Ordinanza cautelare 12 febbraio 2022
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01085/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Giorcelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento, n. prot. -OMISSIS-, con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Alessandria ha respinto l'istanza di emersione presentata a favore della ricorrente;
- del parere negativo dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- il datore di lavoro della ricorrente ha presentato un’istanza di emersione ex art. 103 del d.l. 34/20 a favore della straniera, che è stata respinta, il -OMISSIS- a causa della sua incapienza reddituale.
2. Il ricorrente ha successivamente proposto due istanze di riesame ma entrambe sono state respinte rispettivamente il -OMISSIS- e il successivo -OMISSIS-.
3. In particolare, quest’ultimo provvedimento è stato impugnato con ricorso, notificato il 18 dicembre 2021 e depositato il successivo 16 gennaio 2022, perché asseritamente illegittimo.
4. All’esito dell’udienza camerale dell’11 febbraio 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente e in quella pubblica dell’11 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il proprio ricorso la ricorrente sostiene che l’istanza possedeva tutti i requisiti per il suo accoglimento e, pertanto, il provvedimento dovrebbe essere annullato.
6. Il ricorso è infondato.
Come noto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.m. 29 maggio 2020 n. 137 « per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi ».
Al fine di chiarire il dettato normativo, il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare prot. n. 4623 del 17 novembre 2020, in cui ha precisato che « riguardo al requisito reddituale del datore di lavoro, disciplinato dall'art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020, si precisa che, nel caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto (unico percettore di reddito) il reddito richiesto non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, nel caso, invece, di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui anche se quest'ultimo sia l'unico percettore di reddito. In questo caso il reddito del datore di lavoro potrà essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Per il lavoro domestico, nel caso in cui il richiedente non percepisca reddito, si ritiene che all'integrazione della soglia minima possa concorrere altro componente della famiglia anche per l'intero importo (euro 27.000,00) ».
La capacità reddituale del datore di lavoro costituisce, quindi, uno dei presupposti essenziali per l'ammissione alla procedura di emersione del lavoro irregolare; essa è, infatti, richiesta « al duplice scopo di garantire che non si tratti di assunzione fittizia mirante ad eludere le norme sull'immigrazione, e di assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo » ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 5397; in terminis anche, T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 luglio 2019, n. 808).
Ebbene, nel caso in esame la procedura di emersione ha ad oggetto l’attività di collaboratore famigliare e, pertanto, il reddito richiesto per l’accoglimento dell’istanza doveva essere pari a 27.000,00 euro, essendo il nucleo famigliare del datore di lavoro della ricorrente composto da più di un soggetto.
Inoltre, poiché l’istanza di emersione è stata presentata il -OMISSIS-, il reddito del nucleo famigliare da prendere in considerazione doveva essere quello del 2019, così come certificato nella dichiarazione dei redditi del 2020. Tuttavia dal suo esame emerge un reddito pari a 20.630,00 euro e, dunque, inferiore al limite minimo richiesto per l’accoglimento dell’istanza (27.000,00 euro).
Del resto la stessa ricorrente, a pagina 6 del ricorso, ha pacificamente ammesso che la « documentazione fiscale 2019 e relativo al periodo 2018 era sufficiente e superiore al limite fissato dalla normativa mentre il reddito prodotto successivamente su richiesta dell’Amministrazione dichiarato nella documentazione fiscale del 2020 per il periodo fiscale 2019 era inferiore al limite richiesto ».
7. Poiché, quindi, non è possibile accogliere un’istanza in cui il reddito degli asseriti datori di lavoro non è in grado di assicurare le menzionate esigenze, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Alla luce del contenuto della presente decisione il Collegio ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite, per ragioni di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Luca Pavia, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO