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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16310 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 24082/2018 R.G. e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., Geom. P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in alla Via Germanico n. 197, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Felicia D'Amico, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E
con sede in alla Via Italo Controparte_1 Pt_1
Orto n. 13 (P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Ing. P.IVA_2 CP_2
, elettivamente domiciliata in alla Via Nomentana n. 403, presso lo studio
[...] Pt_1 dell'Avv. Alessandro Testa, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 4916/2018, reso dal
Tribunale di Roma il 28 febbraio 2018.
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in via principale e nel merito, A) annullare il provvedimento monitorio opposto. B) Accertare
1 e dichiarare l'inadempimento della alle previsioni Controparte_1 degli artt. 6, 9, 11, 16 e 17 dei contratti sottoscritti con il Parte_1
C) Condannare la predetta società appaltatrice alla
[...] Parte_1 restituzione, in favore del opponente, i) della somma di euro 22.595,80, Parte_1 versata per il noleggio dei ponteggi, oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
ii) della somma di euro 17.473,70 o del diverso importo ritenuto di giustizia, quale corrispettivo versato per opere non eseguite o non realizzate a regola d'arte. D) Condannare, inoltre, la al Controparte_1 pagamento, in favore del della Parte_1 somma di euro 47.000,00 (euro 3.000,00 + euro 44.000,00) o del diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di penale per la ritardata riconsegna del cantiere. Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Voglia, il Tribunale, rigettare le ragioni di opposizione e domande proposte dal in quanto Parte_1 inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 4916/2018. In subordine, nel merito accertare il credito della
[...]
per tutti i lavori eseguiti in favore del Controparte_1 Parte_1 opponente e, per l'effetto, condannare lo Stesso al pagamento, in favore della predetta società appaltatrice, dell'importo di euro 40.080,34, IVA inclusa, o della diversa somma accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo. In ogni caso, rigettare le domande proposte in via riconvenzionale dal in quanto infondate per tutte le Parte_1 ragioni esposte in atti e dichiarare, altresì, la nullità delle clausole contrattuali vessatorie trasfuse negli artt. 11 e 17 dei contratti di appalto per cui è causa. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la unipersonale chiedeva Controparte_1 ingiungersi, al il pagamento Parte_1 della complessiva somma di euro 40.080,34 (IVA inclusa), oltre interessi di mora, dalla
2 “data del dovuto e sino al soddisfo”, ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.
A conforto della domanda, la ricorrente allegava che
➢ con due distinti contratti di appalto, il Parte_1 Parte_1
[... le aveva affidato l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria Parte_1 presso le palazzine A e D;
➢ gli interventi di manutenzione ordinaria oggetto di appalto erano stati partitamente indicati nel computo allegato a ciascun contratto e nelle “modifiche contrattuali” intervenute in corso d'opera;
➢ il corrispettivo per i lavori appaltati era stato concordemente fissato in complessivi euro 194.000,00 (euro 97.000,00 per ciascuna palazzina) oltre IVA;
➢ era stato, altresì, concordato che il suindicato corrispettivo doveva essere versato in ventiquattro rate mensili, a decorrere dal mese successivo all'inizio dei lavori;
➢ senonché il dopo aver Parte_1 pagato le prime dieci rate, per un complessivo ammontare di euro 82.005,59 oltre IVA (di cui euro 59.409,79 oltre IVA per lavorazioni ed euro 22.595,80 oltre IVA per i ponteggi), successivamente, nonostante l'avanzamento dei lavori, non le aveva più versato alcunché;
➢ a fronte del grave inadempimento addebitabile al Condominio committente, si era trovata costretta a “dichiarare” la risoluzione dei contratti di appalto in essere nonché a promuovere un procedimento per ATP onde ottenere l'accertamento dello stato dei luoghi e dei lavori in concreto già eseguiti;
➢ il Consulente incaricato nel suindicato procedimento aveva accertato che, fino alla data di risoluzione dei contratti, essa aveva già eseguito lavori per un importo pari ad euro 95.846,46 oltre IVA;
➢ pertanto, avendo ricevuto la sola somma di euro 59.409,79 oltre IVA, vantava ancora un credito di euro 36.436,67 oltre IVA (e, dunque, complessivi euro
40.080,34).
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma adito emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 4916/2018, depositato il 28 febbraio 2018 e notificato all'ingiunto l'1 marzo 2018.
3 Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva tempestiva opposizione il il quale contestava Parte_1 integralmente le avverse pretese eccependo, tra l'altro, che la Controparte_1 unipersonale si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni gravanti a suo carico dacché aveva omesso molte delle lavorazioni previste in contratto e, comunque, aveva mal eseguito i restanti lavori.
Il opposto deduceva, poi, che Parte_1
➢ in forza di quanto previsto con clausola trasfusa nell'art. 6 di entrambi i contratti di appalto, i lavori appaltati dovevano essere ultimati, in ciascuna palazzina, nel termine di giorni 100 a decorrere dalla data di consegna;
➢ dal computo di tale termine dovevano essere escluse le sole “sospensioni per condizioni metereologiche avverse e festività”;
➢ all'art. 9 di entrambi i contratti di appalto era stata prevista una penale, pari ad euro 100,00 al giorno, per un massimo di trenta giorni, in caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione ed ultimazione dei lavori;
➢ nel caso di specie, atteso che la consegna del cantiere era intervenuta nel dicembre 2014, tenendo conto della proroga successivamente concessa, i lavori appaltati dovevano essere ultimati entro il settembre 2015;
➢ ed invece, la aveva riconsegnato le Controparte_1 aree di cantiere – peraltro, senza aver neppure ultimato i lavori – solo in data
20 maggio 2016;
➢ inoltre, la aveva violato le norme Controparte_1 tecniche e di sicurezza concernenti la messa in opera dei ponteggi;
➢ a causa di tale inosservanza si era verificato un infortunio – ovvero la caduta di un operaio dal ponteggio – a seguito del quale era stato disposto il sequestro dei cennati ponteggi, con l'avvio di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società appaltatrice;
➢ del tutto legittimamente, dunque, a fronte delle avverse gravi inadempienze, erano stati sospesi i pagamenti;
4 ➢ d'altro canto, l'art. 11 dei contratti di appalto dedotti in lite prevedeva espressamente, in caso di “trasgressione alle prescrizioni del capitolato”, la facoltà della parte committente di sospendere i pagamenti;
➢ inoltre, all'art. 17 dei medesimi contratti risultava previsto che ogni responsabilità per eventuali infortuni sarebbe rimasta ad esclusivo carico dell'appaltatrice, “restandone sollevato il Condominio e per esso
l'amministratore e la direzione dei lavori”.
Su tali premesse il illustrate Parte_1 le ragioni a fondamento delle proprie eccezioni e domande riconvenzionali, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la Controparte_1
la quale contestava le avverse ragioni di opposizione e domande
[...] deducendo, inter alia, che
➢ il ritardo nell'avvio e nella esecuzione dei lavori era imputabile alla condotta ostruzionistica tenuta da taluni condomini oltre che alla inerzia del Direttore dei lavori;
➢ il credito azionato in sede monitoria risultava confortato dagli accertamenti svolti dal Consulente incaricato in sede di ATP;
➢ in particolare, il predetto C.T.U. aveva anche accertato che i vizi asseritamente inficianti i lavori eseguiti non erano tali da escludere il diritto di essa appaltatrice al compenso;
➢ risultavano, inoltre, infondati gli avversi addebiti circa la non corretta messa in opera dei ponteggi;
➢ in ogni caso, il sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria aveva interessato solo una parte dei ponteggi ed era intervenuto allorquando i lavori che richiedevano l'impiego degli stessi erano stati in massima parte ultimati;
➢ l'infortunio lamentato dal opponente era stato, in realtà, simulato Parte_1 dal suo ex dipendente, con finalità estorsive.
La società opposta eccepiva, altresì, la nullità ed inefficacia delle clausole trasfuse negli artt. 11 e 17 dei contratti di appalto dedotti in lite, dacché non fatte oggetto di specifica e separata approvazione scritta da parte di essa contraente non predisponente;
5 indi, ricostruita la cronologia degli eventi ed illustrate le ragioni a fondamento delle proprie eccezioni e domande, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Incardinatasi la lite si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta, con l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP, con l'escussione dei testi , ed nonché con Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
l'espletamento di C.T.U..
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. – all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************
In apertura di motivazione, atteso che la parte opposta ha ribadito le proprie contestazioni in merito alla nullità della C.T.U. per violazione del contraddittorio, va evidenziato come le stesse, alla luce delle emergenze in atti, si palesino immeritevoli di seguito.
Invero, per quanto inferibile dagli atti, entrambe le parti sono state messe in condizione di partecipare alle operazioni peritali, avendo ricevuto tempestiva comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per l'inizio delle operazioni peritali e per la relativa prosecuzione.
Ed infatti, risulta dagli atti che: i) all'udienza dell'11 maggio 2022, fissata per il conferimento dell'incarico, il C.T.U. nominato comunicava alle parti presenti che le operazioni peritali avrebbero avuto inizio il 9 giugno 2022, alle h. 14:00, presso il suo studio;
ii) alla medesima udienza il Giudice concedeva alle parti termine fino al 5 giugno 2022 per eventuale nomina di C.T.P.; iii) con missiva inviata a mezzo pec in data 12 maggio 2022, il C.T.U. comunicava alle parti una variazione del luogo e dell'ora di inizio delle operazioni peritali;
segnatamente, il C.T.U. comunicava che il primo incontro, già fissato per il 9 giugno 2022, si sarebbe tenuto presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di in piazza della Repubblica n. 59, Pt_1 terzo piano, con inizio alle ore 10:30; iv) la comunicazione in questione veniva inviata
6 dal C.T.U. all'indirizzo di posta elettronica certificata dei Difensori delle parti (e, dunque, anche dell'Avv. Alessandro Testa, Procuratore della Controparte_1
e del solo C.T.U. nominato dal Condominio opponente;
v) nella medesima comunicazione sopra indicata il C.T.U., nel rappresentare di non aver rinvenuto in atti la nomina del C.T.P. di parte opposta, invitava l'Avv. Alessandro Testa a comunicare al
C.T.P. data, luogo ed ora fissati per l'avvio delle operazioni peritali;
vi) alla successiva data del 17 maggio 2022 l'Avv. Alessandro Testa depositava l'atto di nomina del C.T.P. di parte opposta;
vii) all'incontro tenutosi il 9 giugno 2022 non presenziavano né il
Difensore costituito né il C.T.P. di parte opposta;
per quanto inferibile dall'allegato verbale di incontro, nel frangente il C.T.U. si premurava di contattare l'Avv. Alessandro
Testa al recapito telefonico del suo studio e tentava anche di contattare il C.T.P. al cellulare, senza ottenere risposta;
viii) all'incontro del 9 giugno 2022 il C.T.U., alla presenza del solo Consulente di parte opponente, provvedeva a dare lettura dei quesiti e ad esaminare gli atti depositati dalle parti ed il fascicolo del procedimento per ATP;
in tale frangente il C.T.U. fissava, poi, il successivo incontro, per la prosecuzione delle operazioni, per il 13 luglio 2022, h. 10:30, presso i luoghi di causa;
ix) il successivo incontro, per le operazioni di rilievo presso i luoghi di causa, si teneva regolarmente alla data ed ora fissate ed allo stesso presenziavano tanto il C.T.P. che il Difensore di parte opposta i quali non sollevavano alcuna eccezioni né avanzavano rilievi o richieste in merito all'incontro di inizio delle operazioni, cui in concreto non avevano partecipato.
