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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.585/2024
Oggi 24/01/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Speranza in sostituzione;
per l' avv. Iero;
CP_1
per l' l'avv. Passeri in sostituzione. Controparte_2
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
L'avv. Speranza si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Passeri chiede il rigetto del ricorso e la revoca dell'ordinanza di sospensione. L'avv. Iero si associa.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 585/2024 R.L. promossa da:
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Rossella Di Domenico;
ricorrente; contro
Controparte_3
), rappresentato e difeso dagli avv. ti Luca Iero
[...] P.IVA_1
e Paolo Bonetti;
e contro
( ), Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Sternini;
resistenti.
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, - accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato, per quanto di
2 competenza, e degli atti sottesi, dichiarare la prescrizione e la decadenza dall'azione del preteso credito, la sua inesistenza, nullità ed inefficacia, per i motivi tutti sopra elencati;
-condannare essi convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario;
emettersi ogni altro utile provvedimento”.
Per parte resistente : “In via cautelare - revocare il provvedimento CP_1
di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento;
in via pregiudiziale - accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi esposti in narrativa;
nel merito rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto e, in ogni modo, accertare e dichiarare che
l' è creditore dell'opponente di un importo pari alla somma CP_1
ingiunta con i provvedimenti opposti , ovvero del diverso importo che sarà accertat o come dovut o in corso di causa, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento del credito accertato. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15%”.
Per parte resistente “Voglia Controparte_5
l'Ill.mo Tribunale di Trieste in persona del Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via preliminare: revocare il provvedimento di sospensione dell'esecutività dell'intimazione di pagamento n. 11420249002217831/000 per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito: rigettarsi l'opposizione proposta dal signor avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n.11420249002217831/000 e i sottostanti avvisi di addebito
n.41420160001026966000; n.41420160001027067000 e
n.41420160001155651000 relativi a crediti contributivi in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa. In
3 ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite e distrazione delle stesse a favore dello scrivente Avv. Lorenzo Sternini che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 2.12.2024, il ricorrente adiva il Giudice del lavoro di Trieste impugnando Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 11420249002217831/000 notificatagli in data 23.10.2024 avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito:
- n. 41420160001026966000, notificato in data 25.04.2020 per €
5.685,03 riferito a contributi dell'anno 2010;
- n. 41420160001027067000 notificato in data 31.08.2020 per €
896,73 riferito a contributi dell'anno 2011;
- n. 41420160001155651000 notificato in data 31.08.2020 per €
4733,97 riferito a contributi dell'anno 2009.
2. Eccepiva il ricorrente l'intervenuta decadenza dal diritto di riscuotere le somme pretese ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46 nonché l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3, comma 9 della legge n. 335/1995 per decorso del termine quinquennale.
3. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' convenuto eccependo Controparte_6
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ed allegando gli avvisi di addebito debitamente notificati a mezzo raccomandata a./r. nell'indirizzo di residenza anagrafica del ricorrente nonché l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.
4. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio Controparte_5
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo i motivi
4 di illegittimità rilevati da parte resistente attinenti al merito della debenza.
5. All'udienza del 28.01.2025 la causa veniva decisa senza adempimenti istruttori differenti dall'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
7. Con un doppio motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa per prescrizione ed intervenuta decadenza dal potere CP_1
impositivo ex art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, con riferimento agli avvisi di addebito AVA 414 2016 00010269 66 000 per contributi relativi al periodo gennaio – dicembre 2010, AVA 414 2016 00010270 67 000 per contributi relativi al gennaio - dicembre 2011, AVA 414 2016 00011556
51 000, per contributi relativi al periodo gennaio – dicembre 2009.
8. La prospettazione attorea è infondata. L'esame della documentazione allegata dall' alla memoria difensiva (docc. da 1 a 8), rende CP_1
evidente che gli avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo di raccomandata postale ordinaria non ritirata alla compiuta giacenza. Con la spedizione a mezzo del servizio postale di una raccomandata ordinaria, non valgono le regole dettate dalla legge 890/82 che concerne la spedizione a mezzo posta degli atti giudiziari, ma quelle dettate dal
D.M. 9 aprile 2001 e poi, successivamente dal DM 1 ottobre 2008, contenente la disciplina del servizio postale ordinario. In base al predetto
DM, difettando apposite previsioni, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.,
5 superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n.
9111 del 06/06/2012, Rv. 622974).
9. Nel caso di mancato recapito di una raccomandata inoltrata con il servizio postale, il termine di compiuta giacenza (diversamente dagli atti giudiziari) non è disciplinato dalla legge 890/82. In tale evenienza, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale si limita a prevedere all'art. 25, rubricato “termini di giacenza” che “Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi previsti dagli articoli 22 e 23, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza: invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: sette giorni per i pacchi e trenta giorni per gli altri invii…Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza”. Il citato DM 1/10/2008 non prevede dunque una regola per il perfezionamento della notifica -analoga a quella prevista dalla legge
890/82, limitandosi a stabilire che i plichi (nella specie delle raccomandate) non consegnati devono essere depositati presso l'ufficio postale e restano a disposizione per 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza.
10. Tale ricostruzione ha ricevuto conferma dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito
6 presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo
l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (Cass. nr. 10131/2020).
11. All'evidenza del fatto che gli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento risultano regolarmente notificati, si deve far conseguire la correttezza della prospettazione sulla tardività dell'eccezione di CP_1
decadenza, perché non proposta con il ricorso previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n.
17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692,
Cass. civ., sez. L., 2007, n.4506). La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura
7 perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. Peraltro
l'accertamento della tempestività del ricorso, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24 del d. Lgs n. 46/1999, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità delta domanda (e perciò una ipotesi di decadenza prevista ex lege ed avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione di elementi utili anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c,p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto della potestas iudicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (
Cass. Civ. n. 11274/2007).
12. A fronte della mancata presentazione dell'opposizione prevista dall'art. 24 D. Lgs. 46/99 e a ben vedere, per gli aspetti formali del titolo, di un'opposizione ex art. 617 c.p.c., gli avvisi di addebito in questione risultano irretrattabili e consolidati, non contestabili con eccezioni relativi al merito ed alla forma degli stessi. Devono dunque rigettarsi le eccezioni di decadenza e quella di prescrizione maturata fino alla notifica dei titoli.
13. Si è ad ogni modo ripetutamente affermato da parte della Cassazione, che la scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre
8 opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. Sez. U 17/11/2016, n. 23397). In linea con il richiamato principio (che ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva: Cass 18 maggio 2018, n. 12200 e Cass. 16 marzo 2021, n. 7362), si è affermato che in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell quale nuovo Controparte_2
concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. 04/12/2018, n. 31352),
e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. 19/06/2009, n. 14301).
14. In sostanza la prescrizione quinquennale ricomincia a decorrere dopo la notifica del titolo esecutivo. Tuttavia anche sotto tale profilo l'eccezione
9 di prescrizione deve essere rigettata in quanto i titoli in questione sono stati notificati, in data 9.11.2020 (docc. da 1 a 6 della memoria difensiva
), e successivamente è stata notificata intimazione di pagamento CP_1
n.11420229000491911/000 del 08.04.2022 in data 27.05.2022 (doc.6 memoria ADE), intimazione di pagamento n.11420239001654083/000 del 25.08.2023 notificata in data 02.10.2023 (doc.7 memoria ADE) oltre che l'intimazione di pagamento che in questa sede è stata opposta.
15. Il ricorso deve essere dunque integralmente rigettato.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai minimi tariffari in ragione della modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.865,00 a titolo di compenso professionale in favore di ognuna delle parti resistenti, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Trieste, data 28/1/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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