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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2985/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Magliulo Presidente rel. dott.ssa Monica Cacace Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nelle cause civili riunite iscritte rispettivamente ai:
1) R.G. n. 2985/19, avente ad oggetto appello contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli – III Sezione - n. 11162/2018 pubblicata in data 21/12/2018, nella parte in cui ha deciso il giudizio R.G. n.
18968/2010, vertente
TRA
Codice Fiscale e Parte_1
Partita IVA , in persona del Liquidatore e legale P.IVA_1
rappresentante Avv. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_1
Antonio Nuzzo, Tiziana Serrani e Filippo Massara
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, Codice Fiscale , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 107 D.P.R.
Pagina 1 n. 616/77 giusta delibera del 5 marzo 2012 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, in cui si è fusa per incorporazione _3
(già , Partita IVA Controparte_4 PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo di Martino e Federica
Simonelli
APPELLATA
********************************
2) R.G. n. 3033/19, avente ad oggetto appello contro la sentenza del
Tribunale di Napoli – III Sezione - n. 11162/2018 pubblicata in data
21/12/2018, nella parte in cui ha deciso il giudizio riunito R.G. n.
34809/2010, vertente
TRA
Codice Fiscale e Parte_1
Partita IVA , in persona del Liquidatore e legale P.IVA_1
rappresentante Avv. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_1
Antonio Nuzzo, Tiziana Serrani e Filippo Massara
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
, Codice Fiscale , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 107 D.P.R.
n. 616/77 giusta delibera del 5 marzo 2012 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
Pagina 2 ********************************
3) R.G. n. 208/21, avente ad oggetto appello contro l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Napoli – III Sezione - depositata in data
09/11/2020, emessa a definizione del giudizio r.g. n. 28968/2010 (a seguito della sentenza non definitiva n. 11162/2018), che acquisiva efficacia di sentenza recante n. cronologico 3517/20 del 09.11.2020, vertente
TRA
, Codice Fiscale , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 107 D.P.R.
n. 616/77 giusta delibera del 5 marzo 2012 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
Codice Fiscale e Parte_1
Partita IVA , in persona del Liquidatore e legale P.IVA_1
rappresentante Avv. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_1
Antonio Nuzzo, Tiziana Serrani e Antonella Ardito
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19/12/2024.
L' ha rassegnato le seguenti conclusioni che si riportano Parte_1
testualmente:
< NEL GIUDIZIO R.G. N. 2985/2019:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, in annullamento e/o riforma dell'appellata Sentenza n.
11162/2018 emessa in data 22 novembre 2018 (pubblicata in data 21
Pagina 3 dicembre 2018) dal Tribunale civile di Napoli, Sez. Terza civile, G.U. Dott.
A. Del Bene, in via non definitiva a decisione parziale del giudizio r.g. n.
28968/2010 (nonché del giudizio riunito r.g. n. 34809/2010, rispetto a cui si è proposto contestualmente apposito appello che ha assunto r.g. n.
3033/2019 ed è stato poi riunito al presente), accogliendo le domande formulate da e rigettando le difese, eccezioni e domande della Parte_1
così provvedere: CP_2
A) domande di CP_6
l'accertamento della risoluzione della Convenzione del 16 dicembre
[...]
2004 in via principale: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 24 luglio 2010 della convenzione di concessione rep. 13625 del 16 dicembre 2004 (di seguito la “Convenzione”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454 c.c., per effetto del grave inadempimento della e dell'inutile decorso del termine per CP_2
adempiere assegnato da con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 Parte_1
giugno 2010;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si riconosca che la Convenzione si è risolta di diritto con l'inutile decorso del termine per adempiere assegnato con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010, accertato il grave inadempimento della ai propri obblighi derivanti dalla CP_2
Convenzione secondo quanto in atti, dichiarare la risoluzione della
Convenzione alla data della domanda (16 settembre 2010) per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.; CP_2
A.II.) l'accertamento della risoluzione dell'Accordo del 30 settembre
2010 in via principale:
Pagina 4 accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.,
l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 27 gennaio 2011 dell'accordo del 30 settembre 2010, per effetto del grave inadempimento della e CP_2
dell'inutile decorso del termine per adempiere assegnato da con Parte_1
la diffida prot. del 7 gennaio 2011; Parte_2
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenga che si sia risolto di diritto con
l'inutile decorso del termine per adempiere assegnato da con la Parte_1
diffida prot. 003/OC/2011 del 7 gennaio 2011, accertato il grave inadempimento della ai propri obblighi derivanti dall'accordo del CP_2
30 settembre 2010 secondo quanto in atti, dichiarare la risoluzione di suddetto accordo per inadempimento della ai sensi e per gli effetti CP_2
dell'art. 1453 c.c. a far data dalla domanda (11 febbraio 2011); A.III)
l'accertamento delle somme dovute a CP_7
le somme dovute in conseguenza della risoluzione per
[...]
inadempimento della Regione
A.III.a.1) in via principale: le somme dovute a in caso di Parte_1
efficacia ex nunc della risoluzione
A.III.a.
1.i) le somme dovute in forza della Convenzione del 16 dicembre
2004 riconosciuta e tenuta ferma la debenza dell'anticipazione degli incassi minimi garantiti ai sensi dell'art. 17, co. 3°, della Convenzione fino alla data della risoluzione di quest'ultima (complessivamente pari ad euro
184.397.719,46 oltre IVA e dunque euro 202.837.491,41 IVA inclusa in sorte capitale), ad oggi già versati dalla CP_2
(i) accertare e dichiarare il diritto di ad essere Parte_1
risarcita/indennizzata dei danni derivati dalla risoluzione per
Pagina 5 inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della CP_2
Convenzione e degli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c., e conseguentemente dichiarare tenuta la a pagare a CP_2 Parte_1
(a) l'importo di euro 3.993.776,03 a titolo di rimborso dei costi (anche accessori) sostenuti (ivi compresi i debiti assunti e non ancora onorati) per le opere realizzate in esecuzione della Convenzione e successivamente alla risoluzione di questa fino al momento della risoluzione dell'Accordo del 30 settembre 2010 [al netto delle somme già incluse a titolo di ammortamento nei suddetti incassi minimi garantiti secondo il piano economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio 2009 nonché delle somme incluse in quanto richiesto nella seguente domanda n.
A.III.a.
1.ii)]. Oltre IVA, rivalutazione dalla domanda al saldo e interessi convenzionali di mora o in subordine interessi legali di mora ex D.Lgs.
231/02 o in ulteriore subordine interessi legali semplici sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
(b) l'importo di euro 105.896.000 a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% dei ricavi previsti (per il periodo compreso tra la risoluzione e la data di scadenza naturale della concessione) dal piano economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio
2009, oppure in subordine l'importo di euro 90.322.000, pari al 10% dei ricavi previsti (per il periodo compreso tra la risoluzione e la data di scadenza naturale della concessione) dal piano economico e finanziario allegato alla Convenzione;
ovvero in ulteriore subordine nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c.. In ogni caso oltre IVA, rivalutazione dalla domanda al saldo e interessi sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
Pagina 6 (ii) accertare e dichiarare il credito di per l'importo di euro Parte_1
24.508.280,91 a titolo di conguaglio degli incassi minimi garantiti maturati fino alla data della risoluzione, derivante dalla revisione della
Convenzione concordata con la Regione in data 28 luglio 2009 (ossia la differenza tra i maggiori importi previsti dal piano economico finanziario revisionato e quelli previsti dal piano economico finanziario allegato alla
Convenzione); ovvero in subordine, a titolo di ripristino del giusto utile di impresa, come risarcimento ex art. 1375 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. del danno subìto per effetto della maliziosa condotta del concedente ovvero, in subordine, a titolo di indennizzo da indebito arricchimento ex art. 2041
c.c.. In ogni caso oltre IVA, rivalutazione dalla domanda al saldo ed oltre interessi al tasso del 6,5% annuo ai sensi dell'art.17, comma 4° della
Convenzione, o in subordine interessi legali moratori ex D.Lgs. 231/02 o in ulteriore subordine interessi legali semplici, sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
(iii) accertare e dichiarare tenuta la a pagare a i CP_2 Parte_1
corrispettivi dovuti per le prestazioni di manutenzione straordinaria compiute nel corso dell'esecuzione della Concessione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo trattino, della Convenzione, pari ad euro 3.488.000 oltre
IVA se dovuta, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali di mora ex D.Lgs. 231/02 o in subordine interessi legali semplici sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
(iv) accertare e dichiarare tenuta la a pagare a il CP_2 Parte_1
corrispettivo dovuto per l'attività di smaltimento dei fanghi lasciati negli impianti dai precedenti gestori, pari ad euro 1.499.694 oltre IVA se dovuta, ovvero nella maggiore o minor somma di giustizia, anche ex art. 1226 c.c..
Pagina 7 In subordine, dovrà essere quantomeno indennizzata dalla Parte_1
per un pari importo ai sensi dell'art. 2041 c.c.. In ogni caso, oltre CP_2
rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali di mora ex D.Lgs.
231/02 o in subordine interessi legali semplici sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
A.III.a.
1.ii.) le somme dovute a in forza dell'Accordo del 30 Parte_1
settembre 2010 accertare e dichiarare che la Regione era tenuta al pagamento a favore di delle seguenti somme per i lavori eseguiti in forza dell'accordo Parte_1
del 30 settembre 2010 fino alla sua risoluzione, già effettivamente versate:
(i) euro 5.679.850,05 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 1 sottoscritto il 15 ottobre 2010, come riconosciuto in tale SAL (salve le riserve iscritte, oggetto di separato giudizio);
(ii) euro 242.851,28 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 2 sottoscritto il 21 dicembre 2010 (salve le riserve iscritte, oggetto di separato giudizio);
(iii) euro 179.592,81 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 3 per i soli impianti di Cuma e Foce Regi Lagni sottoscritto il 19 gennaio 2011 (salve le riserve iscritte, oggetto di separato giudizio);
A.III.a.1 iii.) le somme dovute a a titolo di risarcimento danni Parte_1
per l'omessa ripresa in consegna degli impianti da parte della Regione conseguentemente all'accertamento della risoluzione sia della
Convenzione che dell'accordo del 30 settembre 2010, accertare e dichiarare il diritto di di rilasciare gli impianti oggetto della Parte_1
Concessione successivamente alle suddette risoluzioni e per l'effetto accertare e dichiarare l'obbligo della Regione di tenere indenne Parte_1
di tutti i costi sostenuti (ivi compresi i debiti non ancora onorati) per la
Pagina 8 gestione degli impianti nel periodo compreso tra la risoluzione della
Convenzione (avvenuta in data 24 luglio 2010) e il 31 ottobre 2012 (data fino alla quale ha dovuto prestare servizi per la gestione pur Parte_1
dopo la riconsegna degli impianti avvenuta in data 1° ottobre 2012) nella misura liquidata dal CTU Ing. nel prosieguo del giudizio r.g. n. Per_1
28968/2010 in euro 183.056.459,44 (al netto degli ammortamenti per i lavori) oltre IVA, più l'utile di impresa in misura pari al 10% dei costi sostenuti come sopra liquidati (dunque per euro 18.305.645,94), il tutto oltre rivalutazione (non calcolata dal suddetto CTU) dalla domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
A.III.a.2.) in via subordinata: le somme dovute a in caso di Parte_1
efficacia ex tunc della risoluzione
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la risoluzione abbia efficacia ex tunc, accertare e dichiarare il diritto di ad essere Parte_1
risarcita/indennizzata dei danni derivati dalla risoluzione per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della CP_2
Convenzione e degli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c., e conseguentemente dichiarare la Regione tenuta a pagare a una somma Parte_1
comprensiva:
(a) di tutti i costi sostenuti per le opere realizzate (fatte salve le riserve separatamente azionate nel giudizio r.g. n. 27517/2020 innanzi al Trib.
Napoli) e per tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione (fino alla riconsegna degli impianti a ottobre 2012), gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati ed i costi di esercizio e funzionamento della società di progetto, come liquidati in euro 363.837.571,01 oltre IVA dal
CTU Ing. nel prosieguo del giudizio r.g. n. 28968/2010 innanzi Per_1
Pagina 9 al Trib. Napoli, cui devono sommarsi euro 9.186.303,00 oltre IVA a titolo di rimborso delle spese accessorie (sostenute prima della risoluzione) connesse agli investimenti in quanto non conteggiate dal suddetto CTU, nonché euro 18.305.645,94 oltre IVA a titolo di utile di impresa sulla gestione degli impianti successiva alla risoluzione della Convenzione nella misura del 10% dei costi sostenuti come stimati (in euro 183.056.459,44 al netto degli ammortamenti per i lavori, oltre IVA) dal CTU Ing. ; Per_1
(b) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al
10% dei ricavi previsti (per l'intera durata della Concessione stabilita dalla Convenzione) dal piano economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio 2009, ammontante ad euro
127.924.000,00, oppure in subordine pari al 10% dei ricavi previsti dal piano economico e finanziario allegato alla Convenzione, ammontante ad euro 115.826.000,00, ovvero in ulteriore subordine nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c.. Il tutto oltre IVA, rivalutazione (non calcolata dal CTU Ing. ) dalla Per_1
domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
A.III.b) in via subordinata: accertamento delle somme comunque dovute
a a titolo di rimborso dei costi Parte_1
nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta la risoluzione dichiarata dalla per preteso inadempimento di o comunque il CP_2 Parte_1
rapporto si ritenesse risolto senza addebito a carico della CP_2
accertare e dichiarare il diritto di a ricevere comunque i Parte_1
rimborsi ad essa dovuti ai sensi dell'art. 44, co. 1°, lett. a), co. 2° e co. 5°, della Convenzione, e conseguentemente dichiarare la Regione tenuta a pagare a una somma comprensiva di tutti i costi sostenuti per le Parte_1
Pagina 10 opere realizzate e per tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati ed i costi di esercizio
e funzionamento della società di progetto, come liquidati in euro
363.837.571,01 oltre IVA dal CTU Ing. nel prosieguo del Per_1
giudizio r.g. n. 28968/2010 innanzi al Trib. Napoli, cui devono sommarsi euro 9.186.303,00 oltre IVA, a titolo di rimborso delle spese accessorie
(sostenute prima della risoluzione) connesse agli investimenti in quanto non conteggiate dal suddetto CTU, nonché euro 18.305.645,94 oltre IVA a titolo di utile di impresa sull'attività di gestione degli impianti successiva alla risoluzione della Convenzione (pari al 10% dei costi sostenuti come riconosciuti nella relazione del CTU Ing. in euro Per_1
183.056.459,44 oltre IVA al netto degli ammortamenti per i lavori) o in subordine nel maggiore o minore importo che sarà determinato da codesta
Ecc.ma Corte, se del caso anche in via equitativa. Il tutto oltre IVA, rivalutazione (non calcolata dal CTU Ing. ) dalla domanda al Per_1
saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
A.IV) la condanna della a pagare a la differenza tra CP_2 Parte_1
quanto versato e quanto dovuto in ragione dell'accoglimento delle domande di cui sopra sub A.III e relativi sottoparagrafi condannare la a versare a la differenza tra il maggiore CP_2 Parte_1
importo da essa dovuto in accoglimento delle precedenti domande, da un lato, e quanto da essa (o dal Commissario Delegato o da Parte_3
finora versato a In particolare: Parte_1
- l'importo di euro 179.466.748,63, in caso di accoglimento della domanda di Hydrogest A.III.a.1) e relativi sottoparagrafi, facendo riferimento al PEF revisionato secondo l'accordo del 28 luglio 2009,
Pagina 11 oppure in subordine l'importo di euro 163.892.748,63, facendo riferimento al PEF allegato alla Convenzione. In ogni caso oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi fino al saldo;
- l'importo di euro 173.574.692,80, in caso di accoglimento della domanda di facendo riferimento al PEF revisionato secondo Controparte_8
l'accordo del 28 luglio 2009, oppure in subordine l'importo di euro
161.476.692,80, facendo riferimento al PEF allegato alla Convenzione. In ogni caso oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi fino al saldo;
- l'importo di euro 45.650.692,80, in caso di accoglimento della domanda di Hydrogest A.III.b), oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi fino al saldo;
B) sulle domande della Parte_4
inammissibilità, nullità e/o infondatezza in fatto ed in diritto e
[...]
difetto di prova di tutte le domande ed eccezioni della come CP_2
avanzate nel giudizio di prime cure
dichiarare inammissibili, nulle e/o rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate le eccezioni e le domande della CP_2
avanzate in prime cure ed in particolare: - la domanda riconvenzionale di risoluzione della Convenzione per colpa di formulata in Parte_1
comparsa di costituzione e risposta;
- la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata in comparsa di costituzione e risposta;
- ogni altra eccezione o domanda riconvenzionale ivi contenuta;
- tutte le domande ed eccezioni nuove o comunque tardivamente ed irritualmente formulate dalla in atti successivi alla comparsa di CP_2
costituzione e risposta (la non ha prodotto la memoria ex art. 183, CP_2
co. 1°, c.p.c.), ed in particolare, tra le altre, quelle formulate con foglio
Pagina 12 depositato il 17 maggio 2018 e richiamate all'udienza del 18 maggio 2018, su cui non ha accettato il contraddittorio;
Parte_1
B.2.) inammissibilità e/o infondatezza dell'appello incidentale della
e domanda subordinata: CP_2
- in via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o non provato l'appello incidentale della CP_2
- in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui si ritenesse invece di accogliere in tutto o in parte le conclusioni avversarie sub n. 3, lett. a) e/o lett. b) e/o lett. c), a pag. 75 della comparsa di costituzione della CP_2
nel giudizio r.g. n. 2985/2019 e/o a pag. 72 della comparsa di costituzione della nel giudizio r.g. n. 3033/2019, e in via residuale rispetto alle CP_2
precedenti conclusioni di accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
ad essere indennizzata dalla ai sensi dell'art. 2041 c.c. Parte_1 CP_2
di tutti i costi sostenuti per le opere realizzate e per tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati ed i costi di esercizio e funzionamento della società di progetto, come accertati dal CTU Ing. , oltre le spese accessorie Per_1
(sostenute prima della risoluzione) connesse agli investimenti e l'utile sulla gestione successiva alla risoluzione come da precedenti domande . CP_8
(a) e A.III.b., il tutto oltre rivalutazione dal dì della domanda al saldo ed interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, anch'essi dalla domanda al saldo. Conseguentemente, tenuto conto di quanto già incassato finora da
condannare la a versare, a tale titolo, a il Parte_1 CP_2 Parte_1
medesimo importo ancora dovuto di cui alla precedente domanda A.IV, terzo trattino;
Pagina 13 B.3.) restituzione di quanto si trovasse ovemai a versare alla Parte_1
Regione nelle more del giudizio in ogni caso, condannare la a restituire a ogni somma CP_2 Parte_1
che quest'ultima si trovasse a versarle nelle more del presente giudizio a titolo di restituzione degli importi riscossi sulla base del decreto ingiuntivo
n. 7546/2010 del Tribunale di Napoli, oltre rivalutazione ed interessi, nonché ogni ulteriore importo che si trovasse a versare alla Parte_1
in esecuzione della sentenza n. 11162/2018 del Tribunale di CP_2
Napoli; C) Le spese del giudizio in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P., C.P.A e I.V.A. come per legge”.
NEL GIUDIZIO R.G. N. 3033/2019:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, in annullamento e/o riforma dell'appellata Sentenza n.
11162/2018 emessa dal Tribunale civile di Napoli, Sez. Terza civile, G.U.
Dott. A. Del Bene, nel giudizio r.g. n. 34809/2010 (nonché nel giudizio riunito r.g. n. 28968/2010, rispetto a cui si è proposto contestualmente apposito appello r.g. n. 2985/2019 poi riunito al presente), pubblicata in data 21 dicembre 2018 e non notificata, accogliendo le domande formulate da e rigettando le difese, eccezioni e domande della Parte_1 CP_2
così provvedere:
A) in via principale: rigettare le domande, difese ed eccezioni tutte proposte dalla in CP_2
quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 7546/10 emesso dal Tribunale di Napoli in data 29 settembre 2010;
B) in via subordinata:
Pagina 14 nella denegata ipotesi di revoca o annullamento, in tutto o in parte, del decreto ingiuntivo n. 7546/10 emesso dal Tribunale di Napoli in data 29 settembre 2010, comunque accertare e dichiarare il credito vantato da nei confronti della Regione al momento dell'emissione del Parte_1
suddetto decreto ingiuntivo, per un importo pari ad euro 86.855.424,90, oltre interessi al tasso convenzionale del 6,5% annuo dal dì del dovuto al saldo, maturato fino al 30 giugno 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 3°, della convenzione di concessione rep. 13625, registrata nel registro degli atti pubblici di Napoli in data 30 dicembre 2004 al n. 105728 (di seguito la
“Convenzione”), e che alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo non era ancora stato pagato;
C) in via di ulteriore subordine: per la denegata ipotesi in cui si ritenesse, per via della risoluzione della
Convenzione o per altre ragioni, di non riconoscere a gli Parte_1
importi vantati per il titolo contrattuale su indicato, accertare e dichiarare che il relativo credito restitutorio della è integralmente CP_2
compensato, fino a corrispondenza, con il maggiore credito di a Parte_1
titolo di indennizzo dei costi sostenuti in esecuzione della Convenzione
(dovuto anche in caso di risoluzione per colpa della concessionaria), come accertato (in euro 363.837.571,01 oltre IVA, rivalutazione – non calcolata dal CTU – ed interessi) dal CTU Ing. nel prosieguo del giudizio Per_1
r.g. n. 28968/2010 innanzi al Trib. Napoli e dichiarato dal medesimo
Tribunale con l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del 9 novembre 2020,
e/o di indennizzo/risarcimento danni (dovuto dalla in caso di CP_2
risoluzione per colpa di quest'ultima) come richiesto da nei Parte_1
riuniti giudizi d'appello r.g. n. 2985/2019 e n. 208/2021 innanzi a codesta
Ecc.ma Corte;
D) con riferimento all'appello incidentale avversario:
Pagina 15 (i) in via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o non provato l'appello incidentale della CP_2
(ii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della di restituzione degli importi versati in base al CP_2
decreto ingiuntivo n. 7546/2010 del Trib. Napoli, accertare e dichiarare che il relativo credito della è già stato interamente soddisfatto per CP_2
compensazione, fino a corrispondenza, col maggiore credito di Parte_1
a titolo di rimborso dei costi sostenuti in esecuzione della Convenzione
(dovuto anche in caso di risoluzione per colpa della concessionaria) come accertato (in euro 363.837.571,01 oltre IVA, rivalutazione – non calcolata dal CTU – ed interessi) dal CTU Ing. e come disposto Per_1
dall'Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del 9 novembre 2020 del Trib.
Napoli nel giudizio r.g. n. 28968/2010, o in ulteriore subordine dichiararne la compensazione fino a corrispondenza in questa sede col suddetto credito di e/o con gli ulteriori crediti dalla medesima azionati in questa Parte_1
sede e/o nei riuniti giudizi d'appello r.g. n. 2985/2019 e n. 208/2021 innanzi a codesta Ecc.ma Corte;
E) in ogni caso
(i) condannare la a risarcire a il danno causatole ai CP_2 Parte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi se del caso anche in via equitativa, nonché al pagamento, a favore di di una somma Parte_1
equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3°, cod. proc. civ., la cui entità dovrà essere tanto elevata quanto grave è l'abusività della condotta della (ii) con vittoria di spese e compensi di entrambi i CP_2
gradi di giudizio, e altresì con specifica condanna della a CP_2
rimborsare a le spese che quest'ultima ha sostenuto in relazione Parte_1
Pagina 16 alla registrazione del decreto ingiuntivo e dell'ordinanza di assegnazione nell'ambito del relativo pignoramento presso terzi complessivamente pari ad euro 254.307,50 più gli interessi legali dal dì del pagamento fino al rimborso”.
NEL GIUDIZIO R.G. N. 208/2021:
“Fatti salvi gli effetti dell'auspicato accoglimento degli appelli riuniti r.g.
n. 2985/2019 e n. 3033/2019 proposti innanzi a codesta Ecc.ma Corte da avverso la sentenza parziale n. 11162/2018 del Trib. Napoli su Parte_1
cui poggia la qui impugnata ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. emessa il 9 novembre 2020 dal Trib. Napoli nel giudizio r.g. n. 28968/2010, per la denegata ipotesi in cui essi siano invece respinti e la suddetta sentenza confermata, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, così provvedere: in via principale: dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o non provato l'appello della CP_2
in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello della CP_2
comunque accertare nel merito le pretese delle parti e, respinte tutte le avverse domande, difese ed eccezioni accogliere le domande di Parte_1
(precisate nel giudizio di primo grado r.g. n. 28968/2010 ai nn. 3 e 5 del foglio di precisazione delle conclusioni del 17 maggio 2018) di rimborso dei costi per le opere (al netto delle riserve azionate in separata sede) e la gestione degli impianti e relativi accessori, nella misura già stimata dal
CTU Ing. in euro 363.837.571,01, oltre IVA, rivalutazione (non Per_1
calcolata dal CTU Ing. ) dalla domanda al saldo ed interessi Per_1
legali sulle somme via via rivalutate dalla domanda al saldo;
Pagina 17 in via incidentale: in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. emessa in data
9 novembre 2020 dal Trib. Civ. Napoli nel giudizio r.g. n. 28968/2010:
a) espungere, in quanto illegittimo ed infondato, il riconoscimento dei presunti crediti risarcitori della per “Maggiori oneri da mancata CP_2
digestione fanghi e mancato recupero energetico” e per “Maggiori oneri da manutenzione straordinaria”, per un complessivo importo valutato dal
CTU in euro 19.086.326,94, e la compensazione dei medesimi fino a corrispondenza col credito residuo di a titolo di rimborso dei Parte_1
costi di gestione degli impianti;
b) accertare e dichiarare il credito di di euro 9.186.303,00 oltre Parte_1
IVA, rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla domanda al saldo, a titolo di rimborso delle spese accessorie (sostenute prima della risoluzione della Convenzione di
Concessione) connesse agli investimenti;
c) accertare e dichiarare il diritto di all'utile (o al risarcimento Parte_1
del mancato utile) di impresa sull'attività di gestione degli impianti successiva alla risoluzione della Convenzione, per un importo almeno pari al 10% dei costi sostenuti (come già riconosciuti e quantificati nella relazione del CTU Ing. in euro 183.056.459,44 al netto degli Per_1
ammortamenti per i lavori, oltre IVA, rivalutazione – non calcolata dal
CTU Ing. – ed interessi), dunque per un importo di euro Per_1
18.305.645,94 o in subordine nel maggiore o minore importo che sarà determinato da codesta Ecc.ma Corte, se del caso anche in via equitativa, oltre IVA, rivalutazione (non calcolata dal CTU Ing. ) dalla Per_1
domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
Pagina 18 e conseguentemente condannare la CP_2
a versare a il saldo residuo ancora dovutole per i suddetti titoli Parte_1
e dunque:
(i) in caso di accoglimento integrale dell'appello incidentale, l'importo di euro 46.578.275,88 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo
(per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi che al 31 ottobre
2024 ammontava ad euro 67.329.857,57, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
(ii) in caso di accoglimento solo delle domande incidentali sub a) e b),
l'importo di euro 28.272.629,94 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo (per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi che al 31 ottobre 2024 ammontava ad euro 42.240.657,94, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
(iii) in caso di accoglimento solo delle domande incidentali sub a) e c),
l'importo di euro 37.391.972,88 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo (per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi che al 31 ottobre 2024 ammontava ad euro 53.605.082,64, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
(iv) in caso di accoglimento solo delle domande incidentali sub b) e c),
l'importo di euro 27.491.948,94 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo (per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi che al 31 ottobre 2024 ammontava ad euro 38.813.974,56, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
Pagina 19 (v) in caso di accoglimento solo della domanda incidentale sub a),
l'importo di euro 19.086.326,94 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo (per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi che al 31 ottobre 2024 ammontava ad euro 28.515.883,01, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
(vi) in caso di accoglimento solo della domanda incidentale sub b),
l'importo di euro 9.186.303,00 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo (per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi legali che al 31 ottobre 2024 ammontava ad euro 13.724.774,93, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
(vii) in caso di accoglimento solo della domanda incidentale sub c),
l'importo di euro 18.305.645,94 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo (per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi che al 31 ottobre 2024 ammontava ad euro 25.089.199,63, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari>.
La “si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito, Controparte_2
insiste per l'accoglimento dell'appello proposto”.
L' : dichiara di rinunciare all'intervento spiegato _3
nel giudizio di primo grado (R.G. n 28969/2010 del Tribunale di Napoli) essendo intervenuto accordo transattivo stragiudiziale satisfattivo delle pretese creditorie di (ora ) che PA _3
Pagina 20 nulla ha più a pretendere nei confronti di Parte_1
.
[...]
GIUDIZI DI PRIMO GRADO
Giudizio n. 28968/2010
Con atto di citazione notificato in data 16.09.2010,
[...]
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale la Parte_1
esponendo che in data 24.07.2010 si era risolta di diritto Controparte_2
per inadempimento della concedente la convenzione di CP_2
concessione rep. 13625 del 16.12.2004 stipulata tra le parti per
“l'adeguamento e la realizzazione, in regime di project financing, del sistema di collettori del PS3 (ad esclusione di quelli insistenti nel territorio del Comune di Napoli soggetti alla competenza del Sindaco di Napoli
Commissario di Governo delegato), l'adeguamento degli impianti di depurazione di , Cuma, Foce Lagni, Napoli RD CP_9 CP_10
nonché la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi”.
La risoluzione era intervenuta, secondo la prospettazione dell'attrice, poiché la concedente non aveva adempiuto alla diffida ad adempiere comunicata a pena di risoluzione dalla in data 23.06.2010 ai Parte_1
sensi dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454 c.c., non avendo la provveduto ai pagamenti richiesti né tantomeno a riprendere in CP_2
consegna gli impianti oggetto della concessione, maturandosi così ulteriori debiti a titolo di corrispettivi per la gestione dei medesimi impianti. La concedente, inoltre, doveva ancora versare ad i corrispettivi per Parte_1
l'attività di manutenzione straordinaria e di smaltimento dei fanghi lasciati dai precedenti gestori.
Pagina 21 La società attrice, quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<
1.a in via principale: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto della Convenzione di ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454
c.c., per effetto del grave inadempimento della Regione e dell'inutile decorso del termine per adempiere assegnato da con la diffida Parte_1
prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010;
1.b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si consideri già risolta di diritto la
Convenzione, accertato l'inadempimento della ai propri obblighi CP_2
derivanti dalla Convenzione secondo quanto in narrativa, dichiarare la risoluzione della Convenzione per inadempimento della ai sensi e CP_2
per gli effetti dell'art. 1453 c.c.;
2) conseguentemente
1.a) in via principale: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 24 luglio 2010 della convenzione di concessione rep.
13625 del 16 dicembre 2004 (di seguito la “Convenzione”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454 c.c., per effetto del grave inadempimento della e dell'inutile decorso del Controparte_2
termine per adempiere assegnato da con la Parte_1
diffida prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010; 1.b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si riconosca che la Convenzione si è risolta di diritto con l'inutile decorso del termine per adempiere assegnato con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010, accertato
l'inadempimento della ai propri obblighi derivanti Controparte_2
dalla Convenzione secondo quanto in atti, dichiarare la risoluzione della
Pagina 22 Convenzione alla data della domanda (16 settembre 2010) per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_2
1453 c.c.; 2) conseguentemente all'accertamento della risoluzione della
Convenzione per inadempimento della : ai sensi e per Controparte_2
gli effetti dell'art. 44 della Convenzione e degli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c. nonché dell'art. 37-septies della L. n. 109/1994 e dell'art. 158 D.Lgs. n.
163/2006, accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la
a pagare a una somma Controparte_2 Parte_1
comprensiva: (i) dei costi effettivamente sostenuti per le opere realizzate fino al momento della risoluzione della Convenzione [comprensivi di tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione, degli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati e dei costi di esercizio e funzionamento della società di progetto, al netto delle somme corrisposte dalla concedente nel corso dell'esecuzione della Convenzione a titolo di ammortamento secondo il piano economico e finanziario come revisionato secondo
l'accordo del 28 luglio 2009 ed al netto di quanto richiesto nella seguente domanda n. 5) per i lavori svolti in esecuzione dell'accordo del 30 settembre 2010] che ammontano ad euro 3.993.776,03, oltre IVA, rivalutazione e interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c.; (ii) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% dei ricavi previsti (per il periodo compreso tra la risoluzione e la data di scadenza naturale della concessione) dal piano economico e finanziario come revisionato secondo
l'accordo del 28 luglio 2009, ammontante ad euro 105.896.000, oltre IVA, rivalutazione ed interessi, oppure in subordine pari al 10% dei ricavi previsti (per il periodo compreso tra la risoluzione e la data di scadenza
Pagina 23 naturale della concessione) dal piano economico e finanziario allegato alla
Convenzione, ammontante ad euro 90.322.000, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in ulteriore subordine nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., con interessi e rivalutazione dalla domanda fino al saldo;
3.a) in ogni caso, in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1454 c.c., l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 27 gennaio 2011 dell'accordo del 30 settembre 2010, per effetto del grave inadempimento della e dell'inutile decorso del termine per adempiere Controparte_2
assegnato da con la diffida prot. 003/OC/2011 Parte_1
del 7 gennaio 2011; 3.b) in ogni caso, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenga che si sia risolto di diritto ai sensi della precedente domanda n.
3.a), accertato l'inadempimento della CP_2
ai propri obblighi derivanti dall'accordo del 30 settembre 2010
[...]
secondo quanto in atti, dichiarare la risoluzione di suddetto accordo per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_2
1453 c.c. a far data dalla domanda (11 febbraio 2011); 4) in ogni caso: accertare e dichiarare il diritto di al Parte_1
corrispettivo contrattuale per la gestione degli impianti, in misura pari agli incassi minimi garantiti previsti dall'art. 17, co. 3°, della Convenzione, oltre rivalutazione ed interessi al tasso del 6,5% annuo come previsto dal co. 4° della medesima disposizione o in subordine interessi legali di mora o in ulteriore subordine interessi legali semplici: (i) per il periodo compreso tra il 1° e il 23 luglio 2010, per un importo pari ad euro 3.982.459,90 (IVA compresa), in sorte capitale oltre rivalutazione ed interessi;
(ii) per il periodo compreso tra il 24 luglio 2010 e il 30 settembre 2010, per un importo pari ad euro 11.018.664,00 (oltre IVA), in sorte capitale oltre
Pagina 24 rivalutazione ed interessi;
(iii) per il periodo compreso tra il 30 settembre
2010 e il 27 gennaio 2011, per un importo pari ad euro 20.722.670,00 IVA compresa (per il periodo fino al 31 gennaio 2011), in sorte capitale oltre rivalutazione ed interessi, fatto salvo quanto alla seguente domanda n. 6.
Gli importi di cui ai precedenti nn. (i), (ii) e (iii) della presente domanda n.
4) sono già stati versati in acconto dalla , pertanto si Controparte_2
richiede soltanto all'Ill.mo Giudice di voler accertare e dichiarare che erano interamente dovuti a 5) in ogni caso: Parte_1
accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la CP_2
al pagamento a favore di dei
[...] Parte_1
corrispettivi per i lavori eseguiti in forza dell'accordo del 30 settembre
2010 fino alla risoluzione e non ancora pagati, ed in particolare: dell'importo di euro 5.679.850,05 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 1 sottoscritto il 15 ottobre 2010, come riconosciuto in tale SAL (salve le riserve iscritte, per le quali
[...]
si riserva di agire in separato giudizio); dell'importo di Parte_1
euro 242.851,28 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 2 sottoscritto il 21 dicembre 2010 (salve le riserve iscritte, per le quali si riserva di agire in separato Parte_1
giudizio); dell'importo di Euro 179.592,81 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 3 per i soli impianti di
Cuma e Foce Regi Lagni sottoscritto il 19 gennaio 2011 (salve le riserve iscritte, per le quali si riserva di agire in Parte_1
separato giudizio); oppure in subordine dei maggiori o minori importi che risulteranno di giustizia, anche se del caso ai sensi dell'art. 1226 c.c., per i medesimi titoli o in ulteriore subordine a titolo risarcitorio dei costi sostenuti o in ultimo subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c. Il tutto oltre
Pagina 25 rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici dal dì del dovuto al saldo;
6) conseguentemente all'accertamento della risoluzione dell'accordo del 30 settembre 2010 per inadempimento della accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente CP_2
condannare la al risarcimento del danno subìto da Controparte_2
per effetto della risoluzione dell'accordo del Parte_1
30 settembre 2010 per inadempimento della medesima, pari alla CP_2
differenza (conguaglio) tra i costi effettivamente sostenuti da
[...]
per la gestione in esecuzione del medesimo accordo ed i Parte_1
minori importi versati dalla a tale titolo, nella misura Controparte_2
di euro 2.874.000,00, oppure in subordine nella misura di euro
2.091.000,00 pari alla differenza tra i ricavi previsti dal piano economico finanziario revisionato con l'accordo del 28 luglio 2009 e gli acconti versati dalla a tale titolo, o in ulteriore subordine nella Controparte_2
diversa somma che risulterà di giustizia, se del caso anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi dal dì della domanda al saldo;
7) conseguentemente all'accertamento della risoluzione sia della Convenzione che dell'accordo del 30 settembre 2010 per inadempimento della a) accertare e dichiarare il Controparte_2
diritto di di rilasciare gli impianti oggetto Parte_1
della Concessione successivamente a suddetta risoluzione;
e b) accertare e dichiarare l'obbligo della di tenere indenne Controparte_2 [...]
di tutti i costi che ha sostenuto (ivi compresi i debiti Parte_1
contratti e non ancora onorati) per la gestione degli impianti nel periodo compreso tra la risoluzione dell'accordo del 30 settembre 2010 (avvenuta in data 27 gennaio 2011) ed il 31 ottobre 2012 (data fino alla quale ha dovuto prestare servizi per la gestione pur Parte_1
Pagina 26 successivamente alla riconsegna degli impianti avvenuta in data 1° ottobre
2012, ai sensi del verbale di riconsegna degli impianti del 1° ottobre 2012) che ammontano al complessivo importo di euro 116.722.000.
Conseguentemente condannare la a pagare a Controparte_2
tale importo dedotto quanto già versato in Parte_1
acconto dalla per il medesimo periodo (che al netto Controparte_2
delle quote di ammortamento dei lavori previste dal piano economico finanziario allegato alla Convenzione è pari ad euro 67.813.591,58), dunque per un importo pari ad euro 48.908.408,42 oltre IVA. Nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuto l'indennizzo per mancato utile di cui alla precedente domanda n. 2) -(ii), a suddetti costi dovrà anche sommarsi l'utile d'impresa in misura non inferiore al 10%. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici;
c) oppure in subordine accertare e dichiarare che a
[...]
per la suddetta gestione è dovuto un corrispettivo Parte_1
commisurato alle tariffe previste dal piano economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio 2009, che al netto delle quote di ammortamento dei lavori è pari a complessivi euro 96.642.000,00.
Conseguentemente condannare la a pagare a Controparte_2
tale importo dedotti gli importi già pagati in Parte_1
acconto (che ammontano complessivamente ad euro 76.387.591,58 al netto delle quote di ammortamento dei lavori previste dal piano economico finanziario allegato all'accordo del 28 luglio 2009), dunque per un importo pari a complessivi euro 20.254.408,42 oltre IVA;
oppure in ultimo subordine alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, se del caso anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi convenzionali di mora o in subordine legali di mora o in ultimo
Pagina 27 subordine interessi legali semplici;
8) in ogni caso: accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la a pagare a Controparte_2
i corrispettivi dovuti per le prestazioni di Parte_1
manutenzione straordinaria compiute nel corso dell'esecuzione della
Concessione, ai sensi dell'art. 10, comma 2°, primo trattino, della
Convenzione, pari ad euro 3.488.000, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici dal dì del dovuto al saldo;
9) in ogni caso: accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la a pagare a Controparte_2 [...]
il corrispettivo dovuto per l'attività di smaltimento dei Parte_1
fanghi lasciati negli impianti dai precedenti gestori, pari ad euro
1.499.694, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici dal dì del dovuto al saldo;
10.a) in ogni caso, in via principale: accertare e dichiarare il diritto di
[...]
al pagamento dei conguagli degli incassi minimi garantiti Parte_1
derivanti dalla revisione della Convenzione concordata con la CP_2
in data 28 luglio 2009 (ossia la differenza tra i maggiori importi
[...]
previsti dal piano economico finanziario revisionato e quelli previsti dal piano economico finanziario allegato alla Convenzione), ammontanti al 23 luglio 2010 ad euro 26.959.109 (IVA 10% compresa), oltre rivalutazione ed oltre interessi al tasso del 6,5% annuo ai sensi dell'art.17, comma 4° della Convenzione, o in subordine interessi legali moratori o in ulteriore subordine interessi legali semplici, dal dì del dovuto al saldo, e conseguentemente condannare la al pagamento di detto Controparte_2
importo a favore di 10.b) in ogni caso, in via Parte_1
Pagina 28 subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga di non poter accogliere la precedente domanda 10.a) sulla base della revisione concordata con la in data 28 luglio 2009, accertare e Controparte_2
dichiarare il diritto di ad essere tenuta Parte_1
indenne dei maggiori costi sostenuti in esecuzione della Concessione rispetto alle originarie previsioni del piano economico finanziario allegato alla Convenzione del 16 dicembre 2004, secondo quanto al par.
3.8.1. del suo atto di citazione notificato alla in data 16 settembre Controparte_2
2010, a titolo di risarcimento ex art. 1375 c.c. e/o 2043 cod. civ. del danno subìto per effetto della maliziosa condotta del concedente ovvero, in subordine, a titolo di indennizzo da indebito arricchimento ex art. 2041
c.c., ammontanti complessivamente ad euro 28.259.126, oltre ad IVA di legge, ovvero da liquidarsi nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi, e conseguentemente condannare la al pagamento di detto Controparte_2
importo a favore di 11) in subordine, ai sensi Parte_1
dell'art. 278 e dell'art. 104, co. 2°, c.p.c.: nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice ritenesse accertato il diritto di Parte_1
ma ancora controversa la quantità del pagamento dovuto rispetto ad una o più delle precedenti domande, ai sensi dell'art. 278, co. 1°, c.p.c. accertare
e dichiarare il diritto di e condannare Parte_1
genericamente la al pagamento, disponendo che il Controparte_2
processo prosegua per la liquidazione solo su tale/i domanda/e e, con la stessa sentenza di condanna generica, condannare la al Controparte_2
pagamento di una provvisionale, ai sensi dell'art. 278, co. 2°, c.p.c., nei limiti della quantità per cui l'Ill.mo Giudice ritenga già raggiunta la prova.
In tal caso, voglia l'Ill.mo Giudice separare tale/i domanda/e, su cui
Pagina 29 ritenga di procedere con condanna generica e proseguire il giudizio per la liquidazione, dalle altre domande già mature e liquide per la decisione completa sulle quali si richiede sia adottata immediatamente sentenza completa;
in particolare, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse non ancora pronte per la decisione completa tutte o alcune delle domande di cui ai nn. da 3) a 9), si richiede all'Ill.mo Giudice di voler immediatamente accertare la risoluzione della Convenzione per inadempimento della e condannarla immediatamente al Controparte_2
pagamento dell'indennizzo come richiesto nelle domande nn. 1) e 2)-(ii), nonché condannare la al pagamento dei conguagli di Controparte_2
cui alla domanda n. 10.a) o 10.b), trattandosi di domande certamente mature per la decisione completa e definitiva, proseguendo il procedimento solo sulle altre domande ove mai ritenute ancora da liquidare;
12) in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c.: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenesse di provvedere come sopra richiesto, ma ritenesse di riaprire l'istruttoria su una o più delle precedenti domande, ad esempio per disporre ulteriori C.T.U., ordinare immediatamente ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c. il pagamento a favore di degli importi per cui ritenga già raggiunta la prova;
13) in Parte_1
ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P., C.P.A e I.V.A. come per legge”»
Si costituiva la con comparsa depositata in data Controparte_2
30.11.2010 chiedendo preliminarmente la riunione con il giudizio recante
R.G. n. 34809/2010, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 7546/2010, nonché la sospensione del giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere avente ad oggetto i reati di truffa e di disastro ambientale per la vicenda in questione.
Pagina 30 Nel merito, eccepiva a sua volta l'inadempimento del concessionario degli obblighi derivanti dalla Convenzione, e concludeva, quindi, per il rigetto delle domande di controparte, l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuta risoluzione di diritto della Convenzione per inadempimento di in accoglimento della domanda riconvenzionale, chiedeva la Parte_1
condanna di parte attrice al risarcimento dei danni cagionati dai gravi e reiterati inadempimenti del concessionario, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Il giudice istruttore, dopo la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti e disponeva una consulenza tecnica d'ufficio affidandola al dott. . Dopo Persona_2
l'escussione dei testimoni ed il deposito della relazione peritale, le parti producevano altra documentazione che veniva acquisita dal c.t.u.. In corso di causa, inoltre, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. per la Parte_1
riconsegna degli impianti;
il giudice istruttore accoglieva l'istanza cautelare con provvedimento in data 06.09.2011, ordinando alla Controparte_2
di riprendere immediatamente in consegna gli impianti a suo tempo affidati alla in esecuzione della Convenzione. Il provvedimento veniva Parte_1
confermato dal Tribunale di Napoli in sede di reclamo con ordinanza del
22.11.2011, dopodiché, in data 01.10.2012, veniva redatto verbale di riconsegna degli impianti.
In data 24.06.2013 la causa veniva introita in decisione ma rimessa sul ruolo per l'assegnazione alla neo-istituita sezione specializzata d'impresa e dopo il provvedimento Presidenziale di assegnazione a tale sezione, veniva riassegnata al medesimo giudicante che, con ordinanza del 05/06/2.2015, rimetteva la causa in istruttoria per integrazione della c.t.u.
Pagina 31 All'esito delle integrazioni richieste, la causa veniva spedita in decisione e rimessa sul ruolo per valutare l'opportunità della riunione con altri due procedimenti intercorrenti tra le parti, e cioè il n. 34809/2010 (in ordine al quale il precedente giudicante aveva negato la riunione richiesta dalla convenuta) e quello avente n. 15020/2014.
Giudizio n. 34809/2010
Con atto di citazione notificato in data 09.11.2010, la Controparte_2
citava in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Napoli, spiegando opposizione al decreto ingiuntivo n. 7546/2010 emesso in data 29.09.2010, con il quale detto Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della predetta società, della somma di €
86.855.424,90, oltre interessi al tasso convenzionale del 6,5% secondo le decorrenze previste nella Convenzione.
Anche in tale giudizio la chiedeva la sospensione del Controparte_2
processo in attesa della definizione del giudizio penale, come nel procedimento n. 28968/2010 e riproponeva la stessa ricostruzione fattuale e la stessa domanda riconvenzionale già contenute nella comparsa di costituzione depositata nel sopra menzionato procedimento. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, senza fare menzione della domanda riconvenzionale richiamata nel corpo dell'atto.
Si costituiva in giudizio la con Parte_1
comparsa in data 15.12.2010 lamentandosi dei gravi e reiterati inadempimenti della Contestava gli assunti Controparte_2
dell'opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 7546/2010 ed in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, comunque accertare e dichiarare che la
Pagina 32 era debitrice della somma di € 86.855.424,90, oltre Controparte_2
interessi convenzionali, per il credito maturato da al 30.06.2010. Parte_1
In ogni caso, chiedeva la condanna dell'ente regionale a risarcire il danno causato ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese processuali.
Nel corso dell'istruttoria veniva acquisita varia documentazione ed espletata una c.t.u.
Riunione dei giudizi n. 28968/2010 e n. 34809/2010, e definizione degli stessi
Nel procedimento n. 28968/2010, il G.I., all'udienza del 10.11.2015, disponeva la riunione a detto giudizio del procedimento n. 34809/2010 ed affidava nuovo incarico di c.t.u. al prof. già custode Persona_3
giudiziario nell'ambito del procedimento penale in cui era stato disposto il sequestro degli impianti oggetto di concessione.
In data 11.05.2016 interveniva volontariamente in giudizio CP_5
la quale era risultata aggiudicatrice della fornitura di energia
[...]
elettrica nell'ambito dell'esecuzione della concessione in causa. CP_5
vantava nei confronti di un credito pari ad Euro
[...] Parte_1
1.207.764,19 portato dalle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica e interveniva, pertanto, nel processo ad adiuvandum al fine di sostenere le ragioni di nei confronti della Regione. Parte_1
In data 30.06.2017 il prof. depositava il proprio elaborato Per_3
peritale; dopo alcuni rinvii per trattative non andate a buon fine e dopo il rigetto di un'ulteriore istanza di riunione del presente procedimento ad altro pendente innanzi alla Sezione Specializzata d'impresa, all'udienza del
18.05.2018 la causa veniva introitata in decisione.
Il Tribunale, con la sentenza n. 11162/2018 pubblicata il 21.12.2018, ha deciso parzialmente il giudizio R.G. n. 28968/2010, rigettando le domande
Pagina 33 proposte da e, in accoglimento della domanda Parte_1
riconvenzionale della ha dichiarato risolta la Controparte_2
convenzione per grave inadempimento di ha, poi, rimesso la Parte_1
causa in istruttoria per l'espletamento di un'ulteriore consulenza al fine di operare l'esatto calcolo delle indennità comunque spettanti al concessionario per le opere eseguite ed i relativi oneri accessori e quanto invece dovuto alla per risarcimento danni e trattenute varie da essa CP_2
vantate.
Il Tribunale ha, invece, deciso definitivamente il giudizio riunito R.G. n.
34809/2010, revocando il decreto ingiuntivo n. 7546/2010 opposto.
Ha, infine, condannato al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1
favore della nonché delle spese della c.t.u. disposta in Controparte_2
detto procedimento.
L'istruttoria proseguiva con la nomina di altro c.t.u., ing.
[...]
ed all'esito dell'indagine peritale, su istanza della e Per_4 Parte_1
con l'opposizione della Regione, veniva emessa ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. di condanna, in favore della della somma di € Parte_1
38.707.725,47, oltre interessi legali sulla somma rivalutata sino al soddisfo, con compensazione delle spese, fissando l'udienza del 21.12.2020 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza, il giudice prendeva atto che non vi era stata istanza della parte intimata volta ad ottenere sentenza, e che, pertanto, l'ordinanza in questione aveva acquisito efficacia di sentenza in ordine alla definizione del processo.
GIUDIZI DI APPELLO
Giudizio R.G. n. 2985/2019
Con atto notificato in data 20.06.2019, Parte_1
ha impugnato innanzi alla Corte d'Appello di Napoli la
[...]
Pagina 34 sentenza n. 11162/2018 pubblicata in data 21.12.2018, nella parte in cui aveva deciso, in via non definitiva, la causa R.G. n. 28968/2010, così instaurando il procedimento R.G. n. 2985/2019 che veniva assegnato alla
Sez. III-bis (oggi VII).
Sulla base di numerosi e complessi motivi, che verranno esaminati in seguito, la ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente Parte_1
riportate:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, in annullamento e/o riforma dell'appellata Sentenza n.
11162/2018 emessa in data 22 novembre 2018 dal Tribunale civile di
Napoli, Sez. Terza civile, G.U. Dott. A. Del Bene, in via non definitiva a decisione parziale del giudizio R.G. n. 28968/2010 (nonché in via definitiva
a decisione totale del giudizio riunito R.G. n. 34809/2010, rispetto alla quale si propone contestualmente apposito appello destinato alla riunione), pubblicata in data 21 dicembre 2018, accogliendo le domande già formulate da nel giudizio di primo grado e rigettando le difese, Parte_1
eccezioni e domande della così provvedere: CP_2
1) sulla risoluzione della Convenzione per inadempimento della CP_2
1.a) in via principale: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 24 luglio 2010 della convenzione di concessione rep. 13625 del 16 dicembre
2004 (di seguito la “Convenzione”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454 c.c., per effetto del grave inadempimento della Regione e dell'inutile decorso del termine per adempiere assegnato da con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 Parte_1
giugno 2010;
1.b) in via subordinata:
Pagina 35 nella denegata ipotesi in cui non si riconosca che la Convenzione si è risolta di diritto con l'inutile decorso del termine per adempiere assegnato con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010, accertato
l'inadempimento della ai propri obblighi derivanti dalla CP_2
Convenzione secondo quanto in atti, dichiarare la risoluzione della
Convenzione alla data della domanda (16 settembre 2010) per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.; CP_2
2) sulle somme dovute a in conseguenza della risoluzione della Parte_1
Convenzione per inadempimento della CP_2
2.a) in via principale: fatti salvi i diritti di ai corrispettivi maturati in esecuzione della Parte_1
Convenzione fino alla data della risoluzione (già pagati dalla Regione, in parte spontaneamente – inclusi euro 3.982.459,90, IVA compresa, versati in adempimento dell'accordo del 30 settembre 2010, del che si chiede accertamento – e per il residuo fatti oggetto dell'ingiunzione di cui al giudizio riunito r.g. n. 34809/10):
(i) accertare e dichiarare il diritto di ad essere Parte_1
risarcita/indennizzata dei danni derivati dalla risoluzione per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della CP_2
Convenzione e degli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c., e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la a pagare a una CP_2 Parte_1
somma comprensiva:
(a) dei costi (anche accessori) sostenuti (ivi compresi i debiti assunti e non ancora onorati) per le opere realizzate in esecuzione della Convenzione e successivamente alla risoluzione di questa fino al momento della risoluzione dell'Accordo del 30 settembre 2010 – al netto delle somme già incluse a titolo di ammortamento nei suddetti corrispettivi secondo il piano
Pagina 36 economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio
2009 nonché delle somme incluse in quanto richiesto nella seguente domanda n. 6) – che ammontano ad euro 3.993.776,03, oltre IVA, rivalutazione e interessi convenzionali di mora o in subordine interessi legali di mora o in ulteriore subordine interessi legali semplici, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art.
1226 c.c.;
(b) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al
10% dei ricavi previsti (per il periodo compreso tra la risoluzione e la data di scadenza naturale della concessione) dal piano economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio 2009, ammontante ad euro 105.896.000, oltre IVA, rivalutazione ed interessi, oppure in subordine pari al 10% dei ricavi previsti (per il periodo compreso tra la risoluzione e la data di scadenza naturale della concessione) dal piano economico e finanziario allegato alla Convenzione, ammontante ad euro
90.322.000, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in ulteriore subordine nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., con interessi e rivalutazione dalla domanda ffino al saldo;
(ii) accertare e dichiarare il diritto di al pagamento dei Parte_1
conguagli degli incassi minimi garantiti derivanti dalla revisione della
Convenzione concordata con la Regione in data 28 luglio 2009 (ossia la differenza tra i maggiori importi previsti dal piano economico finanziario revisionato e quelli previsti dal piano economico finanziario allegato alla
Convenzione), ammontanti al 23 luglio 2010 ad euro 26.959.109 (IVA 10% compresa), oltre rivalutazione ed oltre interessi al tasso del 6,5% annuo ai sensi dell'art.17, comma 4° della Convenzione, o in subordine interessi
Pagina 37 legali moratori o in ulteriore subordine interessi legali semplici, dal dì del dovuto al saldo, e conseguentemente condannare la al pagamento CP_2
di detto importo a favore di ovvero, nella denegata ipotesi in Parte_1
cui l'Ill.mo Giudice ritenga di non poter accogliere la sopra formulata domanda sulla base della revisione concordata tra le parti in data 28 luglio 2009, accertare e dichiarare il diritto di ad essere tenuta Parte_1
indenne dei maggiori costi sostenuti in esecuzione della Concessione (fino alla risoluzione) rispetto alle originarie previsioni del piano economico finanziario allegato alla Convenzione del 16 dicembre 2004, a titolo di risarcimento ex art. 1375 c.c. e/o 2043 cod. civ. del danno subìto per effetto della maliziosa condotta del concedente ovvero, in subordine, a titolo di indennizzo da indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., ammontanti complessivamente ad euro 28.259.126, oltre ad IVA di legge, ovvero da liquidarsi nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi, e conseguentemente condannare la Regione al pagamento di detto importo a favore di
Parte_1
2.b) in via subordinata:
accertare e dichiarare il diritto di ad essere Parte_1
risarcita/indennizzata dei danni derivati dalla risoluzione per inadempimento della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della
Convenzione e degli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c., e conseguentemente
(i) dichiarare la Regione tenuta a pagare a una somma Parte_1
comprensiva:
(a) di tutti i costi sostenuti per le opere realizzate fino al momento della risoluzione della Convenzione e per tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati ed
Pagina 38 i costi di esercizio e funzionamento della società di progetto, ammontanti ad euro 182.107.000,00 oltre IVA di legge, interessi e rivalutazione;
(b) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al
10% dei ricavi previsti (per l'intera durata della Concessione stabilita dalla Convenzione) dal piano economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio 2009, ammontante ad euro
127.924.000,00, oltre IVA, rivalutazione ed interessi, oppure in subordine pari al 10% dei ricavi previsti dal piano economico e finanziario allegato alla Convenzione, ammontante ad euro 115.826.000,00, oltre IVA, interessi
e rivalutazione monetaria, ovvero in ulteriore subordine nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., con interessi e rivalutazione dalla domanda fino al saldo;
(ii) condannare la a corrispondere a l'importo totale di CP_2 Parte_1
cui al superiore n. (i) (pari secondo i casi rispettivamente ad euro
310.031.000,00 nella principale ovvero ad euro 297.933.000,00 nella subordinata) al netto – per compensazione fino a corrispondenza – delle somme già versate dalla a (anche a seguito di decreto CP_2 Parte_1
ingiuntivo) con residuo dovuto a di euro 122.013.000,00 in via Parte_1
principale, ovvero euro 109.915.000,00 in via subordinata, ovvero in ulteriore subordine la somma comunque dovuta come risultante dall'istruttoria; in ogni caso oltre IVA nella misura dovuta, rivalutazione e interessi dalla domanda fino al saldo;
3) sulle somme comunque dovute a nella denegata ipotesi di Parte_1
accoglimento della domanda della di risoluzione della CP_2
Convenzione per inadempimento di Parte_1
nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta la risoluzione dichiarata dalla per preteso inadempimento di accertare e CP_2 Parte_1
Pagina 39 dichiarare il diritto di a ricevere comunque i rimborsi ad essa Parte_1
dovuti ai sensi dell'art. 44, co. 1°, lett. a), co. 2° e co. 5°, della
Convenzione, e conseguentemente dichiarare la tenuta a pagare a CP_2
una somma comprensiva di tutti i costi sostenuti per le opere Parte_1
realizzate fino al momento della risoluzione della Convenzione e per tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati ed i costi di esercizio e funzionamento della società di progetto, ammontanti ad euro 182.107.000,00 oltre IVA nella misura dovuta, rivalutazione e interessi dalla domanda fino al saldo;
4) sulla risoluzione dell'accordo del 30 settembre 2010 per inadempimento della CP_2
4.a) in via principale:
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.,
l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 27 gennaio 2011 dell'accordo del 30 settembre 2010, per effetto del grave inadempimento della Regione e dell'inutile decorso del termine per adempiere assegnato da con Parte_1
la diffida prot. 003/OC/2011 del 7 gennaio 2011;
4.b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenga che si sia risolto di diritto ai sensi della precedente domanda n.
4.a), accertato l'inadempimento della ai propri obblighi derivanti dall'accordo del 30 settembre 2010 CP_2
secondo quanto in atti, dichiarare la risoluzione di suddetto accordo per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. a CP_2
far data dalla domanda (11 febbraio 2011);
5) sui danni subiti da per omessa ripresa in consegna degli Parte_1
impianti:
Pagina 40 conseguentemente all'accertamento della risoluzione sia della
Convenzione che dell'accordo del 30 settembre 2010, accertare e dichiarare il diritto di di rilasciare gli impianti oggetto della Parte_1
Concessione successivamente alle suddette risoluzioni e per l'effetto accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 e ss. e 1453 c.c. e degli artt. 44 e 45 della Convenzione, l'obbligo della Regione di tenere indenne di tutti i costi sostenuti (ivi compresi i debiti non ancora Parte_1
onorati) per la gestione degli impianti nel periodo compreso tra la risoluzione della Convenzione (avvenuta in data 24 luglio 2010) e il 31 ottobre 2012 (data fino alla quale ha dovuto prestare servizi per Parte_1
la gestione pur successivamente alla riconsegna degli impianti avvenuta in data 1° ottobre 2012, ai sensi del verbale di riconsegna degli impianti del
1° ottobre 2012) che ammontano complessivamente a euro
147.411.000,00; conseguentemente condannare la a pagare a CP_2
Parte_1
(i) tale importo di euro 147.411.000,00 al netto di quanto dalla Regione già versato in acconto (sulla base degli accordi medio tempore intervenuti) per il medesimo periodo (pari ad euro 100.009.000,00, al netto delle quote di ammortamento dei lavori previste dal piano economico finanziario allegato alla Convenzione), dunque per un importo residuo pari ad euro
47.402.000,00 oltre IVA;
(ii) un importo ulteriore a titolo di ristoro della mancata realizzazione dell'utile di impresa, da determinare in misura non inferiore al 10% del totale dei costi suddetti nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuto l'indennizzo per mancato utile di cui alla precedente domanda
n.
2.a(i)(b) o 2.b(i)(b);
Pagina 41 (iii) il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici;
ovvero, in subordine, condannare la a CP_2
risarcire il danno subito da nella misura di giustizia, se del caso Parte_1
anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
6) sul corrispettivo dovuto a per i lavori eseguiti in forza Parte_1
dell'accordo del 30 settembre 2010 accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la Regione al pagamento a favore di dei corrispettivi per i lavori eseguiti in Parte_1
forza dell'accordo del 30 settembre 2010 fino alla sua risoluzione (che non pregiudica i diritti ai corrispettivi precedentemente maturati da Parte_1
e non ancora pagati, ed in particolare:
(i) dell'importo di euro 5.679.850,05 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per
i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 1 sottoscritto il 15 ottobre 2010, come riconosciuto in tale SAL (salve le riserve iscritte, per le quali si Parte_1
riserva di agire in separato giudizio) [con la precisazione che tale importo
è già incluso nella precedente domanda 2.b(i)(a)];
(ii) dell'importo di euro 242.851,28 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 2 sottoscritto il 21 dicembre 2010 (salve le riserve iscritte, per le quali si riserva di agire in separato Parte_1
giudizio); (iii) dell'importo di euro 179.592,81 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 3 per i soli impianti di
Cuma e Foce Regi Lagni sottoscritto il 19 gennaio 2011 (salve le riserve iscritte, per le quali si riserva di agire in separato giudizio); Parte_1
oppure in subordine dei maggiori o minori importi che risulteranno di giustizia, anche se del caso ai sensi dell'art. 1226 c.c., per i medesimi titoli;
o in ulteriore subordine ai sensi degli artt. 1218 e ss. e 1453 c.c., a titolo di risarcimento per la risoluzione dell'accordo per inadempimento
Pagina 42 della da quantificare come sopra oppure in subordine in misura CP_2
pari ai costi sostenuti più l'utile di impresa, o in ultimo subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici dal dì del dovuto al saldo;
7) sui corrispettivi aggiuntivi dovuti a per la manutenzione Parte_1
straordinaria durante la Concessione: accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la a CP_2
pagare a i corrispettivi dovuti per le prestazioni di Parte_1
manutenzione straordinaria compiute nel corso dell'esecuzione della
Concessione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo trattino, della
Convenzione, pari ad euro 3.488.000, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici dal dì del dovuto al saldo;
8) sui corrispettivi aggiuntivi dovuti a per lo smaltimento dei Parte_1
fanghi lasciati dai precedenti gestori: accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la a CP_2
pagare a il corrispettivo dovuto per l'attività di smaltimento dei Parte_1
fanghi lasciati negli impianti dai precedenti gestori, pari ad euro
1.499.694, ovvero nella maggiore o minor somma di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici dal dì del dovuto al saldo. In subordine, Parte_1
dovrà essere quantomeno indennizzata dalla ai sensi dell'art. CP_2
2041 c.c.;
9) in subordine, sulle decisioni ai sensi dell'art. 278 e dell'art. 104, co. 2°,
c.p.c.:
Pagina 43 nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse accertato il diritto di ma ancora controversa la misura del pagamento dovuto rispetto Parte_1
ad una o più delle precedenti domande, ai sensi dell'art. 278, co. 1°, c.p.c. accertare e dichiarare il diritto di e condannare genericamente Parte_1
la al pagamento, disponendo che il processo prosegua per la CP_2
liquidazione solo su tale/i domanda/e e, con la stessa sentenza di condanna generica, condannare la al pagamento di una provvisionale, ai CP_2
sensi dell'art. 278, co. 2°, c.p.c., nella quantità per cui l'Ecc.ma Corte ritenga già raggiunta la prova. In tal caso, voglia l'Ecc.ma Corte separare tale/i domanda/e, su cui ritenga di procedere con condanna generica e proseguire il giudizio per la liquidazione, dalle altre domande già mature e liquide per la decisione completa sulle quali si richiede sia adottata immediatamente sentenza completa;
10) in ogni caso, dichiarare inammissibili, nulle o rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate tutte le domande ed eccezioni della Regione ed in particolare:
- la domanda riconvenzionale di risoluzione della Convenzione per colpa di formulata in comparsa di costituzione e risposta;
Parte_1
- la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata in comparsa di costituzione e risposta;
- ogni altra eccezione o domanda riconvenzionale ivi contenuta;
- tutte le domande ed eccezioni nuove o comunque irritualmente formulate dalla in atti successivi alla comparsa di costituzione e risposta, ed CP_2
in particolare, tra le altre, quelle formulate con foglio depositato il 17 maggio 2018 e richiamate all'udienza del 18 maggio 2018, su cui non ha accettato il contraddittorio;
Parte_1
11) sulle spese:
Pagina 44 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P., C.P.A e I.V.A. come per legge».
La si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi di Controparte_2
gravame ed ha proposto appello incidentale, concludendo come di seguito testualmente riportato:
«previa riunione dei giudizi pendenti innanzi a codesta Corte e recanti il n.
RG 3033/2019 (sez. 1^ civ.) e n. RG 2985/2019 (sez. specializzata in materia di impresa), piaccia a Codesta Ill.ma Corte
1) Dichiarare inammissibile l'appello;
2) In via gradata, nel merito, rigettarlo in quanto infondato;
3) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla : Controparte_2
a) Dichiarare la nullità dell'art. 44 comma 5 della Convenzione n. 13625 del 16.12.2004 nella parte in cui riconosce al concessionario gli oneri accessori, previa riforma della sentenza impugnata in parte qua, con rigetto di qualsivoglia domanda sul punto;
b) Riformare la sentenza laddove il Tribunale ha implicitamente accolto la domanda di corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 44 comma 5 della Convenzione n. 13625 del 16.12.2004, con rigetto di tale domanda;
c) Riformare la sentenza per omessa pronuncia della domanda riconvenzionale proposta dalla con l'atto di Controparte_2
opposizione al D.I. n. 7546/2010 del tribunale di Napoli e per l'effetto accogliere detta domanda.
Spese come per legge».
Giudizio R.G. n. 3033/2019
Con atto di citazione notificato in data 20.06.2019 l' ha Parte_1
impugnato la sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli – III Sezione
- n. 11162/2018 pubblicata in data 21/12/2018, anche nella parte in cui ha
Pagina 45 deciso il giudizio riunito r.g. n. 34809/2010, per i motivi di seguito illustrati, rassegnando le seguenti conclusioni:
“A) in via principale: rigettare le domande, difese ed eccezioni tutte proposte dalla in CP_2
quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 7546/10 emesso dal Tribunale di Napoli in data 29 settembre 2010;
B) in via subordinata:
nella denegata ipotesi di revoca o annullamento, in tutto o in parte, del decreto ingiuntivo n. 7546/10 emesso dal Tribunale di Napoli in data 29 settembre 2010, comunque accertare e dichiarare il credito vantato da nei confronti della al momento dell'emissione del Parte_1 CP_2
suddetto decreto ingiuntivo, per un importo pari ad euro 86.855.424,90, oltre interessi al tasso convenzionale del 6,5% annuo dal dì del dovuto al saldo, maturato fino al 30 giugno 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 3°, della convenzione di concessione rep. 13625, registrata nel registro degli atti pubblici di Napoli in data 30 dicembre 2004 al n. 105728 (di seguito la
“Convenzione”), e che alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo non era ancora stato pagato;
C) in via di ulteriore subordine: per la denegata ipotesi in cui si ritenesse, per via della risoluzione della
Convenzione o per altre ragioni, di non riconoscere a gli Parte_1
importi vantati per il titolo contrattuale su indicato, accertare e dichiarare che il relativo credito restitutorio della è integralmente CP_2
compensato, fino a corrispondenza, con il maggiore credito di a Parte_1
titolo di indennizzo dei costi sostenuti in esecuzione della Convenzione
(dovuto anche in caso di risoluzione per colpa della concessionaria), come
Pagina 46 accertato (in euro 363.837.571,01 oltre IVA, rivalutazione – non calcolata dal CTU – ed interessi) dal CTU Ing. nel prosieguo del giudizio Per_1
r.g. n. 28968/2010 innanzi al Trib. Napoli e dichiarato dal medesimo
Tribunale con l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del 9 novembre 2020,
e/o di indennizzo/risarcimento danni (dovuto dalla in caso di CP_2
risoluzione per colpa di quest'ultima) come richiesto da nei Parte_1
riuniti giudizi d'appello r.g. n. 2985/2019 e n. 208/2021 innanzi a codesta
Ecc.ma Corte;
D) con riferimento all'appello incidentale avversario:
(i) in via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o non provato l'appello incidentale della CP_2
(ii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della di restituzione degli importi versati in base al CP_2
decreto ingiuntivo n. 7546/2010 del Trib. Napoli, accertare e dichiarare che il relativo credito della è già stato interamente soddisfatto per CP_2
compensazione, fino a corrispondenza, col maggiore credito di Parte_1
a titolo di rimborso dei costi sostenuti in esecuzione della Convenzione
(dovuto anche in caso di risoluzione per colpa della concessionaria) come accertato (in euro 363.837.571,01 oltre IVA, rivalutazione – non calcolata dal CTU – ed interessi) dal CTU Ing. e come disposto Per_1
dall'Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del 9 novembre 2020 del Trib.
Napoli nel giudizio r.g. n. 28968/2010, o in ulteriore subordine dichiararne la compensazione fino a corrispondenza in questa sede col suddetto credito di e/o con gli ulteriori crediti dalla medesima azionati in questa Parte_1
sede e/o nei riuniti giudizi d'appello r.g. n. 2985/2019 e n. 208/2021 innanzi a codesta Ecc.ma Corte;
E) in ogni caso
Pagina 47 (i) condannare la a risarcire a il danno causatole ai CP_2 Parte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi se del caso anche in via equitativa, nonché al pagamento, a favore di di una somma Parte_1
equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3°, cod. proc. civ., la cui entità dovrà essere tanto elevata quanto grave è l'abusività della condotta della (ii) con vittoria di spese e compensi di entrambi i CP_2
gradi di giudizio, e altresì con specifica condanna della a CP_2
rimborsare a le spese che quest'ultima ha sostenuto in relazione Parte_1
alla registrazione del decreto ingiuntivo e dell'ordinanza di assegnazione nell'ambito del relativo pignoramento presso terzi complessivamente pari ad euro 254.307,50 più gli interessi legali dal dì del pagamento fino al rimborso”.
Si è costituita in giudizio la formulando le seguenti Controparte_2
conclusioni:
<1) Dichiarare inammissibile l'appello;
2) In via gradata, nel merito, rigettarlo in quanto infondato;
3) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla CP_2
[...]
a) Dichiarare la nullità dell'art. 44 comma 5 della Convenzione n. 13625 del 16.12.2004 nella parte in cui riconosce al concessionario gli oneri accessori, previa riforma della sentenza impugnata in parte qua, con rigetto di qualsivoglia domanda sul punto;
b) Riformare la sentenza laddove il Tribunale ha implicitamente accolto la domanda di corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 44 comma 5 della Convenzione n. 13625 del 16.12.2004, con rigetto di tale domanda;
c) Riformare la sentenza per omessa pronuncia della domanda riconvenzionale proposta dalla con l'atto di Controparte_2
Pagina 48 opposizione al D.I. n. 7546/2010 del tribunale di Napoli e per l'effetto accogliere detta domanda;
Spese come per legge>.
Giudizio R.G. n. 208/2021
Con atto di citazione notificato in data 11.01.2021, la Controparte_2
ha proposto appello contro l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del
Tribunale di Napoli – III Sezione - depositata in data 09/11/2020, emessa a definizione del giudizio r.g. n. 28968/2010 a seguito della sentenza non definitiva n. 11162/2018, che aveva acquisito efficacia di sentenza recante n. cronologico 3517/20 del 09.11.2020.
Sulla base di vari ed articolati motivi, la ha chiesto: CP_2
<a. rigettare - in tutto o parte le pretese della < i>
Parte_1
perché infondate per carenza di titolo, per difetto dei presupposti legali e per carenza di prova sui fatti costitutivi;
b. accogliere – in tutto, in via gradata, in parte – la domanda riconvenzionale proposta dalla di condanna della Controparte_2
al risarcimento dei danni>. Parte_1
Si è costituita in giudizio la Parte_1
resistendo all'appello e proponendo a sua volta appello incidentale
In particolare, ha rassegnato le conclusioni di seguito Parte_1
testualmente riportate:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, così provvedere: in via pregiudiziale: ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_5
con fissazione di apposita udienza di comparizione e assegnazione
[...]
Pagina 49 del termine per la notifica sia dell'appello principale della sia CP_2
dell'appello incidentale di Parte_1
in via preliminare:
a) rigettare l'istanza della di sospensione della provvisoria CP_2
esecuzione dell'ordinanza ex art. 186- quater c.p.c. emessa in data 9 novembre 2020 dal Trib. Civ. Napoli nel giudizio R.G. n. 28968/2010; e b) dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'appello della
CP_2
in via principale: dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o non provato l'appello della CP_2
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello della CP_2
comunque accertare nel merito le pretese delle parti e, respinte tutte le avverse domande, difese ed eccezioni, accogliere le domande di Parte_1
(di cui ai nn. 3 e 5 del foglio di precisazione delle conclusioni del 17 maggio 2018 nel giudizio di primo grado r.g. n. 28968/2010) di rimborso dei costi per la gestione degli impianti e relativi accessori, se del caso secondo la misura già stimata dal CTU Ing. (ma senza alcuna Per_1
detrazione per presunti crediti della che devono essere CP_2
disconosciuti) o in quella diversa che risulterà in questa sede, oltre IVA, rivalutazione e interessi, e condannare la Regione al relativo versamento a favore di Parte_1
in via incidentale: in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. emessa in data
9 novembre 2020 dal Trib. Civ. Napoli nel giudizio R.G. n. 28968/2010:
Pagina 50 a) espungere il riconoscimento dei presunti crediti risarcitori della per “Maggiori oneri da mancata digestione fanghi e mancato CP_2
recupero energetico” e per “Maggiori oneri da manutenzione straordinaria”, per un complessivo importo valutato dal CTU in euro
19.086.326,94, e la compensazione dei medesimi fino a corrispondenza col credito residuo di a titolo di rimborso dei costi di gestione degli Parte_1
impianti, e conseguentemente accertare e dichiarare che il saldo creditorio residuo ancora in capo a a suddetto titolo ammonta ad euro Parte_1
57.794.052,41 IVA inclusa, oltre rivalutazione ed interessi, e condannare la al relativo versamento a favore di CP_2 Parte_1
b) accertare e dichiarare il credito di di euro 9.186.303,00 oltre Parte_1
IVA, rivalutazione ed interessi, a titolo di rimborso delle spese accessorie connesse agli investimenti e condannare la al relativo pagamento CP_2
a favore di Parte_1
c) accertare e dichiarare il diritto di all'utile (o al risarcimento Parte_1
del mancato utile) di impresa sull'attività di gestione degli impianti successiva alla risoluzione della Convenzione, per un importo almeno pari al 10% dei costi sostenuti (come già riconosciuti e quantificati nella relazione del CTU Ing. o nella diversa misura che risulti Per_1
accertata), o in subordine nel maggiore o minore importo che sarà determinato da codesta Ecc.ma Corte, se del caso anche in via equitativa, oltre IVA, rivalutazione ed interessi, e condannare la al relativo CP_2
versamento a favore di Parte_1
in ogni caso
con vittoria di spese, competenze ed onorari».
All'udienza del 30.06.2021 le parti hanno discusso sull'istanza di sospensiva presentata dalla e la Corte si è riservata di Controparte_2
Pagina 51 decidere;
a scioglimento della riserva, con ordinanza del 2 luglio 2021, il
Collegio ha rimesso gli atti al Presidente della Corte «per l'assegnazione del presente giudizio alla sezione tabellarmente competente» ed il
Presidente, con provvedimento del 21.10.2021, ha confermato l'assegnazione alla Prima Sezione. All'udienza del 15.12.2021 la Corte non ha disposto la sospensiva e ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.06.2022, poi rinviata d'ufficio al
12.02.2025. Su istanza depositata da il 07.07.2022, il Collegio Parte_1
ha rimesso gli atti al Presidente della Corte ai fini della riunione con il summenzionato giudizio R.G. n. 2985/2019, ritenendo sussistere le ragioni per la riunione ex art. 274 c.p.c.
RIUNIONE DEI GIUDIZI DI APPELLO E SUCCESSIVO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I primi due giudizi di appello R.G. n. 2985/2019 e R.G. n. 3033/2019 sono stati riuniti all'udienza del 26.11.2019 e rimessi dalla Sezione Imprese alla
Settima Sezione. Si è costituito in tale procedimento la _3
, dando atto che la propria pretesa creditoria era stata
[...]
soddisfatta e rinunciando, quindi, all'intervento spiegato nel giudizio di primo grado rubricato al R.G. n. 28968/2010.
Con provvedimento del Presidente della Corte di Appello in data
06.09.2022, anche il giudizio recante R.G. n. 208/2021 è stato scardinato dal ruolo della prima sezione ed assegnato alla settima sezione civile, dopodiché, con ordinanza del 20.10.2023, detto procedimento è stato riunito a quello recante R.G. n. 2985/2019.
La causa, quindi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2024 ed in quella sede trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse
Pagina 52 conclusionali e delle memorie di replica. Su richiesta ritualmente presentata dai difensori della è stata, infine, fissata l'udienza Parte_1
dell'08.05.2025 per la discussione orale ed all'esito della stessa la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 352 II e III comma c.p.c. nella previgente formulazione applicabile ratione temporis.
*****************************
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Deve darsi atto, anzitutto, che l ha dichiarato _3
di rinunciare all'intervento ad adiuvandum che era stato spiegato nel giudizio di primo grado (R.G. n 28969/2010 del Tribunale di Napoli) al fine di sostenere le ragioni di nei confronti della Parte_1 CP_2
E', difatti, intervenuto un accordo transattivo stragiudiziale satisfattivo delle ragioni creditorie di (ora ) PA _3
la quale, quindi, ha dichiarato di non avere nulla più a pretendere nei confronti di . Parte_1
2. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità degli appelli proposti da eccezione sollevata dalla Parte_1 Controparte_2
nella comparsa di costituzione nel giudizio R.G. n. 3033/2019, sebbene non reiterata nelle difese finali ex art. 190 c.p.c.
L'eccezione si ricollega al fatto che la ha proposto nello stesso Parte_1
giorno due appelli separati avverso la stessa sentenza del Tribunale di
Napoli n. 11162/2018 pubblicata in data 21/12/2018, l'uno relativo alla parte in cui detta sentenza aveva deciso – non definitivamente - il giudizio
R.G. n. 18968/2010, l'altro relativo alla parte in cui aveva deciso – definitivamente - il giudizio riunito R.G. n. 34809/2010.
Risulta, invero, evidente l'infondatezza dell'eccezione.
Pagina 53 L'unica conseguenza prevista dal codice di rito per l'ipotesi in cui siano stati proposti separatamente due appelli avverso la stessa sentenza è quella contemplata dall'art. 335 c.p.c., ovvero la riunione delle impugnazioni.
Nessuna sanzione è, quindi, configurabile in ordine alla validità o all'ammissibilità dei due giudizi di appello, al punto che anche l'eventuale mancata riunione dei giudizi non incide sulla legittimità delle due pronunce distintamente emesse.
Nella fattispecie, peraltro, il provvedimento di riunione è stato disposto alla prima udienza di trattazione in data 26.11.2019, così realizzando immediatamente il simultaneus processus.
3. Va, altresì, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata sempre dalla sotto il diverso profilo di cui all'art. 342 Controparte_2
c.p.c.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del
Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100;
13/12/2023, n.34969).
Pagina 54 In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, la società ha indicato, con assoluta chiarezza e Parte_1
puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento delle domande che il giudice di primo grado ha rigettato.
Ne deriva che gli atti introduttivi del presente giudizio soddisfano sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Ciò posto, può passarsi all'esame del merito della controversia.
CONTENUTO DELLA CONCESSIONE
4. Appare opportuno richiamare, in primo luogo, il contenuto essenziale della concessione dalla cui attuazione è scaturito il contenzioso in esame, individuando in particolare le varie obbligazioni poste a carico delle parti, così da poter esaminare e comparare più approfonditamente gli inadempimenti reciprocamente addebitati e valutare l'incidenza che gli stessi hanno avuto sullo svolgimento del rapporto.
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 254 del
18.03.1996 fu nominato il Commissario di Governo Delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Controparte_2
Pagina 55 individuandolo nella figura del Presidente della Giunta Regionale della
Il Commissario di Governo approvò, quindi, con Ordinanza n. CP_2
28 del 20.01.2001, lo Strumento di Programmazione previsto dall'art. 3, comma 2, dell'O.M. 3031/99, così come modificato dall'art. 13 dell'Ordinanza n. 3100/2000, per:
- l'adeguamento e la realizzazione del sistema dei collettori PS3 (ad esclusione di quelli insistenti nel territorio del Comune di Napoli, soggetti alla competenza del Sindaco di Napoli - Commissario di Governo
Delegato); - l'adeguamento degli impianti di depurazione di Cuma, CP_9
Foce Regi Lagni, e Napoli RD;
CP_10
- la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi.
A tale scopo fu individuato, quale strumento procedurale, quello della
Finanza di Progetto (o Project Financing).
Per potere attuare il dovuto necessario adeguamento funzionale, in ossequio a quanto indicato nella summenzionata Ordinanza del Presidente del Consiglio, il Commissario, con Ordinanza n. 74 del 25.02.2002, ai sensi dell'allora vigente art. 37 bis della Legge 109/1994, individuò quale promotore il costituito dalle Società: CP_11 Parte_5 [...]
CP_12 Parte_3 Controparte_13 Controparte_14 [...]
e dal CP_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
[...]
Con Ordinanza n. 160 del 07.06.2003 la gara venne provvisoriamente aggiudicata all'ATI costituita da “ e la CP_19 Controparte_20
che costituì poi la società di progetto Controparte_21 [...]
ai sensi dell'art.37 – quinques L.n.109/94. A seguito di Parte_1
impugnazione da parte di altro concorrente, il Commissario istituì una
“Commissione” per l'esame della impugnativa all'esito del quale, con
Pagina 56 Ordinanza n. 148 del 09.11.2004, venne nuovamente aggiudicata la gara alla summenzionata ATI.
Pertanto, con atto del 16.12.2004 rep n. 13625, registrato a Napoli il
30.12.0004 al n. 105728 venne sottoscritta la “Concessione per
l'adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS3,
l'adeguamento degli impianti di depurazione di , Cuma, Foce Regi CP_9
Lagni, Napoli RD, nonché, la realizzazione o l'adeguamento CP_10
degli impianti di trattamento dei fanghi e la gestione delle reti fognarie dei
Comuni rientranti nell'ambito del sistema comprensoriale”.
I membri dell'ATI, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione, costituirono la
Società di progetto “ che subentrò all'ATI Parte_1
medesima nel rapporto di Concessione ex art. 37 della L. 109/94.
Il Concedente chiese alla di subentrare nella gestione degli Parte_1
impianti senza aspettare schede e progetti, e, pertanto, la
[...]
quale concessionaria prese in carico la gestione degli Parte_1
impianti e del relativo personale, collettori, etc. assumendo l'obbligo di quanto trascritto nell'Atto di Concessione.
Le opere oggetto della Concessione erano state realizzate dalla Cassa del
Mezzogiorno nell'ambito del Progetto speciale per il disinquinamento del
Golfo di Napoli (P.S.3) e consistevano in cinque impianti di depurazione e relative reti di collettori tributari: gli impianti di Napoli RD, CP_9
e Foce nonché l'impianto di Napoli Ovest (noto CP_10 CP_22
come impianto di Cuma).
Con ordinanza n. 99 del 28 aprile 2008 il Commissario disponeva «di trasferire alla , entro e non oltre il 26 maggio 2008, il Controparte_2
rapporto concessorio [... ] e, per l'effetto, il subentro da tale data nella
Pagina 57 titolarità dei rapporti giuridici ed economici posti in essere dal
Commissario di Governo»
4.1 Sotto il profilo operativo, quindi, erano essenzialmente tre le tipologie di interventi che la Concessionaria doveva svolgere:
1) l'adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS3 (ad esclusione di quelli insistenti nel territorio del Comune di Napoli soggetti alla competenza del Sindaco di Napoli Commissario di Governo delegato);
2) l'adeguamento degli impianti di depurazione di Cuma, Foce CP_9
Lagni, , Napoli RD;
CP_10
3) la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi. Pertanto, sottoscrivendo tale concessione, la si era Parte_1
impegnata a gestire gli impianti al fine di garantire il servizio di depurazione delle acque campane ma si era anche assunta la responsabilità di realizzare interventi sui medesimi impianti acquisiti in concessione per adeguarli alla normativa di settore.
Nonostante la concessione fosse stata stipulata nel dicembre 2004, soltanto nei mesi di novembre e dicembre 2006 gli impianti oggetto della
Concessione erano stati consegnati alla che ne aveva preso in Parte_1
carico la gestione unitamente al personale (circa 450 lavoratori).
In particolare, il Concedente aveva consegnato alla Parte_1
- in data 13 novembre 2006 gli impianti di depurazione e collettamento di
Acerra;
- in data 13 novembre 2006 l'impianto di;
CP_10
- in data 13 novembre 2006 l'impianto di depurazione di Napoli RD;
- in data 14 novembre 2006 l'impianto di Foce Regi Lagni;
Pagina 58 - in data 23 novembre 2006 gli impianti collettori e di grigliatura di
Succivo; - in data 6 dicembre 2006 l'impianto di Cuma ed il sistema di collettamento afferente.
4.2 Sotto il profilo finanziario, come ben illustrato anche dai c.t.u. nei rispettivi elaborati peritali, la Concessione era regolata da un project financing che è un istituto economico che prevede l'anticipazione da parte del concessionario delle risorse finanziarie necessarie per realizzare il progetto in parte con capitali propri e in parte mediante finanziamento bancario. Il project financing prevede, in generale, che le risorse anticipate dal concessionario vengano recuperate e remunerate mediante l'incasso dei proventi di gestione secondo un predeterminato “flusso di cassa”: il tutto come puntualmente disciplinato, anche nel caso concreto, nel piano economico-finanziario allegato alla Concessione che prevedeva, altresì, un contributo pubblico del concedente per circa euro 20 milioni, finanziamenti bancari per circa euro 85 milioni ed equity del concessionario (e precisamente apportato dai suoi soci) per circa euro 33 milioni.
Più nello specifico:
(a) la copertura dei costi di gestione degli impianti e la remunerazione del servizio doveva avvenire interamente e subito mediante la regolare percezione della tariffa per il servizio di depurazione, da fatturare e incassare a scadenze trimestrali;
(b) la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei lavori di adeguamento degli impianti (prevista in circa 4 anni dall'avvio) e la remunerazione del capitale investito doveva avvenire, secondo il Piano
Economico Finanziario, mediante quote di ammortamento comprese nella tariffa pagata dall'utenza e distribuite nell'arco dell'intera durata della
Concessione (15 anni).
Pagina 59 Inoltre, la Concessione prevedeva che, sino a quando non fosse Parte_1
stata in grado di incassare quanto di sua spettanza direttamente dai gestori del servizio di riscossione, il concedente avrebbe dovuto anticipare il
“volume minimo di incassi” stabilito dall'allegato piano economico finanziario.
Una volta sottoscritte le convenzioni, sarebbero stati i gestori stessi a corrispondere alla la quota riscossa in bolletta in conto Parte_1
depurazione, fermo restando il permanere dell'obbligo del concedente di integrare quanto corrisposto dai gestori fino al raggiungimento della soglia del “volume minimo di incassi” che il concedente doveva garantire al concessionario. Tale flusso doveva coprire i costi di gestione correnti;
diversamente erano a carico della concessionaria i costi di adeguamento e rifunzionalizzazione per circa 130 milioni di euro (di cui 85 da acquisire tramite finanziamento bancario e 33 tramite equity), che dovevano avvenire in due lotti.
La concedente, inoltre, si era obbligata a rivedere i termini economico- finanziari della concessione qualora, per eventi non imputabili alla concessionaria, il margine operativo netto si fosse ridotto oltre il 15%, ovvero qualora gli impianti fossero risultati, secondo gli stati di consistenza al tempo della consegna alla concessionaria, in condizioni deteriori rispetto a quanto emerso nei sopralluoghi che avevano preceduto la presentazione dell'offerta in gara e riportato nel progetto preliminare del promotore, tanto da rendere necessarie lavorazioni ulteriori per un importo superiore ad euro
1,5 milioni.
VICENDE SUCCESSIVE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE
5. Le convenzioni con i gestori delle reti idriche e del servizio di riscossione non sono state stipulate ma si è siglato, il 10 luglio 2007, un
Pagina 60 accordo transitorio soltanto tra e la società (uno dei Parte_1 Pt_3
gestori del servizio di riscossione) in base al quale quest'ultimo avrebbe corrisposto, a prescindere dai volumi dalla stessa fatturati, un importo forfetario di poco inferiore ad euro 8 milioni annui corrispondenti a circa il
14% degli “incassi minimi garantiti” previsti per l'anno 2007 nel PEF.
In data 25.10.2007, giusto Decreto Dirigenziale n.767 del Coordinatore del
Settore A.G.C.5 Ecologia, tutela ambiente, disinquinamento, protezione civile, la incaricava l'Ing. il Prof. ed il Prof. CP_2 Per_5 Per_6
di effettuare le verifiche ed i controlli presso i cinque impianti e le Per_7
reti di collettori realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno con il Progetto
Speciale PS3, oggetto della concessione con Il lavoro Parte_1
sviluppato dai suddetti professionisti venne raccolto nella “Relazione sullo
Stato degli Impianti” del 05.12.2007. Gli stessi professionisti, tranne il prof. , procedettero nel febbraio 2008 ad una ulteriore campagna di Per_7
sopralluoghi sugli impianti per poi redigere una relazione di compendio dell'attività svolta (Relazione del 04.03.2008).
Nel contempo la rappresentava alcune difficoltà, in particolare Parte_1
uno stato degli impianti non conforme con quello esistente alla data della gara, come risultante dalle schede redatte: pagamenti non effettuati per importi e tempi come da Concessione, la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, lo smaltimento di fanghi dalla anticipata dismissione - relativi alla digestione anaerobica negli impianti di Napoli
RD (Orta di Atella) e Napoli Ovest (Cuma), rifiuti trovati negli impianti, mancata consegna delle reti di fognatura interna dei Comuni, etc. - oneri non assolti dal precedente gestore.
Per le suddette sommarie contestazioni, in data 11.03.2008, la Parte_1
diffidava il Commissario a dare pieno adempimento ai propri obblighi
Pagina 61 contrattuali, pena la risoluzione della Convenzione, cui faceva seguito una controdiffida del Commissario delegato.
Il 28.04.2008 il Commissario, con l'Ordinanza n. 99, disponeva il trasferimento del rapporto concessorio alla parte Controparte_2
integrante della suddetta Ordinanza è la relazione del RUC che tra i tanti aspetti riconosce al concessionario il 70% del volume minimo di incasso, ovvero quasi 40 mln di euro (€ 39.687.792,00). Pertanto, con Delibera di
Giunta n. 932 del 26.05.2008, la subentrava al Controparte_2
Commissario di Governo nel rapporto concessorio con la Parte_1
e decideva di rinviare ad apposito atto, dopo il trasferimento, la
[...]
rimodulazione della Convenzione stipulata sia per i maggiori tempi sia per il disavanzo economico, denunciati dalla Parte_1
In data 19.06.2008 il Dirigente del Settore ed il Coordinatore AGC 05
Ambiente della significavano a che la Controparte_2 Parte_1
Regione si sarebbe fatta carico del pregresso rapporto economico, a fronte di un apposito resoconto finanziario del Commissario;
resoconto che veniva redatto dal vice Commissario Delegato e trasmesso il 30.06.08, da cui emergeva che il corrispettivo da corrispondere a era pari a € Parte_1
45.701.101 per il primo anno di “gestione” e di € 48.962.141 per il secondo anno, a fronte di 26.687.546,00 € trasferiti al Concessionario.
Ma, ad avviso della continuavano inadempienze per i Parte_1
corrispettivi; inoltre, non essendo stata definita la rimodulazione promessa, la in data 28.01.2009, diffidava di nuovo la ad Parte_1 CP_2
adempiere ed in mancanza risolvere la Convenzione ex art. 38 e 41.
Si sviluppava quindi un confronto per una possibile soluzione, con rinvio da parte della della scadenza ingiunta ad adempiere, che si Parte_1
concludeva in data 28.07.2009; e sottoscrivevano un CP_2 Parte_1
Pagina 62 accordo per il riallineamento cronologico del P.E.F. e l'allungamento del contratto fino al 31.12.2012, elaborando altresì un “atto aggiuntivo”
(integrativo della Convenzione del 2004) da sottoporre per approvazione al
R.U.C., il quale avrebbe dovuto accertare la regolare esecuzione di tutte le prestazioni dovute dalla Concessionaria per il periodo pregresso. Inoltre, dal documento di accordo risultava riconosciuto un credito di Parte_1
pari a € 70.543.663,90, ed il concorde superamento di ogni pregressa contestazione. L'accordo veniva poi ratificato dalla Regione con la
Delibera di G.R. del 18.12.2009 n. 1852.
In data 08.04.2010 il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva provvedimento di sequestro preventivo degli impianti di depurazione di Foce Regi Lagni in Villa Literno, Napoli RD, in Orta di
Atella e in . CP_23 CP_10
Il previsto Atto aggiuntivo di cui all'accordo sottoscritto teso alla rimodulazione del PEF non veniva compilato, pertanto la Parte_1
ritenendo a suo avviso che la violasse gli accordi presi, presentava CP_2
nuovamente diffida ex art. 38 in data 23.06.2010, cui seguiva in data
23.07.2010 comunicazione della risoluzione della Concessione ex art. 41, ed in data 29.07.2010 richiedeva ed otteneva il Decreto Ingiuntivo n.
7546/2010 per la somma di € 89.032.434,90 oltre interessi di mora e rivalutazione.
In riscontro alla diffida la con nota del 19.07.10, eccepiva a sua CP_2
volta l'inadempimento da parte della concessionaria degli obblighi rivenienti dalla Concessione. In data 26.08.2010 il R.U.C., ing. , con Pt_6
nota prot. n. 249, ribadiva l'insussistenza di motivazioni per la risoluzione della Convenzione, rimarcando viceversa palesi inadempienze ed
Pagina 63 irregolarità da parte del concessionario rispetto agli obblighi previsti nella
Convenzione.
In virtù di quanto sopra, l'Amministrazione in data 13.09.2010 diffidava la ad adempiere ai suoi obblighi contrattuali, invitandola ad Parte_1
eseguire il completamento degli interventi urgenti di rifunzionalizzazione degli impianti e dei collettori.
In data 23.09.10 il concessionario rispondeva alla suddetta diffida manifestando la volontà di non adempiere a quanto richiesto;
in risposta, in data 28.09.2010, ai sensi dell'art.42, della Convenzione l'Amministrazione
Regionale comunicava alla la risoluzione della Concessione. Parte_1
In data 30.09.2010, in una riunione indetta dal Custode Giudiziario prof.
invitate e a tenere distinte le rivendicazioni Per_3 Parte_1 CP_2
economiche dagli obblighi relativi al pubblico servizio ed aventi rilevanza penale, oggetto della attenzione del sottoscritto per la Procura, le parti mettevano momentaneamente da parte le loro controversie legali sui reciproci inadempimenti, convenendo nella sottoscrizione di un accordo con il quale proseguire la gestione degli impianti anche con gli interventi volti all'attenuazione del “disastro ambientale”, rimandando ad altra sede la determinazione del contenzioso civile aperto con il Decreto ingiuntivo contestato dalla CP_2
Nella riunione del 17.11.2010 veniva sottoscritto da tutti l'impegno e il relativo cronoprogramma delle opere urgenti a farsi, la cui previsione di ultimazione era maggio 2011. Fino al novembre 2010 l'accordo del 30 settembre reggeva, attingendosi ulteriori positivi risultati;
successivamente le parti si irrigidivano nuovamente con riflessi sulle attività in essere, tra l'altro sulla gestione per la mancata corresponsione degli stipendi ai lavoratori.
Pagina 64 Il 28/01/2011 la dichiarava risolto per inadempienze della Parte_1
Regione l'accordo del 30 settembre 2010 e fermava lavori e progettazioni.
In data 18/04/2011 la sottoscriveva con il Dirigente del Ciclo Parte_1
Integrato delle Acque, C.I.A. della Regione un nuovo accordo secondo cui le parti si impegnavano per i 60 giorni successivi a riprendere i lavori di rifunzionalizzazione e ricercare in detto periodo una transazione sul contenzioso civilistico insorto, definire un cronoprogramma lavori, sciogliere alcune riserve formulate dalla sul costo dei lavori, Parte_1
garantire la regolarità dei pagamenti.
Inoltre, nel corso del procedimento civile di primo grado, il Giudice
Istruttore del Tribunale di Napoli, con Ordinanza n. 4339/11 12/09/2011, emessa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. nelle more promosso dalla contro la accoglieva il ricorso che, tra Parte_1 Controparte_2
l'altro, imponeva la consegna degli impianti alla A seguito di CP_2
detta Ordinanza, la richiedeva alla di riprendere in Parte_1 CP_2
consegna i cinque impianti secondo un calendario con inizio 29/09/2011 e ultima data 06/10/2011.
Il dott. , nominato come ausiliario per l'esecuzione Persona_2
dell'Ordinanza, in data 10.02.2012 prendeva in consegna le chiavi dei cinque impianti, subentrando alla nei rapporti di lavoro con 365 Parte_1
dipendenti ed in tutti i contratti con terzi.
Per le difficoltà nella assunzione di lavoratori, gestione etc. da parte della dopo varie riunioni tra il C.I.A. e la in data Controparte_2 Parte_1
07/03/2012, veniva sottoscritto un altro accordo che prevedeva la continuazione della gestione degli impianti e dei lavori urgenti di rifunzionalizzazione concordati, da parte di fino al 30.06.2012, Parte_1
Pagina 65 nel contempo la avrebbe provveduto alla sostituzione della stessa CP_2
entro il 10.06.2012. Parte_1
Infine, in data 01.10.2012 il Commissario delegato ex O.P.C.M. 4022 del
09.05.2012, dott. subentrava alla Persona_8 Parte_1
nella gestione dei cinque impianti di depurazione comprensoriali e
[...]
rete di collettori afferenti ricadenti nelle Province di Napoli e Caserta, per cui si chiudeva concretamente e definitivamente il rapporto concessorio
(v. pagine 7-12 della c.t.u. . Controparte_24 Per_3
INADEMPIMENTI ADDEBITATI ALLA REGIONE CAMPANIA
6. Secondo l'assunto della la nel corso Parte_1 Controparte_2
dell'esecuzione della concessione, ha posto in essere essenzialmente i seguenti inadempimenti:
1) il primo è ascrivibile al ritardo nella consegna degli impianti da parte della che ha implicato che i costi da sostenere e indicati nel PEF, CP_2
calcolati in base ai prezzi di mercato dell'anno 2003, fossero minori rispetto ai costi effettivamente sostenuti nell'anno 2006. Tale disallineamento sarebbe dovuto essere causa della revisione delle concessione, come più volte richiesto;
2) il secondo è da individuarsi nel fatto che la Regione non ha regolarmente anticipato a il volume minimo di incassi previsto dalla Parte_1
Concessione, in questo modo non garantendo il flusso di cassa necessario alla fattibilità del project financing;
3) il terzo riguarda lo smaltimento dei rifiuti relativi alle precedenti gestioni, l'anticipata dismissione della digestione anaerobica dei fanghi presso gli impianti Napoli RD e di Cuma, nonché l'eliminazione e smaltimento dell'amianto trovato su tutti gli impianti: la ritiene Parte_1
che tutte le attività appena esposte non fossero incluse nel quadro della
Pagina 66 Concessione e che abbiano rappresentato per la spese Parte_1
eccezionali;
4) il quarto è relativo al fatto che il Concedente non è stato in grado di consentire la stipula delle convenzioni tra ed i gestori del Parte_1
servizio di riscossione delle tariffe (tranne che per l' ), come previsto Pt_3
dall'art. 17 della Convenzione;
5) l'ultimo fa riferimento alla omessa attivazione del Concedente nell'addivenire alla necessaria revisione della Convenzione in ragione dei maggiori costi sostenuti da atteso che tra la stipula della Parte_1
convenzione e la materiale consegna degli impianti erano trascorsi più di tre anni con inevitabile incremento dei costi preventivati;
e ciò nonostante la si fosse impegnata in tal senso con l'accordo stipulato in data 28 CP_2
luglio 2009 e dopo aver deliberato in tal senso con D.G.R. 1852 del 18 dicembre 2009.
INADEMPIMENTI ADDEBITATI A Parte_1
7. Secondo la invece, la non ha rispettato né Controparte_2 Parte_1
il dettato della Carta dei Servizi, il Disciplinare Tecnico né le previsioni della concessione in materia di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria a guasto (sempre rientrante in concessione) tenendo separata solo quella straordinaria conseguenti a eventi straordinari.
In sintesi, come evidenziato dal c.t.u. dott. a pagina 20, il RUC, Per_2
con nota del 28.11.2010, ha così riassunto le principali contestazioni avanzate alla Parte_1
1) Gestione impianti palesemente inefficiente;
2) Gestione rete collettori inesistente;
3) Definizione della manutenzione straordinaria;
4) Smaltimento dei fanghi;
Pagina 67 5) Gestione della rete dei collettori inesistente.
La avrebbe erroneamente classificato tutti gli interventi eseguiti Parte_1
come “manutenzione straordinaria conseguente a eventi straordinari”, chiedendone il rimborso. Ancora, la Regione ritiene che la non Parte_1
abbia adottato il sistema di qualità previsto e che non abbia redatto progetti definitivi ed esecutivi di tutti gli interventi di rifunzionalizzazione (da eseguire nei primi due anni di concessione) e di adeguamento (da eseguire nei primi quattro anni di concessione), né fornito informazioni circa il livello dei servizi relativi alle reti idriche, né assunto tutto il personale
(fissato in 465 unità), né garantito i servizi minimi (come da concessione) e né segnalato gli scarichi abusivi.
Per quanto concerne gli interventi di rifunzionalizzazione, la Parte_1
avrebbe consegnato i progetti definitivi ed esecutivi afferenti a 4 dei 5 impianti solo nel 2009 che, pur non essendo esaustivi, sono stati favorevolmente valutati dalla per ragioni di urgenza. CP_2
Infine, la contesta lo stato di degrado e malfunzionamento CP_2
generale degli impianti che avrebbero superato anche i parametri inquinanti imposti dalla D. Lgs. 152/2006, oltre a diverse criticità relative ai settori del ciclo depurativo degli impianti e dei collettori.
DECISIONE DEL TRIBUNALE
8. Il giudice di prime cure ha preso in considerazione gli adempimenti di entrambe le parti alla luce delle consulenze tecniche d'ufficio svolte nei vari giudizi poi riuniti.
In sintesi, il Tribunale ha individuato un profilo di inadempimento della di assoluta gravità, consistente nella mancata realizzazione sugli Parte_1
impianti di qualsiasi manutenzione ordinaria e di programmazione
“corretta” sotto il profilo tecnico, pur nella inefficienza degli stessi nelle
Pagina 68 condizioni originarie, come ad esempio si rileva dallo stato degli erogatori, dalla presenza dei fanghi, dalle determinazioni del quantitativo di ossigeno presente nelle vasche, e tanti altri aspetti ancora.
Le consulenze espletate convergono, ad avviso del Tribunale, su un dato inconfutabile: “la non corretta gestione degli impianti da parte del concessionario, non rispettosa delle leggi dell'arte nel settore interessato, che ha determinato in parte anche il peggioramento dello stato generale degli impianti rispetto allo stato (pure degradato) già riscontrato al momento della consegna degli stessi” (pag. 22 della sentenza n.
11162/2018). Per circa quattro anni, dal momento della consegna degli impianti (fine 2006) e fino al 2010, la mancata manutenzione ordinaria degli impianti ha peggiorato lo stato di degrado già presente al momento della consegna ed ha comportato anche il ricorso alla manutenzione straordinaria a guasto, che ha incrementato gli oneri economici della concessione, né risulta effettuato alcun intervento di rifunzionalizzazione per mettere a norma gli stessi.
Il Tribunale, pertanto, ha attribuito particolare importanza alla carente manutenzione e gestione degli impianti, nonché al mancato avvio dei lavori di rifunzionalizzazione degli stessi, ritenendo che, in tal modo, Parte_1
avesse violato gli obblighi principali a cui essa si era impegnata con la sottoscrizione della convenzione.
Ha, poi, sostenuto, quanto ai contrapposti inadempimenti della CP_2
che:
A) la scelta dell'ente regionale di non sottoscrivere la revisione della concessione, che pure aveva condiviso con un'apposita delibera, era “la naturale conseguenza del fatto che l'Avvocatura regionale aveva subordinato la revisione al preventivo accertamento, da parte del
Pagina 69 Responsabile Unico della Concessione, della regolare esecuzione di tutte le prestazioni dovute dalla concessionaria” (pag. 24) e le palesi inadempienze del concessionario avevano fatto venir meno i presupposti dell'invocata revisione;
B) l'obbligo di attivarsi per la sottoscrizione delle convenzioni tra il
Concessionario ed i gestori del servizio di riscossione, attuato solo con l' , non può essere considerato di estrema rilevanza, dal momento che Pt_3
l'art. 17 della Convenzione prevedeva espressamente che, in difetto della stipula di dette convenzioni, la avrebbe provveduto al pagamento CP_2
delle competenze al Concessionario, eventualmente integrandole secondo quanto previsto dal piano finanziario allegato;
C) quanto all'omesso e ritardato pagamento delle competenze spettanti al
, il Tribunale ha ricordato che la si era giustificata CP_25 CP_2
invocando un criterio di calcolo per la valutazione del volume minimo di incasso, diverso da quello richiesto dal che aveva anche CP_25
rivendicato un ingente importo complessivo delle trattenute previste, aspetto che era ancora in contestazione perché non trattato dai vari periti.
Il Tribunale, in sostanza, pur ammettendo il ritardo nel pagamento delle somme rivendicate da nell'effettuare una valutazione Parte_1
comparativa sulla base di un giudizio di proporzionalità, ha ritenuto, aderendo in particolare ai rilievi del prof. (parzialmente diversi Per_3
su questo rispetto agli altri due c.t.u. dr. e dr. , che la Per_2 Per_9
condizione precaria economico – finanziaria determinata dal ritardo nei pagamenti da parte della ha avuto un rilevo secondario rispetto CP_2
alla gravità dell'inadempimento della Concessionaria. Detto ritardo, infatti, può aver inciso sulla fattibilità complessiva del progetto ma certamente non ha reso inesigibile il comportamento doveroso, relativo alla manutenzione e
Pagina 70 gestione degli impianti a cui la poteva provvedere CP_25
nell'ambito della sua organizzazione d'impresa.
In particolare, osserva il primo giudice che “sostenere come fa la società concessionaria che era impossibile superare l'iniziale stato di degrado degli impianti (come accertato al momento della consegna) fino a quando non sarebbero partiti i lavori di messa a norma e rifunzionalizzazione degli impianti significa ammettere di aver assunto un obbligo (manutenzione e gestione degli impianti) ben sapendo di non poterlo rispettare” (pag. 23 della sentenza).
Inoltre, la mancata manutenzione ordinaria programmata di tutti gli impianti, oltre ad avere aggravato la necessità di interventi di natura straordinaria, ha comportato il peggioramento dello stato di degrado degli impianti medesimi, procedendo soltanto dopo quasi 5 anni a quella necessaria attività di rifunzionalizzazione che era l'obiettivo principale della Concessione.
La violazione di tali obblighi ha giustificato il comportamento altrettanto inadempiente della alterando in modo definitivo il sinallagma CP_2
contrattuale.
Di qui, in accoglimento della domanda riconvenzionale della CP_2
la dichiarazione di risoluzione della convenzione per
[...]
inadempimento della con conseguente rigetto della Parte_1
contrapposta domanda risolutoria di quest'ultima
MOTIVI DI APPELLO Parte_1
9. La decisione del primo giudice, nella parte in cui ha dichiarato risolta la convenzione per colpa di è stata quest'ultima impugnata con i Parte_1
primi due motivi e parte del terzo motivo di gravame - motivi che risultano,
Pagina 71 quindi, strettamente connessi tra di loro e che possono essere trattati congiuntamente - di cui si riportano testualmente le rubriche:
PRIMO MOTIVO: l'intrinseca erroneità e contraddittorietà della sentenza, che non indaga né trae corretta conseguenza dalla natura del rapporto, che tratta in sostanza come un appalto ii.
1.a. errori di impostazione alla base degli erronei risultati cui perviene la sentenza ii.
1.b. omessa qualificazione del rapporto quale concessione in regime di project financing
ii.
1.c. errori di valutazione dipendenti dalla mancata corretta qualificazione del contratto, sul peso e sugli effetti dei plurimi inadempimenti del concedente ii.
1.d. infondata l'affermazione in sentenza secondo cui l'omessa revisione della convenzione sarebbe imputabile all'inadempimento di ai Parte_1
propri obblighi ii.
1.e. altresì infondato l'addebito a di responsabilità per la Parte_1
mancata rifunzionalizzazione degli impianti ii.
1.f. palesemente errato e contraddittorio il giudizio di comparazione tra gli inadempimenti rispettivamente addebitati alle parti ii.
1.g. omessa ogni considerazione, in subordine, sull'equivalenza degli inadempimenti e, dunque, sulla risoluzione per mutuo dissenso
SECONDO MOTIVO: le erronee valutazioni a fondamento dell'assunto secondo cui sarebbe gravemente responsabile per omessa Parte_1
manutenzione, depauperamento e mancata rifunzionalizzazione degli impianti ii.
2.a. erronea selezione e valutazione delle prove alla base della sentenza ii.
2.a.(i) la valutazione della ctu è erronea né tiene conto dei Per_3
plurimi motivi di inammissibilità, inattendibilità e nullità della ctu stessa
Pagina 72 ii.
2.a.(ii) un'ordinanza cautelare penale non può essere assunta di per sé quale prova nel giudizio civile ii.
2.a.(iii) le relazioni e testimonianze dei dipendenti e dei consulenti della regione non sono idonee a far prova contro Parte_1
ii.
2.b. ha eseguito manutenzioni, progettazioni, lavori nei limiti Parte_1
consentiti dallo stato degli impianti ricevuti in consegna e dagli inadempimenti del concedente ii.
2.c. non sono allora imputabili a ma allo stato degli impianti Parte_1
come consegnatile, tanto la qualità della depurazione quanto gli interventi di manutenzione straordinaria apparteneva al concedente la scelta di dare continuità alla gestione prima della realizzazione dei lavori ii.
2.d. ha correttamente adempiuto agli impegni relativi alla Parte_1
progettazione degli interventi ed ai lavori a stralcio convenuti il 28 luglio
2009
TERZO MOTIVO: ingiusto rigetto delle domande di di Parte_1
risoluzione della convenzione per colpa della Regione e di condanna di quest'ultima al pagamento dei conseguenti indennizzi nonché al versamento dei conguagli ancora dovuti per la gestione fino alla risoluzione, tali domande devono perciò essere accolte ii.
4.a. i gravi inadempimenti della sono determinanti e CP_2
preponderanti in relazione alla natura della convenzione ii.
4.a.(i) la mancata stipula delle convenzioni con i gestori del servizio di riscossione delle tariffe ii.
4.a.(ii) il mancato pagamento da parte della regione dell'ingente debito accumulato nei confronti di per anticipazione della tariffa Parte_1
ii.
4.a.(iii) l'omessa formale stipula da parte della regione dell'atto di revisione della convenzione
Pagina 73 ii.
4.a.(iv) l'omesso pagamento del conguaglio secondo revisione della convenzione ii.
4.a.(v) la colpevole inerzia della regione riguardo ad altre rilevanti problematiche della concessione ii.
4.b. i gravi inadempimenti del concedente hanno impedito il project financing e hanno generato per una pesante esposizione Parte_1
finanziaria, anche verso i fornitori strategici ii.
4.c. ingiusto il rigetto delle domande di Parte_1
ii.
4.c.(i) la risoluzione della convenzione per colpa del concedente,
l'irrilevanza della controdiffida pretestuosamente inviata dalla regione ii.
4.c.(ii) il rimborso dei costi sostenuti per le opere fino al momento della risoluzione della convenzione.
In sostanza, l'appellante ha contestato la valutazione operata dal Parte_1
Tribunale evidenziando essenzialmente che essa:
- ha erroneamente qualificato il regolamento contrattuale intercorso tra le parti, trattandolo in sostanza come appalto ed ignorando la rilevanza e la centralità del project financing , la cui centralità era già presente nel bando di gara;
in particolare, la garanzia di disponibilità finanziaria legata all'incasso delle tariffe e la garanzia di mantenimento della redditività del
PEF rappresentavano delle precondizioni contrattuali per la realizzazione del progetto, in mancanza delle quali quest'ultimo non si sarebbe potuto avviare, impedendo anche il finanziamento bancario;
- non tiene conto del fatto che la concessionaria avrebbe dovuto Parte_1
incassare la tariffa per la depurazione pagata dagli utenti e, invece, la
Regione ha impedito a di coprire per tale via i costi della Parte_1
gestione (anzitutto per il personale preso in carico dalla precedente gestione), negandole il subentro nelle convenzioni con gli incaricati della
Pagina 74 riscossione della tariffa idrica integrata e persino trattenendo per sé la tariffa da questi riscossa;
- non tiene conto dell'enormità dell'esposizione creditoria della concessionaria (ripetutamente riconosciuta per iscritto sia dal Parte_1
Commissario sia dalla Regione) e qualifica erroneamente i versamenti dovuti dalla come corrispettivo da versare dopo l'esecuzione delle CP_2
opere, mentre si trattava di anticipazioni di incassi minimi garantiti delle tariffe per la depurazione (spettanti a e invece incassate e Parte_1
trattenute dalla Regione), necessari a sostenere sia gli ingenti costi di gestione sia i costi di cui al piano economico finanziario funzionale alla realizzazione in project financing dei lavori;
- non riconosce la revisione della convenzione (i cui presupposti si erano verificati sin dalla consegna degli impianti) quale precondizione per l'avvio del project financing e ne giustifica erroneamente la mancata stipula quale legittima reazione a presunti inadempimenti di Parte_1
Pertanto, il Tribunale non avrebbe correttamente valutato sul piano eziologico le condotte in relazione a quanto convenuto per l'equilibrio economico finanziario della concessione, ossia:
- il peso determinante dell'inadempimento della all'obbligo di CP_2
anticipare a il minimo garantito sulla tariffa pagata dagli utenti, Parte_1
che la stessa incassava dai gestori della riscossione ma tratteneva CP_2
illegittimamente per sé, giustificando a posteriori sul piano sinallagmatico i mancati versamenti da parte della come legittima contromisura CP_2
alla mancata realizzazione dei lavori ed alla qualità occasionalmente sotto parametro della depurazione;
- il peso determinante dell'inadempimento della all'obbligo di CP_2
procedere alla revisione dei termini economico-finanziari della concessione
Pagina 75 ai fini della realizzabilità in project financing delle opere di rifunzionalizzazione/adeguamento degli impianti di depurazione;
- le illegittime “trattenute” operate dalla da marzo 2009 sui CP_2
versamenti dovuti a , benché queste trattenute o contrastassero Parte_1
con la disciplina di legge e di contratto sulle possibili reazioni del concedente agli inadempimenti della concessionaria (disciplina che avrebbe invece consentito soltanto, ove mai, l'applicazione di penali fino al 10% del valore contrattuale e poi la risoluzione), o strozzassero finanziariamente la concessionaria, così privata non solo del margine di impresa ma anche delle risorse necessarie alla mera copertura dei costi operativi (anzitutto per il personale assunto dalla precedente gestione) e o compromettessero illegittimamente il flusso di cassa, così impedendo anche il project financing;
- ha attribuito una ingiustificata preferenza alla c.t.u. del prof. Per_3
viziata da nullità e del tutto inattendibile anche per non essere egli in possesso delle specifiche competenze economico – aziendali, ignorando le relazione dei consulenti dr. e che hanno confermato come Per_2 Per_9
aveva eseguito al meglio delle proprie possibilità le proprie Parte_1
obbligazioni, per quanto consentito dallo stato degli impianti non rifunzionalizzati a causa degli inadempimenti del Concedente e delle risorse finanziarie disponibili;
- non ha potuto tenere conto (perché antecedente) dei dati evidenziati nella
CTU che, nel calcolare il dare-avere tra le parti applicando i Per_1
principi della sentenza parziale stessa, ha inequivocabilmente attestato che, per effetto degli inadempimenti della al momento della CP_2
risoluzione della convenzione (24 luglio 2010) era esposta Parte_1
(verso fornitori e soci finanziatori) per oltre 80 milioni di euro e solo dopo
Pagina 76 la risoluzione della convenzione (tra il 2011 e il 2012, con l'incasso del decreto ingiuntivo n. 7456/2010) essa è rientrata dei costi sostenuti nel periodo di esecuzione della convenzione di concessione;
- anche nel periodo successivo alla risoluzione della convenzione, mentre la rifiutava di riprendere in carico gli impianti e continuava a CP_2
trattenere per sé le tariffe pagate dagli utenti, i costi della gestione degli impianti superavano gli incassi per circa 60 milioni di euro, tanto che con la richiamata ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. il Giudice di prime cure ha ingiunto alla di farne pagamento a (al netto di circa CP_2 Parte_1
euro 19 milioni riconosciuti alla Regione a titolo di risarcimento danni).
VALUTAZIONE DEI RECIPROCI INADEMPIMENTI
10. Il punto centrale della controversia è la complessa valutazione, nell'ambito delle contrapposte domande di risoluzione, degli inadempimenti posti in essere da ciascuna delle parti, come sopra delineati;
inadempimenti che risultano contestati sostanzialmente più che nella loro oggettività quanto nella incidenza rispetto all'attuazione del programma negoziale e nelle giustificazioni causali che di essi sono state rispettivamente fornite dai due contraenti.
10.1 Al riguardo, appare opportuno svolgere alcune premesse in diritto.
E' indubbio che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (cfr. ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n.25703).
Pagina 77 Tale accertamento deve essere compiuto sulla base di criteri giuridici ormai del tutto consolidati nella giurisprudenza di legittimità e di merito.
In primo luogo, è noto che, chi agisce in giudizio per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento del contratto, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo criterio di riparto dell'onere della prova trova applicazione al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.. In tale ipotesi, che è quella verificatasi nella fattispecie, il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei contrapposti inadempimenti in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato
- di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale”, e ciò “perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il
Pagina 78 contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/04/2025, n.8663).
Nella suddetta valutazione il giudice è chiamato a verificare l'elemento cronologico, rapportando l'importanza dell'inadempimento al momento in cui doveva essere eseguita l'obbligazione inadempiuta, ma anche e soprattutto la correlazione causale e la proporzionalità tra le prestazioni rimaste inadempiute e l'incidenza di queste sulla funzione economico- sociale del contratto, in modo da stabilire quale contraente si sia reso responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e, quindi, su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che giustifica l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio “inademplenti non est adimplendum”.
Ha ancora precisato la Suprema Corte che, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, è necessario tener conto in primo luogo di un parametro oggettivo, dovendosi verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da determinare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va, poi, completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità (cfr.
Cassazione civile sez. II, 11/02/2020, n.3273).
Pertanto, qualora invece si rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza in
Pagina 79 relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c (Cassazione civile sez. II, 26/05/2025 n. 14030; 04/12/2024,
n.31125; Cassazione civile sez. I, 11/06/2020, n.11264).
10.2 Tanto premesso in linea di diritto, la valutazione da compiere nella fattispecie concreta postula necessariamente l'individuazione di quale sia il rapporto di causa – effetto tra, da un lato, gli obblighi a carico della di gestione degli impianti e di esercizio delle attività di Parte_1
manutenzione, progettazione e interventi di rifunzionalizzazione, e, dall'altro, gli obblighi, in particolare di carattere economico, posti a carico della dalla Concessione e dal piano economico- Controparte_2
finanziario allegato alla stessa (PEF).
Il giudice di prime cure, valorizzando in particolare le indicazioni provenienti dalla CTU del prof. ha ritenuto che la “negligente e Per_3
carente manutenzione e gestione degli impianti accompagnata dal mancato avvio dei lavori di rifunzionalizzazione degli stessi” (pag. 23 della sentenza appellata), con conseguente peggioramento dello stato di degrado già esistente ed incremento degli oneri economici della concessione, abbia comportato la violazione da parte della degli obblighi primari Parte_1
assunti con la sottoscrizione della Convenzione, oltre che del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. Tali violazioni, ad avviso del Tribunale, non possono considerarsi giustificate dal mancato o ritardato pagamento della delle competenze dovute, in quanto, pur CP_2
considerando siffatto inadempimento, non potrebbe ritenersi inesigibile il comportamento omissivo tenuto da vuoi nella manutenzione e Parte_1
gestione degli impianti vuoi nella rifunzionalizzazione degli stessi,
Pagina 80 nemmeno avviata dopo quattro anni dalla consegna degli impianti.
Potendo, cioè, il concessionario provvedere, nell'ambito della sua organizzazione d'impresa, al comportamento doveroso sopra descritto che rappresenta l'obiettivo principale della concessione, l'inadempimento della deve ritenersi giustificato o comunque di minore incidenza sul CP_2
sinallagma contrattuale, già definitivamente alterato dalle prevalenti inadempienze della controparte.
La Corte non ritiene di condividere la valutazione operata dal primo giudice che appare carente rispetto all'analisi della necessaria contestualizzazione delle inadempienze di nell'ambito del piano Parte_1
economico-finanziario previsto dalla Concessione e rispetto alla fattibilità Parte del progetto che il attraverso una pianificazione delle entrate e delle uscite, aveva l'obiettivo di garantire.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, giova ricordare che il flusso di cassa era alimentato dalla quota parte della tariffa riscossa dai gestori relativa alla depurazione in rapporto ai volumi idrici, e che, in ogni caso, la era CP_2
tenuta a garantire l'anticipazione del “volume minimo di incassi” previsto dall'allegato piano economico finanziario, sino a quando non Parte_1
fosse stata in grado di incassare quanto di sua spettanza direttamente dai gestori del servizio di riscossione.
Se tale flusso doveva coprire i costi di gestione correnti, diversamente erano a carico della concessionaria i costi di adeguamento e rifunzionalizzazione per circa 130 milioni di euro: la concessione, infatti, prevedeva un contributo pubblico del concedente per circa euro 20 milioni, finanziamenti bancari per circa euro 85 milioni ed equity del concessionario per circa euro 33 milioni.
Pagina 81 Per comprendere più nel dettaglio l'incidenza degli inadempimenti della sullo svolgimento del rapporto – e quindi anche Controparte_2
sull'attività di manutenzione e rifunzionalizzazione - è opportuno evidenziare i seguenti rilievi che, per un verso, comprovano l'esistenza di dette inadempienze e, per altro verso, chiariscono l'epoca in cui esse sono insorte e la loro entità:
a) il fatto che la concessione, a causa del ritardo nella consegna degli impianti, sia divenuta operativa soltanto a fine anno 2006 ha costretto la a sostenere immediatamente dei costi notevolmente maggiori Parte_1
rispetto a quelli previsti dal PEF negli anni 2007, 2008 e 2009, così determinati dal c.t.u. sulla base della documentazione acquisita: Per_2
2007 2008 2009
Costi di gestione 44.803.000 48.568.000 50.827.000 sostenuti
Costi stimati PEF 40.293.000 40.819.000 40.879.000
b) la circostanza che la copertura dei costi di gestione degli impianti a la remunerazione del servizio doveva avvenire interamente e subito mediante la regolare percezione della tariffa per il servizio, da fatturare e incassare a scadenze trimestrali, mentre la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei lavori, prevista in circa 4 anni, e la remunerazione del capitale investito doveva avvenire mediante quote di ammortamento comprese nella tariffa e distribuite nell'arco dell'intera durata quindicinale della Concessione (v. pag. 18 CTU ); Per_2
c) l'anticipazione del “volume minimo di incassi” da parte del Concedente, come sopra illustrato, fino al 70% per il primo anno, fino al 75% per il
Pagina 82 secondo anno, fino al 77,5% per i terzo e fino all'80% per l'anno successivo;
d) in base all'accordo transitorio tra e la società , uno dei Parte_1 Pt_3
gestori del servizio di riscossione, quest'ultimo avrebbe corrisposto un importo inferiore ad euro 8 milioni annui, corrispondente soltanto a circa il
14% degli incassi minimi garantiti per l'anno 2007 nel PEF;
e) la lettera della del 19.06.2008 e la delibera di Giunta Controparte_2
n. 932/2008 nelle quali l'ente regionale si riconosceva sia debitore della somma di circa 50 milioni di euro sia obbligato alla stipula dell'atto di revisione della Concessione;
f) l'accordo del 28.07.2009 con il quale la riconosceva il proprio CP_2
debito di oltre 70 milioni di euro per incassi minimi garantiti, oltre che nuovamente l'obbligo di sottoscrivere l'atto di revisione: impegni successivamente ribaditi con D.G.R. n. 1852/2009.
Dai dati sopra esposti emerge, allora, evidente che la fattibilità economico- finanziaria del progetto dipendeva dall'equilibrio tra, da una parte, le risorse personali di nonché quelle ricavabili dalla gestione degli Parte_1
impianti e dal finanziamento bancario, e dall'altra parte i costi preventivati per la manutenzione, la gestione e la rifunzionalizzazione degli impianti medesimi.
Equilibrio che avrebbe dovuto crearsi immediatamente dopo la consegna degli impianti, come desumibile dalle previsioni contenute nella
Concessione e precedentemente riportate, avuto riguardo in particolare alle garanzie offerte sia dalle anticipazioni a breve termine dei volumi minimi sostitutivi delle tariffe riscosse dai gestori, sia dalla revisione della concessione per il lievitare dei costi rispetto a quelli preventivati.
Pagina 83 Ciò evidentemente in considerazione dei notevolissimi costi, stimati dal Parte in circa 40 milioni di euro all'anno, che il Concessionario avrebbe dovuto sostenere da subito per la gestione degli impianti e la loro manutenzione. Costi che, poi, già inizialmente erano divenuti ancora più onerosi per effetto della tardiva consegna degli impianti rispetto ai tempi programmati, ossia del 10% circa in più di quelli preventivati nel primo anno e con uno scostamento progressivo, negli anni successivi, tra costi sostenuti e costi preventivati, come desumibile dalla tabella innanzi riportata.
