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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 711/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 711/2022 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via S. Miceli n. 24/O presso lo studio dell'Avv. Lidia Pagliuso, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Cristiano, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Chiaia n. 142 presso lo studio dell'Avv. Roberta Refolo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229001968728000, relativamente all'avviso di addebito n. 33020170002122365000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.06.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020229001968728000, notificata a mezzo p.e.c. in data 8.06.2022, relativamente all'avviso di addebito n. 33020170002122365000, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla gestione separata “liberi professionisti” per l'anno 2010, oltre sanzioni ed interessi, deducendo:
a) innanzitutto, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995; b) l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta;
c) la decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n.
46/1999 in quanto i crediti erano stati iscritti a ruolo oltre il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi omessi.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, venisse accertata e dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali contenuti negli atti impugnati, nonché la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di addebito, nonché per violazione del termine di decadenza, con conseguente annullamento dell'intimazione e dell'avviso di addebito, ordinando all'ente previdenziale convenuto lo sgravio dei contributi non dovuti e dichiarando l'illegittimità l'iscrizione a ruolo dei crediti azionati.
2. Integrato il contraddittorio l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva CP_1 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica dell'avviso di addebito;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva e di presunta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; g) nel merito, la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata CP_1 per l'anno in contestazione.
Concludeva per il rigetto della domanda, con conseguente conferma dell'operato dell'ente previdenziale.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) il proprio difetto di legittimazione passiva CP_3 relativamente alle questioni attinenti al merito della pretesa creditoria;
b) la regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta;
c) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale;
d) l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti, anche in ragione della tardività dell'opposizione.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto l' e l' hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di CP_1 CP_3 trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
21.06.2022 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita, a mezzo p.e.c., in data 8.06.2022 -, risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione di pagamento impugnata.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non contesta la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico, ovverosia dell'avviso di addebito n. 33020170002122365000, asseritamente notificato l'8.01.2018, nonché la decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito contributivo ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020170002122365000, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla gestione separata “Liberi Professionisti” relativi all'anno 2010, oltre sanzioni ed interessi, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 66546416182-4 del 30.12.2017 e consegnato l'8.01.2018 a mani di
[...]
, qualificatosi marito della ricorrente. CP_4
Si precisa che l'avviso di ricevimento allegato è agevolmente riconducibile al rispettivo atto poiché reca il numero identificativo del documento al quale si riferisce.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito soprarichiamato;
inoltre, alla luce della mancata impugnazione del suddetto avviso entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalle data di notificazione dell'avviso), il credito contributivo sotteso all'atto impugnati è divenuto irretrattabile, sicché è preclusa ogni contestazione relativa al merito della pretesa creditoria per quel che attiene alla presunta decadenza dall'iscrizione a ruolo, nonché all'intervenuta prescrizione cd. antecedente.
6. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, occorre tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Alla luce di quanto sopraesposto, per quanto concerne i crediti portati dall'avviso di addebito impugnato, deve rilevarsi che alcuna prescrizione può dirsi maturata posto che tra la data di notifica del succitato avviso (8.01.2018) e quella dell'intimazione di pagamento opposta (8.06.2022) non risultano decorsi cinque anni, anche in virtù della sospensione dei termini operata per complessivi
311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
7. Ne discende, di conseguenza, il rigetto della domanda.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della parziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna la ricorrente al pagamento dei contributi portati dall'avviso di addebito n. 33020170002122365000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.310,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da corrispondere nella misura della metà (pari ad €
655,00, oltre accessori di legge) a favore di ciascuna parte convenuta.
Lamezia Terme, 26.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 711/2022 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via S. Miceli n. 24/O presso lo studio dell'Avv. Lidia Pagliuso, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Cristiano, come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Chiaia n. 142 presso lo studio dell'Avv. Roberta Refolo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229001968728000, relativamente all'avviso di addebito n. 33020170002122365000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.06.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 03020229001968728000, notificata a mezzo p.e.c. in data 8.06.2022, relativamente all'avviso di addebito n. 33020170002122365000, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla gestione separata “liberi professionisti” per l'anno 2010, oltre sanzioni ed interessi, deducendo:
a) innanzitutto, l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995; b) l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta;
c) la decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n.
46/1999 in quanto i crediti erano stati iscritti a ruolo oltre il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi omessi.
Chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta, venisse accertata e dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali contenuti negli atti impugnati, nonché la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di addebito, nonché per violazione del termine di decadenza, con conseguente annullamento dell'intimazione e dell'avviso di addebito, ordinando all'ente previdenziale convenuto lo sgravio dei contributi non dovuti e dichiarando l'illegittimità l'iscrizione a ruolo dei crediti azionati.
2. Integrato il contraddittorio l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva CP_1 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica dell'avviso di addebito;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva e di presunta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; g) nel merito, la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata CP_1 per l'anno in contestazione.
Concludeva per il rigetto della domanda, con conseguente conferma dell'operato dell'ente previdenziale.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) il proprio difetto di legittimazione passiva CP_3 relativamente alle questioni attinenti al merito della pretesa creditoria;
b) la regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta;
c) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche alla luce della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale;
d) l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti, anche in ragione della tardività dell'opposizione.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che soltanto l' e l' hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di CP_1 CP_3 trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
21.06.2022 e, quindi, entro il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita, a mezzo p.e.c., in data 8.06.2022 -, risultano tempestive e, dunque, ammissibili le doglianze che attengono alla presunta irregolarità formale dell'intimazione di pagamento impugnata.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non contesta la sussistenza del fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata ma si duole dell'intrinseca illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico, ovverosia dell'avviso di addebito n. 33020170002122365000, asseritamente notificato l'8.01.2018, nonché la decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito contributivo ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) l'avviso di addebito n. 33020170002122365000, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti alla gestione separata “Liberi Professionisti” relativi all'anno 2010, oltre sanzioni ed interessi, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 66546416182-4 del 30.12.2017 e consegnato l'8.01.2018 a mani di
[...]
, qualificatosi marito della ricorrente. CP_4
Si precisa che l'avviso di ricevimento allegato è agevolmente riconducibile al rispettivo atto poiché reca il numero identificativo del documento al quale si riferisce.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito soprarichiamato;
inoltre, alla luce della mancata impugnazione del suddetto avviso entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalle data di notificazione dell'avviso), il credito contributivo sotteso all'atto impugnati è divenuto irretrattabile, sicché è preclusa ogni contestazione relativa al merito della pretesa creditoria per quel che attiene alla presunta decadenza dall'iscrizione a ruolo, nonché all'intervenuta prescrizione cd. antecedente.
6. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, occorre tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Alla luce di quanto sopraesposto, per quanto concerne i crediti portati dall'avviso di addebito impugnato, deve rilevarsi che alcuna prescrizione può dirsi maturata posto che tra la data di notifica del succitato avviso (8.01.2018) e quella dell'intimazione di pagamento opposta (8.06.2022) non risultano decorsi cinque anni, anche in virtù della sospensione dei termini operata per complessivi
311 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata.
7. Ne discende, di conseguenza, il rigetto della domanda.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della parziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna la ricorrente al pagamento dei contributi portati dall'avviso di addebito n. 33020170002122365000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.310,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da corrispondere nella misura della metà (pari ad €
655,00, oltre accessori di legge) a favore di ciascuna parte convenuta.
Lamezia Terme, 26.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino