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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/11/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 934/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DESIDERI MARCELLA, giusta delega in atti,
e
(C.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. NIGLIO ROSANNA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) La casa coniugale - La casa di via Pignolo 9, San Felice Circeo (LT), locata e arredata, con contratto intestato alla moglie rimane alla stessa, con quanto in essa contenuto, secondo la normativa di diritto civile. Il marito preleverà i propri beni ed effetti personali al momento del suo allontanamento;
2) contributo al mantenimento - Il marito verserà alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat. Il marito provvederà al rimborso in favore della moglie di una somma pari ad € 4.800,00 a titolo di contributo per spese non prevedibili da sostenere nelle more del definitivo allontanamento del coniuge;
3) I beni mobili registrati resteranno di proprietà esclusiva del relativo intestatario”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in MORUZZO (UD) il 01/03/2014,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 1, Parte I, dell'anno 2014), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 04/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. DESIDERI MARCELLA, giusta delega in atti,
e
(C.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. NIGLIO ROSANNA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) La casa coniugale - La casa di via Pignolo 9, San Felice Circeo (LT), locata e arredata, con contratto intestato alla moglie rimane alla stessa, con quanto in essa contenuto, secondo la normativa di diritto civile. Il marito preleverà i propri beni ed effetti personali al momento del suo allontanamento;
2) contributo al mantenimento - Il marito verserà alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat. Il marito provvederà al rimborso in favore della moglie di una somma pari ad € 4.800,00 a titolo di contributo per spese non prevedibili da sostenere nelle more del definitivo allontanamento del coniuge;
3) I beni mobili registrati resteranno di proprietà esclusiva del relativo intestatario”.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in MORUZZO (UD) il 01/03/2014,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 1, Parte I, dell'anno 2014), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 04/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino