CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6546 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4485/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4485/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6073/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 25.9.2020 nei procedimenti riuniti n. 1828/2010 R.G. e 23074/2010 R.G. - vertenti tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avvocato AR Colella, C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via Epomeo, n. 85;
appellanti principali e
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo
Vollero, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via
Nicolardi, n. 125; appellata/ appellante incidentale nonché
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Carbone, elettivamente domiciliata in Napoli,
Via Santa Lucia, n. 81; appellata/appellante incidentale nonché
(c.f. – P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 49 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonella Ardito e
AR AR, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli,
Via Santa Lucia, n. 29; appellata/appellante incidentale nonché
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Manlio Lubrano di
EL e FF OR, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Viale Antonio Gramsci, n. 13;
appellata/appellante incidentale nonché
(c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._5 Parte_5
), (c.f. , C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
(c.f. ), (c.f. ), C.F._8 Controparte_8 C.F._9 CP_9
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._10 CP_10 C.F._11
(c.f. ), (c.f. Controparte_11 C.F._12 CP_12
), (c.f. , C.F._13 Parte_6 C.F._14 Parte_7
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._15 Parte_8 C.F._16
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._17 Parte_10
, (c.f. , C.F._18 Parte_11 C.F._19 Parte_12
(c.f. ), (c.f. ), C.F._20 Parte_13 C.F._21 Parte_14
(c.f. ), (c.f. ), C.F._22 Parte_15 C.F._23 Pt_16
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._24 Parte_17
), (c.f. ), (c.f. C.F._25 Parte_18 C.F._26 Parte_19
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Melchiorre AP, C.F._27 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Casoria (NA), Via Piave, n.
57; appellati/appellanti incidentali nonché
(c.f. ), (c.f. CP_13 C.F._28 Controparte_14
), (c.f. , C.F._29 Controparte_15 C.F._30 CP_16
(c.f. ), (c.f. ), C.F._31 CP_17 C.F._32 CP_18
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._33 Controparte_19 C.F._34 rappresentanti e difesi dall'Avvocato Melchiorre AP, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Casoria (NA), Via Piave, n. 57; appellati nonché
pagina 2 di 49 (P.IVA ), in persona del Controparte_20 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria IS e
EP IS, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in
Pozzuoli (NA), Via Celle, n. 2; appellata nonché
Avvocati Maria IS (c.f. e EP IS (c. f. C.F._35
, in proprio, elettivamente domiciliati presso il loro studio, in C.F._36
Pozzuoli (NA), Via Celle, n. 2; appellanti incidentali nonché
(c.f. ), (c.f. CP_21 C.F._37 CP_22
), (c.f. , C.F._38 Controparte_23 C.F._39 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_24 C.F._40 Controparte_25 C.F._41
(c.f. ), (c.f. CP_26 C.F._42 Controparte_27
), (c.f. , C.F._43 CP_28 C.F._44 Controparte_29
(c.f. , (c.f. ), C.F._45 Controparte_30 C.F._46 CP_31
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._47 Controparte_32
), e (c.f. ), C.F._48 CP_24 C.F._49 Pt_20
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._50 Parte_21 C.F._51 rappresentati e difesi dall'Avvocato AR Colella, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore, in Napoli, Via Epomeo, n.85; appellati nonché
(c.f. , P.IVA. ), in persona del legale Controparte_33 P.IVA_6 P.IVA_7 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Erasmo Augeri, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via G.
Melisurgo, n. 44; appellata nonché
(c.f. ), (c.f. Controparte_34 C.F._52 Controparte_35
), (c.f. , (c.f. C.F._53 CP_36 C.F._54 CP_37
), (c.f. ), C.F._55 CP_38 C.F._56 CP_39
(c.f. ), , nato a [...] il [...], e C.F._57 Controparte_40
, nata a Pozzuoli il [...], in [...] eredi di Controparte_41 Persona_1
, nonché , nata a [...] il [...] e , nata
[...] Controparte_42 CP_43
a Napoli il 24.6.1988, in qualità di eredi di , (c.f. Persona_2 CP_44
pagina 3 di 49 ), nato a [...] il [...] (c.f. C.F._58 CP_11
), (c.f. ), C.F._59 Controparte_45 C.F._60 CP_46
(c.f. ) e (c.f. in
[...] C.F._61 CP_47 C.F._62 qualità di eredi di , , nato a [...] il [...] e Persona_3 CP_48
, nato a [...] il [...]; CP_49 appellati contumaci
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 La definizione del presente giudizio, foriero di numerosissime questioni, sia di rito che di merito, richiede una premessa sistematica, stante l'esistenza di due procedimenti riuniti promossi da (1828/2010 RG) e da Parte_22 [...]
(23074/2010 RG). Controparte_4
Nel giudizio 1828/2010 è anche intervenuta Controparte_20
Stante la moltitudine di parti e di atti, non tutti rinvenibili, in primo luogo, occorre fare ricorso al principio secondo cui affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. (Cass. civ., Sez. Unite,
16/02/2023, n. 4835).
1.2 Ciò detto, con atto del 15.1.2010 (appunto, giudizio 1828/2010), il
[...] conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_1
e la - rispettivamente, quale concessionaria Controparte_3 Controparte_2
e concedente nella gestione degli impianti del depuratore di Cuma - esponendo: a) di esercitare in Bacoli (NA) l'attività di lido balneare, di ristorazione, nonché di intrattenimento serale mediante la gestione e manutenzione dello stabilimento balneare da maggio a settembre;
b) nella notte tra il 16 ed il 17 giugno 2009, il depuratore di Cuma era stato manomesso a seguito del perdurante stato di agitazione del personale interno del predetto impianto, a causa di questioni organizzative interne;
c) in particolare, “nel mese di giugno e i dipendenti della concessionaria per la depurazione avevano segnalato, anche alla , la mancata retribuzione del lavoro svolto da loro nei due mesi Controparte_2 precedenti lo sciopero;
d) “…a causa di un blackout elettrico, l'impianto di Cuma si è totalmente bloccato e, stante lo sciopero del personale in atto, non si è intervenuti in pagina 4 di 49 tempo”; e) tale situazione aveva causato la fuoriuscita di liquami e sversamento in mare di materiale non depurato;
f) il fenomeno aveva interessato le spiagge e le acque dell'intera costa Flegrea;
g) in conseguenza dell'evento, la società istante aveva visto ridursi drasticamente l'affluenza della propria clientela, subendo una grave perdita economica, sia in termini di mancato guadagno, che di danno emergente;
h) in particolare, la società sosteneva di avere subito: h1) un danno emergente, consistente “nelle spese sostenute per i necessari interventi costosi posti in essere al fine di limitare i gravissimi danni accertati, nonché da sostenersi in futuro…” (pag. 13 della citazione); h2) un lucro cessante in termini di mancato guadagno: “dall'analisi della lista dei corrispettivi normali del periodo corrispondente ai mesi maggio settembre 2007 si evince che la società CP_1 avrebbe riscosso una somma pari ad Euro 774.929,88; per il periodo maggio settembre
2008 una somma pari a euro 741.981,54; Per il periodo invece relativo a maggio settembre
2009 risulta un'entrata per corrispettivi, di euro 360.567,05” (pag. 14 della citazione); per la società istante il danno era da liquidarsi, in via equitativa, in euro 625.826,00; h3) un danno all'immagine (pag. 15); h4) un danno esistenziale (pag. 19 della citazione).
L'istante chiedeva dichiarare la civile responsabilità dei convenuti, in solido, o ciascuno per quanto di ragione, in ordine alla produzione dell'evento dannoso, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. e per, l'effetto, di condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali per euro 1.023.669,00, nonché di quelli non patrimoniali per euro 1.251.652,00, o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.3 In data 4.5.2020 (per come si desume dallo storico del fascicolo telematico) si costituiva la eccependo la carenza della propria legittimazione passiva e Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza nell'an e nel quantum della domanda attorea, chiedendone il rigetto;
in via subordinata, in riconvenzionale, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della nella causazione dei Controparte_3 danni lamentati da parte attrice;
in ulteriore subordine, chiedeva dichiararsi l'obbligo della a tenerla indenne da eventuali statuizioni pregiudizievoli in Controparte_3 proprio danno, in forza dell'art. 35 comma 2 del contratto di concessione.
1.4 In data 3.5.2020 (per come si desume dallo storico del fascicolo telematico) si costituiva la che, oltre a contestare la fondatezza della domanda, Controparte_3 sosteneva, in ordine alla fattispecie prevista dall'art. 2043 cc, che alcuna responsabilità potesse esserle attribuita, tenuto conto sia dell'esistenza di sciopero attuato dai lavoratori senza il rispetto delle norme previste dalla legge 146/90, sia dell'omissione, da parte della in ordine al versamento di circa 60 milioni di euro (che avrebbe Controparte_2 impedito la protesta dei propri dipendenti), nonché in ordine all'intervento nella situazione di estrema urgenza verificatasi per l'interruzione del funzionamento dell'impianto.
pagina 5 di 49 Gli eventi in questione avevano escluso anche la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc, stante il verificarsi del caso fortuito, dovuto alla manifestazione posta in essere dai lavoratori.
La società contestava anche le voci di danno e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa sia della in virtù della polizza assicurativa CP_33 Parte_23 sottoscritta n. 260385190, sia dei suoi dipendenti, affinché ne fosse accertata la responsabilità diretta o in regresso per i fatti di causa.
Nel corso del giudizio la rinunciava alla domanda nei confronti di alcuni Controparte_3 lavoratori.
1.5 Per effetto della chiamata in causa, si costituivano numerosi lavoratori, contestando l'avverso dedotto, eccependo la competenza funzionale del Giudice del lavoro e chiedendo il rigetto della domanda.
1.6 Con comparsa del 30.11.2010 interveniva CP_20 Controparte_20 CP_20
chiedendo l'accertamento della responsabilità civile, ex art. 2051 e 2043 c.c., della
[...]
e della e la loro conseguente Controparte_3 Controparte_2 condanna al risarcimento dei danni.
1.7 Si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità e Controparte_50
l'infondatezza della domanda della per non essere i danni da Controparte_3 inquinamento coperti da una polizza assicurativa;
la polizza era comunque inoperante nel caso di specie, in virtù delle condizioni generali che ne escludevano l'operatività “per i danni verificatisi in occasione di scioperi di addetti agli stabilimenti;
chiedeva in ogni caso il rigetto delle domande.
1.8 Con atto di citazione del 9.7.2010 (giudizio 23074/2010), la Controparte_4 chiamava e la esponendo: a)
[...] Controparte_3 Controparte_2 di svolgere attività turistica sul litorale flegreo, in qualità di concessionaria degli stabilimenti balneari “Lido Miliscola” e “Lido Stella di Spagna” siti in Monte di Procida, in via Miliscola n. 57; b) lo smaltimento delle acque reflue veniva gestito essenzialmente attraverso cinque impianti di depurazione, tra cui quello sito in località Cuma (Comune di
Giugliano), forse il più grande della a servizio di un'area che includeva il litorale CP_2
RE, quello ZI, parte del e dei comuni a nord/ovest del Controparte_51 capoluogo campano;
c) a seguito di gara pubblica nel 2006 la gestione del depuratore cumano veniva affidata al nuovo concessionario d) a partire Controparte_3 soprattutto dalla seconda metà del 2008, una serie di problematiche economiche afferenti alla concessionaria ne avevano provocato un notevole disagio finanziario, a quanto pare a causa di un contenzioso tra la stessa e la e) tale stato di tensione Controparte_2 finanziaria avrebbe indotto che rivendicava crediti per molti milioni di euro CP_3 verso la a sospendere la corresponsione degli emolumenti al proprio personale CP_2 dipendente;
f) tale comportamento aveva portato a metà giugno del 2009 (per almeno 24
pagina 6 di 49 ore, a partire dal 16 giugno) allo sciopero dei dipendenti della purtroppo CP_3 concretizzatosi nel clamoroso gesto di fermare l'impianto di depurazione;
g) l'effetto del fermo del depuratore era stato l'immediato sversamento in mare senza alcun trattamento preventivo dell'enorme marea di liquami provenienti dalle condotte fognarie;
h) la società aveva subito gravissimi danni non solo economici ma anche alla propria immagine;
i) la stagione compromessa aveva inciso a tal punto sull'impresa balneare che la stessa non era stata in grado neppure di coprire i costi di gestione giornaliera, e la situazione complessiva aveva determinato anche un danno morale per l'attrice.
La società chiedeva: “a) accertare la responsabilità solidale delle convenute, o, in subordine, di ciascuna di esse nella misura che sarà stabilita, nella produzione degli eventi dannosi sopra descritti, e in particolare dello sversamento nel mare antistante l'impianto di depurazione di Cuma di enormi quantità di acque reflue e liquami non trattati, avvenuta nel giugno 2009, e dei successivi danni economici, di immagine e morali subiti dall'istante, quantificati in non meno di complessivi € 163.950,00, salvo definitiva quantificazione anche a mezzo di CT da disporsi in corso di causa;
b) per l'effetto condannare le convenute, in solido o in misura della responsabilità accertata di ciascuna di esse, al risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, nei confronti dell'istante, in misura non inferiore a complessivi
€ 163.950,00, oltre interessi legali e maggior danni da svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, o, in subordine, alle diverse somme che saranno determinate in corso di giudizio”.
Si costituivano e svolgevano analoghe difese le parti chiamate nel giudizio avente R.G. n.
1828/2010.
La provvedeva alla chiamata in causa dei lavoratori e della Compagnia di CP_3 assicurazione che si costituiva, così come la (cfr. verbale del 3.6.2011). Controparte_2
1.9 In data 18.12.2013, nel giudizio 1828/2010, veniva dichiarata l'interruzione parziale con riguardo alla posizione di , indicato come deceduto. Parte_24
Con ordinanza del 03.06.14 veniva disposta la riunione dei giudizi.
In pari data, nel giudizio 1828/2010, veniva disposta “….la separazione dalla presente controversia di quelle relative alla vertenza tra la e i chiamati Controparte_3 in causa , , Controparte_52 Controparte_53 Controparte_54 Controparte_55
(non costituiti), (difeso dall'avvocato Nicola Pirozzi), Controparte_56 CP_57
(difeso dall'avvocato Iolanda Pagano), , , Controparte_58 CP_59 Per_3
, , , , ,
[...] CP_60 Controparte_61 Controparte_62 Controparte_63
, , , , Controparte_64 Controparte_65 CP_66 CP_67 CP_68
, (difesi
[...] Controparte_69 Controparte_70 Controparte_71 dall'avvocato Melchiorre AP)”.
1.10 All'esito di approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale ha così deciso:
pagina 7 di 49 “ON in solido e la in persona del Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_25 della somma di euro 175800,43 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- ON in solido e la in persona del Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_25 delle spese di lite per euro 11000,00 oltre iva cassa e spese generali ed euro 1.300,00 per spese;
- ON in solido e la in persona del Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_20
in persona del l.r.p.t della somma di euro 66.452,00 oltre interessi
[...] legali dalla domanda al soddisfo;
- ON in solido e la in persona del Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP_20 [...] delle spese di lite per euro 5000,00, oltre iva cassa e spese generali;
Controparte_20
- Rigetta la domanda di CP_4
- ON al pagamento delle spese di lite in favore di CP_4 Controparte_3
e la in p.l.r.p.t., che liquida in euro 5000,00 ciascuno, oltre iva
[...] Controparte_2 cassa e spese generali;
- Rigetta la domanda di nei confronti di Controparte_3 Controparte_72
in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
[...]
- ON , al pagamento delle spese in favore di Controparte_3 [...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, che si liquidano in euro CP_72
10.000,00 oltre iva cassa e spese generali;
- ON , , Parte_1 Controparte_35 Parte_3 Controparte_73
, , al pagamento in favore di
[...] Parte_4 CP_36 Controparte_3
, della somma di euro 242.252,43 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
[...]
- ON , , Parte_1 Controparte_35 Parte_3 Controparte_73
, , al pagamento in favore di
[...] Parte_4 CP_36 Controparte_3
, delle spese di lite pari ad euro 16.000,00 per spese oltre iva cassa e spese generali,
[...] oltre ad euro 2000,00 per spese;
- Compensa le spese tra e gli altri dipendenti costituitisi”. Controparte_3
Il Giudice di prime cure, per quanto concerne la posizione della ha Controparte_3 richiamato l'art. 2051 cc e ha scritto che: “la gestione corretta dell'impianto di depurazione in Cuma, avrebbe comportato la non verificazione della fuoriuscita di liquami ed il conseguente omesso inquinamento dei litorali poi successivamente interessati dallo pagina 8 di 49 sversamento.
In quanto concessionario, infatti, sussiste in capo alla società, il dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa perché ha con essa un rapporto duraturo e continuativo, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa stessa espone i terzi…Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (cfr. cass. n. 27724 del 30/10/2018 e n. 11671 del 14/05/2018)”.
Il Tribunale, dunque, ha ritenuto “che l'intervento sciopero, che abbia o meno travalicato i limiti della legittimità, non possa considerarsi esimente, caso fortuito, circostanza eccezionale, perché, per sua natura, e/o origine, è inerente al normale esercizio dell'attività del concessionario ed inoltre non sfugge al suo controllo. Invero, lo sciopero come pacificamente riscontrato, è sorto per contestazioni in ordine all'omesso trattamento salariale relativo a mesi antecedenti lo sciopero, nel senso che, per alcuni mesi non veniva erogato dalla società lo stipendio ai lavoratori”.
Né sostenere che la prestazione retributiva della dipendesse a sua volta Controparte_3 dal contributo regionale previsto dalla convenzione, contributo omesso in termini significativi dalla Regione, integra un'esimente, atteso che la prestazione consistente nel pagamento di una soma di denaro, può essere espletata anche ricorrendo ad un finanziamento, prescindendo dalla regolare contribuzione regionale”.
Inoltre, alla luce della normativa di cui al d.lgs. n.152/1999, poi confluita nel dlgs 152 del
2006, viene attribuito al gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, ossia il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e il rispetto dei valori-limite di emissione…”.
Quanto poi alla posizione della il Giudice di primo grado ha scritto: Controparte_2
“risulta documentale che la , dal 28.4.08 è subentrata nel rapporto Controparte_2 concessorio con quale concedente anche quale proprietaria degli impianti. CP_3
Va in limine evidenziato che a seguito di riassunzione del giudizio depositava nuova comparsa di costituzione in data 16.4.2013 contenente domanda riconvenzionale, tuttavia, tardiva che pertanto andrà dichiarata inammissibile.
La posizione della quale concedente, implica nei suoi confronti, Controparte_2 competenze e responsabilità funzionali di controllo e direzione, concretandosi in un dovere di informazione costante, collaborazione oltre che, evidentemente, esecuzione dei doveri collegati alla concessione, tra cui la tempestiva erogazione di contributi dovuti e pagina 9 di 49 corrispettivi al concessionario. In particolare circostanza non contestata è la mancata erogazione costante dei flussi economici spettanti al concessionario in base alle varie attività previste nella concessione, al punto da realizzare un credito per la nei CP_3 confronti del concedente per oltre 96 milioni di euro alla data del 2010.
La posizione della può quindi considerarsi di concorso nella Controparte_2 produzione del sinistro con condotte omissive consistenti nell'omesso controllo sulla gestione e modalità di attuazione della prestazione da parte della oltre che Controparte_3 consistenti nella mancata esecuzione degli obblighi concessori relativi, anche, alla corresponsione di flussi finanziari costanti”.
Il Giudice ha poi argomentato la propria decisione in ordine alle richieste risarcitorie del danno patrimoniale formulate da , da e da “In ordine alla Parte_25 CP_20 CP_4 posizione del , va evidenziato che la documentazione contabile depositata Parte_25 non è completa, al punto che il ctu ha chiarito che le sue conclusioni sono fuori dalla corretta metodologia di valutazione scientifico-contabile.[…] La valutazione del danno che segue, sarà quindi improntata a criteri di equità che assumono come meri indici i valori numerici in atti.[…] La conclusione del ctu, pari ad euro 37894,82 come utili per l'intera stagione balneare 2009, appare ragionevole ed ancorata ad un criterio che ha alcuni riferimenti oggettivi, soprattutto se si considera la lacunosa documentazione depositata da
. Parte_25
Del pari è ragionevole sostenere che tale somma è approssimata per eccesso, perché non sono stati considerati altri oneri, quali l'ammortamento degli impianti, eventuali rate di mutuo se concesse etc.
Appare quindi equo ridurre la somma a titolo di risarcimento per danno da lucro cessante ad euro 35000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione. Spetteranno quindi gli interessi legali dalla domanda al soddisfo. … Altra voce di danno per il lido turistico è quella pari alle spese affrontate per l'intera stagione balneare, in vista di essa, che non sono state
“sfruttate, messe a reddito”, atteso che la stagione del 2009 è stata definitivamente interrotta oltre la metà di giugno. Tale importo al netto dell'iva è pari ad euro 158.286,32.
… Ne consegue che il danno emergente provato in giudizio ammonta ad euro 110.800,43…. CP_2
…Discorso in parte diverso viene rappresentato dal ctu per la . Ciò in quanto sono depositati in atti in modo completo i bilanci, potendo quindi accertare effettivamente l'importo degli utili incassati nei due anni precedenti l'evento inquinante. Il tribunale ritiene corrette le valutazioni del ctu, in ordine alla predominanza dell'anno 2008 ai fini del riscontro in termini di utili con il 2009, attesi i rilevanti investimenti effettuati in tale anno dalla società. L'intero ragionamento che si condivide, come detto, porta ad accertare che l'utile mancato per il 2009, ammonti ad euro 66.452,00.[…]”
Il danno patrimoniale subito da Le premesse spesse per la valutazione del CP_4
pagina 10 di 49 danno patrimoniale conducono il tribunale a ritenere che. Per chi ha proposto la domanda di risarcimento senza depositare alcuna documentazione contabile in tal senso, non potrà accogliersi la domanda mancando ogni elemento probatorio circa il danno effettivamente subito, e non potendo neppure valutare in via equitativa lo stesso, in mancanza di altri elementi fattuali quali l'estensione della spiaggia in concessione, il numero di postazioni balneari, la presenza o meno di un punto ristorazione, l'affluenza media dei bagnanti, il fatturato stagionale etc.”.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale, il Giudice ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria formulata dal , liquidandola “secondo equità nella Parte_25 misura di euro 30.000,00, comprensivo di interessi e rivalutazione, tenuto conto del danno economico accertato, e della diffusività del pregiudizio alla reputazione commerciale come CP_2 innanzi evidenziato.”, mentre ha ritenuto quella formulata da “da quantificarsi se del caso in via equitativa […] del tutto generica e quindi infondata perché priva degli elementi costitutivi consistenti nell'allegazione delle circostanze relative alle fattispecie connesse al diritto al risarcimento del danno”.
Il Giudice di primo grado ha poi rigettato le ulteriori richieste di di risarcimento del CP_4 danno ambientale e del danno morale, ritenendo, che l'attrice fosse priva di legittimazione attiva, che mancasse il requisito di un “definitivo pregiudizio dell'ambiente” e che vi fosse un'allegazione generica del danno alla libera iniziativa economica.
E' stata poi ritenuta “fondata l'eccezione della compagnia assicurativa secondo cui la polizza invocata, esclude espressamente i danni ambientali all'art. 13 delle condizioni generali, fermo restando che in ogni caso, vi sarebbe l'esclusione dell'operatività della polizza per fatti riconducibili a condotte dei dipendenti in sciopero”.
Infine, per quanto concerne i rapporti tra la e i dipendenti Controparte_3 chiamati in causa, dopo aver ritenuto ritualmente spiegata la domanda di condanna in regresso della prima avverso i secondi, il Tribunale ha scritto: “dalle prove testimoniali disposte, emerge un chiaro intento dei lavoratori volto a creare il massimo disagio possibile al datore di lavoro, anche tramite l'interruzione dell'attività di depurazione, adottando modalità di sciopero illegittime. Una condotta dolosamente preordinata ad uno sversamento illecito in mare di sostanze inquinanti. […] Ogni dipendente ha un determinato ruolo, specifico, rispetto il funzionamento dell'impianto, essere presente a lavoro senza svolgere le proprie mansioni, di per sé non può significare provocare l'interruzione del funzionamento dell'impianto.
Tra l'altro, dalle dichiarazioni testimoniali, emerge che l'impianto ha interrotto il suo funzionamento semplicemente perché è stato disattivato l'interruttore dell'utenza elettrica, quindi la causa dello sversamento dei liquami, non è conseguenza di una specifica prestazione lavorativa che è venuta meno, ma semplicemente per il venir meno pagina 11 di 49 dell'alimentazione elettrica a causa del posizionamento su OFF del comando alimentazione. Orbene, dagli atti del giudizio, non è emerso chi abbia materialmente posizionato su OFF l'interruttore, tuttavia è stato accertato che alcuni lavoratori hanno sbarrato l'accesso al dirigente dell'impianto e suoi collaboratori, così come a tutti gli altri lavoratori. Deve quindi ritenersi che tale condotta abbia impedito a chi avrebbe avuto il compito di gestire il quadro elettrico, di poter sia pure in astratto, riattivare l'impianto elettrico. Orbene, mentre il teste , ha dichiarato circostanze rivelatesi del Testimone_1 tutto infondate, e false [...] risulta invece evidente che le acque putride riversatesi in mare sono proprio una conseguenza dell'interruzione dell'attività di depurazione, dalla denunzia ai carabinieri del 16.6.09 da parte del responsabile dell'impianto di depurazione, sig.
[...]
si evince che alcuni dei lavoratori avevano impedito l'accesso agli Parte_26 impianti, tale circostanza è stata confermata da altro dipendente della Testimone_2
Quanto ai nominativi, parte di essi sono stati richiamati dalle dichiarazioni del CP_3 responsabile dell'impianto che durante l'escussione orale non li ricordava, ma possono leggersi dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di denunzia ai CC (cfr. doc. 12 produzione . CP_3
Tali sono: , Contrada Parte_1 Controparte_35 Parte_3 CP_73
, .
[...] Parte_4 CP_36
Costoro, si ripete, sbarrando l'accesso all'impianto, hanno impedito che, il problema dello spegnimento dell'impianto potesse essere affrontato quantomeno dal dirigente e suoi collaboratori, anche delegando un lavoratore addetto a tale compito, dovendosi ravvisare una condotta sicuramente dotata di efficacia causale rispetto la non interruzione dello sversamento in atto.
In mancanza dell'accertamento di altre condotte responsabili, molto probabilmente concordate con più unità lavorative, soltanto i predetti lavoratori risponderanno della domanda di regresso”.
1.11 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 4.12.2020, hanno proposto appello Pt_1
, e , deducendo: 1) la violazione
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 del contraddittorio per l'omessa e/o inesistente notifica dell'atto di chiamata in causa della nei confronti di , così come della riassunzione Controparte_3 Parte_4 del giudizio a seguito di interruzione;
2) la violazione dell'art. 156 c.p.c. per l'indicazione non intelligibile del nominativo < ; 3) il vizio di ultrapetizione Controparte_73
e/o extrapetizione ex art. 112 c.p.c. in ordine alla ritenuta formulazione da parte di di una domanda di condanna nei confronti dei lavoratori Controparte_3 chiamati in causa, nonché il difetto di allegazione dei fatti da cui si sarebbe evinta una responsabilità dei lavoratori;
4) l'erronea valutazione del materiale istruttorio circa la prova del nesso di causalità tra le agitazioni e il mancato funzionamento dell'impianto e tra pagina 12 di 49 quest'ultimo e l'evento dannoso, nonché dell'impedimento frapposto da parte di alcuni dipendenti all'accesso all'impianto a soggetti idonei a riattivarlo.
Gli appellanti principali, che si sono costituiti in data 11.12.2020, hanno chiesto: “1. preliminarmente, dichiarare la nullità della domanda di chiamata in causa della
[...] per inesistenza della notifica al chiamato in causa e odierno appellante Controparte_3
, con conseguente nullità della sentenza nella parte in cui condanna gli Parte_4 odierni appellanti;
2. Ovvero, sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per la inesistenza della notifica del ricorso per la riassunzione del processo interrotto e pedissequo decreto di fissazione di udienza per la udienza straordinaria del
17.04.2013; 3. In via solo gradata, dichiarare la nullità della sentenza ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c., nella parte in cui condanna gli odierni appellanti;
4. Ancora più gradatamente, dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa nei confronti dei lavoratori convenuti “in regresso” e specificamente degli appellanti per manifesta violazione dell'art.164 c.p.c.; conseguentemente, dichiarare nulla la sentenza gravata nella parte in cui condanna gli odierni appellanti;
5. In via ancora più gradata, dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui condanna gli odierni appellanti per vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione ai sensi e per gli effetti dell'art.112 cpc;
6. In via ancora più gradata, riformare la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile o infondata la domanda di condanna proposta dalla nei confronti dei Controparte_3 lavoratori convenuti in regresso, rigettandola;
per l'effetto, dichiarare nulla la sentenza gravata nella parte in cui condanna gli odierni appellanti…”.
1.12 in data 23.3.2021 si è costituita la che ha Controparte_4 proposto appello incidentale denunciando: 1) la violazione degli artt. 194 comma 1 e 198 comma 2 c.p.c. per avere il Giudice, rispettivamente, ordinato al CT di svolgere l'indagine
“unicamente sulla base della documentazione in atti” e rigettato la propria istanza del
7.2.2020 di integrare i quesiti posti al CT in maniera di consentirgli di acquisire informazioni dall'Agenzia delle Entrate, per estrarre le dichiarazioni dei redditi presentate dalla per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, necessarie a documentare e CP_4 quantificare il decremento di fatturato subito a seguito dell'evento; 2) la violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c. nella parte in cui si è ritenuto non provato sia il denunciato danno emergente che il lucro cessante;
3) l'erronea regolamentazione delle spese del giudizio.
La quindi, ha chiesto di accertare la responsabilità delle convenute CP_4 [...]
e Controparte_3 Controparte_2
1.13 in data 25.3.2021 si è costituita la contestando l'avverso dedotto, e Controparte_2 proponendo, a sua volta, appello incidentale, deducendo: 1) la violazione dell'art. 302 c.p.c. nel parte in cui si è dichiarata inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale pagina 13 di 49 proposta nella propria comparsa di costituzione nel giudizio riassunto depositata in data
16.4.2013, sebbene la stessa fosse tempestiva;
2) l'erroneità e contraddittorietà della motivazione con la quale il Tribunale l'ha ritenuta responsabile in solido con la CP_3
e ha rigettato la propria domanda di manleva nei confronti della predetta società; 3)
[...]
l'erroneità e contraddittorietà della motivazione con la quale si è esclusa la sussistenza della esimente di responsabilità del caso fortuito ex art. 2051 c.c., sebbene il Giudice avesse riconosciuto che i fatti di causa fossero riconducibili alla condotta dolosa dei dipendenti di
Parte_27
quindi, ha chiesto: “…2)rigettare l'avverso atto di appello limitatamente alle
[...] statuizioni pregiudizievole alla;
3) in accoglimento del proposto appello
Controparte_2 incidentale, in totale riforma della sentenza appellata, nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della;
dichiarare improcedibile, inammissibile e
Controparte_2 comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata la domanda proposta dagli attori odierni appellanti e, pertanto, non dovuta alcuna somma dalla per le
Controparte_2 ragioni sopra esposte;
4) in subordine, accertare l'esclusiva responsabilità degli appellanti;
5) in subordine, accertare l'esclusiva responsabilità della società concessionaria con conseguente obbligo a carico della stessa di CP_3 CP_3 tenere integralmente indenne e manlevare la da qualsiasi costo, esborso
Controparte_2
o pregiudizio economico connesso alle domande risarcitorie di parte attrice…”.
1.14 In data 26.4.2021 si sono costituiti, spiegando appello incidentale, , Controparte_5
, , Parte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , nato il [...], ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12 Pt_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , e . Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
I predetti hanno chiesto: 1) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti;
2) in subordine, nel merito, di confermare integralmente la sentenza;
3) in via riconvenzionale, di modificare il provvedimento nella sola parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, con condanna della al pagamento, in loro favore, delle spese legali del giudizio CP_3 di primo grado.
Successivamente si sono costituiti anche , , CP_13 Controparte_14 CP_15
, e .
[...] CP_74 CP_17 CP_18 Controparte_19
1.15 A fronte della prima udienza del 20.5.2021, fissata in citazione, in data 29.4.2021 si è costituita la eccependo l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza dell'appello principale e di quelli incidentali proposti da e dalla CP_4
e spiegando appello incidentale con il quale ha lamentato: “d.1 Errore Controparte_2
pagina 14 di 49 in giudicando – motivazione carente e contraddittoria- applicabilità del caso fortuito ex art. 2051 c.c. d.2 ON diretta dei lavoratori sigg. + altri d.3 Parte_1
Mancanza di condotta dolosa e colposa ex art. 2043 c.c. – assenza di nesso eziologico e di danno – causa di forza maggiore d.4 Erroneità della sentenza anche rispetto al quantum – lucro cessante d.
4.1 Erroneità della sentenza anche rispetto al quantum – danno emergente d.5 Errore in giudicando per omessa prova del nesso eziologico;
d.5.1 – Erroneità dalla ctu d.6 Errore in giudicando della sentenza n. 6073/2020, per omessa valutazione del carteggio probatorio - riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la manleva della
Compagnia Assicurativa”. CP_2 Ancora, ha contestato il riconoscimento dei danni a e il rigetto della propria domanda di manleva avverso la Compagnia assicurativa, nonostante fosse stata precisata in sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.; ha poi contestato l'appello incidentale proposto da nonché quello promosso dalla CP_4 Controparte_2
La nondimeno, a pag. 16 della comparsa di costituzione, ha evidenziato: Controparte_3
“sul primo motivo di appello di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa e nullità della riassunzione relativamente alla condanna dell'appellante , se ne Parte_4 rileva la fondatezza. Per l'eccessiva quantità numerica di atti di chiamati in causa (n. 106)
e per le formalizzate rinunce agli atti processuali, l'appellante , così come il Parte_4 sig. , mai hanno ricevuto l'atto di citazione e, quindi, non risultano costituiti CP_75 nel processo di primo grado”.
La società ha chiesto: “A - Atto di appello dei sigg. , Parte_1 Parte_2
e : 1) accogliere l'appello per il sig. poiché Parte_3 Parte_4 Parte_4 il predetto non è stato convenuto nel giudizio di primo grado e, quindi, riformare la sentenza nella parte in cui v'è la condanna nei confronti del sig. con Parte_4 compensazione di spese trattandosi di un errore del Giudice – la sentenza va riformata anche nella parte relativa alla condanna del sig. per il medesimo motivo;
CP_75
2) rigettare l'appello per i sigg. e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 quanto inammissibile, improponibile e infondato con conseguente conferma della sentenza n. 6073/2020 nella parte in cui i predetti sono stati condannati unitamente ai sigg.
[...]
e al pagamento dell'importo di € 242.252,43 oltre interessi CP_35 CP_36 legali dalla domanda al soddisfo e spese processuali….
B – Atto di appello incidentale della avverso la Controparte_76 sentenza n. 6073/2020
4) accogliere il proposto appello incidentale per i motivi sopra riportati, riformare la sentenza n. 6073/2020 affinché la risulti esente da ogni e qualunque Controparte_3 responsabilità e, per l'effetto, revocare la condanna della predetta appellante a risarcire i CP_ danni in favore del e della Controparte_1
pagina 15 di 49 e, rispetto a quest'ultima, anche per omessa prova Controparte_20 del nesso eziologico per decadenza dalla prova testimoniale;
ovvero rideterminare l'importo eventuale dovuto (lucro cessante, danno emergente e danni non patrimoniali) sulla base dei giusti rilievi sollevati nel presente atto di appello;
5) nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte accerti che comunque un danno si è prodotto in favore degli attori nel primo grado di giudizio, voglia accogliere il proposto appello incidentale con condanna diretta e/o in regresso, dei lavoratori-terzi chiamati in causa, i cui nominativi sono riportati in epigrafe del presente atto, in quanto colpevoli di condotte illecite;
6) in caso di conferma della sentenza n. 6073/2020 nella parte in cui v'è condanna della
Voglia accogliere la domanda di manleva nei confronti Controparte_3 CP_76 della (già affinché quest'ultima tenga Controparte_33 Controparte_50 indenne la da ogni responsabilità ed esborso economico di qualunque Controparte_3 tipo, ivi comprese le spese processuali;
7) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale e conferma della sentenza di condanna n. 6073/2020 Voglia comunque confermare la condanna della in solido… Controparte_2
C – Atto di appello incidentale della avverso la sentenza n. 6073/2020 Controparte_2
9) rigettare l'avverso atto di appello siccome infondato in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni sopra riportate…
D – Atto di appello incidentale della avverso la Controparte_4 sentenza n. 6073/2020
11) accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità improponibilità e infondatezza dell'atto di appello incidentale per i motivi di cui al presente atto e, quindi, confermare la sentenza n. 6073/2020 nella parte in cui esclude il diritto al risarcimento del danno in favore della . CP_4
1.16 in data 29.4.2021, si è costituita la Controparte_20 unitamente ai propri difensori, Avvocati Maria IS e EP IS, costituiti anche in proprio quali appellanti incidentali limitatamente alla omessa distrazione delle spese di giudizio liquidate in proprio favore, rimettendosi alla Giustizia in ordine all'appello principale ed all'appello incidentale spiegato dalla società e chiedendo di dichiarare CP_4 inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. o, comunque, infondato l'appello incidentale spiegato dalla Controparte_2
1.17 in data 30.4.2021 si è costituito il Controparte_1
contestando l'avverso dedotto e proponendo appello incidentale con il quale, in
[...] parziale riforma della sentenza, ritenuta viziata da erronea ed insufficiente determinazione dei danni riconosciuti in suo favore e per la omessa pronuncia sulle spese relative alla CT
pagina 16 di 49 espletata, posta a carico di tutte le parti in via solidale, ha chiesto: “rigettare tutte le domande proposte dagli appellanti principali, sigg.ri Parte_1 Parte_3
, , in quanto inammissibili/improcedibili/infondate in fatto Parte_2 Parte_4 ed in diritto, nonché quelle eventualmente proposte, in via incidentale, dagli altri appellati;
In parziale riforma della sentenza n. 6073/2020 pronunciata dal Tribunale di Napoli, II
Sezione Civile, Giudice Dr. Diego Ragozini, depositata in data 25.09.2020, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello incidentale e, pertanto:
– dichiarare la civile responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. dei convenuti in ordine alla produzione dell'evento dannoso descritto e per le ragioni ampiamente esposte in narrativa e nel corso del giudizio di primo grado;
– condannare i convenuti, tutti in solido o ciascuno per quanto di sua responsabilità al risarcimento, in favore della società Parte_25
dei danni patrimoniali per un totale di euro 1.023.669,00 (euro 397.842,61 per
[...] danno emergente, euro 625.826,00 per lucro cessante) e non patrimoniali per un totale di euro
1.251.652,00 (euro 625.826,000 per danno da ingiusta violazione di valori essenziali costituzionalmente tutelati della persona c.d. danno all'immagine; euro 625.826,00 per danno cd. esistenziale) da liquidarsi complessivamente in misura corrispondente ad euro
2.275.321,00 o in quella minore o maggiore somma che l'Ecc.ma Corte D'Appello adita riterrà di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro al recupero dei danni comminati dalla Legge;
– condannare la in persona del l.r.p.t., e la Controparte_3 CP_2
in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, in solido tra
[...] loro, alla restituzione delle spese relative alle C.T.U. espletata in primo grado, per l'importo anticipato pro quota, dal , pari ad euro 3.206,40 oltre I.V.A. come Parte_25 per legge”.
1.18 Si sono costituiti, , , CP_21 CP_22 Controparte_23 [...]
, , , , CP_24 Controparte_77 Controparte_27 CP_28
, , , e Controparte_29 Controparte_30 CP_31 Parte_20 Parte_21 chiedendo: 1) preliminarmente, di accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di essi comparenti;
2) in via gradata, nel merito, di confermare la sentenza appellata nella parte in cui ha escluso una loro responsabilità nella produzione dell'eventi dannoso;
3) in ogni caso, di rigettare l'appello incidentale proposto dalla con particolare riferimento alla domanda Controparte_3 di regresso.
1.19 Si è costituita la deducendo il passaggio in giudicato, in proprio Controparte_33 favore, della sentenza appellata, stante l'omessa notifica da parte della Controparte_3
pagina 17 di 49 del suo appello incidentale e chiedendo di: “1) dichiarare inammissibile, CP_3 improponibile o improcedibile, per le ragioni su esposte, l'appello incidentale proposto da nei confronti della comparente Società o, ma in via gradata, Controparte_3 rigettarlo nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto. 2) In ogni caso, rigettare l'appello principale e tutti quelli incidentali con eventuale esclusione di quello proposto da contro l'ingiusta condanna subito in primo grado”. CP_3
1.20 Con ordinanza del 4.02.2022, la Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata limitatamente alle statuizioni relative ai rapporti tra la
[...]
- da una parte - e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
e , dall'altra, mentre ha rigettato la richiesta di sospensione Parte_3 Parte_4 avanzata sia da che dalla Controparte_3 Controparte_2
2. Le questioni preliminari
2.1. In via preliminare, per ciò che concerne le impugnazioni incidentali, vale richiamare alcuni principi.
In primo luogo, va detto che “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d' interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico” (Cass., Sez. II, 25/01/2018, n. 1879; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord.,
11/11/2020, n. 25285: “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c. "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli”; si veda anche Cass. civ., III, del 05/09/2022, n. 26139).
Le Sezioni Unite hanno poi confermato di recente l'indicata impostazione: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale” (Cass. civ.,
Sez. Unite, Sentenza, 28/03/2024, n. 8486).
Alla luce di tanto, vanno considerati ammissibili gli appelli incidentali tardivi (a fronte della pagina 18 di 49 prima udienza del 20.5.2021 indicata in citazione) proposti da Controparte_3
(29.4.2021), da
[...] Parte_25
(30.4.2021), e dagli altri lavoratori (in data 26.4.2021), in quanto formulati a seguito delle impugnazioni promosse dagli appellanti contro e da quest'ultima verso CP_3 [...]
e gli altri lavoratori. Pt_25
Gli appelli di e della vanno Controparte_4 Controparte_2 ritenuti ammissibili in quanto “tempestivi”, atteso che, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 25.9.2020 queste parti si sono costituite in data 23.3.2021 e 25.3.2021 e dunque nel termine di sei mesi dalla pubblicazione.
L'appello della sarebbe stato tempestivo anche se “tardivo”, in quanto CP_2
l'impugnazione della ha determinato una modifica dell'assetto di interessi anche CP_3 della condannata in solido. CP_2
Va infine chiarito che la notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre;
pertanto, essa è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/11/2024, n. 30031).
2.2 Nel prosieguo si analizzeranno le variegate posizioni in conflitto.
Sin da ora, tuttavia, appare necessario l'esame delle posizioni dei lavoratori Parte_4
e ”. CP_75
La ancora con la comparsa conclusionale (pag. 12), ha scritto: “per l'eccessiva CP_3 quantità numerica di atti di chiamati in causa (n. 106) e per le formalizzate rinunce agli atti processuali, l'appellante , così come il sig. , mai hanno Parte_4 CP_75 ricevuto l'atto di citazione e, quindi, non risultavano costituiti nel processo di primo grado.
Il Giudice quando ha estrapolato i nominativi dalla denuncia presentata per l'illecita condotta di sbarramento dell'accesso all'impianto di Cuma, non ha verificato che nei confronti di dette persone non era stato instaurato il contraddittorio. Pertanto, la sentenza andrà corretta nella parte in cui v'è la condanna del sig. e del sig. Parte_4 CP_75
, eliminandola e con compensazione delle spese trattandosi di errore del Giudice
[...] del primo grado”.
ha promosso impugnazione, per cui nulla questio. Parte_4
La sentenza va incisa nella parte in cui vi è stata condanna del predetto in quanto soggetto mai citato.
Per ciò che riguarda, invece, la posizione di , va detto che per questi, CP_75 seppure sia indicato nella citazione in appello, non sembra vi sia rituale notifica per il presente giudizio.
Nondimeno, non occorre approfondimento sul punto, posto che, non solo - come visto - il predetto non è stato citato, non solo vi è stata sostanziale rinuncia a qualunque pretesa nei pagina 19 di 49 suoi confronti da parte della ma nella sentenza egli non viene neppure CP_3 compiutamente identificato.
Infatti, in sentenza viene indicato con il nome “ , che è l'unione di Controparte_73 due cognomi ed un nome: e e “ ” ( e quello che Pt_2 CP_75 Pt_2 Parte_2 dovrebbe essere ). CP_75
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161c.p.c., comma 2 (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Tale inesistenza va rilevata d'ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'eccezione ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione" (Cass. Civ. n. 4616/1984; Cass. Civ. n. 12292/2001; il principio è ribadito in Cass. Civ. n. 17060/2007: "E' affetto da nullità assoluta e insanabile l'atto di citazione notificato al collegio dei liquidatori del concordato preventivo in quanto diretto ad un ente inesistente del tutto privo di soggettività giuridica autonoma rispetto a quella dei suoi componenti. L'accertamento della predetta nullità in sede di legittimità comporta la cassazione della sentenza senza rinvio, attesa la radicale inidoneità dell'atto all'instaurazione del giudizio e l'inapplicabilità del principio della conversione della nullità della sentenza in motivo di gravame " e in Cass. Civ. n. 14360/2013: "La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso")”
(Cass. civ., Sez. II, Sent., 05/10/2001, n. 12292).
Ancora, “le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per Cassazione possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di detti mezzi di impugnazione mentre sono rilevabili d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che integrano, quindi, ipotesi di inesistenza giuridica della decisione”
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 24/05/2019, n. 14161).
La sentenza va dunque dichiarata non solo nulla ma addirittura inesistente nella parte in cui vi è stata condanna di tale e di . CP_75 Parte_4
2.3 Va poi chiarito che ogni statuizione non oggetto di analitica e specifica impugnazione pagina 20 di 49 deve reputarsi coperta dal giudicato, per cui la presente pronuncia risentirà inevitabilmente dei principi sottesi all'art. 342 c.p.c.
2.4 Il tenore complessivo delle richieste degli altri lavoratori costituitisi successivamente con l'Avvocato Melchiorre AP, seppure vi sia riferimento alle spese del doppio grado, induce a ritenere non proposto appello incidentale.
E' pacifico, invero, che il giudice di appello che confermi la sentenza di primo grado non potrà modificare la pronuncia di primo grado sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21773 del
29/7/2025, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 9064 del 12/04/2018 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016) e detta doglianza non può ritenersi proposta attraverso la mera richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado.
3. L'appello promosso da e Parte_1 Parte_2 Parte_28
3.1 Gli appellanti principali hanno dedotto, tra l'altro, il difetto di allegazione nonché quello di prova del nesso di causalità tra la condotta imputata ai dipendenti e l'evento dannoso.
Di contro, ha censurato la sentenza nella parte in cui non sono Controparte_3 stati condannati, in via diretta e/o in regresso, anche gli altri dipendenti.
Queste questioni vanno trattate unitamente per ragioni di connessione.
Ebbene, si rileva che la sia nella propria comparsa di Controparte_3 costituzione che nella memoria ex art. 183 co 6, n. 1, c.p.c. ha effettuato una allegazione effettivamente generica, quantomeno con riguardo all'indicazione dei singoli lavoratori che avrebbero concorso nell'evento.
Nella comparsa di costituzione, ad esempio, si legge: “i dipendenti con comunicazione del
10/06/2009 manifestavano la loro esasperazione…. Naturalmente non corretto funzionamento non avrebbe mai potuto significare interruzione della gestione dello stesso per la sua natura di servizio pubblico;
Laddove esercitato, il diritto di sciopero doveva essere espletato nell'ambito delle modalità previste dalla L. 146/90 e successive modifiche”… In modo del tutto inaspettato, il giorno 15 giugno 2009 l'intero personale in turno, addetto all'impianto di Cuma, si asteneva dal prestare l'attività lavorativa bloccando il funzionamento dell'impianto. Tale sciopero proseguiva anche il giorno successivo, coinvolgendo il personale in turno per quella giornata. I dipendenti apponevano i catenacci ai cancelli di accesso all'impianto e si disponevano davanti agli stessi, impedendo l'accesso al restante personale amministrativo ed alle forze dell'ordine intervenute sul posto. I pochi impiegati intenzionati ad accedere agli uffici tecnici amministrativi, venivano bloccati ed intimati di lasciare il sito, anche se con la loro presenza non avrebbero mai potuto mettere in funzione l'impianto e garantire il suo funzionamento… Anche il giorno successivo, nel silenzio delle istituzioni pubbliche, il personale proseguiva l'attività di protesta presidiando pagina 21 di 49 l'impianto ed impedendo l'accesso; Tale condotta veniva nuovamente denunciata da altro personale amministrativo della con le seguenti dichiarazioni: “Giunto ai CP_2 cancelli dell'impianto era in corso un picchettaggio ad opera di lavoratori dipendenti. In
Particolare appena arrivato ho notato che i cancelli erano chiusi e davanti ad essi su delle panchine erano seduti alcuni lavoratori che è così posizionati non consentivano al mio ingresso all'interno del depuratore;
Pertanto sono sceso dalla macchina, ho chiesto di poter accedere all'interno dell'impianto, mi veniva risposto che ciò era impossibile, che non si sarebbero spostati”… Nella giornata 17 giugno 2009 l'intera maestranza cessava lo sciopero e le attività di depurazione riprendevano normalmente”.
Simili generiche allegazioni sono contenute nelle memorie ex art. 183 VI comma, n. 1 cpc in entrambi i giudizi.
Si badi, l'occupazione dell'impianto, il blocco dello stesso, avrebbero richiesto connotazioni maggiormente specifiche da attribuire specificamente ai singoli lavoratori.
A parte la denuncia prodotta (su cui pure subito infra), si reputa che la Controparte_3 non abbia tempestivamente dedotto, in maniera specifica, quali fossero i
[...] comportamenti causalmente riconducibili ai lavoratori, da indicare nominativamente.
Ulteriore elemento di disturbo si rinviene nella circostanza che, proprio nella comparsa di costituzione con richiesta di chiamata in causa, la società aveva specificato che, quand'anche i “i pochi impiegati intenzionati ad accedere agli uffici tecnici ed amministrativi, venivano bloccati ed intimati a lascare il sito, anche se con la loro presenza non avrebbero mai potuto mettere in funzione l'impianto e garantire il suo funzionamento”
(subito infra).
In occasione della articolazione dei capi della prova testimoniale nella propria memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c., la specificava numerose circostanze, Controparte_3 quali, ad esempio: a) al capo 1, i nominativi del “personale di turno” che “alle ore 12,00 circa del giorno 15.6.2012 (vi è mero errore materiale circa la data) …. lasciava il posto di lavoro per posizionarsi fuori dal cancello dell'entrata principale”; b) al capo 2, i nominativi degli impiegati – sigg. e l'Ing. Controparte_78 Testimone_2 Pt_26
– ai quali fu asseritamente precluso l'accesso all'impianto; c) al capo 5, i
[...] nominativi dei 7 lavoratori costituenti il “gruppo” che l'Ing. avrebbe Parte_26 riconosciuto nella denuncia penale (all. 12 del fascicolo di 1° grado) e che gli avrebbero impedito “di entrare nell'area dell'impianto e nel suo ufficio;
d) ai capi da 9 a 79 il nominativo dei lavoratori che si sarebbero allontanati dalla loro postazione di lavoro, che sono stati assenti per un periodo o comunque ai quali si imputa il concorso nell'evento; e) ai capi 3, 4,5, 6, 7 e 8, l'indicazione specifica dei luoghi, della durata e delle modalità in cui si sarebbero estrinsecate le condotte contestate (per mera completezza, si rilevano alcune diversità nella descrizione e nell'individuazione delle condotte tra la memoria ex art. 183
pagina 22 di 49 comma VI, n.2 nel fascicolo 1828/2020 ed in quella prodotta nel fascicolo indicato al n.
23074/2010).
Già tali considerazioni, in termini di squisita allegazione, appaiono dirimenti, posto che una cosa è l'affermazione dell'agitazione senza l'osservanza delle regole previste dalla legge
146/90, altra, invece, è la specifica allegazione che un dato comportamento, attribuibile a quello specifico ed individuato lavoratore, abbia poi determinato, secondo un preciso nesso causale, il danno lamentato.
Peraltro, neppure la circostanza emersa e ulteriormente diversa, raccontata dal teste
(udienza dell'11.2.2025) appare perfettamente comprensibile: Controparte_78
“…l'impianto si bloccò perché a fronte di un improvviso black out elettrico i lavoratori presenti nulla fecero per poter rimediare nonostante le mie specifiche direttive in tal senso…in effetti non si trattava di un guasto ma occorreva soltanto agire sugli interruttori delle utenze”.
Vi è però di più.
Ed infatti, quale ulteriore e autonomo motivo ostativo all'affermazione di responsabilità, nel senso sin qui precisato, dei lavoratori, si ritiene che il Giudice di prime cure non abbia tenuto in considerazione la circostanza che molte delle dichiarazioni testimoniali rese contengono elementi di incertezza.
Il teste, , escusso alla udienza del 4.11.2016, ha dichiarato: “Io ricordo che Testimone_2 quel giorno ero fuori l'impianto con l'ing. il capo impianto di quel Parte_26 Pt_26 momento, io sono assistente di direzione dell'impianto, i colleghi non entrarono perché
c'era una manifestazione degli operai, ricordo che si lamentavano di un ritardo nel pagamento degli stipendi, non ricordo di quanto, ma era piuttosto ampio.
L'impianto non funzionava a causa dell'assenza del personale che era fuori l'impianto.
E' molto probabile che non si potesse entrare a causa della protesta, a me non fecero entrare, nemmeno al direttore, e quindi desumo che la protesta era anche nel senso che si precludeva l'accesso all'impianto.
Non ricordo della panchina.
Il numero di 40 può essere verosimile.
Ricordo che l'ing. voleva entrare ma non ricordo le persone che ostruirono Pt_26
l'ingresso.
Se non ricordo l'agitazione durò più di un giorno.
A regime, quando l'impianto funziona occorrono circa 8 persone, ai tempi, non ricordo quante erano previste, confermo che i turni sono tre da 8 per l'intera giornata, ogni turno dura 8 ore.
Preciso che sono sufficienti n.8 persone in totale, compresi i direttivi ed esecutivi. Di notte ci sono solo 8 persone e l'impianto funziona. A.D.R. non so di precettazione dell'azienda,
pagina 23 di 49 non ricordo dell'invio di una squadra esterna inviata dall'azienda.
A.D.R. nessuna violenza innanzi a me si è verificata. Il giorno della protesta sono stato a lavoro tutto il mio turno, dalle 7 alle 15, ed anche il giorno dopo il mio turno era 7-15, e mi pare di ricordare che anche il giorno dopo vi era la protesta. Confermo che durante la mia presenza ero vicino al presidio”.
Il teste ha dichiarato: “il 15/6/2009 nel corso della mattinata vi fu Controparte_78 un'assemblea dei lavoratori all'esito della quale i lavoratori presenti si dichiararono in servizio anche se ancora in stato di agitazione. L'impianto si bloccò perché a fronte di un improvviso black out elettrico i lavoratori presenti nulla fecero per porre rimedio nonostante le mie specifiche indicazioni in tal senso. Quel giorno in servizio vi erano circa
30/35 persone. Le direttive come al solito venivano impartite al capo turno di cui in questo momento non ricordo il nominativo. Ci sono però dei rapportini in società che indicano i dipendenti in servizio e relative mansioni. Poiché compresi che non vi era alcuna intenzione del personale addetto di ripristinare la funzionalità dell'impianto, telefonai all'ingegner amministratore delegato della società, il quale mi disse di andare dai Tes_3 carabinieri e denunciare l'accaduto. … Il giorno successivo ricordo che vi era un assembramento dei lavoratori all'esterno dell'impianto. In quel frangente incontrai l'ing.
[...]
direttore dell'impianto, che mi riferì che ai lavoratori non gli avevano consentito Pt_26
l'ingresso in azienda e che stava andando a denunciare l'accaduto alla vicina stazione dei carabinieri… In caso di mancato funzionamento dell'impianto non si verifica la depurazione delle acque che si riversano tutte a mare. Preciso che ho dato le direttive al capo servizio e peraltro, problemi del tipo analogo a quello oggetto in esame non richiedono necessariamente l'intervento di personale tecnico (Elettricisti) che interviene soltanto in presenza di specifici problemi. Nel caso di specie il capo servizio, pur non rifiutandosi espressamente di intervenire, nulla mi fece sapere e, quindi, mi accorsi che la funzionalità dell'impianto non venne ripristinata. In effetti non si trattava di un guasto. Ma occorreva soltanto agire sugli interruttori delle utenze. E per questo non vi era ragione di rivolgersi alla manutenzione esterna.”.
Per quanto concerne la condotta di taluni scioperanti nei suoi confronti si è limitato a dichiarare: “…anche dopo un colloquio con parte delle maestranze mi disse che la mia presenza nell'impianto sarebbe stata fonte di ulteriore tensione”, ma ad avviso della Corte nulla di maggiormente specifico.
Il teste (udienza del 22.10.2014), ha riferito: “il giorno 15 non mi sono Parte_26 recato in impianto, mentre la mattina del 16 mi fu impedito l'ingresso poiché vi era un presidio di lavoratori che impediva il mio ingresso anche con la posizione di una panca dinanzi al cancello. Andai a denunciare l'accaduto ai carabinieri di Licola, i quali si recarono sul posto rendendosi conto dello stato di agitazione. E peraltro mi tenni in pagina 24 di 49 contatto anche con altre autorità…. L'agitazione proseguì fino al 17, quando nel pomeriggio l'impianto riprese a funzionare e io provvidi a comunicare ciò alle autorità interessate. L'interruzione comportò il riversamento di acque non depurate direttamente a mare. Per quanto concerne la presenza dei singoli lavoratori, ricordo che fu la direzione in un secondo momento, sulla base anche delle risultanze dell'Ufficio provvide a segnalare i nomi di coloro che si erano assentati senza ragione. Il giorno 16 giugno, in cui mi fu impedito l'accesso, vi erano sul piazzale circa 50 lavoratori. Peraltro, su richiesta dei carabinieri di Licola, provvidi a menzionare, come indicato nella denuncia, quei lavoratori accomodati sulla panchina che mi impedirono di entrare nello stabilimento… Alla cessazione dell'attività dell'impianto non consegue l'immediato sversamento di acqua non depurata a mare, ma ciò può essersi verificato dopo circa 3 4 ore. Invece, all'atto della ripresa dell'impianto, il fenomeno si è arrestato pressoché immediatamente, perché
l'impianto agisce con delle vasche il cui movimento impedisce la tracimazione a mare delle acque. In ipotesi di arresto dell'impianto non sono previsti né prevedibili sistemi atti ad impedire il deflusso delle acque verso il mare, anche perché ribadisco che l'impianto raccoglie le acque della zona nord-ovest della provincia di Napoli, sistema che non può essere arrestato… Ribadisco che i lavoratori furono assenti dallo stabilimento dalle 12:00 del 15 giugno alle 14:00 del 17 giugno.
Cercai vanamente di invitare il personale a rientrare (nel)lo stabilimento e riattivare l'impianto. In tarda serata, non ricordo se del 15 o 16 giugno 2009, fui raggiunto con una telefonata da , dipendente dello stabilimento, che anche quale Controparte_55 rappresentante di una sigla sindacale e quindi a nome di un gruppo di lavoratori, mi fece presente che la loro intenzione rientrare in servizio. Io dissi loro di rientrare, soprattutto riattivare l'impianto per evitare ulteriori problemi. Mi fu risposto con le seguenti parole, ingegnere, così ci mettiamo in difficoltà con gli altri. Questo, all'incirca, fu il tono della risposta. Il giorno 16 e il giorno 17, salvo il periodo serale, sono stato quasi sempre dinanzi allo stabilimento senza potervi accedere perché impedito. I lavoratori, come ho già detto, impedivano il transito nello stabilimento e peraltro occuparono anche il gabbiotto della . Chiaramente non posso dire cosa accadde quando non c'ero. Proprio Parte_29 perché non mi fecero entrare all'interno dello stabilimento, non posso dire se qualcuno fosse presente all'interno dell'impianto; Ciò che è certo è che l'impianto non venne riattivato fino alle 14 del 17 giugno. Per la medesima ragione, non so se ci fossero dei lavoratori all'interno dell'impianto nelle giornate in cui mi fu impedito l'accesso. Lo stato di agitazione riguardava anche gli altri impianti di depurazione della ma non ebbe le dimensioni dell'impianto di Cuma…”.
Il teste (udienza del 2.10.2015), all'epoca dei fatti amministratore delegato Testimone_4 della concessionaria, ha riferito che non era presente e di essere stato avvisato pagina 25 di 49 telefonicamente.
Il teste (udienza dell'11.2.2015), sindacalista, ha dichiarato, tra l'altro, che Testimone_5
“le condizioni di lavoro erano precarie perché l'impianto non era tecnologicamente aggiornato”.
Anche il teste (udienza del 22.10.2014), segretario provinciale di Testimone_1 organizzazione sindacale, ha riferito “…mi sono recato sul posto la mattina del 16 ed effettivamente c'era in gruppo di persone composto da alcune decine che protestava fuori la sede ma senza impedire in alcun modo l'accesso ai dipendenti… Io sono entrato all'interno dell'impianto e ho constatato che i lavoratori stavano normalmente lavorando e che non vi è stato alcuna interruzione nel lavoro di depurazione”.
Queste dichiarazioni sono state ritenute false dal Giudice di primo grado, e sul punto il
Collegio esprime perplessità in ordine a detta valutazione, anche tenuto conto sia della mancanza di prova univoca delle modalità di funzionamento dell'impianto (cfr. anche subito infra) sia del fatto che, ad esempio, il teste , come visto, ha dichiarato: Pt_26
“proprio perché non mi fecero entrare all'interno dello stabilimento, non posso dire se qualcuno fosse presente all'interno dell'impianto”.
Ma anche a non volerle considerare, comunque non può non essere rilevata la grave equivocità complessiva del materiale istruttorio formatosi.
In ogni caso, le dichiarazioni rese dai testi condotti dalla sono eccessivamente CP_3 generiche e già questo assume rilevanza dirimente.
Va aggiunto che, per quanto concerne le cause dallo sversamento dei liquami, si reputa non vi sia univoca prova volta ad accertare lo specifico funzionamento dell'impianto di depurazione e dei suoi sistemi di controllo e di sicurezza.
Inoltre, per quanto concerne le condotte dei dipendenti durante l'astensione, appare arduo ritenere che le “forze dell'ordine intervenute sul posto”, non avessero posto in essere alcuna azione per sedare eventuali azioni violente.
In altri termini, difetta proprio la prova del nesso di causalità tra il comportamento dei lavoratori e il danno prospettato.
Analogamente, le missive quali la “lettera aperta” del 10.6.2009, ad avviso del Collegio non contengono elementi idonei a provare la responsabilità ex artt. 2051 o 2043 c.c. dei predetti in ordine ai fatti di causa, in quanto meri annunci programmatici.
Quanto poi alla denuncia ai CC di Licola del 16.6.2009, redatta dal teste , nel Pt_26 documento si legge: “Questa mattina mi sono portato a Licola per intraprendere la mia giornata di lavoro. Sono giunto ai cancelli dell'impianto ove era... un picchettaggio ad opera di lavoratori dipendenti. In particolare appena arrivato ho notato che i cancelli erano chiusi davanti ad essi, su delle banchine erano seduti alcuni lavoratori che così posizionati non consentivano il mio ingresso all'interno del depuratore;
Pertanto sono pagina 26 di 49 sceso dalla macchina, ho chiesto di poter accedere all'interno dell'impianto, mi veniva risposto che ciò era impossibile che non si sarebbero spostati. Nel piazzale antistante i cancelli oltre a me erano presenti circa 40 lavoratori dei quali non so dire se abbiano subito lo stesso tipo di blocco o siano solidali e partecipi a tali manifestazioni. Mi è sembrato di vedere anche una catena posta a chiusura dei cancelli. Indìco i nominativi dei dipendenti che non mi hanno consentito l'accesso, che sono: “ .; Carbone, Parte_1
; , , CP_35 Parte_3 Parte_2 CP_75 Parte_4 CP_79
”.
[...]
Ebbene, davvero non può essere recepita l'impostazione del Tribunale - anche a volere ritenere dimostrato l'impedimento all'accesso – che questa condotta potesse avere rappresentato causa scatenante dell'evento che si è poi verificato e dunque di ritenere fornita la prova fatto dannoso riconducibile causalmente ad Parte_1 Parte_2
, e (su quest'ultimo, peraltro, si è già detto).
[...] Parte_3 Parte_4
Infatti, appare deficitaria la prova circa:
• i meccanismi di funzionamento e di sicurezza dell'impianto di depurazione;
• se il posizionamento di un non meglio precisato tasto del quadro elettrico del depuratore su “On” avrebbe o meno impedito lo sversamento dei liquami;
• quanto avrebbe inciso il generale stato di vetustà dell'impianto in ordine alla produzione dell'evento dannoso;
• chi avrebbe posizionato il tasto su “OFF”, secondo quanto riportato in sentenza;
• se vi fossero stati lavoratori - e quali - all'interno nell'impianto, anche nel periodo in cui questo ha smesso di funzionare;
• se il dirigente o altri, ove lasciati entrare, avrebbero potuto Parte_26 riattivare il quadro elettrico e/o l'impianto, scongiurando lo sversamento dei materiali inquinanti (circostanza, come visto, peraltro smentita dalla stessa società);
• la rilevanza del prospettato black out elettrico indicato dal teste CP_78
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la Corte ritiene dunque non provata né la responsabilità dei lavoratori - si badi, da indicare, subito, nominativamente, nell'evento dedotto, né il nesso causale.
Pertanto, l'appello principale va accolto con conseguente rigetto dell'azione proposta da
. Controparte_3
A tanto segue, in primo luogo, che non occorre analizzare gli ulteriori motivi di censura promossi dai lavoratori, stante il principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; Cass. civ. Sez. Unite, 08/05/2014, n. 9936).
4. L'appello della Controparte_3
4.1 Le considerazioni appena fatte condizionano in parte l'appello incidentale della
(d.1 Errore in giudicando – motivazione carente e contraddittoria- Controparte_3
pagina 27 di 49 applicabilità del caso fortuito ex art. 2051 c.c. d.2 ON diretta dei lavoratori sigg.
+ altri d.3 Mancanza di condotta dolosa e colposa ex art. 2043 c.c. – Parte_1 assenza di nesso eziologico e di danno – causa di forza maggiore d.4 Erroneità della sentenza anche rispetto al quantum – lucro cessante d.
4.1 Erroneità della sentenza anche rispetto al quantum – danno emergente d.5 Errore in giudicando per omessa prova del nesso eziologico;
d.5.1 – Erroneità dalla ctu d.6 Errore in giudicando della sentenza n.
6073/2020, per omessa valutazione del carteggio probatorio - riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la manleva della Compagnia Assicurativa).
Per ciò che concerne i motivi d.1, d.2 e d.3, come noto, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la res in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio caratterizzante la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (Cass. civ., Sez. 3, Ord., 09/03/2020, n. 6651).
Questo principio, dettato per regolare vicenda differente, si reputa applicabile anche nella specie, attesa la ritenuta identità di ratio.
Il custode può liberarsi, dunque, dalla responsabilità, “ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass., Sez. 6 - 3, 27/03/2017, n. 7805).
Vale riportare passo motivazionale della Suprema Corte, “è noto che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il MO ON
(Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
Pertanto, quanto al caso che occupa, una volta appurata la sussistenza del nesso di pagina 28 di 49 causalità tra la res custodita (la strada, ricoperta di uno strato di ghiaccio) e la caduta CP_8 accidentale della (questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e ormai sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami;
ma v. anche, tra le altre, Cass. 7505/2024,
Cass. n. 28057/2024, Cass. n. 1404/2025 e Cass. n. 8450/2025):
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito";
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile…” (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
14/11/2025, n. 30141)
Ebbene, essendo il Concessionario custode dell'impianto, la sua responsabilità, per questo solo fatto, e per quanto prima detto in ordine alla posizione dei lavoratori, non può essere esclusa.
Va confermata la responsabilità di Controparte_3
In forza di quanto fin qui detto in ordine all'appello dei Signori , Parte_1 Parte_2
, e , con naturale estensione alla posizione di tutti gli
[...] Parte_3 Parte_4 altri lavoratori, l'appello incidentale in questa parte va quindi rigettato.
Sui rapporti con la si veda subito infra. Controparte_2
4.2 Quanto poi alla contestazione del quantum e del nesso causale (d.4 Erroneità della sentenza anche rispetto al quantum – lucro cessante d.
4.1 Erroneità della sentenza anche rispetto al quantum – danno emergente d.5 Errore in giudicando per omessa prova del nesso eziologico;
d.5.1 – Erroneità dalla ctu), si rileva quanto segue.
Per ciò che concerne al danno da lucro cessante, effettivamente, per la posizione del
[...]
il Consulente nominato nel giudizio di primo grado, alle pagine 16 e ss., ha Controparte_1 scritto: “Come innanzi rappresentato, la parzialità dei documenti di natura contabile versata in atti non consente allo scrivente di operare una determinazione del “lucro cessante” che risponda ai necessari canoni di correttezza metodologica e rigore scientifico cui dovrebbe sempre attenersi l'ausiliario del Magistrato.
Per tale società, difatti, agli atti del procedimento risultano versati unicamente i registri vendite/corrispettivi ed i registri acquisiti, documentazione dalla quale è possibile verificare unicamente quanto l'azienda abbia incassato in ciascun anno e a quanto ammontino i soli costi documentati da fatture. Di contro, non è possibile determinare gli ulteriori costi – fuori ambito iva – sostenuti dalla società per l'esercizio della propria attività, quali il costo del personale, gli ammortamenti, eventuali oneri finanziari ed pagina 29 di 49 eventuali ulteriori costi sostenuti dalla società.
Ne consegue che non è possibile verificare quale sia stato il risultato degli esercizi 2007 e
2008, valore dal quale occorrerebbe prendere le mosse per determinare il “lucro cessante” del 2009.
Chiarito quanto innanzi, lo scrivente, al solo fine di fornire al Magistrato valutazioni contabili che – seppur parziali – possano da questi eventualmente essere tenute in considerazione per l'“equo apprezzamento delle circostanze del caso”, rappresenta, di seguito, le informazioni che è riuscito a ritrarre dalla disamina della documentazione contabile agli atti. In particolare, questo ufficio ha confrontato il fatturato conseguito dalla società negli anni 2007 e 2008 (anni non interessati dall'evento negativo) con il medesimo dato conseguito nel 2009, anno nel quale si sono verificate le note problematiche.
Preliminarmente, si deve chiarire che, diversamente dai registri acquisti/vendite, i registri dei corrispettivi riportano, per ciascun giorno di attività, esclusivamente l'importo totale incassato – comprensivo di iva – suddiviso in distinte categorie in ragione delle diverse aliquote iva applicate.
Pertanto, tenuto conto che l'iva non rappresenta un ricavo per l'azienda essendo una semplice posta di giro, al fine di determinare gli effettivi ricavi contabilizzati nel registro dei corrispettivi negli anni dal 2007 al 2009 il CT ha preliminarmente provveduto a scorporare il valore dell'iva ricompresa nei detti corrispettivi (allegato n.15).
Lo scrivente, successivamente, ha posto a confronto i ricavi conseguiti dal Lido Turistico negli anni dal 2007 al 2009 (allegato n.16). Da tale raffronto è emerso che sebbene nell'anno 2008 l'azienda abbia conseguito ricavi di poco inferiori a quelli del 2007 (trend negativo del 3% circa), l'anno 2009 ha registrato ricavi sensibilmente inferiori a quelli del biennio precedente.
Più precisamente, i ricavi del 2009 sono risultati inferiori del 53,12% rispetto a quelli del
2007 e del 51,82% rispetto a quelli del 2008, sì come si evince dalla tabella di seguito riportata.
Tale evidenza dimostra, senza alcun ragionevole dubbio, che l'evento oggetto di causa incise significativamente sul volume d'affari del , dimezzatosi – nel 2009 – Parte_25 rispetto a quello degli esercizi precedenti.
Può ritenersi, quindi, che in assenza del blocco del depuratore i ricavi del 2009 sarebbero stati pari ad euro 697.502,35, valore corrispondente alla media dei ricavi del biennio
2007/2008, con un incremento di euro 366.047,56 rispetto al dato realmente registratosi
(euro 331.454,79).
Chiarito quanto innanzi, non può però non rilevarsi che se fossero aumentati i ricavi certamente sarebbero aumentati anche i costi d'acquisto. Pertanto, ritenendo applicabile anche in tal caso il criterio della media dei dati degli esercizi 2007 e 2008, è presumibile pagina 30 di 49 che l'esercizio 2009 si sarebbe chiuso con costi di acquisto pari ad euro 395.742,39, dato corrispondete al valore medio dei costi dell'anno 2007 (euro 378.612,92) e di quelli dell'esercizio 2008 (euro 412.871,87). In sintesi, in assenza del fermo del depuratore anche i costi sarebbero aumentati in una misura stimata in euro 49.255,854.
Resta in ogni caso non determinabile il “lucro cessante” dell'anno 2009 non essendo verificabile a quanto ammonti il profitto degli anni precedenti né quali fossero gli ulteriori oneri sostenuti dall'impresa.
Chiarito quanto innanzi, lo scrivente, al solo fine di fornire al Magistrato un dato contabile del quale, se ritenuto opportuno, possa tener conto ai fini della decisione della causa, ha provveduto a stimare il risultato d'esercizio che il avrebbe potuto conseguire Parte_25 nel 2009 sulla base dei seguenti assunti chiaramente discendenti da semplificazioni rese necessarie dall'indisponibilità di rilevanti dati contabili:
esistenza – per il – di un rapporto tra il costo del personale ed i ricavi Parte_25 similare a quello della CP_20
assenza di ulteriori costi di struttura;
assenza di oneri finanziari.
Come meglio chiarito analizzando i dati contabili della tale ultima impresa ha CP_20 avuto, nel 2008, un costo del personale pari al 37,83% del valore della produzione.
Pertanto, ipotizzando che tale rapporto possa valere anche per il Lido Turistico, il costo del personale per l'anno 2009 del Lido Turistico sarebbe dovuto essere pari ad euro
263.865,14 (37,83% di euro 697.502,355)”
In sintesi, se si ipotizzasse l'assenza di ulteriori oneri e si ritenesse che il costo del personale del fosse equiparabile – in rapporto al fatturato – a quello della Parte_25
il risultato dell'esercizio 2009 del sarebbe determinabile in euro CP_20 Parte_25
37.894,82…”.
Dunque, il CT, dopo avere chiarito che il lucro cessante non è determinabile, è ricorso ad un dato non utilizzabile, se non altro perché riferito ad altra società.
Inoltre, ha fatto ricorso ad altra semplificazione valutando la mancanza “di ulteriori costi di struttura” e di “oneri finanziari”.
Ed è ormai pacifico che la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova pagina 31 di 49 (Cass. civ. Sez. III, ord., 27.7.2025, n. 21607, Cass. civ. Sez. III, 12.4.2023, n. 9744 secondo cui la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità
o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità; cfr. anche Cass. civ., III, 02.4.2025, n. 8758: “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità”).
Ancora, più di recente, la Suprema Corte ha stabilito: “se è certamente vero che alla liquidazione del danno il giudice può procedere anche in via equitativa, in forza del potere conferitogli dagli artt. 1226 e 2056 c.c., tuttavia, la cosiddetta equità giudiziale correttiva ed integrativa resta subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, non comprendendo peraltro tale potere giudiziale anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, ma presupponendo la liquidazione equitativa già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno subito;
in particolare, i danni derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale per loro stessa natura evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione (cfr.
Cass. 24/04/1997, n. 3596; Cass. 13/01/1987 n. 132); ciò non di meno, anche in tal caso spetta all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all'incidenza dei costi;
invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Sez. 3 17/10/2016, n.
20889; Cass. Sez. 2 03/11/2021, n. 31251); d'altro canto, l'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., di liquidare il danno in via equitativa e l'accertamento dell'esistenza del presupposto costituito dall'impossibilità o rilevante difficoltà della prova non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune pagina 32 di 49 da vizi logici e da errori di diritto” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/04/2025, n. 9314).
Per questa parte l'appello va quindi accolto.
4.3 Diverso discorso va fatto per ciò che riguarda il danno emergente.
In via preliminare va detto come sia possibile valutare la questione nei soli limiti di quanto impugnato, ex art. 342 cpc, non altro (nella comparsa, ad esempio, a pag. 42, si legge: “a ciò si aggiunga che i costi dell'anno 2009 sostenuti dalla società appaiono Parte_25 sproporzionati ed ingiustificati rispetto alle vendite, frutto di una strategia aziendale errata che non ha tenuto conto della crisi del settore, indipendente dall'evento del giugno 2009, che si manifestava già nel maggio dello stesso anno)”.
Ciò detto, il CT, alle pagine 28 e ss. della sua relazione, ha scritto: “mediante la seconda parte del quesito istruttorio, il Magistrato ha richiesto al CT di verificare “se gli acquisti che sostiene di avere effettuato in occasione della stagione balneare 2009, CP_1 per l'importo di euro 397.842,61 sono da considerarsi congrui rispetto alla presumibile affluenza di turisti già avuta negli anni precedenti”.
Al riguardo appare preliminarmente opportuno chiarire che il predetto importo di euro
397.842,61 è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 51.356,27. Ne consegue che il valore degli acquisti - di cui occorre verificare la congruità - è pari ad euro 346.486,34 (euro 397.842,61 – euro 51.356,27) e non, di contro, all'importo di euro
397.842,61 indicato dalla società.
Orbene, a seguito della disamina dei dati contabili relativi agli esercizi 2007 e 2008, sintetizzati nella seguente tabella, lo scrivente ha accertato che il valore degli acquisti del
2009 risulta essere in linea con il valore degli acquisti sostenuti dalla società negli anni precedenti (per una disamina dettagliata dei costi sostenuti dalla società negli anni tra il
2007 e 2009 si rimanda alla lettura dell'allegato n.17). Tali acquisti, quindi, risultano congrui rispetto alle previsioni di clientela attesa per la stagione balneare 2009…”.
… Anzi, a ben vedere i costi 2009 sono risultati addirittura inferiori, per percentuali ricomprese all'incirca tra il 10% ed il 20%, a quelli degli anni 2007 e 2008. Tale circostanza rappresenta l'ulteriore conferma di quanto già osservato in sede di determinazione del “lucro cessante” della allorquando si è osservato che se è CP_20 presumibile che molti dei costi – per tali attività – vengano sostenuti in sede di programmazione della stagione è altrettanto evidente che vi siano ulteriori costi sostenuti nel corso della stagione estiva e in proporzione all'affluenza concretamente registratasi.
Per concludere lo scrivente, pur ritenendo di aver fornito esaustiva risposta al secondo quesito istruttorio, ritiene opportuno operare un'ulteriore valutazione che – laddove ritenuta pertinente – potrà essere tenuta in considerazione dal G.U.
In particolare, il CT ritiene opportuno evidenziare che laddove l'accertamento tecnico richiesto in merito alla congruità dei costi che il ha sostenuto per la stagione Parte_25
pagina 33 di 49 Pt_2 estiva 2009 risulti finalizzato a determinare il “danno emergente” subito dal in conseguenza del blocco del depuratore, tale danno non può quantificarsi nell'intero importo di euro 346.486,34 (tale è, si è detto, il costo di euro 397.842,61 indicato dalla società ma al netto dell'iva). Pt_2 Considerato, difatti, che il nel 2009 ha comunque raggiunto un livello delle vendite pari ad euro 331.454,79, è di tutta evidenza che una parte del costo complessivamente sostenuto dalla società è occorso per garantire quell'operatività che ha determinato il raggiungimento del ridetto livello di fatturato (euro 331.454,79).
Detto in altri termini, se si volesse comprendere in che misura il complessivo costo di euro
346.486,34 sia andato “perso” perché sostenuto in previsione di ricavi non conseguiti a causa del blocco del depuratore, occorrerebbe fare un ragionamento più articolato.
In primo luogo, sembra utile comprendere – sulla base dei dati degli esercizi 2007 e 2008 non influenzati dall'evento dannoso – quale sia il rapporto, espresso in termini percentuali, tra il livello degli acquisti e quello delle vendite. Orbene, dalla disamina dei dati indicati nella tabella precedente è possibile verificare che mentre nel 2007 gli acquisti sono stati pari al 53,55% delle vendite, nel 2008 tale percentuale è aumentata al 60,01%: in media, quindi, gli acquisiti sono risultati pari, nel biennio 2007/2008, al 56,78%
(53,55%+60,01%/2 = 56,78%) del fatturato.
Da quanto innanzi discende che – avendo il effettuato vendite, nel 2009, per Parte_25 appena euro 331.454,79 – i costi funzionali al conseguimento di tali vendite devono essere stimati nella ridetta percentuale del 56,78% dei ricavi e quindi nella misura di euro
188.200,02”.
In definitiva, il “danno emergente” conseguente all'evento oggetto di causa deve essere determinato in euro 158.286,32, importo ottenuto operando la differenza tra i costi realmente conseguiti, pari ad euro 346.486,34, ed i costi – ammontanti ad euro 188.200,02
– rivelatisi funzionali al conseguimento del fatturato realizzato”.
Le conclusioni si reputano condivisibili in quanto scevre da vizi logici.
Pure condivisibili in questa parte si reputano le valutazioni del Tribunale (pag. 25): “ne consegue che il Lido turistico per ognuno dei 5 mesi, ha speso euro 31657,26. Orbene, approssimando per difetto, può sostenersi che la spesa, per il mese di maggio e la prima parte di giugno, è stata pienamente sfruttata, atteso che l'inquinamento di cui è causa è intervenuto il 15-17 giugno, sicché, un quinto di euro 158.286,32, e la metà di un quinto,
(metà mese di giugno), va decurtata dall'ambito delle spese “inutilizzate, andate perse”, per cui, euro 47.485,89 non dovranno essere rimborsati al . Ne consegue che Parte_25 il danno emergente provato in giudizio ammonta ad euro 110.800,43. A tale somma, spetteranno gli interessi legali dalla domanda al soddisfo”.
Inoltre, ad avviso della Corte non è stato proposto rituale e specifico, ex art. 342 cpc,
pagina 34 di 49 motivo di impugnazione inerente al danno all'immagine pure liquidato dal Tribunale.
Come statuito dalla Suprema Corte, la formulazione vigente ratione temporis dell'art. 342
c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e
Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n.
4541).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, va esclusa la voce di danno da lucro cessante, con conseguente riconoscimento, in favore della Controparte_1 dell'importo di euro 140.800,43 (euro 110.800,43 per danno emergente ed euro 30.000,00 per danno all'immagine).
In questo senso va ridotta la condanna, per l'appellante Controparte_3
.
[...]
Va chiarito che alcun effetto può riverberarsi in favore della stante la Controparte_2 posizione scindibile di quest'ultima. CP_ 4.4 Non può invece essere accolto l'appello nei riguardi della .
Se è vero, infatti, che nel corso del giudizio di primo grado vi è stata pronuncia di decadenza della prova articolata nell'interesse della Società (udienza dell'11.2.2015), non può essere sottaciuta la rilevanza generalizzata del fenomeno dell'inquinamento, desumibile dalle dichiarazioni dei testi (udienza dell'11.2.2015) e Testimone_6 Testimone_7
(udienza del 22.4.2016). Testimone_8
Ancora, in articolo contenuto nella produzione della si legge, “è l'estate nera Parte_25 del litorale flegreo. Crisi, maltempo e psicosi da mare inquinato, dopo il blackout del depuratore di Cuma di 15 giorni fa nei lidi, da Pozzuoli a Giugliano, passando per Bacoli e pagina 35 di 49 Monte di Procida, gli ombrelloni sono chiusi e le spiagge deserte. Un calo di presenze del
30% con picchi del 60, dicono gli operatori. Pochi giorni fa ha assegnato alla CP_81
la bandiera nera proprio per la mancata depurazione delle acque e del litorale CP_2
ZI RE. Ora, a due settimane dallo sciopero dei dipendenti dell La CP_3 società che gestisce l'impianto di depurazione di Cuma e dello sversamento in mare di tonnellate di liquami, la situazione è tornata alla normalità, ma resta la psicosi”.
Nella comparsa di intervento della Società si legge che questa “esercita in zona litorale flegreo, con accesso in Pozzuoli…”.
L'appello va quindi in questa parte rigettato.
4.5 Neppure può essere accolto il motivo rivolto alla Compagnia assicurativa.
In via preliminare, va detto che quest'ultima è stata citata direttamente dagli appellanti e si è costituita, per cui alcuna rilevanza può assumere la sua deduzione circa la mancata notifica dell'appello incidentale di così come irrilevante, appunto, in ragione sia della CP_3 tempestiva costituzione del concessionario, sia della costituzione della Compagnia, si reputa la non correttezza della notifica operata da quest'ultima ad Controparte_50
Nel merito, il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva affermando che: “ CP_3 chiede condannarsi al pagamento dell'indennizzo la compagnia
[...] Controparte_72 attesa l'operatività della polizza assicurativa n. 260385190 a copertura dei danni a terzi conseguenti dal compimento delle attività connesse allo svolgimento dei compiti del concessionario.
Sul punto è fondata l'eccezione della compagnia assicurativa secondo cui la polizza invocata, esclude espressamente i danni ambientali all'art. 13 delle condizioni generali, fermo restando che in ogni caso, vi sarebbe l'esclusione dell'operatività della polizza per fatti riconducibili a condotte dei dipendenti in sciopero”.
Effettivamente, va detto che, con entrambe le memorie ex art. 183, VI comma, cpc, n. 1, la società ha allegato e prodotto altra polizza, N. 260385189, relativa ai danni da inquinamento, con ciò precisando la propria domanda.
La polizza ha per oggetto la garanzia dei danni involontariamente arrecati a terzi a seguito di: “progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, sia diretta che in concessione di impianti per la movimentazione ed il trattamento delle acque, per uso civile ed industriale”.
Nella specie si tratta di precisazione senz'altro ammissibile.
Come rilevato dall'appellante incidentale, “ai sensi dell'art. 183 c.p.c. devono ritenersi oggi non ammesse sole le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono “altro” da quella domanda;
sono, ex adverso, ammesse le domande “modificate” non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate “nuove”nel senso di “ulteriori” o
“aggiuntive”. Insomma, si ritiene che il legislatore abbia consentito, prima dell'inizio della pagina 36 di 49 trattazione della causa, “correzioni di tiro” e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti” (Cass. civ. sez. 3, ord. n.
4322/2019 del 14.2.2019).
E tuttavia, nelle Condizioni Generali, in merito alle cause di esclusione dell'assicurazione, si legge che “…l'assicurazione non comprende i danni verificatisi… in occasione di scioperi di addetti agli stabilimenti, salvo che l' provi che il sinistro non ebbe Parte_30 alcun rapporto con tali eventi”).
Seppure le domande articolate nei confronti dei lavoratori siano state rigettate è indiscutibile che i danni si sono comunque verificati quantomeno “in occasione” dell'astensione, e si è già visto, appunto, che l'assicurato non ha fornito prova che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con lo sciopero.
La sentenza va quindi confermata, anche se va integrata la motivazione resa dal Giudice di prime cure (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009, Cass. civ., III, 12/03/2024, n.
6533).
5. L'appello della Controparte_2
L'impugnazione, così come formulata, soddisfa il requisito formale prescritto dal novellato art. 342 c.p.c., essendo stati individuati i motivi di appello ed i capi della sentenza sottoposti ad impugnazione.
Sempre in via preliminare va detto come non sia condivisibile l'impostazione del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato inammissibile perché tardiva la propria domanda riconvenzionale.
Ed infatti, la stessa si reputa formulata tempestivamente con comparsa di costituzione, unica rilevante, del 4.5.2010 (a fronte della prima udienza del 24.5.2020 fissata in citazione;
non occorre verifica in ordine all'altro giudizio promosso da sia per il rigetto della CP_4 domanda di quest'ultima, sia perché, in ogni caso l'appello della non può essere CP_2 accolto).
Non vi è la copia della comparsa, ma il contenuto lo si desume sia da pag. 15 del ricorso per riassunzione da parte del dell'11.3.2013 sia da pagina 10 della sentenza (con Parte_25 comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 04/05/2010, si costituiva la
, la quale impugnava estensivamente tutto quanto dedotto e richiesto ex Controparte_2 adverso, insisteva per il rigetto delle domanda in quanto inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata. Altresì, in via del tutto subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità della nella causazione Controparte_3 dei danni lamentati da parte attrice;
infine, in estremo subordine, e salvo gravame, chiedeva dichiararsi l'obbligo della a tenere indenne la Controparte_3 CP_2 da eventuali statuizioni pregiudizievoli che dovessero emettersi in danno della
[...] stessa”) e vale anche in questo caso il principio espresso da Cass. civ., Sez. Unite,
pagina 37 di 49 16/02/2023, n. 4835.
Occorre dunque un esame nel merito.
Seppure per regolare vicenda differente la Suprema Corte ha evidenziato che nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, vi possono essere casi di responsabilità dell'ente preponente per culpa in vigilando, in eligendo o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi (cfr. Cass. civ., II,
25.2.2022, n. 6351).
Con la Convenzione di Concessione rep. 13625 del 16 dicembre 2004, avente ad oggetto la
“Concessione per l'adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS3…,
l'adeguamento degli impianti di depurazione di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni,
Napoli Nord, nonché, la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di CP_82 trattamento dei fanghi…”, regolante i rapporti tra concedente e concessionaria, all'art. 2, si era previsto l'affidamento in concessione, alla della Controparte_3 progettazione e realizzazione degli interventi, la gestione e lo sfruttamento economico degli
Interventi e degli Impianti e la prestazione dei servizi di fognatura e depurazione nell'Ambito Territoriale di riferimento.
Va rilevato, tuttavia, che in forza della medesima Convenzione, la era tenuta a CP_2 obblighi di vigilanza e di cooperazione con il Concessionario.
Infatti, in forza di quanto previsto dall'art. 19, la Concedente era tenuta a nominare un
“Responsabile unico della concessione incaricato di provvedere a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo specificati nel Disciplinare Tecnico e nella convenzione”.
Ora, il Tribunale ha scritto: “la posizione della quale concedente, Controparte_2 implica nei suoi confronti, competenze e responsabilità funzionali di controllo e direzione, concretandosi in un dovere di informazione costante, collaborazione oltre che, evidentemente, esecuzione dei doveri collegati alla concessione, tra cui la tempestiva erogazione di contributi dovuti e corrispettivi al concessionario. In particolare circostanza non contestata è la mancata erogazione costante dei flussi economici spettanti al concessionario in base alle varie attività previste nella concessione, al punto da realizzare un credito per la nei confronti del concedente per oltre 96 milioni di euro alla CP_3 data del 2010.
La posizione della può quindi considerarsi di concorso nella Controparte_2 produzione del sinistro con condotte omissive consistenti nell'omesso controllo sulla gestione e modalità di attuazione della prestazione da parte della oltre che Controparte_3 consistenti nella mancata esecuzione degli obblighi concessori relativi, anche, alla corresponsione di flussi finanziari costanti”.
pagina 38 di 49 Nella specie, la con l'atto di appello, ha prodotto sentenza del Tribunale di Napoli CP_2 con la quale è stata dichiarata la risoluzione del rapporto concessorio per inadempimento della (sentenza 11162/2018). Controparte_3
Nondimeno, questa pronuncia è stata riformata dalla Corte di Appello, con sentenza n.
4447/2025 del 24/09/2025 (certamente producibile stante la sua formazione successiva, e comunque valutabile seppure non passata in giudicato), in cui si legge: “in conclusione, alla luce del rapporto di successione cronologica, proporzionalità e causalità tra le rispettive condotte inadempienti, l'inadempimento accertato della deve ritenersi, Controparte_2 in un'ottica comparativa, su un livello prevalente rispetto a quello della società CP_3 ed avendo impedito la fattibilità del programma negoziale assume, perciò, il carattere di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.
Ne deriva che deve dichiararsi l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 24 luglio 2010 della convenzione di concessione rep. 13625 del 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454 c.c., per effetto del grave inadempimento della CP_2
e dell'inutile decorso del termine per adempiere assegnato da
[...] [...] con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010. Controparte_3
Per effetto dell'annullamento della dichiarazione di risoluzione della Convenzione per colpa di contenuta nella sentenza impugnata e posta a base anche della CP_3 successiva ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., vanno consequenzialmente riformate sia la predetta sentenza del Tribunale di Napoli n. 11162/2018 pubblicata in data 21/12/2018 sia l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Napoli depositata in data 09/11/2020, emessa a definizione del giudizio r.g. n. 28968/2010 (a seguito della sentenza non definitiva n. 11162/2018), che aveva acquisito efficacia di sentenza recante n. cronologico 3517/20 del 09.11.2020”.
Nella citata sentenza, a pag. 88, si legge: “tutto ciò ha posto detta società, già poco tempo dopo la presa in carico degli impianti, in condizioni economiche di grave difficoltà e, comunque, completamente divergenti da quelle che si sarebbero create in caso di regolare adempimento degli obblighi del Concedente, così da incidere in maniera decisiva sulla possibilità per di rispettare anche gli obblighi di gestione, manutenzione e CP_3 rifunzionalizzazione degli impianti posti a suo carico dalla Concessione”.
11. Gli sviluppi successivi del rapporto hanno ulteriormente confermato tale conclusione.
Dopo numerose contestazioni e con l'accordo del 28.7.2009, ratificato con Decreto n. 1852 del 18.12.2009, le parti avevano tentato di ristabilire le condizioni dell'equilibrio economico e finanziario, a partire dalla e, in particolare, Controparte_83 attraverso l'anticipazione del contributo pubblico di 20 milioni”.
Ancora, a pag. 90, si legge: “Nel frattempo, anzi, la posizione debitoria della si era CP_2 accresciuta rapidamente al punto che, nell'accordo del 28.07.2009, essa si riconosceva pagina 39 di 49 debitrice di 70 milioni di euro, quindi 20 milioni in più del debito riconosciuto circa un anno prima nell'accordo del 19.06.2008”.
Per questi motivi
, complessivamente considerati, la responsabilità dell'Ente non può essere esclusa, per cui va anche disatteso l'appello incidentale con il quale la Controparte_2 ha chiesto l'accoglimento della propria domanda di manleva nei confronti della
[...] in forza della clausola contrattuale di cui all'art. 35, comma 2 della Controparte_3
Convenzione.
Infatti, tale clausola di manleva opera nei casi in cui la responsabilità dei danni ai terzi sia imputabile unicamente alla , ma non quando i danni siano da imputare CP_84 direttamente anche alla Concedente, come nel caso di specie.
Per mera completezza si è già detto come debba essere confermata la responsabilità solidale di e della Controparte_3 Controparte_2
6. L'appello promosso da Parte_25
In primo luogo, ad avviso della Corte, il ragionamento operato dal CT e recepito in parte dal Tribunale per la determinazione del danno, quantomeno attraverso il richiamo a dati contabili specifici, non è stato oggetto di analitica, specifica e integrale confutazione
(l'utilizzo di dati riferito ad altra società, ad esempio, è stato già ritenuto non corretto dalla
Corte; per le ulteriori questioni subito infra).
Anche in questo caso vale richiamare i principi espressi da Cassazione civile, sez. III,
09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e
Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022;
Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4541.
In ogni caso e comunque, e quale autonoma ragione, circa il danno patrimoniale, quanto scritto per ciò che riguarda l'appello promosso da Controparte_3 va richiamato integralmente in questa sede.
Qui si aggiunge, come sia condivisibile, seppure nei limiti di quanto riportato, la relazione di CT e sulla quale già si è detto.
Le allegazioni contenute a pag.22 si reputano inoltre eccessivamente generiche.
Neppure può essere recepita l'allegazione della società che “il C.T.U., pur riconoscendo l'esistenza di ulteriori costi sostenuti nel corso della stagione estiva, determinava il danno emergente in euro 158.286,31, omettendo di considerare i costi fissi, non transitati sui libri
IVA, rappresentati dalle quote di ammortamento (euro 61.550,30) e dal canone per la concessione demaniale marittima ( euro 47.197,02), nonché il costo del lavoro per i dipendenti licenziati prematuramente (euro 24.874,63), i quali pur non presenti nella documentazione in atti, risultano assolutamente pacifici” (pag. 22 dell'appello incidentale).
Innanzitutto, in maniera dirimente, la stessa allegazione dell'appellante esclude in tesi ogni pagina 40 di 49 sua rilevanza.
Si è già visto, poi, quanto sostenuto dal CT (di contro, non è possibile determinare gli ulteriori costi – fuori ambito iva – sostenuti dalla società per l'esercizio della propria attività, quali il costo del personale, gli ammortamenti, eventuali oneri finanziari ed eventuali ulteriori costi sostenuti dalla società).
Si sono già richiamati, in ordine alla prova del lucro cessante, e che valgono anche nella specie, i principi prima indicati ed espressi da Cass. civ. Sez. III, ord., 27.7.2025, n. 21607,
Cass. civ. Sez. III, 12.4.2023, n. 9744 e da Cass. civ., III, 02.4.2025, così come quanto riportato da Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/04/2025, n. 9314.
Alcuna rilevanza, poi, in ordine ai lavoratori assunti, può assumere la mera dichiarazione contenuta nella produzione della società, in quanto mero atto a formazione unilaterale.
Quanto poi al danno non patrimoniale, anche sub specie di danno all'immagine o comunque alla reputazione commerciale (pagine da 22 a 25), fermo quanto detto in ordine alla mancata univoca impugnazione di detta voce da parte di Controparte_3
, per ciò che riguarda la richiesta di importo maggiore, neppure può essere
[...] sottaciuto che il danno alle coste ed all'acqua marina, ad avviso della Corte, può rappresentare un danno all'immagine dell'intera collettività e non dei singoli lidi, anche in ragione della portata generalizzata del fenomeno dell'inquinamento.
In ogni caso, l'appello sul punto sconta eccessiva genericità in ordine al quantum.
Medesime considerazioni vanno rese per il richiesto danno esistenziale.
E' noto che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve “rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, in quanto provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 901 del 17/01/2018)” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 24/08/2023, n. 25191).
Nella specie, non solo appare arduo individuare la fattispecie in danno di una società ma in ogni caso dei cennati elementi si reputa non vi sia specifica traccia.
pagina 41 di 49 Va invece accolta, in base al principio della soccombenza, la censura circa la condanna delle spese di CT a carico della e della in Controparte_3 Controparte_2 liquidazione.
L'appello va quindi accolto negli indicati limiti.
7. L'appello promosso da Parte_31
[...
Si ritiene infondato il primo motivo di impugnazione formulato da (pagine da CP_4
17 a 22 della comparsa di risposta con appello incidentale), circa la violazione degli artt.
194 comma 1 e 198 comma 2 c.p.c., per avere Giudice ordinato al CT di svolgere l'indagine “unicamente sulla base della documentazione in atti”, disattendendo l'istanza di integrazione dei quesiti e di autorizzare l'ausiliario ad estrarre le dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010.
Infatti, in applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c., l'acquisizione della documentazione in grado di provare l'esistenza e la quantificazione del decremento del proprio fatturato che la società ha dedotto di aver subito a seguito dell'evento in esame, costituiva un onere il cui assolvimento spettava alla società istante.
Va detto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(fra le tante da ultimo Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218) (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
07/06/2019, n. 15521; cfr. anche Cass. civ., III, 31/03/2025, n. 8498).
Con istanza del 7.2.2020, la Società chiedeva di “integrare il quesito di cui all'ordinanza del 12.03.2019, consentendo al CT di accedere all'Agenzia delle Entrate per estrarre le dichiarazioni dei redditi ivi presentate dalla per i periodi di imposta 2008, 2009 e CP_4
2010, al fine di potere quantificare il decremento di fatturato che ha interessato con certezza anche l'odierna istante. Ferma la possibilità di liquidazione equitativa che si richiede fin d'ora”.
Ebbene vale richiamare il principio, applicabile nella specie attesa la ritenuta identità di ratio, secondo cui la richiesta alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice il quale, non potendosi sostituire all'onere probatorio incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni pagina 42 di 49 relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/10/2024, n. 26547).
Nella specie, come detto, era specifico onere della società istante fornire la prova del danno, prova tanto più agevole attraverso la semplice consultazione delle proprie scritture, come peraltro si desume dalla produzione avvenuta in questo grado di giudizio.
La stessa pronuncia richiamata nell'istanza, ad avviso della Corte, smentisce la tesi della
Società, posto che il consulente può sì assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma sempreché si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico dell'incarico affidatogli e non di fatti e situazioni posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti (Cass. civ., III, 15.06.18, n. 15747).
Nella specie, oggetto della prova era proprio il danno subito.
Nemmeno può essere accolta la censura inerente all'art 345 cpc e “tanto perché, nella fattispecie, era applicabile la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., operata dal D.L. n. 83/2012, che appunto trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, allorché – come nella specie – la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134/2012, di conv. del D.L. n. 83 cit., ossia dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021; Sez. 3, Sentenza n.
26522 del 09/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017)… Per l'effetto, vigeva il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assumesse rilevanza la "indispensabilità" degli stessi, ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/07/2021, n. 21606; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
Sent., 27/12/2023, n. 36082).
La sentenza di primo grado è del 25.9.2020.
Si tratta di scelta legislativa che incide dal punto di vista squisitamente processuale, per cui alcuna lesione a diritti costituzionalmente garantiti si profila.
Anche il secondo motivo dell'appello incidentale di concernente la violazione degli CP_4 artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c. (pagine da 22 a 26), va rigettato
Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, appurata la circostanza dello sversamento in mare di ingenti quantità di liquami, manca, ad avviso del Collegio, la prova del nesso causale tra questi eventi ed il danno subito proprio dalla Società.
Sulla dedotta possibilità di ricorrere ad una valutazione in via equitativa vale richiamare ancora una volta i principi prima espressi, per cui neppure possono condurre al risultato pagina 43 di 49 sperato da parte appellante le dichiarazioni testimoniali riportate nell'atto di appello incidentale.
A quanto detto segue anche il rigetto del motivo inerente alle spese, stante la soccombenza della società.
Quest'ultima, a pag. 27, ha sostenuto che “il Giudice del Primo Grado ha accolto la domanda proposta sub a) in quanto ha accertato e dichiarato l'esistenza dell'evento dannoso (sversamento in mare di enormi quantità di acque reflue e liquami non trattati) e della responsabilità delle convenute per tale evento, ritenendo tuttavia, che “per chi ha proposto la domanda di risarcimento senza depositare alcuna documentazione contabile in tal senso, non potrà accogliersi la domanda, mancando ogni elemento probatorio circa il danno effettivamente subito”.
Secondo l'appellante, dunque, la stessa sarebbe comunque vittoriosa, quantomeno per ciò che concerne la richiesta di accertamento, ma la sua conclusione non è condivisibile, posto che il mero accertamento dello sversamento alcuna rilevanza, in termini di interesse, può assumere sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum.
L'impugnazione va quindi complessivamente disattesa.
9. L'appello incidentale sulle spese promosso da , Controparte_5 Parte_5
, ,
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , CP_10 Controparte_11 CP_12 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, Parte_17 Parte_18 Parte_19
Ad avviso della Corte sussistono le eccezionali ragioni che comportano la deroga della compensazione.
Il Tribunale così ha scritto: “saranno invece compensate tra la e gli altri CP_3 lavoratori costituiti chiamati in causa, vista la esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti”.
Ebbene, in tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente.
Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le pagina 44 di 49 evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
16/05/2022, n. 15495).
Nella specie, non può essere sottaciuto che gli eventi in questione si sono verificati quantomeno in occasione dello stato agitazione promosso dai lavoratori e che, solo in ragione della grave situazione controversa in fatto, determinata anche dall'evidente difficoltà di individuare le singole responsabilità e il rapporto causale, la Corte non è pervenuta ad una statuizione di condanna dei predetti.
Queste considerazioni inducono il Collegio a ritenere esistenti le gravi ed eccezionali ragioni richieste e rigettare l'appello incidentale formulato in ordine alle spese.
10. La richiesta avanzata dagli Avvocati Maria IS e EP IS
La richiesta avanzata in proprio dagli avvocati Maria IS e EP IS, CP_2 difensori di , per avere il Giudice di primo grado omesso di attribuire loro, per fattone anticipo, i compensi e le spese liquidate in proprio favore, va accolta.
Non si ignora il principio secondo cui “in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287
e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c.
(che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione.” (Cass. Civ., Sez.
3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 7/7/2010)” Cass. Civ., III, 14/07/2025, n. 19282).
E tuttavia, nulla vieta di chiedere nel giudizio di appello la detta modifica.
Si è ad esempio sostenuto che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/02/2022, n.
3290).
La richiesta va accolta e va quindi disposta la distrazione delle spese liquidate in primo grado in favore dei difensori della e cioè gli Controparte_20
Avvocati Maria IS e EP IS (per l'istanza, si veda, tra l'altro pagina 45 di 49 comparsa conclusionale in primo grado del 26.6.2020).
11. Considerazioni conclusive e spese
11.1 Pertanto, alla luce di quanto fin qui detto, l'appello principale e gli appelli incidentali proposti vanno accolti nei limiti e per le motivazioni sopra indicate, con conseguente parziale riforma della decisione impugnata.
Il provvedimento di sospensione rimane assorbito per effetto della presente sentenza.
11.2 Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
Pertanto, nei rapporti tra gli appellanti principali e la quanto detto Controparte_3
a proposito dell'appello incidentale promosso sulle spese da altri lavoratori va richiamato integralmente in questa sede, per cui va emessa una pronuncia di compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
Così come ad analoghe conclusioni si perviene per ciò che concerne la posizione di Pt_4
, neppure chiamato in giudizio da
[...] CP_3
E sempre le medesime ragioni riportate a proposito del principio espresso da Cass.
15495/22 cit. sorreggono la compensazione delle spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra e gli altri lavoratori (sia quelli difesi dall'Avvocato Melchiorre CP_3
AP sia quelli patrocinati dall'Avvocato AR Colella).
Anche nei rapporti tra e la Regione la Controparte_3 soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
In quelli tra e la Controparte_3 [...]
l'accoglimento parziale dell'appello giustifica la Parte_25 compensazione delle spese del presente grado di giudizio mentre va tenuta ferma quella di primo grado.
In quelli tra la Controparte_3 Controparte_20
e la Compagnia, le spese seguono la soccombenza del presente
[...] grado.
Il principio della soccombenza, sempre per questo grado, trova applicazione nei rapporti tra e la CP_4 Controparte_3 Controparte_2
11.3 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 46 di 49 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va emessa nei riguardi di , della Controparte_4
e dei lavoratori appellanti incidentali. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello principale e su quelli incidentali promossi avverso la sentenza n. 6073/2020, resa dal Tribunale di Napoli in data
25.9.2020 nei procedimenti riuniti n. 1828/2010 R.G. e 23074/2010 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello proposto da e – per l'effetto – anche per ciò che Parte_4 riguarda la posizione di tal “ , dichiara l'inesistenza della sentenza nella CP_75 parte in cui si “condanna …Orselli, al pagamento in favore di CP_85
, della somma di euro 242.252,43 oltre interessi legali Controparte_3 dalla domanda sino al soddisfo”;
• accoglie l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...]
e - per l'effetto - rigetta la domanda proposta da Pt_3 Controparte_3
nei confronti dei predetti;
[...]
• accoglie per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva l'appello incidentale promosso da e – per l'effetto Controparte_3
– in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riduce l'importo oggetto di condanna disposta dal Giudice di primo grado nei confronti della predetta e in favore di
[...]
(primo capo del Parte_25 dispositivo), alla somma di euro 140.800,43 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (in luogo di euro 175800,43 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo);
• rigetta, per il resto, l'appello incidentale promosso da Controparte_3
;
[...]
• rigetta l'appello della Controparte_2
• accoglie per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva l'appello incidentale promosso da Parte_25
e – per l'effetto – in parziale riforma dell'impugnata sentenza, pone a carico
[...] della e della le spese Controparte_3 Controparte_2 occorse per la stesura della relazione di Consulenza tecnica di ufficio;
• rigetta l'appello incidentale promosso da Controparte_4
• rigetta l'appello incidentale promosso da , Controparte_5 Parte_5
pagina 47 di 49 , , CP_75 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , , CP_10 Controparte_11 CP_12 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , ; Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
• dispone la distrazione delle spese del giudizio di primo grado liquidate in favore della in favore degli Avvocati Maria Controparte_20
IS e EP IS;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra e Controparte_3 Parte_1
, , ; Parte_2 Parte_3 Parte_4
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra e , Controparte_3 CP_21 CP_22
, , , ,
[...] Controparte_23 CP_24 Controparte_25 CP_26
, , , ,
[...] Controparte_27 CP_28 Controparte_29 CP_30
, ,
[...] CP_31 Controparte_32 CP_24
e Parte_20 Parte_21
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra , e , Controparte_3 Controparte_5 [...]
, , Parte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , , ,
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...]
, , , CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
, ; CP_18 Controparte_19
• condanna al pagamento delle spese Controparte_3 del presente grado di giudizio sostenute da Controparte_20
che liquida in euro 14.317,00, per compensi professionali, oltre
[...] rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori;
• condanna in liquidazione al pagamento delle spese Controparte_3 del presente grado di giudizio sostenute da , che liquida in euro Controparte_33
14.317,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• condanna al pagamento delle spese del Controparte_4 presente grado di giudizio sostenute da in Controparte_3
pagina 48 di 49 liquidazione che liquida in euro 14.317,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori;
• condanna al pagamento delle spese del Controparte_4 presente grado di giudizio sostenute dalla che liquida in euro Controparte_2
14.317,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra la e Controparte_3 Controparte_2
Parte_25
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere Controparte_4 tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...] pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la tenuta a Controparte_2 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere , Controparte_5 [...]
, , Parte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , , ,
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , tenuti a Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 12.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 49 di 49
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4485/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6073/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 25.9.2020 nei procedimenti riuniti n. 1828/2010 R.G. e 23074/2010 R.G. - vertenti tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avvocato AR Colella, C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via Epomeo, n. 85;
appellanti principali e
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo
Vollero, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via
Nicolardi, n. 125; appellata/ appellante incidentale nonché
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Carbone, elettivamente domiciliata in Napoli,
Via Santa Lucia, n. 81; appellata/appellante incidentale nonché
(c.f. – P.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 49 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonella Ardito e
AR AR, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli,
Via Santa Lucia, n. 29; appellata/appellante incidentale nonché
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Manlio Lubrano di
EL e FF OR, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Napoli, Viale Antonio Gramsci, n. 13;
appellata/appellante incidentale nonché
(c.f. ), (c.f. Controparte_5 C.F._5 Parte_5
), (c.f. , C.F._6 Controparte_6 C.F._7 CP_7
(c.f. ), (c.f. ), C.F._8 Controparte_8 C.F._9 CP_9
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._10 CP_10 C.F._11
(c.f. ), (c.f. Controparte_11 C.F._12 CP_12
), (c.f. , C.F._13 Parte_6 C.F._14 Parte_7
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._15 Parte_8 C.F._16
(c.f. ), (c.f. Parte_9 C.F._17 Parte_10
, (c.f. , C.F._18 Parte_11 C.F._19 Parte_12
(c.f. ), (c.f. ), C.F._20 Parte_13 C.F._21 Parte_14
(c.f. ), (c.f. ), C.F._22 Parte_15 C.F._23 Pt_16
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._24 Parte_17
), (c.f. ), (c.f. C.F._25 Parte_18 C.F._26 Parte_19
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Melchiorre AP, C.F._27 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Casoria (NA), Via Piave, n.
57; appellati/appellanti incidentali nonché
(c.f. ), (c.f. CP_13 C.F._28 Controparte_14
), (c.f. , C.F._29 Controparte_15 C.F._30 CP_16
(c.f. ), (c.f. ), C.F._31 CP_17 C.F._32 CP_18
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._33 Controparte_19 C.F._34 rappresentanti e difesi dall'Avvocato Melchiorre AP, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Casoria (NA), Via Piave, n. 57; appellati nonché
pagina 2 di 49 (P.IVA ), in persona del Controparte_20 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria IS e
EP IS, elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in
Pozzuoli (NA), Via Celle, n. 2; appellata nonché
Avvocati Maria IS (c.f. e EP IS (c. f. C.F._35
, in proprio, elettivamente domiciliati presso il loro studio, in C.F._36
Pozzuoli (NA), Via Celle, n. 2; appellanti incidentali nonché
(c.f. ), (c.f. CP_21 C.F._37 CP_22
), (c.f. , C.F._38 Controparte_23 C.F._39 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_24 C.F._40 Controparte_25 C.F._41
(c.f. ), (c.f. CP_26 C.F._42 Controparte_27
), (c.f. , C.F._43 CP_28 C.F._44 Controparte_29
(c.f. , (c.f. ), C.F._45 Controparte_30 C.F._46 CP_31
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._47 Controparte_32
), e (c.f. ), C.F._48 CP_24 C.F._49 Pt_20
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._50 Parte_21 C.F._51 rappresentati e difesi dall'Avvocato AR Colella, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore, in Napoli, Via Epomeo, n.85; appellati nonché
(c.f. , P.IVA. ), in persona del legale Controparte_33 P.IVA_6 P.IVA_7 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Erasmo Augeri, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via G.
Melisurgo, n. 44; appellata nonché
(c.f. ), (c.f. Controparte_34 C.F._52 Controparte_35
), (c.f. , (c.f. C.F._53 CP_36 C.F._54 CP_37
), (c.f. ), C.F._55 CP_38 C.F._56 CP_39
(c.f. ), , nato a [...] il [...], e C.F._57 Controparte_40
, nata a Pozzuoli il [...], in [...] eredi di Controparte_41 Persona_1
, nonché , nata a [...] il [...] e , nata
[...] Controparte_42 CP_43
a Napoli il 24.6.1988, in qualità di eredi di , (c.f. Persona_2 CP_44
pagina 3 di 49 ), nato a [...] il [...] (c.f. C.F._58 CP_11
), (c.f. ), C.F._59 Controparte_45 C.F._60 CP_46
(c.f. ) e (c.f. in
[...] C.F._61 CP_47 C.F._62 qualità di eredi di , , nato a [...] il [...] e Persona_3 CP_48
, nato a [...] il [...]; CP_49 appellati contumaci
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica
1.1 La definizione del presente giudizio, foriero di numerosissime questioni, sia di rito che di merito, richiede una premessa sistematica, stante l'esistenza di due procedimenti riuniti promossi da (1828/2010 RG) e da Parte_22 [...]
(23074/2010 RG). Controparte_4
Nel giudizio 1828/2010 è anche intervenuta Controparte_20
Stante la moltitudine di parti e di atti, non tutti rinvenibili, in primo luogo, occorre fare ricorso al principio secondo cui affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. (Cass. civ., Sez. Unite,
16/02/2023, n. 4835).
1.2 Ciò detto, con atto del 15.1.2010 (appunto, giudizio 1828/2010), il
[...] conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_1
e la - rispettivamente, quale concessionaria Controparte_3 Controparte_2
e concedente nella gestione degli impianti del depuratore di Cuma - esponendo: a) di esercitare in Bacoli (NA) l'attività di lido balneare, di ristorazione, nonché di intrattenimento serale mediante la gestione e manutenzione dello stabilimento balneare da maggio a settembre;
b) nella notte tra il 16 ed il 17 giugno 2009, il depuratore di Cuma era stato manomesso a seguito del perdurante stato di agitazione del personale interno del predetto impianto, a causa di questioni organizzative interne;
c) in particolare, “nel mese di giugno e i dipendenti della concessionaria per la depurazione avevano segnalato, anche alla , la mancata retribuzione del lavoro svolto da loro nei due mesi Controparte_2 precedenti lo sciopero;
d) “…a causa di un blackout elettrico, l'impianto di Cuma si è totalmente bloccato e, stante lo sciopero del personale in atto, non si è intervenuti in pagina 4 di 49 tempo”; e) tale situazione aveva causato la fuoriuscita di liquami e sversamento in mare di materiale non depurato;
f) il fenomeno aveva interessato le spiagge e le acque dell'intera costa Flegrea;
g) in conseguenza dell'evento, la società istante aveva visto ridursi drasticamente l'affluenza della propria clientela, subendo una grave perdita economica, sia in termini di mancato guadagno, che di danno emergente;
h) in particolare, la società sosteneva di avere subito: h1) un danno emergente, consistente “nelle spese sostenute per i necessari interventi costosi posti in essere al fine di limitare i gravissimi danni accertati, nonché da sostenersi in futuro…” (pag. 13 della citazione); h2) un lucro cessante in termini di mancato guadagno: “dall'analisi della lista dei corrispettivi normali del periodo corrispondente ai mesi maggio settembre 2007 si evince che la società CP_1 avrebbe riscosso una somma pari ad Euro 774.929,88; per il periodo maggio settembre
2008 una somma pari a euro 741.981,54; Per il periodo invece relativo a maggio settembre
2009 risulta un'entrata per corrispettivi, di euro 360.567,05” (pag. 14 della citazione); per la società istante il danno era da liquidarsi, in via equitativa, in euro 625.826,00; h3) un danno all'immagine (pag. 15); h4) un danno esistenziale (pag. 19 della citazione).
L'istante chiedeva dichiarare la civile responsabilità dei convenuti, in solido, o ciascuno per quanto di ragione, in ordine alla produzione dell'evento dannoso, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. e per, l'effetto, di condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali per euro 1.023.669,00, nonché di quelli non patrimoniali per euro 1.251.652,00, o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.3 In data 4.5.2020 (per come si desume dallo storico del fascicolo telematico) si costituiva la eccependo la carenza della propria legittimazione passiva e Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza nell'an e nel quantum della domanda attorea, chiedendone il rigetto;
in via subordinata, in riconvenzionale, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della nella causazione dei Controparte_3 danni lamentati da parte attrice;
in ulteriore subordine, chiedeva dichiararsi l'obbligo della a tenerla indenne da eventuali statuizioni pregiudizievoli in Controparte_3 proprio danno, in forza dell'art. 35 comma 2 del contratto di concessione.
1.4 In data 3.5.2020 (per come si desume dallo storico del fascicolo telematico) si costituiva la che, oltre a contestare la fondatezza della domanda, Controparte_3 sosteneva, in ordine alla fattispecie prevista dall'art. 2043 cc, che alcuna responsabilità potesse esserle attribuita, tenuto conto sia dell'esistenza di sciopero attuato dai lavoratori senza il rispetto delle norme previste dalla legge 146/90, sia dell'omissione, da parte della in ordine al versamento di circa 60 milioni di euro (che avrebbe Controparte_2 impedito la protesta dei propri dipendenti), nonché in ordine all'intervento nella situazione di estrema urgenza verificatasi per l'interruzione del funzionamento dell'impianto.
pagina 5 di 49 Gli eventi in questione avevano escluso anche la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc, stante il verificarsi del caso fortuito, dovuto alla manifestazione posta in essere dai lavoratori.
La società contestava anche le voci di danno e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa sia della in virtù della polizza assicurativa CP_33 Parte_23 sottoscritta n. 260385190, sia dei suoi dipendenti, affinché ne fosse accertata la responsabilità diretta o in regresso per i fatti di causa.
Nel corso del giudizio la rinunciava alla domanda nei confronti di alcuni Controparte_3 lavoratori.
1.5 Per effetto della chiamata in causa, si costituivano numerosi lavoratori, contestando l'avverso dedotto, eccependo la competenza funzionale del Giudice del lavoro e chiedendo il rigetto della domanda.
1.6 Con comparsa del 30.11.2010 interveniva CP_20 Controparte_20 CP_20
chiedendo l'accertamento della responsabilità civile, ex art. 2051 e 2043 c.c., della
[...]
e della e la loro conseguente Controparte_3 Controparte_2 condanna al risarcimento dei danni.
1.7 Si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità e Controparte_50
l'infondatezza della domanda della per non essere i danni da Controparte_3 inquinamento coperti da una polizza assicurativa;
la polizza era comunque inoperante nel caso di specie, in virtù delle condizioni generali che ne escludevano l'operatività “per i danni verificatisi in occasione di scioperi di addetti agli stabilimenti;
chiedeva in ogni caso il rigetto delle domande.
1.8 Con atto di citazione del 9.7.2010 (giudizio 23074/2010), la Controparte_4 chiamava e la esponendo: a)
[...] Controparte_3 Controparte_2 di svolgere attività turistica sul litorale flegreo, in qualità di concessionaria degli stabilimenti balneari “Lido Miliscola” e “Lido Stella di Spagna” siti in Monte di Procida, in via Miliscola n. 57; b) lo smaltimento delle acque reflue veniva gestito essenzialmente attraverso cinque impianti di depurazione, tra cui quello sito in località Cuma (Comune di
Giugliano), forse il più grande della a servizio di un'area che includeva il litorale CP_2
RE, quello ZI, parte del e dei comuni a nord/ovest del Controparte_51 capoluogo campano;
c) a seguito di gara pubblica nel 2006 la gestione del depuratore cumano veniva affidata al nuovo concessionario d) a partire Controparte_3 soprattutto dalla seconda metà del 2008, una serie di problematiche economiche afferenti alla concessionaria ne avevano provocato un notevole disagio finanziario, a quanto pare a causa di un contenzioso tra la stessa e la e) tale stato di tensione Controparte_2 finanziaria avrebbe indotto che rivendicava crediti per molti milioni di euro CP_3 verso la a sospendere la corresponsione degli emolumenti al proprio personale CP_2 dipendente;
f) tale comportamento aveva portato a metà giugno del 2009 (per almeno 24
pagina 6 di 49 ore, a partire dal 16 giugno) allo sciopero dei dipendenti della purtroppo CP_3 concretizzatosi nel clamoroso gesto di fermare l'impianto di depurazione;
g) l'effetto del fermo del depuratore era stato l'immediato sversamento in mare senza alcun trattamento preventivo dell'enorme marea di liquami provenienti dalle condotte fognarie;
h) la società aveva subito gravissimi danni non solo economici ma anche alla propria immagine;
i) la stagione compromessa aveva inciso a tal punto sull'impresa balneare che la stessa non era stata in grado neppure di coprire i costi di gestione giornaliera, e la situazione complessiva aveva determinato anche un danno morale per l'attrice.
La società chiedeva: “a) accertare la responsabilità solidale delle convenute, o, in subordine, di ciascuna di esse nella misura che sarà stabilita, nella produzione degli eventi dannosi sopra descritti, e in particolare dello sversamento nel mare antistante l'impianto di depurazione di Cuma di enormi quantità di acque reflue e liquami non trattati, avvenuta nel giugno 2009, e dei successivi danni economici, di immagine e morali subiti dall'istante, quantificati in non meno di complessivi € 163.950,00, salvo definitiva quantificazione anche a mezzo di CT da disporsi in corso di causa;
b) per l'effetto condannare le convenute, in solido o in misura della responsabilità accertata di ciascuna di esse, al risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, nei confronti dell'istante, in misura non inferiore a complessivi
€ 163.950,00, oltre interessi legali e maggior danni da svalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, o, in subordine, alle diverse somme che saranno determinate in corso di giudizio”.
Si costituivano e svolgevano analoghe difese le parti chiamate nel giudizio avente R.G. n.
1828/2010.
La provvedeva alla chiamata in causa dei lavoratori e della Compagnia di CP_3 assicurazione che si costituiva, così come la (cfr. verbale del 3.6.2011). Controparte_2
1.9 In data 18.12.2013, nel giudizio 1828/2010, veniva dichiarata l'interruzione parziale con riguardo alla posizione di , indicato come deceduto. Parte_24
Con ordinanza del 03.06.14 veniva disposta la riunione dei giudizi.
In pari data, nel giudizio 1828/2010, veniva disposta “….la separazione dalla presente controversia di quelle relative alla vertenza tra la e i chiamati Controparte_3 in causa , , Controparte_52 Controparte_53 Controparte_54 Controparte_55
(non costituiti), (difeso dall'avvocato Nicola Pirozzi), Controparte_56 CP_57
(difeso dall'avvocato Iolanda Pagano), , , Controparte_58 CP_59 Per_3
, , , , ,
[...] CP_60 Controparte_61 Controparte_62 Controparte_63
, , , , Controparte_64 Controparte_65 CP_66 CP_67 CP_68
, (difesi
[...] Controparte_69 Controparte_70 Controparte_71 dall'avvocato Melchiorre AP)”.
1.10 All'esito di approfondimento istruttorio, anche tecnico, il Tribunale ha così deciso:
pagina 7 di 49 “ON in solido e la in persona del Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_25 della somma di euro 175800,43 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- ON in solido e la in persona del Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_25 delle spese di lite per euro 11000,00 oltre iva cassa e spese generali ed euro 1.300,00 per spese;
- ON in solido e la in persona del Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_20
in persona del l.r.p.t della somma di euro 66.452,00 oltre interessi
[...] legali dalla domanda al soddisfo;
- ON in solido e la in persona del Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CP_20 [...] delle spese di lite per euro 5000,00, oltre iva cassa e spese generali;
Controparte_20
- Rigetta la domanda di CP_4
- ON al pagamento delle spese di lite in favore di CP_4 Controparte_3
e la in p.l.r.p.t., che liquida in euro 5000,00 ciascuno, oltre iva
[...] Controparte_2 cassa e spese generali;
- Rigetta la domanda di nei confronti di Controparte_3 Controparte_72
in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
[...]
- ON , al pagamento delle spese in favore di Controparte_3 [...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, che si liquidano in euro CP_72
10.000,00 oltre iva cassa e spese generali;
- ON , , Parte_1 Controparte_35 Parte_3 Controparte_73
, , al pagamento in favore di
[...] Parte_4 CP_36 Controparte_3
, della somma di euro 242.252,43 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
[...]
- ON , , Parte_1 Controparte_35 Parte_3 Controparte_73
, , al pagamento in favore di
[...] Parte_4 CP_36 Controparte_3
, delle spese di lite pari ad euro 16.000,00 per spese oltre iva cassa e spese generali,
[...] oltre ad euro 2000,00 per spese;
- Compensa le spese tra e gli altri dipendenti costituitisi”. Controparte_3
Il Giudice di prime cure, per quanto concerne la posizione della ha Controparte_3 richiamato l'art. 2051 cc e ha scritto che: “la gestione corretta dell'impianto di depurazione in Cuma, avrebbe comportato la non verificazione della fuoriuscita di liquami ed il conseguente omesso inquinamento dei litorali poi successivamente interessati dallo pagina 8 di 49 sversamento.
In quanto concessionario, infatti, sussiste in capo alla società, il dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa perché ha con essa un rapporto duraturo e continuativo, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa stessa espone i terzi…Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno (cfr. cass. n. 27724 del 30/10/2018 e n. 11671 del 14/05/2018)”.
Il Tribunale, dunque, ha ritenuto “che l'intervento sciopero, che abbia o meno travalicato i limiti della legittimità, non possa considerarsi esimente, caso fortuito, circostanza eccezionale, perché, per sua natura, e/o origine, è inerente al normale esercizio dell'attività del concessionario ed inoltre non sfugge al suo controllo. Invero, lo sciopero come pacificamente riscontrato, è sorto per contestazioni in ordine all'omesso trattamento salariale relativo a mesi antecedenti lo sciopero, nel senso che, per alcuni mesi non veniva erogato dalla società lo stipendio ai lavoratori”.
Né sostenere che la prestazione retributiva della dipendesse a sua volta Controparte_3 dal contributo regionale previsto dalla convenzione, contributo omesso in termini significativi dalla Regione, integra un'esimente, atteso che la prestazione consistente nel pagamento di una soma di denaro, può essere espletata anche ricorrendo ad un finanziamento, prescindendo dalla regolare contribuzione regionale”.
Inoltre, alla luce della normativa di cui al d.lgs. n.152/1999, poi confluita nel dlgs 152 del
2006, viene attribuito al gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, ossia il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e il rispetto dei valori-limite di emissione…”.
Quanto poi alla posizione della il Giudice di primo grado ha scritto: Controparte_2
“risulta documentale che la , dal 28.4.08 è subentrata nel rapporto Controparte_2 concessorio con quale concedente anche quale proprietaria degli impianti. CP_3
Va in limine evidenziato che a seguito di riassunzione del giudizio depositava nuova comparsa di costituzione in data 16.4.2013 contenente domanda riconvenzionale, tuttavia, tardiva che pertanto andrà dichiarata inammissibile.
La posizione della quale concedente, implica nei suoi confronti, Controparte_2 competenze e responsabilità funzionali di controllo e direzione, concretandosi in un dovere di informazione costante, collaborazione oltre che, evidentemente, esecuzione dei doveri collegati alla concessione, tra cui la tempestiva erogazione di contributi dovuti e pagina 9 di 49 corrispettivi al concessionario. In particolare circostanza non contestata è la mancata erogazione costante dei flussi economici spettanti al concessionario in base alle varie attività previste nella concessione, al punto da realizzare un credito per la nei CP_3 confronti del concedente per oltre 96 milioni di euro alla data del 2010.
La posizione della può quindi considerarsi di concorso nella Controparte_2 produzione del sinistro con condotte omissive consistenti nell'omesso controllo sulla gestione e modalità di attuazione della prestazione da parte della oltre che Controparte_3 consistenti nella mancata esecuzione degli obblighi concessori relativi, anche, alla corresponsione di flussi finanziari costanti”.
Il Giudice ha poi argomentato la propria decisione in ordine alle richieste risarcitorie del danno patrimoniale formulate da , da e da “In ordine alla Parte_25 CP_20 CP_4 posizione del , va evidenziato che la documentazione contabile depositata Parte_25 non è completa, al punto che il ctu ha chiarito che le sue conclusioni sono fuori dalla corretta metodologia di valutazione scientifico-contabile.[…] La valutazione del danno che segue, sarà quindi improntata a criteri di equità che assumono come meri indici i valori numerici in atti.[…] La conclusione del ctu, pari ad euro 37894,82 come utili per l'intera stagione balneare 2009, appare ragionevole ed ancorata ad un criterio che ha alcuni riferimenti oggettivi, soprattutto se si considera la lacunosa documentazione depositata da
. Parte_25
Del pari è ragionevole sostenere che tale somma è approssimata per eccesso, perché non sono stati considerati altri oneri, quali l'ammortamento degli impianti, eventuali rate di mutuo se concesse etc.
Appare quindi equo ridurre la somma a titolo di risarcimento per danno da lucro cessante ad euro 35000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione. Spetteranno quindi gli interessi legali dalla domanda al soddisfo. … Altra voce di danno per il lido turistico è quella pari alle spese affrontate per l'intera stagione balneare, in vista di essa, che non sono state
“sfruttate, messe a reddito”, atteso che la stagione del 2009 è stata definitivamente interrotta oltre la metà di giugno. Tale importo al netto dell'iva è pari ad euro 158.286,32.
… Ne consegue che il danno emergente provato in giudizio ammonta ad euro 110.800,43…. CP_2
…Discorso in parte diverso viene rappresentato dal ctu per la . Ciò in quanto sono depositati in atti in modo completo i bilanci, potendo quindi accertare effettivamente l'importo degli utili incassati nei due anni precedenti l'evento inquinante. Il tribunale ritiene corrette le valutazioni del ctu, in ordine alla predominanza dell'anno 2008 ai fini del riscontro in termini di utili con il 2009, attesi i rilevanti investimenti effettuati in tale anno dalla società. L'intero ragionamento che si condivide, come detto, porta ad accertare che l'utile mancato per il 2009, ammonti ad euro 66.452,00.[…]”
Il danno patrimoniale subito da Le premesse spesse per la valutazione del CP_4
pagina 10 di 49 danno patrimoniale conducono il tribunale a ritenere che. Per chi ha proposto la domanda di risarcimento senza depositare alcuna documentazione contabile in tal senso, non potrà accogliersi la domanda mancando ogni elemento probatorio circa il danno effettivamente subito, e non potendo neppure valutare in via equitativa lo stesso, in mancanza di altri elementi fattuali quali l'estensione della spiaggia in concessione, il numero di postazioni balneari, la presenza o meno di un punto ristorazione, l'affluenza media dei bagnanti, il fatturato stagionale etc.”.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale, il Giudice ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria formulata dal , liquidandola “secondo equità nella Parte_25 misura di euro 30.000,00, comprensivo di interessi e rivalutazione, tenuto conto del danno economico accertato, e della diffusività del pregiudizio alla reputazione commerciale come CP_2 innanzi evidenziato.”, mentre ha ritenuto quella formulata da “da quantificarsi se del caso in via equitativa […] del tutto generica e quindi infondata perché priva degli elementi costitutivi consistenti nell'allegazione delle circostanze relative alle fattispecie connesse al diritto al risarcimento del danno”.
Il Giudice di primo grado ha poi rigettato le ulteriori richieste di di risarcimento del CP_4 danno ambientale e del danno morale, ritenendo, che l'attrice fosse priva di legittimazione attiva, che mancasse il requisito di un “definitivo pregiudizio dell'ambiente” e che vi fosse un'allegazione generica del danno alla libera iniziativa economica.
E' stata poi ritenuta “fondata l'eccezione della compagnia assicurativa secondo cui la polizza invocata, esclude espressamente i danni ambientali all'art. 13 delle condizioni generali, fermo restando che in ogni caso, vi sarebbe l'esclusione dell'operatività della polizza per fatti riconducibili a condotte dei dipendenti in sciopero”.
Infine, per quanto concerne i rapporti tra la e i dipendenti Controparte_3 chiamati in causa, dopo aver ritenuto ritualmente spiegata la domanda di condanna in regresso della prima avverso i secondi, il Tribunale ha scritto: “dalle prove testimoniali disposte, emerge un chiaro intento dei lavoratori volto a creare il massimo disagio possibile al datore di lavoro, anche tramite l'interruzione dell'attività di depurazione, adottando modalità di sciopero illegittime. Una condotta dolosamente preordinata ad uno sversamento illecito in mare di sostanze inquinanti. […] Ogni dipendente ha un determinato ruolo, specifico, rispetto il funzionamento dell'impianto, essere presente a lavoro senza svolgere le proprie mansioni, di per sé non può significare provocare l'interruzione del funzionamento dell'impianto.
Tra l'altro, dalle dichiarazioni testimoniali, emerge che l'impianto ha interrotto il suo funzionamento semplicemente perché è stato disattivato l'interruttore dell'utenza elettrica, quindi la causa dello sversamento dei liquami, non è conseguenza di una specifica prestazione lavorativa che è venuta meno, ma semplicemente per il venir meno pagina 11 di 49 dell'alimentazione elettrica a causa del posizionamento su OFF del comando alimentazione. Orbene, dagli atti del giudizio, non è emerso chi abbia materialmente posizionato su OFF l'interruttore, tuttavia è stato accertato che alcuni lavoratori hanno sbarrato l'accesso al dirigente dell'impianto e suoi collaboratori, così come a tutti gli altri lavoratori. Deve quindi ritenersi che tale condotta abbia impedito a chi avrebbe avuto il compito di gestire il quadro elettrico, di poter sia pure in astratto, riattivare l'impianto elettrico. Orbene, mentre il teste , ha dichiarato circostanze rivelatesi del Testimone_1 tutto infondate, e false [...] risulta invece evidente che le acque putride riversatesi in mare sono proprio una conseguenza dell'interruzione dell'attività di depurazione, dalla denunzia ai carabinieri del 16.6.09 da parte del responsabile dell'impianto di depurazione, sig.
[...]
si evince che alcuni dei lavoratori avevano impedito l'accesso agli Parte_26 impianti, tale circostanza è stata confermata da altro dipendente della Testimone_2
Quanto ai nominativi, parte di essi sono stati richiamati dalle dichiarazioni del CP_3 responsabile dell'impianto che durante l'escussione orale non li ricordava, ma possono leggersi dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di denunzia ai CC (cfr. doc. 12 produzione . CP_3
Tali sono: , Contrada Parte_1 Controparte_35 Parte_3 CP_73
, .
[...] Parte_4 CP_36
Costoro, si ripete, sbarrando l'accesso all'impianto, hanno impedito che, il problema dello spegnimento dell'impianto potesse essere affrontato quantomeno dal dirigente e suoi collaboratori, anche delegando un lavoratore addetto a tale compito, dovendosi ravvisare una condotta sicuramente dotata di efficacia causale rispetto la non interruzione dello sversamento in atto.
In mancanza dell'accertamento di altre condotte responsabili, molto probabilmente concordate con più unità lavorative, soltanto i predetti lavoratori risponderanno della domanda di regresso”.
1.11 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 4.12.2020, hanno proposto appello Pt_1
, e , deducendo: 1) la violazione
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 del contraddittorio per l'omessa e/o inesistente notifica dell'atto di chiamata in causa della nei confronti di , così come della riassunzione Controparte_3 Parte_4 del giudizio a seguito di interruzione;
2) la violazione dell'art. 156 c.p.c. per l'indicazione non intelligibile del nominativo < ; 3) il vizio di ultrapetizione Controparte_73
e/o extrapetizione ex art. 112 c.p.c. in ordine alla ritenuta formulazione da parte di di una domanda di condanna nei confronti dei lavoratori Controparte_3 chiamati in causa, nonché il difetto di allegazione dei fatti da cui si sarebbe evinta una responsabilità dei lavoratori;
4) l'erronea valutazione del materiale istruttorio circa la prova del nesso di causalità tra le agitazioni e il mancato funzionamento dell'impianto e tra pagina 12 di 49 quest'ultimo e l'evento dannoso, nonché dell'impedimento frapposto da parte di alcuni dipendenti all'accesso all'impianto a soggetti idonei a riattivarlo.
Gli appellanti principali, che si sono costituiti in data 11.12.2020, hanno chiesto: “1. preliminarmente, dichiarare la nullità della domanda di chiamata in causa della
[...] per inesistenza della notifica al chiamato in causa e odierno appellante Controparte_3
, con conseguente nullità della sentenza nella parte in cui condanna gli Parte_4 odierni appellanti;
2. Ovvero, sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per la inesistenza della notifica del ricorso per la riassunzione del processo interrotto e pedissequo decreto di fissazione di udienza per la udienza straordinaria del
17.04.2013; 3. In via solo gradata, dichiarare la nullità della sentenza ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c., nella parte in cui condanna gli odierni appellanti;
4. Ancora più gradatamente, dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa nei confronti dei lavoratori convenuti “in regresso” e specificamente degli appellanti per manifesta violazione dell'art.164 c.p.c.; conseguentemente, dichiarare nulla la sentenza gravata nella parte in cui condanna gli odierni appellanti;
5. In via ancora più gradata, dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui condanna gli odierni appellanti per vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione ai sensi e per gli effetti dell'art.112 cpc;
6. In via ancora più gradata, riformare la sentenza impugnata e dichiarare inammissibile o infondata la domanda di condanna proposta dalla nei confronti dei Controparte_3 lavoratori convenuti in regresso, rigettandola;
per l'effetto, dichiarare nulla la sentenza gravata nella parte in cui condanna gli odierni appellanti…”.
1.12 in data 23.3.2021 si è costituita la che ha Controparte_4 proposto appello incidentale denunciando: 1) la violazione degli artt. 194 comma 1 e 198 comma 2 c.p.c. per avere il Giudice, rispettivamente, ordinato al CT di svolgere l'indagine
“unicamente sulla base della documentazione in atti” e rigettato la propria istanza del
7.2.2020 di integrare i quesiti posti al CT in maniera di consentirgli di acquisire informazioni dall'Agenzia delle Entrate, per estrarre le dichiarazioni dei redditi presentate dalla per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, necessarie a documentare e CP_4 quantificare il decremento di fatturato subito a seguito dell'evento; 2) la violazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c. nella parte in cui si è ritenuto non provato sia il denunciato danno emergente che il lucro cessante;
3) l'erronea regolamentazione delle spese del giudizio.
La quindi, ha chiesto di accertare la responsabilità delle convenute CP_4 [...]
e Controparte_3 Controparte_2
1.13 in data 25.3.2021 si è costituita la contestando l'avverso dedotto, e Controparte_2 proponendo, a sua volta, appello incidentale, deducendo: 1) la violazione dell'art. 302 c.p.c. nel parte in cui si è dichiarata inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale pagina 13 di 49 proposta nella propria comparsa di costituzione nel giudizio riassunto depositata in data
16.4.2013, sebbene la stessa fosse tempestiva;
2) l'erroneità e contraddittorietà della motivazione con la quale il Tribunale l'ha ritenuta responsabile in solido con la CP_3
e ha rigettato la propria domanda di manleva nei confronti della predetta società; 3)
[...]
l'erroneità e contraddittorietà della motivazione con la quale si è esclusa la sussistenza della esimente di responsabilità del caso fortuito ex art. 2051 c.c., sebbene il Giudice avesse riconosciuto che i fatti di causa fossero riconducibili alla condotta dolosa dei dipendenti di
Parte_27
quindi, ha chiesto: “…2)rigettare l'avverso atto di appello limitatamente alle
[...] statuizioni pregiudizievole alla;
3) in accoglimento del proposto appello
Controparte_2 incidentale, in totale riforma della sentenza appellata, nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della;
dichiarare improcedibile, inammissibile e
Controparte_2 comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata la domanda proposta dagli attori odierni appellanti e, pertanto, non dovuta alcuna somma dalla per le
Controparte_2 ragioni sopra esposte;
4) in subordine, accertare l'esclusiva responsabilità degli appellanti;
5) in subordine, accertare l'esclusiva responsabilità della società concessionaria con conseguente obbligo a carico della stessa di CP_3 CP_3 tenere integralmente indenne e manlevare la da qualsiasi costo, esborso
Controparte_2
o pregiudizio economico connesso alle domande risarcitorie di parte attrice…”.
1.14 In data 26.4.2021 si sono costituiti, spiegando appello incidentale, , Controparte_5
, , Parte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , nato il [...], ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12 Pt_6
, , ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , e . Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
I predetti hanno chiesto: 1) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti;
2) in subordine, nel merito, di confermare integralmente la sentenza;
3) in via riconvenzionale, di modificare il provvedimento nella sola parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, con condanna della al pagamento, in loro favore, delle spese legali del giudizio CP_3 di primo grado.
Successivamente si sono costituiti anche , , CP_13 Controparte_14 CP_15
, e .
[...] CP_74 CP_17 CP_18 Controparte_19
1.15 A fronte della prima udienza del 20.5.2021, fissata in citazione, in data 29.4.2021 si è costituita la eccependo l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza dell'appello principale e di quelli incidentali proposti da e dalla CP_4
e spiegando appello incidentale con il quale ha lamentato: “d.1 Errore Controparte_2
pagina 14 di 49 in giudicando – motivazione carente e contraddittoria- applicabilità del caso fortuito ex art. 2051 c.c. d.2 ON diretta dei lavoratori sigg. + altri d.3 Parte_1
Mancanza di condotta dolosa e colposa ex art. 2043 c.c. – assenza di nesso eziologico e di danno – causa di forza maggiore d.4 Erroneità della sentenza anche rispetto al quantum – lucro cessante d.
4.1 Erroneità della sentenza anche rispetto al quantum – danno emergente d.5 Errore in giudicando per omessa prova del nesso eziologico;
d.5.1 – Erroneità dalla ctu d.6 Errore in giudicando della sentenza n. 6073/2020, per omessa valutazione del carteggio probatorio - riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la manleva della
Compagnia Assicurativa”. CP_2 Ancora, ha contestato il riconoscimento dei danni a e il rigetto della propria domanda di manleva avverso la Compagnia assicurativa, nonostante fosse stata precisata in sede di memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.; ha poi contestato l'appello incidentale proposto da nonché quello promosso dalla CP_4 Controparte_2
La nondimeno, a pag. 16 della comparsa di costituzione, ha evidenziato: Controparte_3
“sul primo motivo di appello di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa e nullità della riassunzione relativamente alla condanna dell'appellante , se ne Parte_4 rileva la fondatezza. Per l'eccessiva quantità numerica di atti di chiamati in causa (n. 106)
e per le formalizzate rinunce agli atti processuali, l'appellante , così come il Parte_4 sig. , mai hanno ricevuto l'atto di citazione e, quindi, non risultano costituiti CP_75 nel processo di primo grado”.
La società ha chiesto: “A - Atto di appello dei sigg. , Parte_1 Parte_2
e : 1) accogliere l'appello per il sig. poiché Parte_3 Parte_4 Parte_4 il predetto non è stato convenuto nel giudizio di primo grado e, quindi, riformare la sentenza nella parte in cui v'è la condanna nei confronti del sig. con Parte_4 compensazione di spese trattandosi di un errore del Giudice – la sentenza va riformata anche nella parte relativa alla condanna del sig. per il medesimo motivo;
CP_75
2) rigettare l'appello per i sigg. e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 quanto inammissibile, improponibile e infondato con conseguente conferma della sentenza n. 6073/2020 nella parte in cui i predetti sono stati condannati unitamente ai sigg.
[...]
e al pagamento dell'importo di € 242.252,43 oltre interessi CP_35 CP_36 legali dalla domanda al soddisfo e spese processuali….
B – Atto di appello incidentale della avverso la Controparte_76 sentenza n. 6073/2020
4) accogliere il proposto appello incidentale per i motivi sopra riportati, riformare la sentenza n. 6073/2020 affinché la risulti esente da ogni e qualunque Controparte_3 responsabilità e, per l'effetto, revocare la condanna della predetta appellante a risarcire i CP_ danni in favore del e della Controparte_1
pagina 15 di 49 e, rispetto a quest'ultima, anche per omessa prova Controparte_20 del nesso eziologico per decadenza dalla prova testimoniale;
ovvero rideterminare l'importo eventuale dovuto (lucro cessante, danno emergente e danni non patrimoniali) sulla base dei giusti rilievi sollevati nel presente atto di appello;
5) nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte accerti che comunque un danno si è prodotto in favore degli attori nel primo grado di giudizio, voglia accogliere il proposto appello incidentale con condanna diretta e/o in regresso, dei lavoratori-terzi chiamati in causa, i cui nominativi sono riportati in epigrafe del presente atto, in quanto colpevoli di condotte illecite;
6) in caso di conferma della sentenza n. 6073/2020 nella parte in cui v'è condanna della
Voglia accogliere la domanda di manleva nei confronti Controparte_3 CP_76 della (già affinché quest'ultima tenga Controparte_33 Controparte_50 indenne la da ogni responsabilità ed esborso economico di qualunque Controparte_3 tipo, ivi comprese le spese processuali;
7) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale e conferma della sentenza di condanna n. 6073/2020 Voglia comunque confermare la condanna della in solido… Controparte_2
C – Atto di appello incidentale della avverso la sentenza n. 6073/2020 Controparte_2
9) rigettare l'avverso atto di appello siccome infondato in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni sopra riportate…
D – Atto di appello incidentale della avverso la Controparte_4 sentenza n. 6073/2020
11) accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità improponibilità e infondatezza dell'atto di appello incidentale per i motivi di cui al presente atto e, quindi, confermare la sentenza n. 6073/2020 nella parte in cui esclude il diritto al risarcimento del danno in favore della . CP_4
1.16 in data 29.4.2021, si è costituita la Controparte_20 unitamente ai propri difensori, Avvocati Maria IS e EP IS, costituiti anche in proprio quali appellanti incidentali limitatamente alla omessa distrazione delle spese di giudizio liquidate in proprio favore, rimettendosi alla Giustizia in ordine all'appello principale ed all'appello incidentale spiegato dalla società e chiedendo di dichiarare CP_4 inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. o, comunque, infondato l'appello incidentale spiegato dalla Controparte_2
1.17 in data 30.4.2021 si è costituito il Controparte_1
contestando l'avverso dedotto e proponendo appello incidentale con il quale, in
[...] parziale riforma della sentenza, ritenuta viziata da erronea ed insufficiente determinazione dei danni riconosciuti in suo favore e per la omessa pronuncia sulle spese relative alla CT
pagina 16 di 49 espletata, posta a carico di tutte le parti in via solidale, ha chiesto: “rigettare tutte le domande proposte dagli appellanti principali, sigg.ri Parte_1 Parte_3
, , in quanto inammissibili/improcedibili/infondate in fatto Parte_2 Parte_4 ed in diritto, nonché quelle eventualmente proposte, in via incidentale, dagli altri appellati;
In parziale riforma della sentenza n. 6073/2020 pronunciata dal Tribunale di Napoli, II
Sezione Civile, Giudice Dr. Diego Ragozini, depositata in data 25.09.2020, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello incidentale e, pertanto:
– dichiarare la civile responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. dei convenuti in ordine alla produzione dell'evento dannoso descritto e per le ragioni ampiamente esposte in narrativa e nel corso del giudizio di primo grado;
– condannare i convenuti, tutti in solido o ciascuno per quanto di sua responsabilità al risarcimento, in favore della società Parte_25
dei danni patrimoniali per un totale di euro 1.023.669,00 (euro 397.842,61 per
[...] danno emergente, euro 625.826,00 per lucro cessante) e non patrimoniali per un totale di euro
1.251.652,00 (euro 625.826,000 per danno da ingiusta violazione di valori essenziali costituzionalmente tutelati della persona c.d. danno all'immagine; euro 625.826,00 per danno cd. esistenziale) da liquidarsi complessivamente in misura corrispondente ad euro
2.275.321,00 o in quella minore o maggiore somma che l'Ecc.ma Corte D'Appello adita riterrà di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro al recupero dei danni comminati dalla Legge;
– condannare la in persona del l.r.p.t., e la Controparte_3 CP_2
in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, in solido tra
[...] loro, alla restituzione delle spese relative alle C.T.U. espletata in primo grado, per l'importo anticipato pro quota, dal , pari ad euro 3.206,40 oltre I.V.A. come Parte_25 per legge”.
1.18 Si sono costituiti, , , CP_21 CP_22 Controparte_23 [...]
, , , , CP_24 Controparte_77 Controparte_27 CP_28
, , , e Controparte_29 Controparte_30 CP_31 Parte_20 Parte_21 chiedendo: 1) preliminarmente, di accertare e dichiarare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di essi comparenti;
2) in via gradata, nel merito, di confermare la sentenza appellata nella parte in cui ha escluso una loro responsabilità nella produzione dell'eventi dannoso;
3) in ogni caso, di rigettare l'appello incidentale proposto dalla con particolare riferimento alla domanda Controparte_3 di regresso.
1.19 Si è costituita la deducendo il passaggio in giudicato, in proprio Controparte_33 favore, della sentenza appellata, stante l'omessa notifica da parte della Controparte_3
pagina 17 di 49 del suo appello incidentale e chiedendo di: “1) dichiarare inammissibile, CP_3 improponibile o improcedibile, per le ragioni su esposte, l'appello incidentale proposto da nei confronti della comparente Società o, ma in via gradata, Controparte_3 rigettarlo nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto. 2) In ogni caso, rigettare l'appello principale e tutti quelli incidentali con eventuale esclusione di quello proposto da contro l'ingiusta condanna subito in primo grado”. CP_3
1.20 Con ordinanza del 4.02.2022, la Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata limitatamente alle statuizioni relative ai rapporti tra la
[...]
- da una parte - e Controparte_3 Parte_1 Parte_2
e , dall'altra, mentre ha rigettato la richiesta di sospensione Parte_3 Parte_4 avanzata sia da che dalla Controparte_3 Controparte_2
2. Le questioni preliminari
2.1. In via preliminare, per ciò che concerne le impugnazioni incidentali, vale richiamare alcuni principi.
In primo luogo, va detto che “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d' interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico” (Cass., Sez. II, 25/01/2018, n. 1879; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord.,
11/11/2020, n. 25285: “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334, comma 1, c.p.c. "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli”; si veda anche Cass. civ., III, del 05/09/2022, n. 26139).
Le Sezioni Unite hanno poi confermato di recente l'indicata impostazione: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale” (Cass. civ.,
Sez. Unite, Sentenza, 28/03/2024, n. 8486).
Alla luce di tanto, vanno considerati ammissibili gli appelli incidentali tardivi (a fronte della pagina 18 di 49 prima udienza del 20.5.2021 indicata in citazione) proposti da Controparte_3
(29.4.2021), da
[...] Parte_25
(30.4.2021), e dagli altri lavoratori (in data 26.4.2021), in quanto formulati a seguito delle impugnazioni promosse dagli appellanti contro e da quest'ultima verso CP_3 [...]
e gli altri lavoratori. Pt_25
Gli appelli di e della vanno Controparte_4 Controparte_2 ritenuti ammissibili in quanto “tempestivi”, atteso che, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 25.9.2020 queste parti si sono costituite in data 23.3.2021 e 25.3.2021 e dunque nel termine di sei mesi dalla pubblicazione.
L'appello della sarebbe stato tempestivo anche se “tardivo”, in quanto CP_2
l'impugnazione della ha determinato una modifica dell'assetto di interessi anche CP_3 della condannata in solido. CP_2
Va infine chiarito che la notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza, perché non ne consente la legale conoscenza, né la fa presupporre;
pertanto, essa è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/11/2024, n. 30031).
2.2 Nel prosieguo si analizzeranno le variegate posizioni in conflitto.
Sin da ora, tuttavia, appare necessario l'esame delle posizioni dei lavoratori Parte_4
e ”. CP_75
La ancora con la comparsa conclusionale (pag. 12), ha scritto: “per l'eccessiva CP_3 quantità numerica di atti di chiamati in causa (n. 106) e per le formalizzate rinunce agli atti processuali, l'appellante , così come il sig. , mai hanno Parte_4 CP_75 ricevuto l'atto di citazione e, quindi, non risultavano costituiti nel processo di primo grado.
Il Giudice quando ha estrapolato i nominativi dalla denuncia presentata per l'illecita condotta di sbarramento dell'accesso all'impianto di Cuma, non ha verificato che nei confronti di dette persone non era stato instaurato il contraddittorio. Pertanto, la sentenza andrà corretta nella parte in cui v'è la condanna del sig. e del sig. Parte_4 CP_75
, eliminandola e con compensazione delle spese trattandosi di errore del Giudice
[...] del primo grado”.
ha promosso impugnazione, per cui nulla questio. Parte_4
La sentenza va incisa nella parte in cui vi è stata condanna del predetto in quanto soggetto mai citato.
Per ciò che riguarda, invece, la posizione di , va detto che per questi, CP_75 seppure sia indicato nella citazione in appello, non sembra vi sia rituale notifica per il presente giudizio.
Nondimeno, non occorre approfondimento sul punto, posto che, non solo - come visto - il predetto non è stato citato, non solo vi è stata sostanziale rinuncia a qualunque pretesa nei pagina 19 di 49 suoi confronti da parte della ma nella sentenza egli non viene neppure CP_3 compiutamente identificato.
Infatti, in sentenza viene indicato con il nome “ , che è l'unione di Controparte_73 due cognomi ed un nome: e e “ ” ( e quello che Pt_2 CP_75 Pt_2 Parte_2 dovrebbe essere ). CP_75
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161c.p.c., comma 2 (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.
Tale inesistenza va rilevata d'ufficio e può essere fatta valere, anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con una autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza, ovvero con un'eccezione ed altresì in sede di opposizione all'esecuzione" (Cass. Civ. n. 4616/1984; Cass. Civ. n. 12292/2001; il principio è ribadito in Cass. Civ. n. 17060/2007: "E' affetto da nullità assoluta e insanabile l'atto di citazione notificato al collegio dei liquidatori del concordato preventivo in quanto diretto ad un ente inesistente del tutto privo di soggettività giuridica autonoma rispetto a quella dei suoi componenti. L'accertamento della predetta nullità in sede di legittimità comporta la cassazione della sentenza senza rinvio, attesa la radicale inidoneità dell'atto all'instaurazione del giudizio e l'inapplicabilità del principio della conversione della nullità della sentenza in motivo di gravame " e in Cass. Civ. n. 14360/2013: "La notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso")”
(Cass. civ., Sez. II, Sent., 05/10/2001, n. 12292).
Ancora, “le nullità delle sentenze soggette ad appello od a ricorso per Cassazione possono essere fatte valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di detti mezzi di impugnazione mentre sono rilevabili d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che integrano, quindi, ipotesi di inesistenza giuridica della decisione”
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 24/05/2019, n. 14161).
La sentenza va dunque dichiarata non solo nulla ma addirittura inesistente nella parte in cui vi è stata condanna di tale e di . CP_75 Parte_4
2.3 Va poi chiarito che ogni statuizione non oggetto di analitica e specifica impugnazione pagina 20 di 49 deve reputarsi coperta dal giudicato, per cui la presente pronuncia risentirà inevitabilmente dei principi sottesi all'art. 342 c.p.c.
2.4 Il tenore complessivo delle richieste degli altri lavoratori costituitisi successivamente con l'Avvocato Melchiorre AP, seppure vi sia riferimento alle spese del doppio grado, induce a ritenere non proposto appello incidentale.
E' pacifico, invero, che il giudice di appello che confermi la sentenza di primo grado non potrà modificare la pronuncia di primo grado sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21773 del
29/7/2025, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza
n. 9064 del 12/04/2018 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016) e detta doglianza non può ritenersi proposta attraverso la mera richiesta di liquidazione delle spese del doppio grado.
3. L'appello promosso da e Parte_1 Parte_2 Parte_28
3.1 Gli appellanti principali hanno dedotto, tra l'altro, il difetto di allegazione nonché quello di prova del nesso di causalità tra la condotta imputata ai dipendenti e l'evento dannoso.
Di contro, ha censurato la sentenza nella parte in cui non sono Controparte_3 stati condannati, in via diretta e/o in regresso, anche gli altri dipendenti.
Queste questioni vanno trattate unitamente per ragioni di connessione.
Ebbene, si rileva che la sia nella propria comparsa di Controparte_3 costituzione che nella memoria ex art. 183 co 6, n. 1, c.p.c. ha effettuato una allegazione effettivamente generica, quantomeno con riguardo all'indicazione dei singoli lavoratori che avrebbero concorso nell'evento.
Nella comparsa di costituzione, ad esempio, si legge: “i dipendenti con comunicazione del
10/06/2009 manifestavano la loro esasperazione…. Naturalmente non corretto funzionamento non avrebbe mai potuto significare interruzione della gestione dello stesso per la sua natura di servizio pubblico;
Laddove esercitato, il diritto di sciopero doveva essere espletato nell'ambito delle modalità previste dalla L. 146/90 e successive modifiche”… In modo del tutto inaspettato, il giorno 15 giugno 2009 l'intero personale in turno, addetto all'impianto di Cuma, si asteneva dal prestare l'attività lavorativa bloccando il funzionamento dell'impianto. Tale sciopero proseguiva anche il giorno successivo, coinvolgendo il personale in turno per quella giornata. I dipendenti apponevano i catenacci ai cancelli di accesso all'impianto e si disponevano davanti agli stessi, impedendo l'accesso al restante personale amministrativo ed alle forze dell'ordine intervenute sul posto. I pochi impiegati intenzionati ad accedere agli uffici tecnici amministrativi, venivano bloccati ed intimati di lasciare il sito, anche se con la loro presenza non avrebbero mai potuto mettere in funzione l'impianto e garantire il suo funzionamento… Anche il giorno successivo, nel silenzio delle istituzioni pubbliche, il personale proseguiva l'attività di protesta presidiando pagina 21 di 49 l'impianto ed impedendo l'accesso; Tale condotta veniva nuovamente denunciata da altro personale amministrativo della con le seguenti dichiarazioni: “Giunto ai CP_2 cancelli dell'impianto era in corso un picchettaggio ad opera di lavoratori dipendenti. In
Particolare appena arrivato ho notato che i cancelli erano chiusi e davanti ad essi su delle panchine erano seduti alcuni lavoratori che è così posizionati non consentivano al mio ingresso all'interno del depuratore;
Pertanto sono sceso dalla macchina, ho chiesto di poter accedere all'interno dell'impianto, mi veniva risposto che ciò era impossibile, che non si sarebbero spostati”… Nella giornata 17 giugno 2009 l'intera maestranza cessava lo sciopero e le attività di depurazione riprendevano normalmente”.
Simili generiche allegazioni sono contenute nelle memorie ex art. 183 VI comma, n. 1 cpc in entrambi i giudizi.
Si badi, l'occupazione dell'impianto, il blocco dello stesso, avrebbero richiesto connotazioni maggiormente specifiche da attribuire specificamente ai singoli lavoratori.
A parte la denuncia prodotta (su cui pure subito infra), si reputa che la Controparte_3 non abbia tempestivamente dedotto, in maniera specifica, quali fossero i
[...] comportamenti causalmente riconducibili ai lavoratori, da indicare nominativamente.
Ulteriore elemento di disturbo si rinviene nella circostanza che, proprio nella comparsa di costituzione con richiesta di chiamata in causa, la società aveva specificato che, quand'anche i “i pochi impiegati intenzionati ad accedere agli uffici tecnici ed amministrativi, venivano bloccati ed intimati a lascare il sito, anche se con la loro presenza non avrebbero mai potuto mettere in funzione l'impianto e garantire il suo funzionamento”
(subito infra).
In occasione della articolazione dei capi della prova testimoniale nella propria memoria ex art 183 co. 6 n. 2 c.p.c., la specificava numerose circostanze, Controparte_3 quali, ad esempio: a) al capo 1, i nominativi del “personale di turno” che “alle ore 12,00 circa del giorno 15.6.2012 (vi è mero errore materiale circa la data) …. lasciava il posto di lavoro per posizionarsi fuori dal cancello dell'entrata principale”; b) al capo 2, i nominativi degli impiegati – sigg. e l'Ing. Controparte_78 Testimone_2 Pt_26
– ai quali fu asseritamente precluso l'accesso all'impianto; c) al capo 5, i
[...] nominativi dei 7 lavoratori costituenti il “gruppo” che l'Ing. avrebbe Parte_26 riconosciuto nella denuncia penale (all. 12 del fascicolo di 1° grado) e che gli avrebbero impedito “di entrare nell'area dell'impianto e nel suo ufficio;
d) ai capi da 9 a 79 il nominativo dei lavoratori che si sarebbero allontanati dalla loro postazione di lavoro, che sono stati assenti per un periodo o comunque ai quali si imputa il concorso nell'evento; e) ai capi 3, 4,5, 6, 7 e 8, l'indicazione specifica dei luoghi, della durata e delle modalità in cui si sarebbero estrinsecate le condotte contestate (per mera completezza, si rilevano alcune diversità nella descrizione e nell'individuazione delle condotte tra la memoria ex art. 183
pagina 22 di 49 comma VI, n.2 nel fascicolo 1828/2020 ed in quella prodotta nel fascicolo indicato al n.
23074/2010).
Già tali considerazioni, in termini di squisita allegazione, appaiono dirimenti, posto che una cosa è l'affermazione dell'agitazione senza l'osservanza delle regole previste dalla legge
146/90, altra, invece, è la specifica allegazione che un dato comportamento, attribuibile a quello specifico ed individuato lavoratore, abbia poi determinato, secondo un preciso nesso causale, il danno lamentato.
Peraltro, neppure la circostanza emersa e ulteriormente diversa, raccontata dal teste
(udienza dell'11.2.2025) appare perfettamente comprensibile: Controparte_78
“…l'impianto si bloccò perché a fronte di un improvviso black out elettrico i lavoratori presenti nulla fecero per poter rimediare nonostante le mie specifiche direttive in tal senso…in effetti non si trattava di un guasto ma occorreva soltanto agire sugli interruttori delle utenze”.
Vi è però di più.
Ed infatti, quale ulteriore e autonomo motivo ostativo all'affermazione di responsabilità, nel senso sin qui precisato, dei lavoratori, si ritiene che il Giudice di prime cure non abbia tenuto in considerazione la circostanza che molte delle dichiarazioni testimoniali rese contengono elementi di incertezza.
Il teste, , escusso alla udienza del 4.11.2016, ha dichiarato: “Io ricordo che Testimone_2 quel giorno ero fuori l'impianto con l'ing. il capo impianto di quel Parte_26 Pt_26 momento, io sono assistente di direzione dell'impianto, i colleghi non entrarono perché
c'era una manifestazione degli operai, ricordo che si lamentavano di un ritardo nel pagamento degli stipendi, non ricordo di quanto, ma era piuttosto ampio.
L'impianto non funzionava a causa dell'assenza del personale che era fuori l'impianto.
E' molto probabile che non si potesse entrare a causa della protesta, a me non fecero entrare, nemmeno al direttore, e quindi desumo che la protesta era anche nel senso che si precludeva l'accesso all'impianto.
Non ricordo della panchina.
Il numero di 40 può essere verosimile.
Ricordo che l'ing. voleva entrare ma non ricordo le persone che ostruirono Pt_26
l'ingresso.
Se non ricordo l'agitazione durò più di un giorno.
A regime, quando l'impianto funziona occorrono circa 8 persone, ai tempi, non ricordo quante erano previste, confermo che i turni sono tre da 8 per l'intera giornata, ogni turno dura 8 ore.
Preciso che sono sufficienti n.8 persone in totale, compresi i direttivi ed esecutivi. Di notte ci sono solo 8 persone e l'impianto funziona. A.D.R. non so di precettazione dell'azienda,
pagina 23 di 49 non ricordo dell'invio di una squadra esterna inviata dall'azienda.
A.D.R. nessuna violenza innanzi a me si è verificata. Il giorno della protesta sono stato a lavoro tutto il mio turno, dalle 7 alle 15, ed anche il giorno dopo il mio turno era 7-15, e mi pare di ricordare che anche il giorno dopo vi era la protesta. Confermo che durante la mia presenza ero vicino al presidio”.
Il teste ha dichiarato: “il 15/6/2009 nel corso della mattinata vi fu Controparte_78 un'assemblea dei lavoratori all'esito della quale i lavoratori presenti si dichiararono in servizio anche se ancora in stato di agitazione. L'impianto si bloccò perché a fronte di un improvviso black out elettrico i lavoratori presenti nulla fecero per porre rimedio nonostante le mie specifiche indicazioni in tal senso. Quel giorno in servizio vi erano circa
30/35 persone. Le direttive come al solito venivano impartite al capo turno di cui in questo momento non ricordo il nominativo. Ci sono però dei rapportini in società che indicano i dipendenti in servizio e relative mansioni. Poiché compresi che non vi era alcuna intenzione del personale addetto di ripristinare la funzionalità dell'impianto, telefonai all'ingegner amministratore delegato della società, il quale mi disse di andare dai Tes_3 carabinieri e denunciare l'accaduto. … Il giorno successivo ricordo che vi era un assembramento dei lavoratori all'esterno dell'impianto. In quel frangente incontrai l'ing.
[...]
direttore dell'impianto, che mi riferì che ai lavoratori non gli avevano consentito Pt_26
l'ingresso in azienda e che stava andando a denunciare l'accaduto alla vicina stazione dei carabinieri… In caso di mancato funzionamento dell'impianto non si verifica la depurazione delle acque che si riversano tutte a mare. Preciso che ho dato le direttive al capo servizio e peraltro, problemi del tipo analogo a quello oggetto in esame non richiedono necessariamente l'intervento di personale tecnico (Elettricisti) che interviene soltanto in presenza di specifici problemi. Nel caso di specie il capo servizio, pur non rifiutandosi espressamente di intervenire, nulla mi fece sapere e, quindi, mi accorsi che la funzionalità dell'impianto non venne ripristinata. In effetti non si trattava di un guasto. Ma occorreva soltanto agire sugli interruttori delle utenze. E per questo non vi era ragione di rivolgersi alla manutenzione esterna.”.
Per quanto concerne la condotta di taluni scioperanti nei suoi confronti si è limitato a dichiarare: “…anche dopo un colloquio con parte delle maestranze mi disse che la mia presenza nell'impianto sarebbe stata fonte di ulteriore tensione”, ma ad avviso della Corte nulla di maggiormente specifico.
Il teste (udienza del 22.10.2014), ha riferito: “il giorno 15 non mi sono Parte_26 recato in impianto, mentre la mattina del 16 mi fu impedito l'ingresso poiché vi era un presidio di lavoratori che impediva il mio ingresso anche con la posizione di una panca dinanzi al cancello. Andai a denunciare l'accaduto ai carabinieri di Licola, i quali si recarono sul posto rendendosi conto dello stato di agitazione. E peraltro mi tenni in pagina 24 di 49 contatto anche con altre autorità…. L'agitazione proseguì fino al 17, quando nel pomeriggio l'impianto riprese a funzionare e io provvidi a comunicare ciò alle autorità interessate. L'interruzione comportò il riversamento di acque non depurate direttamente a mare. Per quanto concerne la presenza dei singoli lavoratori, ricordo che fu la direzione in un secondo momento, sulla base anche delle risultanze dell'Ufficio provvide a segnalare i nomi di coloro che si erano assentati senza ragione. Il giorno 16 giugno, in cui mi fu impedito l'accesso, vi erano sul piazzale circa 50 lavoratori. Peraltro, su richiesta dei carabinieri di Licola, provvidi a menzionare, come indicato nella denuncia, quei lavoratori accomodati sulla panchina che mi impedirono di entrare nello stabilimento… Alla cessazione dell'attività dell'impianto non consegue l'immediato sversamento di acqua non depurata a mare, ma ciò può essersi verificato dopo circa 3 4 ore. Invece, all'atto della ripresa dell'impianto, il fenomeno si è arrestato pressoché immediatamente, perché
l'impianto agisce con delle vasche il cui movimento impedisce la tracimazione a mare delle acque. In ipotesi di arresto dell'impianto non sono previsti né prevedibili sistemi atti ad impedire il deflusso delle acque verso il mare, anche perché ribadisco che l'impianto raccoglie le acque della zona nord-ovest della provincia di Napoli, sistema che non può essere arrestato… Ribadisco che i lavoratori furono assenti dallo stabilimento dalle 12:00 del 15 giugno alle 14:00 del 17 giugno.
Cercai vanamente di invitare il personale a rientrare (nel)lo stabilimento e riattivare l'impianto. In tarda serata, non ricordo se del 15 o 16 giugno 2009, fui raggiunto con una telefonata da , dipendente dello stabilimento, che anche quale Controparte_55 rappresentante di una sigla sindacale e quindi a nome di un gruppo di lavoratori, mi fece presente che la loro intenzione rientrare in servizio. Io dissi loro di rientrare, soprattutto riattivare l'impianto per evitare ulteriori problemi. Mi fu risposto con le seguenti parole, ingegnere, così ci mettiamo in difficoltà con gli altri. Questo, all'incirca, fu il tono della risposta. Il giorno 16 e il giorno 17, salvo il periodo serale, sono stato quasi sempre dinanzi allo stabilimento senza potervi accedere perché impedito. I lavoratori, come ho già detto, impedivano il transito nello stabilimento e peraltro occuparono anche il gabbiotto della . Chiaramente non posso dire cosa accadde quando non c'ero. Proprio Parte_29 perché non mi fecero entrare all'interno dello stabilimento, non posso dire se qualcuno fosse presente all'interno dell'impianto; Ciò che è certo è che l'impianto non venne riattivato fino alle 14 del 17 giugno. Per la medesima ragione, non so se ci fossero dei lavoratori all'interno dell'impianto nelle giornate in cui mi fu impedito l'accesso. Lo stato di agitazione riguardava anche gli altri impianti di depurazione della ma non ebbe le dimensioni dell'impianto di Cuma…”.
Il teste (udienza del 2.10.2015), all'epoca dei fatti amministratore delegato Testimone_4 della concessionaria, ha riferito che non era presente e di essere stato avvisato pagina 25 di 49 telefonicamente.
Il teste (udienza dell'11.2.2015), sindacalista, ha dichiarato, tra l'altro, che Testimone_5
“le condizioni di lavoro erano precarie perché l'impianto non era tecnologicamente aggiornato”.
Anche il teste (udienza del 22.10.2014), segretario provinciale di Testimone_1 organizzazione sindacale, ha riferito “…mi sono recato sul posto la mattina del 16 ed effettivamente c'era in gruppo di persone composto da alcune decine che protestava fuori la sede ma senza impedire in alcun modo l'accesso ai dipendenti… Io sono entrato all'interno dell'impianto e ho constatato che i lavoratori stavano normalmente lavorando e che non vi è stato alcuna interruzione nel lavoro di depurazione”.
Queste dichiarazioni sono state ritenute false dal Giudice di primo grado, e sul punto il
Collegio esprime perplessità in ordine a detta valutazione, anche tenuto conto sia della mancanza di prova univoca delle modalità di funzionamento dell'impianto (cfr. anche subito infra) sia del fatto che, ad esempio, il teste , come visto, ha dichiarato: Pt_26
“proprio perché non mi fecero entrare all'interno dello stabilimento, non posso dire se qualcuno fosse presente all'interno dell'impianto”.
Ma anche a non volerle considerare, comunque non può non essere rilevata la grave equivocità complessiva del materiale istruttorio formatosi.
In ogni caso, le dichiarazioni rese dai testi condotti dalla sono eccessivamente CP_3 generiche e già questo assume rilevanza dirimente.
Va aggiunto che, per quanto concerne le cause dallo sversamento dei liquami, si reputa non vi sia univoca prova volta ad accertare lo specifico funzionamento dell'impianto di depurazione e dei suoi sistemi di controllo e di sicurezza.
Inoltre, per quanto concerne le condotte dei dipendenti durante l'astensione, appare arduo ritenere che le “forze dell'ordine intervenute sul posto”, non avessero posto in essere alcuna azione per sedare eventuali azioni violente.
In altri termini, difetta proprio la prova del nesso di causalità tra il comportamento dei lavoratori e il danno prospettato.
Analogamente, le missive quali la “lettera aperta” del 10.6.2009, ad avviso del Collegio non contengono elementi idonei a provare la responsabilità ex artt. 2051 o 2043 c.c. dei predetti in ordine ai fatti di causa, in quanto meri annunci programmatici.
Quanto poi alla denuncia ai CC di Licola del 16.6.2009, redatta dal teste , nel Pt_26 documento si legge: “Questa mattina mi sono portato a Licola per intraprendere la mia giornata di lavoro. Sono giunto ai cancelli dell'impianto ove era... un picchettaggio ad opera di lavoratori dipendenti. In particolare appena arrivato ho notato che i cancelli erano chiusi davanti ad essi, su delle banchine erano seduti alcuni lavoratori che così posizionati non consentivano il mio ingresso all'interno del depuratore;
Pertanto sono pagina 26 di 49 sceso dalla macchina, ho chiesto di poter accedere all'interno dell'impianto, mi veniva risposto che ciò era impossibile che non si sarebbero spostati. Nel piazzale antistante i cancelli oltre a me erano presenti circa 40 lavoratori dei quali non so dire se abbiano subito lo stesso tipo di blocco o siano solidali e partecipi a tali manifestazioni. Mi è sembrato di vedere anche una catena posta a chiusura dei cancelli. Indìco i nominativi dei dipendenti che non mi hanno consentito l'accesso, che sono: “ .; Carbone, Parte_1
; , , CP_35 Parte_3 Parte_2 CP_75 Parte_4 CP_79
”.
[...]
Ebbene, davvero non può essere recepita l'impostazione del Tribunale - anche a volere ritenere dimostrato l'impedimento all'accesso – che questa condotta potesse avere rappresentato causa scatenante dell'evento che si è poi verificato e dunque di ritenere fornita la prova fatto dannoso riconducibile causalmente ad Parte_1 Parte_2
, e (su quest'ultimo, peraltro, si è già detto).
[...] Parte_3 Parte_4
Infatti, appare deficitaria la prova circa:
• i meccanismi di funzionamento e di sicurezza dell'impianto di depurazione;
• se il posizionamento di un non meglio precisato tasto del quadro elettrico del depuratore su “On” avrebbe o meno impedito lo sversamento dei liquami;
• quanto avrebbe inciso il generale stato di vetustà dell'impianto in ordine alla produzione dell'evento dannoso;
• chi avrebbe posizionato il tasto su “OFF”, secondo quanto riportato in sentenza;
• se vi fossero stati lavoratori - e quali - all'interno nell'impianto, anche nel periodo in cui questo ha smesso di funzionare;
• se il dirigente o altri, ove lasciati entrare, avrebbero potuto Parte_26 riattivare il quadro elettrico e/o l'impianto, scongiurando lo sversamento dei materiali inquinanti (circostanza, come visto, peraltro smentita dalla stessa società);
• la rilevanza del prospettato black out elettrico indicato dal teste CP_78
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la Corte ritiene dunque non provata né la responsabilità dei lavoratori - si badi, da indicare, subito, nominativamente, nell'evento dedotto, né il nesso causale.
Pertanto, l'appello principale va accolto con conseguente rigetto dell'azione proposta da
. Controparte_3
A tanto segue, in primo luogo, che non occorre analizzare gli ulteriori motivi di censura promossi dai lavoratori, stante il principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; Cass. civ. Sez. Unite, 08/05/2014, n. 9936).
4. L'appello della Controparte_3
4.1 Le considerazioni appena fatte condizionano in parte l'appello incidentale della
(d.1 Errore in giudicando – motivazione carente e contraddittoria- Controparte_3
pagina 27 di 49 applicabilità del caso fortuito ex art. 2051 c.c. d.2 ON diretta dei lavoratori sigg.
+ altri d.3 Mancanza di condotta dolosa e colposa ex art. 2043 c.c. – Parte_1 assenza di nesso eziologico e di danno – causa di forza maggiore d.4 Erroneità della sentenza anche rispetto al quantum – lucro cessante d.
4.1 Erroneità della sentenza anche rispetto al quantum – danno emergente d.5 Errore in giudicando per omessa prova del nesso eziologico;
d.5.1 – Erroneità dalla ctu d.6 Errore in giudicando della sentenza n.
6073/2020, per omessa valutazione del carteggio probatorio - riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la manleva della Compagnia Assicurativa).
Per ciò che concerne i motivi d.1, d.2 e d.3, come noto, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la res in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio caratterizzante la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (Cass. civ., Sez. 3, Ord., 09/03/2020, n. 6651).
Questo principio, dettato per regolare vicenda differente, si reputa applicabile anche nella specie, attesa la ritenuta identità di ratio.
Il custode può liberarsi, dunque, dalla responsabilità, “ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass., Sez. 6 - 3, 27/03/2017, n. 7805).
Vale riportare passo motivazionale della Suprema Corte, “è noto che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il MO ON
(Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
Pertanto, quanto al caso che occupa, una volta appurata la sussistenza del nesso di pagina 28 di 49 causalità tra la res custodita (la strada, ricoperta di uno strato di ghiaccio) e la caduta CP_8 accidentale della (questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e ormai sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami;
ma v. anche, tra le altre, Cass. 7505/2024,
Cass. n. 28057/2024, Cass. n. 1404/2025 e Cass. n. 8450/2025):
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito";
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile…” (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
14/11/2025, n. 30141)
Ebbene, essendo il Concessionario custode dell'impianto, la sua responsabilità, per questo solo fatto, e per quanto prima detto in ordine alla posizione dei lavoratori, non può essere esclusa.
Va confermata la responsabilità di Controparte_3
In forza di quanto fin qui detto in ordine all'appello dei Signori , Parte_1 Parte_2
, e , con naturale estensione alla posizione di tutti gli
[...] Parte_3 Parte_4 altri lavoratori, l'appello incidentale in questa parte va quindi rigettato.
Sui rapporti con la si veda subito infra. Controparte_2
4.2 Quanto poi alla contestazione del quantum e del nesso causale (d.4 Erroneità della sentenza anche rispetto al quantum – lucro cessante d.
4.1 Erroneità della sentenza anche rispetto al quantum – danno emergente d.5 Errore in giudicando per omessa prova del nesso eziologico;
d.5.1 – Erroneità dalla ctu), si rileva quanto segue.
Per ciò che concerne al danno da lucro cessante, effettivamente, per la posizione del
[...]
il Consulente nominato nel giudizio di primo grado, alle pagine 16 e ss., ha Controparte_1 scritto: “Come innanzi rappresentato, la parzialità dei documenti di natura contabile versata in atti non consente allo scrivente di operare una determinazione del “lucro cessante” che risponda ai necessari canoni di correttezza metodologica e rigore scientifico cui dovrebbe sempre attenersi l'ausiliario del Magistrato.
Per tale società, difatti, agli atti del procedimento risultano versati unicamente i registri vendite/corrispettivi ed i registri acquisiti, documentazione dalla quale è possibile verificare unicamente quanto l'azienda abbia incassato in ciascun anno e a quanto ammontino i soli costi documentati da fatture. Di contro, non è possibile determinare gli ulteriori costi – fuori ambito iva – sostenuti dalla società per l'esercizio della propria attività, quali il costo del personale, gli ammortamenti, eventuali oneri finanziari ed pagina 29 di 49 eventuali ulteriori costi sostenuti dalla società.
Ne consegue che non è possibile verificare quale sia stato il risultato degli esercizi 2007 e
2008, valore dal quale occorrerebbe prendere le mosse per determinare il “lucro cessante” del 2009.
Chiarito quanto innanzi, lo scrivente, al solo fine di fornire al Magistrato valutazioni contabili che – seppur parziali – possano da questi eventualmente essere tenute in considerazione per l'“equo apprezzamento delle circostanze del caso”, rappresenta, di seguito, le informazioni che è riuscito a ritrarre dalla disamina della documentazione contabile agli atti. In particolare, questo ufficio ha confrontato il fatturato conseguito dalla società negli anni 2007 e 2008 (anni non interessati dall'evento negativo) con il medesimo dato conseguito nel 2009, anno nel quale si sono verificate le note problematiche.
Preliminarmente, si deve chiarire che, diversamente dai registri acquisti/vendite, i registri dei corrispettivi riportano, per ciascun giorno di attività, esclusivamente l'importo totale incassato – comprensivo di iva – suddiviso in distinte categorie in ragione delle diverse aliquote iva applicate.
Pertanto, tenuto conto che l'iva non rappresenta un ricavo per l'azienda essendo una semplice posta di giro, al fine di determinare gli effettivi ricavi contabilizzati nel registro dei corrispettivi negli anni dal 2007 al 2009 il CT ha preliminarmente provveduto a scorporare il valore dell'iva ricompresa nei detti corrispettivi (allegato n.15).
Lo scrivente, successivamente, ha posto a confronto i ricavi conseguiti dal Lido Turistico negli anni dal 2007 al 2009 (allegato n.16). Da tale raffronto è emerso che sebbene nell'anno 2008 l'azienda abbia conseguito ricavi di poco inferiori a quelli del 2007 (trend negativo del 3% circa), l'anno 2009 ha registrato ricavi sensibilmente inferiori a quelli del biennio precedente.
Più precisamente, i ricavi del 2009 sono risultati inferiori del 53,12% rispetto a quelli del
2007 e del 51,82% rispetto a quelli del 2008, sì come si evince dalla tabella di seguito riportata.
Tale evidenza dimostra, senza alcun ragionevole dubbio, che l'evento oggetto di causa incise significativamente sul volume d'affari del , dimezzatosi – nel 2009 – Parte_25 rispetto a quello degli esercizi precedenti.
Può ritenersi, quindi, che in assenza del blocco del depuratore i ricavi del 2009 sarebbero stati pari ad euro 697.502,35, valore corrispondente alla media dei ricavi del biennio
2007/2008, con un incremento di euro 366.047,56 rispetto al dato realmente registratosi
(euro 331.454,79).
Chiarito quanto innanzi, non può però non rilevarsi che se fossero aumentati i ricavi certamente sarebbero aumentati anche i costi d'acquisto. Pertanto, ritenendo applicabile anche in tal caso il criterio della media dei dati degli esercizi 2007 e 2008, è presumibile pagina 30 di 49 che l'esercizio 2009 si sarebbe chiuso con costi di acquisto pari ad euro 395.742,39, dato corrispondete al valore medio dei costi dell'anno 2007 (euro 378.612,92) e di quelli dell'esercizio 2008 (euro 412.871,87). In sintesi, in assenza del fermo del depuratore anche i costi sarebbero aumentati in una misura stimata in euro 49.255,854.
Resta in ogni caso non determinabile il “lucro cessante” dell'anno 2009 non essendo verificabile a quanto ammonti il profitto degli anni precedenti né quali fossero gli ulteriori oneri sostenuti dall'impresa.
Chiarito quanto innanzi, lo scrivente, al solo fine di fornire al Magistrato un dato contabile del quale, se ritenuto opportuno, possa tener conto ai fini della decisione della causa, ha provveduto a stimare il risultato d'esercizio che il avrebbe potuto conseguire Parte_25 nel 2009 sulla base dei seguenti assunti chiaramente discendenti da semplificazioni rese necessarie dall'indisponibilità di rilevanti dati contabili:
esistenza – per il – di un rapporto tra il costo del personale ed i ricavi Parte_25 similare a quello della CP_20
assenza di ulteriori costi di struttura;
assenza di oneri finanziari.
Come meglio chiarito analizzando i dati contabili della tale ultima impresa ha CP_20 avuto, nel 2008, un costo del personale pari al 37,83% del valore della produzione.
Pertanto, ipotizzando che tale rapporto possa valere anche per il Lido Turistico, il costo del personale per l'anno 2009 del Lido Turistico sarebbe dovuto essere pari ad euro
263.865,14 (37,83% di euro 697.502,355)”
In sintesi, se si ipotizzasse l'assenza di ulteriori oneri e si ritenesse che il costo del personale del fosse equiparabile – in rapporto al fatturato – a quello della Parte_25
il risultato dell'esercizio 2009 del sarebbe determinabile in euro CP_20 Parte_25
37.894,82…”.
Dunque, il CT, dopo avere chiarito che il lucro cessante non è determinabile, è ricorso ad un dato non utilizzabile, se non altro perché riferito ad altra società.
Inoltre, ha fatto ricorso ad altra semplificazione valutando la mancanza “di ulteriori costi di struttura” e di “oneri finanziari”.
Ed è ormai pacifico che la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova pagina 31 di 49 (Cass. civ. Sez. III, ord., 27.7.2025, n. 21607, Cass. civ. Sez. III, 12.4.2023, n. 9744 secondo cui la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità
o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità; cfr. anche Cass. civ., III, 02.4.2025, n. 8758: “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità”).
Ancora, più di recente, la Suprema Corte ha stabilito: “se è certamente vero che alla liquidazione del danno il giudice può procedere anche in via equitativa, in forza del potere conferitogli dagli artt. 1226 e 2056 c.c., tuttavia, la cosiddetta equità giudiziale correttiva ed integrativa resta subordinata alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, non comprendendo peraltro tale potere giudiziale anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, ma presupponendo la liquidazione equitativa già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno subito;
in particolare, i danni derivanti dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale per loro stessa natura evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione (cfr.
Cass. 24/04/1997, n. 3596; Cass. 13/01/1987 n. 132); ciò non di meno, anche in tal caso spetta all'attore l'onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell'esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all'incidenza dei costi;
invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre (cfr. Cass. Sez. 3 17/10/2016, n.
20889; Cass. Sez. 2 03/11/2021, n. 31251); d'altro canto, l'esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., di liquidare il danno in via equitativa e l'accertamento dell'esistenza del presupposto costituito dall'impossibilità o rilevante difficoltà della prova non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune pagina 32 di 49 da vizi logici e da errori di diritto” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/04/2025, n. 9314).
Per questa parte l'appello va quindi accolto.
4.3 Diverso discorso va fatto per ciò che riguarda il danno emergente.
In via preliminare va detto come sia possibile valutare la questione nei soli limiti di quanto impugnato, ex art. 342 cpc, non altro (nella comparsa, ad esempio, a pag. 42, si legge: “a ciò si aggiunga che i costi dell'anno 2009 sostenuti dalla società appaiono Parte_25 sproporzionati ed ingiustificati rispetto alle vendite, frutto di una strategia aziendale errata che non ha tenuto conto della crisi del settore, indipendente dall'evento del giugno 2009, che si manifestava già nel maggio dello stesso anno)”.
Ciò detto, il CT, alle pagine 28 e ss. della sua relazione, ha scritto: “mediante la seconda parte del quesito istruttorio, il Magistrato ha richiesto al CT di verificare “se gli acquisti che sostiene di avere effettuato in occasione della stagione balneare 2009, CP_1 per l'importo di euro 397.842,61 sono da considerarsi congrui rispetto alla presumibile affluenza di turisti già avuta negli anni precedenti”.
Al riguardo appare preliminarmente opportuno chiarire che il predetto importo di euro
397.842,61 è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 51.356,27. Ne consegue che il valore degli acquisti - di cui occorre verificare la congruità - è pari ad euro 346.486,34 (euro 397.842,61 – euro 51.356,27) e non, di contro, all'importo di euro
397.842,61 indicato dalla società.
Orbene, a seguito della disamina dei dati contabili relativi agli esercizi 2007 e 2008, sintetizzati nella seguente tabella, lo scrivente ha accertato che il valore degli acquisti del
2009 risulta essere in linea con il valore degli acquisti sostenuti dalla società negli anni precedenti (per una disamina dettagliata dei costi sostenuti dalla società negli anni tra il
2007 e 2009 si rimanda alla lettura dell'allegato n.17). Tali acquisti, quindi, risultano congrui rispetto alle previsioni di clientela attesa per la stagione balneare 2009…”.
… Anzi, a ben vedere i costi 2009 sono risultati addirittura inferiori, per percentuali ricomprese all'incirca tra il 10% ed il 20%, a quelli degli anni 2007 e 2008. Tale circostanza rappresenta l'ulteriore conferma di quanto già osservato in sede di determinazione del “lucro cessante” della allorquando si è osservato che se è CP_20 presumibile che molti dei costi – per tali attività – vengano sostenuti in sede di programmazione della stagione è altrettanto evidente che vi siano ulteriori costi sostenuti nel corso della stagione estiva e in proporzione all'affluenza concretamente registratasi.
Per concludere lo scrivente, pur ritenendo di aver fornito esaustiva risposta al secondo quesito istruttorio, ritiene opportuno operare un'ulteriore valutazione che – laddove ritenuta pertinente – potrà essere tenuta in considerazione dal G.U.
In particolare, il CT ritiene opportuno evidenziare che laddove l'accertamento tecnico richiesto in merito alla congruità dei costi che il ha sostenuto per la stagione Parte_25
pagina 33 di 49 Pt_2 estiva 2009 risulti finalizzato a determinare il “danno emergente” subito dal in conseguenza del blocco del depuratore, tale danno non può quantificarsi nell'intero importo di euro 346.486,34 (tale è, si è detto, il costo di euro 397.842,61 indicato dalla società ma al netto dell'iva). Pt_2 Considerato, difatti, che il nel 2009 ha comunque raggiunto un livello delle vendite pari ad euro 331.454,79, è di tutta evidenza che una parte del costo complessivamente sostenuto dalla società è occorso per garantire quell'operatività che ha determinato il raggiungimento del ridetto livello di fatturato (euro 331.454,79).
Detto in altri termini, se si volesse comprendere in che misura il complessivo costo di euro
346.486,34 sia andato “perso” perché sostenuto in previsione di ricavi non conseguiti a causa del blocco del depuratore, occorrerebbe fare un ragionamento più articolato.
In primo luogo, sembra utile comprendere – sulla base dei dati degli esercizi 2007 e 2008 non influenzati dall'evento dannoso – quale sia il rapporto, espresso in termini percentuali, tra il livello degli acquisti e quello delle vendite. Orbene, dalla disamina dei dati indicati nella tabella precedente è possibile verificare che mentre nel 2007 gli acquisti sono stati pari al 53,55% delle vendite, nel 2008 tale percentuale è aumentata al 60,01%: in media, quindi, gli acquisiti sono risultati pari, nel biennio 2007/2008, al 56,78%
(53,55%+60,01%/2 = 56,78%) del fatturato.
Da quanto innanzi discende che – avendo il effettuato vendite, nel 2009, per Parte_25 appena euro 331.454,79 – i costi funzionali al conseguimento di tali vendite devono essere stimati nella ridetta percentuale del 56,78% dei ricavi e quindi nella misura di euro
188.200,02”.
In definitiva, il “danno emergente” conseguente all'evento oggetto di causa deve essere determinato in euro 158.286,32, importo ottenuto operando la differenza tra i costi realmente conseguiti, pari ad euro 346.486,34, ed i costi – ammontanti ad euro 188.200,02
– rivelatisi funzionali al conseguimento del fatturato realizzato”.
Le conclusioni si reputano condivisibili in quanto scevre da vizi logici.
Pure condivisibili in questa parte si reputano le valutazioni del Tribunale (pag. 25): “ne consegue che il Lido turistico per ognuno dei 5 mesi, ha speso euro 31657,26. Orbene, approssimando per difetto, può sostenersi che la spesa, per il mese di maggio e la prima parte di giugno, è stata pienamente sfruttata, atteso che l'inquinamento di cui è causa è intervenuto il 15-17 giugno, sicché, un quinto di euro 158.286,32, e la metà di un quinto,
(metà mese di giugno), va decurtata dall'ambito delle spese “inutilizzate, andate perse”, per cui, euro 47.485,89 non dovranno essere rimborsati al . Ne consegue che Parte_25 il danno emergente provato in giudizio ammonta ad euro 110.800,43. A tale somma, spetteranno gli interessi legali dalla domanda al soddisfo”.
Inoltre, ad avviso della Corte non è stato proposto rituale e specifico, ex art. 342 cpc,
pagina 34 di 49 motivo di impugnazione inerente al danno all'immagine pure liquidato dal Tribunale.
Come statuito dalla Suprema Corte, la formulazione vigente ratione temporis dell'art. 342
c.p.c. richiede che l'appello venga formulato dall'appellante indicando "specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata" (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del
16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e
Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022; Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n.
4541).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, va esclusa la voce di danno da lucro cessante, con conseguente riconoscimento, in favore della Controparte_1 dell'importo di euro 140.800,43 (euro 110.800,43 per danno emergente ed euro 30.000,00 per danno all'immagine).
In questo senso va ridotta la condanna, per l'appellante Controparte_3
.
[...]
Va chiarito che alcun effetto può riverberarsi in favore della stante la Controparte_2 posizione scindibile di quest'ultima. CP_ 4.4 Non può invece essere accolto l'appello nei riguardi della .
Se è vero, infatti, che nel corso del giudizio di primo grado vi è stata pronuncia di decadenza della prova articolata nell'interesse della Società (udienza dell'11.2.2015), non può essere sottaciuta la rilevanza generalizzata del fenomeno dell'inquinamento, desumibile dalle dichiarazioni dei testi (udienza dell'11.2.2015) e Testimone_6 Testimone_7
(udienza del 22.4.2016). Testimone_8
Ancora, in articolo contenuto nella produzione della si legge, “è l'estate nera Parte_25 del litorale flegreo. Crisi, maltempo e psicosi da mare inquinato, dopo il blackout del depuratore di Cuma di 15 giorni fa nei lidi, da Pozzuoli a Giugliano, passando per Bacoli e pagina 35 di 49 Monte di Procida, gli ombrelloni sono chiusi e le spiagge deserte. Un calo di presenze del
30% con picchi del 60, dicono gli operatori. Pochi giorni fa ha assegnato alla CP_81
la bandiera nera proprio per la mancata depurazione delle acque e del litorale CP_2
ZI RE. Ora, a due settimane dallo sciopero dei dipendenti dell La CP_3 società che gestisce l'impianto di depurazione di Cuma e dello sversamento in mare di tonnellate di liquami, la situazione è tornata alla normalità, ma resta la psicosi”.
Nella comparsa di intervento della Società si legge che questa “esercita in zona litorale flegreo, con accesso in Pozzuoli…”.
L'appello va quindi in questa parte rigettato.
4.5 Neppure può essere accolto il motivo rivolto alla Compagnia assicurativa.
In via preliminare, va detto che quest'ultima è stata citata direttamente dagli appellanti e si è costituita, per cui alcuna rilevanza può assumere la sua deduzione circa la mancata notifica dell'appello incidentale di così come irrilevante, appunto, in ragione sia della CP_3 tempestiva costituzione del concessionario, sia della costituzione della Compagnia, si reputa la non correttezza della notifica operata da quest'ultima ad Controparte_50
Nel merito, il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva affermando che: “ CP_3 chiede condannarsi al pagamento dell'indennizzo la compagnia
[...] Controparte_72 attesa l'operatività della polizza assicurativa n. 260385190 a copertura dei danni a terzi conseguenti dal compimento delle attività connesse allo svolgimento dei compiti del concessionario.
Sul punto è fondata l'eccezione della compagnia assicurativa secondo cui la polizza invocata, esclude espressamente i danni ambientali all'art. 13 delle condizioni generali, fermo restando che in ogni caso, vi sarebbe l'esclusione dell'operatività della polizza per fatti riconducibili a condotte dei dipendenti in sciopero”.
Effettivamente, va detto che, con entrambe le memorie ex art. 183, VI comma, cpc, n. 1, la società ha allegato e prodotto altra polizza, N. 260385189, relativa ai danni da inquinamento, con ciò precisando la propria domanda.
La polizza ha per oggetto la garanzia dei danni involontariamente arrecati a terzi a seguito di: “progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, sia diretta che in concessione di impianti per la movimentazione ed il trattamento delle acque, per uso civile ed industriale”.
Nella specie si tratta di precisazione senz'altro ammissibile.
Come rilevato dall'appellante incidentale, “ai sensi dell'art. 183 c.p.c. devono ritenersi oggi non ammesse sole le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono “altro” da quella domanda;
sono, ex adverso, ammesse le domande “modificate” non perché non possono incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate “nuove”nel senso di “ulteriori” o
“aggiuntive”. Insomma, si ritiene che il legislatore abbia consentito, prima dell'inizio della pagina 36 di 49 trattazione della causa, “correzioni di tiro” e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti” (Cass. civ. sez. 3, ord. n.
4322/2019 del 14.2.2019).
E tuttavia, nelle Condizioni Generali, in merito alle cause di esclusione dell'assicurazione, si legge che “…l'assicurazione non comprende i danni verificatisi… in occasione di scioperi di addetti agli stabilimenti, salvo che l' provi che il sinistro non ebbe Parte_30 alcun rapporto con tali eventi”).
Seppure le domande articolate nei confronti dei lavoratori siano state rigettate è indiscutibile che i danni si sono comunque verificati quantomeno “in occasione” dell'astensione, e si è già visto, appunto, che l'assicurato non ha fornito prova che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con lo sciopero.
La sentenza va quindi confermata, anche se va integrata la motivazione resa dal Giudice di prime cure (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009, Cass. civ., III, 12/03/2024, n.
6533).
5. L'appello della Controparte_2
L'impugnazione, così come formulata, soddisfa il requisito formale prescritto dal novellato art. 342 c.p.c., essendo stati individuati i motivi di appello ed i capi della sentenza sottoposti ad impugnazione.
Sempre in via preliminare va detto come non sia condivisibile l'impostazione del Tribunale nella parte in cui ha dichiarato inammissibile perché tardiva la propria domanda riconvenzionale.
Ed infatti, la stessa si reputa formulata tempestivamente con comparsa di costituzione, unica rilevante, del 4.5.2010 (a fronte della prima udienza del 24.5.2020 fissata in citazione;
non occorre verifica in ordine all'altro giudizio promosso da sia per il rigetto della CP_4 domanda di quest'ultima, sia perché, in ogni caso l'appello della non può essere CP_2 accolto).
Non vi è la copia della comparsa, ma il contenuto lo si desume sia da pag. 15 del ricorso per riassunzione da parte del dell'11.3.2013 sia da pagina 10 della sentenza (con Parte_25 comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 04/05/2010, si costituiva la
, la quale impugnava estensivamente tutto quanto dedotto e richiesto ex Controparte_2 adverso, insisteva per il rigetto delle domanda in quanto inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata. Altresì, in via del tutto subordinata, chiedeva accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità della nella causazione Controparte_3 dei danni lamentati da parte attrice;
infine, in estremo subordine, e salvo gravame, chiedeva dichiararsi l'obbligo della a tenere indenne la Controparte_3 CP_2 da eventuali statuizioni pregiudizievoli che dovessero emettersi in danno della
[...] stessa”) e vale anche in questo caso il principio espresso da Cass. civ., Sez. Unite,
pagina 37 di 49 16/02/2023, n. 4835.
Occorre dunque un esame nel merito.
Seppure per regolare vicenda differente la Suprema Corte ha evidenziato che nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, vi possono essere casi di responsabilità dell'ente preponente per culpa in vigilando, in eligendo o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi (cfr. Cass. civ., II,
25.2.2022, n. 6351).
Con la Convenzione di Concessione rep. 13625 del 16 dicembre 2004, avente ad oggetto la
“Concessione per l'adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS3…,
l'adeguamento degli impianti di depurazione di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni,
Napoli Nord, nonché, la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di CP_82 trattamento dei fanghi…”, regolante i rapporti tra concedente e concessionaria, all'art. 2, si era previsto l'affidamento in concessione, alla della Controparte_3 progettazione e realizzazione degli interventi, la gestione e lo sfruttamento economico degli
Interventi e degli Impianti e la prestazione dei servizi di fognatura e depurazione nell'Ambito Territoriale di riferimento.
Va rilevato, tuttavia, che in forza della medesima Convenzione, la era tenuta a CP_2 obblighi di vigilanza e di cooperazione con il Concessionario.
Infatti, in forza di quanto previsto dall'art. 19, la Concedente era tenuta a nominare un
“Responsabile unico della concessione incaricato di provvedere a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale assolvendo, in particolare, i compiti di vigilanza e controllo specificati nel Disciplinare Tecnico e nella convenzione”.
Ora, il Tribunale ha scritto: “la posizione della quale concedente, Controparte_2 implica nei suoi confronti, competenze e responsabilità funzionali di controllo e direzione, concretandosi in un dovere di informazione costante, collaborazione oltre che, evidentemente, esecuzione dei doveri collegati alla concessione, tra cui la tempestiva erogazione di contributi dovuti e corrispettivi al concessionario. In particolare circostanza non contestata è la mancata erogazione costante dei flussi economici spettanti al concessionario in base alle varie attività previste nella concessione, al punto da realizzare un credito per la nei confronti del concedente per oltre 96 milioni di euro alla CP_3 data del 2010.
La posizione della può quindi considerarsi di concorso nella Controparte_2 produzione del sinistro con condotte omissive consistenti nell'omesso controllo sulla gestione e modalità di attuazione della prestazione da parte della oltre che Controparte_3 consistenti nella mancata esecuzione degli obblighi concessori relativi, anche, alla corresponsione di flussi finanziari costanti”.
pagina 38 di 49 Nella specie, la con l'atto di appello, ha prodotto sentenza del Tribunale di Napoli CP_2 con la quale è stata dichiarata la risoluzione del rapporto concessorio per inadempimento della (sentenza 11162/2018). Controparte_3
Nondimeno, questa pronuncia è stata riformata dalla Corte di Appello, con sentenza n.
4447/2025 del 24/09/2025 (certamente producibile stante la sua formazione successiva, e comunque valutabile seppure non passata in giudicato), in cui si legge: “in conclusione, alla luce del rapporto di successione cronologica, proporzionalità e causalità tra le rispettive condotte inadempienti, l'inadempimento accertato della deve ritenersi, Controparte_2 in un'ottica comparativa, su un livello prevalente rispetto a quello della società CP_3 ed avendo impedito la fattibilità del programma negoziale assume, perciò, il carattere di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.
Ne deriva che deve dichiararsi l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 24 luglio 2010 della convenzione di concessione rep. 13625 del 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454 c.c., per effetto del grave inadempimento della CP_2
e dell'inutile decorso del termine per adempiere assegnato da
[...] [...] con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010. Controparte_3
Per effetto dell'annullamento della dichiarazione di risoluzione della Convenzione per colpa di contenuta nella sentenza impugnata e posta a base anche della CP_3 successiva ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., vanno consequenzialmente riformate sia la predetta sentenza del Tribunale di Napoli n. 11162/2018 pubblicata in data 21/12/2018 sia l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Napoli depositata in data 09/11/2020, emessa a definizione del giudizio r.g. n. 28968/2010 (a seguito della sentenza non definitiva n. 11162/2018), che aveva acquisito efficacia di sentenza recante n. cronologico 3517/20 del 09.11.2020”.
Nella citata sentenza, a pag. 88, si legge: “tutto ciò ha posto detta società, già poco tempo dopo la presa in carico degli impianti, in condizioni economiche di grave difficoltà e, comunque, completamente divergenti da quelle che si sarebbero create in caso di regolare adempimento degli obblighi del Concedente, così da incidere in maniera decisiva sulla possibilità per di rispettare anche gli obblighi di gestione, manutenzione e CP_3 rifunzionalizzazione degli impianti posti a suo carico dalla Concessione”.
11. Gli sviluppi successivi del rapporto hanno ulteriormente confermato tale conclusione.
Dopo numerose contestazioni e con l'accordo del 28.7.2009, ratificato con Decreto n. 1852 del 18.12.2009, le parti avevano tentato di ristabilire le condizioni dell'equilibrio economico e finanziario, a partire dalla e, in particolare, Controparte_83 attraverso l'anticipazione del contributo pubblico di 20 milioni”.
Ancora, a pag. 90, si legge: “Nel frattempo, anzi, la posizione debitoria della si era CP_2 accresciuta rapidamente al punto che, nell'accordo del 28.07.2009, essa si riconosceva pagina 39 di 49 debitrice di 70 milioni di euro, quindi 20 milioni in più del debito riconosciuto circa un anno prima nell'accordo del 19.06.2008”.
Per questi motivi
, complessivamente considerati, la responsabilità dell'Ente non può essere esclusa, per cui va anche disatteso l'appello incidentale con il quale la Controparte_2 ha chiesto l'accoglimento della propria domanda di manleva nei confronti della
[...] in forza della clausola contrattuale di cui all'art. 35, comma 2 della Controparte_3
Convenzione.
Infatti, tale clausola di manleva opera nei casi in cui la responsabilità dei danni ai terzi sia imputabile unicamente alla , ma non quando i danni siano da imputare CP_84 direttamente anche alla Concedente, come nel caso di specie.
Per mera completezza si è già detto come debba essere confermata la responsabilità solidale di e della Controparte_3 Controparte_2
6. L'appello promosso da Parte_25
In primo luogo, ad avviso della Corte, il ragionamento operato dal CT e recepito in parte dal Tribunale per la determinazione del danno, quantomeno attraverso il richiamo a dati contabili specifici, non è stato oggetto di analitica, specifica e integrale confutazione
(l'utilizzo di dati riferito ad altra società, ad esempio, è stato già ritenuto non corretto dalla
Corte; per le ulteriori questioni subito infra).
Anche in questo caso vale richiamare i principi espressi da Cassazione civile, sez. III,
09/03/2017, n. 6043 e nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 05/04/2017, n. 8845 e
Cass. S.U. Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, nonché più di recente Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022;
Cass. civ., sez. VI, 22/02/2017, n. 4541.
In ogni caso e comunque, e quale autonoma ragione, circa il danno patrimoniale, quanto scritto per ciò che riguarda l'appello promosso da Controparte_3 va richiamato integralmente in questa sede.
Qui si aggiunge, come sia condivisibile, seppure nei limiti di quanto riportato, la relazione di CT e sulla quale già si è detto.
Le allegazioni contenute a pag.22 si reputano inoltre eccessivamente generiche.
Neppure può essere recepita l'allegazione della società che “il C.T.U., pur riconoscendo l'esistenza di ulteriori costi sostenuti nel corso della stagione estiva, determinava il danno emergente in euro 158.286,31, omettendo di considerare i costi fissi, non transitati sui libri
IVA, rappresentati dalle quote di ammortamento (euro 61.550,30) e dal canone per la concessione demaniale marittima ( euro 47.197,02), nonché il costo del lavoro per i dipendenti licenziati prematuramente (euro 24.874,63), i quali pur non presenti nella documentazione in atti, risultano assolutamente pacifici” (pag. 22 dell'appello incidentale).
Innanzitutto, in maniera dirimente, la stessa allegazione dell'appellante esclude in tesi ogni pagina 40 di 49 sua rilevanza.
Si è già visto, poi, quanto sostenuto dal CT (di contro, non è possibile determinare gli ulteriori costi – fuori ambito iva – sostenuti dalla società per l'esercizio della propria attività, quali il costo del personale, gli ammortamenti, eventuali oneri finanziari ed eventuali ulteriori costi sostenuti dalla società).
Si sono già richiamati, in ordine alla prova del lucro cessante, e che valgono anche nella specie, i principi prima indicati ed espressi da Cass. civ. Sez. III, ord., 27.7.2025, n. 21607,
Cass. civ. Sez. III, 12.4.2023, n. 9744 e da Cass. civ., III, 02.4.2025, così come quanto riportato da Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/04/2025, n. 9314.
Alcuna rilevanza, poi, in ordine ai lavoratori assunti, può assumere la mera dichiarazione contenuta nella produzione della società, in quanto mero atto a formazione unilaterale.
Quanto poi al danno non patrimoniale, anche sub specie di danno all'immagine o comunque alla reputazione commerciale (pagine da 22 a 25), fermo quanto detto in ordine alla mancata univoca impugnazione di detta voce da parte di Controparte_3
, per ciò che riguarda la richiesta di importo maggiore, neppure può essere
[...] sottaciuto che il danno alle coste ed all'acqua marina, ad avviso della Corte, può rappresentare un danno all'immagine dell'intera collettività e non dei singoli lidi, anche in ragione della portata generalizzata del fenomeno dell'inquinamento.
In ogni caso, l'appello sul punto sconta eccessiva genericità in ordine al quantum.
Medesime considerazioni vanno rese per il richiesto danno esistenziale.
E' noto che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve “rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (Corte Cost. sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, in quanto provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 901 del 17/01/2018)” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 24/08/2023, n. 25191).
Nella specie, non solo appare arduo individuare la fattispecie in danno di una società ma in ogni caso dei cennati elementi si reputa non vi sia specifica traccia.
pagina 41 di 49 Va invece accolta, in base al principio della soccombenza, la censura circa la condanna delle spese di CT a carico della e della in Controparte_3 Controparte_2 liquidazione.
L'appello va quindi accolto negli indicati limiti.
7. L'appello promosso da Parte_31
[...
Si ritiene infondato il primo motivo di impugnazione formulato da (pagine da CP_4
17 a 22 della comparsa di risposta con appello incidentale), circa la violazione degli artt.
194 comma 1 e 198 comma 2 c.p.c., per avere Giudice ordinato al CT di svolgere l'indagine “unicamente sulla base della documentazione in atti”, disattendendo l'istanza di integrazione dei quesiti e di autorizzare l'ausiliario ad estrarre le dichiarazioni dei redditi per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010.
Infatti, in applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c., l'acquisizione della documentazione in grado di provare l'esistenza e la quantificazione del decremento del proprio fatturato che la società ha dedotto di aver subito a seguito dell'evento in esame, costituiva un onere il cui assolvimento spettava alla società istante.
Va detto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(fra le tante da ultimo Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218) (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
07/06/2019, n. 15521; cfr. anche Cass. civ., III, 31/03/2025, n. 8498).
Con istanza del 7.2.2020, la Società chiedeva di “integrare il quesito di cui all'ordinanza del 12.03.2019, consentendo al CT di accedere all'Agenzia delle Entrate per estrarre le dichiarazioni dei redditi ivi presentate dalla per i periodi di imposta 2008, 2009 e CP_4
2010, al fine di potere quantificare il decremento di fatturato che ha interessato con certezza anche l'odierna istante. Ferma la possibilità di liquidazione equitativa che si richiede fin d'ora”.
Ebbene vale richiamare il principio, applicabile nella specie attesa la ritenuta identità di ratio, secondo cui la richiesta alla pubblica amministrazione di fornire le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., rientra nella discrezionalità del giudice il quale, non potendosi sostituire all'onere probatorio incombente sulla parte, deve attivare i relativi poteri inquisitori soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni pagina 42 di 49 relative ad atti o documenti della pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/10/2024, n. 26547).
Nella specie, come detto, era specifico onere della società istante fornire la prova del danno, prova tanto più agevole attraverso la semplice consultazione delle proprie scritture, come peraltro si desume dalla produzione avvenuta in questo grado di giudizio.
La stessa pronuncia richiamata nell'istanza, ad avviso della Corte, smentisce la tesi della
Società, posto che il consulente può sì assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma sempreché si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico dell'incarico affidatogli e non di fatti e situazioni posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti (Cass. civ., III, 15.06.18, n. 15747).
Nella specie, oggetto della prova era proprio il danno subito.
Nemmeno può essere accolta la censura inerente all'art 345 cpc e “tanto perché, nella fattispecie, era applicabile la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., operata dal D.L. n. 83/2012, che appunto trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, allorché – come nella specie – la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134/2012, di conv. del D.L. n. 83 cit., ossia dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021; Sez. 3, Sentenza n.
26522 del 09/11/2017; Sez. 2, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017)… Per l'effetto, vigeva il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assumesse rilevanza la "indispensabilità" degli stessi, ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/07/2021, n. 21606; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
Sent., 27/12/2023, n. 36082).
La sentenza di primo grado è del 25.9.2020.
Si tratta di scelta legislativa che incide dal punto di vista squisitamente processuale, per cui alcuna lesione a diritti costituzionalmente garantiti si profila.
Anche il secondo motivo dell'appello incidentale di concernente la violazione degli CP_4 artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c. (pagine da 22 a 26), va rigettato
Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, appurata la circostanza dello sversamento in mare di ingenti quantità di liquami, manca, ad avviso del Collegio, la prova del nesso causale tra questi eventi ed il danno subito proprio dalla Società.
Sulla dedotta possibilità di ricorrere ad una valutazione in via equitativa vale richiamare ancora una volta i principi prima espressi, per cui neppure possono condurre al risultato pagina 43 di 49 sperato da parte appellante le dichiarazioni testimoniali riportate nell'atto di appello incidentale.
A quanto detto segue anche il rigetto del motivo inerente alle spese, stante la soccombenza della società.
Quest'ultima, a pag. 27, ha sostenuto che “il Giudice del Primo Grado ha accolto la domanda proposta sub a) in quanto ha accertato e dichiarato l'esistenza dell'evento dannoso (sversamento in mare di enormi quantità di acque reflue e liquami non trattati) e della responsabilità delle convenute per tale evento, ritenendo tuttavia, che “per chi ha proposto la domanda di risarcimento senza depositare alcuna documentazione contabile in tal senso, non potrà accogliersi la domanda, mancando ogni elemento probatorio circa il danno effettivamente subito”.
Secondo l'appellante, dunque, la stessa sarebbe comunque vittoriosa, quantomeno per ciò che concerne la richiesta di accertamento, ma la sua conclusione non è condivisibile, posto che il mero accertamento dello sversamento alcuna rilevanza, in termini di interesse, può assumere sia in ordine all'an, sia in ordine al quantum.
L'impugnazione va quindi complessivamente disattesa.
9. L'appello incidentale sulle spese promosso da , Controparte_5 Parte_5
, ,
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , CP_10 Controparte_11 CP_12 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, Parte_17 Parte_18 Parte_19
Ad avviso della Corte sussistono le eccezionali ragioni che comportano la deroga della compensazione.
Il Tribunale così ha scritto: “saranno invece compensate tra la e gli altri CP_3 lavoratori costituiti chiamati in causa, vista la esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti”.
Ebbene, in tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente.
Tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare "gravità ed eccezionalità", al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le pagina 44 di 49 evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
16/05/2022, n. 15495).
Nella specie, non può essere sottaciuto che gli eventi in questione si sono verificati quantomeno in occasione dello stato agitazione promosso dai lavoratori e che, solo in ragione della grave situazione controversa in fatto, determinata anche dall'evidente difficoltà di individuare le singole responsabilità e il rapporto causale, la Corte non è pervenuta ad una statuizione di condanna dei predetti.
Queste considerazioni inducono il Collegio a ritenere esistenti le gravi ed eccezionali ragioni richieste e rigettare l'appello incidentale formulato in ordine alle spese.
10. La richiesta avanzata dagli Avvocati Maria IS e EP IS
La richiesta avanzata in proprio dagli avvocati Maria IS e EP IS, CP_2 difensori di , per avere il Giudice di primo grado omesso di attribuire loro, per fattone anticipo, i compensi e le spese liquidate in proprio favore, va accolta.
Non si ignora il principio secondo cui “in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt. 287
e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c.
(che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione.” (Cass. Civ., Sez.
3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 7/7/2010)” Cass. Civ., III, 14/07/2025, n. 19282).
E tuttavia, nulla vieta di chiedere nel giudizio di appello la detta modifica.
Si è ad esempio sostenuto che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/02/2022, n.
3290).
La richiesta va accolta e va quindi disposta la distrazione delle spese liquidate in primo grado in favore dei difensori della e cioè gli Controparte_20
Avvocati Maria IS e EP IS (per l'istanza, si veda, tra l'altro pagina 45 di 49 comparsa conclusionale in primo grado del 26.6.2020).
11. Considerazioni conclusive e spese
11.1 Pertanto, alla luce di quanto fin qui detto, l'appello principale e gli appelli incidentali proposti vanno accolti nei limiti e per le motivazioni sopra indicate, con conseguente parziale riforma della decisione impugnata.
Il provvedimento di sospensione rimane assorbito per effetto della presente sentenza.
11.2 Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez.
III, 04/06/2007, n. 12963).
Pertanto, nei rapporti tra gli appellanti principali e la quanto detto Controparte_3
a proposito dell'appello incidentale promosso sulle spese da altri lavoratori va richiamato integralmente in questa sede, per cui va emessa una pronuncia di compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
Così come ad analoghe conclusioni si perviene per ciò che concerne la posizione di Pt_4
, neppure chiamato in giudizio da
[...] CP_3
E sempre le medesime ragioni riportate a proposito del principio espresso da Cass.
15495/22 cit. sorreggono la compensazione delle spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra e gli altri lavoratori (sia quelli difesi dall'Avvocato Melchiorre CP_3
AP sia quelli patrocinati dall'Avvocato AR Colella).
Anche nei rapporti tra e la Regione la Controparte_3 soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
In quelli tra e la Controparte_3 [...]
l'accoglimento parziale dell'appello giustifica la Parte_25 compensazione delle spese del presente grado di giudizio mentre va tenuta ferma quella di primo grado.
In quelli tra la Controparte_3 Controparte_20
e la Compagnia, le spese seguono la soccombenza del presente
[...] grado.
Il principio della soccombenza, sempre per questo grado, trova applicazione nei rapporti tra e la CP_4 Controparte_3 Controparte_2
11.3 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 46 di 49 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La pronuncia va emessa nei riguardi di , della Controparte_4
e dei lavoratori appellanti incidentali. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello principale e su quelli incidentali promossi avverso la sentenza n. 6073/2020, resa dal Tribunale di Napoli in data
25.9.2020 nei procedimenti riuniti n. 1828/2010 R.G. e 23074/2010 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello proposto da e – per l'effetto – anche per ciò che Parte_4 riguarda la posizione di tal “ , dichiara l'inesistenza della sentenza nella CP_75 parte in cui si “condanna …Orselli, al pagamento in favore di CP_85
, della somma di euro 242.252,43 oltre interessi legali Controparte_3 dalla domanda sino al soddisfo”;
• accoglie l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...]
e - per l'effetto - rigetta la domanda proposta da Pt_3 Controparte_3
nei confronti dei predetti;
[...]
• accoglie per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva l'appello incidentale promosso da e – per l'effetto Controparte_3
– in parziale riforma dell'impugnata sentenza, riduce l'importo oggetto di condanna disposta dal Giudice di primo grado nei confronti della predetta e in favore di
[...]
(primo capo del Parte_25 dispositivo), alla somma di euro 140.800,43 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (in luogo di euro 175800,43 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo);
• rigetta, per il resto, l'appello incidentale promosso da Controparte_3
;
[...]
• rigetta l'appello della Controparte_2
• accoglie per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva l'appello incidentale promosso da Parte_25
e – per l'effetto – in parziale riforma dell'impugnata sentenza, pone a carico
[...] della e della le spese Controparte_3 Controparte_2 occorse per la stesura della relazione di Consulenza tecnica di ufficio;
• rigetta l'appello incidentale promosso da Controparte_4
• rigetta l'appello incidentale promosso da , Controparte_5 Parte_5
pagina 47 di 49 , , CP_75 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, , , , CP_10 Controparte_11 CP_12 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , ; Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
• dispone la distrazione delle spese del giudizio di primo grado liquidate in favore della in favore degli Avvocati Maria Controparte_20
IS e EP IS;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra e Controparte_3 Parte_1
, , ; Parte_2 Parte_3 Parte_4
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra e , Controparte_3 CP_21 CP_22
, , , ,
[...] Controparte_23 CP_24 Controparte_25 CP_26
, , , ,
[...] Controparte_27 CP_28 Controparte_29 CP_30
, ,
[...] CP_31 Controparte_32 CP_24
e Parte_20 Parte_21
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra , e , Controparte_3 Controparte_5 [...]
, , Parte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , , ,
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 [...]
, , , CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
, ; CP_18 Controparte_19
• condanna al pagamento delle spese Controparte_3 del presente grado di giudizio sostenute da Controparte_20
che liquida in euro 14.317,00, per compensi professionali, oltre
[...] rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori;
• condanna in liquidazione al pagamento delle spese Controparte_3 del presente grado di giudizio sostenute da , che liquida in euro Controparte_33
14.317,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• condanna al pagamento delle spese del Controparte_4 presente grado di giudizio sostenute da in Controparte_3
pagina 48 di 49 liquidazione che liquida in euro 14.317,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori;
• condanna al pagamento delle spese del Controparte_4 presente grado di giudizio sostenute dalla che liquida in euro Controparte_2
14.317,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15
% sui compensi, IVA e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra la e Controparte_3 Controparte_2
Parte_25
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere Controparte_4 tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...] pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere la tenuta a Controparte_2 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere , Controparte_5 [...]
, , Parte_5 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , , ,
[...] CP_10 Controparte_11 CP_12 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , tenuti a Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 12.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 49 di 49