
Per altro gli odierni appellanti, in primo grado, si sono limitati a “disconoscere e negare formalmente e sostanzialmente le scritture private e la propria sottoscrizione” (cfr. pag.
3 atto di citazione in opposizione, allegato al fascicolo d'ufficio di primo grado). Ed invero, il predetto disconoscimento operato dai fideiussori, non può ritenersi validamente effettuato né, dunque, può produrre alcun effetto limitativo della valenza probatoria dei documenti prodotti in giudizio, atteso che, gli stessi, avrebbero dovuto riportare un'articolata dichiarazione di diversità delle firme risultate sui contratti. Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il disconoscimento della scrittura privata perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente” (Sentenza n. 7240 del 14/03/2019). Pertanto, non pagina 8 di 10 producendo alcun effetto il disconoscimento operato dagli appellanti, tutti i documenti prodotti dall'opposta in primo grado sono stati legittimamente utilizzati dal giudice di prime cure per il proprio convincimento.
Ne consegue la totale infondatezza anche della richiesta degli appellanti, innanzi rubricata come terzo ed ultimo motivo di appello, di modifica della statuizione del primo giudice sulle spese processuali. Correttamente, infatti, le spese processuali sono state poste dal Tribunale a carico degli opponenti in primo grado sulla base del principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc risultando, all'esito del giudizio integralmente rigettata la loro domanda.
L'appello, pertanto, va rigettato e per l'effetto l'impugnata sentenza confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, gli appellanti hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e contro l Parte_3 Parte_2 CP_3 Parte_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 1190/2021 del Tribunale Di Nola
[...] CP_2
pubblicata in data 15.06.2021, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
pagina 9 di 10 b) Condanna , e , in solido, al Parte_3 Parte_2 CP_3 Parte_1
pagamento in favore di delle spese del presente grado di giudizio che CP_2
liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti , Parte_3 Parte_2
e , di versare un ulteriore importo a titolo di contributo CP_3 Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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