Articolo 17 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201
Articolo 16Articolo 18
Versione
11 giugno 1995
Art. 17. Concorso interno 1. Le modalita' del concorso interno, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con decreto ministeriale.
2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi. I programmi, le modalita' di svolgimento del corso per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, e degli esami finali, nonche' la composizione della commissione esaminatrice sono fissati con decreto ministeriale.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
Entrata in vigore il 11 giugno 1995
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