Ciò posto, è ben evidente che la sia stata posta in Controparte_1 condizione di partecipare alle operazioni peritali e che, dunque, non vi sia stata alcuna violazione del contraddittorio;
in particolare, risulta documentato che la comunicazione a mezzo pec del 12 maggio 2022, con la quale il C.T.U. comunicava la variazione - rispetto a quanto indicato all'udienza tenutasi il giorno precedente - dell'ora e del luogo fissati per il primo incontro, veniva regolarmente inviata all'indirizzo pec del Legale costituito per la società opposta;
e risulta parimenti dagli atti che la dichiarazione di nomina del C.T.P. di parte opposta veniva depositata solo in data 17 maggio 2022, ovvero dopo l'invio della suindicata comunicazione.
Passando, dunque, all'esame del merito va rammentato che - come accennato in premessa, in data 14 ottobre 2014 il Controparte_3
[... [...]
appaltava alla l'esecuzione di lavori di manutenzione
[...] Controparte_1
(come specificati negli allegati capitolati) per un corrispettivo di euro 95.715,00 oltre
IVA per la palazzina A e di euro 95.715,00 oltre IVA per la palazzina D, da corrispondere in nn. 24 ratei mensili.
I detti accordi venivano successivamente integrati con la “scrittura privata di modifica al contratto di appalto del 13 ottobre 2015”, sottoscritta il 28 maggio 2015 avente ad oggetto la realizzazione di lavori originariamente non previsti, da eseguire in sostituzione di altri già concordati.
Ciò premesso, va ora evidenziato che è pacifico che l'esecuzione dei lavori appaltati sia stata definitivamente interrotta e che i contratti per cui è causa siano stati risolti;
tuttavia, atteso che l'iniziativa in tal senso risulta essere stata assunta dalla
[...] sul presupposto dell'inadempimento della controparte agli obblighi di Controparte_1 pagamento assunti (cfr. comunicazione del 26 marzo 2016, all. AA del fascicolo di parte opposta), e che il Condominio opponente, dal canto proprio, ha dedotto di aver legittimamente sospeso detti pagamenti in ragione delle avverse condotte di inesatto adempimento e del grave ritardo maturato dall'appaltatrice, occorre accertare a quale delle parti in lite sia imputabile l'inadempimento e quale sia l'effettiva causa del grave ritardo e della definitiva interruzione dei lavori oggetto di appalto.
Orbene, sul punto – attesi gli addebiti formulati dal all'indirizzo della Parte_1 società opposta - va rammentato che con clausola trasfusa nell'art. 6, I co., dei cennati contratti veniva previsto quanto segue: “I lavori devono essere condotti in modo che le opere siano ultimate in ogni loro parte entro giorni lavorativi 100 (cento) per ogni singola palazzina, dalla data di consegna escluse le sospensioni per condizioni metereologiche avverse (documentate) e per i periodi festivi”.
Il termine per l'ultimazione dei lavori veniva, poi, concordemente prorogato di complessivi 50 giorni lavorativi, in forza dell'accordo integrativo e parzialmente modificativo delle originarie pattuizioni, trasfuso nella scrittura privata sottoscritta il 28 maggio 2015.
All'art. 17 dei contratti di appalto – recante la rubrica “Obblighi ed oneri dell'Appaltatore” – veniva specificamente previsto, inter alia, quanto segue:
“L'appaltatore avrà a carico anche le seguenti prescrizioni di cui dichiara di aver
8 tenuto conto nella determinazione dei prezzi;
esse pertanto sono comprese e compensate nel corrispettivo d'appalto: a) l'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera, l'attuazione d'opere provvisionali e di quanto disposto dal Piano di
Sicurezza secondo le più recenti normative in merito;
pertanto, ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio, ricadrà sull'impresa appaltatrice, restandone sollevato il Condominio e, per esso, l'Amministratore e la Direzione Lavori”. […] In tal senso compete all'Appaltatore: 1) la responsabilità inerente l'andamento dei lavori con l'obbligo di seguire lo svolgimento dei lavori per assicurarne la realizzazione in conformità ai patti contrattuali e nel rispetto rigoroso delle recenti normative di sicurezza in cantiere;
[…]. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore: […] 8) l'onere relativo alla progettazione, regolare esecuzione, certificati di idoneità di omologazione
e di quant'altro inerente i ponteggi”.
Ancora, il successivo art. 18 dei contratti, contenente la previsione degli “obblighi ed oneri del Committente”, alla lettera b), nel prevedere come fossero a carico del
Condominio “le spese per il conseguimento di eventuali licenze e relativi oneri”, specificava quanto segue: “S'intende tassativamente escluso qualsiasi onere relativo alla progettazione, regolare esecuzione, certificati di idoneità di omologazione e di quant'altro inerente ai ponteggi, essendo tali oneri compresi tra quelli a carico dell'Appaltatore”.
Infine, per quanto di interesse nella fattispecie concreta, all'art. 11 dei contratti dedotti in lite veniva previsto quanto segue: “In caso di trasgressioni alle prescrizioni del presente Capitolato si procederà alla sospensione dei pagamenti finché l'impresa non fornirà prova di sufficiente organizzazione e volontà di assolvere gli impegni assunti”.
Richiamate le clausole contrattuali rilevanti ai fini della decisione che ci occupa deve, ora, evidenziarsi che la società opposta, al fine di contrastare gli avversi addebiti e le domande proposte in via riconvenzionale dal opponente, ha eccepito la Parte_1 nullità delle clausole trasfuse negli artt. 11 e 17 dei contratti di appalto dedotti in lite, dacché vessatorie, contenute in documenti contrattuali predisposti dalla controparte e non fatte oggetto di specifica e separata approvazione scritta da parte di essa appaltatrice.
9 In particolare, atteso che le predette clausole hanno un contenuto oltremodo ampio ed articolato, la ha riferito la propria doglianza, specificamente, Controparte_1 alla previsione dell'art. 11 contemplante, in favore del Condominio, la facoltà di sospendere i pagamenti “in caso di trasgressioni alle prescrizioni del capitolato” da parte di essa appaltatrice, nonché alla previsione dell'art. 17 secondo cui “ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio, ricadrà sull'impresa appaltatrice restandone sollevato il Condominio e, per esso, l'Amministratore e la direzione dei lavori”.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che la domanda della società opposta, volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria della nullità delle suddette clausole non possa trovare accoglimento.
Invero, anche a voler ritenere che entrambe le cennate clausole rientrino astrattamente nel novero di quelle vessatorie a norma dell'art. 1341, II co., c.c., non può non considerarsi che la specifica e separata approvazione per iscritto, da parte dell'accettante, delle clausole onerose o vessatorie, è prevista, dalla disposizione citata, solo per i negozi cd. a relazione imperfetta, i quali implicano la predisposizione del regolamento contrattuale da parte di un contraente - approvato dall'altro con un mero atto di adesione - ed il perfezionamento dell'accordo mediante la sottoscrizione di moduli o formulari preordinati dal cd. contraente forte per regolare, in maniera uniforme, determinati rapporti con la “propria clientela”.
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità e di merito, nei suoi arresti più recenti, ha evidenziato che possono qualificarsi come contratti per adesionem (riguardo ai quali, soltanto, sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle cosiddette clausole vessatorie, pena l'invalidità delle stesse) quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (dacché predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne
10 liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui l'accordo sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti ovvero mediante sottoscrizione di uno schema contrattuale predisposto da entrambi i contraenti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 30 gennaio 2008, n. 2110; Cass. Civ., Sez. III, 19 maggio
2006, n. 11757; conf., Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3184; Cass. Civ., 15 febbraio 2002, n. 2208; Cass. Civ., 16 febbraio 2001, n. 2294; Cass. Civ., 26 giugno
1999, n. 6644; Cass. Civ., 1 dicembre 2000, n. 15385; Cass. Civ., 26 giugno 1999, n.
6644; Cass. Civ., 14 agosto 1997, n. 7626; Corte d'Appello di Milano, Sez. II, 24 aprile
2007, n. 1154; Tribunale di Torino, Sez. VIII, 26 novembre 2005).
Resta, poi, fermo che grava sulla parte che intenda invocare l'operatività della disciplina di tutela di cui all'art. 1341 c.c. dimostrare che il contratto contenente la clausola vessatoria sia stato concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti dalla controparte per disciplinare in maniera uniforme una serie indefinita di rapporti contrattuali.
Ciò posto, nel caso di specie non vi è elemento alcuno per ritenere che i contratti di appalto dedotti in lite rientrino nel novero dei contratti per adesione (ovvero di quelli contenenti un regolamento di interessi predisposto unilateralmente dal Condominio per disciplinare in maniera uniforme una serie indistinta di rapporti con gli appaltatori).
Ed infatti, la - gravata, ripetesi, dall'onere di allegazione e Controparte_1 prova - nulla ha dedotto ed allegato in proposito;
ad ogni buon conto, la stessa natura e posizione del contraente asserito predisponente e, in particolare, la considerazione che certamente il odierno opponente non suole intrattenere una serie indefinita Parte_1 di rapporti contrattuali con società appaltatrici, vale ad escludere in radice la possibilità di ricondurre i contratti per cui è causa nel novero dei cd. contratti per adesione (ai quali soltanto – ripetesi – si applica la disciplina prevista nell'art. 1341, II co., c.c.).
Dovendosi, dunque, ritenere, le cennate clausole contrattuali, pienamente valide, efficaci e vincolanti tra le parti, alla luce delle complessive emergenze in atti e degli accertamenti svolti dal C.T.U. non può che considerarsi giustificata la sospensione dei pagamenti da parte del odierno opponente, con conseguente non Parte_1 imputabilità, allo Stesso, delle condotte di grave inadempimento invocate dalla
[...]
[...] [...]
a fondamento dell'operato recesso dai contratti di appalto ancora in Controparte_4 esecuzione.
Ed infatti, risulta dagli atti che a seguito di un accesso al cantiere, effettuato in occasione ed in conseguenza di un incidente ivi occorso, la competente ASL rilevava la non conformità dei ponteggi installati dalla alle regole tecniche Controparte_1
e norme di sicurezza, prescrivendo una serie di interventi per la relativa messa in sicurezza;
risulta, inoltre, che nel frangente veniva disposto il sequestro dei ponteggi con conseguente preclusione alla prosecuzione dei lavori ed impossibilità di portare a compimento le opere nel termine concordato.
Sul punto anche il C.T.U. nominato - in risposta allo specifico quesito con il quale si richiedeva di accertare a chi dovesse addebitarsi il sequestro dei ponteggi e se i ritardi nella esecuzione delle opere fossero conseguenza del cennato sequestro o di diversi fattori - ha così argomentato e concluso: “Il sequestro del ponteggio è avvenuto da parte della il giorno 8 luglio 2015 a causa di un incidente sul cantiere, dopo aver CP_5 contestato alla delle irregolarità di sicurezza sui parapetti, Controparte_1 ancoraggio e stato di conservazione (art. 126 D.Lgs. 81/08) e sulla recinzione (art. 109
D.Lgs. 81/08). I ritardi sono da imputare sicuramente al sequestro del cantiere”.
Ed a tale ultimo proposito non par superfluo rimarcare che anche gli interventi per la messa in sicurezza dei ponteggi venivano eseguiti e completati solo a distanza di svariati mesi dal relativo sequestro onde il Parte_1 riotteneva la disponibilità dell'area di cantiere, peraltro ad opere non
[...] ultimate, solo in data 20 maggio 2016.
Va, poi, evidenziato che il C.T.U. incaricato nel presente giudizio ha anche accertato come talune delle opere e lavorazioni realizzate dalla fossero Controparte_1 state eseguite non a regola d'arte o in violazione delle prescrizioni contrattuali.
Ebbene, a fronte di tali complessive emergenze, può ritenersi senz'altro giustificata la sospensione dei pagamenti da parte del Parte_1
e ciò non solo in forza delle previsioni dell'art. 11 dei contratti dedotti in lite
[...] ma anche alla luce del disposto dell'art. 1460 c.c..
12 Anche per tale ragione va senz'altro escluso che la potesse Controparte_1 legittimamente invocare la risoluzione dei contratti per cui è causa per avverso, grave inadempimento.
Ad ogni buon conto, essendo pacifica l'intervenuta risoluzione dei cennati contratti, va rammentato che quello di appalto non rientra nel novero dei contratti a prestazioni continuative dovendosi piuttosto qualificare come contratto ad esecuzione prolungata onde la relativa risoluzione opera ex tunc comportando gli effetti restitutori e liberatori previsti dall'art. 1458 c.c., i quali prescindono dalla imputabilità dell'inadempimento.
Va, poi, rammentato che laddove, intervenuta la risoluzione del contratto, non sia possibile la restituzione in forma specifica della prestazione eseguita, la restitutio in integrum può essere assicurata per equivalente;
e ciò è quanto normalmente accade nei contratti di appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di opere atteso che negli stessi è generalmente impossibile la “restituzione” in natura dell'opera realizzata onde la restitutio in integrum in favore dell'appaltatore va assicurata per equivalente monetario, ovvero con il pagamento di importo corrispondente al valore delle opere realizzate ed acquisite dalla parte committente, da determinare in base ai corrispettivi pattuiti.
Fatte le precisazioni di cui sopra, va evidenziato che – come accertato dal C.T.U. nominato in questa sede – al momento della interruzione dei lavori cui hanno fatto seguito la “comunicazione di risoluzione” (più propriamente di recesso unilaterale) e l'abbandono del cantiere da parte della quest'Ultima aveva Controparte_1 eseguito prestazioni il cui valore - determinato in base alle previsioni contrattuali e tenendo conto anche delle lavorazioni non realizzate a regola d'arte - era pari a complessivi euro 118.651,83, oltre IVA (di cui euro 64.421,83 per le lavorazioni realizzate sulle palazzine A e D ed euro 54.230,00 per i ponteggi montati).
A tale ultimo proposito, atteso il tenore delle domande avanzate dal Parte_1 opponente, va evidenziato che l'inosservanza delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente per la messa in opera dei ponteggi, pur costituendo fonte di responsabilità per danni eventualmente arrecati a terzi (ivi compresi i propri lavoratori dipendenti) non poteva e non può valere ad elidere il diritto della Controparte_1 all'equivalente pecuniario della prestazioni effettivamente eseguita e certamente
[...] risultata utile per la parte committente, sia pur nei limiti di seguito indicati, posto che
13 proprio l'utilizzo dei cennati ponteggi ha consentito l'esecuzione della gran parte delle opere oggetto di appalto.
Pertanto, risultando dagli atti ed essendo, comunque, sostanzialmente incontestato che il aveva già corrisposto alla Parte_1 società opposta la complessiva somma di euro 82.005,59, oltre IVA, alla
[...] risulta ancora dovuto l'importo di euro 36.646,24, oltre IVA. Controparte_1
Va, tuttavia, rilevato che il medesimo C.T.U. ha accertato che talune delle opere realizzate dalla non erano state eseguite a regola d'arte, Controparte_1 necessitando, quindi, di interventi finalizzati alla rimozione dei vizi e difetti riscontrati.
Per tale ragione, dunque, essendo stato riconosciuto all'appaltatrice anche l'equivalente monetario delle cennate opere, va senz'altro riconosciuto al Parte_1 opponente, a titolo risarcitorio, l'importo da sborsare per l'esecuzione degli interventi necessari ai fini della eliminazione dei vizi e difetti di conformità, come puntualmente accertati e descritti nella relazione del C.T.U..
Per quanto concerne il dovuto per il titolo sopra indicato, ritiene questo Giudice di dover parzialmente rettificare la quantificazione operata dal Consulente d'Ufficio.
Invero, il C.T.U. incaricato ha quantificato i costi da sostenere per l'esecuzione degli interventi necessari ai fini della eliminazione dei vizi e difetti di conformità di talune delle opere realizzate dalla assumendo, quali parametri di Controparte_1 riferimento i corrispettivi previsti nei contratti di appalto dedotti in lite ed applicando anche la riduzione del 15%, corrispondente allo “sconto” riconosciuto dalla odierna opposta al Condominio committente.
Ritiene, tuttavia, questo Giudice – condividendo sul punto i rilievi di parte opponente
– che non vi sia ragione per operare, sull'importo dovuto a titolo risarcitorio, la riduzione percentuale di cui sopra si è detto;
invero, non vi è elemento alcuno che consenta di ritenere con certezza che il Parte_1
in sede di conclusione del contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione
[...] degli interventi per l'eliminazione dei vizi possa con certezza ottenere il medesimo sconto accordatole dalla Controparte_1
Ed anzi, nel quantificare il dovuto per il titolo sopra indicato deve anche considerarsi che, medio tempore, le condizioni di mercato sono cambiate e si è registrato un
14 significativo incremento del prezzo dei materiali edili e dei corrispettivi normalmente richiesti dalle imprese di costruzioni;
incremento che alla data della presente decisione – alla quale va “attualizzato” il dovuto a titolo risarcitorio – può individuarsi nella misura del 10%.
Invero, sul punto, anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dopo aver premesso che i costi per gli interventi di ripristino (comprensivi di quelli per i ponteggi necessari) erano stati quantificati facendo applicazione dei prezzi risalenti al 2014, ha evidenziato quanto segue: “Ovviamente i prezzi, se li andiamo a considerare al momento dell'apertura della causa (anno 2018) sicuramente erano maggiorati almeno del 5%”.
Va, ancora, evidenziato che il C.T.U. incaricato ha accertato che tanto per l'esecuzione dei lavori di ripristino che per l'ultimazione delle opere non portate a compimento dalla odierna opposta sarà necessario anche installare nuovamente i ponteggi sulle facciate interessate dai predetti interventi, con i costi connessi e consequenziali.
Ebbene, anche di tale esborso deve tenersi conto in sede di quantificazione del dovuto a titolo risarcitorio in favore del Condominio;
invero, proprio in ragione delle condotte addebitabili alla l'odierno opponente si troverà a Controparte_1 dover nuovamente sostenere i costi per ponteggi dopo che, nella quantificazione del valore delle prestazioni eseguite dall'appaltatrice e di determinazione del dovuto a saldo in favore della , si è tenuto conto per intero delle spettanze per la messa in opera Pt_3 dei ponteggi, che, tuttavia, sono stati dapprima sottoposti a sequestro e poi smontati e rimossi senza che siano state ultimate le opere appaltate ed eseguiti i necessari interventi di ripristino sulle opere non realizzate a regola d'arte.
In particolare, al fine di assicurare l'effettivo ristoro, anche sull'importo indicato dal
C.T.U. quale costo da sostenere per i ponteggi va riconosciuto un incremento del 10%.
Pertanto, considerato che il C.T.U., descritti partitamente gli interventi da realizzare per eliminare vizi e difformità riscontrati in talune delle opere eseguite dalla
[...]
facendo applicazione dei prezzi da contratto ed applicando anche lo Controparte_1 sconto del 15%, ha quantificato in euro 5.793,60 per la palazzina A ed in euro 8.827,93 per la palazzina D i costi per l'esecuzione dei lavori di ripristino, per le ragioni sopra
15 esposte deve procedersi innanzitutto ad incrementare gli importi in questione del 25%
(di cui il 15% per eliminare la riduzione per lo sconto ingiustificatamente operata dal
Consulente ed il 10% per adeguare il dovuto ai mutati prezzi di mercato); rilevato, inoltre, che il C.T.U., sempre facendo applicazione delle condizioni economiche previste nei contratti per cui è causa, ha quantificato in euro 28.390,00 i costi da sostenere per i ponteggi, va effettuato l'adeguamento ai mutati prezzi di mercato, con applicazione di un incremento del 10%, anche con riferimento a quest'ultima voce di danno.
Ebbene, operati i cennati adeguamenti, il dovuto dalla società opposta in favore del opponente per l'esecuzione degli interventi necessari per eliminare i vizi e Parte_1 difetti delle opere realizzate può quantificarsi in complessivi euro 49.505,91 oltre IVA, di cui euro 7.242,00, oltre IVA, per lavori da eseguire sulla palazzina A, euro 11.034,91, oltre IVA, per interventi da effettuare sulla palazzina D, ed euro 31.229,00, oltre IVA, per i ponteggi.
Atteso, poi, che il con gli Parte_1 scritti conclusionali, ha conteggiato tra le voci di danno anche i costi da sostenere per ultimare i lavori, va osservato che una pretesa di tal fatta è del tutto infondata.
Ed infatti, sulla può sì farsi gravare il costo per i ponteggi Controparte_1 da mettere nuovamente in opera non solo per l'esecuzione dei lavori di ripristino ma anche per l'ultimazione delle opere;
ma ciò solo in ragione del fatto che nel valore delle prestazioni da liquidare in favore della predetta società appaltatrice si è ricompreso quello relativo ai predetti ponteggi, ancorché sequestrati e poi rimossi prima della ultimazione degli interventi.
Per converso, atteso l'effetto liberatorio indefettibilmente riconnesso alla risoluzione dell'appalto, il non ha titolo Parte_1 alcuno per pretendere dalla controparte – alla quale, naturalmente, nulla è stato riconosciuto o versato per opere non eseguite – anche le somme che il C.T.U. ha indicato come necessarie per ultimare i lavori.
Passando, ora, ad esaminare le pretese azionate dal Parte_1 per il ritardo nella riconsegna delle aree di cantiere, ritiene
[...] questo Giudice che, acclarata l'imputabilità, alla società appaltatrice, del sequestro dei
16 ponteggi e della conseguente, protratta interruzione dei lavori, va accolta la domanda dell'opponente volta ad ottenere la somma di euro 3.000,00 a titolo di penale contrattualmente prevista per il ritardo.
Per converso, non può darsi seguito all'ulteriore domanda di parte opponente volta ad ottenere l'ulteriore somma di euro 44.000,00 a titolo di risarcimento del danno da ritardo.
Ed infatti, prescindendo pure da ogni considerazione in merito alla corretta individuazione dei giorni di ritardo cui il ha parametrato la somma Parte_1 richiesta a titolo risarcitorio, va osservato che – come certo ben noto - mentre la previsione di una penale esonera la parte che la richieda dall'onere di fornire la prova effettiva, nell'an e nel quantum, del pregiudizio sofferto, a diverse determinazioni deve pervenirsi allorquando la medesima parte, per lo stesso “evento” posto a base della clausola ex art. 1382 c.c., richieda il risarcimento del danno ulteriore o, comunque, non coperto dalla clausola penale.
Invero, in ipotesi di tal fatta l'istante deve allegare in maniera specifica e dimostrare che, per effetto del ritardo o dell'inadempimento addebitabili alla controparte, abbia subito un danno risarcibile.
Laddove, poi – come nel caso di specie – venga richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale deve rammentarsi che, come evidenziato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile solo a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, o autonomo fondamento normativo sovranazionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio subito, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa” (in questo senso, in relazione a fattispecie di grave ritardo di voli internazionali, Cass. Civ.,
Sez. III, 31 maggio 2024, n. 13532; Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio 2024, n. 20941).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta, non può non considerarsi che il opponente, nel termine per le allegazioni assertive, a fondamento della Parte_1 spiegata domanda risarcitoria ha allegato null'altro se non i disagi correlati alla
17 impossibilità di piena fruizione ed utilizzo delle aree comuni, per la permanenza delle opere provvisionali e degli allestimenti di cantiere;
ed è evidente che siffatte allegazioni
– peraltro, oltremodo generiche e neppure specificamente ancorate alla situazione concreta – non consentono di ravvisare un danno non patrimoniale passibile di ristoro a norma dell'art. 2059 c.c..
Ritiene, poi, questo Giudice che neppure debbano vagliarsi nel merito, dacché evidentemente inammissibili, le prospettazioni del tutto nuove svolte dal
[...]
negli scritti conclusionali, a conforto delle Parte_1 spiegate istanze risarcitorie.
Invero, atteso che con le domande originariamente proposte in via riconvenzionale, il aveva invocato, quale “fatto dannoso” addebitabile alla società Parte_1 appaltatrice, il ritardo nella riconsegna dell'area di cantiere, è evidente che con le deduzioni e richieste svolte negli scritti conclusionali, si è introdotta una causa petendi completamente diversa, essendo stata allegata, a conforto della domanda risarcitoria svolta, una asserita impossibilità di “usufruire di bonus facciate, bonus 110% ed altre agevolazioni fiscali cui avrebbe avuto titolo”, “a causa dell'inadempimento di , CP_1 della notifica del decreto ingiuntivo e della necessità di proporre opposizione”, con conseguente impossibilità di modificare lo stato dei luoghi per evidenti finalità probatorie”.
E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si osserva che, ancora una volta, le deduzioni del opponente, del tutto generiche e non confortate da Parte_1 alcun elemento di prova, non potrebbero in nessun caso ritenersi idonee a fondare una domanda di ristoro del danno (neppure concretamente allegato). Peraltro, il presente giudizio è stato preceduto da un procedimento per ATP, introdotto dalla
[...] proprio al fine di “cristallizzare l'accertamento sullo stato dei luoghi, e Controparte_1 la stessa Consulenza tecnica disposta in questa sede è stata portata a compimento in tempi tali da consentire senz'altro al di accedere ai benefici fiscali Parte_1 menzionati (ove ritenuto e voluto e, naturalmente, previo accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa che, tempo per tempo, ha previsto e disciplinato i menzionati benefici).
18 Va, infine, osservato che, accertati i crediti vantati, da ciascuna delle parti in lite - crediti fondati, sia pur a diverso titolo, sui medesimi rapporti contrattuali - va operata la cd. compensazione impropria tra gli stessi, fino a concorrenza reciproca.
A tale ultimo proposito va rammentato che la c.d. compensazione impropria (o atecnica) è un istituto di elaborazione giurisprudenziale, che opera quando le contrapposte ragioni di credito delle parti scaturiscono dal medesimo rapporto obbligatorio, anche complesso, o da rapporti accessori: il fenomeno rappresenta un mero accertamento contabile di "dare e avere" con elisione automatica dei rispettivi crediti, fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione o richiesta di parte. Questo tipo di compensazione è, infatti, sottratto all'applicazione della disciplina predisposta dal legislatore, con gli artt. 1241 e ss. c.c.; in particolare, per essa non opera il divieto officioso della compensazione propria previsto dall'art. 1242 c.c..
In conclusione, dunque, in parziale accoglimento delle ragioni di opposizione e domande riconvenzionali svolte dal Parte_1
deve pervenirsi alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 4916/2018, emesso dal
[...]
Tribunale di Roma il 28 febbraio 2018.
Indi, accertato che alla per le opere realizzate in esecuzione Controparte_1 dei contratti di appalto dedotti in lite, è ancora dovuto l'importo di euro 36.646,24 oltre
IVA (e così complessivi euro 40.292,86) ed accertato che al
[...]
per i titoli dedotti in lite, è dovuto il complessivo Parte_1 importo di euro 57.456,50 – di cui euro 49.505,91 oltre IVA (e, dunque, complessivi euro 54.456,50) a titolo di ristoro dei danni (comprensivi dei costi da sostenere per i ponteggi) per le opere non correttamente eseguite dall'appaltatrice ed euro 3.000,00 a titolo di penale per il ritardo - ed operata, alfine, la compensazione cd. impropria tra i cennati, contrapposti crediti, la va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore del , della somma di euro Parte_1
17.163,64, oltre interessi con decorrenza dalla data della domanda.
Ritiene, infine, questo Giudice che, anche in ragione della parziale soccombenza reciproca, sussistano giusti motivi per compensare, in ragione della metà, le spese processuali (comprensive anche di quelle del procedimento per ATP), che, per la
19 restante metà, vanno poste a carico della nella misura liquidata Controparte_1 in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati con D.M. n. 147/2002.
Va, poi, posto in via definitiva a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, il pagamento del compenso in favore del C.T.U. nominato nel presente giudizio.
Va, invece, posto in via definitiva a carico della società odierna opposta il compenso in favore del C.T.U. nominato nel procedimento per ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE ON, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 24082/2018 R.G., così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. n. 4916/2018, emesso dal Tribunale di Roma il
28 febbraio 2018.
- Accerta e dichiara che alla per le opere realizzate in Controparte_1 esecuzione dei contratti di appalto dedotti in lite, è ancora dovuto l'importo di euro 36.646,24 oltre IVA (e così complessivi euro 40.292,86).
- Accerta e dichiara, inoltre, che al Parte_1
per i titoli dedotti in lite, è dovuto il complessivo importo di euro
[...]
57.456,50, di cui euro 49.505,91 oltre IVA (e, dunque, complessivi euro
54.456,50) a titolo di ristoro dei danni (comprensivi dei costi da sostenere per i ponteggi) per le opere non correttamente eseguite dall'appaltatrice ed euro
3.000,00 a titolo di penale per il ritardo.
- Indi, previa compensazione impropria fra i suindicati, contrapposti crediti, condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, della somma di euro 17.163,64, oltre Parte_1 interessi con decorrenza dalla data della domanda.
- Rigetta ogni ulteriore e diversa domanda restitutoria e risarcitoria avanzata dal
Parte_1 Parte_1
20 - Rigetta, inoltre, la domanda della volta ad ottenere la Controparte_1 declaratoria della nullità delle clausole trasfuse negli artt. 11 e 17 dei contratti di appalto oggetto di causa.
- Compensa le spese processuali in ragione della metà e condanna la
[...] alla rifusione, in favore del Controparte_1 Parte_1
della restante metà di dette spese, che liquida (quanto
[...] alla metà dovuta in rifusione) in complessivi euro 6.906,50 – di cui euro 406,50 per spese vive ed euro 6.500,00 per compensi – oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone in via definitiva a carico della e del Controparte_1 [...]
in ragione del 50% ciascuno, il Parte_1 pagamento del compenso in favore del C.T.U. nominato nel presente giudizio.
- Pone in via definitiva a carico della il pagamento del Controparte_1 compenso in favore del C.T.U. nominato nel procedimento per ATP.
Così deciso, in Roma, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice
LE ON
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE ON, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 24082/2018 R.G. e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., Geom. P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in alla Via Germanico n. 197, presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Felicia D'Amico, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E
con sede in alla Via Italo Controparte_1 Pt_1
Orto n. 13 (P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Ing. P.IVA_2 CP_2
, elettivamente domiciliata in alla Via Nomentana n. 403, presso lo studio
[...] Pt_1 dell'Avv. Alessandro Testa, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 4916/2018, reso dal
Tribunale di Roma il 28 febbraio 2018.
