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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 19/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
GUIDA ALESSIO, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di revoca ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011;
SENTENZA Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 06/01/2025 la ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di rigetto della liquidazione del compenso presentata dal suo difensore
Avv. Alessio Guida, emesso dal Tribunale di Macerata in data 19.12.2024 e notificato in pari data, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 812/2024 R.G.- Sezione
Lavoro.
Nel merito, la ricorrente ha dedotto la illegittimità del decreto impugnato, per aver il
Giudice revocato l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato sul presupposto che la parte, essendo il giudizio vertente in materia di opposizione ex art. 617 c.p.c. dichiarata inammissibile perché non presentata nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avrebbe fatto un errore di valutazione (quella del decorso del termine perentorio previsto dalla legge) che costituirebbe colpa grave,
e che invece, alla luce degli atti di causa e dei motivi sottesi all'azione, apparrebbe in maniera sufficientemente chiara la fondatezza dell'azione proposta dalla stessa.
Ha quindi concluso chiedendo “preliminarmente revocare l'impugnato decreto;
- nel merito confermare la delibera n. 107/2023, emessa dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Macerata che aveva ritenuto di ammettere la sig.ra al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, e di guisa ammettere la ricorrente a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile numero 812/2023 R.G. avanti Tribunale di
Macerata – Sez. Lavoro –; - conseguentemente, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di € 3.223,82, o della somma ritenuta secondo giustizia, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo civile indicato in epigrafe;
- con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.”
Il si costituiva in data 10.03.2025, sostenendo l'infondatezza Controparte_1
dell'opposizione e la legittimità del provvedimento impugnato, concludendo per il rigetto del ricorso con il favore delle spese. All'udienza del 19.03.2025 ritenendo questo Presidente la causa matura per la decisione, il procuratore ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e il
Presidente si riservava per il deposito della sentenza.
***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto “entro il termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così, Cass.
n°27418/2017), deve ritenersi fondato e va accolto.
Con il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio qui opposto, il
Tribunale ha osservato: “che, nel caso di specie, deve ravvisarsi la sussistenza – se non della mala fede – quanto meno della colpa grave atteso che la fondatezza dell'opposizione era apprezzabile fin dalla proposizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato;
che, invero, l'opposizione, qualificata dalla stessa parte opponente come opposizione ai sensi dell'art. 615-617 c.p.c. aveva ad oggetto
l'intimazione di pagamento n° 06320219000695702/000 emessa dall
[...]
, dell'importo di complessivi € 59.937,84, Controparte_2
notificata al debitore, nella specie della quale Parte_2 Parte_3
era divenuta di poi l'erede, in data 12.02.2022 (all.to 3 al ricorso) che l'opposizione è stata dichiarata inammissibile perché non proposta nel termine perentorio di venti giorni, previsto all'art. 617 c.p.c, dalla notifica, al debitore, dell'atto esecutivo (nel caso di specie l'intimazione di pagamento di cui sopra); che, pertanto, deve ritenersi che sussistano giusti motivi per revocare il patrocinio per avere la parte agito in giudizio con colpa grave trattandosi di valutazione, quella del decorso del termine perentorio previsto dalla legge, che, come già detto, che la parte poteva e doveva valutare sin dall'origine; che, oltre a ciò, anche a volere ritenere che il detto termine fosse stato osservato, vi è che, anche l'unico motivo posto a sostegno dell'opposizione, ossia la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale per il decorso del termine di cinque anni di cui dell'art.3 della L. 335/1995, attenendo al merito della pretesa creditoria, e non al titolo impugnato, doveva essere fatta valere entro il termine di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, così come prescritto dall'art. 24 co. D.L. vo 46/1999 o, se all'epoca di questi il diritto al pagamento non si era ancora prescritto, entro quaranta giorni dalla notifica del primo atto utile per eccepirla;
che anche questa valutazione poteva
e doveva essere apprezzata dalla parte ancora prima di radicare il giudizio;
(…) tutto ciò premesso, visto l'art. 136 D.P.R 115/2002
p.q.m.
revoca l'ammissione di al patrocinio a carico dell'erario” Parte_1
Il Tribunale ha quindi disposto la revoca del patrocinio, applicando il comma secondo dell'articolo 136 del DPR 115/2002, a mente del quale va disposta “la revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta (….) che l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” evidenziando che la colpa grave fosse da rinvenire nella manifesta infondatezza dell'opposizione che era apprezzabile fin dalla proposizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, non avendo la ricorrente valutato il decorso del termine perentorio previsto dalla legge.
Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21610/18, nel ribadire l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ha riaffermato che
“l'art. 136, comma 2, del D.P.R. 115/2002, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell'ipotesi in cui venga accertato che l'interessato abbia agito
o resistito con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta, da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito”.
L'indipendenza dei due giudizi era, invero, già stata evidenziata anche dalla Corte
Costituzionale, allorchè, con la Sentenza n. 220/2009, aveva osservato che “il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata); sia la revoca ex post della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave”.
Secondo la costante interpretazione della Corte “agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2584 del
2016);“peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 9912 del 20/04/2018).
Nel caso in esame il decreto di revoca del gratuito patrocinio non argomenta in merito alla effettiva sussistenza della colpa grave del richiedente, così come tratteggiate dai menzionati indirizzi giurisprudenziali.
Il decreto, piuttosto, e con argomentazione non condivisibile, ritiene sussistenti i requisiti soggettivi di cui in argomento per non aver la parte valutato il decorso dei termini perentori per proporre l'azione.
Trattasi però questa di valutazione che attiene al merito della vicenda- avendo tra l'altro la ricorrente ampiamente argomentato in diritto in ricorso che trattasi di opposizione ex. art. 615 c.p.c. la quale non è soggetta a termini - il cui esame è effettivamente precluso allo scrivente.
Pertanto, lo scrivente ha l'onere di verificare la fondatezza del decreto di revoca ai soli fini della colpa grave e non in relazione al merito dell'azione giudiziaria proposta, essendo preclusa qualunque possibilità di cognizione circa il merito della decisione.
Le condotte evidenziate nel provvedimento di revoca del beneficio, ed è questo il punto dirimente del decidere, non costituiscono elementi sintomatici della colpa grave nella proposizione dell'azione (da intendersi quale inescusabile imperita ignoranza della insussistenza del diritto dedotto in giudizio, relativamente all'esistenza della colpa grave (ex multis Cass. 24645/2007) valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.
Il decreto di revoca, quindi, va annullato non potendo il presupposto per la revoca, in altri termini la colpa grave, ritenersi integrato.
Si deve, infatti, ricordare che il ricorso alla tutela giurisdizionale costituisce diritto costituzionalmente garantito, con ciò significando che una sua compromissione deve attenersi ai parametri probatori e oneri motivazionali stringenti poco sopra riproposti.
La fondatezza dell'opposizione in questa sede spiegata impedisce, tuttavia, la liquidazione del compenso spettante per il giudizio al difensore che lo ha richiesto nelle conclusioni dell'atto (“conseguentemente, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di € 3.223,82, o della somma ritenuta secondo giustizia, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo civile indicato in epigrafe”).
Con riferimento infatti alla liquidazione dei compensi in favore del difensore, è necessario osservare che, come affermato in linea di principio dalla giurisprudenza di legittimità, “Il Giudice che dispone l'annullamento del provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza d'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato non può esaminare il merito dell'istanza ma deve disporre la restituzione al primo giudice, non potendo sottrarre alla parte un grado di giudizio previsto dalla legge” (Cass. Pen. 22 ottobre 2008 n. 46393), onde, sebbene nel caso in esame non si verta propriamente in ipotesi di declaratoria di inammissibilità dell'istanza ma in sostanza di revoca della precedente ammissione, tuttavia, stante l'identità di ratio, lo stesso provvedimento deve essere assunto in questa sede.
Difatti, se si disponesse in questa sede la liquidazione dei compensi il difensore avrebbe l'unica possibilità di ricorso per Cassazione, con evidente perdita di un grado di giudizio. Pertanto, la pronuncia va limitata al ripristino della situazione quo ante, cioè
l'ammissione della . Pt_1
Gli atti devono essere, pertanto, restituiti al Giudice civile per la liquidazione del dovuto.
Quanto alle spese di lite, non vi è luogo a provvedere.
Ed infatti la recente giurisprudenza di legittimità ritiene che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. 115/2002 osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento. Pertanto nel caso di specie, posto che la parte soccombente è il e stante l'intervenuta ammissione della Controparte_1
ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dovrebbe essere Pt_1
effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto. (Si veda Cass. Sez. U.,
24413/2021; conf. Cass. 35386/2022, 11965/2022, 11750/2022, 19299/2021,
30876/2018, 22882/2018, 18583/2012).
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 19/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato adottato Parte_1
dal Tribunale di Macerata in data 14.12.2024;
2. Ammette al beneficio del patrocinio a spese dello Stato Parte_1
nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. R.G. 812/2023- sez. Lavoro;
3. Dispone la restituzione degli atti al primo giudice per i provvedimenti di propria competenza;
4. Nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 16/04/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 19/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
GUIDA ALESSIO, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di revoca ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d. lgs. n. 150/2011;
SENTENZA Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 06/01/2025 la ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di rigetto della liquidazione del compenso presentata dal suo difensore
Avv. Alessio Guida, emesso dal Tribunale di Macerata in data 19.12.2024 e notificato in pari data, nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. 812/2024 R.G.- Sezione
Lavoro.
