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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/02/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 2478 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
e rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Parte_1 Parte_2
Aiello;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Come da atti.
PREMESSO IN FATTO CHE:
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 321/2023.
-Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, attesa l'infondatezza dei motivi di doglianza. OSSERVA IN DIRITTO
1 – L'opposizione proposta va dichiarata improcedibile.
Ed invero, l'art. 84 del DL n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013, nell'apportare modificazioni al d.lgs. n. 28/2010, stabilisce che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che qualora il giudice rilevi il mancato esperimento della mediazione, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per l'espletamento della procedura.
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Cass. SS.UU. n. 19596/2020)”.
^^^^^^
2 – Ciò posto, nel caso in esame, il giudice -con l'ordinanza depositata in data 01.02.2024- dopo aver concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha assegnato alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria, fissando altresì una successiva udienza per verificare l'esito della procedura.
Tuttavia, all'udienza del 15.01.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti non hanno dato atto dell'avveramento della condizione di procedibilità costituita dalla mediazione obbligatoria.
Di conseguenza, alla luce del suindicato orientamento della Suprema Corte, l'opposizione va dichiarata improcedibile e andrà revocato il decreto ingiuntivo n. 321/2023.
Né tantomeno può essere accolta la richiesta della parte opposta di concedere un nuovo termine per introdurre la mediazione, poiché la giurisprudenza è chiara nel ritenere che – sebbene il termine di quindici giorni non sia perentorio – tuttavia il procedimento di mediazione deve essere attivato entro l'udienza di rinvio.
Nel caso di specie, non ricorre tale eventualità, non avendo l'opposta provato di aver attivato la mediazione entro il termine segnato dall'udienza di rinvio (ovverosia entro il 15.01.2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come successivamente modificato) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 5.200,00 ed €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA IMPROCEDIBILE l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 321/2023 e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 321/2023 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
CONDANNA parte opposta a corrispondere a parte opponente la somma di €. 118,50 a titolo di esborsi nonché la somma di €. 2.800,00 a titolo di compensi professionali (oltre ad accessori di legge), da distrarsi in favore dichiaratosi antistatario delle spese di lite.
Così deciso il 05 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Jone Galasso