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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/06/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 2667 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 9 dicembre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Vona e Stefano Vona, come C.F._2
da procura in atti;
-opponenti-
E volontaria in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Ugo Campese come da P.IVA_1
procura in atti;
-opposta-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 9 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio la chiedeva l'emissione di un decreto Controparte_1
ingiuntivo nei confronti di e , quali eredi di , per il Parte_1 Parte_2 NA pagamento, per metà ciascuno ai sensi dell'art. 752 c.c., della somma di euro 548.509,09.
La ricorrente asseriva di essere creditrice per aver acquistato, con contratti di cessione del credito, i seguenti crediti vantati nei confronti di : NA
1 - il credito vantato dal in forza di contratto di mutuo agrario stipulato in data Controparte_2
01.08.1997, per un importo complessivo e garantito da ipoteca di euro 351.190,70, più interessi al tasso convenzionale del 12,45 % da calcolare sulla sorta capitale dal 17 marzo
2016 con capitalizzazione degli interessi maturati alla data della domanda;
- i crediti vantati da per un importo complessivo di euro 65.300,66, di cui Parte_3
euro 34.414,47 in virtù di 6 effetti cambiari aventi scadenza dal 15.6.2003 al 30.3.2004, ed euro 30.886,19 in forza di un decreto ingiuntivo, oltre interessi, come specificato nel ricorso monitorio;
- il credito vantato da IT nei confronti dei e alla cui rottamazione aveva R_
provveduto la per un importo complessivo di euro Controparte_1
132.017,83.
In data 10.05.2022 il Tribunale di Benevento emetteva il decreto ingiuntivo n. 472/2022 ed ingiungeva agli odierni opponenti di pagare, per metà ciascuno ex art. 752 c.c., la somma complessiva di euro 548.509,19 in favore della società ricorrente oltre interessi e Controparte_1
spese del procedimento monitorio liquidate in euro 4.400,00 per compensi ed euro 870,00 per spese.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano la presente opposizione e Parte_1
Parte_2
Gli opponenti contestavano la pretesa creditoria sotto il profilo del quantum debeatur ritenendo che tale pretesa ammontasse ad un importo inferiore a quello ingiunto e spiegavano domanda riconvenzionale con la quale eccepivano in compensazione dei crediti da essi vantati nei confronti della società opposta.
Precisamente, gli opponenti asserivano di essere debitori nei confronti della società Controparte_1 di un importo inferiore a quello ingiunto con il D.I. e precisamente dell'importo di euro 365.024,39 come risultante dalla scrittura privata (allegata all'atto di citazione con doc. 3) stipulata con la società opposta in data 14 aprile 2018.
Gli opponenti deducevano che, nella scrittura privata del 14.4.2018, la Controparte_1
espressamente dichiarava e riconosceva di essere creditrice verso gli opponenti di Euro
[...]
200.000,00, in forza del contratto di cessione del credito del giorno 17.3.2016 ed in ragione della surroga autorizzata dal cedente di Euro 35.000,00 in forza del contratto di Controparte_2
cessione del credito del giorno 5.3.2016 ed in ragione della surroga autorizzata dalla cedente
[...] nonché di Euro 130.024,39 in ragione dell'estinzione del debito in essere tra il Parte_3 R_
(padre degli opponenti) ed IT UD S.p.a.
[...]
2 Gli opponenti deducevano di vantare un controcredito nei confronti dell'opposta pari ad euro
€434.633,07 di cui chiedevano l'accertamento e per il quale proponevano domanda riconvenzionale di compensazione nei confronti dell'opposta.
A sostegno delle proprie difese gli opponenti deducevano che, sin dal 2001, a carico del loro padre
, erano state promosse delle procedure esecutive immobiliari ad iniziativa di NA [...]
(nato a [...] il [...]), cugino degli opponenti e dominus della Pt_1 [...]
che, al fine di estinguere i suddetti debiti e porre fine alle procedure Controparte_1 esecutive, nell'anno 2014, il creditore insieme agli opponenti e al loro padre Parte_1 [...]
avevano raggiunto un accordo in forza del quale era stata costituita la NA Controparte_1
con lo scopo di estinguere sia i debiti di , padre degli opponenti, sia
[...] NA
le procedure esecutive pendenti. La costituita società aveva altresì lo scopo di gestire, nelle more della estinzione delle procedure esecutiva, i terreni di proprietà di oggetto di NA
pignoramento attraverso un contratto di locazione che la stipulava con la custodia Controparte_1
giudiziaria della procedura esecutiva al canone annuo di euro 12.000,00.
Gli opponenti deducevano che, in data 19 luglio 2018, il GE aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva a carico di ed ordinato la cancellazione della trascrizione dei NA
pignoramenti; che, pertanto, il contratto di locazione stipulato dalla Controparte_1
con la custodia giudiziaria della procedura esecutiva era da intendersi risolto ma, nonostante
[...]
l'estinzione delle procedure esecutive, la società aveva continuato negli anni successivi a detenere i terreni oggetto di locazione, senza provvedere ad alcuna cura e lasciandoli un uno stato di abbandono totale;
che pertanto essi opponenti avevano agito in via cautelare nei confronti della per ottenere la restituzione di tali terreni la quale veniva ordinata dal Tribunale di Controparte_1
Benevento con ordinanza di rilascio del 26 agosto 2021 pronunciata in sede di reclamo.
Tanto premesso gli opponenti e proponevano domanda riconvenzionale Pt_1 Parte_2
con la quale chiedevano accertarsi i controcrediti da essi vantati nei confronti della Controparte_1 per il complessivo importo di € 434.633,07 oltre interessi, di cui:
[...]
- euro 36.000,00 a titolo di indennità di occupazione atteso che la Controparte_1
aveva goduto della disponibilità dei terreni, senza un valido, titolo per oltre tre anni posto che le procedure esecutive erano state estinte a luglio 2018, mentre i terreni erano stati rilasciati in data
8.9.2021, in esecuzione dell'ordinanza di rilascio pronunciata dal Tribunale di Benevento nel giudizio cautelare;
-euro 101.946,55 a titolo di risarcimento dei danni arrecati ai fondi per la mancata manutenzione;
3 - euro 175.113,52 a titolo di risarcimento dei danni per il mancato reimpianto dei vigneti i quali erano stati abbattuti e non sostituiti;
-euro 121.573,00 a titolo di risarcimento dei danni per la mancata restituzione di alcuni beni mobili, specificamente di alcuni macchinari indispensabili per la lavorazione delle uve e la produzione del vino.
Nelle conclusioni gli opponenti chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo n. 472/2022 e, previo accertamento dei reciproci crediti ed operata la compensazione, chiedevano la condanna della società opposta al pagamento in loro favore, in solido ovvero ognuno per quanto di ragione, della residua somma di euro 69.608,68 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale eccepiva, in ordine al Controparte_1 quantum debeatur, che l'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 472/ 2022 era documentalmente provato, certo, liquido ed esigibile e contestava i fatti posti a fondamento delle domande riconvenzionali avanzate dagli opponenti.
L'opposta asseriva che gli opponenti non avevano provveduto ad avviare un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c. al fine di accertare nell'an il credito eccepito in compensazione di cui asserivano di essere titolari il quale non era supportato dai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
Pertanto, l'opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande proposte dagli opponenti e la conferma del D.I.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 23 gennaio 2023, il G.I. con ordinanza pronunciata in pari data concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 472/2022, limitatamente all'importo di euro 365.024,39, tenuto conto che il credito vantato dall'opposta trovava fondamento, per l'importo di euro 365.024,39, in una scrittura di riconoscimento del debito non disconosciuta dagli opponenti.
Nel corso del giudizio era disposta dal G.I. una CTU per la “quantificazione del danno da mancata manutenzione dei vigneti e per il mancato reimpianto, da quantificare sulla base dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi e del mancato guadagno”. Era nominato il CTU l'agronomo dott.
Persona_2
In sede di affidamento dell'incarico il Giudice affidava al CTU “l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 10 aprile 2024 e ai quesiti articolati nelle note di trattazione scritta depositate dalla parte opponente in data 24 aprile 2024”.
Le note di trattazione scritta depositate dagli opponenti riportavano i seguenti quesiti: “ Il c.t.u., letti gli atti ed eseguiti tutti i rilievi ed accessi necessari, quantifichi i danni da mancata manutenzione
4 dei vigneti -da quantificare sulla base dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi e del mancato guadagno- tenuto conto di: (i) lo stato di abbandono dei terreni, (ii) le scarse cure dedicate al vigneto quale la mancanza di barbatelle e la mancata cura delle piante presenti in consociazione,
(iii) le fallanze all'interno degli impianti, (iv) il collasso e il mancato ripristino della struttura dei vigneti, (v) la presenza di erbe e piante infestanti ed il loro mancato estirpo, (vi) la mancanza di vigneti in alcune parti dei terreni, (vii) la mancata pratica agronomica per il mantenimento e miglioramento delle condizioni del suolo, (viii) la mancata vegetazione dei vigneti a causa dell'incuria, (ix) il mancato rimpiazzo delle viti deperite e (x) i sintomi di carenza idrica dei vigneti ed (xi) ogni altro elemento utile a tale quantificazione” (cfr. §3.2.1. dell'atto di citazione); 2) “Il
c.t.u., letti gli atti ed eseguiti tutti i rilievi ed accessi necessari, quantifichi i danni per il mancato reimpianto -da quantificare sulla base dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi e del mancato guadagno- tenuto conto di: (i) il mancato reimpianto delle viti, (iii) il tempo necessario perché le nuove piante entrino “a regime” e (iii) l'abbattimento dei vigneti operato dall'opposta ed (iv) ogni altro elemento utile a tale quantificazione” (cfr. §3.2.2. dell'atto di citazione); 3) “Il c.t.u., letti gli atti ed eseguiti tutti i rilievi ed accessi necessari, quantifichi l'indennità mensile di occupazione dei terreni e dello stabilimento enologico;
4) “Il c.t.u., letti gli atti ed eseguiti tutti i rilievi ed accessi necessari, quantifichi il valore oltre iva dei beni che non sono stati riconsegnati ossia del filtro a cartoni 40x40 mod 30 , della pompa coassiale mod Major 60 ad 1 velocità per carrello Pt_4
quadro elettrico, della pompa a rotore ellittico PV180 inox da colettare e delle due presse PO
Primula”
Espletati gli accertamenti tecnici e depositata la relazione del CTU, all'udienza del 9 dicembre 2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione merita accoglimento per quanto di ragione
Preliminarmente si osserva che gli opponenti riconoscono che il credito vantato nei loro confronti della società opposta trova fondamento nella scrittura privata da loro sottoscritta con la
[...]
in data 14 aprile 2018. Controparte_1
Da tale scrittura privata, non disconosciuta da nessuna delle parti del qui presente giudizio, si evince, precisamente alla lettera c) che la riconosceva di Controparte_1
“essere creditrice verso e […] di quanto segue: Persona_3 Parte_2
a) Euro 200.000,00 in forza del contratto di cessione del credito del giorno 17.3.2016 ed in ragione della surroga autorizzata dal cedente Controparte_2
b) Euro 35.000,00 in forza del contratto di cessione del credito del giorno 5.3.2016 ed in ragione della surroga autorizzata dalla cedente […]; Parte_3
5 c) Euro 130.024,39 in ragione dell'estinzione del debito in essere tra il ed Persona_4
IT UD S.p.a”
Nella stessa scrittura gli opponenti, pertanto, si riconoscevano debitori:
- dell'importo di euro 200.000,00 indicato alla lettera sub a) parte c) della scrittura privata del
14.04.2018 il cui fondamento va rinvenuto nel contratto di cessione stipulato tra la società opposta e il in data 17.03.2016. Controparte_2
- dell'importo di euro Euro 35.000,00 in forza del contratto di cessione del credito del giorno
5.3.2016 ed in ragione della surroga autorizzata dalla cedente Parte_3
- dell'importo di euro 130.024,39 in ragione dell'estinzione del debito in essere tra il
[...] ed IT UD S.p.a”. Persona_4
E' evidente che gli importi indicati in questa scrittura non corrispondono agli importi dei crediti vantati per le medesime causali dalla con il ricorso monitorio. Controparte_1
-il credito vantato dalla società opposta quale cessionaria del credito del Controparte_2
Si osserva che nella scrittura privata del 14.04.2018 la si Controparte_1
riconosceva creditrice degli opponenti, quale cessionaria del credito del Controparte_2 dell'importo di € 200.000,00.
Diversamente, invece, nel ricorso monitorio la società opposta deduceva di vantare nei confronti degli opponenti, quale cessionaria del credito del un credito di euro 351.190,70. Controparte_2
In merito a tale discrasia il Tribunale osserva quanto segue.
Con scrittura autenticata del 17.03.2016 il aveva ceduto alla Controparte_2 Controparte_1
a fronte del corrispettivo di € 200.000,00, il credito che essa vantava nei
[...] CP_3
confronti di in virtù di contratto di mutuo agrario per Notaio del 1.8.1997 NA Per_5 dell'importo di £ 340.000.000 ( pari ad € 175.595,35). Il credito era ceduto nei limiti dell'importo di
€ 351.190,70 pari al valore dell'ipoteca iscritta su immobili del debitore, a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo.
Ne consegue che il credito vantato dall'opposta con il ricorso monitorio, quale cessionaria del credito vantato dal nei confronti di , non è pari ad euro 351.190,70 Controparte_2 NA in quanto tale importo indica quello per il quale l'istituto di credito aveva iscritto ipoteca a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo, ma non l'importo del credito ceduto maturato alla data della cessione.
Tuttavia è infondato l'assunto sostenuto degli opponenti i quali hanno dedotto di essere debitori della , quale cessionaria del credito originariamente vantato dal in Controparte_1 Controparte_2
6 virtù del contratto di mutuo agrario del 1.8.1997, dell'importo di euro 200.000,00 così come precisato nella scrittura privata del 14.4.2018.
Si osserva, infatti, che l'importo di euro 200.000,00 è il corrispettivo per il quale il Controparte_2 aveva ceduto il proprio credito alla e non l'importo del credito Controparte_1
ceduto.
Si osserva che, come correttamente argomentato dalla società opposta, la scrittura privata del
14.4.2018, che non ha avuto esecuzione, non sostituisce gli atti di cessione dei crediti i quali sono l'unica fonte negoziale delle rispettive obbligazioni di pagamento, facenti parte della somma ingiunta.
Il Tribunale, pertanto, dovendo determinare l'entità del credito vantato dalla società opposta nei confronti degli opponenti, nella qualità di cessionaria del credito vantato dal Controparte_2 osserva che il mutuo agrario del 1.8.1997 venne concesso a titolo di capitale per l'importo di lire
340.000.000,00, pari ad euro 175.595,35.
Va evidenziato che dalla documentazione depositata dalla società opposta ( cfr. allegato B2 della comparsa di costituzione e risposta) risulta che il intervenne nella procedura Controparte_2
espropriativa immobiliare n. 112/2003, pendente presso questo Tribunale in danno di R_
, per il recupero del credito derivante dal mutuo agrario del 1.8.1997. Nell'atto di intervento il
[...] deduceva che alcuna rata era stata pagata e che all'importo dovuto per capitale e Controparte_2 interessi corrispettivi si erano aggiunti gli interessi di mora, per cui il credito ammontava ad €
283.951,08 oltre ulteriori interessi con decorrenza dal 1.1.2011.
Si osserva che nel ricorso monitorio la società opposta deduceva espressamente che il cedente vantava un credito di originari euro 175.595,35 che, alla data del 31.12.2010, tale Controparte_2
credito ammontava ad euro 283.951,08 oltre gli ulteriori interessi convenzionali maturati successivamente.
Orbene, la società opposta nel presente giudizio ha fornito la prova del proprio credito atteso che ha depositato il contratto di mutuo agrario del 1.8.1997 e la scrittura di cessione del credito del
17.3.2016.
Gli odierni opponenti nulla hanno contestato in merito all'entità del credito maturato alla data del
31.12.2010 in favore del per cui deve affermarsi che gli opponenti, nella qualità di Controparte_2
eredi di , sono debitori della società opposta, nella qualità di cessionaria del credito NA vantato dal cedente in virtù del mutuo agrario del 1.8.1997, dell'importo di € Controparte_2
283.951,08, oltre interessi di mora successivi maturati dal 1.1.2011, e non dell'importo di €
351.190,70 preteso con il ricorso monitorio.
7 -il credito vantato dalla società opposta quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla nei confronti di : Parte_3 NA
vantava nei confronti di : Parte_3 NA
- il credito di euro 34.414,47 in virtù di sei effetti cambiari (come da atto di precetto del 5 maggio 2004 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta)
- il credito di euro 30.886,19 in forza del decreto ingiuntivo del 20 maggio 2004.
In data 05.06.2013 la società opposta stipulava un contratto di cessione del credito con
[...]
aventi ad oggetto i crediti per i quali la era intervenuta nelle procedure esecutive Parte_3 Pt_3
in danno di ed acquistava il credito ad un prezzo di euro 35.000,00. NA
La società opposta ha documentato gli atti di intervento spiegati da nella Parte_3 procedura espropriativa immobiliare in danno di in virtù dell'atto di precetto del 5 NA
maggio 2005 e in forza del D.I. n. 75/2004 del 20 maggio 2004
Ne consegue che l'importo dovuto dagli opponenti in favore della cessionaria è pari ad € 65.300,66
(€ 34.414,47 +30.886,19) ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 472/22 e non come sostenuto dagli opponenti ad € 35.000,00.
Come in precedenza evidenziato non è rilevante che nella scrittura privata del 14.4.2018 la
[...] si riconosceva creditore dell'importo di € 35.000,00 in forza del contratto Controparte_4
di cessione del 5.6.2103 stipulato con la , atteso che la suddetta scrittura privata non Pt_3 sostituisce gli atti di cessione dei crediti i quali sono l'unica fonte negoziale delle rispettive obbligazioni di pagamento, facenti parte della somma ingiunta.
-il credito vantato dall'opposta per effetto della estinzione dei debiti dei nei R_
confronti di IT
In merito si osserva che nel ricorso monitorio la società opposta deduceva di avere anticipato per conto dei l'importo di euro 132.017,83 avendo provvedendo, in nome e per conto dei R_ [...]
alla c.d. rottamazione dei debiti nei confronti di IT. R_
La pretesa è fondata.
La società opposta ha documentato (cfr. B 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della società opposta) che, a seguito di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, era debitore nei confronti di IT Servizi di Riscossione s.p.a. NA dell'importo di € 130.024,39 oltre ad € 1980,53 per complessivi € 132.017,83.
Si osserva che l'opposta ha documentato di avere versato le rate alle scadenze previste nella definizione agevolata. Gli opponenti non hanno contestato l'avvenuto pagamento.
8 Tanto premesso, alla luce di tale ricostruzione, il credito vantato dalla società opposta è pari al complessivo importo di euro 481.269,57 e non quello di € 548.509,19 ingiunto con il D.I. opposto.
-le domande riconvenzionali avanzate dell'opposta.
La domanda di condanna della società opposta al pagamento di una indennità per illegittima occupazione dei terreni di proprietà degli odierni opponenti è fondata per le seguenti ragioni che di seguito verranno esposte.
I terreni indicati nella scrittura privata del 14.04.2018 hanno costituito oggetto di procedura esecutiva immobiliare NRG 77/2021 a cui è stata riunita anche la procedura con n. di RG 112/2003
e procedura la n. RG 140/2012.
Nel corso della suddetta procedura esecutiva veniva presentata alla Custodia Giudiziaria offerta di locazione dei terreni parte della e il G.E., con ordinanza del 6 Controparte_1
marzo 2014, autorizzava la stipula del contratto di locazione tra la custodia giudiziaria e la
[...]
dietro corrispettivo di un canone annuo di euro 12.000,00. Controparte_1
Il contratto di locazione dei terreni oggetto di pignoramento venne stipulato tra il Custode
Giudiziario e la in data 16.4.2014 Controparte_1
Estinta la procedura esecutiva con provvedimento del G.E. del 19.07.2018, il contratto di locazione doveva ritenersi risolto e, quindi, la conduttrice era obbligata alla restituzione dei terreni concessi in affitto.
E' documentalmente provato che la società conduttrice, successivamente all'estinzione della procedura esecutiva, non provvide al rilascio dei terreni in favore dei proprietari-opponenti.
Il rilascio è avvenuto solo in data 8.9.2021 in esecuzione dell'ordinanza cautelare pronunciata dal
Tribunale di Benevento del 26 agosto 2021 nel procedimento n. N.4346-1/2021 la quale era stato ordinato “alla l'immediato rilascio in favore dei reclamanti Controparte_1
( e degli appezzamenti di terreno, disposti nei Comuni di Parte_1 Parte_2
Guardia Sanframondi e Torrecuso, comprensivi di una cantina (stabilimento enologico) e di una serie di attrezzature e beni funzionali alla coltivazione dell'uva e alla produzione del vino, così come dettagliatamente indicati in ricorso”.
Alla luce di quanto osservato si evince che la condotta tenuta dalla società opposta la quale, nonostante l'estinzione della procedura esecutiva, ha continuato ad occupare i terreni, configura un'ipotesi di occupazione sine titulo.
9 Ed invero, il titolo che giustificava l'occupazione dell'immobile, ovvero il contratto di locazione stipulato con la custodia giudiziaria, è venuto meno a seguito della risoluzione del suddetto contratto, stante l'estinzione della procedura esecutiva, titolo giustificativo della occupazione.
Tale occupazione sine titulo è iniziata in data 19 luglio 2018 e si è protratta sino alla data del 8 settembre 2021 (data di rilascio dei terreni) e quindi per tre anni.
L'art. 1591 c.c. dispone che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna, salvo il risarcimento del danno nel quale confluiscono le ipotesi di mancato guadagno, quali le occasioni perse di vendita o di locazione a condizioni economiche più favorevoli.
Posto che il canone di affitto era stato pattuito per l'importo di € 12.000,00 all'anno, la CP_1
è obbligata al pagamento in favore degli opponenti (proprietari degli immobili oggetto
[...]
della procedura esecutiva e affittati alla società opposta nel corso della procedura esecutiva) dell'importo di €.36.000,00 per i tre anni di occupazione successivi all'estinzione della procedura esecutiva sino al rilascio dei terreni.
In merito alla domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti di condanna dell'opposta al risarcimento del danno da mancata manutenzione dei terreni affittati nonché per il mancato reimpianto dei vigneti e, quindi, pari ai costi necessari per il ripristino della potenzialità produttiva dei luoghi, il Tribunale osserva che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda è fondata.
Il CTU nella sua pregevole relazione è giunto alla conclusione che: “il costo complessivo per il ripristino della produttività dei vigneti e per le due annualità considerate ammonta complessivamente ad €.20.946,56; il danno per mancato guadagno causato dalla mancata manutenzione dei vigneti esistenti ammonta complessivamente ad €.20.911,97; i danni per mancato reimpianto dei vigneti ammontano complessivamente a: costi di reimpianto €.23.507,40; mancato guadagno €.27.330,19; perdita contributi PSR €.1.146,33.”
In merito alla domanda di risarcimento del danno avanzata dagli opponenti per la mancata riconsegna di alcuni beni mobili, specificamente indicati nell'atto di citazione, necessari alla produzione del vino si osserva che il CTU, in sede di sopralluogo, non ha rinvenuto le macchine di cui gli opponenti hanno chiesto la valutazione ( precisamente: filtro a cartoni 40x40 mod 30 Piastra, della pompa coassiale mod Major 60 ad 1 velocità per carrello quadro elettrico, della pompa a rotore ellittico PV180 inox da colettare e delle due presse PO . CP_5
Nella comparsa di costituzione e risposta, l'opposta non ha contestato la mancata riconsegna di tali beni, per cui la domanda è meritevole di accoglimento.
10 Il CTU, pertanto, ha proceduto alla stima del valore di tali beni considerando il valore di mercato a nuovo di tali attrezzature, mediante indagini presso rivenditori locali.
Il CTU ha osservato quanto segue “Per quanto riguarda le 2 presse a PO , in base CP_5
alle dimensioni aziendali ed alla capacità produttiva sono state considerate due macchine con capacità di 30 Hl cadauna. Le informazioni acquisite hanno restituito i seguenti valori medi: N.1
FILTRO A CARTONI 40x40 MOD. 30 PIASTRE €. 4.000,00 + IVA 22% N.1 POMPA COASSIALE
MOD. MAJOR 60 AD 1 VELOCITA' CON CARRELLO QUADRO ELETTRICO CE €. 1.387,00 +
IVA 22%
N.1 POMPA A ROTORE ELLITTICO PV 180 INOX DA CALETTARE AD UNA VASCA €. 8.000,00
+ IVA 22% N.2 PRESSE A POLMONE PRIMULA DA 30 Hl €.32.000 cadauna €.64.000,00 + IVA
22% TOTALE IMPONIBILE €.77.387,00 IVA 22% €.17.025,14 TOTALE €.94.412,14”
Alla luce delle osservazioni e delle conclusioni riportate dal CTU nella propria consulenza tecnica si osserva che l'importo complessivo dei danni stimati in favore degli opponenti è pari ad un importo di €. 224.254,59.
Tale importo va compensato ai sensi dell'art. 1243 comma 2 c.c. con il controcredito vantato dalla società opposta che è stato accertato per il complessivo importo di euro 481.269,57.
Si osserva che nel caso di specie sussistono i presupposti per la compensazione giudiziale dei controcrediti vantati reciprocamente tra le parti in causa.
Orbene la compensazione legale descritta dal primo comma dell'art. 1243 c.c. impone la contestuale esistenza di tre condizioni: l'omogeneità, l'esigibilità e la liquidità dei crediti. Segnatamente, il credito è omogeneo quando ha ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili;
è esigibile quando è immediatamente azionabile, ossia può essere fatto valere in giudizio ed infine,
l'obbligazione è liquida quando è determinata nel suo preciso ammontare.
La liquidità è il requisito che contraddistingue la compensazione legale, che opera di diritto, da quella giudiziale, descritta al secondo comma dell'art. 1243 c.c. Se infatti l'obbligazione non è liquida, bensì solo liquidabile, ossia di pronta e facile liquidazione, non ci sono i presupposti necessari per la compensazione legale, ma sussistono quelli per la compensazione giudiziale, come nel caso di specie.
Ne consegue che per effetto della compensazione giudiziale tra il credito principale vantato dalla società opposta, accertato nel presente giudizio per l'importo di € 481.269,57, e il controcredito vantato dagli opponenti con le domande riconvenzionali, accertato e liquidato nel presente giudizio per l'importo complessivo di € 224.254,59, il credito principale dell'opposta deve essere dichiarato estinto fino alla concorrenza di € 224.254,59.
11 Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la domanda avanzata dall'opposta va accolta per l'importo di euro 257.014,98.
Deve precisarsi che sugli importi dei singoli crediti (come in precedenza determinati), di cui la società opposta è titolare nei confronti dei debitori-opponenti, sono dovuti gli interessi maturati sino alla data della presente pronuncia:
-sull'importo di € 283.951,09 (vantato dall'opposta quale cessionaria del sono Controparte_2
dovuti gli interessi di mora al tasso pattuito nel contratto di mutuo agrario con decorrenza dal
1.1.2011 all'attualità;
-sull'importo di € 65.300,66 (vantato dall'opposta quale cessionaria di gli Parte_3 interessi sono dovuti al tasso legale come segue: sugli importi delle cambiali indicate nell'atto di precetto del 5.5.2004 ( allegato B07 della produzione di parte opposta) dalle scadenze dei singoli titoli sino all'attualità e sull'importo del D.I. n. 75/2004 con decorrenza dalla data della notifica del
D.I. sino all'attualità;
-sull'importo di € 132.017,38 (vantato dall'opposta in regresso per effetto della estinzione dei debiti dei nei confronti di IT) gli interessi sono dovuti al tasso legale dalla data della R_ notifica del D.I. n. 472/2022 sino all'attualità.
In conclusione, previa revoca del D.I. opposto, gli opponenti vanno condannati al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 257.014,98 oltre agli interessi da calcolare come ora specificato.
Le spese di lite per il principio della soccombenza vanno poste a carico di parte opponente e liquidate in base al “decisum” secondo i parametri di cui al D.M 147/2022 (con riduzione del compenso medio tabellare della fase istruttoria).
Le spese di CTU, invece, devono essere poste definitivamente a carico di parte opposta atteso che gli accertamenti tecnici sono stati svolti ai fini dell'accertamento e della liquidazione dei danni patiti dagli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il D.I. n. 472/2022 promossa da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
e sulle domande riconvenzionali avanzate dagli opponenti, ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione e in accoglimento delle domande riconvenzionali degli opponenti, operata la compensazione dei reciproci crediti, revoca il decreto ingiuntivo 472/2022 e condanna gli opponenti al pagamento, ciascuno per la propria quota, in favore della
[...]
[...]
[...] dell'importo di euro 257.014,98, oltre agli interessi da calcolare come Parte_5
specificato in motivazione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della società opposta liquidate in euro 10.533,00 per compenso di avvocato di cui € 2.252,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.400,00 per la fase di trattazione e istruttoria ed
€ 4.253,00 per la fase decisoria, oltre IVA, spese e CPA come per legge;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte opposta.
Benevento 12 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 2667 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 9 dicembre 2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Vona e Stefano Vona, come C.F._2
da procura in atti;
-opponenti-
E volontaria in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Ugo Campese come da P.IVA_1
procura in atti;
-opposta-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 9 dicembre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio la chiedeva l'emissione di un decreto Controparte_1
ingiuntivo nei confronti di e , quali eredi di , per il Parte_1 Parte_2 NA pagamento, per metà ciascuno ai sensi dell'art. 752 c.c., della somma di euro 548.509,09.
La ricorrente asseriva di essere creditrice per aver acquistato, con contratti di cessione del credito, i seguenti crediti vantati nei confronti di : NA
1 - il credito vantato dal in forza di contratto di mutuo agrario stipulato in data Controparte_2
01.08.1997, per un importo complessivo e garantito da ipoteca di euro 351.190,70, più interessi al tasso convenzionale del 12,45 % da calcolare sulla sorta capitale dal 17 marzo
2016 con capitalizzazione degli interessi maturati alla data della domanda;
- i crediti vantati da per un importo complessivo di euro 65.300,66, di cui Parte_3
euro 34.414,47 in virtù di 6 effetti cambiari aventi scadenza dal 15.6.2003 al 30.3.2004, ed euro 30.886,19 in forza di un decreto ingiuntivo, oltre interessi, come specificato nel ricorso monitorio;
- il credito vantato da IT nei confronti dei e alla cui rottamazione aveva R_
provveduto la per un importo complessivo di euro Controparte_1
132.017,83.
In data 10.05.2022 il Tribunale di Benevento emetteva il decreto ingiuntivo n. 472/2022 ed ingiungeva agli odierni opponenti di pagare, per metà ciascuno ex art. 752 c.c., la somma complessiva di euro 548.509,19 in favore della società ricorrente oltre interessi e Controparte_1
spese del procedimento monitorio liquidate in euro 4.400,00 per compensi ed euro 870,00 per spese.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano la presente opposizione e Parte_1
Parte_2
Gli opponenti contestavano la pretesa creditoria sotto il profilo del quantum debeatur ritenendo che tale pretesa ammontasse ad un importo inferiore a quello ingiunto e spiegavano domanda riconvenzionale con la quale eccepivano in compensazione dei crediti da essi vantati nei confronti della società opposta.
Precisamente, gli opponenti asserivano di essere debitori nei confronti della società Controparte_1 di un importo inferiore a quello ingiunto con il D.I. e precisamente dell'importo di euro 365.024,39 come risultante dalla scrittura privata (allegata all'atto di citazione con doc. 3) stipulata con la società opposta in data 14 aprile 2018.
Gli opponenti deducevano che, nella scrittura privata del 14.4.2018, la Controparte_1
espressamente dichiarava e riconosceva di essere creditrice verso gli opponenti di Euro
[...]
200.000,00, in forza del contratto di cessione del credito del giorno 17.3.2016 ed in ragione della surroga autorizzata dal cedente di Euro 35.000,00 in forza del contratto di Controparte_2
cessione del credito del giorno 5.3.2016 ed in ragione della surroga autorizzata dalla cedente
[...] nonché di Euro 130.024,39 in ragione dell'estinzione del debito in essere tra il Parte_3 R_
(padre degli opponenti) ed IT UD S.p.a.
[...]
2 Gli opponenti deducevano di vantare un controcredito nei confronti dell'opposta pari ad euro
€434.633,07 di cui chiedevano l'accertamento e per il quale proponevano domanda riconvenzionale di compensazione nei confronti dell'opposta.
A sostegno delle proprie difese gli opponenti deducevano che, sin dal 2001, a carico del loro padre
, erano state promosse delle procedure esecutive immobiliari ad iniziativa di NA [...]
(nato a [...] il [...]), cugino degli opponenti e dominus della Pt_1 [...]
che, al fine di estinguere i suddetti debiti e porre fine alle procedure Controparte_1 esecutive, nell'anno 2014, il creditore insieme agli opponenti e al loro padre Parte_1 [...]
avevano raggiunto un accordo in forza del quale era stata costituita la NA Controparte_1
con lo scopo di estinguere sia i debiti di , padre degli opponenti, sia
[...] NA
le procedure esecutive pendenti. La costituita società aveva altresì lo scopo di gestire, nelle more della estinzione delle procedure esecutiva, i terreni di proprietà di oggetto di NA
pignoramento attraverso un contratto di locazione che la stipulava con la custodia Controparte_1
giudiziaria della procedura esecutiva al canone annuo di euro 12.000,00.
Gli opponenti deducevano che, in data 19 luglio 2018, il GE aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva a carico di ed ordinato la cancellazione della trascrizione dei NA
pignoramenti; che, pertanto, il contratto di locazione stipulato dalla Controparte_1
con la custodia giudiziaria della procedura esecutiva era da intendersi risolto ma, nonostante
[...]
l'estinzione delle procedure esecutive, la società aveva continuato negli anni successivi a detenere i terreni oggetto di locazione, senza provvedere ad alcuna cura e lasciandoli un uno stato di abbandono totale;
che pertanto essi opponenti avevano agito in via cautelare nei confronti della per ottenere la restituzione di tali terreni la quale veniva ordinata dal Tribunale di Controparte_1
Benevento con ordinanza di rilascio del 26 agosto 2021 pronunciata in sede di reclamo.
Tanto premesso gli opponenti e proponevano domanda riconvenzionale Pt_1 Parte_2
con la quale chiedevano accertarsi i controcrediti da essi vantati nei confronti della Controparte_1 per il complessivo importo di € 434.633,07 oltre interessi, di cui:
[...]
- euro 36.000,00 a titolo di indennità di occupazione atteso che la Controparte_1
aveva goduto della disponibilità dei terreni, senza un valido, titolo per oltre tre anni posto che le procedure esecutive erano state estinte a luglio 2018, mentre i terreni erano stati rilasciati in data
8.9.2021, in esecuzione dell'ordinanza di rilascio pronunciata dal Tribunale di Benevento nel giudizio cautelare;
-euro 101.946,55 a titolo di risarcimento dei danni arrecati ai fondi per la mancata manutenzione;
3 - euro 175.113,52 a titolo di risarcimento dei danni per il mancato reimpianto dei vigneti i quali erano stati abbattuti e non sostituiti;
-euro 121.573,00 a titolo di risarcimento dei danni per la mancata restituzione di alcuni beni mobili, specificamente di alcuni macchinari indispensabili per la lavorazione delle uve e la produzione del vino.
Nelle conclusioni gli opponenti chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo n. 472/2022 e, previo accertamento dei reciproci crediti ed operata la compensazione, chiedevano la condanna della società opposta al pagamento in loro favore, in solido ovvero ognuno per quanto di ragione, della residua somma di euro 69.608,68 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale eccepiva, in ordine al Controparte_1 quantum debeatur, che l'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 472/ 2022 era documentalmente provato, certo, liquido ed esigibile e contestava i fatti posti a fondamento delle domande riconvenzionali avanzate dagli opponenti.
L'opposta asseriva che gli opponenti non avevano provveduto ad avviare un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 e 696 bis c.p.c. al fine di accertare nell'an il credito eccepito in compensazione di cui asserivano di essere titolari il quale non era supportato dai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
Pertanto, l'opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande proposte dagli opponenti e la conferma del D.I.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 23 gennaio 2023, il G.I. con ordinanza pronunciata in pari data concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 472/2022, limitatamente all'importo di euro 365.024,39, tenuto conto che il credito vantato dall'opposta trovava fondamento, per l'importo di euro 365.024,39, in una scrittura di riconoscimento del debito non disconosciuta dagli opponenti.
Nel corso del giudizio era disposta dal G.I. una CTU per la “quantificazione del danno da mancata manutenzione dei vigneti e per il mancato reimpianto, da quantificare sulla base dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi e del mancato guadagno”. Era nominato il CTU l'agronomo dott.
Persona_2
In sede di affidamento dell'incarico il Giudice affidava al CTU “l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 10 aprile 2024 e ai quesiti articolati nelle note di trattazione scritta depositate dalla parte opponente in data 24 aprile 2024”.
Le note di trattazione scritta depositate dagli opponenti riportavano i seguenti quesiti: “ Il c.t.u., letti gli atti ed eseguiti tutti i rilievi ed accessi necessari, quantifichi i danni da mancata manutenzione
4 dei vigneti -da quantificare sulla base dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi e del mancato guadagno- tenuto conto di: (i) lo stato di abbandono dei terreni, (ii) le scarse cure dedicate al vigneto quale la mancanza di barbatelle e la mancata cura delle piante presenti in consociazione,
(iii) le fallanze all'interno degli impianti, (iv) il collasso e il mancato ripristino della struttura dei vigneti, (v) la presenza di erbe e piante infestanti ed il loro mancato estirpo, (vi) la mancanza di vigneti in alcune parti dei terreni, (vii) la mancata pratica agronomica per il mantenimento e miglioramento delle condizioni del suolo, (viii) la mancata vegetazione dei vigneti a causa dell'incuria, (ix) il mancato rimpiazzo delle viti deperite e (x) i sintomi di carenza idrica dei vigneti ed (xi) ogni altro elemento utile a tale quantificazione” (cfr. §3.2.1. dell'atto di citazione); 2) “Il
c.t.u., letti gli atti ed eseguiti tutti i rilievi ed accessi necessari, quantifichi i danni per il mancato reimpianto -da quantificare sulla base dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi e del mancato guadagno- tenuto conto di: (i) il mancato reimpianto delle viti, (iii) il tempo necessario perché le nuove piante entrino “a regime” e (iii) l'abbattimento dei vigneti operato dall'opposta ed (iv) ogni altro elemento utile a tale quantificazione” (cfr. §3.2.2. dell'atto di citazione); 3) “Il c.t.u., letti gli atti ed eseguiti tutti i rilievi ed accessi necessari, quantifichi l'indennità mensile di occupazione dei terreni e dello stabilimento enologico;
4) “Il c.t.u., letti gli atti ed eseguiti tutti i rilievi ed accessi necessari, quantifichi il valore oltre iva dei beni che non sono stati riconsegnati ossia del filtro a cartoni 40x40 mod 30 , della pompa coassiale mod Major 60 ad 1 velocità per carrello Pt_4
quadro elettrico, della pompa a rotore ellittico PV180 inox da colettare e delle due presse PO
Primula”
Espletati gli accertamenti tecnici e depositata la relazione del CTU, all'udienza del 9 dicembre 2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione merita accoglimento per quanto di ragione
Preliminarmente si osserva che gli opponenti riconoscono che il credito vantato nei loro confronti della società opposta trova fondamento nella scrittura privata da loro sottoscritta con la
[...]
in data 14 aprile 2018. Controparte_1
Da tale scrittura privata, non disconosciuta da nessuna delle parti del qui presente giudizio, si evince, precisamente alla lettera c) che la riconosceva di Controparte_1
“essere creditrice verso e […] di quanto segue: Persona_3 Parte_2
a) Euro 200.000,00 in forza del contratto di cessione del credito del giorno 17.3.2016 ed in ragione della surroga autorizzata dal cedente Controparte_2
b) Euro 35.000,00 in forza del contratto di cessione del credito del giorno 5.3.2016 ed in ragione della surroga autorizzata dalla cedente […]; Parte_3
5 c) Euro 130.024,39 in ragione dell'estinzione del debito in essere tra il ed Persona_4
IT UD S.p.a”
Nella stessa scrittura gli opponenti, pertanto, si riconoscevano debitori:
- dell'importo di euro 200.000,00 indicato alla lettera sub a) parte c) della scrittura privata del
14.04.2018 il cui fondamento va rinvenuto nel contratto di cessione stipulato tra la società opposta e il in data 17.03.2016. Controparte_2
- dell'importo di euro Euro 35.000,00 in forza del contratto di cessione del credito del giorno
5.3.2016 ed in ragione della surroga autorizzata dalla cedente Parte_3
- dell'importo di euro 130.024,39 in ragione dell'estinzione del debito in essere tra il
[...] ed IT UD S.p.a”. Persona_4
E' evidente che gli importi indicati in questa scrittura non corrispondono agli importi dei crediti vantati per le medesime causali dalla con il ricorso monitorio. Controparte_1
-il credito vantato dalla società opposta quale cessionaria del credito del Controparte_2
Si osserva che nella scrittura privata del 14.04.2018 la si Controparte_1
riconosceva creditrice degli opponenti, quale cessionaria del credito del Controparte_2 dell'importo di € 200.000,00.
Diversamente, invece, nel ricorso monitorio la società opposta deduceva di vantare nei confronti degli opponenti, quale cessionaria del credito del un credito di euro 351.190,70. Controparte_2
In merito a tale discrasia il Tribunale osserva quanto segue.
Con scrittura autenticata del 17.03.2016 il aveva ceduto alla Controparte_2 Controparte_1
a fronte del corrispettivo di € 200.000,00, il credito che essa vantava nei
[...] CP_3
confronti di in virtù di contratto di mutuo agrario per Notaio del 1.8.1997 NA Per_5 dell'importo di £ 340.000.000 ( pari ad € 175.595,35). Il credito era ceduto nei limiti dell'importo di
€ 351.190,70 pari al valore dell'ipoteca iscritta su immobili del debitore, a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo.
Ne consegue che il credito vantato dall'opposta con il ricorso monitorio, quale cessionaria del credito vantato dal nei confronti di , non è pari ad euro 351.190,70 Controparte_2 NA in quanto tale importo indica quello per il quale l'istituto di credito aveva iscritto ipoteca a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo, ma non l'importo del credito ceduto maturato alla data della cessione.
Tuttavia è infondato l'assunto sostenuto degli opponenti i quali hanno dedotto di essere debitori della , quale cessionaria del credito originariamente vantato dal in Controparte_1 Controparte_2
6 virtù del contratto di mutuo agrario del 1.8.1997, dell'importo di euro 200.000,00 così come precisato nella scrittura privata del 14.4.2018.
Si osserva, infatti, che l'importo di euro 200.000,00 è il corrispettivo per il quale il Controparte_2 aveva ceduto il proprio credito alla e non l'importo del credito Controparte_1
ceduto.
Si osserva che, come correttamente argomentato dalla società opposta, la scrittura privata del
14.4.2018, che non ha avuto esecuzione, non sostituisce gli atti di cessione dei crediti i quali sono l'unica fonte negoziale delle rispettive obbligazioni di pagamento, facenti parte della somma ingiunta.
Il Tribunale, pertanto, dovendo determinare l'entità del credito vantato dalla società opposta nei confronti degli opponenti, nella qualità di cessionaria del credito vantato dal Controparte_2 osserva che il mutuo agrario del 1.8.1997 venne concesso a titolo di capitale per l'importo di lire
340.000.000,00, pari ad euro 175.595,35.
Va evidenziato che dalla documentazione depositata dalla società opposta ( cfr. allegato B2 della comparsa di costituzione e risposta) risulta che il intervenne nella procedura Controparte_2
espropriativa immobiliare n. 112/2003, pendente presso questo Tribunale in danno di R_
, per il recupero del credito derivante dal mutuo agrario del 1.8.1997. Nell'atto di intervento il
[...] deduceva che alcuna rata era stata pagata e che all'importo dovuto per capitale e Controparte_2 interessi corrispettivi si erano aggiunti gli interessi di mora, per cui il credito ammontava ad €
283.951,08 oltre ulteriori interessi con decorrenza dal 1.1.2011.
Si osserva che nel ricorso monitorio la società opposta deduceva espressamente che il cedente vantava un credito di originari euro 175.595,35 che, alla data del 31.12.2010, tale Controparte_2
credito ammontava ad euro 283.951,08 oltre gli ulteriori interessi convenzionali maturati successivamente.
Orbene, la società opposta nel presente giudizio ha fornito la prova del proprio credito atteso che ha depositato il contratto di mutuo agrario del 1.8.1997 e la scrittura di cessione del credito del
17.3.2016.
Gli odierni opponenti nulla hanno contestato in merito all'entità del credito maturato alla data del
31.12.2010 in favore del per cui deve affermarsi che gli opponenti, nella qualità di Controparte_2
eredi di , sono debitori della società opposta, nella qualità di cessionaria del credito NA vantato dal cedente in virtù del mutuo agrario del 1.8.1997, dell'importo di € Controparte_2
283.951,08, oltre interessi di mora successivi maturati dal 1.1.2011, e non dell'importo di €
351.190,70 preteso con il ricorso monitorio.
7 -il credito vantato dalla società opposta quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla nei confronti di : Parte_3 NA
vantava nei confronti di : Parte_3 NA
- il credito di euro 34.414,47 in virtù di sei effetti cambiari (come da atto di precetto del 5 maggio 2004 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta)
- il credito di euro 30.886,19 in forza del decreto ingiuntivo del 20 maggio 2004.
In data 05.06.2013 la società opposta stipulava un contratto di cessione del credito con
[...]
aventi ad oggetto i crediti per i quali la era intervenuta nelle procedure esecutive Parte_3 Pt_3
in danno di ed acquistava il credito ad un prezzo di euro 35.000,00. NA
La società opposta ha documentato gli atti di intervento spiegati da nella Parte_3 procedura espropriativa immobiliare in danno di in virtù dell'atto di precetto del 5 NA
maggio 2005 e in forza del D.I. n. 75/2004 del 20 maggio 2004
Ne consegue che l'importo dovuto dagli opponenti in favore della cessionaria è pari ad € 65.300,66
(€ 34.414,47 +30.886,19) ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 472/22 e non come sostenuto dagli opponenti ad € 35.000,00.
Come in precedenza evidenziato non è rilevante che nella scrittura privata del 14.4.2018 la
[...] si riconosceva creditore dell'importo di € 35.000,00 in forza del contratto Controparte_4
di cessione del 5.6.2103 stipulato con la , atteso che la suddetta scrittura privata non Pt_3 sostituisce gli atti di cessione dei crediti i quali sono l'unica fonte negoziale delle rispettive obbligazioni di pagamento, facenti parte della somma ingiunta.
-il credito vantato dall'opposta per effetto della estinzione dei debiti dei nei R_
confronti di IT
In merito si osserva che nel ricorso monitorio la società opposta deduceva di avere anticipato per conto dei l'importo di euro 132.017,83 avendo provvedendo, in nome e per conto dei R_ [...]
alla c.d. rottamazione dei debiti nei confronti di IT. R_
La pretesa è fondata.
La società opposta ha documentato (cfr. B 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta della società opposta) che, a seguito di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, era debitore nei confronti di IT Servizi di Riscossione s.p.a. NA dell'importo di € 130.024,39 oltre ad € 1980,53 per complessivi € 132.017,83.
Si osserva che l'opposta ha documentato di avere versato le rate alle scadenze previste nella definizione agevolata. Gli opponenti non hanno contestato l'avvenuto pagamento.
8 Tanto premesso, alla luce di tale ricostruzione, il credito vantato dalla società opposta è pari al complessivo importo di euro 481.269,57 e non quello di € 548.509,19 ingiunto con il D.I. opposto.
-le domande riconvenzionali avanzate dell'opposta.
La domanda di condanna della società opposta al pagamento di una indennità per illegittima occupazione dei terreni di proprietà degli odierni opponenti è fondata per le seguenti ragioni che di seguito verranno esposte.
I terreni indicati nella scrittura privata del 14.04.2018 hanno costituito oggetto di procedura esecutiva immobiliare NRG 77/2021 a cui è stata riunita anche la procedura con n. di RG 112/2003
e procedura la n. RG 140/2012.
Nel corso della suddetta procedura esecutiva veniva presentata alla Custodia Giudiziaria offerta di locazione dei terreni parte della e il G.E., con ordinanza del 6 Controparte_1
marzo 2014, autorizzava la stipula del contratto di locazione tra la custodia giudiziaria e la
[...]
dietro corrispettivo di un canone annuo di euro 12.000,00. Controparte_1
Il contratto di locazione dei terreni oggetto di pignoramento venne stipulato tra il Custode
Giudiziario e la in data 16.4.2014 Controparte_1
Estinta la procedura esecutiva con provvedimento del G.E. del 19.07.2018, il contratto di locazione doveva ritenersi risolto e, quindi, la conduttrice era obbligata alla restituzione dei terreni concessi in affitto.
E' documentalmente provato che la società conduttrice, successivamente all'estinzione della procedura esecutiva, non provvide al rilascio dei terreni in favore dei proprietari-opponenti.
Il rilascio è avvenuto solo in data 8.9.2021 in esecuzione dell'ordinanza cautelare pronunciata dal
Tribunale di Benevento del 26 agosto 2021 nel procedimento n. N.4346-1/2021 la quale era stato ordinato “alla l'immediato rilascio in favore dei reclamanti Controparte_1
( e degli appezzamenti di terreno, disposti nei Comuni di Parte_1 Parte_2
Guardia Sanframondi e Torrecuso, comprensivi di una cantina (stabilimento enologico) e di una serie di attrezzature e beni funzionali alla coltivazione dell'uva e alla produzione del vino, così come dettagliatamente indicati in ricorso”.
Alla luce di quanto osservato si evince che la condotta tenuta dalla società opposta la quale, nonostante l'estinzione della procedura esecutiva, ha continuato ad occupare i terreni, configura un'ipotesi di occupazione sine titulo.
9 Ed invero, il titolo che giustificava l'occupazione dell'immobile, ovvero il contratto di locazione stipulato con la custodia giudiziaria, è venuto meno a seguito della risoluzione del suddetto contratto, stante l'estinzione della procedura esecutiva, titolo giustificativo della occupazione.
Tale occupazione sine titulo è iniziata in data 19 luglio 2018 e si è protratta sino alla data del 8 settembre 2021 (data di rilascio dei terreni) e quindi per tre anni.
L'art. 1591 c.c. dispone che il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna, salvo il risarcimento del danno nel quale confluiscono le ipotesi di mancato guadagno, quali le occasioni perse di vendita o di locazione a condizioni economiche più favorevoli.
Posto che il canone di affitto era stato pattuito per l'importo di € 12.000,00 all'anno, la CP_1
è obbligata al pagamento in favore degli opponenti (proprietari degli immobili oggetto
[...]
della procedura esecutiva e affittati alla società opposta nel corso della procedura esecutiva) dell'importo di €.36.000,00 per i tre anni di occupazione successivi all'estinzione della procedura esecutiva sino al rilascio dei terreni.
In merito alla domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti di condanna dell'opposta al risarcimento del danno da mancata manutenzione dei terreni affittati nonché per il mancato reimpianto dei vigneti e, quindi, pari ai costi necessari per il ripristino della potenzialità produttiva dei luoghi, il Tribunale osserva che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda è fondata.
Il CTU nella sua pregevole relazione è giunto alla conclusione che: “il costo complessivo per il ripristino della produttività dei vigneti e per le due annualità considerate ammonta complessivamente ad €.20.946,56; il danno per mancato guadagno causato dalla mancata manutenzione dei vigneti esistenti ammonta complessivamente ad €.20.911,97; i danni per mancato reimpianto dei vigneti ammontano complessivamente a: costi di reimpianto €.23.507,40; mancato guadagno €.27.330,19; perdita contributi PSR €.1.146,33.”
In merito alla domanda di risarcimento del danno avanzata dagli opponenti per la mancata riconsegna di alcuni beni mobili, specificamente indicati nell'atto di citazione, necessari alla produzione del vino si osserva che il CTU, in sede di sopralluogo, non ha rinvenuto le macchine di cui gli opponenti hanno chiesto la valutazione ( precisamente: filtro a cartoni 40x40 mod 30 Piastra, della pompa coassiale mod Major 60 ad 1 velocità per carrello quadro elettrico, della pompa a rotore ellittico PV180 inox da colettare e delle due presse PO . CP_5
Nella comparsa di costituzione e risposta, l'opposta non ha contestato la mancata riconsegna di tali beni, per cui la domanda è meritevole di accoglimento.
10 Il CTU, pertanto, ha proceduto alla stima del valore di tali beni considerando il valore di mercato a nuovo di tali attrezzature, mediante indagini presso rivenditori locali.
Il CTU ha osservato quanto segue “Per quanto riguarda le 2 presse a PO , in base CP_5
alle dimensioni aziendali ed alla capacità produttiva sono state considerate due macchine con capacità di 30 Hl cadauna. Le informazioni acquisite hanno restituito i seguenti valori medi: N.1
FILTRO A CARTONI 40x40 MOD. 30 PIASTRE €. 4.000,00 + IVA 22% N.1 POMPA COASSIALE
MOD. MAJOR 60 AD 1 VELOCITA' CON CARRELLO QUADRO ELETTRICO CE €. 1.387,00 +
IVA 22%
N.1 POMPA A ROTORE ELLITTICO PV 180 INOX DA CALETTARE AD UNA VASCA €. 8.000,00
+ IVA 22% N.2 PRESSE A POLMONE PRIMULA DA 30 Hl €.32.000 cadauna €.64.000,00 + IVA
22% TOTALE IMPONIBILE €.77.387,00 IVA 22% €.17.025,14 TOTALE €.94.412,14”
Alla luce delle osservazioni e delle conclusioni riportate dal CTU nella propria consulenza tecnica si osserva che l'importo complessivo dei danni stimati in favore degli opponenti è pari ad un importo di €. 224.254,59.
Tale importo va compensato ai sensi dell'art. 1243 comma 2 c.c. con il controcredito vantato dalla società opposta che è stato accertato per il complessivo importo di euro 481.269,57.
Si osserva che nel caso di specie sussistono i presupposti per la compensazione giudiziale dei controcrediti vantati reciprocamente tra le parti in causa.
Orbene la compensazione legale descritta dal primo comma dell'art. 1243 c.c. impone la contestuale esistenza di tre condizioni: l'omogeneità, l'esigibilità e la liquidità dei crediti. Segnatamente, il credito è omogeneo quando ha ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili;
è esigibile quando è immediatamente azionabile, ossia può essere fatto valere in giudizio ed infine,
l'obbligazione è liquida quando è determinata nel suo preciso ammontare.
La liquidità è il requisito che contraddistingue la compensazione legale, che opera di diritto, da quella giudiziale, descritta al secondo comma dell'art. 1243 c.c. Se infatti l'obbligazione non è liquida, bensì solo liquidabile, ossia di pronta e facile liquidazione, non ci sono i presupposti necessari per la compensazione legale, ma sussistono quelli per la compensazione giudiziale, come nel caso di specie.
Ne consegue che per effetto della compensazione giudiziale tra il credito principale vantato dalla società opposta, accertato nel presente giudizio per l'importo di € 481.269,57, e il controcredito vantato dagli opponenti con le domande riconvenzionali, accertato e liquidato nel presente giudizio per l'importo complessivo di € 224.254,59, il credito principale dell'opposta deve essere dichiarato estinto fino alla concorrenza di € 224.254,59.
11 Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la domanda avanzata dall'opposta va accolta per l'importo di euro 257.014,98.
Deve precisarsi che sugli importi dei singoli crediti (come in precedenza determinati), di cui la società opposta è titolare nei confronti dei debitori-opponenti, sono dovuti gli interessi maturati sino alla data della presente pronuncia:
-sull'importo di € 283.951,09 (vantato dall'opposta quale cessionaria del sono Controparte_2
dovuti gli interessi di mora al tasso pattuito nel contratto di mutuo agrario con decorrenza dal
1.1.2011 all'attualità;
-sull'importo di € 65.300,66 (vantato dall'opposta quale cessionaria di gli Parte_3 interessi sono dovuti al tasso legale come segue: sugli importi delle cambiali indicate nell'atto di precetto del 5.5.2004 ( allegato B07 della produzione di parte opposta) dalle scadenze dei singoli titoli sino all'attualità e sull'importo del D.I. n. 75/2004 con decorrenza dalla data della notifica del
D.I. sino all'attualità;
-sull'importo di € 132.017,38 (vantato dall'opposta in regresso per effetto della estinzione dei debiti dei nei confronti di IT) gli interessi sono dovuti al tasso legale dalla data della R_ notifica del D.I. n. 472/2022 sino all'attualità.
In conclusione, previa revoca del D.I. opposto, gli opponenti vanno condannati al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 257.014,98 oltre agli interessi da calcolare come ora specificato.
Le spese di lite per il principio della soccombenza vanno poste a carico di parte opponente e liquidate in base al “decisum” secondo i parametri di cui al D.M 147/2022 (con riduzione del compenso medio tabellare della fase istruttoria).
Le spese di CTU, invece, devono essere poste definitivamente a carico di parte opposta atteso che gli accertamenti tecnici sono stati svolti ai fini dell'accertamento e della liquidazione dei danni patiti dagli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il D.I. n. 472/2022 promossa da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 [...]
e sulle domande riconvenzionali avanzate dagli opponenti, ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'opposizione e in accoglimento delle domande riconvenzionali degli opponenti, operata la compensazione dei reciproci crediti, revoca il decreto ingiuntivo 472/2022 e condanna gli opponenti al pagamento, ciascuno per la propria quota, in favore della
[...]
[...]
[...] dell'importo di euro 257.014,98, oltre agli interessi da calcolare come Parte_5
specificato in motivazione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore della società opposta liquidate in euro 10.533,00 per compenso di avvocato di cui € 2.252,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.400,00 per la fase di trattazione e istruttoria ed
€ 4.253,00 per la fase decisoria, oltre IVA, spese e CPA come per legge;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte opposta.
Benevento 12 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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