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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. Civ. nr. R.G. 3062/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3062/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 204/2017 del Giudice di Pace di Castrovillari, depositata il 29.03.2017 non notificata e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Cristofaro Salerno, domiciliato come in atti
APPELLANTE
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.12.2024, poi sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte.
Parte appellante ha depositato note scritte del seguente tenore: “Preso atto del provvedimento del Giudice del 7/11/2024 con cui è stata disposta la trattazione dell'udienza del 24/12/2024 mediante il deposito di note scritte, si verbalizza quanto segue. L'avv. Salerno, per l'appellante evidenziando che il è rimasto contumace Parte_1 Controparte_1 in questo procedimento, senza quindi assumere alcuna difesa e sollevare contestazioni in ordine ai motivi di appello proposti, si riporta integralmente ai motivi di gravame esposti in atto introduttivo, insistendo in essi e nelle domande formulate, anche in ordine alle richieste istruttorie. La sentenza di primo grado è ingiusta, erronea ed illogica, per quanto già motivato in atti e per quanto viene ulteriormente precisato in queste note. Il Giudice di primo grado non ha accolto la richiesta di C.T.U., la quale, già accertata la dinamica del sinistro e delle lesioni lamentate quale diretta conseguenza, avrebbe potuto valutare i postumi permanenti eventualmente riportati nonché il periodo congruo di invalidità temporanea. Senza motivazione alcuna, invece, ha ritenuto di procedere personalmente alla quantificazione e liquidazione dei danni che, peraltro, non risultano neppure specificati nella misura conformi e conformi alle tabelle di Milano applicabili all'epoca dei fatti, secondo i punti percentuali per fascia di età (all'epoca il sig. aveva 56 anni), non Pt_1 prendendo in considerazione tutti quei danni ulteriori e richiesti ai fini del risarcimento integrale, per come riconosciuto e ribadito da Giurisprudenza. È stata pertanto liquidata una somma assolutamente inadeguata e parziale circa le lesioni, avulsa da qualsiasi riferimento certo, che non tiene conto del principio della personalizzazione del danno, ai fini del risarcimento integrale. Quanto alla richiesta del lucro cessante, il Giudice, dopo aver ritenuto inammissibili alcuni capitoli di prova circa il teste , il quale aveva commissionato un lavoro all'appellante che Testimone_1 non ha potuto essere effettuato per le lesioni riportate dallo dello stesso in conseguenza del sinistro, perché formulati in modo negativo, ha poi ritenuto che il sig. non abbia assolto Pt_1 all'onere probatorio “ posto che le dichiarazioni, di tenore assai generico, rese dal teste Tes_1
1 , non hanno trovato riscontro documentale”. E' evidente che, confermato dal teste che Tes_1 l'incarico e il relativo compenso erano stati per il momento pattuiti verbalmente e considerato pure che il lavoro commissionato non aveva potuto essere eseguito, per cui nessun compenso era stato ricevuto, nessuna prova documentale poteva essere fornita dal sig. . Vi è di più. Come Pt_1 detto, il Giudice ha ritenuto che le dichiarazioni rese fossero di tenore generico. In realtà i capitoli, per come formulati, erano specificamente ed esaustivamente circostanziati e, se ammessi, o se comunque il Giudice, a fugare i suoi dubbi, avesse chiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla vicenda, avrebbero specificato meglio i fatti, così da convincere il Giudice a definire diversamente la vertenza, anche in ordine alla richiesta di lucro cessante (il compenso pattuito e perso per le lesioni riportate, che non hanno permesso di guidare il trattore). Con ordinanza n. 35146/21, la Cassazione ha specificato che “nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esiste”. Ergo: la circostanza che il capitolo di prova sia formulato in modo negativo (e non avrebbe potuto essere diversamente, per come si sono svolti i fatti e per ciò che premeva provare) non lo rende perciò inammissibile. In ogni caso, pur dalla testimonianza parziale sui soli capitoli ammessi, è incontestabilmente stato dimostrato il lucro cessante (e la perdita dichances), diversamente da come il Giudice, in modo erroneo e disattento, ha ritenuto. La Cassazione, sempre con la stessa sentenza indicata, ha ammesso la sindacabilità in sede di legittimità della valutazione con cui il
Giudice di merito abbia accolto o rigettato le istanze istruttorie, quando la parte istante assuma che la suddetta valutazione sia viziata sul piano della logica (ex multis, Cass. Civ. Sez. 2 n.
18222/2004). Tale vizio sussiste quando la decisione sulla prova, se messa in relazione con le altre statuizioni contenute nella sentenza, risulti insanabilmente contraddittoria o del tutto arbitraria. Non ammessi alcuni capitoli di prova. seppure nessuna norma esplicitamente stabilisca che i capitoli di prova non possono essere formulati in modo negativo, è illogico che, nella sentenza, il
Giudice ritenga non fornita la prova. Per quanto anche in queste note motivato, si continua a chiedere l'ammissione delle istanze istruttorie disattese in primo grado, senza supporto motivazionale: nello specifico di C.T.U. medico – legale sulla persona di e la Parte_1 rinnovazione della prova testimoniale di , su tutti i capitoli formulati in giudizio di Testimone_1 primo grado e per quanto dedotto in atto di appello. Ancora erronea, ingiusta e illogica è la decisione del Giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese di giudizio, con la seguente motivazione:”il divario tra l'importo azionato in domanda e quanto accertato in giudizio costituisce motivo per compensare integralmente le spese”. Questa motivazione esula dai casi della fattispecie ex art 92 c.p.c. e, comunque, se ne contesta il fondamento. Un ragionamento logico avrebbe richiesto che, accertata la responsabilità esclusiva del ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_1 la condanna alle spese avrebbe dovuto conseguire a carico del ciò a prescindere dalla CP_1 misura assolutamente discrezionale, parziale e non specificata e motivata, per cui è appello, della liquidazione a come stabilita dal Giudice. Ciò, ancor di più, tenuto conto che il Parte_1 nulla ha risposto rispetto al formale invito di negoziazione assistita formulata dall'odierno CP_1 appellante. La negoziazione assistita avrebbe permesso di arrivare ad una definizione della vicenda in termini più brevi, senza rendere necessario instaurare un procedimento giudiziario con i suoi tempi lunghi, con necessità di assistenza tecnica di un avvocato. Si chiede perciò che il Giudice valuti in ordine alle spese anche ex art. 4 D.L. n. 132/2014 Per quanto esposto in queste note, l'avv. Salerno, richiamando tutte le difese in atti, del procedimento di primo grado e in grado d'appello, per quanto non espressamente richiamato e riportato in queste note, insiste, ancor di più in mancanza di qualsiasi costituzione di controparte e avversa difesa, nell'accoglimento dei motivi di appello e, di conseguenza, della riforma della sentenza di primo grado, riportandosi alle domande formulate nelle conclusioni dell'atto di appello, come di seguito: “ Voglia l'.On. Tribunale adito, in accoglimento del presente gravame, rigettata ogni contraria istanza, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione di primo grado che di seguito si riportano:” dichiarare esclusivo responsabile delle lesioni subite da il e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del suddetto, della
2 somma di € 4.000.000(euroquattromila700) o della somma maggiore o minore che risulterà da espletanda CTU – di cui si chiede l'ammissione – a titolo di tutti i danni subiti (€ 1.500,00 a titolo di lesioni personali ed € 2.500,00 a titolo di lucro cessante. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie disattese, senza supporto motivazionale, in primo grado, nello specifico di C.T.U. medico-legale sulla persona di al fine di Parte_1 accertare e quantificare tutti i danni biologici (ITT, ITP, eventuali postumi permanenti, danno morale e/o danno personalizzato). Si chiede altresì, qualora il Giudice d'Appello lo ritenesse opportuno ai fini di meglio valutare sul danno emergente, la rinnovazione della prova testimoniale di , per come sopra richiesto (e per quanto in queste note esposto). L'avv. Salerno, Testimone_1 considerato che controparte è rimasta contumace nel procedimento, dato il tenore di queste note di trattazione, previa richiesta di ammissione delle prove indicate, nella ipotesi in cui il Giudice ritenesse la causa matura per la definizione, pur senza ammettere le prove, chiede che la causa sia trattenuta a sentenza, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. In questo caso, si riserva di depositare telematicamente la nota spese nel termine che verrà disposto dal Giudice”.
La causa è, quindi, stata posta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. stante la rinuncia di parte appellante come da note depositate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo e con esposizione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
ha convenuto in giudizio parte appellata innanzi al giudice di pace di Parte_1
Castrovillari al fine di farne accertare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto in data 19.10.2015, allorquando, passeggiando sul marciapiede, lato sinistro, di Corso
Garibaldi in in prossimità della Cartoleria “La Regina” e di fronte al negozio CP_1
“L'Ovale”, è finito con il piede destro in una profonda buca, riportando un trauma al piede destro con limitazione funzionale dell'arto e con prognosi iniziale di giorni tre. A dire dello stesso il sinistro si sarebbe verificato per l'omessa manutenzione, vigilanza e custodia del marciapiede da parte del attese le condizioni di scarsa illuminazione dei luoghi di causa. CP_1
Il ha, perciò, chiesto la condanna del al pagamento della somma di euro € Pt_1 CP_1
4.000,00 (€ 1.500,00 per lesioni personali ed € 2.500,00 per lucro cessante), a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo.
Costituitosi in giudizio, il ha dedotto l'assenza di ogni propria Controparte_1 responsabilità, ritenendo il sinistro imputabile unicamente alla condotta imprudente, imperita e negligente del pedone, il quale, a prescindere dallo stato dei luoghi, ha l'obbligo di prestare tutte le cautele possibili e di porre in essere una condotta improntata ai criteri di ordinaria diligenza, tanto più che le caratteristiche dei luoghi consentivano allo stesso di avvedersi della sconnessione del marciapiede potendola evitare percorrendo il marciapiede nella parte più interna, maggiormente sicura anche perché più distanziata dalla strada carrabile. L'ente ha, inoltre, contestato il quantum richiesto dall'attore non essendovi alcuna allegazione relativa alla diagnosi finale. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea, nonché in subordine, la riduzione del quantum richiesto, in misura proporzionata alla lievità del danno, con vittoria di spese e competenze di lite.
3 Il giudice di pace di Castrovillari con la sentenza n. 204/2017, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'odierno appellante, ha dichiarato l'esclusiva responsabilità del
[...] per il sinistro occorso al , con conseguente condanna dell'ente locale al CP_1 Pt_1 pagamento, in favore del danneggiato, della somma di € 138,30, oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo, con compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza per i seguenti motivi:
1. erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e carenza di motivazione, nella parte in cui, riconosciuta la responsabilità del ex art. 2051 c.c. il giudice di prime cure Controparte_1 ha accertato la presenza di una mera sconnessione del marciapiede, quando, invece, come emerso anche dalle dichiarazioni del teste dell'ente convenuto e dalle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, emerge l'esistenza di una vera e propria buca per ampiezza della frattura del selciato e profondità;
2. errata applicazione e/o disapplicazione delle norme di diritto e della giurisprudenza in materia, quanto al risarcimento del danno biologico, per non avere il giudice di pace specificato, salvo un laconico riferimento alle “tabelle vigenti relative alla liquidazione del danno”, sulla base di quali parametri e convincimenti abbia ritenuto di liquidare solo la somma di € 138,80, senza provvedere alla nomina di un CTU e non tenendo conto delle dichiarazioni rese dai testi, i quali hanno riferito che i dolori erano persistiti per almeno due/tre mesi dall'evento dell'attore, mentre il giudice di pace avrebbe dovuto quantificare diversamente e in misura maggiore i giorni di invalidità
e il risarcimento conseguente, anche sulla base di conoscenze comuni;
3. errata applicazione e/o disapplicazione delle norme di diritto e della giurisprudenza in materia, errata valutazione delle risultanze istruttorie quanto al lucro cessante, per non aver il giudice di pace riconosciuto il risarcimento di detta voce di danno, ritenendola non provata, mentre, tenuto conto della localizzazione della lesione e del tipo di attività lavorativa svolta dal Pt_1
(trattorista), avrebbe dovuto valutare come più probabile che non la perdita di occasioni lavorative e, quindi, di guadagno prossimo futuro del danneggiato, derivandola, per presunzioni, dalle deposizioni testimoniali dalle quali è emerso che il , non potendo guidare, non ha potuto Pt_1 effettuare i lavori di aratura e semina commissionatigli per i quali aveva pattuito un compenso di circa € 2.500,00; 4. errata e ingiusta decisione per la violazione delle norme di diritto circa la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, non ritendo sufficiente e ragionevole la motivazione addotta (“divario tra importo azionato in domanda e quanto accertato in giudizio”), in quanto una volta accertata la responsabilità esclusiva del prescindendo dall'accertamento e dalla misura del CP_1 danno, le spese del giudizio non possono che gravare su colui che è stato dichiarato esclusivo responsabile dell'evento e che non ha neppure aderito o risposto al formale invito alla negoziazione assistita, costituendo quest'ultimo ulteriore motivo di valutazione da parte del giudice ai fini della decisione sulle spese. L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, di:
“dichiarare esclusivo responsabile delle lesioni subite da il Parte_1 [...] e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in CP_1 favore del suddetto, della somma di € 4.000,00 (euro quattromila/00), o della somma maggiore o minore che risulterà da espletenda CTU – di cui se ne chiede l'ammissione – a titolo di tutti i danni (€ 1.500,00 a titolo di lesioni personali ed € 2.500,00 a titolo di lucro cessante). Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sinistro e fino all'effettivo soddisfo” – con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio. Ha, inoltre, chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie disattese dal giudice di primo grado e, nello specifico, l'ammissione di CTU medico-legale al fine di accertare e quantificare tutti i danni biologici (ITT, ITP, eventuali postumi permanenti, danno morale e/o danno personalizzato), nonché, qualora ritenuto opportuno, la rinnovazione della prova testimoniale.
4 La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. all'11.07.2018.
Il nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, non si è Controparte_1 costituito e, alla prima udienza, ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta definitivamente in decisione all'udienza del 24.12.2024, sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia di parte appellante come da note depositate.
In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare, si rileva che le richieste istruttorie dell'appellante, disattese dal giudice di pace, non possono essere riproposte in questa sede, in quanto esse non erano state specificamente reiterate né in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado
(vedi verbale di udienza del 08.03.2017) né nelle relative note conclusive autorizzate depositate nell'interesse dell'appellante. Sul punto, del tutto tardive, sono le deduzioni svolte da parte appellante solo nelle proprie note di trattazione scritta del 23/12/2024.
Al riguardo, è noto che la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (Cass. Civ. n. 5741 del 2019). Invero, l'onere di reiterazione delle richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, non può ritenersi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte (Cass. Civ. 3.08.2017, n. 19352). Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, dunque, ove – come nel caso di specie - non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. Civ. n. 16886 del 2016 nonché da ultimo Cass. civ. n. 30711/2024 secondo la quale qualora il giudice di merito abbia rigettato la richiesta di ammissione delle prove per testi, in esito ad uno scrutinio circa l'ammissibilità e la rilevanza dell'articolato proposto la parte ha l'onere, oltre che di indicare specificamente i predetti mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, anche di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove).
Tanto premesso, si rappresenta, come in precedenza esposto, che l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza enunciando i seguenti motivi:
1. erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e carenza di motivazione, nella parte in cui, riconosciuta la responsabilità del ex art. 2051 c.c. il giudice di prime cure Controparte_1 ha accertato la presenza di una mera sconnessione del marciapiede, quando, invece, come emerso anche dalle dichiarazioni del teste dell'ente convenuto e dalle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, emerge l'esistenza di una vera e propria buca per ampiezza della frattura del selciato e profondità;
2. errata applicazione e/o disapplicazione delle norme di diritto e della giurisprudenza in materia, quanto al risarcimento del danno biologico, per non avere il giudice di pace specificato, salvo un laconico riferimento alle “tabelle vigenti relative alla liquidazione del danno”, sulla base di
5 quali parametri e convincimenti abbia ritenuto di liquidare solo la somma di € 138,80, senza provvedere alla nomina di un CTU, pure richiesta, e non tenendo conto delle dichiarazioni rese dai testi, i quali hanno riferito che i dolori erano persistiti per almeno due/tre mesi dall'evento dell'attore, mentre il giudice di pace avrebbe dovuto quantificare diversamente e in misura maggiore i giorni di invalidità e il risarcimento conseguente, anche sulla base di conoscenze comuni;
3. errata applicazione e/o disapplicazione delle norme di diritto e della giurisprudenza in materia, errata valutazione delle risultanze istruttorie quanto al lucro cessante, per non aver il giudice di pace riconosciuto il risarcimento di detta voce di danno, ritenendola non provata, mentre, invece, tenuto conto della localizzazione della lesione e del tipo di attività lavorativa svolta dal
(trattorista), avrebbe dovuto valutare più probabile che non la perdita di occasioni lavorative Pt_1
e, quindi, di guadagno prossimo futuro del danneggiato, derivandola, per presunzioni, dalle deposizioni testimoniali, dalle quali è emerso che il , non potendo guidare, non ha potuto Pt_1 effettuare i lavori di aratura e semina commissionatigli per i quali aveva pattuito un compenso di circa € 2.500,00; 4. errata e ingiusta decisione per la violazione delle norme di diritto circa la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, non ritendo sufficiente e ragionevole la motivazione addotta (“divario tra importo azionato in domanda e quanto accertato in giudizio”), in quanto una volta accertata la responsabilità esclusiva del prescindendo dall'accertamento e dalla misura del CP_1 danno, le spese del giudizio non possono che gravare su colui che è stato dichiarato esclusivo responsabile dell'evento e che non ha neppure aderito o risposto al formale invito alla negoziazione assistita, costituendo quest'ultimo ulteriore motivo di valutazione da parte del giudice ai fini della decisione sulle spese.
Ebbene, i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, rilevandosi che rientra nei poteri del giudice di appello correggere la motivazione della sentenza o integrarla quando condivida in punto di diritto la decisione di primo grado. Al riguardo, deve sottolinearsi che il predetto giudice, nel confermare la sentenza di primo grado, può anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 19798/2014; n. 696/2002). Non incorre, quindi, nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009).
Ciò chiarito, il primo motivo di appello si palesa infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il giudice di primo grado ha correttamente analizzato tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti del giudizio, tenendo conto delle principali norme di diritto sostanziale del nostro ordinamento, a seguito di un'accurata analisi delle risultanze istruttorie e di un corretto inquadramento giuridico della pretesa azionata. Invero, il giudice di pace ha correttamente inquadrato la fattispecie per cui è causa nell'alveo della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., affermando che “È da ritenere l'applicabilità al caso di specie della responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. quale previsione normativa richiamata nella nota sentenza della Corte Costituzionale n. 156/99, il cui orientamento
è stato confermato dalle innumerevoli pronunce della Corte di Cassazione (ex multis, Cass., sez. III, N. 6903 del 08.05.2012). Si osserva, in proposito, che in materia di danni da insidie stradali l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. resta esclusa solo laddove non ricorra la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione, la posizione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza che la connotano. Secondo la consolidata
6 giurisprudenza della Suprema Corte, il concreto esercizio di custodia è da ravvisarsi tipicamente sulle strade ubicate all'interno della perimetrazione del centro abitato, sicché nell'ambito dei danni da insidie verificatesi su strade comunali si potrà procedere alla sistematica applicazione dell'art.2051 c.c.”. Inoltre, il giudice di pace nella ricostruzione dei fatti di causa ha ritenuto correttamente sussistente una “mera sconnessione del marciapiede” e non una “buca profonda”, ciò alla luce della documentazione fotografica depositata in atti, suffragata dalla deposizione resa dalla teste
[...]
agente di Polizia Municipale del che ha confermato il verbale Tes_2 Controparte_1 di sopralluogo a sua firma e riferito l'esistenza di una sconnessione su un'ampia parte del marciapiede.
Del resto, dalle fotografie prodotte dall'odierno appellante in primo grado non emerge in alcun modo la presenza di una profonda buca, risultando, invece, che il fondo del marciapiede in questione era interessato da ampie sconnessioni, di diversa entità, che si diramavano per tutta la superficie ove il sinistro si è verificato.
Il secondo motivo di appello, sì come proposto, si palesa in parte infondato e in parte inammissibile. L'odierno appellante lamenta che il giudice di pace avrebbe dovuto quantificare diversamente e in misura maggiore i giorni di invalidità e il risarcimento conseguente atteso che lo stesso avrebbe liquidato, mediante un laconico riferimento alle “tabelle vigenti relative alla liquidazione del danno”, la sola somma di € 138,80, senza provvedere alla nomina di un CTU e senza tenere conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi. In realtà, la decisione del giudice di pace si palesa corretta laddove ha dato rilevo, ai fini della liquidazione del danno, esclusivamente al verbale di pronto soccorso da cui risulta che, in seguito al sinistro per cui è causa, l'appellante ha riportato solo un trauma senza fratture con prognosi di giorni tre, senza tenere conto delle dichiarazioni testimoniali sul punto.
Invero, non è emersa la sussistenza in capo al , né di deficit funzionali permanenti né di Pt_1 un'invalidità temporanea (totale) protrattasi per un periodo più lungo rispetto a quello risultante dal verbale di Pronto Soccorso non avendo egli depositato ulteriore documentazione medica. Del resto, l'odierno appellante in primo grado (vedi pag. 2 dell'atto di citazione) si era limitato a dedurre del tutto genericamente che le lesioni al piede avevano prodotto un danno alla salute per i giorni di invalidità assoluta certificati dal presidio sanitario, nonché per gli ulteriori giorni di convalescenza nonché un danno permanente da quantificare a mezzo CTU, senza quindi nulla allegare e documentare in riferimento a eventuali postumi permanenti e a ulteriori giorni di invalidità temporanea parziale. Né – a fronte di siffatta generica allegazione - si può tenere conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, e con riguardo alla durata Testimone_3 Testimone_4 della sintomatologia dolorosa ovvero alla difficoltà o impossibilità di guidare, in quanto assolutamente generiche e aventi ad oggetto mere valutazioni personali, non suffragate da documentazione medica o da altri elementi probatori (il si è limitato ad affermare che Tes_3 l'appellante per circa due /tre mesi dopo il sinistro lamentava ancora dolore al piede, mentre la ha chiarato che l'appellante lamentava ancora dolore al piede destro dopo alcuni mesi, in Tes_4 quanto ogni tanto lo frequentava). Per tali ragioni bene ha operato il giudice di pace non disponendo la pur chiesta CTU che avrebbe avuto natura meramente esplorativa.
Con riferimento al quantum, inoltre, il si è limitato a dedurre che il giudice di pace non Pt_1 ha specificato, salvo un laconico riferimento alle “tabelle vigenti relative alla liquidazione del danno”, sulla base di quali parametri e convincimenti abbia ritenuto di liquidare solo la somma di € 138,80. Il motivo, sotto tale profilo, è inammissibile. Invero, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, ai fini della specificità dei motivi dell'appello, non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il
7 gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva dell'appello una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., 2.2.2005, n. 2041; Cass., 28.5.2004, n. 10314; Cass., 22.12.2004, n. 23742). Ebbene, nel caso di specie appare palese ed evidente come l'appellante abbia censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha liquidato i danni subiti nel complessivo importo di € 138,80, ma non ha corroborato tali considerazioni con elementi di confronto che, censurando in concreto la decisione del Giudice di prossimità, consentano di superarne il dictum. In altre parole, al di là di generiche affermazioni circa la presunta inintellegibilità dei criteri di liquidazione adottati dal giudice di prossimità, parte appellante non ha invece chiarito come, nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di pace possa essere superata: non ha chiarito, cioè, quale avrebbe dovuto essere, e sulla base di quali parametri o documenti, la corretta liquidazione, il che consentirebbe ora al Tribunale di sovvertire il decisum del primo Giudice e, dunque, di pervenire ad una soluzione di senso diametralmente opposta rispetto a quella assunta, in parte qua, in primo grado. Sul punto, del tutto tardive, sono le deduzioni svolte da parte appellante solo nelle proprie note di trattazione scritta del 23/12/2024.
Il terzo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato avendo il giudice di pace correttamente ritenuto non provato il danno per lucro cessante.
Invero, le dichiarazioni testimoniali rese sul punto da un unico teste, , risultano Testimone_1 generiche e non suffragate da alcun elemento di carattere obiettivo e, pertanto, sono inidonee a dimostrare l'effettiva sussistenza del danno lamentato. Il predetto teste ha dichiarato genericamente di aver commissionato al i predetti lavori nell'ottobre 2015, senza nulla specificare né Pt_1 sull'esatta tipologia dei lavori né sulla data in cui gli stessi sarebbero stati commissionati, per cui non è dato sapere se ciò sia avvenuto prima o dopo il sinistro, né lo stesso ha riferito alcunché in ordine all'impossibilità del di eseguirli. Ne discende che dalle dichiarazioni testimoniali non Pt_1
è possibile desumere che la mancata esecuzione dei lavori affidati (peraltro, solo dedotta e non dimostrata) sia eziologicamente riconducibile all'infortunio subito dall'appellante. Né può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di pace avrebbe dovuto ritenere provato, anche per presunzioni, il danno da lucro cessante, in considerazione del tipo di lesione e del tipo di attività lavorativa svolta dal (trattorista). Pt_1
Infine, va rigettato anche il quarto motivo di appello con cui il ha censurato la Pt_1 decisione sostenendone l'erroneità laddove ha compensato le spese di lite, così in tesi violando l'art. 91 c.p.c. Si osserva che nel caso sottoposto a giudizio vi è stata soccombenza reciproca tra le parti, ravvisabile allorquando “vengano accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale)”. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. civ. n. 20888/2018) la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi
è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (in tal senso anche Cass. SU Ordinanza n. 32906/2022, in motivazione: “secondo la giurisprudenza di questa Corte nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n.
69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può̀ , ai sensi dell'art. 92
c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può̀ essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte”).
8 Ancora, secondo Cass. n. 22381/2009 nel caso di unica domanda articolata in più̀ capi dei quali alcuni vengano rigettati o di domanda unica accolta in misura inferiore al petitum, l'art. 92 c.p.c. consente al giudice di giungere alla compensazione delle spese anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ravvisando in tale posizione la soccombenza parziale di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. Pertanto, corretta appare la statuizione del giudice di pace laddove ha proceduto a compensare interamente le spese di lite atteso l'accoglimento parziale delle domande attoree, costituendo ciò giustificato motivo per la compensazione.
Quanto alle spese di lite del presente grado, attesa la contumacia di parte appellata, sussistono motivi idonei a giustificarne l'integrale compensazione.
Al rigetto dell'appello segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, ai sensi del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Si rileva, sul punto che l'ammissione al gratuito patrocinio non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione di dichiarare che ci sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato spettando poi all'amministrazione giudiziaria verificare se in concreto il pagamento sia dovuto o meno, per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione (cfr. Cassazione civile Sez. un. - 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta
Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza appellata n. 204/2017 emessa dal Giudice di Pace di CP_1
2. DICHIARA integralmente COMPENSATE le spese di lite del presente grado;
3. DÀ ATTO della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis per la stessa impugnazione principale, se dovuto;
4. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Castrovillari, 21.01.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3062/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 204/2017 del Giudice di Pace di Castrovillari, depositata il 29.03.2017 non notificata e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Cristofaro Salerno, domiciliato come in atti
APPELLANTE
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.12.2024, poi sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte.
Parte appellante ha depositato note scritte del seguente tenore: “Preso atto del provvedimento del Giudice del 7/11/2024 con cui è stata disposta la trattazione dell'udienza del 24/12/2024 mediante il deposito di note scritte, si verbalizza quanto segue. L'avv. Salerno, per l'appellante evidenziando che il è rimasto contumace Parte_1 Controparte_1 in questo procedimento, senza quindi assumere alcuna difesa e sollevare contestazioni in ordine ai motivi di appello proposti, si riporta integralmente ai motivi di gravame esposti in atto introduttivo, insistendo in essi e nelle domande formulate, anche in ordine alle richieste istruttorie. La sentenza di primo grado è ingiusta, erronea ed illogica, per quanto già motivato in atti e per quanto viene ulteriormente precisato in queste note. Il Giudice di primo grado non ha accolto la richiesta di C.T.U., la quale, già accertata la dinamica del sinistro e delle lesioni lamentate quale diretta conseguenza, avrebbe potuto valutare i postumi permanenti eventualmente riportati nonché il periodo congruo di invalidità temporanea. Senza motivazione alcuna, invece, ha ritenuto di procedere personalmente alla quantificazione e liquidazione dei danni che, peraltro, non risultano neppure specificati nella misura conformi e conformi alle tabelle di Milano applicabili all'epoca dei fatti, secondo i punti percentuali per fascia di età (all'epoca il sig. aveva 56 anni), non Pt_1 prendendo in considerazione tutti quei danni ulteriori e richiesti ai fini del risarcimento integrale, per come riconosciuto e ribadito da Giurisprudenza. È stata pertanto liquidata una somma assolutamente inadeguata e parziale circa le lesioni, avulsa da qualsiasi riferimento certo, che non tiene conto del principio della personalizzazione del danno, ai fini del risarcimento integrale. Quanto alla richiesta del lucro cessante, il Giudice, dopo aver ritenuto inammissibili alcuni capitoli di prova circa il teste , il quale aveva commissionato un lavoro all'appellante che Testimone_1 non ha potuto essere effettuato per le lesioni riportate dallo dello stesso in conseguenza del sinistro, perché formulati in modo negativo, ha poi ritenuto che il sig. non abbia assolto Pt_1 all'onere probatorio “ posto che le dichiarazioni, di tenore assai generico, rese dal teste Tes_1
1 , non hanno trovato riscontro documentale”. E' evidente che, confermato dal teste che Tes_1 l'incarico e il relativo compenso erano stati per il momento pattuiti verbalmente e considerato pure che il lavoro commissionato non aveva potuto essere eseguito, per cui nessun compenso era stato ricevuto, nessuna prova documentale poteva essere fornita dal sig. . Vi è di più. Come Pt_1 detto, il Giudice ha ritenuto che le dichiarazioni rese fossero di tenore generico. In realtà i capitoli, per come formulati, erano specificamente ed esaustivamente circostanziati e, se ammessi, o se comunque il Giudice, a fugare i suoi dubbi, avesse chiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla vicenda, avrebbero specificato meglio i fatti, così da convincere il Giudice a definire diversamente la vertenza, anche in ordine alla richiesta di lucro cessante (il compenso pattuito e perso per le lesioni riportate, che non hanno permesso di guidare il trattore). Con ordinanza n. 35146/21, la Cassazione ha specificato che “nessuna norma di legge e nessun principio desumibile in via interpretativa impedisce di provare per testimoni che un fatto non sia accaduto o non esiste”. Ergo: la circostanza che il capitolo di prova sia formulato in modo negativo (e non avrebbe potuto essere diversamente, per come si sono svolti i fatti e per ciò che premeva provare) non lo rende perciò inammissibile. In ogni caso, pur dalla testimonianza parziale sui soli capitoli ammessi, è incontestabilmente stato dimostrato il lucro cessante (e la perdita dichances), diversamente da come il Giudice, in modo erroneo e disattento, ha ritenuto. La Cassazione, sempre con la stessa sentenza indicata, ha ammesso la sindacabilità in sede di legittimità della valutazione con cui il
Giudice di merito abbia accolto o rigettato le istanze istruttorie, quando la parte istante assuma che la suddetta valutazione sia viziata sul piano della logica (ex multis, Cass. Civ. Sez. 2 n.
18222/2004). Tale vizio sussiste quando la decisione sulla prova, se messa in relazione con le altre statuizioni contenute nella sentenza, risulti insanabilmente contraddittoria o del tutto arbitraria. Non ammessi alcuni capitoli di prova. seppure nessuna norma esplicitamente stabilisca che i capitoli di prova non possono essere formulati in modo negativo, è illogico che, nella sentenza, il
Giudice ritenga non fornita la prova. Per quanto anche in queste note motivato, si continua a chiedere l'ammissione delle istanze istruttorie disattese in primo grado, senza supporto motivazionale: nello specifico di C.T.U. medico – legale sulla persona di e la Parte_1 rinnovazione della prova testimoniale di , su tutti i capitoli formulati in giudizio di Testimone_1 primo grado e per quanto dedotto in atto di appello. Ancora erronea, ingiusta e illogica è la decisione del Giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese di giudizio, con la seguente motivazione:”il divario tra l'importo azionato in domanda e quanto accertato in giudizio costituisce motivo per compensare integralmente le spese”. Questa motivazione esula dai casi della fattispecie ex art 92 c.p.c. e, comunque, se ne contesta il fondamento. Un ragionamento logico avrebbe richiesto che, accertata la responsabilità esclusiva del ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_1 la condanna alle spese avrebbe dovuto conseguire a carico del ciò a prescindere dalla CP_1 misura assolutamente discrezionale, parziale e non specificata e motivata, per cui è appello, della liquidazione a come stabilita dal Giudice. Ciò, ancor di più, tenuto conto che il Parte_1 nulla ha risposto rispetto al formale invito di negoziazione assistita formulata dall'odierno CP_1 appellante. La negoziazione assistita avrebbe permesso di arrivare ad una definizione della vicenda in termini più brevi, senza rendere necessario instaurare un procedimento giudiziario con i suoi tempi lunghi, con necessità di assistenza tecnica di un avvocato. Si chiede perciò che il Giudice valuti in ordine alle spese anche ex art. 4 D.L. n. 132/2014 Per quanto esposto in queste note, l'avv. Salerno, richiamando tutte le difese in atti, del procedimento di primo grado e in grado d'appello, per quanto non espressamente richiamato e riportato in queste note, insiste, ancor di più in mancanza di qualsiasi costituzione di controparte e avversa difesa, nell'accoglimento dei motivi di appello e, di conseguenza, della riforma della sentenza di primo grado, riportandosi alle domande formulate nelle conclusioni dell'atto di appello, come di seguito: “ Voglia l'.On. Tribunale adito, in accoglimento del presente gravame, rigettata ogni contraria istanza, accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione di primo grado che di seguito si riportano:” dichiarare esclusivo responsabile delle lesioni subite da il e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del suddetto, della
2 somma di € 4.000.000(euroquattromila700) o della somma maggiore o minore che risulterà da espletanda CTU – di cui si chiede l'ammissione – a titolo di tutti i danni subiti (€ 1.500,00 a titolo di lesioni personali ed € 2.500,00 a titolo di lucro cessante. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie disattese, senza supporto motivazionale, in primo grado, nello specifico di C.T.U. medico-legale sulla persona di al fine di Parte_1 accertare e quantificare tutti i danni biologici (ITT, ITP, eventuali postumi permanenti, danno morale e/o danno personalizzato). Si chiede altresì, qualora il Giudice d'Appello lo ritenesse opportuno ai fini di meglio valutare sul danno emergente, la rinnovazione della prova testimoniale di , per come sopra richiesto (e per quanto in queste note esposto). L'avv. Salerno, Testimone_1 considerato che controparte è rimasta contumace nel procedimento, dato il tenore di queste note di trattazione, previa richiesta di ammissione delle prove indicate, nella ipotesi in cui il Giudice ritenesse la causa matura per la definizione, pur senza ammettere le prove, chiede che la causa sia trattenuta a sentenza, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. In questo caso, si riserva di depositare telematicamente la nota spese nel termine che verrà disposto dal Giudice”.