Nel merito, la ricorrente ha dedotto la illegittimità del decreto impugnato, per aver il
Giudice revocato l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato sul presupposto che la parte, essendo il giudizio vertente in materia di opposizione ex art. 617 c.p.c. dichiarata inammissibile perché non presentata nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, avrebbe fatto un errore di valutazione (quella del decorso del termine perentorio previsto dalla legge) che costituirebbe colpa grave,
e che invece, alla luce degli atti di causa e dei motivi sottesi all'azione, apparrebbe in maniera sufficientemente chiara la fondatezza dell'azione proposta dalla stessa.
Ha quindi concluso chiedendo “preliminarmente revocare l'impugnato decreto;
- nel merito confermare la delibera n. 107/2023, emessa dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Macerata che aveva ritenuto di ammettere la sig.ra al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, e di guisa ammettere la ricorrente a patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile numero 812/2023 R.G. avanti Tribunale di
Macerata – Sez. Lavoro –; - conseguentemente, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di € 3.223,82, o della somma ritenuta secondo giustizia, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo civile indicato in epigrafe;
- con vittoria di onorari e spese per il presente procedimento da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.”
Il si costituiva in data 10.03.2025, sostenendo l'infondatezza Controparte_1
dell'opposizione e la legittimità del provvedimento impugnato, concludendo per il rigetto del ricorso con il favore delle spese. All'udienza del 19.03.2025 ritenendo questo Presidente la causa matura per la decisione, il procuratore ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso e il
Presidente si riservava per il deposito della sentenza.
***
Il ricorso, certamente tempestivo perché proposto “entro il termine di trenta giorni stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così, Cass.
n°27418/2017), deve ritenersi fondato e va accolto.
Con il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio qui opposto, il
Tribunale ha osservato: “che, nel caso di specie, deve ravvisarsi la sussistenza – se non della mala fede – quanto meno della colpa grave atteso che la fondatezza dell'opposizione era apprezzabile fin dalla proposizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato;
che, invero, l'opposizione, qualificata dalla stessa parte opponente come opposizione ai sensi dell'art. 615-617 c.p.c. aveva ad oggetto
l'intimazione di pagamento n° 06320219000695702/000 emessa dall
[...]
, dell'importo di complessivi € 59.937,84, Controparte_2
notificata al debitore, nella specie della quale Parte_2 Parte_3
era divenuta di poi l'erede, in data 12.02.2022 (all.to 3 al ricorso) che l'opposizione è stata dichiarata inammissibile perché non proposta nel termine perentorio di venti giorni, previsto all'art. 617 c.p.c, dalla notifica, al debitore, dell'atto esecutivo (nel caso di specie l'intimazione di pagamento di cui sopra); che, pertanto, deve ritenersi che sussistano giusti motivi per revocare il patrocinio per avere la parte agito in giudizio con colpa grave trattandosi di valutazione, quella del decorso del termine perentorio previsto dalla legge, che, come già detto, che la parte poteva e doveva valutare sin dall'origine; che, oltre a ciò, anche a volere ritenere che il detto termine fosse stato osservato, vi è che, anche l'unico motivo posto a sostegno dell'opposizione, ossia la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale per il decorso del termine di cinque anni di cui dell'art.3 della L. 335/1995, attenendo al merito della pretesa creditoria, e non al titolo impugnato, doveva essere fatta valere entro il termine di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, così come prescritto dall'art. 24 co. D.L. vo 46/1999 o, se all'epoca di questi il diritto al pagamento non si era ancora prescritto, entro quaranta giorni dalla notifica del primo atto utile per eccepirla;
che anche questa valutazione poteva
e doveva essere apprezzata dalla parte ancora prima di radicare il giudizio;
(…) tutto ciò premesso, visto l'art. 136 D.P.R 115/2002
p.q.m.
revoca l'ammissione di al patrocinio a carico dell'erario” Parte_1
Il Tribunale ha quindi disposto la revoca del patrocinio, applicando il comma secondo dell'articolo 136 del DPR 115/2002, a mente del quale va disposta “la revoca dell'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta (….) che l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” evidenziando che la colpa grave fosse da rinvenire nella manifesta infondatezza dell'opposizione che era apprezzabile fin dalla proposizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, non avendo la ricorrente valutato il decorso del termine perentorio previsto dalla legge.
Di recente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21610/18, nel ribadire l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ha riaffermato che
“l'art. 136, comma 2, del D.P.R. 115/2002, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell'ipotesi in cui venga accertato che l'interessato abbia agito
o resistito con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta, da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito”.
L'indipendenza dei due giudizi era, invero, già stata evidenziata anche dalla Corte
Costituzionale, allorchè, con la Sentenza n. 220/2009, aveva osservato che “il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata); sia la revoca ex post della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave”.
Secondo la costante interpretazione della Corte “agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2584 del
2016);“peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 9912 del 20/04/2018).
Nel caso in esame il decreto di revoca del gratuito patrocinio non argomenta in merito alla effettiva sussistenza della colpa grave del richiedente, così come tratteggiate dai menzionati indirizzi giurisprudenziali.
Il decreto, piuttosto, e con argomentazione non condivisibile, ritiene sussistenti i requisiti soggettivi di cui in argomento per non aver la parte valutato il decorso dei termini perentori per proporre l'azione.
Trattasi però questa di valutazione che attiene al merito della vicenda- avendo tra l'altro la ricorrente ampiamente argomentato in diritto in ricorso che trattasi di opposizione ex. art. 615 c.p.c. la quale non è soggetta a termini - il cui esame è effettivamente precluso allo scrivente.
Pertanto, lo scrivente ha l'onere di verificare la fondatezza del decreto di revoca ai soli fini della colpa grave e non in relazione al merito dell'azione giudiziaria proposta, essendo preclusa qualunque possibilità di cognizione circa il merito della decisione.
Le condotte evidenziate nel provvedimento di revoca del beneficio, ed è questo il punto dirimente del decidere, non costituiscono elementi sintomatici della colpa grave nella proposizione dell'azione (da intendersi quale inescusabile imperita ignoranza della insussistenza del diritto dedotto in giudizio, relativamente all'esistenza della colpa grave (ex multis Cass. 24645/2007) valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda.
Il decreto di revoca, quindi, va annullato non potendo il presupposto per la revoca, in altri termini la colpa grave, ritenersi integrato.
Si deve, infatti, ricordare che il ricorso alla tutela giurisdizionale costituisce diritto costituzionalmente garantito, con ciò significando che una sua compromissione deve attenersi ai parametri probatori e oneri motivazionali stringenti poco sopra riproposti.
La fondatezza dell'opposizione in questa sede spiegata impedisce, tuttavia, la liquidazione del compenso spettante per il giudizio al difensore che lo ha richiesto nelle conclusioni dell'atto (“conseguentemente, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare l'importo di € 3.223,82, o della somma ritenuta secondo giustizia, a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo civile indicato in epigrafe”).
Con riferimento infatti alla liquidazione dei compensi in favore del difensore, è necessario osservare che, come affermato in linea di principio dalla giurisprudenza di legittimità, “Il Giudice che dispone l'annullamento del provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza d'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato non può esaminare il merito dell'istanza ma deve disporre la restituzione al primo giudice, non potendo sottrarre alla parte un grado di giudizio previsto dalla legge” (Cass. Pen. 22 ottobre 2008 n. 46393), onde, sebbene nel caso in esame non si verta propriamente in ipotesi di declaratoria di inammissibilità dell'istanza ma in sostanza di revoca della precedente ammissione, tuttavia, stante l'identità di ratio, lo stesso provvedimento deve essere assunto in questa sede.
Difatti, se si disponesse in questa sede la liquidazione dei compensi il difensore avrebbe l'unica possibilità di ricorso per Cassazione, con evidente perdita di un grado di giudizio. Pertanto, la pronuncia va limitata al ripristino della situazione quo ante, cioè
l'ammissione della . Pt_1
Gli atti devono essere, pertanto, restituiti al Giudice civile per la liquidazione del dovuto.
Quanto alle spese di lite, non vi è luogo a provvedere.
Ed infatti la recente giurisprudenza di legittimità ritiene che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. 115/2002 osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento. Pertanto nel caso di specie, posto che la parte soccombente è il e stante l'intervenuta ammissione della Controparte_1
ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dovrebbe essere Pt_1
effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto. (Si veda Cass. Sez. U.,
24413/2021; conf. Cass. 35386/2022, 11965/2022, 11750/2022, 19299/2021,
30876/2018, 22882/2018, 18583/2012).
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 19/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento di revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato adottato Parte_1
dal Tribunale di Macerata in data 14.12.2024;
2. Ammette al beneficio del patrocinio a spese dello Stato Parte_1
nell'ambito del procedimento civile iscritto al n. R.G. 812/2023- sez. Lavoro;
3. Dispone la restituzione degli atti al primo giudice per i provvedimenti di propria competenza;
4. Nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M.
Così deciso a Macerata lì 16/04/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'