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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13642 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. LAMBIASE FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. SELLITTO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/07/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 19/09/1998, dalla cui unione nascevano i figli ( nata a [...] il [...]) maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente e ( nato a [...] il [...]) non economicamente Persona_2
autosufficiente e convivente con la madre, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto
1 vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ a) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo reciproco del mutuo rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
b) assegnare la casa coniugale alla moglie che continuerà ad occuparla con il figlio;
c) i coniugi danno Per_2
atto della reciproca e adeguata indipendenza economica per cui nulla è richiesto e dovuto tra di loro;
d) il sig. che ha la proprietà del 100% della casa familiare in via via Controparte_1
Chiesa di Polvica n.36 - identificata al catasto fabbricati Sez.CHA, Fg. 3, Part.246, Sub. 102 - si obbliga a cedere la nuda proprietà dell'immobile ad entrambi i figli e e il diritto di Per_1 Per_2
usufrutto dello stesso immobile alla moglie sig.ra ; e) il sig. , in Parte_1 Controparte_1 considerazione di quanto sopra esposto, si obblighi a versare mensilmente la somma di € 400,00 alla moglie quale contributo per il mantenimento dei figli, con aggiornamento in ragione delle variazioni istat;
f) entrambi i coniugi contribuiscano in parti uguali alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli;
g) i figli potranno concordare con il padre i loro incontri, così come i periodi di vacanza delle festività natalizie, pasquali o estive I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto confermano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.170 ,parte II , S. A, sez. P , reg. Atti Matrimonio anno 1998 ) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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