Sentenza 11 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/08/2025, n. 7003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7003 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07003/2025REG.PROV.COLL.
N. 00605/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 18995/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. 536/2025 è stata accolta, ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, l’istanza cautelare proposta unitamente al gravame.
Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 26 giugno 2025.
2. Il provvedimento di rigetto impugnato in primo grado è stato motivato dall’amministrazione in relazione al fatto che il coniuge della ricorrente ha riportato una condanna in sede penale per condotte relative alla violazione delle norme sulla disciplina igienica e sulla produzione degli alimenti.
Il T.A.R. ha respinto il ricorso osservando anzitutto l’irrilevanza, in sede di scrutinio della legittimità del provvedimento gravato, della riabilitazione pronunciata in favore del coniuge successivamente alla condanna di cui sopra, in quanto successiva all’adozione di tale provvedimento.
Ha quindi ritenuto che, a fronte della natura latamente discrezionale del potere del cui esercizio si controverte, e dei conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale su tale esercizio, il provvedimento impugnato fosse immune dalle censure proposte in quanto “ il disvalore specifico della condotta penalmente rilevante: si tratta di violazione di norme in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande e dunque di un comportamento che denota scarso rispetto per le norme poste a tutela della salute pubblica e potenzialmente in grado di arrecare danno alla collettività ”.
3. L’appellante censura la sentenza gravata deducendo:
3.1. “Erroneità della impugnata sentenza per mancato accoglimento del motivo relativo alla violazione di legge e del motivo relativo all’eccesso di potere”;
3.2. “Illogicità manifesta della motivazione, assenza di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento della causa tipica”.
Lamenta, in particolare, l’appellante che il provvedimento impugnato non abbia operato una corretta ricognizione dei requisiti regolanti l’esercizio del potere, e dei fattori ostativi all’accoglimento dell’istanza, come disciplinati dall’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deduce poi che “ la semplice constatazione dell'esistenza di un mero precedente penale a carico del marito cittadino italiano della ricorrente, non è circostanza che da sola possa giustificare un diniego di cittadinanza, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del destinatario del diniego. A fronte di questo unica circostanza, l’Amministrazione e il Tar di Roma non hanno tenuto in nessun conto gli altri elementi utili alla definizione della personalità della ricorrente, ad essi peraltro noti in quanto allegati alla domanda, quali la permanenza regolare in Italia e l'irreprensibilità della condotta della medesima, la quale risulta non aver mai riportato alcuna condanna penale e non aver mai rivestito la qualità di indagata o di imputata ”.
4. L’appello è fondato.
Deve osservarsi che nella fattispecie non è in discussione l’ampiezza del potere discrezionale di cui dispone l’amministrazione nella vicenda in esame (il cui esercizio deve essere comunque soggetto ad un sindacato giurisdizionale pieno ed effettivo, garante della effettività del diritto di difesa, ancorché limitato alla tipologia di vizi corrispondente alla latitudine della sfera di discrezionalità).
Nel caso di specie ciò che lamenta la ricorrente, con censura erroneamente ritenuta infondata dal primo giudice, è piuttosto il fatto che tale potere discrezionale è stato esercitato sulla base di elementi non idonei, con valutazione illogica.
A fronte dell’univoco riscontro di plurimi elementi denotanti un corretto ed armonico inserimento nella comunità nazionale, l’amministrazione ha ritenuto ostativa la circostanza della modesta condanna riportata dal coniuge.
5. Sul punto deve osservarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, non può automaticamente formularsi un giudizio di insussistenza delle condizioni per il rilascio della cittadinanza per fatto altrui, dovendosi piuttosto valutare correttamente e logicamente se un tale fatto sia idoneo a trasmettere il proprio disvalore oltre la sfera strettamente personale del condannato, al punto da porre in discussione il rilievo dei plurimi ed univoci elementi denotanti, al contrario, il corretto inserimento del coniuge nella comunità nazionale (si veda in tal senso, esemplificativamente, la sentenza di questa Sezione n. 2992/2023, che ha ritenuto “ del tutto idonea a giustificare il diniego di cittadinanza de quo la valutazione del rapporto di parentela con un soggetto contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento responsabile di attività gravemente lesive per la sicurezza della Repubblica. Invero, tale legame filiale, per la sua natura e intensità, induce a ritenere, secondo la logica del “più probabile che non”, che l’interessato possa agevolare comportamenti scorretti di alcuni componenti del proprio nucleo familiare. Allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali ”).
Nel caso di specie è mancata del tutto una simile, corretta valutazione.
La contraria affermazione del primo giudice, sopra riportata, ha riguardo – in assoluto – agli interessi lesi dall’incriminazione per la quale il coniuge ha riportato condanna: ma nulla in concreto inferisce, al pari del provvedimento dell’amministrazione, sulla potenzialità trasmissive (rispetto a terzi, ancorché in ambito familiare) del valore sintomatico della stessa, tale da sovvertire il giudizio di pieno inserimento risultante invece dai fattori personali documentati nel procedimento.
6. Quanto sopra osservato ha riguardo all’illegittimità del provvedimento impugnato come dedotta in primo grado.
Risulta poi dagli atti che il coniuge della ricorrente abbia ottenuto, per il reato di cui si discute, la riabilitazione, ed abbia egli stesso ottenuto la cittadinanza italiana.
Tali elementi, per quanto ampiamente significativi – sia pure ex post – della condotta dell’amministrazione sotto il profilo della dedotta illogicità, non possono essere allegati quali sintomatici di vizi di legittimità del provvedimento impugnato, per una ragione strettamente cronologica, essendo sopravvenuti alla sua adozione (come condivisibilmente affermato, con riguardo alla riabilitazione, nella sentenza impugnata).
Nondimeno, proprio in ragione del richiamato criterio cronologico, di essi non potrà non tener conto l’amministrazione in sede di riedizione del potere, nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.
7. Il ricorso in appello è pertanto fondato e come tale deve essere accolto, con conseguente accoglimento, in riforma della sentenza gravata, del ricorso di primo grado, ed annullamento del provvedimento con esso impugnato.
Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero dell’Interno, secondo la regola della soccombenza, dovendosene disporre la distrazione in favore dell’avv. Claudia Fappani, procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Claudia Fappani, procuratore dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.