Versione
11 giugno 1995
11 giugno 1995
Art. 17. Concorso interno 1. Le modalita' del concorso interno, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con decreto ministeriale.
2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi. I programmi, le modalita' di svolgimento del corso per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, e degli esami finali, nonche' la composizione della commissione esaminatrice sono fissati con decreto ministeriale.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi. I programmi, le modalita' di svolgimento del corso per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, e degli esami finali, nonche' la composizione della commissione esaminatrice sono fissati con decreto ministeriale.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
Giurisprudenza • 6
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/12/2022, n. 11130Provvedimento: […] 1) violazione di legge (art. 17 d.lgs. n. 201 del 1995) – illegittimità della decorrenza (giuridica) attribuita in sede di nomina a vice ispettori provenienti da concorso interno, per disparità di trattamento rispetto ai vice periti provenienti da concorso interno (invocando l'applicazione, per analogia juris, dell'art. 44 c. 3° d.lgs. n. 201 del 1995 e s.m.i., che disciplina il ruolo dei periti), con conseguente attribuzione de plano della decorrenza giuridica del 1° gennaio 2005; ovvero prospettando, ove non riconosciuta l'applicazione analogica di tale norma, l'illegittimità costituzionale di tale quadro normativo, che discrimina il personale del ruolo degli ispettori rispetto a quello del ruolo dei periti (l'equiordinazione dei due ruoli);Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- violazione di legge·
- procedura concorsuale·
- prova del danno·
- risarcimento danni·
- art. 2-bis L. n. 241 del 1990·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- disparità di trattamento tra ruoli·
- nomina a vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato·
- decorrenza giuridica della nomina