Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/06/2023, n. 10740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10740 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 10740/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02132/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2132 del 2018, proposto da Rainbow Cgi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Viglione e Noemi Tsuno, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Rita Santo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
nei confronti
Lazio Innova S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Musenga, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale America 11;
per l'annullamento
della determinazione della Regione Lazio - Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 12.09.2017 nonché del verbale del nucleo di valutazione della seduta del 21.06.2017, mai conosciuto dal ricorrente e richiamato nella predetta determinazione regionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Lazio Innova S.p.A.;
Vista la nota del 17 febbraio 2023 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2023 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione la Rainbow Cgi S.r.l, odierna ricorrente, ha chiesto annullarsi, in riassunzione (a seguito di opposizione della Regione Lazio all’originario ricorso straordinario), la determinazione n. G12054 del 12 settembre 2017 con la quale la Regione Lazio ha disposto la revoca delle agevolazioni in precedenza concesse alla ricorrente a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013.
2. Parte ricorrente ha esteso l’impugnativa al verbale del Nucleo di Valutazione di Lazio Innova spa adottato nella seduta del 21 giugno 2017.
3. Pur avendo depositato istanza ex art. 82 c.p.a., in data 17 febbraio 2023 parte ricorrente ha versato in atti la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della quale, però, la difesa regionale, con memoria ex art. 73 c.p.a., ha ribadito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
4. Dal canto suo, Lazio Innova S.p.A ha insistito per la condanna della ricorrente alle spese di lite.
5. All’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 24 marzo 2023, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene che debba prendersi atto, nella prevalenza anche nel processo amministrativo del principio dispositivo, dell’inequivoca insussistenza dell’interesse della ricorrente alla coltivazione del giudizio con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
7. Risulta, per l’effetto, inibito anche lo scrutinio della questione di giurisdizione prospettata dalla difesa regionale.
8. Osserva, invero, a tal riguardo il Collegio che la pronuncia di carenza di interesse alla decisione, che esclude il passaggio all'esame del merito della controversia, consente di prescindere dallo scrutinio dell'eccezione di difetto di giurisdizione, dal momento che la questione sollevata è funzionale a rimettere innanzi al giudice provvisto di giurisdizione l'esame del merito della controversia (in termini, T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 19 marzo 2014, n.534).
9. Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
10. Nondimeno, le spese di lite, anche in considerazione dell’esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO