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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice monocratico, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Giuseppe Rasa, nella causa civile iscritta al n. 1818/2021 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: Parte_1
) elettivamente domiciliata a Sant'Agata di C.F._1
Militello, via Medici n. 252-sc.B, presso lo studio dell'avv. Cristina
Manfredi Gigliotti, che la rappresenta e difende, attrice, contro
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Mirto, via Provinciale s.n.c., presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Allò, che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: risarcimento danni da reato;
sono presenti l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv.
Manfredi Gigliotti e l'avv. Giuseppe Allò, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa.
I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi alle note depositate telematicamente.
All'esito della discussione, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2021,
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per ottenerne la condanna al risarcimento del danno CP_1
riconosciuto in via generica con la sentenza n. 1271/2018 emessa dal Tribunale di Patti e confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 35/2020, con le quali il convenuto era stato condannato per una serie di reati, ai danni di essa attrice, di lesioni, atti persecutori e violenza privata aggravati, dal mese di agosto 2017 al mese di gennaio 2018.
L'attrice, allegando il passaggio in giudicato – in data 2 settembre
2020 – della sentenza di condanna per i fatti descritti, ha, pertanto, chiesto la condanna del convenuto, ex artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., anche in combinato disposto con l'art. 185 c.p., al risarcimento del danno non patrimoniale patito nella misura di euro 100.000,00 o in quella risultata equa e di giustizia, ed al pagamento di un indennizzo per le somme esborsate per spese sanitarie, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione, depositata il 10 dicembre 2022, si è costituito in giudizio , il quale, contestando Controparte_1 quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, ha chiesto il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata la c.t.u., il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
La domanda di parte attrice è fondata nei termini di cui si dirà.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della pag. 2/16 sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile, oltre che amministrativo, per le restituzioni e il risarcimento del danno.
Dunque, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato (ed anche eventualmente la sua estinzione per intervenuta prescrizione), “abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass., n. 5660/2018).
Dunque, nel caso di specie, gli accertamenti svolti in sede penale, per quanto concerne il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni patiti fanno stato nel presente giudizio risarcitorio attesa la produzione della sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha riconosciuto i reati contestati nel decreto di citazione a giudizio, consistiti in atti persecutori, violenza privata e plurime lesioni aggravate realizzate ai danni dell'attrice. La sentenza è stata prodotta con l'attestazione di passaggio in giudicato (v. sentenza Corte d'Appello n. 35/2020 allegata alla citazione). Dunque, dall'efficacia di giudicato della sentenza resa nel processo penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p. e dagli accertamenti effettuati in sede penale, deriva la responsabilità del convenuto per i reati indicati per i quali è intervenuta la condanna definitiva.
pag. 3/16 Va, dunque, negata in questa sede la possibilità di porre in discussione, sul piano probatorio, l'accertamento del fatto storico e della colpevolezza del convenuto per i reati ascritti.
Tuttavia, in tema di risarcimento del danno, il giudicato formatosi sull'an debeatur copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato o che non vi sia prova di esso (Cass., n.
15595/14).
Qualora il giudice penale limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello stesso di escludere l'esistenza del danno conseguenza risarcibile, ove non dimostrato (Cass., n.
7695/08).
Pertanto, anche in presenza della pronuncia che accerti l'esistenza del fatto, dell'elemento soggettivo e del danno evento, occorre che il danneggiato alleghi e provi l'esistenza del danno conseguenza e del nesso causale rispetto all'evento.
Ne deriva che il giudicato penale non si estende, quindi, alla concreta esistenza di un danno risarcibile e alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (Cass., n. 18352/14).
pag. 4/16 Sicché, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi del reato, la sussistenza del danno non può, tuttavia, essere ritenuta “in re ipsa”, ma deve essere sempre allegata e provata dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità di danneggiato dal reato (Cass., n. 3289/18).
Nella specie, l'attrice ha allegato e dimostrato che, in conseguenza del fatto illecito, ha subito conseguenze dannose, concretatesi in pregiudizio non patrimoniale, sub specie di danno biologico psichico e fisico.
Nella sentenza del Tribunale di Patti, allegata alla citazione, emerge che l'attrice, a causa delle condotte persecutorie e delle lesioni subite, ha perso il lavoro, nonché che aveva subito ulteriori ingiurie e percosse che le causavano la rottura del setto nasale (cfr. pp.
2-3 della sentenza del Tribunale di Patti).
Si legge nella sentenza che siffatti atti avevano determinato uno stato di timore ed ansia nell'attrice che l'avevano condotta ad assumere psicofarmaci, a cui era seguito uno stato depressivo della di lei figlia (p. 5 sentenza del Tribunale di Patti).
Circostanze, queste già appurate nella sentenza penale, ormai passata in giudicato (cfr. p. 7 sentenza di merito ove richiama le dichiarazioni rilasciate in sede di incidente probatorio).
L'attrice ha anche allegato la cartella clinica del Day Service, presso l'Ospedale Fogliani di Milazzo, dalla quale emerge una “frattura scoposta delle osse nasali”, che ne aveva determinato l'ammissione in ospedale in data 17 gennaio 2018 e la dimissione in data 19 gennaio 2018 (cfr. cartella clinica allegata alla citazione), nonché il referto dell' Dipartimento di salute mentale, con cui CP_2
le era stato diagnosticato un disturbo d'ansia con umore deflesso a causa delle condotte aggressive dell'ex marito (cfr. referto del 10 giugno 2021 dell allegato alla citazione) ed il referto CP_2 dell'8 febbraio 2023 con cui le era stata diagnosticata una pag. 5/16 “depressione reattiva di grado medio con ansia” (allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) causata dalle condotte del marito che “…hanno implicato una minaccia all'integrità psicofisica e l'avere sperimentato sentimenti di impotenza, colpa e vergogna ha contribuito a generare una sorta di depressione…”.
È stato anche provato il trauma cranico non commotivo subito il 19 agosto 2017 a causa delle percosse che le venivano inflitte dall'ex coniuge (cfr. relazione c.t.u. p. 6).
A supporto di siffatto quadro probatorio milita altresì quanto è emerso dalla consulenza tecnica di ufficio che ha confermato lo status ansioso-depressivo, caratterizzato da umore deflesso, ansia, attacchi di panico, turbe del sonno e dell'appetito, con conseguente cambiamento delle abitudini di vita, in cui versava l'attrice a causa degli atteggiamenti minacciosi ed aggressivi del convenuto: la c.t.u. conclude dichiarando che l'attrice presenta un “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti”, con conseguente riscontro di “sofferenza soggettiva e difficoltà di adattamento in ambito familiare, sociale, lavorativo, con umore depresso, irritabilità, preoccupazione, ansia, irrequietezza;
tali turbe assumono particolare gravità per la presenza di componenti fobico-ossessive, quali la polarizzazione/intrusività ideativa, rettiva alla riesposizione a specifici stimoli che riguardano il trauma con tendenza all'evitamento” (cfr. pp.
8-10 c.t.u).
La c.t.u., pertanto, rileva che vi è la sussistenza di un nesso causale tra i danni biologici, fisici e pschichici, patiti dall'attrice e l'evento traumatico subito (cfr. pp.
8-10 c.t.u. ove si legge: per il danno fisico: “…l'entita e la causa delle lesioni fisiche subite predette, le quali sono in connessione causale con l'evento di cui all'atto di citazione ed accertato in sede penale”; per il danno psichico: “…si rileva dunque l'esistenza di un nesso di causalità, ciò alla luce
pag. 6/16 dell'apporto delle discipline psichiatriche e psicologiche determinanti per accertare la ricorrenza di una reazione psichica abnorme in seguito allo specifico evento traumatico”). In conseguenza di tale accertamento, si può riconoscere l'esistenza di un danno psichico e fisico in termini di danno biologico già comprensivo del danno relazionale, come conseguenza diretta dei reati ascritti al convenuto.
Ciò posto, prima di procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice, si rende opportuno richiamare alcuni principi di diritto di carattere generale.
Sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
26972/2008, il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e il secondo va riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione”. Se la lesione all'integrità psico-fisica deriva da un fatto previsto dalla legge come reato, come nel caso in esame, la risarcibilità del danno biologico è consentita senza limite alcuno dall'art. 185 comma 2 c.p.; si tratta, cioè, di una tra le ipotesi previste espressamente dalla legge ricorrendo le quali è sempre consentito il ristoro del danno non patrimoniale.
Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e
139 del Dlgs. n. 209 del 2005, quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita
pag. 7/16 del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito" va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione, cui rinvia l'art. 2059 cod. civ. Secondo la recente pronuncia della Cassazione
Civile, Sezioni Unite, n. 7513 del 2018 che ha dettato il cd. decalogo del danno non patrimoniale: "La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste...che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico - relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico - relazionale".
La riconduzione della risarcibilità del danno biologico nell'ambito della previsione dell'art. 2059 cod. civ. e non più in base al collegamento tra l'art. 2043 cod. civ. e 32 Cost. si impone anche per il cd. danno morale, la cui definizione di turbamento transeunte cagionato da reato deve ritenersi del tutto superata, sia perché “né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio” sia perché carente anche sul piano della adeguatezza della tutela “poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo”. La formula “danno morale”, hanno precisato le S.U. con la citata pronuncia “non individua un'autonoma categoria di danno ma descrive, tra i possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata;
sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.
pag. 8/16 In sintesi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni
Unite, il danno non patrimoniale è una categoria unitaria e omnicomprensiva e, pertanto, ove sia accertato un danno alla salute non è consentito liquidare alla vittima un duplice risarcimento: uno per danno biologico e uno per danno morale, e ancor meno, un'ulteriore voce di danno cd. esistenziale. Ciò non vuol dire, tuttavia, che la sofferenza morale causata dalla lesione al diritto alla salute non sia un danno risarcibile.
In presenza di un danno alla salute occorre, pertanto, accertare se il grado di invalidità permanente riportato dalla vittima tenga conto anche della sofferenza morale o del dolore fisico e del disagio psichico, ove le conseguenze dannose non patrimoniali esulino e non siano ricomprese nel grado di invalidità permanente come conseguenze indefettibili e inevitabili della menomazione, riconoscere il risarcimento del danno ulteriore riportato dalla vittima, con un aumento del danno biologico a titolo di personalizzazione.
In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui
è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico - relazionale).
In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto pag. 9/16 peculiari che non siano state considerate nel grado di invalidità accertato.
In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Tuttavia, l'esistenza di tali pregiudizi non aventi base medico-legale dovrà formare oggetto di separata valutazione e liquidazione solo ove adeguatamente allegati e provati.
Ciò premesso, all'esito della espletata c.t.u., le cui conclusioni sono interamente condivise da questo giudice, il danno biologico permanente psichico e fisico (presenza di esiti di frattura scomposta del segmento osseo e delle pareti laterali del naso e il disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti), è stato complessivamente valutato nella misura del 15%; il danno biologico all'integrità fisica di carattere temporaneo è stato valutato con le seguenti inabilità: al 75% di 30 giorni;
al 50% di 60 giorni;
parziale al 25% di 90 giorni.
La riportata quantificazione tiene, dunque, evidentemente conto di tutti i riflessi negativi sulla sfera relazionale della vittima e sulle attività quotidiane della stessa, includendo anche il danno dinamico- relazionale (cfr. p. 10 c.t.u ove si fa cenno ai pregiudizi esistenziali).
Per la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo, questo giudice ritiene, difatti, di avvalersi delle Tabelle di Milano, aggiornate all'anno 2024, atteso che la tabella ministeriale, entrata pag. 10/16 in vigore recentemente, è prevista solo per i sinistri stradali e per la responsabilità medica.
Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3
Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare") (Cass., n. 19506/2024).
Il danno biologico va, dunque, liquidato, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca in cui sono iniziate le condotte criminose (34 anni), nella misura di euro 40.224,00 quale danno biologico permanente, al quale può essere aggiunta la percentuale dl 25%
(aumento minimo) a titolo di danno non patrimoniale sub specie morale soggettivo per la paura e la sofferenza transeunte subite al pag. 11/16 momento del reato, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'aggressività mostrata dal convenuto e dei disagi psichici e fisici che l'attrice abbia dovuto subire a cause delle condotte criminose del convenuto (elementi, tutti allegati dall'attrice e che si ricavano dalle sentenze penali) e così la complessiva somma di euro
50.280,00 a titolo di danno biologico permanente comprensivo del danno morale soggettivo. Al danno permanente va addizionato il danno derivante dall'inabilità temporanea che si liquida in euro
8.625,00. Danno non patrimoniale complessivo: 58.905,00 euro.
Non può, invece, essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
Colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito e che voglia vedersi liquidare il danno non patrimoniale con il relativo aumento a titolo di personalizzazione, deve provare che,
a seguito dell'evento dannoso, abbia dovuto sopportare (oltre alle comuni conseguenze) anche conseguenze anomale e del tutto peculiari, riferibili solamente al proprio caso in rapporto al proprio stile di vita pre evento dannoso, diverse rispetto a quelle ordinarie derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Trib.
Pisa sez. I, 24/09/2024, n. 1136), che non siano ricomprese nel grado di invalidità accertato.
In conclusione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cass., n. 7513/2018).
Tale prova anche presuntiva, nella specie, non sussiste;
si soggiunga che la percentuale di invalidità permanente, accertata dalla c.t.u., ha già tenuto conto delle conseguenze esistenziali che l'attrice aveva subito per effetto dei reati realizzati ai suoi danni dal convenuto,
pag. 12/16 nonché del disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
La sommatoria degli importi sopra indicati appare, dunque, esaustiva del danno non patrimoniale patito in conseguenza dei fatti di causa, già comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale per il cambiamento di abitudini allegato (difficoltà nel recarsi sul luogo di lavoro e presenza di componenti fobico-ossessive, quali la polarizzazione e intrisuvità ideativa).
La liquidazione compiuta alla luce della vigente Tabella Unica
Nazionale risulta essere effettuata secondo valori monetari attualizzati all'anno 2024, sicché appare equa un'ulteriore rivalutazione monetaria dall'entrata in vigore delle tabelle 2024 ad oggi per un importo di euro 59.670,77.
Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi.
Nei debiti di valore il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n.
22347/07).
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno pag. 13/16 derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023; conf.
Cass., n. 4938/2023 e Cass., n. 36878/2021).
Nella specie, manca la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria.
L'attrice ha chiesto un indennizzo derivante dalle spese mediche che ha dovuto affrontare a causa delle condotte persecutorie ed aggressive del convenuto.
La domanda, da riqualificare quale domanda di risarcimento del danno patrimoniale, è fondata.
L'attrice ha prodotto le ricevute delle spese mediche che ha dovuto affontare a cause delle molestie e aggressioni subite per opera del convenuto (cfr. ricevute allegate alla citazione).
Va riconosciuto, quindi, all'attrice l'importo di euro 237,35, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, derivante dagli esborsi affrontati per le spese mediche, come documentate (v. all. atto di citazione) e ritenute compatibili con i reati subiti, oltre rivalutazione dalla data della prima ricevuta ad oggi, per un importo di euro
278,17.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per i danni riportati dall'attrice, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari ad euro 59.670,77 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di euro 278,17 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Dalla pubblicazione della presente sentenza, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione degli importi richiesti;
con attività istruttoria;
pag. 14/16 valore in base al decisum) seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Le spese di c.t.u., liquidate con decreto dell'8 luglio 2024, vanno, parimenti poste a carico del convenuto soccombente.
Si precisa che, in base alla sentenza della Corte Costituzione n.
64/2024, non è più necessario ridurre i compensi da liquidare in sentenza, in favore dello Stato, provvedendo a tale decurtazione solo nel decreto di liquidazione in favore del procuratore (al riguardo, la
Corte Costituzionale si è così espressa: “Nel caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene quindi a un
«rapport[o] distinto[o] e autonom[o]» (sentenza n. 109 del 2022) da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo,
a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo
Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca, a differenza di quanto sostiene il rimettente, alcuna ulteriore effettiva decurtazione. L'istituto della rifusione delle spese
è, pertanto, concettualmente estraneo alla logica propria dell'obbligazione tributaria, che implica, invece, una «effettiva decurtazione patrimoniale» attraverso un «prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (ex plurimus, sentenza n. 128 del 2022). 6.1.– La tesi del rimettente si fonda, pertanto, su un errore di prospettiva che, peraltro, condurrebbe a garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perché la controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la
pag. 15/16 fiscalità generale, dell'onere del loro patrocinio, attuando così gli artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 10 del 2022 e n. 157 del 2021), secondo un criterio di sostenibilità (sentenza n. 35 del 2019) che prevede, al fine di contenere la spesa pubblica, un abbattimento dei compensi per le relative prestazioni professionali).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1818/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per i danni riportati dall'attrice, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari ad euro 59.670,77 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e della somma pari ad euro
278,17 a titolo del risarcimento del danno patrimoniale, oltre eventuali interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 51,54 per esborsi (spese notifica) ed euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Nei rapporti tra le parti, pone le spese di c.t.u., già liquidate separatamente con decreto dell'8 luglio 2024, a carico del convenuto.
Patti, 20 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
pag. 16/16
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, in funzione di giudice monocratico, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Giuseppe Rasa, nella causa civile iscritta al n. 1818/2021 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: Parte_1
) elettivamente domiciliata a Sant'Agata di C.F._1
Militello, via Medici n. 252-sc.B, presso lo studio dell'avv. Cristina
Manfredi Gigliotti, che la rappresenta e difende, attrice, contro
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Mirto, via Provinciale s.n.c., presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Allò, che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: risarcimento danni da reato;
sono presenti l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione dell'avv.
