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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/07/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di lavoro n. 2456/2020 R.G.C.L. promossa da (rappresentato e difeso dall'avv. C. Parte_1
Blanco) contro (rappresentato e difeso dall'avv. D. Vallone) e CP_1 nei confronti di (rappresentato e difeso dall'avv. N. Parte_2
Cortese), avente ad oggetto: altre ipotesi;
osserva
L'odierno ricorrente, dipendente dell' con profilo Parte_3 professionale di dirigente area B, espone: che, con delibera n°1705/2019, detta Contr ha indetto una selezione per titoli e colloquio al fine selezionare un dirigente che ricoprisse l'incarico di direttore di struttura complessa, a rapporto esclusivo, per l'Unità Operativa Complessa dell' Parte_4
che il bando (punto G) ha previsto che per la
[...] partecipazione, tra i vari requisiti, i candidati dovessero essere in regola con i minimi previsti per l'aggiornamento professionale, pena la riduzione del 50%, ai fini del concorso, degli anni di anzianità; che la commissione esaminatrice in data 17.9.2020 ha determinato i criteri per l'attribuzione dei punteggi conformemente alla normativa in vigore, fissando un punteggio massimo di 100, da dividersi in 50 punti per i titoli e 50 per il colloquio;
che, ultimati i vari colloqui, in data 18.9.2020 la commissione ha stilato i giudizi finali e complessivi;
che ad esso ricorrente sono stati riconosciuti punti 24,46 per titoli e punti 43 per colloquio, per un totale di punti 67,46; che a Parte_5 sono stati riconosciuti punti 21,08 per titoli e punti 50 per colloquio, per un totale di punti 71,08; che in data 9.10.2020 è stata pubblicata la delibera n°2495 del 9.10.2020 con la quale è stato conferito l'incarico al;
che la Parte_2 suddetta delibera di conferimento dell'incarico è illegittima;
che il Parte_2 avrebbe dovuto essere escluso fin dall'inizio dalla selezione, giacchè lo stesso per il periodo 2002/2007 non raggiunge il punteggio minimo richiesto per legge per l'aggiornamento (ossia punti 150), non essendo stato tale punteggio recuperato neanche nel triennio successivo;
che nondimeno tale candidato ha dichiarato, nella propria domanda di partecipazione, di essere in regola con le condizioni ex art. 46 del DPR n°761/79; che, ai sensi del punto G del bando, qualora non ricorrano le condizioni dell'art. 46 del DPR 761/79, gli anni di anzianità, ai fini del concorso, vanno ridotti del 50; che, non possedendo il
, per il periodo 2002/2007, il punteggio minimo richiesto per legge per Parte_2
l'aggiornamento (punteggio non recuperato nel triennio successivo), l'anzianità di servizio dello stesso va dimezzata a 169,5 mesi, con conseguente riduzione alla metà anche del punteggio attribuito (dai 6,78 a soli 3,39 punti); che molti dei corsi indicati dal nel proprio curriculum non sono pertinenti alla Parte_2 materia della selezione;
che pertanto, anche per i periodi successivi a quelli sopra menzionati, la Commissione Esaminatrice avrebbe dovuto verificare in maniera più attenta la persistenza in capo al candidato dei requisiti Parte_2 minimi relativi all'obbligo di aggiornamento;
che al sono stati Parte_2 attribuiti 10 punti per la casistica clinica solo sulla base dell'autocertificazione da questi presentata, senza che però la relativa documentazione sia stata prodotta (e pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente resistente); che la valutazione di tali titoli va dunque esclusa, atteso che nel bando di concorso, al punto G, si enuncia che la suddetta specifica attività va «…documentata…» e non semplicemente autocertificata;
che la Commissione Esaminatrice ha erroneamente non valutato una delle sei attività didattiche indicate da esso ricorrente, attribuendogli solo 2,5 punti per tali attività; che tale punteggio è relativo a 5 attività soltanto, laddove quelle documentate e richiamate da esso ricorrente in seno al curriculum sono 6 (con conseguente diritto al riconoscimento di complessivi 3 punti); che, pertanto, ad esso ricorrente sarebbero spettati 67,96 punti (24,96 per titoli e 43 per colloquio) e al 57,69 punti (7,69 per titoli e 50 per Parte_2 colloquio). Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia preliminarmente accordargli tutela urgente nonchè, nel merito, “- In via principale, accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, dichiarando nulla o, comunque, inefficace con qualsiasi statuizione la delibera n°2495 del 9.10.2020, ed ogni altro atto ad essa inerente e conseguenziale, in conseguenza dell'esclusione della domanda ab origine presentata dal candidato dr. per i vizi meglio indicati in parte narrativa, alla quale Parte_5 si rimanda, e di conseguenza dichiarare vincitore del concorso e, comunque, collocare al primo posto della graduatoria finale il dr. Parte_1
o comunque predisporre la rinnovazione della procedura di redazione della graduatoria finale e di assegnazione dell'incarico tenendo conto della predetta esclusione;
- In subordine, accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, dichiarare nulla o comunque inefficace con qualsiasi statuizione la delibera n°2495 del 9.10.2020 per errore nella valutazione dei titoli presentati dall'odierno ricorrente e di quelli presentati dal candidato attualmente dichiarato vincitore e, quindi, ricalcolare correttamente i punteggi secondo le modalità indicate in parte narrativa, assegnando al dr Pt_1 il punteggio finale di 67,96 e riducendo il punteggio assegnato al dr.
[...]
a complessivi 57,69 punti, dichiarando conseguentemente Parte_5 il dr. vincitore della selezione e, in ogni caso, primo nella Parte_1 graduatoria finale o, comunque, predisporre la rinnovazione della procedura di assegnazione dell'incarico tenendo conto dei predetti vincoli nella valutazione dei titoli per i motivi esposti in parte narrativa, ai quali si rimanda …”. L e chiedono disattendersi il ricorso. CP_1 Parte_2
Con ordinanza resa in data 10 maggio 2021, la formulata domanda cautelare è stata disattesa per carenza di periculum in mora.
************ A sostegno della pretesa attrice, si deduce in ricorso che: 1) la domanda di partecipazione del , in quanto ab origine viziata, avrebbe dovuto Parte_2 determinare l'immediata esclusione di detto candidato;
2) l ha inserito Pt_1 nel proprio curriculum vitae la frequentazione di corsi di aggiornamento non pertinenti rispetto alla branca oggetto della procedura concorsuale;
3) i punti (dieci) attribuiti al per la casistica clinica si fondano sulla mera Parte_2 autocertificazione da quest'ultimo esibita, ma non anche sulla relativa (indispensabile) documentazione;
4) la Commissione competente avrebbe erroneamente omesso di considerare e valutare taluna delle attività didattiche indicate in curriculum dall Pt_1
Nessun elemento di giudizio autorizza anzitutto a sostenere che il Parte_2
(che ha dichiarato di essere in regola con le condizioni di cui all'art. 46 DPR n. 761/79) abbia presentato una domanda implicante la conseguenza sanzionatoria dell'esclusione. Contr L'avviso pubblico indetto con delibera statuisce che “nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/79, con l'indicazione in caso affermativo, dell'ammontare delle riduzioni di punteggio di anzianità”. Il citato art. 46 (sotto il titolo “Aggiornamento professionale obbligatorio”) dispone: “L'aggiornamento professionale e' obbligatorio per tutto il personale dell'unita' sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed e' finalizzato: al completamento della preparazione professionale anche in vista della mobilita' del personale e della riconversione funzionale del medesimo;
al miglioramento della qualita' del servizio. L'aggiornamento e' assicurato mediante riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici organizzati preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro. La regione, all'inizio di ogni anno, fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalita' di svolgimento avvalendosi della collaborazione delle universita', delle istituzioni scolastiche e degli ordini professionali. L'aggiornamento del personale addetto a servizi igienico-organizzativi e di medicina legale e del lavoro e' attuato in coordinamento con l' e con Controparte_2
l' . Controparte_3
L'aggiornamento del personale sanitario dipendente puo' essere effettuato anche nell'ambito delle attivita' di aggiornamento obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attivita' di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianita' ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non puo' comunque superare il 50 per cento.”. La disposizione in rassegna non introduce dunque uno specifico punteggio minimo ai fini del perfezionamento dell'iter di aggiornamento, facendo piuttosto riferimento all'eventuale riduzione di punteggio per ipotesi specifiche (mancato svolgimento per oltre un quinquennio dell'attività di aggiornamento obbligatorio senza giustificato motivo in esito ad un procedimento disciplinare volto all'irrogazione della relativa sanzione). In ordine a tale profilo, l'odierno ricorrente ha comunque formulato una doglianza apodittica e per ciò stesso del tutto generica ed esplorativa, limitandosi a sostenere che “per il periodo 2002/2007 il candidato Dr. Parte_2 non raggiunge il punteggio minimo richiesto per legge per l'aggiornamento (ossia punti 150), e neppure tale punteggio è stato recuperato nel triennio successivo 2008/2010, quindi non è in regola con i requisiti relativi all'aggiornamento”. Analogamente generica, del resto, si rivela la censura a mente della quale il avrebbe indicato nel proprio curriculum la frequentazione di corsi di Parte_2 aggiornamento non coerenti con la materia della selezione, posto che – da un lato – l (eccezion fatta per le due fattispecie esemplificative indicate in Pt_1 ricorso relativamente alla quale non può, in ogni caso, rendersi il chiesto giudizio di non coerenza) ha del tutto trascurato di elencare i corsi asseritamente estranei all'oggetto della procedura, e che – dall'altro – la valutazione di cui trattasi deve considerarsi rientrante nella discrezionalità tecnica della competente commissione, alla quale (salvi i casi di abnormità o di evidente illogicità o di evidente errore di fatto) non può sostituirsi la statuizione dell'organo giurisdizionale adito. Contr La documentazione versata in atti dall resistente e dal si Parte_2 rivela poi idonea a comprovare che quest'ultimo candidato ha diligentemente provveduto a documentare la casistica clinica tramite autocertificazione alla quale risulta allegata la certificazione di cui alla nota prot. n. 1100/2020/DIP del 28.02.2020, rilasciata ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 484/97, dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione e dal Direttore Sanitario aziendali (attestante Contr appunto la casistica dell'attività svolta presso l' di dal suddetto CP_1
). Parte_2
Relativamente alla valutazione delle attività di insegnamento indicate in curriculum dall giova infine richiamare quanto previsto al punto B) Pt_1
“Definizione dei criteri”, lett. e), del verbale n. 1 della seduta della Commissione esaminatrice del 17.09.2020 ove si specifica che “La Commissione stabilisce di assegnare punti 0,5 per ogni anno di attività didattica”. Ragion per cui è corretto affermare che per ciascun anno, in ossequio alla disciplina speciale sopra richiamata, potesse prendersi in considerazione una soltanto delle compiute attività didattiche (pur nell'ipotesi in cui nel medesimo anno di riferimento il candidato potesse vantare più di una attività di tal fatta). Non è superfluo soggiungere che l'attribuzione all'Agosta del reclamato punteggio aggiuntivo (0,5 punti) non determinerebbe comunque la collocazione dello stesso in posizione utile per conseguire l'incarico in discorso. Il ricorso, per i motivi sopra illustrati, va rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna a rifondere all e a Parte_1 CP_1
le spese processuali (in esse comprese le spese relative alla Parte_2 fase cautelare del procedimento), liquidate per ciascuna parte in complessivi € 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Ragusa, 31 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)