CONCLUSIONI: per l'opponente: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, in via principale e nel merito, A) annullare il provvedimento monitorio opposto. B) Accertare
1 e dichiarare l'inadempimento della alle previsioni Controparte_1 degli artt. 6, 9, 11, 16 e 17 dei contratti sottoscritti con il Parte_1
C) Condannare la predetta società appaltatrice alla
[...] Parte_1 restituzione, in favore del opponente, i) della somma di euro 22.595,80, Parte_1 versata per il noleggio dei ponteggi, oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
ii) della somma di euro 17.473,70 o del diverso importo ritenuto di giustizia, quale corrispettivo versato per opere non eseguite o non realizzate a regola d'arte. D) Condannare, inoltre, la al Controparte_1 pagamento, in favore del della Parte_1 somma di euro 47.000,00 (euro 3.000,00 + euro 44.000,00) o del diverso importo ritenuto di giustizia, a titolo di penale per la ritardata riconsegna del cantiere. Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Voglia, il Tribunale, rigettare le ragioni di opposizione e domande proposte dal in quanto Parte_1 inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto
Ingiuntivo n. 4916/2018. In subordine, nel merito accertare il credito della
[...]
per tutti i lavori eseguiti in favore del Controparte_1 Parte_1 opponente e, per l'effetto, condannare lo Stesso al pagamento, in favore della predetta società appaltatrice, dell'importo di euro 40.080,34, IVA inclusa, o della diversa somma accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi di mora dalla domanda al soddisfo. In ogni caso, rigettare le domande proposte in via riconvenzionale dal in quanto infondate per tutte le Parte_1 ragioni esposte in atti e dichiarare, altresì, la nullità delle clausole contrattuali vessatorie trasfuse negli artt. 11 e 17 dei contratti di appalto per cui è causa. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la unipersonale chiedeva Controparte_1 ingiungersi, al il pagamento Parte_1 della complessiva somma di euro 40.080,34 (IVA inclusa), oltre interessi di mora, dalla
2 “data del dovuto e sino al soddisfo”, ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.
A conforto della domanda, la ricorrente allegava che
➢ con due distinti contratti di appalto, il Parte_1 Parte_1
[... le aveva affidato l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria Parte_1 presso le palazzine A e D;
➢ gli interventi di manutenzione ordinaria oggetto di appalto erano stati partitamente indicati nel computo allegato a ciascun contratto e nelle “modifiche contrattuali” intervenute in corso d'opera;
➢ il corrispettivo per i lavori appaltati era stato concordemente fissato in complessivi euro 194.000,00 (euro 97.000,00 per ciascuna palazzina) oltre IVA;
➢ era stato, altresì, concordato che il suindicato corrispettivo doveva essere versato in ventiquattro rate mensili, a decorrere dal mese successivo all'inizio dei lavori;
➢ senonché il dopo aver Parte_1 pagato le prime dieci rate, per un complessivo ammontare di euro 82.005,59 oltre IVA (di cui euro 59.409,79 oltre IVA per lavorazioni ed euro 22.595,80 oltre IVA per i ponteggi), successivamente, nonostante l'avanzamento dei lavori, non le aveva più versato alcunché;
➢ a fronte del grave inadempimento addebitabile al Condominio committente, si era trovata costretta a “dichiarare” la risoluzione dei contratti di appalto in essere nonché a promuovere un procedimento per ATP onde ottenere l'accertamento dello stato dei luoghi e dei lavori in concreto già eseguiti;
➢ il Consulente incaricato nel suindicato procedimento aveva accertato che, fino alla data di risoluzione dei contratti, essa aveva già eseguito lavori per un importo pari ad euro 95.846,46 oltre IVA;
➢ pertanto, avendo ricevuto la sola somma di euro 59.409,79 oltre IVA, vantava ancora un credito di euro 36.436,67 oltre IVA (e, dunque, complessivi euro
40.080,34).
In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Roma adito emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 4916/2018, depositato il 28 febbraio 2018 e notificato all'ingiunto l'1 marzo 2018.
3 Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva tempestiva opposizione il il quale contestava Parte_1 integralmente le avverse pretese eccependo, tra l'altro, che la Controparte_1 unipersonale si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni gravanti a suo carico dacché aveva omesso molte delle lavorazioni previste in contratto e, comunque, aveva mal eseguito i restanti lavori.
Il opposto deduceva, poi, che Parte_1
➢ in forza di quanto previsto con clausola trasfusa nell'art. 6 di entrambi i contratti di appalto, i lavori appaltati dovevano essere ultimati, in ciascuna palazzina, nel termine di giorni 100 a decorrere dalla data di consegna;
➢ dal computo di tale termine dovevano essere escluse le sole “sospensioni per condizioni metereologiche avverse e festività”;
➢ all'art. 9 di entrambi i contratti di appalto era stata prevista una penale, pari ad euro 100,00 al giorno, per un massimo di trenta giorni, in caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione ed ultimazione dei lavori;
➢ nel caso di specie, atteso che la consegna del cantiere era intervenuta nel dicembre 2014, tenendo conto della proroga successivamente concessa, i lavori appaltati dovevano essere ultimati entro il settembre 2015;
➢ ed invece, la aveva riconsegnato le Controparte_1 aree di cantiere – peraltro, senza aver neppure ultimato i lavori – solo in data
20 maggio 2016;
➢ inoltre, la aveva violato le norme Controparte_1 tecniche e di sicurezza concernenti la messa in opera dei ponteggi;
➢ a causa di tale inosservanza si era verificato un infortunio – ovvero la caduta di un operaio dal ponteggio – a seguito del quale era stato disposto il sequestro dei cennati ponteggi, con l'avvio di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della società appaltatrice;
➢ del tutto legittimamente, dunque, a fronte delle avverse gravi inadempienze, erano stati sospesi i pagamenti;
4 ➢ d'altro canto, l'art. 11 dei contratti di appalto dedotti in lite prevedeva espressamente, in caso di “trasgressione alle prescrizioni del capitolato”, la facoltà della parte committente di sospendere i pagamenti;
➢ inoltre, all'art. 17 dei medesimi contratti risultava previsto che ogni responsabilità per eventuali infortuni sarebbe rimasta ad esclusivo carico dell'appaltatrice, “restandone sollevato il Condominio e per esso
l'amministratore e la direzione dei lavori”.
Su tali premesse il illustrate Parte_1 le ragioni a fondamento delle proprie eccezioni e domande riconvenzionali, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la Controparte_1
la quale contestava le avverse ragioni di opposizione e domande
[...] deducendo, inter alia, che
➢ il ritardo nell'avvio e nella esecuzione dei lavori era imputabile alla condotta ostruzionistica tenuta da taluni condomini oltre che alla inerzia del Direttore dei lavori;
➢ il credito azionato in sede monitoria risultava confortato dagli accertamenti svolti dal Consulente incaricato in sede di ATP;
➢ in particolare, il predetto C.T.U. aveva anche accertato che i vizi asseritamente inficianti i lavori eseguiti non erano tali da escludere il diritto di essa appaltatrice al compenso;
➢ risultavano, inoltre, infondati gli avversi addebiti circa la non corretta messa in opera dei ponteggi;
➢ in ogni caso, il sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria aveva interessato solo una parte dei ponteggi ed era intervenuto allorquando i lavori che richiedevano l'impiego degli stessi erano stati in massima parte ultimati;
➢ l'infortunio lamentato dal opponente era stato, in realtà, simulato Parte_1 dal suo ex dipendente, con finalità estorsive.
La società opposta eccepiva, altresì, la nullità ed inefficacia delle clausole trasfuse negli artt. 11 e 17 dei contratti di appalto dedotti in lite, dacché non fatte oggetto di specifica e separata approvazione scritta da parte di essa contraente non predisponente;
5 indi, ricostruita la cronologia degli eventi ed illustrate le ragioni a fondamento delle proprie eccezioni e domande, rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
Incardinatasi la lite si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta, con l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP, con l'escussione dei testi , ed nonché con Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
l'espletamento di C.T.U..
Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. – all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************
In apertura di motivazione, atteso che la parte opposta ha ribadito le proprie contestazioni in merito alla nullità della C.T.U. per violazione del contraddittorio, va evidenziato come le stesse, alla luce delle emergenze in atti, si palesino immeritevoli di seguito.
Invero, per quanto inferibile dagli atti, entrambe le parti sono state messe in condizione di partecipare alle operazioni peritali, avendo ricevuto tempestiva comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per l'inizio delle operazioni peritali e per la relativa prosecuzione.
Ed infatti, risulta dagli atti che: i) all'udienza dell'11 maggio 2022, fissata per il conferimento dell'incarico, il C.T.U. nominato comunicava alle parti presenti che le operazioni peritali avrebbero avuto inizio il 9 giugno 2022, alle h. 14:00, presso il suo studio;
ii) alla medesima udienza il Giudice concedeva alle parti termine fino al 5 giugno 2022 per eventuale nomina di C.T.P.; iii) con missiva inviata a mezzo pec in data 12 maggio 2022, il C.T.U. comunicava alle parti una variazione del luogo e dell'ora di inizio delle operazioni peritali;
segnatamente, il C.T.U. comunicava che il primo incontro, già fissato per il 9 giugno 2022, si sarebbe tenuto presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di in piazza della Repubblica n. 59, Pt_1 terzo piano, con inizio alle ore 10:30; iv) la comunicazione in questione veniva inviata
6 dal C.T.U. all'indirizzo di posta elettronica certificata dei Difensori delle parti (e, dunque, anche dell'Avv. Alessandro Testa, Procuratore della Controparte_1
e del solo C.T.U. nominato dal Condominio opponente;
v) nella medesima comunicazione sopra indicata il C.T.U., nel rappresentare di non aver rinvenuto in atti la nomina del C.T.P. di parte opposta, invitava l'Avv. Alessandro Testa a comunicare al
C.T.P. data, luogo ed ora fissati per l'avvio delle operazioni peritali;
vi) alla successiva data del 17 maggio 2022 l'Avv. Alessandro Testa depositava l'atto di nomina del C.T.P. di parte opposta;
vii) all'incontro tenutosi il 9 giugno 2022 non presenziavano né il
Difensore costituito né il C.T.P. di parte opposta;
per quanto inferibile dall'allegato verbale di incontro, nel frangente il C.T.U. si premurava di contattare l'Avv. Alessandro
Testa al recapito telefonico del suo studio e tentava anche di contattare il C.T.P. al cellulare, senza ottenere risposta;
viii) all'incontro del 9 giugno 2022 il C.T.U., alla presenza del solo Consulente di parte opponente, provvedeva a dare lettura dei quesiti e ad esaminare gli atti depositati dalle parti ed il fascicolo del procedimento per ATP;
in tale frangente il C.T.U. fissava, poi, il successivo incontro, per la prosecuzione delle operazioni, per il 13 luglio 2022, h. 10:30, presso i luoghi di causa;
ix) il successivo incontro, per le operazioni di rilievo presso i luoghi di causa, si teneva regolarmente alla data ed ora fissate ed allo stesso presenziavano tanto il C.T.P. che il Difensore di parte opposta i quali non sollevavano alcuna eccezioni né avanzavano rilievi o richieste in merito all'incontro di inizio delle operazioni, cui in concreto non avevano partecipato.
Ciò posto, è ben evidente che la sia stata posta in Controparte_1 condizione di partecipare alle operazioni peritali e che, dunque, non vi sia stata alcuna violazione del contraddittorio;
in particolare, risulta documentato che la comunicazione a mezzo pec del 12 maggio 2022, con la quale il C.T.U. comunicava la variazione - rispetto a quanto indicato all'udienza tenutasi il giorno precedente - dell'ora e del luogo fissati per il primo incontro, veniva regolarmente inviata all'indirizzo pec del Legale costituito per la società opposta;
e risulta parimenti dagli atti che la dichiarazione di nomina del C.T.P. di parte opposta veniva depositata solo in data 17 maggio 2022, ovvero dopo l'invio della suindicata comunicazione.
Passando, dunque, all'esame del merito va rammentato che - come accennato in premessa, in data 14 ottobre 2014 il Controparte_3
[... [...]
appaltava alla l'esecuzione di lavori di manutenzione
[...] Controparte_1
(come specificati negli allegati capitolati) per un corrispettivo di euro 95.715,00 oltre
IVA per la palazzina A e di euro 95.715,00 oltre IVA per la palazzina D, da corrispondere in nn. 24 ratei mensili.
I detti accordi venivano successivamente integrati con la “scrittura privata di modifica al contratto di appalto del 13 ottobre 2015”, sottoscritta il 28 maggio 2015 avente ad oggetto la realizzazione di lavori originariamente non previsti, da eseguire in sostituzione di altri già concordati.
Ciò premesso, va ora evidenziato che è pacifico che l'esecuzione dei lavori appaltati sia stata definitivamente interrotta e che i contratti per cui è causa siano stati risolti;
tuttavia, atteso che l'iniziativa in tal senso risulta essere stata assunta dalla
[...] sul presupposto dell'inadempimento della controparte agli obblighi di Controparte_1 pagamento assunti (cfr. comunicazione del 26 marzo 2016, all. AA del fascicolo di parte opposta), e che il Condominio opponente, dal canto proprio, ha dedotto di aver legittimamente sospeso detti pagamenti in ragione delle avverse condotte di inesatto adempimento e del grave ritardo maturato dall'appaltatrice, occorre accertare a quale delle parti in lite sia imputabile l'inadempimento e quale sia l'effettiva causa del grave ritardo e della definitiva interruzione dei lavori oggetto di appalto.
Orbene, sul punto – attesi gli addebiti formulati dal all'indirizzo della Parte_1 società opposta - va rammentato che con clausola trasfusa nell'art. 6, I co., dei cennati contratti veniva previsto quanto segue: “I lavori devono essere condotti in modo che le opere siano ultimate in ogni loro parte entro giorni lavorativi 100 (cento) per ogni singola palazzina, dalla data di consegna escluse le sospensioni per condizioni metereologiche avverse (documentate) e per i periodi festivi”.
Il termine per l'ultimazione dei lavori veniva, poi, concordemente prorogato di complessivi 50 giorni lavorativi, in forza dell'accordo integrativo e parzialmente modificativo delle originarie pattuizioni, trasfuso nella scrittura privata sottoscritta il 28 maggio 2015.
All'art. 17 dei contratti di appalto – recante la rubrica “Obblighi ed oneri dell'Appaltatore” – veniva specificamente previsto, inter alia, quanto segue:
“L'appaltatore avrà a carico anche le seguenti prescrizioni di cui dichiara di aver
8 tenuto conto nella determinazione dei prezzi;
esse pertanto sono comprese e compensate nel corrispettivo d'appalto: a) l'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera, l'attuazione d'opere provvisionali e di quanto disposto dal Piano di
Sicurezza secondo le più recenti normative in merito;
pertanto, ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio, ricadrà sull'impresa appaltatrice, restandone sollevato il Condominio e, per esso, l'Amministratore e la Direzione Lavori”. […] In tal senso compete all'Appaltatore: 1) la responsabilità inerente l'andamento dei lavori con l'obbligo di seguire lo svolgimento dei lavori per assicurarne la realizzazione in conformità ai patti contrattuali e nel rispetto rigoroso delle recenti normative di sicurezza in cantiere;
[…]. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore: […] 8) l'onere relativo alla progettazione, regolare esecuzione, certificati di idoneità di omologazione
e di quant'altro inerente i ponteggi”.
Ancora, il successivo art. 18 dei contratti, contenente la previsione degli “obblighi ed oneri del Committente”, alla lettera b), nel prevedere come fossero a carico del
Condominio “le spese per il conseguimento di eventuali licenze e relativi oneri”, specificava quanto segue: “S'intende tassativamente escluso qualsiasi onere relativo alla progettazione, regolare esecuzione, certificati di idoneità di omologazione e di quant'altro inerente ai ponteggi, essendo tali oneri compresi tra quelli a carico dell'Appaltatore”.
Infine, per quanto di interesse nella fattispecie concreta, all'art. 11 dei contratti dedotti in lite veniva previsto quanto segue: “In caso di trasgressioni alle prescrizioni del presente Capitolato si procederà alla sospensione dei pagamenti finché l'impresa non fornirà prova di sufficiente organizzazione e volontà di assolvere gli impegni assunti”.
Richiamate le clausole contrattuali rilevanti ai fini della decisione che ci occupa deve, ora, evidenziarsi che la società opposta, al fine di contrastare gli avversi addebiti e le domande proposte in via riconvenzionale dal opponente, ha eccepito la Parte_1 nullità delle clausole trasfuse negli artt. 11 e 17 dei contratti di appalto dedotti in lite, dacché vessatorie, contenute in documenti contrattuali predisposti dalla controparte e non fatte oggetto di specifica e separata approvazione scritta da parte di essa appaltatrice.
9 In particolare, atteso che le predette clausole hanno un contenuto oltremodo ampio ed articolato, la ha riferito la propria doglianza, specificamente, Controparte_1 alla previsione dell'art. 11 contemplante, in favore del Condominio, la facoltà di sospendere i pagamenti “in caso di trasgressioni alle prescrizioni del capitolato” da parte di essa appaltatrice, nonché alla previsione dell'art. 17 secondo cui “ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio, ricadrà sull'impresa appaltatrice restandone sollevato il Condominio e, per esso, l'Amministratore e la direzione dei lavori”.
Ciò posto, ritiene questo Giudice che la domanda della società opposta, volta ad ottenere l'accertamento e la declaratoria della nullità delle suddette clausole non possa trovare accoglimento.
Invero, anche a voler ritenere che entrambe le cennate clausole rientrino astrattamente nel novero di quelle vessatorie a norma dell'art. 1341, II co., c.c., non può non considerarsi che la specifica e separata approvazione per iscritto, da parte dell'accettante, delle clausole onerose o vessatorie, è prevista, dalla disposizione citata, solo per i negozi cd. a relazione imperfetta, i quali implicano la predisposizione del regolamento contrattuale da parte di un contraente - approvato dall'altro con un mero atto di adesione - ed il perfezionamento dell'accordo mediante la sottoscrizione di moduli o formulari preordinati dal cd. contraente forte per regolare, in maniera uniforme, determinati rapporti con la “propria clientela”.
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità e di merito, nei suoi arresti più recenti, ha evidenziato che possono qualificarsi come contratti per adesionem (riguardo ai quali, soltanto, sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle cosiddette clausole vessatorie, pena l'invalidità delle stesse) quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (dacché predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne
10 liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui l'accordo sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti ovvero mediante sottoscrizione di uno schema contrattuale predisposto da entrambi i contraenti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, 30 gennaio 2008, n. 2110; Cass. Civ., Sez. III, 19 maggio
2006, n. 11757; conf., Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3184; Cass. Civ., 15 febbraio 2002, n. 2208; Cass. Civ., 16 febbraio 2001, n. 2294; Cass. Civ., 26 giugno
1999, n. 6644; Cass. Civ., 1 dicembre 2000, n. 15385; Cass. Civ., 26 giugno 1999, n.
6644; Cass. Civ., 14 agosto 1997, n. 7626; Corte d'Appello di Milano, Sez. II, 24 aprile
2007, n. 1154; Tribunale di Torino, Sez. VIII, 26 novembre 2005).
Resta, poi, fermo che grava sulla parte che intenda invocare l'operatività della disciplina di tutela di cui all'art. 1341 c.c. dimostrare che il contratto contenente la clausola vessatoria sia stato concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti dalla controparte per disciplinare in maniera uniforme una serie indefinita di rapporti contrattuali.
Ciò posto, nel caso di specie non vi è elemento alcuno per ritenere che i contratti di appalto dedotti in lite rientrino nel novero dei contratti per adesione (ovvero di quelli contenenti un regolamento di interessi predisposto unilateralmente dal Condominio per disciplinare in maniera uniforme una serie indistinta di rapporti con gli appaltatori).
Ed infatti, la - gravata, ripetesi, dall'onere di allegazione e Controparte_1 prova - nulla ha dedotto ed allegato in proposito;
ad ogni buon conto, la stessa natura e posizione del contraente asserito predisponente e, in particolare, la considerazione che certamente il odierno opponente non suole intrattenere una serie indefinita Parte_1 di rapporti contrattuali con società appaltatrici, vale ad escludere in radice la possibilità di ricondurre i contratti per cui è causa nel novero dei cd. contratti per adesione (ai quali soltanto – ripetesi – si applica la disciplina prevista nell'art. 1341, II co., c.c.).
