Ordinanza 5 novembre 2024
Massime • 2
La facoltà di "riacquisto" attribuita ai Consorzi di sviluppo industriale dall'art. 63 della l. n. 448 del 1998, nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, non va intesa in senso meramente letterale, cioè quale esercizio di un diritto di riscatto dell'area e degli impianti sulla stessa eventualmente costruiti pattuito al momento dell'inserzione di essa nel perimetro della zona consortile, ma va interpretata in senso più ampio, come esplicazione dell'interesse pubblico al riacquisto dell'area da parte dell'ente consortile, sicché detta pretesa, in presenza dei presupposti previsti dalla citata legge, può essere esercitata prescindendo dalla circostanza che il Consorzio sia stato precedentemente proprietario dei beni oggetto di riacquisizione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della l. n. 448 del 1998, laddove prevede la facoltà di riacquisizione delle aree in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, esercitabile dai Consorzi di sviluppo industriale tramite la corresponsione del prezzo attualizzato di acquisizione in luogo del prezzo di mercato, atteso che tale potere va qualificato come esplicazione di una potestà ablatoria ad utilità pubblica predefinita, volta cioè a ripristinare, in funzione del superiore interesse pubblico perseguito dal legislatore con l'istituzione del consorzi di sviluppo industriale, uno stato di fatto coerente con le finalità dell'intervento pubblico, e non già come espressione di un generale potere ablatorio in capo alla pubblica amministrazione, sicché non si determina in forza del suo esercizio alcun sacrificio indebito in danno dell'assegnatario, in quanto la sua condizione non è assimilabile a quella del proprietario che si vede espropriato un immobile per la realizzazione di un'opera pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 05/11/2024, n. 28423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28423 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato Trinca Fabio, rappresentato e difeso dagli avvocati NE AL e NO AL
- controricorrente -
avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI n. 2691/2019 depositata il 14/11/2019; Civile Ord. Sez. 1 Num. 28423 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: MARULLI MARCO Data pubblicazione: 05/11/2024 RG 19789/20 OL-CIPNES Est. Cons. Marulli 2 udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 9/10/2024 dal Cons. Dott. Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. La OL s.r.l. in liquidazione si duole del pronunciamento adottato in suo danno dalla Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari che, con l'ordinanza per cui è oggi ricorso, ne ha respinto le ragioni di opposizione alla stima operata dal Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura – CIPNES per la riacquisizione ai sensi dell'art. 63, comma 3, l. 23 dicembre 1998, n. 448, di un'area già data in concessione ad un terzo e da questo trasferita all'attuale ricorrente. In particolare, onde motivare il pronunciato rigetto la corte decidente, richiamate previamente le norme costituzionali di riferimento, ha inteso pure affermare che «a prescindere dal nome riacquisto che la lettera della norma conferisce al potere amministrativo di cui dota i consorzi di sviluppo industriale, è evidente come questo sia di natura essenzialmente ablatoria – non differente dunque da quello disciplinato nel T.U. espropriazione – e come detto termine riacquisto non costituisca un limite oggettivo di applicabilità della norma (nei soli casi dunque in cui si tratta di un riacquisto). Il potere, infatti, può essere esercitato nei confronti di tutti i titolari dei fondi inclusi nell'ambito spaziale del Piano di sviluppo industriale, nel caso in cui questi non realizzino gli stabilimenti nel termine di cinque anni dalla cessione. Ora, è proprio la breve analisi sopra condotta riguardo al sistema costituzionale convenzionale delle proprietà fondiarie che giustifica il criterio di calcolo dell'indennità di acquisto dettato dal co. 3 del medesimo articolo, speciale rispetto a quello di cui l'articolo 32 T.U. RG 19789/20 OL-CIPNES Est. Cons. Marulli 3 espropriazione e innegabilmente più sfavorevole: quello del prezzo di acquisto attualizzato. La legge, considerando l'interesse pubblico allo sviluppo industriale di determinate zone come eminente è superiore rispetto alla proprietà privata, non solo ha provvisto detto potere in capo alla P.A., ma ha determinato che, agli evidenti fini di un suo più agevole esercizio e di incentivo all'effettiva realizzazione dell'interesse pubblico tutelato, l'indennizzo da corrispondere sia commisurato in un valore inferiore rispetto al valore di mercato del bene. Se la norma, nel suo complesso, è attuazione della funzione sociale della proprietà è, più in generale, di istanze di eguaglianza sostanziale, l'interpretazione restrittiva fornita dal ricorrente porterebbe a un esito irragionevole e lesivo del principio di eguaglianza formale, che allo stesso tempo è necessario contemperare con le esigenze di eguaglianza sostanziale, ma non sacrificare del tutto. Infatti, la circostanza che il diritto di proprietà sul fondo ablativo sia pervenuto all'espropriato in forza di un atto tra privati – e magari in epoca di molto antecedente alla stessa L. 448/1998 e alla costituzione del Cipnes, come accaduto per il ricorrente – oppure in forza di assegnazione da parte del Cipnes e puramente casuale e non può minimamente influire sull'applicabilità dell'articolo 63 citato. Nel caso contrario si perverrebbe all'esito discriminatorio e, questo sì, costituzionalmente illegittimo, di indennizzare l'ablazione dei fondi proprietari diversi inclusi nel medesimo piano e per le medesime finalità in misura enormemente diversa». La OL reclama ora la cassazione di detta ordinanza sulla base di due motivi, accompagnati da un’eccezione di legittimità costituzionale e seguiti da memoria, ai quali resiste con controricorso il CIPNES. RAGIONI DELLA DECISIONE RG 19789/20 OL-CIPNES Est. Cons. Marulli 4 2.1. Il primo motivo di ricorso, mercé il quale lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 3, l. 448/1998, si censura l'impugnato pronunciamento per aver ritenuto applicabile la norma ad una fattispecie diversa dal riacquisto posto che nella specie l'area di che trattasi non era stata oggetto di diretta assegnazione da parte del Consorzio, ma era stata acquisita per mezzo di un trasferimento oneroso dall'originario assegnatario, è, in disparte da ogni altra preclusione di rito, infondato e va pertanto disatteso. 2.2. Reputa, per vero, il collegio che sulla specifica quaestio iuris oggetto di giudizio – se il procedimento e, segnatamente, il criterio del prezzo attualizzato del bene a cui la norma di indirizzo ancora la misura dell'indennizzo dovuto all'assegnatario piuttosto che all'indennità di espropriazione diversamente regolata sul valore di mercato del bene medesimo, di cui all'art. 63 l. 448/1998, che determina il riacquisto al consorzio concedente dall'area già assegnata allorché l'assegnatario non abbia nel termine di cinque anni il previsto stabilimento industriale trovi applicazione anche nel caso in cui l'area in questione sia stata fatta oggetto di trasferimento negoziale in favore di un terzo – sia meritevole di condivisione l'avviso affermativo, a cui pure aderisce il provvedimento impugnato, già espresso al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa. In particolare con la sentenza 1800/2016 – che vedeva come parti contrapposte le stesse parti dell'odierno giudizio in lite in relazione ad altra area facente parte del medesimo comparto – il Consiglio di Stato ha ribadito il convincimento già in precedenza declinato (Cons. St., Sez. VI, 8/06/2010, n. 3644; Cons. St., Sez. VI, 22/03/2010 n. 1637), che non costituisce presupposto del "riacquisto" di cui al citato art. 63 la circostanza che il Consorzio fosse originariamente proprietario dell'area assegnata;
e su questa premessa ha perciò RG 19789/20 OL-CIPNES Est. Cons. Marulli 5 ritenuto di enunciare il principio secondo cui «la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, non va inteso in senso meramente letterale, quale esercizio, cioè, d'una sorta di riscatto dell'area pattuito al momento dell'inserzione di essa nel perimetro della zona consortile e, dunque, inopponibile ad acquisti effettuati da terzi e/o prima ed indipendentemente dall'attività del consorzio». A fondamento di questa affermazione il Consiglio di Stato, anche qui riannodandosi ai propri precedenti, adduce un duplice condivisibile argomento, su cui pure concorda il provvedimento in disamina: da un lato, si osserva che, poiché la tesi che ritiene necessaria l'originaria proprietà del Consorzio delle aree sulle quali questo è legittimato ad esercitare la facoltà prevista dall'art. 63 si fonda principalmente sull'interpretazione lessicale del termine "riacquistare" usato dal legislatore, questa è una parola cui si suole assegnare una pluralità di significati nel linguaggio comune, tanto che nel linguaggio giuridico al verbo "riacquistare" non è attribuita una valenza particolare, spaziando il legislatore dal riacquisto della cittadinanza italiana al credito d'imposta per riacquisto di prima casa, alla rottamazione di veicoli con riacquisto di auto meno inquinanti e al patto di riacquisto nel leaseback. In tutte queste ipotesi la parola "riacquisto" non assume affatto un significato univoco, ma acquista senso solo all'interno del sistema normativo in cui è collocata. Dal lato opposto risulta, invece, dirimente il fatto che poiché scopo del consorzio è la promozione dello sviluppo economico della zona di sua pertinenza, è in evidente contrasto con queste finalità perpetuare la presenza di un'area e di impianti dismessi ma lasciati improduttivi dal proprietario imprenditore, a RG 19789/20 OL-CIPNES Est. Cons. Marulli 6 fronte di nuove iniziative industriali in atto o imminenti che, così facendo, o non si potrebbero colà impiantare o avrebbero bisogno comunque dell'attività ablatoria del Consorzio;