Manfredi Gigliotti e l'avv. Giuseppe Allò, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa.
I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi alle note depositate telematicamente.
All'esito della discussione, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
In nome del popolo italiano
SENTENZA In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 2021,
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per ottenerne la condanna al risarcimento del danno CP_1
riconosciuto in via generica con la sentenza n. 1271/2018 emessa dal Tribunale di Patti e confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 35/2020, con le quali il convenuto era stato condannato per una serie di reati, ai danni di essa attrice, di lesioni, atti persecutori e violenza privata aggravati, dal mese di agosto 2017 al mese di gennaio 2018.
L'attrice, allegando il passaggio in giudicato – in data 2 settembre
2020 – della sentenza di condanna per i fatti descritti, ha, pertanto, chiesto la condanna del convenuto, ex artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., anche in combinato disposto con l'art. 185 c.p., al risarcimento del danno non patrimoniale patito nella misura di euro 100.000,00 o in quella risultata equa e di giustizia, ed al pagamento di un indennizzo per le somme esborsate per spese sanitarie, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione, depositata il 10 dicembre 2022, si è costituito in giudizio , il quale, contestando Controparte_1 quanto dedotto ed eccepito dall'attrice, ha chiesto il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata la c.t.u., il giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione e rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive.
La domanda di parte attrice è fondata nei termini di cui si dirà.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della pag. 2/16 sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile, oltre che amministrativo, per le restituzioni e il risarcimento del danno.
Dunque, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato (ed anche eventualmente la sua estinzione per intervenuta prescrizione), “abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass., n. 5660/2018).
Dunque, nel caso di specie, gli accertamenti svolti in sede penale, per quanto concerne il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento dei danni patiti fanno stato nel presente giudizio risarcitorio attesa la produzione della sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha riconosciuto i reati contestati nel decreto di citazione a giudizio, consistiti in atti persecutori, violenza privata e plurime lesioni aggravate realizzate ai danni dell'attrice. La sentenza è stata prodotta con l'attestazione di passaggio in giudicato (v. sentenza Corte d'Appello n. 35/2020 allegata alla citazione). Dunque, dall'efficacia di giudicato della sentenza resa nel processo penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p. e dagli accertamenti effettuati in sede penale, deriva la responsabilità del convenuto per i reati indicati per i quali è intervenuta la condanna definitiva.
pag. 3/16 Va, dunque, negata in questa sede la possibilità di porre in discussione, sul piano probatorio, l'accertamento del fatto storico e della colpevolezza del convenuto per i reati ascritti.
Tuttavia, in tema di risarcimento del danno, il giudicato formatosi sull'an debeatur copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato o che non vi sia prova di esso (Cass., n.
15595/14).
Qualora il giudice penale limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello stesso di escludere l'esistenza del danno conseguenza risarcibile, ove non dimostrato (Cass., n.
7695/08).
Pertanto, anche in presenza della pronuncia che accerti l'esistenza del fatto, dell'elemento soggettivo e del danno evento, occorre che il danneggiato alleghi e provi l'esistenza del danno conseguenza e del nesso causale rispetto all'evento.
Ne deriva che il giudicato penale non si estende, quindi, alla concreta esistenza di un danno risarcibile e alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (Cass., n. 18352/14).
pag. 4/16 Sicché, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi del reato, la sussistenza del danno non può, tuttavia, essere ritenuta “in re ipsa”, ma deve essere sempre allegata e provata dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità di danneggiato dal reato (Cass., n. 3289/18).
Nella specie, l'attrice ha allegato e dimostrato che, in conseguenza del fatto illecito, ha subito conseguenze dannose, concretatesi in pregiudizio non patrimoniale, sub specie di danno biologico psichico e fisico.
Nella sentenza del Tribunale di Patti, allegata alla citazione, emerge che l'attrice, a causa delle condotte persecutorie e delle lesioni subite, ha perso il lavoro, nonché che aveva subito ulteriori ingiurie e percosse che le causavano la rottura del setto nasale (cfr. pp.
2-3 della sentenza del Tribunale di Patti).
Si legge nella sentenza che siffatti atti avevano determinato uno stato di timore ed ansia nell'attrice che l'avevano condotta ad assumere psicofarmaci, a cui era seguito uno stato depressivo della di lei figlia (p. 5 sentenza del Tribunale di Patti).
Circostanze, queste già appurate nella sentenza penale, ormai passata in giudicato (cfr. p. 7 sentenza di merito ove richiama le dichiarazioni rilasciate in sede di incidente probatorio).
L'attrice ha anche allegato la cartella clinica del Day Service, presso l'Ospedale Fogliani di Milazzo, dalla quale emerge una “frattura scoposta delle osse nasali”, che ne aveva determinato l'ammissione in ospedale in data 17 gennaio 2018 e la dimissione in data 19 gennaio 2018 (cfr. cartella clinica allegata alla citazione), nonché il referto dell' Dipartimento di salute mentale, con cui CP_2
le era stato diagnosticato un disturbo d'ansia con umore deflesso a causa delle condotte aggressive dell'ex marito (cfr. referto del 10 giugno 2021 dell allegato alla citazione) ed il referto CP_2 dell'8 febbraio 2023 con cui le era stata diagnosticata una pag. 5/16 “depressione reattiva di grado medio con ansia” (allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.) causata dalle condotte del marito che “…hanno implicato una minaccia all'integrità psicofisica e l'avere sperimentato sentimenti di impotenza, colpa e vergogna ha contribuito a generare una sorta di depressione…”.
È stato anche provato il trauma cranico non commotivo subito il 19 agosto 2017 a causa delle percosse che le venivano inflitte dall'ex coniuge (cfr. relazione c.t.u. p. 6).
A supporto di siffatto quadro probatorio milita altresì quanto è emerso dalla consulenza tecnica di ufficio che ha confermato lo status ansioso-depressivo, caratterizzato da umore deflesso, ansia, attacchi di panico, turbe del sonno e dell'appetito, con conseguente cambiamento delle abitudini di vita, in cui versava l'attrice a causa degli atteggiamenti minacciosi ed aggressivi del convenuto: la c.t.u. conclude dichiarando che l'attrice presenta un “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti”, con conseguente riscontro di “sofferenza soggettiva e difficoltà di adattamento in ambito familiare, sociale, lavorativo, con umore depresso, irritabilità, preoccupazione, ansia, irrequietezza;
tali turbe assumono particolare gravità per la presenza di componenti fobico-ossessive, quali la polarizzazione/intrusività ideativa, rettiva alla riesposizione a specifici stimoli che riguardano il trauma con tendenza all'evitamento” (cfr. pp.
8-10 c.t.u).
La c.t.u., pertanto, rileva che vi è la sussistenza di un nesso causale tra i danni biologici, fisici e pschichici, patiti dall'attrice e l'evento traumatico subito (cfr. pp.
8-10 c.t.u. ove si legge: per il danno fisico: “…l'entita e la causa delle lesioni fisiche subite predette, le quali sono in connessione causale con l'evento di cui all'atto di citazione ed accertato in sede penale”; per il danno psichico: “…si rileva dunque l'esistenza di un nesso di causalità, ciò alla luce
pag. 6/16 dell'apporto delle discipline psichiatriche e psicologiche determinanti per accertare la ricorrenza di una reazione psichica abnorme in seguito allo specifico evento traumatico”). In conseguenza di tale accertamento, si può riconoscere l'esistenza di un danno psichico e fisico in termini di danno biologico già comprensivo del danno relazionale, come conseguenza diretta dei reati ascritti al convenuto.
Ciò posto, prima di procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice, si rende opportuno richiamare alcuni principi di diritto di carattere generale.
Sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
26972/2008, il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e il secondo va riconosciuto solo nei casi determinati dalla legge, o “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla
Costituzione”. Se la lesione all'integrità psico-fisica deriva da un fatto previsto dalla legge come reato, come nel caso in esame, la risarcibilità del danno biologico è consentita senza limite alcuno dall'art. 185 comma 2 c.p.; si tratta, cioè, di una tra le ipotesi previste espressamente dalla legge ricorrendo le quali è sempre consentito il ristoro del danno non patrimoniale.
Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e
139 del Dlgs. n. 209 del 2005, quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita
pag. 7/16 del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito" va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione, cui rinvia l'art. 2059 cod. civ. Secondo la recente pronuncia della Cassazione
Civile, Sezioni Unite, n. 7513 del 2018 che ha dettato il cd. decalogo del danno non patrimoniale: "La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste...che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico - relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico - relazionale".
La riconduzione della risarcibilità del danno biologico nell'ambito della previsione dell'art. 2059 cod. civ. e non più in base al collegamento tra l'art. 2043 cod. civ. e 32 Cost. si impone anche per il cd. danno morale, la cui definizione di turbamento transeunte cagionato da reato deve ritenersi del tutto superata, sia perché “né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio” sia perché carente anche sul piano della adeguatezza della tutela “poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo”. La formula “danno morale”, hanno precisato le S.U. con la citata pronuncia “non individua un'autonoma categoria di danno ma descrive, tra i possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata;
sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.
pag. 8/16 In sintesi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni
Unite, il danno non patrimoniale è una categoria unitaria e omnicomprensiva e, pertanto, ove sia accertato un danno alla salute non è consentito liquidare alla vittima un duplice risarcimento: uno per danno biologico e uno per danno morale, e ancor meno, un'ulteriore voce di danno cd. esistenziale. Ciò non vuol dire, tuttavia, che la sofferenza morale causata dalla lesione al diritto alla salute non sia un danno risarcibile.
In presenza di un danno alla salute occorre, pertanto, accertare se il grado di invalidità permanente riportato dalla vittima tenga conto anche della sofferenza morale o del dolore fisico e del disagio psichico, ove le conseguenze dannose non patrimoniali esulino e non siano ricomprese nel grado di invalidità permanente come conseguenze indefettibili e inevitabili della menomazione, riconoscere il risarcimento del danno ulteriore riportato dalla vittima, con un aumento del danno biologico a titolo di personalizzazione.
In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui
è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico - relazionale).
In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto pag. 9/16 peculiari che non siano state considerate nel grado di invalidità accertato.
In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Tuttavia, l'esistenza di tali pregiudizi non aventi base medico-legale dovrà formare oggetto di separata valutazione e liquidazione solo ove adeguatamente allegati e provati.
Ciò premesso, all'esito della espletata c.t.u., le cui conclusioni sono interamente condivise da questo giudice, il danno biologico permanente psichico e fisico (presenza di esiti di frattura scomposta del segmento osseo e delle pareti laterali del naso e il disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti), è stato complessivamente valutato nella misura del 15%; il danno biologico all'integrità fisica di carattere temporaneo è stato valutato con le seguenti inabilità: al 75% di 30 giorni;
al 50% di 60 giorni;
parziale al 25% di 90 giorni.
La riportata quantificazione tiene, dunque, evidentemente conto di tutti i riflessi negativi sulla sfera relazionale della vittima e sulle attività quotidiane della stessa, includendo anche il danno dinamico- relazionale (cfr. p. 10 c.t.u ove si fa cenno ai pregiudizi esistenziali).
Per la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo, questo giudice ritiene, difatti, di avvalersi delle Tabelle di Milano, aggiornate all'anno 2024, atteso che la tabella ministeriale, entrata pag. 10/16 in vigore recentemente, è prevista solo per i sinistri stradali e per la responsabilità medica.
Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3
Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare") (Cass., n. 19506/2024).
Il danno biologico va, dunque, liquidato, tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca in cui sono iniziate le condotte criminose (34 anni), nella misura di euro 40.224,00 quale danno biologico permanente, al quale può essere aggiunta la percentuale dl 25%
(aumento minimo) a titolo di danno non patrimoniale sub specie morale soggettivo per la paura e la sofferenza transeunte subite al pag. 11/16 momento del reato, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'aggressività mostrata dal convenuto e dei disagi psichici e fisici che l'attrice abbia dovuto subire a cause delle condotte criminose del convenuto (elementi, tutti allegati dall'attrice e che si ricavano dalle sentenze penali) e così la complessiva somma di euro
50.280,00 a titolo di danno biologico permanente comprensivo del danno morale soggettivo. Al danno permanente va addizionato il danno derivante dall'inabilità temporanea che si liquida in euro
8.625,00. Danno non patrimoniale complessivo: 58.905,00 euro.
Non può, invece, essere riconosciuta alcuna personalizzazione del danno.
Colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento di un danno patito e che voglia vedersi liquidare il danno non patrimoniale con il relativo aumento a titolo di personalizzazione, deve provare che,
a seguito dell'evento dannoso, abbia dovuto sopportare (oltre alle comuni conseguenze) anche conseguenze anomale e del tutto peculiari, riferibili solamente al proprio caso in rapporto al proprio stile di vita pre evento dannoso, diverse rispetto a quelle ordinarie derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Trib.
Pisa sez. I, 24/09/2024, n. 1136), che non siano ricomprese nel grado di invalidità accertato.
In conclusione, la misura standard del risarcimento potrà essere aumentata “solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari” e di cui, chiaramente, la parte abbia fornito adeguata prova (cfr. Cass., n. 7513/2018).
Tale prova anche presuntiva, nella specie, non sussiste;
si soggiunga che la percentuale di invalidità permanente, accertata dalla c.t.u., ha già tenuto conto delle conseguenze esistenziali che l'attrice aveva subito per effetto dei reati realizzati ai suoi danni dal convenuto,
pag. 12/16 nonché del disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
La sommatoria degli importi sopra indicati appare, dunque, esaustiva del danno non patrimoniale patito in conseguenza dei fatti di causa, già comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale per il cambiamento di abitudini allegato (difficoltà nel recarsi sul luogo di lavoro e presenza di componenti fobico-ossessive, quali la polarizzazione e intrisuvità ideativa).
La liquidazione compiuta alla luce della vigente Tabella Unica
Nazionale risulta essere effettuata secondo valori monetari attualizzati all'anno 2024, sicché appare equa un'ulteriore rivalutazione monetaria dall'entrata in vigore delle tabelle 2024 ad oggi per un importo di euro 59.670,77.
Nessuna somma va riconosciuta a titolo di interessi compensativi.
Nei debiti di valore il riconoscimento dei cc.dd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n.
22347/07).
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta “iuris et de iure”, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno pag. 13/16 derivatogli dal ritardato pagamento (Cass., n. 19063/2023; conf.
Cass., n. 4938/2023 e Cass., n. 36878/2021).
Nella specie, manca la dettagliata allegazione di insufficienza della rivalutazione monetaria.
L'attrice ha chiesto un indennizzo derivante dalle spese mediche che ha dovuto affrontare a causa delle condotte persecutorie ed aggressive del convenuto.
La domanda, da riqualificare quale domanda di risarcimento del danno patrimoniale, è fondata.
L'attrice ha prodotto le ricevute delle spese mediche che ha dovuto affontare a cause delle molestie e aggressioni subite per opera del convenuto (cfr. ricevute allegate alla citazione).
Va riconosciuto, quindi, all'attrice l'importo di euro 237,35, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, derivante dagli esborsi affrontati per le spese mediche, come documentate (v. all. atto di citazione) e ritenute compatibili con i reati subiti, oltre rivalutazione dalla data della prima ricevuta ad oggi, per un importo di euro
278,17.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per i danni riportati dall'attrice, il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari ad euro 59.670,77 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e della somma di euro 278,17 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Dalla pubblicazione della presente sentenza, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
147/2022 (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e la riduzione degli importi richiesti;
con attività istruttoria;
pag. 14/16 valore in base al decisum) seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Le spese di c.t.u., liquidate con decreto dell'8 luglio 2024, vanno, parimenti poste a carico del convenuto soccombente.
Si precisa che, in base alla sentenza della Corte Costituzione n.
64/2024, non è più necessario ridurre i compensi da liquidare in sentenza, in favore dello Stato, provvedendo a tale decurtazione solo nel decreto di liquidazione in favore del procuratore (al riguardo, la
Corte Costituzionale si è così espressa: “Nel caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene quindi a un
«rapport[o] distinto[o] e autonom[o]» (sentenza n. 109 del 2022) da quello che sorge per effetto dell'ammissione stessa;
quest'ultimo,
a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo
Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca, a differenza di quanto sostiene il rimettente, alcuna ulteriore effettiva decurtazione. L'istituto della rifusione delle spese
è, pertanto, concettualmente estraneo alla logica propria dell'obbligazione tributaria, che implica, invece, una «effettiva decurtazione patrimoniale» attraverso un «prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (ex plurimus, sentenza n. 128 del 2022). 6.1.– La tesi del rimettente si fonda, pertanto, su un errore di prospettiva che, peraltro, condurrebbe a garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perché la controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la
pag. 15/16 fiscalità generale, dell'onere del loro patrocinio, attuando così gli artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 10 del 2022 e n. 157 del 2021), secondo un criterio di sostenibilità (sentenza n. 35 del 2019) che prevede, al fine di contenere la spesa pubblica, un abbattimento dei compensi per le relative prestazioni professionali).
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1818/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto per i danni riportati dall'attrice, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari ad euro 59.670,77 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e della somma pari ad euro
278,17 a titolo del risarcimento del danno patrimoniale, oltre eventuali interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 51,54 per esborsi (spese notifica) ed euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TUSG. Nei rapporti tra le parti, pone le spese di c.t.u., già liquidate separatamente con decreto dell'8 luglio 2024, a carico del convenuto.
Patti, 20 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
pag. 16/16