La causa è, quindi, stata posta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. stante la rinuncia di parte appellante come da note depositate.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo e con esposizione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
ha convenuto in giudizio parte appellata innanzi al giudice di pace di Parte_1
Castrovillari al fine di farne accertare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto in data 19.10.2015, allorquando, passeggiando sul marciapiede, lato sinistro, di Corso
Garibaldi in in prossimità della Cartoleria “La Regina” e di fronte al negozio CP_1
“L'Ovale”, è finito con il piede destro in una profonda buca, riportando un trauma al piede destro con limitazione funzionale dell'arto e con prognosi iniziale di giorni tre. A dire dello stesso il sinistro si sarebbe verificato per l'omessa manutenzione, vigilanza e custodia del marciapiede da parte del attese le condizioni di scarsa illuminazione dei luoghi di causa. CP_1
Il ha, perciò, chiesto la condanna del al pagamento della somma di euro € Pt_1 CP_1
4.000,00 (€ 1.500,00 per lesioni personali ed € 2.500,00 per lucro cessante), a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo.
Costituitosi in giudizio, il ha dedotto l'assenza di ogni propria Controparte_1 responsabilità, ritenendo il sinistro imputabile unicamente alla condotta imprudente, imperita e negligente del pedone, il quale, a prescindere dallo stato dei luoghi, ha l'obbligo di prestare tutte le cautele possibili e di porre in essere una condotta improntata ai criteri di ordinaria diligenza, tanto più che le caratteristiche dei luoghi consentivano allo stesso di avvedersi della sconnessione del marciapiede potendola evitare percorrendo il marciapiede nella parte più interna, maggiormente sicura anche perché più distanziata dalla strada carrabile. L'ente ha, inoltre, contestato il quantum richiesto dall'attore non essendovi alcuna allegazione relativa alla diagnosi finale. Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea, nonché in subordine, la riduzione del quantum richiesto, in misura proporzionata alla lievità del danno, con vittoria di spese e competenze di lite.
3 Il giudice di pace di Castrovillari con la sentenza n. 204/2017, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'odierno appellante, ha dichiarato l'esclusiva responsabilità del
[...] per il sinistro occorso al , con conseguente condanna dell'ente locale al CP_1 Pt_1 pagamento, in favore del danneggiato, della somma di € 138,30, oltre interessi dalla data del sinistro fino al soddisfo, con compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza per i seguenti motivi:
1. erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e carenza di motivazione, nella parte in cui, riconosciuta la responsabilità del ex art. 2051 c.c. il giudice di prime cure Controparte_1 ha accertato la presenza di una mera sconnessione del marciapiede, quando, invece, come emerso anche dalle dichiarazioni del teste dell'ente convenuto e dalle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, emerge l'esistenza di una vera e propria buca per ampiezza della frattura del selciato e profondità;
2. errata applicazione e/o disapplicazione delle norme di diritto e della giurisprudenza in materia, quanto al risarcimento del danno biologico, per non avere il giudice di pace specificato, salvo un laconico riferimento alle “tabelle vigenti relative alla liquidazione del danno”, sulla base di quali parametri e convincimenti abbia ritenuto di liquidare solo la somma di € 138,80, senza provvedere alla nomina di un CTU e non tenendo conto delle dichiarazioni rese dai testi, i quali hanno riferito che i dolori erano persistiti per almeno due/tre mesi dall'evento dell'attore, mentre il giudice di pace avrebbe dovuto quantificare diversamente e in misura maggiore i giorni di invalidità
e il risarcimento conseguente, anche sulla base di conoscenze comuni;
3. errata applicazione e/o disapplicazione delle norme di diritto e della giurisprudenza in materia, errata valutazione delle risultanze istruttorie quanto al lucro cessante, per non aver il giudice di pace riconosciuto il risarcimento di detta voce di danno, ritenendola non provata, mentre, tenuto conto della localizzazione della lesione e del tipo di attività lavorativa svolta dal Pt_1
(trattorista), avrebbe dovuto valutare come più probabile che non la perdita di occasioni lavorative e, quindi, di guadagno prossimo futuro del danneggiato, derivandola, per presunzioni, dalle deposizioni testimoniali dalle quali è emerso che il , non potendo guidare, non ha potuto Pt_1 effettuare i lavori di aratura e semina commissionatigli per i quali aveva pattuito un compenso di circa € 2.500,00; 4. errata e ingiusta decisione per la violazione delle norme di diritto circa la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, non ritendo sufficiente e ragionevole la motivazione addotta (“divario tra importo azionato in domanda e quanto accertato in giudizio”), in quanto una volta accertata la responsabilità esclusiva del prescindendo dall'accertamento e dalla misura del CP_1 danno, le spese del giudizio non possono che gravare su colui che è stato dichiarato esclusivo responsabile dell'evento e che non ha neppure aderito o risposto al formale invito alla negoziazione assistita, costituendo quest'ultimo ulteriore motivo di valutazione da parte del giudice ai fini della decisione sulle spese. L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, di:
“dichiarare esclusivo responsabile delle lesioni subite da il Parte_1 [...] e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in CP_1 favore del suddetto, della somma di € 4.000,00 (euro quattromila/00), o della somma maggiore o minore che risulterà da espletenda CTU – di cui se ne chiede l'ammissione – a titolo di tutti i danni (€ 1.500,00 a titolo di lesioni personali ed € 2.500,00 a titolo di lucro cessante). Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sinistro e fino all'effettivo soddisfo” – con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio. Ha, inoltre, chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie disattese dal giudice di primo grado e, nello specifico, l'ammissione di CTU medico-legale al fine di accertare e quantificare tutti i danni biologici (ITT, ITP, eventuali postumi permanenti, danno morale e/o danno personalizzato), nonché, qualora ritenuto opportuno, la rinnovazione della prova testimoniale.
4 La prima udienza è stata differita ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. all'11.07.2018.
Il nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, non si è Controparte_1 costituito e, alla prima udienza, ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta definitivamente in decisione all'udienza del 24.12.2024, sostituita, ex articolo 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia di parte appellante come da note depositate.
In via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare, si rileva che le richieste istruttorie dell'appellante, disattese dal giudice di pace, non possono essere riproposte in questa sede, in quanto esse non erano state specificamente reiterate né in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado
(vedi verbale di udienza del 08.03.2017) né nelle relative note conclusive autorizzate depositate nell'interesse dell'appellante. Sul punto, del tutto tardive, sono le deduzioni svolte da parte appellante solo nelle proprie note di trattazione scritta del 23/12/2024.
Al riguardo, è noto che la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (Cass. Civ. n. 5741 del 2019). Invero, l'onere di reiterazione delle richieste istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, non può ritenersi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte (Cass. Civ. 3.08.2017, n. 19352). Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, dunque, ove – come nel caso di specie - non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. Civ. n. 16886 del 2016 nonché da ultimo Cass. civ. n. 30711/2024 secondo la quale qualora il giudice di merito abbia rigettato la richiesta di ammissione delle prove per testi, in esito ad uno scrutinio circa l'ammissibilità e la rilevanza dell'articolato proposto la parte ha l'onere, oltre che di indicare specificamente i predetti mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, anche di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove).
Tanto premesso, si rappresenta, come in precedenza esposto, che l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza enunciando i seguenti motivi:
1. erronea interpretazione delle risultanze istruttorie e carenza di motivazione, nella parte in cui, riconosciuta la responsabilità del ex art. 2051 c.c. il giudice di prime cure Controparte_1 ha accertato la presenza di una mera sconnessione del marciapiede, quando, invece, come emerso anche dalle dichiarazioni del teste dell'ente convenuto e dalle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, emerge l'esistenza di una vera e propria buca per ampiezza della frattura del selciato e profondità;
2. errata applicazione e/o disapplicazione delle norme di diritto e della giurisprudenza in materia, quanto al risarcimento del danno biologico, per non avere il giudice di pace specificato, salvo un laconico riferimento alle “tabelle vigenti relative alla liquidazione del danno”, sulla base di
5 quali parametri e convincimenti abbia ritenuto di liquidare solo la somma di € 138,80, senza provvedere alla nomina di un CTU, pure richiesta, e non tenendo conto delle dichiarazioni rese dai testi, i quali hanno riferito che i dolori erano persistiti per almeno due/tre mesi dall'evento dell'attore, mentre il giudice di pace avrebbe dovuto quantificare diversamente e in misura maggiore i giorni di invalidità e il risarcimento conseguente, anche sulla base di conoscenze comuni;
3. errata applicazione e/o disapplicazione delle norme di diritto e della giurisprudenza in materia, errata valutazione delle risultanze istruttorie quanto al lucro cessante, per non aver il giudice di pace riconosciuto il risarcimento di detta voce di danno, ritenendola non provata, mentre, invece, tenuto conto della localizzazione della lesione e del tipo di attività lavorativa svolta dal
(trattorista), avrebbe dovuto valutare più probabile che non la perdita di occasioni lavorative Pt_1
e, quindi, di guadagno prossimo futuro del danneggiato, derivandola, per presunzioni, dalle deposizioni testimoniali, dalle quali è emerso che il , non potendo guidare, non ha potuto Pt_1 effettuare i lavori di aratura e semina commissionatigli per i quali aveva pattuito un compenso di circa € 2.500,00; 4. errata e ingiusta decisione per la violazione delle norme di diritto circa la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, non ritendo sufficiente e ragionevole la motivazione addotta (“divario tra importo azionato in domanda e quanto accertato in giudizio”), in quanto una volta accertata la responsabilità esclusiva del prescindendo dall'accertamento e dalla misura del CP_1 danno, le spese del giudizio non possono che gravare su colui che è stato dichiarato esclusivo responsabile dell'evento e che non ha neppure aderito o risposto al formale invito alla negoziazione assistita, costituendo quest'ultimo ulteriore motivo di valutazione da parte del giudice ai fini della decisione sulle spese.
Ebbene, i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, rilevandosi che rientra nei poteri del giudice di appello correggere la motivazione della sentenza o integrarla quando condivida in punto di diritto la decisione di primo grado. Al riguardo, deve sottolinearsi che il predetto giudice, nel confermare la sentenza di primo grado, può anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del devolutum, quali risultanti dall'atto di appello (v. Cass. civ. n. 19798/2014; n. 696/2002). Non incorre, quindi, nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice” (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009).
Ciò chiarito, il primo motivo di appello si palesa infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante il giudice di primo grado ha correttamente analizzato tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti del giudizio, tenendo conto delle principali norme di diritto sostanziale del nostro ordinamento, a seguito di un'accurata analisi delle risultanze istruttorie e di un corretto inquadramento giuridico della pretesa azionata. Invero, il giudice di pace ha correttamente inquadrato la fattispecie per cui è causa nell'alveo della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., affermando che “È da ritenere l'applicabilità al caso di specie della responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. quale previsione normativa richiamata nella nota sentenza della Corte Costituzionale n. 156/99, il cui orientamento
è stato confermato dalle innumerevoli pronunce della Corte di Cassazione (ex multis, Cass., sez. III, N. 6903 del 08.05.2012). Si osserva, in proposito, che in materia di danni da insidie stradali l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. resta esclusa solo laddove non ricorra la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione, la posizione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza che la connotano. Secondo la consolidata
6 giurisprudenza della Suprema Corte, il concreto esercizio di custodia è da ravvisarsi tipicamente sulle strade ubicate all'interno della perimetrazione del centro abitato, sicché nell'ambito dei danni da insidie verificatesi su strade comunali si potrà procedere alla sistematica applicazione dell'art.2051 c.c.”. Inoltre, il giudice di pace nella ricostruzione dei fatti di causa ha ritenuto correttamente sussistente una “mera sconnessione del marciapiede” e non una “buca profonda”, ciò alla luce della documentazione fotografica depositata in atti, suffragata dalla deposizione resa dalla teste
[...]
agente di Polizia Municipale del che ha confermato il verbale Tes_2 Controparte_1 di sopralluogo a sua firma e riferito l'esistenza di una sconnessione su un'ampia parte del marciapiede.
Del resto, dalle fotografie prodotte dall'odierno appellante in primo grado non emerge in alcun modo la presenza di una profonda buca, risultando, invece, che il fondo del marciapiede in questione era interessato da ampie sconnessioni, di diversa entità, che si diramavano per tutta la superficie ove il sinistro si è verificato.
Il secondo motivo di appello, sì come proposto, si palesa in parte infondato e in parte inammissibile. L'odierno appellante lamenta che il giudice di pace avrebbe dovuto quantificare diversamente e in misura maggiore i giorni di invalidità e il risarcimento conseguente atteso che lo stesso avrebbe liquidato, mediante un laconico riferimento alle “tabelle vigenti relative alla liquidazione del danno”, la sola somma di € 138,80, senza provvedere alla nomina di un CTU e senza tenere conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi. In realtà, la decisione del giudice di pace si palesa corretta laddove ha dato rilevo, ai fini della liquidazione del danno, esclusivamente al verbale di pronto soccorso da cui risulta che, in seguito al sinistro per cui è causa, l'appellante ha riportato solo un trauma senza fratture con prognosi di giorni tre, senza tenere conto delle dichiarazioni testimoniali sul punto.
Invero, non è emersa la sussistenza in capo al , né di deficit funzionali permanenti né di Pt_1 un'invalidità temporanea (totale) protrattasi per un periodo più lungo rispetto a quello risultante dal verbale di Pronto Soccorso non avendo egli depositato ulteriore documentazione medica. Del resto, l'odierno appellante in primo grado (vedi pag. 2 dell'atto di citazione) si era limitato a dedurre del tutto genericamente che le lesioni al piede avevano prodotto un danno alla salute per i giorni di invalidità assoluta certificati dal presidio sanitario, nonché per gli ulteriori giorni di convalescenza nonché un danno permanente da quantificare a mezzo CTU, senza quindi nulla allegare e documentare in riferimento a eventuali postumi permanenti e a ulteriori giorni di invalidità temporanea parziale. Né – a fronte di siffatta generica allegazione - si può tenere conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, e con riguardo alla durata Testimone_3 Testimone_4 della sintomatologia dolorosa ovvero alla difficoltà o impossibilità di guidare, in quanto assolutamente generiche e aventi ad oggetto mere valutazioni personali, non suffragate da documentazione medica o da altri elementi probatori (il si è limitato ad affermare che Tes_3 l'appellante per circa due /tre mesi dopo il sinistro lamentava ancora dolore al piede, mentre la ha chiarato che l'appellante lamentava ancora dolore al piede destro dopo alcuni mesi, in Tes_4 quanto ogni tanto lo frequentava). Per tali ragioni bene ha operato il giudice di pace non disponendo la pur chiesta CTU che avrebbe avuto natura meramente esplorativa.
Con riferimento al quantum, inoltre, il si è limitato a dedurre che il giudice di pace non Pt_1 ha specificato, salvo un laconico riferimento alle “tabelle vigenti relative alla liquidazione del danno”, sulla base di quali parametri e convincimenti abbia ritenuto di liquidare solo la somma di € 138,80. Il motivo, sotto tale profilo, è inammissibile. Invero, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale, ai fini della specificità dei motivi dell'appello, non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il
7 gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva dell'appello una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., 2.2.2005, n. 2041; Cass., 28.5.2004, n. 10314; Cass., 22.12.2004, n. 23742). Ebbene, nel caso di specie appare palese ed evidente come l'appellante abbia censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha liquidato i danni subiti nel complessivo importo di € 138,80, ma non ha corroborato tali considerazioni con elementi di confronto che, censurando in concreto la decisione del Giudice di prossimità, consentano di superarne il dictum. In altre parole, al di là di generiche affermazioni circa la presunta inintellegibilità dei criteri di liquidazione adottati dal giudice di prossimità, parte appellante non ha invece chiarito come, nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di pace possa essere superata: non ha chiarito, cioè, quale avrebbe dovuto essere, e sulla base di quali parametri o documenti, la corretta liquidazione, il che consentirebbe ora al Tribunale di sovvertire il decisum del primo Giudice e, dunque, di pervenire ad una soluzione di senso diametralmente opposta rispetto a quella assunta, in parte qua, in primo grado. Sul punto, del tutto tardive, sono le deduzioni svolte da parte appellante solo nelle proprie note di trattazione scritta del 23/12/2024.
Il terzo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato avendo il giudice di pace correttamente ritenuto non provato il danno per lucro cessante.
Invero, le dichiarazioni testimoniali rese sul punto da un unico teste, , risultano Testimone_1 generiche e non suffragate da alcun elemento di carattere obiettivo e, pertanto, sono inidonee a dimostrare l'effettiva sussistenza del danno lamentato. Il predetto teste ha dichiarato genericamente di aver commissionato al i predetti lavori nell'ottobre 2015, senza nulla specificare né Pt_1 sull'esatta tipologia dei lavori né sulla data in cui gli stessi sarebbero stati commissionati, per cui non è dato sapere se ciò sia avvenuto prima o dopo il sinistro, né lo stesso ha riferito alcunché in ordine all'impossibilità del di eseguirli. Ne discende che dalle dichiarazioni testimoniali non Pt_1
è possibile desumere che la mancata esecuzione dei lavori affidati (peraltro, solo dedotta e non dimostrata) sia eziologicamente riconducibile all'infortunio subito dall'appellante. Né può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di pace avrebbe dovuto ritenere provato, anche per presunzioni, il danno da lucro cessante, in considerazione del tipo di lesione e del tipo di attività lavorativa svolta dal (trattorista). Pt_1
Infine, va rigettato anche il quarto motivo di appello con cui il ha censurato la Pt_1 decisione sostenendone l'erroneità laddove ha compensato le spese di lite, così in tesi violando l'art. 91 c.p.c. Si osserva che nel caso sottoposto a giudizio vi è stata soccombenza reciproca tra le parti, ravvisabile allorquando “vengano accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale)”. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. civ. n. 20888/2018) la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi
è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (in tal senso anche Cass. SU Ordinanza n. 32906/2022, in motivazione: “secondo la giurisprudenza di questa Corte nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n.
69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può̀ , ai sensi dell'art. 92
c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può̀ essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte”).
8 Ancora, secondo Cass. n. 22381/2009 nel caso di unica domanda articolata in più̀ capi dei quali alcuni vengano rigettati o di domanda unica accolta in misura inferiore al petitum, l'art. 92 c.p.c. consente al giudice di giungere alla compensazione delle spese anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta ravvisando in tale posizione la soccombenza parziale di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. Pertanto, corretta appare la statuizione del giudice di pace laddove ha proceduto a compensare interamente le spese di lite atteso l'accoglimento parziale delle domande attoree, costituendo ciò giustificato motivo per la compensazione.
Quanto alle spese di lite del presente grado, attesa la contumacia di parte appellata, sussistono motivi idonei a giustificarne l'integrale compensazione.
Al rigetto dell'appello segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, ai sensi del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Si rileva, sul punto che l'ammissione al gratuito patrocinio non esclude l'obbligo del giudice dell'impugnazione di dichiarare che ci sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato spettando poi all'amministrazione giudiziaria verificare se in concreto il pagamento sia dovuto o meno, per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione (cfr. Cassazione civile Sez. un. - 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta
Pacelli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza appellata n. 204/2017 emessa dal Giudice di Pace di CP_1
2. DICHIARA integralmente COMPENSATE le spese di lite del presente grado;
3. DÀ ATTO della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1-bis per la stessa impugnazione principale, se dovuto;
4. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Castrovillari, 21.01.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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