Cass. civ., sez. I, ordinanza 05/11/2024, n. 28423
CASS
Ordinanza 5 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La facoltà di "riacquisto" attribuita ai Consorzi di sviluppo industriale dall'art. 63 della l. n. 448 del 1998, nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, non va intesa in senso meramente letterale, cioè quale esercizio di un diritto di riscatto dell'area e degli impianti sulla stessa eventualmente costruiti pattuito al momento dell'inserzione di essa nel perimetro della zona consortile, ma va interpretata in senso più ampio, come esplicazione dell'interesse pubblico al riacquisto dell'area da parte dell'ente consortile, sicché detta pretesa, in presenza dei presupposti previsti dalla citata legge, può essere esercitata prescindendo dalla circostanza che il Consorzio sia stato precedentemente proprietario dei beni oggetto di riacquisizione.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della l. n. 448 del 1998, laddove prevede la facoltà di riacquisizione delle aree in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni, esercitabile dai Consorzi di sviluppo industriale tramite la corresponsione del prezzo attualizzato di acquisizione in luogo del prezzo di mercato, atteso che tale potere va qualificato come esplicazione di una potestà ablatoria ad utilità pubblica predefinita, volta cioè a ripristinare, in funzione del superiore interesse pubblico perseguito dal legislatore con l'istituzione del consorzi di sviluppo industriale, uno stato di fatto coerente con le finalità dell'intervento pubblico, e non già come espressione di un generale potere ablatorio in capo alla pubblica amministrazione, sicché non si determina in forza del suo esercizio alcun sacrificio indebito in danno dell'assegnatario, in quanto la sua condizione non è assimilabile a quella del proprietario che si vede espropriato un immobile per la realizzazione di un'opera pubblica.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 05/11/2024, n. 28423
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28423
    Data del deposito : 5 novembre 2024

    Testo completo