Dovendosi, dunque, ritenere, le cennate clausole contrattuali, pienamente valide, efficaci e vincolanti tra le parti, alla luce delle complessive emergenze in atti e degli accertamenti svolti dal C.T.U. non può che considerarsi giustificata la sospensione dei pagamenti da parte del odierno opponente, con conseguente non Parte_1 imputabilità, allo Stesso, delle condotte di grave inadempimento invocate dalla
[...]
[...] [...]
a fondamento dell'operato recesso dai contratti di appalto ancora in Controparte_4 esecuzione.
Ed infatti, risulta dagli atti che a seguito di un accesso al cantiere, effettuato in occasione ed in conseguenza di un incidente ivi occorso, la competente ASL rilevava la non conformità dei ponteggi installati dalla alle regole tecniche Controparte_1
e norme di sicurezza, prescrivendo una serie di interventi per la relativa messa in sicurezza;
risulta, inoltre, che nel frangente veniva disposto il sequestro dei ponteggi con conseguente preclusione alla prosecuzione dei lavori ed impossibilità di portare a compimento le opere nel termine concordato.
Sul punto anche il C.T.U. nominato - in risposta allo specifico quesito con il quale si richiedeva di accertare a chi dovesse addebitarsi il sequestro dei ponteggi e se i ritardi nella esecuzione delle opere fossero conseguenza del cennato sequestro o di diversi fattori - ha così argomentato e concluso: “Il sequestro del ponteggio è avvenuto da parte della il giorno 8 luglio 2015 a causa di un incidente sul cantiere, dopo aver CP_5 contestato alla delle irregolarità di sicurezza sui parapetti, Controparte_1 ancoraggio e stato di conservazione (art. 126 D.Lgs. 81/08) e sulla recinzione (art. 109
D.Lgs. 81/08). I ritardi sono da imputare sicuramente al sequestro del cantiere”.
Ed a tale ultimo proposito non par superfluo rimarcare che anche gli interventi per la messa in sicurezza dei ponteggi venivano eseguiti e completati solo a distanza di svariati mesi dal relativo sequestro onde il Parte_1 riotteneva la disponibilità dell'area di cantiere, peraltro ad opere non
[...] ultimate, solo in data 20 maggio 2016.
Va, poi, evidenziato che il C.T.U. incaricato nel presente giudizio ha anche accertato come talune delle opere e lavorazioni realizzate dalla fossero Controparte_1 state eseguite non a regola d'arte o in violazione delle prescrizioni contrattuali.
Ebbene, a fronte di tali complessive emergenze, può ritenersi senz'altro giustificata la sospensione dei pagamenti da parte del Parte_1
e ciò non solo in forza delle previsioni dell'art. 11 dei contratti dedotti in lite
[...] ma anche alla luce del disposto dell'art. 1460 c.c..
12 Anche per tale ragione va senz'altro escluso che la potesse Controparte_1 legittimamente invocare la risoluzione dei contratti per cui è causa per avverso, grave inadempimento.
Ad ogni buon conto, essendo pacifica l'intervenuta risoluzione dei cennati contratti, va rammentato che quello di appalto non rientra nel novero dei contratti a prestazioni continuative dovendosi piuttosto qualificare come contratto ad esecuzione prolungata onde la relativa risoluzione opera ex tunc comportando gli effetti restitutori e liberatori previsti dall'art. 1458 c.c., i quali prescindono dalla imputabilità dell'inadempimento.
Va, poi, rammentato che laddove, intervenuta la risoluzione del contratto, non sia possibile la restituzione in forma specifica della prestazione eseguita, la restitutio in integrum può essere assicurata per equivalente;
e ciò è quanto normalmente accade nei contratti di appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di opere atteso che negli stessi è generalmente impossibile la “restituzione” in natura dell'opera realizzata onde la restitutio in integrum in favore dell'appaltatore va assicurata per equivalente monetario, ovvero con il pagamento di importo corrispondente al valore delle opere realizzate ed acquisite dalla parte committente, da determinare in base ai corrispettivi pattuiti.
Fatte le precisazioni di cui sopra, va evidenziato che – come accertato dal C.T.U. nominato in questa sede – al momento della interruzione dei lavori cui hanno fatto seguito la “comunicazione di risoluzione” (più propriamente di recesso unilaterale) e l'abbandono del cantiere da parte della quest'Ultima aveva Controparte_1 eseguito prestazioni il cui valore - determinato in base alle previsioni contrattuali e tenendo conto anche delle lavorazioni non realizzate a regola d'arte - era pari a complessivi euro 118.651,83, oltre IVA (di cui euro 64.421,83 per le lavorazioni realizzate sulle palazzine A e D ed euro 54.230,00 per i ponteggi montati).
A tale ultimo proposito, atteso il tenore delle domande avanzate dal Parte_1 opponente, va evidenziato che l'inosservanza delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente per la messa in opera dei ponteggi, pur costituendo fonte di responsabilità per danni eventualmente arrecati a terzi (ivi compresi i propri lavoratori dipendenti) non poteva e non può valere ad elidere il diritto della Controparte_1 all'equivalente pecuniario della prestazioni effettivamente eseguita e certamente
[...] risultata utile per la parte committente, sia pur nei limiti di seguito indicati, posto che
13 proprio l'utilizzo dei cennati ponteggi ha consentito l'esecuzione della gran parte delle opere oggetto di appalto.
Pertanto, risultando dagli atti ed essendo, comunque, sostanzialmente incontestato che il aveva già corrisposto alla Parte_1 società opposta la complessiva somma di euro 82.005,59, oltre IVA, alla
[...] risulta ancora dovuto l'importo di euro 36.646,24, oltre IVA. Controparte_1
Va, tuttavia, rilevato che il medesimo C.T.U. ha accertato che talune delle opere realizzate dalla non erano state eseguite a regola d'arte, Controparte_1 necessitando, quindi, di interventi finalizzati alla rimozione dei vizi e difetti riscontrati.
Per tale ragione, dunque, essendo stato riconosciuto all'appaltatrice anche l'equivalente monetario delle cennate opere, va senz'altro riconosciuto al Parte_1 opponente, a titolo risarcitorio, l'importo da sborsare per l'esecuzione degli interventi necessari ai fini della eliminazione dei vizi e difetti di conformità, come puntualmente accertati e descritti nella relazione del C.T.U..
Per quanto concerne il dovuto per il titolo sopra indicato, ritiene questo Giudice di dover parzialmente rettificare la quantificazione operata dal Consulente d'Ufficio.
Invero, il C.T.U. incaricato ha quantificato i costi da sostenere per l'esecuzione degli interventi necessari ai fini della eliminazione dei vizi e difetti di conformità di talune delle opere realizzate dalla assumendo, quali parametri di Controparte_1 riferimento i corrispettivi previsti nei contratti di appalto dedotti in lite ed applicando anche la riduzione del 15%, corrispondente allo “sconto” riconosciuto dalla odierna opposta al Condominio committente.
Ritiene, tuttavia, questo Giudice – condividendo sul punto i rilievi di parte opponente
– che non vi sia ragione per operare, sull'importo dovuto a titolo risarcitorio, la riduzione percentuale di cui sopra si è detto;
invero, non vi è elemento alcuno che consenta di ritenere con certezza che il Parte_1
in sede di conclusione del contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione
[...] degli interventi per l'eliminazione dei vizi possa con certezza ottenere il medesimo sconto accordatole dalla Controparte_1
Ed anzi, nel quantificare il dovuto per il titolo sopra indicato deve anche considerarsi che, medio tempore, le condizioni di mercato sono cambiate e si è registrato un
14 significativo incremento del prezzo dei materiali edili e dei corrispettivi normalmente richiesti dalle imprese di costruzioni;
incremento che alla data della presente decisione – alla quale va “attualizzato” il dovuto a titolo risarcitorio – può individuarsi nella misura del 10%.
Invero, sul punto, anche il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dopo aver premesso che i costi per gli interventi di ripristino (comprensivi di quelli per i ponteggi necessari) erano stati quantificati facendo applicazione dei prezzi risalenti al 2014, ha evidenziato quanto segue: “Ovviamente i prezzi, se li andiamo a considerare al momento dell'apertura della causa (anno 2018) sicuramente erano maggiorati almeno del 5%”.
Va, ancora, evidenziato che il C.T.U. incaricato ha accertato che tanto per l'esecuzione dei lavori di ripristino che per l'ultimazione delle opere non portate a compimento dalla odierna opposta sarà necessario anche installare nuovamente i ponteggi sulle facciate interessate dai predetti interventi, con i costi connessi e consequenziali.
Ebbene, anche di tale esborso deve tenersi conto in sede di quantificazione del dovuto a titolo risarcitorio in favore del Condominio;
invero, proprio in ragione delle condotte addebitabili alla l'odierno opponente si troverà a Controparte_1 dover nuovamente sostenere i costi per ponteggi dopo che, nella quantificazione del valore delle prestazioni eseguite dall'appaltatrice e di determinazione del dovuto a saldo in favore della , si è tenuto conto per intero delle spettanze per la messa in opera Pt_3 dei ponteggi, che, tuttavia, sono stati dapprima sottoposti a sequestro e poi smontati e rimossi senza che siano state ultimate le opere appaltate ed eseguiti i necessari interventi di ripristino sulle opere non realizzate a regola d'arte.
In particolare, al fine di assicurare l'effettivo ristoro, anche sull'importo indicato dal
C.T.U. quale costo da sostenere per i ponteggi va riconosciuto un incremento del 10%.
Pertanto, considerato che il C.T.U., descritti partitamente gli interventi da realizzare per eliminare vizi e difformità riscontrati in talune delle opere eseguite dalla
[...]
facendo applicazione dei prezzi da contratto ed applicando anche lo Controparte_1 sconto del 15%, ha quantificato in euro 5.793,60 per la palazzina A ed in euro 8.827,93 per la palazzina D i costi per l'esecuzione dei lavori di ripristino, per le ragioni sopra
15 esposte deve procedersi innanzitutto ad incrementare gli importi in questione del 25%
(di cui il 15% per eliminare la riduzione per lo sconto ingiustificatamente operata dal
Consulente ed il 10% per adeguare il dovuto ai mutati prezzi di mercato); rilevato, inoltre, che il C.T.U., sempre facendo applicazione delle condizioni economiche previste nei contratti per cui è causa, ha quantificato in euro 28.390,00 i costi da sostenere per i ponteggi, va effettuato l'adeguamento ai mutati prezzi di mercato, con applicazione di un incremento del 10%, anche con riferimento a quest'ultima voce di danno.
Ebbene, operati i cennati adeguamenti, il dovuto dalla società opposta in favore del opponente per l'esecuzione degli interventi necessari per eliminare i vizi e Parte_1 difetti delle opere realizzate può quantificarsi in complessivi euro 49.505,91 oltre IVA, di cui euro 7.242,00, oltre IVA, per lavori da eseguire sulla palazzina A, euro 11.034,91, oltre IVA, per interventi da effettuare sulla palazzina D, ed euro 31.229,00, oltre IVA, per i ponteggi.
Atteso, poi, che il con gli Parte_1 scritti conclusionali, ha conteggiato tra le voci di danno anche i costi da sostenere per ultimare i lavori, va osservato che una pretesa di tal fatta è del tutto infondata.
Ed infatti, sulla può sì farsi gravare il costo per i ponteggi Controparte_1 da mettere nuovamente in opera non solo per l'esecuzione dei lavori di ripristino ma anche per l'ultimazione delle opere;
ma ciò solo in ragione del fatto che nel valore delle prestazioni da liquidare in favore della predetta società appaltatrice si è ricompreso quello relativo ai predetti ponteggi, ancorché sequestrati e poi rimossi prima della ultimazione degli interventi.
Per converso, atteso l'effetto liberatorio indefettibilmente riconnesso alla risoluzione dell'appalto, il non ha titolo Parte_1 alcuno per pretendere dalla controparte – alla quale, naturalmente, nulla è stato riconosciuto o versato per opere non eseguite – anche le somme che il C.T.U. ha indicato come necessarie per ultimare i lavori.
Passando, ora, ad esaminare le pretese azionate dal Parte_1 per il ritardo nella riconsegna delle aree di cantiere, ritiene
[...] questo Giudice che, acclarata l'imputabilità, alla società appaltatrice, del sequestro dei
16 ponteggi e della conseguente, protratta interruzione dei lavori, va accolta la domanda dell'opponente volta ad ottenere la somma di euro 3.000,00 a titolo di penale contrattualmente prevista per il ritardo.
Per converso, non può darsi seguito all'ulteriore domanda di parte opponente volta ad ottenere l'ulteriore somma di euro 44.000,00 a titolo di risarcimento del danno da ritardo.
Ed infatti, prescindendo pure da ogni considerazione in merito alla corretta individuazione dei giorni di ritardo cui il ha parametrato la somma Parte_1 richiesta a titolo risarcitorio, va osservato che – come certo ben noto - mentre la previsione di una penale esonera la parte che la richieda dall'onere di fornire la prova effettiva, nell'an e nel quantum, del pregiudizio sofferto, a diverse determinazioni deve pervenirsi allorquando la medesima parte, per lo stesso “evento” posto a base della clausola ex art. 1382 c.c., richieda il risarcimento del danno ulteriore o, comunque, non coperto dalla clausola penale.
Invero, in ipotesi di tal fatta l'istante deve allegare in maniera specifica e dimostrare che, per effetto del ritardo o dell'inadempimento addebitabili alla controparte, abbia subito un danno risarcibile.
Laddove, poi – come nel caso di specie – venga richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale deve rammentarsi che, come evidenziato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile solo a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, o autonomo fondamento normativo sovranazionale, che la lesione dell'interesse sia grave (nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale), che il danno non sia futile (e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi) e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio subito, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa” (in questo senso, in relazione a fattispecie di grave ritardo di voli internazionali, Cass. Civ.,
Sez. III, 31 maggio 2024, n. 13532; Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio 2024, n. 20941).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta, non può non considerarsi che il opponente, nel termine per le allegazioni assertive, a fondamento della Parte_1 spiegata domanda risarcitoria ha allegato null'altro se non i disagi correlati alla
17 impossibilità di piena fruizione ed utilizzo delle aree comuni, per la permanenza delle opere provvisionali e degli allestimenti di cantiere;
ed è evidente che siffatte allegazioni
– peraltro, oltremodo generiche e neppure specificamente ancorate alla situazione concreta – non consentono di ravvisare un danno non patrimoniale passibile di ristoro a norma dell'art. 2059 c.c..
Ritiene, poi, questo Giudice che neppure debbano vagliarsi nel merito, dacché evidentemente inammissibili, le prospettazioni del tutto nuove svolte dal
[...]
negli scritti conclusionali, a conforto delle Parte_1 spiegate istanze risarcitorie.
Invero, atteso che con le domande originariamente proposte in via riconvenzionale, il aveva invocato, quale “fatto dannoso” addebitabile alla società Parte_1 appaltatrice, il ritardo nella riconsegna dell'area di cantiere, è evidente che con le deduzioni e richieste svolte negli scritti conclusionali, si è introdotta una causa petendi completamente diversa, essendo stata allegata, a conforto della domanda risarcitoria svolta, una asserita impossibilità di “usufruire di bonus facciate, bonus 110% ed altre agevolazioni fiscali cui avrebbe avuto titolo”, “a causa dell'inadempimento di , CP_1 della notifica del decreto ingiuntivo e della necessità di proporre opposizione”, con conseguente impossibilità di modificare lo stato dei luoghi per evidenti finalità probatorie”.
E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si osserva che, ancora una volta, le deduzioni del opponente, del tutto generiche e non confortate da Parte_1 alcun elemento di prova, non potrebbero in nessun caso ritenersi idonee a fondare una domanda di ristoro del danno (neppure concretamente allegato). Peraltro, il presente giudizio è stato preceduto da un procedimento per ATP, introdotto dalla
[...] proprio al fine di “cristallizzare l'accertamento sullo stato dei luoghi, e Controparte_1 la stessa Consulenza tecnica disposta in questa sede è stata portata a compimento in tempi tali da consentire senz'altro al di accedere ai benefici fiscali Parte_1 menzionati (ove ritenuto e voluto e, naturalmente, previo accertamento della effettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa che, tempo per tempo, ha previsto e disciplinato i menzionati benefici).
18 Va, infine, osservato che, accertati i crediti vantati, da ciascuna delle parti in lite - crediti fondati, sia pur a diverso titolo, sui medesimi rapporti contrattuali - va operata la cd. compensazione impropria tra gli stessi, fino a concorrenza reciproca.
A tale ultimo proposito va rammentato che la c.d. compensazione impropria (o atecnica) è un istituto di elaborazione giurisprudenziale, che opera quando le contrapposte ragioni di credito delle parti scaturiscono dal medesimo rapporto obbligatorio, anche complesso, o da rapporti accessori: il fenomeno rappresenta un mero accertamento contabile di "dare e avere" con elisione automatica dei rispettivi crediti, fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione o richiesta di parte. Questo tipo di compensazione è, infatti, sottratto all'applicazione della disciplina predisposta dal legislatore, con gli artt. 1241 e ss. c.c.; in particolare, per essa non opera il divieto officioso della compensazione propria previsto dall'art. 1242 c.c..
In conclusione, dunque, in parziale accoglimento delle ragioni di opposizione e domande riconvenzionali svolte dal Parte_1
deve pervenirsi alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 4916/2018, emesso dal
[...]
Tribunale di Roma il 28 febbraio 2018.
Indi, accertato che alla per le opere realizzate in esecuzione Controparte_1 dei contratti di appalto dedotti in lite, è ancora dovuto l'importo di euro 36.646,24 oltre
IVA (e così complessivi euro 40.292,86) ed accertato che al
[...]
per i titoli dedotti in lite, è dovuto il complessivo Parte_1 importo di euro 57.456,50 – di cui euro 49.505,91 oltre IVA (e, dunque, complessivi euro 54.456,50) a titolo di ristoro dei danni (comprensivi dei costi da sostenere per i ponteggi) per le opere non correttamente eseguite dall'appaltatrice ed euro 3.000,00 a titolo di penale per il ritardo - ed operata, alfine, la compensazione cd. impropria tra i cennati, contrapposti crediti, la va condannata al pagamento, in Controparte_1 favore del , della somma di euro Parte_1
17.163,64, oltre interessi con decorrenza dalla data della domanda.
Ritiene, infine, questo Giudice che, anche in ragione della parziale soccombenza reciproca, sussistano giusti motivi per compensare, in ragione della metà, le spese processuali (comprensive anche di quelle del procedimento per ATP), che, per la
19 restante metà, vanno poste a carico della nella misura liquidata Controparte_1 in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati con D.M. n. 147/2002.
Va, poi, posto in via definitiva a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, il pagamento del compenso in favore del C.T.U. nominato nel presente giudizio.
Va, invece, posto in via definitiva a carico della società odierna opposta il compenso in favore del C.T.U. nominato nel procedimento per ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE ON, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 24082/2018 R.G., così provvede:
- Revoca il Decreto Ingiuntivo n. n. 4916/2018, emesso dal Tribunale di Roma il
28 febbraio 2018.
- Accerta e dichiara che alla per le opere realizzate in Controparte_1 esecuzione dei contratti di appalto dedotti in lite, è ancora dovuto l'importo di euro 36.646,24 oltre IVA (e così complessivi euro 40.292,86).
- Accerta e dichiara, inoltre, che al Parte_1
per i titoli dedotti in lite, è dovuto il complessivo importo di euro
[...]
57.456,50, di cui euro 49.505,91 oltre IVA (e, dunque, complessivi euro
54.456,50) a titolo di ristoro dei danni (comprensivi dei costi da sostenere per i ponteggi) per le opere non correttamente eseguite dall'appaltatrice ed euro
3.000,00 a titolo di penale per il ritardo.
- Indi, previa compensazione impropria fra i suindicati, contrapposti crediti, condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
, della somma di euro 17.163,64, oltre Parte_1 interessi con decorrenza dalla data della domanda.
- Rigetta ogni ulteriore e diversa domanda restitutoria e risarcitoria avanzata dal
Parte_1 Parte_1
20 - Rigetta, inoltre, la domanda della volta ad ottenere la Controparte_1 declaratoria della nullità delle clausole trasfuse negli artt. 11 e 17 dei contratti di appalto oggetto di causa.
- Compensa le spese processuali in ragione della metà e condanna la
[...] alla rifusione, in favore del Controparte_1 Parte_1
della restante metà di dette spese, che liquida (quanto
[...] alla metà dovuta in rifusione) in complessivi euro 6.906,50 – di cui euro 406,50 per spese vive ed euro 6.500,00 per compensi – oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone in via definitiva a carico della e del Controparte_1 [...]
in ragione del 50% ciascuno, il Parte_1 pagamento del compenso in favore del C.T.U. nominato nel presente giudizio.
- Pone in via definitiva a carico della il pagamento del Controparte_1 compenso in favore del C.T.U. nominato nel procedimento per ATP.
Così deciso, in Roma, il 2 ottobre 2025.
Il Giudice
LE ON
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