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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Rg n. 21942/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 18.04.2025, alle ore 14.40 innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Cristiana La Terra;
per parte convenuta l'avv. Spiridon.
È altresì presente la dott.ssa Aupp. Persona_1
Le parti concordano sul mutamento del rito, da ordinario a lavoro.
Il Giudice, preso atto, dispone il mutamento del rito ed invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 437 c.p.c.
L'avv. La Terra chiede l'accoglimento dell'appello per le ragioni in atti, richiamando la presenza del forte vento, come da documenti in atti, rilevando che a Bardonecchia non vi è una stazione meteorologica sicché non si è trovata documentazione specifica. Chiede l'ammissione delle prove per interpello e testi dedotte.
L'avv. Spiridon chiede la conferma della sentenza impugnata. Rileva che gli scritti difensivi sono stati valutati anche se depositati in ritardo. Rileva che su 26 espositori solo 4 non avevano i prezzi leggibili. Si richiama agli atti. Insiste per l'inammissibilità del doc. n. 4.
Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i difensori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
Terminata la camera di consiglio, alle ore 16.40, viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21942/2024 del R.G. Civ. promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Carena e Cristiana La Terra, e presso Parte_1
lo studio del primo in Torino, via Rosta n. 3, è elettivamente domiciliato in forza di procura alle liti in atti;
RICORRENTE in appello contro
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Sabina Spiridon, presso il cui studio Controparte_1
in Ciriè, via Cesare Battisti n. 23, è elettivamente domiciliato in forza di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 18.04.2025:
Per la ricorrente in appello:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in totale riforma della sentenza n.
2942/2024 del Giudice di Pace di Torino dott.ssa Guerra in data 31 ottobre 2024 nella causa contraddistinta da RG 14469/2024, non notificata accogliere il presente appello per quanto di ragione
e pertanto:
2 In via preliminare.
Disporre ex art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'eventuale esecuzione della sentenza n. 2942/2024 emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 31 ottobre 2024, notificata alle parti dal Giudice di Pace in data 5 novembre 2024, per le ragioni esposte in atto, con provvedimento emesso inaudita altera parte o, se ritenuto di giustizia, previa fissazione della relativa udienza, con o senza cauzione.
In via istruttoria
In rinnovazione della fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria ai fini della decisione ammettersi le istanze istruttorie dedotte nel ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione con l'escussione dei testimoni indicati in atti sui capitoli di prova formulati.
In via principale e nel merito.
In totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare illegittima e/o nulla e conseguentemente revocare l'ordinanza-ingiunzione del
[...]
n. 02/2024 del 30 aprile 2024. CP_1
In via di subordine e nel merito.
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale rideterminare la sanzione amministrativa in una meno afflittiva per il ricorrente.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. di legge”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
In via preliminare:
• previo accertamento della presenza di un nuovo documento prodotto da controparte in sede di appello e denominato “ ”, dichiararlo inammissibile poiché versato in atti in Email_1
violazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c.;
In via principale e nel merito:
• rigettare l'appello avanzato dal signor poiché infondato in fatto e in diritto per i Parte_2
motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2942/2024 e pubblicata il
5/11/2024 a definizione del giudizio R.G. n. 14469/2024.
3 In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre CPA e spese generali 15% del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 2942/2024 che aveva respinto la sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 02/2024 del 30 aprile 2024, con cui l'ente convenuto aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.032,00 perché il giorno 23/12/2023 in località Piazza
Statuto in Bardonecchia era stato accertato che il ricorrente su Area Mercatale, quale esercente di attività di vendita al dettaglio, aveva omesso di indicare il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile, dei prodotti da lui commercializzati, con conseguente violazione dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 second0 cui “I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche
o sui banchi di venduta, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo”.
Detta violazione era poi sanzionata dal successivo art. 22 del decreto citato con una sanzione da €
516,00 ad € 3.098,00, essendo nel caso di specie stata applicata una sanzione pari al doppio del minimo.
In primo grado parte appellante aveva svolto i seguenti motivi di opposizione: 1) la mancata considerazione degli scritti difensivi;
2) la mancanza di motivazione in punto condizioni meteorologiche (forti raffiche di vento che avevano reso impossibile esibire i prezzi in modo visibile); 3) l'infondatezza delle violazioni contestate in quanto a causa del fortissimo vento i prezzi vennero esposti all'interno di scatole o legati ad oggetti pesanti affinché il vento non li portasse via;
4) l'omessa contestazione immediata dell'illecito; 5) carenza dell'elemento soggettivo, buona fede, errore sulla liceità della condotta in quanto a causa del forte vento il ricorrente avrebbe fatto il possibile per rendere visibili i prezzi;
6) caso fortuito o forza maggiore dovuti al forte vento.
Il si costituiva nel giudizio di primo grado rilevando: 1) la legittimità del Controparte_1
provvedimento impugnato in quanto il vento non spirava in modo eccessivo, tanto è vero che su
26 banchi presenti solo 4 non esponevano i prezzi;
2) che si era proceduto nell'immediatezza ad
4 una contestazione meramente verbale della violazione riservando la verbalizzazione ad un momento successivo al fine di non mettere in imbarazzo l'operatore commerciale di fronte alla sua clientela, per non interrompere l'attività di vendita e per preservare l'attività del personale della Guardia di Finanza svolta in abiti civili;
3) che gli scritti difensivi erano tardivi (depositati in data 06.02.2024 a fronte di una notificazione della violazione avvenuta in data 04.01.2024); 4)
l'adeguatezza della motivazione adottata.
Il Giudice di Pace di Torino, infine, con l'impugnata sentenza rigettava l'opposizione ritenendo infondati i motivi del ricorso.
Con il presente appello contestava la correttezza della sentenza di primo grado Pt_1
denunciando l'erroneità della sentenza medesima per i seguenti motivi: 1) mancata valutazione e difetto di valutazione circa la presenza di un vento di portata eccezionale, il che inciderebbe sulla buona fede, sul caso fortuito e sulla forza maggiore;
2) la mancata prova dell'assenza dei prezzi;
3) che il verbale di accertamento non aveva efficacia sino a querela di falso circa la mancata visibilità dei prezzi trattandosi di valutazione soggettiva;
4) l'erronea valutazione circa l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, non avendo tenuto in considerazione la presenza del vento.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva la reiezione del ricorso per Controparte_1
infondatezza dei motivi d'impugnativa in esso dedotti.
All'udienza di discussione le parti ribadivano le proprie posizioni.
2) L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello la difesa di contesta, sostanzialmente, che la sentenza Pt_1
impugnata non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la presenza di un vento fortissimo che avrebbe reso impossibile collocare i prezzi in modo normale, fatto che inciderebbe sulla buona fede, sul caso fortuito e sulla forza maggiore.
Detta argomentazione non può essere accolta in quanto l'ente convenuto ha allegato e documentato che su 26 banchi presenti al mercato solamente in 4 avessero omesso l'indicazione dei prezzi: ora, se 22 banchi su 26 sono stati in grado di esporre in modo adeguato i prezzi, non può ritenersi sussistente una situazione meteorologica di tale straordinarietà da rendere oggettivamente impossibile l'esposizione da parte di dei prezzi in modo chiaro e leggibile. Pt_1
5 Va peraltro pure aggiunto che dalla fotografia da dietro del bancone di vendita di Pt_1
prodotta da parte convenuta come allegato al verbale di accertamento emerge come la parte del bancone ove erano collocati i prodotti esposti al pubblico fosse sostanzialmente coperta da una vetrina (presente pure sui lati), fatto che rende ancora più evidente l'inesistenza di condizioni ostative alla normale esposizione dei prezzi.
Per le ragioni che precedono, pertanto, il primo motivo di appello è da rigettare.
3) Il secondo ed il terzo motivo di appello sono esaminati in modo congiunto in quanto strettamente connessi.
Con detti motivi, infatti, l'appellante contesta, sostanzialmente, la mancanza di prova dell'illecito contestato, ovvero il fatto che i prezzi non sarebbero stati esposti in modo chiaro e leggibile.
Ciò detto, rileva il Tribunale che la sussistenza dell'illecito risulta in realtà ammessa dallo stesso ricorrente negli scritti difensivi inoltrati al Comune di Bardonecchia nel corso del procedimento amministrativa, ove viene affermato dal ricorrente che i prezzi risultavano “purtroppo poco visibili al pubblico … ; i cartellini dei prezzi, così come contestati nei verbali in oggetto, sono stati esibiti in maniera poco visibile” e “ (..) ne discende come i signori (…) abbiano dovuto sistemare i prezzi Pt_1
dei prodotti collocandoli sotto gli oggetti, sistemandoli in contenitori, legando i relativi cartellini a tubolari o strutture magari non visibili”: doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado.
Dunque, è lo stesso ricorrente ad aver ammesso di aver esposto i prezzi in modo poco visibile, in tal modo integrando l'illecito contestato.
La valutazione del ricorrente, del resto, risulta confermata dalla fotografia da dietro del bancone di vendita di prodotta da parte convenuta: per quanto non rappresentativa dell'intera area Pt_1
espositiva, è comunque significativa l'assenza di qualsivoglia cartello contenente i prezzi.
Alla luce di quanto precede diviene di per sé superfluo valutare se il verbale di accertamento abbia efficacia di piena prova sino a querela di falso laddove gli agenti hanno accertato che alcuni espositori (fra cui l'appellante) avevano omesso di indicare i prezzi in modo chiaro e ben leggibile: in ogni caso il Tribunale provvederà anche a questa valutazione.
Al riguardo va svolta una premessa: l'inciso “in modo chiaro e ben leggibile” contenuto nel verbale di accertamento costituisce l'esatta dizione contenuta nella norma incriminatrice (art. 14 del
D.Lgs. n. 114/1998), sicché con il suo utilizzo gli agenti accertatori hanno semplicemente inteso riferire di aver accertato la presenza degli elementi costitutivi dell'illecito.
6 Ciò premesso, il verbale ad avviso del giudicante fa piena prova sino a querela di falso circa la non visibilità dei prezzi, trattandosi di accertamento sensoriale di un fatto statico di minima complessità compiuto direttamente dagli agenti, senza dunque significativo ed apprezzabile margine di valutazione soggettiva.
Al riguardo “deve ribadirsi che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata. Il predetto verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022, n. 28149; Cass., Sez. III,
Sentenza n. 3282 del 15/02/2006).
Va peraltro aggiunto che, anche qualora si ritenesse il verbale non munito di fede privilegiata, non per questo esso sarebbe privo di efficacia probatoria.
Infatti, anche in questo caso non può ritenersi che “l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente”
(Cass. civ., Sez. lavoro, 08/03/2001, n. 3350; Cass. civ., Sez. I, 01/04/1996, n. 2988, Trib. Bologna,
Sez. II, 22/11/2006): in quest'ottica non possono che essere valorizzate a favore della correttezza dell'accertamento il contegno del ricorrente (che nella memoria difensiva ma anche nel ricorso in primo grado ha ammesso che i prezzi erano poco visibili) e la semplicità dell'accertamento compiuto dagli agenti, dal momento che la valutazione circa il fatto che i prezzi fossero esibiti in modo chiaro e ben leggibile non presuppone valutazioni di complessità tale da poter far ragionevolmente ritenere erronea la valutazione degli agenti.
Il secondo ed il terzo motivo di appello sono pertanto infondati.
4) Con il quarto motivo di appello ha contestato l'inadeguatezza della motivazione Pt_1
adottata nell'ordinanza ingiunzione per non aver essa esaminato la difesa svolta relativa alla presenza di un fortissimo vento.