e, dunque, in tal caso, non è rilevante se l'area fosse stata ceduta a suo tempo dal consorzio o da un terzo privato, contando piuttosto che l'area sia inclusa nel piano ASI consortile, sicché la circostanza che tale acquisto sia avvenuto in modo diretto e soltanto da terzi privati, fosse anche prima della costituzione del consorzio, è del tutto inconferente ai fini dell'applicazione della normativa in esame, come pure, del resto, si evince dal medesimo comma 3, laddove, nel trattare delle poste spettanti al privato a seguito del riacquisto, la citata norma indica genericamente "... il prezzo attualizzato di acquisto delle aree...", senza distinguere così il soggetto cui tale prezzo sia stato pagato, né le altre modalità di acquisto. 2.3. In adesione, dunque, a questi enunciati, a cui si è puntualmente attenuto anche il decidente di merito, la doglianza ricorrente si mostra del tutto deficitaria e ben se ne giustifica il rigetto. 3.1 L'infondatezza del primo motivo di ricorso riverbera i suoi effetti negativi anche in ordine al secondo motivo, mercé il quale si chiede di cassare l'ordinanza impugnata per la violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 3, l. 448/1998 in relazione agli artt. 32 TUE, agli artt. 2, 42 e 117 Cost., all'art. 1 prot. 1 CEDU e all'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
e ciò sulla considerazione che la Corte d'Appello, ritenendo applicabile l'art. 63 l. 448/1998, aveva in tal modo ritenuto congrua la determinazione dell'indennizzo operata in adesione al criterio ivi previsto del prezzo attualizzato, quando al contrario, attesa la natura espropriativa del procedimento di riacquisizione e tenuto conto dei principi richiamati in rubrica, nonché, segnatamene, dell'elaborazione giurisprudenziale seguita ai pronunciamenti sul punto della Corte Europea dei diritti RG 19789/20 OL-CIPNES Est. Cons. Marulli 7 dell'Uomo, si sarebbe dovuto liquidare l'indennità in applicazione del criterio del prezzo di mercato, diversamente dovendosi dubitare della legittimità costituzionale in relazione ai parametri richiamati dell'interpretazione accolta dal decidente e alla lesione dell'affidamento riposto dalla ricorrente nel fatto che in caso di espropriazione l'indennità sarebbe stata commisurata al valore venale del bene. 3.2. Va da sé, infatti, che se la riconduzione della specie all'art. 63 l. 448/1998 non si presta a censure ed è destinata, quindi, a restare ferma, ne discende, di conseguenza, che resta avvinta anche la questione introdotta dal secondo motivo, il criterio del prezzo attualizzato essendo, infatti, quello previsto dall'art. 63 l. 448/1998 che si è ritenuto applicabile nella specie. 4. E' da credere, invece, che, in disparte da ogni rilievo afferente alla sua proponibilità, debba essere scrutinata la questione di legittimità costituzionale e che essa, pur così, debba essere giudicata manifestamente infondata. Commisurando, per vero, il giudizio de quo in rapporto alla specialità del contesto normativo di riferimento, va osservato che le finalità perseguite dall'iniziativa consortile che prende corpo nelle forme previste dalla l. 448/1998 si iscrivono nel solco di quella funzione sociale della proprietà che trova consacrazione nell'art. 42, comma 3, Cost. Dice perciò certamente bene la decisione impugnata, allorché, interrogandosi sul medesimo tema, si sofferma ad annotare la l. 448/1998 e la norma di essa che disciplina la riacquisizione in caso di mancata realizzazione dell'intervento programmato costituiscono «attuazione della funzione sociale della proprietà», per poi chiosare, altrettanto correttamente, che ad esse fanno capo «istanze di eguaglianza sostanziale», tali da escludere che si possa far luogo ad un interpretazione delle stesse lesiva del principio RG 19789/20 OL-CIPNES Est. Cons. Marulli 8 dell'eguaglianza formale che «è necessario contemperare con le esigenze d eguaglianza sostanziale, ma non sacrificare del tutto». In questa chiave, che evidenzia il contrasto cui, rispetto a detti enunciati, verrebbe a porsi la perpetuazione un uso improduttivo delle aree assegnate, che sono beni conformati, a fronte di nuove iniziative industriali programmate, che non potrebbero altrimenti dispiegarsi per l'indisponibilità delle stesse, il potere di riacquisizione esercitabile dal Consorzio non lede alcuno dei parametri costituzionali e convenzionali evocati, ma è da intendersi quale esplicazione di una potestà ablatoria «ad utilità pubblica predefinita» volta a ripristinare, in funzione del superiore interesse pubblico perseguito dal legislatore con l'istituzione del consorzi di sviluppo industriale, uno stato di fatto coerente con le finalità dell'intervento pubblico. Dunque, nella giusta luce dell'art. 42, comma 3, Cost. e del principio di uguaglianza, nessun sacrificio indebito si determina in danno dell'assegnatario perché la sua condizione è palesemente diversa dal proprietario che si vede espropriato un bene per la realizzazione di un'opera pubblica. 5. Il ricorso va dunque respinto. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. RG 19789/20 OL-CIPNES Est. Cons. Marulli 9 Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il