7 In realtà, a ben vedere, la questione vento è stata esaminata dal avendo esso dato atto CP_1
dell'argomentazione difensiva svolta dall'appellante: detta argomentazione deve quindi ritenersi implicitamente rigettata alla luce del provvedimento emesso.
Ciò posto, il motivo di appello è infondato in quanto “il contenuto di tale obbligo (ndr di motivazione) va individuato in funzione dello scopo, ricavabile dal complesso della normativa e dall'indicata natura dell'atto, della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo…”
(Cass. n. 20189/2008).
In conseguenza di ciò, “nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento” (Cass. n. 3128/2010;
Tribunale Torino, n.1656/21), come avvenuto nella fattispecie in esame.
In secondo luogo va detto che il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto non il provvedimento in sé, ma il rapporto sanzionatorio, con conseguente cognizione piena del giudice, che può e deve valutare le deduzioni difensive già proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto, sicché "l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante" (Tribunale
Torino, sent. n. 848/2021).
In altre parole, le eventuali omissioni da parte della P.A. nel valutare le istanze difensive del soggetto sanzionato non si risolvono nella nullità del provvedimento, posto che in sede giurisdizionale l'Autorità giudiziaria deve valutare non l'atto in sé ma il rapporto.
Infatti, “l'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa Corte…secondo cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203
c.d.s. avverso il verbale di accertamento…non determina la nullità della conseguente ordinanza-
8 ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ, VI, ord. del 07/08/19, n. 21146, sulla scia di quanto stabilito da
Cass., S.U. del 28/01/10 n. 1786).
Ancora recentemente è stato affermato che “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901), sicché
l'eccezione di invalidità del procedimento amministrativo deve essere rigettata, valendo per la mancata considerazione degli scritti difensivi in sede amministrativa il medesimo ragionamento svolto per la mancata audizione (Tribunale di Torino, sent. n. 889/2025; Cass. n. 558/2021; Cass. n.
21146/2019).
Alla luce di quanto precede il motivo di opposizione deve essere rigettato
5) Nelle sole conclusioni parte appellante ha chiesto di applicare una pena meno afflittiva.
La richiesta è di per sé inammissibile in quanto del tutto genericamente formulata.
In ogni caso va detto che il ha applicato il doppio del minimo editale Controparte_1
(ipotesi più favorevole per il sanzionato della terza parte del massimo), in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.
Al riguardo va quindi detto che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che
"ove la norma indichi un minimo ed un massimo della sanzione pecuniaria spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro il giudice
9 non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la
Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta;
ove poi l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, è da ritenere corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo" (Cass. n. 18811/2003; cfr. ex multis Cass. n. 11054/1998, Cass. n. 10976/1996, Cass., n.
8532/2001).
Nel caso di specie parte appellante neppure ha dedotto i motivi per cui la sanzione pari al doppio del minimo sarebbe eccessiva, sicché essa deve essere confermata.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante, venendo liquidate in conformità ai parametri medi per tutte le fasi (scaglione sino ad € 1.100,00), ad eccezione di quella istruttoria in quanto non espletata.
Infine, stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019 e Cass. S.U.
n. 4315/2020 secondo cui “il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o
l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”:
P. Q. M.
Il Tribunale in grado di appello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti,
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
10 CONDANNA al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di appello a Parte_1
favore del , spese che si liquidano in € 462,00 a titolo di compenso, oltre Controparte_1
rimborso forfetario nella misura del 15% e successive occorrende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Torino, addì 18.04.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
11
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza civile
Oggi 18.04.2025, alle ore 14.40 innanzi al dott. Luca Martinat, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Cristiana La Terra;
per parte convenuta l'avv. Spiridon.
È altresì presente la dott.ssa Aupp. Persona_1
Le parti concordano sul mutamento del rito, da ordinario a lavoro.
Il Giudice, preso atto, dispone il mutamento del rito ed invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ex art. 437 c.p.c.
L'avv. La Terra chiede l'accoglimento dell'appello per le ragioni in atti, richiamando la presenza del forte vento, come da documenti in atti, rilevando che a Bardonecchia non vi è una stazione meteorologica sicché non si è trovata documentazione specifica. Chiede l'ammissione delle prove per interpello e testi dedotte.
L'avv. Spiridon chiede la conferma della sentenza impugnata. Rileva che gli scritti difensivi sono stati valutati anche se depositati in ritardo. Rileva che su 26 espositori solo 4 non avevano i prezzi leggibili. Si richiama agli atti. Insiste per l'inammissibilità del doc. n. 4.
Il Giudice a questo punto si ritira in camera di consiglio ed i difensori delle parti si allontanano dall'aula, previo esonero da parte del Giudice a presenziare alla lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
Luca Martinat
Terminata la camera di consiglio, alle ore 16.40, viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale d'udienza, assenti i procuratori delle parti, come segue:
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21942/2024 del R.G. Civ. promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Carena e Cristiana La Terra, e presso Parte_1
lo studio del primo in Torino, via Rosta n. 3, è elettivamente domiciliato in forza di procura alle liti in atti;
RICORRENTE in appello contro
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Sabina Spiridon, presso il cui studio Controparte_1
in Ciriè, via Cesare Battisti n. 23, è elettivamente domiciliato in forza di procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione del 18.04.2025:
Per la ricorrente in appello:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, in totale riforma della sentenza n.
2942/2024 del Giudice di Pace di Torino dott.ssa Guerra in data 31 ottobre 2024 nella causa contraddistinta da RG 14469/2024, non notificata accogliere il presente appello per quanto di ragione
e pertanto:
2 In via preliminare.
Disporre ex art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'eventuale esecuzione della sentenza n. 2942/2024 emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 31 ottobre 2024, notificata alle parti dal Giudice di Pace in data 5 novembre 2024, per le ragioni esposte in atto, con provvedimento emesso inaudita altera parte o, se ritenuto di giustizia, previa fissazione della relativa udienza, con o senza cauzione.
In via istruttoria
In rinnovazione della fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria ai fini della decisione ammettersi le istanze istruttorie dedotte nel ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione con l'escussione dei testimoni indicati in atti sui capitoli di prova formulati.
In via principale e nel merito.
In totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare illegittima e/o nulla e conseguentemente revocare l'ordinanza-ingiunzione del
[...]
n. 02/2024 del 30 aprile 2024. CP_1
In via di subordine e nel merito.
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale rideterminare la sanzione amministrativa in una meno afflittiva per il ricorrente.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. di legge”.
Parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
In via preliminare:
• previo accertamento della presenza di un nuovo documento prodotto da controparte in sede di appello e denominato “ ”, dichiararlo inammissibile poiché versato in atti in Email_1
violazione dell'art. 345, comma 3 c.p.c.;
In via principale e nel merito:
• rigettare l'appello avanzato dal signor poiché infondato in fatto e in diritto per i Parte_2
motivi di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2942/2024 e pubblicata il
5/11/2024 a definizione del giudizio R.G. n. 14469/2024.
3 In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre CPA e spese generali 15% del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 2942/2024 che aveva respinto la sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 02/2024 del 30 aprile 2024, con cui l'ente convenuto aveva ingiunto il pagamento della somma di € 1.032,00 perché il giorno 23/12/2023 in località Piazza
Statuto in Bardonecchia era stato accertato che il ricorrente su Area Mercatale, quale esercente di attività di vendita al dettaglio, aveva omesso di indicare il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben leggibile, dei prodotti da lui commercializzati, con conseguente violazione dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 second0 cui “I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche
o sui banchi di venduta, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo”.
Detta violazione era poi sanzionata dal successivo art. 22 del decreto citato con una sanzione da €
516,00 ad € 3.098,00, essendo nel caso di specie stata applicata una sanzione pari al doppio del minimo.
In primo grado parte appellante aveva svolto i seguenti motivi di opposizione: 1) la mancata considerazione degli scritti difensivi;
2) la mancanza di motivazione in punto condizioni meteorologiche (forti raffiche di vento che avevano reso impossibile esibire i prezzi in modo visibile); 3) l'infondatezza delle violazioni contestate in quanto a causa del fortissimo vento i prezzi vennero esposti all'interno di scatole o legati ad oggetti pesanti affinché il vento non li portasse via;
4) l'omessa contestazione immediata dell'illecito; 5) carenza dell'elemento soggettivo, buona fede, errore sulla liceità della condotta in quanto a causa del forte vento il ricorrente avrebbe fatto il possibile per rendere visibili i prezzi;
6) caso fortuito o forza maggiore dovuti al forte vento.
Il si costituiva nel giudizio di primo grado rilevando: 1) la legittimità del Controparte_1
provvedimento impugnato in quanto il vento non spirava in modo eccessivo, tanto è vero che su
26 banchi presenti solo 4 non esponevano i prezzi;
2) che si era proceduto nell'immediatezza ad
4 una contestazione meramente verbale della violazione riservando la verbalizzazione ad un momento successivo al fine di non mettere in imbarazzo l'operatore commerciale di fronte alla sua clientela, per non interrompere l'attività di vendita e per preservare l'attività del personale della Guardia di Finanza svolta in abiti civili;
3) che gli scritti difensivi erano tardivi (depositati in data 06.02.2024 a fronte di una notificazione della violazione avvenuta in data 04.01.2024); 4)
l'adeguatezza della motivazione adottata.
Il Giudice di Pace di Torino, infine, con l'impugnata sentenza rigettava l'opposizione ritenendo infondati i motivi del ricorso.
Con il presente appello contestava la correttezza della sentenza di primo grado Pt_1
denunciando l'erroneità della sentenza medesima per i seguenti motivi: 1) mancata valutazione e difetto di valutazione circa la presenza di un vento di portata eccezionale, il che inciderebbe sulla buona fede, sul caso fortuito e sulla forza maggiore;
2) la mancata prova dell'assenza dei prezzi;
3) che il verbale di accertamento non aveva efficacia sino a querela di falso circa la mancata visibilità dei prezzi trattandosi di valutazione soggettiva;
4) l'erronea valutazione circa l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, non avendo tenuto in considerazione la presenza del vento.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva la reiezione del ricorso per Controparte_1
infondatezza dei motivi d'impugnativa in esso dedotti.
All'udienza di discussione le parti ribadivano le proprie posizioni.
2) L'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello la difesa di contesta, sostanzialmente, che la sentenza Pt_1
impugnata non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la presenza di un vento fortissimo che avrebbe reso impossibile collocare i prezzi in modo normale, fatto che inciderebbe sulla buona fede, sul caso fortuito e sulla forza maggiore.
Detta argomentazione non può essere accolta in quanto l'ente convenuto ha allegato e documentato che su 26 banchi presenti al mercato solamente in 4 avessero omesso l'indicazione dei prezzi: ora, se 22 banchi su 26 sono stati in grado di esporre in modo adeguato i prezzi, non può ritenersi sussistente una situazione meteorologica di tale straordinarietà da rendere oggettivamente impossibile l'esposizione da parte di dei prezzi in modo chiaro e leggibile. Pt_1
5 Va peraltro pure aggiunto che dalla fotografia da dietro del bancone di vendita di Pt_1
prodotta da parte convenuta come allegato al verbale di accertamento emerge come la parte del bancone ove erano collocati i prodotti esposti al pubblico fosse sostanzialmente coperta da una vetrina (presente pure sui lati), fatto che rende ancora più evidente l'inesistenza di condizioni ostative alla normale esposizione dei prezzi.
Per le ragioni che precedono, pertanto, il primo motivo di appello è da rigettare.
3) Il secondo ed il terzo motivo di appello sono esaminati in modo congiunto in quanto strettamente connessi.
Con detti motivi, infatti, l'appellante contesta, sostanzialmente, la mancanza di prova dell'illecito contestato, ovvero il fatto che i prezzi non sarebbero stati esposti in modo chiaro e leggibile.
Ciò detto, rileva il Tribunale che la sussistenza dell'illecito risulta in realtà ammessa dallo stesso ricorrente negli scritti difensivi inoltrati al Comune di Bardonecchia nel corso del procedimento amministrativa, ove viene affermato dal ricorrente che i prezzi risultavano “purtroppo poco visibili al pubblico … ; i cartellini dei prezzi, così come contestati nei verbali in oggetto, sono stati esibiti in maniera poco visibile” e “ (..) ne discende come i signori (…) abbiano dovuto sistemare i prezzi Pt_1
dei prodotti collocandoli sotto gli oggetti, sistemandoli in contenitori, legando i relativi cartellini a tubolari o strutture magari non visibili”: doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado.
Dunque, è lo stesso ricorrente ad aver ammesso di aver esposto i prezzi in modo poco visibile, in tal modo integrando l'illecito contestato.
La valutazione del ricorrente, del resto, risulta confermata dalla fotografia da dietro del bancone di vendita di prodotta da parte convenuta: per quanto non rappresentativa dell'intera area Pt_1
espositiva, è comunque significativa l'assenza di qualsivoglia cartello contenente i prezzi.
Alla luce di quanto precede diviene di per sé superfluo valutare se il verbale di accertamento abbia efficacia di piena prova sino a querela di falso laddove gli agenti hanno accertato che alcuni espositori (fra cui l'appellante) avevano omesso di indicare i prezzi in modo chiaro e ben leggibile: in ogni caso il Tribunale provvederà anche a questa valutazione.
Al riguardo va svolta una premessa: l'inciso “in modo chiaro e ben leggibile” contenuto nel verbale di accertamento costituisce l'esatta dizione contenuta nella norma incriminatrice (art. 14 del
D.Lgs. n. 114/1998), sicché con il suo utilizzo gli agenti accertatori hanno semplicemente inteso riferire di aver accertato la presenza degli elementi costitutivi dell'illecito.
6 Ciò premesso, il verbale ad avviso del giudicante fa piena prova sino a querela di falso circa la non visibilità dei prezzi, trattandosi di accertamento sensoriale di un fatto statico di minima complessità compiuto direttamente dagli agenti, senza dunque significativo ed apprezzabile margine di valutazione soggettiva.
Al riguardo “deve ribadirsi che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata. Il predetto verbale fa, invece, piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (Cass. civ., sez. II, ord., 27 settembre 2022, n. 28149; Cass., Sez. III,
Sentenza n. 3282 del 15/02/2006).
Va peraltro aggiunto che, anche qualora si ritenesse il verbale non munito di fede privilegiata, non per questo esso sarebbe privo di efficacia probatoria.
Infatti, anche in questo caso non può ritenersi che “l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente”
(Cass. civ., Sez. lavoro, 08/03/2001, n. 3350; Cass. civ., Sez. I, 01/04/1996, n. 2988, Trib. Bologna,
Sez. II, 22/11/2006): in quest'ottica non possono che essere valorizzate a favore della correttezza dell'accertamento il contegno del ricorrente (che nella memoria difensiva ma anche nel ricorso in primo grado ha ammesso che i prezzi erano poco visibili) e la semplicità dell'accertamento compiuto dagli agenti, dal momento che la valutazione circa il fatto che i prezzi fossero esibiti in modo chiaro e ben leggibile non presuppone valutazioni di complessità tale da poter far ragionevolmente ritenere erronea la valutazione degli agenti.
Il secondo ed il terzo motivo di appello sono pertanto infondati.
4) Con il quarto motivo di appello ha contestato l'inadeguatezza della motivazione Pt_1
adottata nell'ordinanza ingiunzione per non aver essa esaminato la difesa svolta relativa alla presenza di un fortissimo vento.
7 In realtà, a ben vedere, la questione vento è stata esaminata dal avendo esso dato atto CP_1
dell'argomentazione difensiva svolta dall'appellante: detta argomentazione deve quindi ritenersi implicitamente rigettata alla luce del provvedimento emesso.
Ciò posto, il motivo di appello è infondato in quanto “il contenuto di tale obbligo (ndr di motivazione) va individuato in funzione dello scopo, ricavabile dal complesso della normativa e dall'indicata natura dell'atto, della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo…”
(Cass. n. 20189/2008).
In conseguenza di ciò, “nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento” (Cass. n. 3128/2010;
Tribunale Torino, n.1656/21), come avvenuto nella fattispecie in esame.
In secondo luogo va detto che il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto non il provvedimento in sé, ma il rapporto sanzionatorio, con conseguente cognizione piena del giudice, che può e deve valutare le deduzioni difensive già proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto, sicché "l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante" (Tribunale
Torino, sent. n. 848/2021).
In altre parole, le eventuali omissioni da parte della P.A. nel valutare le istanze difensive del soggetto sanzionato non si risolvono nella nullità del provvedimento, posto che in sede giurisdizionale l'Autorità giudiziaria deve valutare non l'atto in sé ma il rapporto.
Infatti, “l'orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa Corte…secondo cui la mancata audizione dell'interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell'ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell'art. 203
c.d.s. avverso il verbale di accertamento…non determina la nullità della conseguente ordinanza-
8 ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all'accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ, VI, ord. del 07/08/19, n. 21146, sulla scia di quanto stabilito da
Cass., S.U. del 28/01/10 n. 1786).
Ancora recentemente è stato affermato che “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901), sicché
l'eccezione di invalidità del procedimento amministrativo deve essere rigettata, valendo per la mancata considerazione degli scritti difensivi in sede amministrativa il medesimo ragionamento svolto per la mancata audizione (Tribunale di Torino, sent. n. 889/2025; Cass. n. 558/2021; Cass. n.
21146/2019).
Alla luce di quanto precede il motivo di opposizione deve essere rigettato
5) Nelle sole conclusioni parte appellante ha chiesto di applicare una pena meno afflittiva.
La richiesta è di per sé inammissibile in quanto del tutto genericamente formulata.
In ogni caso va detto che il ha applicato il doppio del minimo editale Controparte_1
(ipotesi più favorevole per il sanzionato della terza parte del massimo), in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981.
Al riguardo va quindi detto che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che
"ove la norma indichi un minimo ed un massimo della sanzione pecuniaria spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro il giudice
9 non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la
Corte di Cassazione può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta;
ove poi l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore, è da ritenere corretto il riferimento alla misura deducibile dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo" (Cass. n. 18811/2003; cfr. ex multis Cass. n. 11054/1998, Cass. n. 10976/1996, Cass., n.
8532/2001).
Nel caso di specie parte appellante neppure ha dedotto i motivi per cui la sanzione pari al doppio del minimo sarebbe eccessiva, sicché essa deve essere confermata.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante, venendo liquidate in conformità ai parametri medi per tutte le fasi (scaglione sino ad € 1.100,00), ad eccezione di quella istruttoria in quanto non espletata.
Infine, stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019 e Cass. S.U.
n. 4315/2020 secondo cui “il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o
l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”:
P. Q. M.
Il Tribunale in grado di appello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti,
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
10 CONDANNA al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di appello a Parte_1
favore del , spese che si liquidano in € 462,00 a titolo di compenso, oltre Controparte_1
rimborso forfetario nella misura del 15% e successive occorrende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Torino, addì 18.04.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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