10.3 Ad avviso del Collegio, non possono allora condividersi i rilievi del giudice di prime cure in merito alla prevalenza degli inadempimenti della rispetto a quelli della né le difese di quest'ultima Parte_1 CP_2
dirette sostanzialmente a sterilizzare gli effetti dei propri inadempimenti relegandoli alla mera fase esecutiva del rapporto.
Orbene, sono indubbie e certamente anche gravi nei loro effetti concreti le carenze manutentive e le omissioni nella gestione e negli interventi degli impianti, poste in essere da tuttavia, esse vanno comparate agli Parte_1
altrettanto gravi inadempimenti realizzati dalla e tale Controparte_2
comparazione non può che avvenire alla luce del contesto economico – finanziario delineato inizialmente dalla Concessione (oltre che dall'Allegato PEF), e poi sviluppatosi nel corso del rapporto.
In sostanza, il mancato rispetto da parte della Regione dei summenzionati obblighi previsti dalla Concessione si è tradotto, in termini economici per nei maggiori costi sostenuti già dall'inizio del rapporto per la Parte_1
ritardata consegna degli impianti e nella mancata riscossione di gran parte delle anticipazioni relative ai “volumi minimi di incassi”.
Pagina 84 Pertanto, sotto il profilo cronologico, gli inadempimenti della sono CP_2
stati, rispetto a quelli avversi, o anteriori, come la ritardata consegna degli impianti nella fase di avvio dell'attività, o al più contemporanei, come il pagamento parziale e anch'esso ritardato, già nei primi anni del rapporto, dei volumi minimi di incasso dovuti dalla CP_2
Sul piano causale, poi, gli effetti che tali eventi hanno avuto sulle condizioni economiche-finanziarie di sono stati ben descritti dai Parte_1
consulenti d'ufficio dr. e dr. in maniera sostanzialmente Per_2 Per_9
convergente.
10.4 Il dr. ha posto in risalto i seguenti dati obiettivi: Per_2
- dall'analisi dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese emerge chiaramente come i costi di produzione sono risultati superiori al valore della produzione per i primi due anni di effettiva gestione, precisamente di
€ 5.275.000 nell'anno 2007 e di € 3.251.000 nell'anno 2008;
- gran parte dei ricavi esposti in bilancio per il principio di competenza non venivano incassati da che vedeva, quindi, crescere nel tempo i Parte_1
crediti verso i clienti: € 45.000.000 nel 2007, € 48.347.000 nel 2008 e €
75.486.000 nel 2009;
- nei primi tre anni della concessione, pertanto, la ha fatturato Parte_1
circa 170 milioni di euro, già al di sotto di quanto previsto nel PEF, e ne ha incassati poco più di 99 milioni, circa il 58%:
2007 2008 2009
Fatturato 48.198.799 53.048.832 69.551.385
Incassato 13.004.497 44.770.370 41.687.169
Differenza - 35.194.302 - 8.278.462 - 27.864.216
Pagina 85 Pertanto, sotto il profilo economico-finanziario, la gestione degli impianti non è stata capace di “generare un risultato positivo costante in grado di trasformarsi in autofinanziamento”, e l'aumento dei crediti insoddisfatti
“ha indebolito il ciclo del capitale circolante che prevedeva di fatto la caratteristica di 'circolarità' – visto che non riusciva ad essere liquidato nei 12 mesi” (pag. 24).
Anche le conseguenze di tale situazione, strettamente connesse tra di loro, sono state puntualmente individuate dal dr. . Per_2
In primo luogo, avendo la corrisposto in ritardo importi parziali, la CP_2
al fine di coprire i costi di gestione mensili, in gran parte riferiti Parte_1
al personale, ha dovuto ricorrere a quel capitale proprio (33 milioni di euro) che costituiva la quota stanziata in sede di PEF ed inizialmente destinata proprio ai lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione.
In secondo luogo, le altre somme destinate a questi interventi, circa euro 85 milioni da acquisire tramite finanziamento bancario, non sono state ottenute giacché le banche non hanno creduto nella bontà del progetto viste le problematiche in esso già presenti in fase iniziale.
Soprattutto la mancanza di incassi regolari ha comportato la insuperabile compromissione del meccanismo del project financing, posto che la presentava una condizione economica e finanziaria non Parte_1
bancabile; significativo è il seguente passaggio della consulenza : Per_2
Appare chiaro anche ad un occhio non esperto che la fattibilità di un progetto con incassi pari a circa la metà di quanto preventivato venga sicuramente messa in discussione> (pag. 25).
10.5 Anche il c.t.u. dr. dopo aver ricordato come la sostenibilità di Per_9
un Project Financing è data dai flussi di cassa che la gestione riesce a determinare e che è necessario che l'equilibrio del PEF venga conservato
Pagina 86 per tutto il periodo della concessione, ha posto l'accento soprattutto sugli scostamenti della marginalità operativa netta (MON) annua consuntiva rispetto a quanto pianificato nel 2004, dal momento che, tranne per il 2006 poco rappresentativo perché riferito solo a due mesi, “il MON consuntivato
è inferiore a quanto pianificato di oltre 6 milioni di euro nel 2007 (- 350% circa) e di circa 8 milioni di euro nel 2008 (- 190% circa)”.
Egli ha, poi, attribuito la “chiusura” del sistema bancario rispetto le richieste finanziarie del Concessionario, oltre che alla incertezza derivante dall'iniziale contenzioso amministrativo, proprio all'intervenuta criticità economico-finanziaria di determinatasi per effetto della Parte_1
diversa dinamica della concessione rispetto a quanto pianificato nel 2004, con particolare riferimento alla definizione delle tariffe ed al ritardo dei pagamenti da parte del Concedente> (pag. 132), in ultima analisi agli inadempimenti del Concedente. In particolare, il dr. ha analizzato Per_9
le resistenze del sistema bancario all'attivazione delle linee di credito, riconducendole essenzialmente alle contestazioni della CP_2
sull'ammontare degli importi fatturati ed al ritardo nei pagamenti già ampiamente manifestatosi a fine 2007.
Le conclusioni cui è pervenuto il dr. a seguito delle osservazioni Per_9
dei periti di parte sono alquanto chiare e nette, e finiscono per fornire un'ulteriore autorevole conferma alla tesi sostenuta dall'appellante.
Secondo il dr. inquadrando tutte le carenze tecniche di Per_9 Parte_1
nel contesto economico-finanziario ampiamente illustrato, le cause che hanno compromesso tale contesto, già più volte individuate, hanno sicuramente rappresentato un'esimente per la poiché in un Parte_1
project financing (a differenza di un contratto di appalto) la certezza delle componenti positive di reddito, nonché della tempistica dei relativi incassi,
Pagina 87 rappresenta il punto fondamentale con il quale si mantiene in equilibrio il sistema>. Sottolinea, ancora, l'ausiliario del giudice che basta un leggero stravolgimento per mettere in pericolo il progetto di finanza e, dunque, anche le sue fase intermedie, quali la correttezza tecnica della manutenzione degli impianti, della progettazione e degli interventi> (pag.
15 delle risposte alle osservazioni alla bozza).
Pur non potendosi esprimersi in termini di “correlazione matematica”, il dr. ha condivisibilmente affermato che anche “la correttezza tecnica Per_9
della manutenzione degli impianti e degli interventi” ha risentito della precaria situazione economica di derivante dalla mancata Parte_1
attuazione del piano economico-finanziario della Concessione. E ciò tanto più se si tiene in considerazione che le difficoltà economico-finanziarie desumibili dagli indicatori dei bilanci certificati della sono Parte_1
relative ad una società di scopo costituita per la sola gestione della concessione oggetto di analisi.
10.6 In definitiva, il mancato rispetto della previsione di incasso delle
“entrate” non ha consentito la generazione di un cash flow di gestione continuo così da poter dare luogo al fenomeno dell'autofinanziamento: la mancanza di puntuali ed integrali pagamenti da parte della ha CP_2
costretto ad intervenire con mezzi propri per garantire la Parte_1
continuità del pubblico servizio, e le ha così impedito vuoi di poter utilizzare le risorse personali, vuoi di ricorrere al finanziamento bancario - quindi di attingere proprio a quelle fonti di finanziamento previste dal PEF per i lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione degli impianti.
Tutto ciò ha posto detta società, già poco tempo dopo la presa in carico degli impianti, in condizioni economiche di grave difficoltà e, comunque, completamente divergenti da quelle che si sarebbero create in caso di
Pagina 88 regolare adempimento degli obblighi del Concedente, così da incidere in maniera decisiva sulla possibilità per di rispettare anche gli Parte_1
obblighi di gestione, manutenzione e rifunzionalizzazione degli impianti posti a suo carico dalla Concessione.
11. Gli sviluppi successivi del rapporto hanno ulteriormente confermato tale conclusione.
Dopo numerose contestazioni e con l'accordo del 28.7.2009, ratificato con
Decreto n. 1852 del 18.12.2009, le parti avevano tentato di ristabilire le condizioni dell'equilibrio economico e finanziario, a partire dalla e, in particolare, attraverso l'anticipazione del Controparte_26
contributo pubblico di 20 milioni di euro, così da rendere possibile l'accesso al credito bancario per il finanziamento principale di 85 milioni di euro, ed il riconoscimento da parte della dell'obbligo di Controparte_2
revisionare la concessione con la quantificazione dei ricavi da corrispondere alla Tale accordo consentì l'apertura di nuovi Parte_1
termini per il finanziamento da parte della Banca BIIS che, sulla base di una nuova deliberazione (essendo quella precedente decaduta per le ragioni già espresse), pose come condizione il ritorno in bonis del bilancio del concessionario, la formalizzazione dell'atto integrativo di revisione della concessione, la riduzione del credito scaduto per effetto dei pagamenti da parte del Concedente e l'espresso riconoscimento da parte di quest'ultimo delle fatture da cedere.
Come rilevato dal c.t.u. dr. la mancata sottoscrizione dell'atto Per_9
integrativo e il perdurante ritardo dei pagamenti nonché l'incertezza derivante dalla procedura di risoluzione attivata dal Concessionario, interruppe la disponibilità della Banca BIIS in ordine alla concessione della suddetta linea di anticipazione (pag. 135).
Pagina 89 Nel frattempo, anzi, la posizione debitoria della si era accresciuta CP_2
rapidamente al punto che, nell'accordo del 28.07.2009, essa si riconosceva debitrice di 70 milioni di euro, quindi 20 milioni in più del debito riconosciuto circa un anno prima nell'accordo del 19.06.2008.
11.1 Particolarmente significative, ad avviso del Collegio, sono le risultanze emerse dalle delibere della n. 932 del Controparte_2
26.5.2008 e n. 1852 del 18/12/2009, nelle quali la afferma che: CP_2
- “la consegna degli impianti ad effettuata in tempi successivi a Parte_1
quello di aggiudicazione della Concessione (luglio 2003), ha causato un disallineamento nell'andamento cronologico del Piano Economico
Finanziario allegato al contratto di Concessione”;
- la Convenzione doveva essere rimodulata “atteso il mancato bilanciamento riscontrato tra l'offerta e l'effettivo avvio della Concessione
e sia per il disavanzo economico riscontrato rispetto ai canoni tariffari appostati e riscossi dagli enti locali tributari e dai consorzi utenti”;
- si rendeva necessario sottoscrivere un atto integrativo del contratto del
16.12.2004, in coerenza con quanto previsto dall'art. 34 del contratto medesimo, “al fine di ristabilire, nel rispetto di quanto previsto dall'appalto originario, il riequilibrio economico-finanziario della concessione mediante: il riallineamento temporale del PEF al periodo
2006/2022, in coerenza con la data di effettiva consegna deli impianti;
…la quantificazione degli effetti finanziari legati alla mancata consegna delle rete fognanti interne dei Comuni”.
Sulla base di tali premesse, la ha, quindi, deliberato di Controparte_2
procedere alla revisione della convenzione “al fine di realizzare il riequilibrio economico-finanziario della concessione ex art. 34 della stessa, ripristinando la corrispondenza tra ricavi dovuti al concessionario
Pagina 90 dalla data di inizio della gestione e quelli previsti nel PEF a valere sui medesimi periodi”, con conseguente allungamento della durata della concessione di circa un anno.
Da tali provvedimenti si desume, allora, che la stessa Controparte_2
all'epoca, riconduceva la necessità di una revisione della Convenzione essenzialmente alla modifica del Piano Economico Finanziario determinata dal ritardo dei tempi di consegna degli impianti ad rispetto a Parte_1
quelli preventivati nella originaria Convenzione, nonché dal disavanzo economico pure verificatosi rispetto ai canoni tariffati riscossi dagli enti locali.
Non vi è stato, quindi, alcun richiamo alle contestazioni che la CP_2
avrebbe poi avanzato nella lettera di risoluzione che essa, in data
28.09.2010, aveva inoltrato ad in risposta alla precedente diffida Parte_1
ad adempiere inviata da quest'ultima alla in data 23.09.10. Anche CP_2
la tardività di queste contestazioni, allora, non può che inficiarne l'attendibilità e confermare ulteriormente il carattere recessivo delle stesse rispetto alle plurime contrapposte violazioni riconducibili alla che CP_2
si sono protratte lungo l'arco temporale di operatività del contratto non attinto dalla risoluzione.
In estrema sintesi, risulta confermata la ricostruzione della vicenda offerta da secondo cui la regolare attuazione del programma così come Parte_1
regolato dalla Concessione è stata impedita sostanzialmente da tre eventi che ne hanno compromesso la fattibilità:
- il primo consiste nella ritardata consegna degli impianti che ha implicato che la sostenesse dei costi diversi da quelli previsti nel Parte_1
documento del 2003;
Pagina 91 - il secondo, strettamente consequenziale al primo, riguarda la mancata revisione della concessione il cui obbligo era determinato appunto dal lievitare dei costi rispetto a quelli preventivati al momento della firma della convenzione;
- il terzo è rappresentato dalla mancata anticipazione di quel “volume minimo di incassi” che la pur trattenendo le tariffe pagate degli CP_2
utenti, era tenuta ad eseguire dal momento che non erano state stipulate da parte del concedente le convenzioni con i gestori del servizio pubblico
( ), tranne un accordo con quest'ultimo gestore limitatamente al 14% Pt_3
annuo del dovuto (per circa 8 milioni euro annui).
12. In conclusione, alla luce del rapporto di successione cronologica, proporzionalità e causalità tra le rispettive condotte inadempienti,
l'inadempimento accertato della deve ritenersi, in Controparte_2
un'ottica comparativa, su un livello prevalente rispetto a quello della società ed avendo impedito la fattibilità del programma negoziale Parte_1
assume, perciò, il carattere di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.
Ne deriva che deve dichiararsi l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del
24 luglio 2010 della convenzione di concessione rep. 13625 del 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454 c.c., per effetto del grave inadempimento della e dell'inutile Controparte_2
decorso del termine per adempiere assegnato da Parte_1
con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010.
[...]
Per effetto dell'annullamento della dichiarazione di risoluzione della
Convenzione per colpa di contenuta nella sentenza impugnata e Parte_1
posta a base anche della successiva ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., vanno consequenzialmente riformate sia la predetta sentenza del Tribunale
Pagina 92 di Napoli n. 11162/2018 pubblicata in data 21/12/2018 sia l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Napoli depositata in data 09/11/2020, emessa a definizione del giudizio r.g. n. 28968/2010 (a seguito della sentenza non definitiva n. 11162/2018), che aveva acquisito efficacia di sentenza recante n. cronologico 3517/20 del 09.11.2020.
Per quanto riguarda tutte le richieste consequenziali alla dichiarazione di risoluzione, la causa va, tuttavia, rimessa sul ruolo istruttorio al fine di tentare una soluzione transattiva della presente controversia, oltre che degli altri giudizi ancora in corso e strettamente dipendenti dalla pronuncia adottata in questa sede, così come prospettato anche dai difensori delle parti nel corso dell'udienza di discussione orale della causa.
Si segnala sin d'ora che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, dovranno approfondirsi in contraddittorio delle parti i presupposti e l'entità delle singole voci rispettivamente richieste in caso di risoluzione per colpa della anche al fine di evitare Controparte_2
possibili duplicazioni delle domande articolate in questa sede con quelle formulate negli altri giudizi.
La regolamentazione delle spese processuali verrà adottata all'esito della definizione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – non definitivamente pronunciando sugli appelli principali ed incidentali rispettivamente proposti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
11162/2018 pubblicata in data 21/12/2018, e nei confronti dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Napoli depositata in data
09/11/2020, emessa a definizione del giudizio r.g. n. 28968/2010 (che
Pagina 93 acquisiva efficacia di sentenza recante n. cronologico 3517/20 del
09.11.2020), così provvede:
1) dichiara non luogo a provvedere sull'intervento spiegato da CP_5
(ora ) nel giudizio di primo grado recante
[...] _3
R.G. n 28969/2010, per intervenuta rinuncia allo stesso;
2) accoglie, per quanto di ragione, gli appelli proposti da
[...]
e, in riforma dei provvedimenti impugnati, Parte_1
dichiara la risoluzione di diritto alla data del 24 luglio 2010 della convenzione di concessione rep. 13625 del 16 dicembre 2004, per effetto del grave inadempimento della così rigettando la Controparte_2
contrapposta domanda di risoluzione per colpa di avanzata dalla Parte_1
CP_2
3) rimette, per il resto, la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 01/07/2025.
Il Presidente estensore
dr. Michele Magliulo
Pagina 94
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Magliulo Presidente rel. dott.ssa Monica Cacace Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nelle cause civili riunite iscritte rispettivamente ai:
1) R.G. n. 2985/19, avente ad oggetto appello contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli – III Sezione - n. 11162/2018 pubblicata in data 21/12/2018, nella parte in cui ha deciso il giudizio R.G. n.
18968/2010, vertente
TRA
Codice Fiscale e Parte_1
Partita IVA , in persona del Liquidatore e legale P.IVA_1
rappresentante Avv. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_1
Antonio Nuzzo, Tiziana Serrani e Filippo Massara
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, Codice Fiscale , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 107 D.P.R.
Pagina 1 n. 616/77 giusta delibera del 5 marzo 2012 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
, in cui si è fusa per incorporazione _3
(già , Partita IVA Controparte_4 PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo di Martino e Federica
Simonelli
APPELLATA
********************************
2) R.G. n. 3033/19, avente ad oggetto appello contro la sentenza del
Tribunale di Napoli – III Sezione - n. 11162/2018 pubblicata in data
21/12/2018, nella parte in cui ha deciso il giudizio riunito R.G. n.
34809/2010, vertente
TRA
Codice Fiscale e Parte_1
Partita IVA , in persona del Liquidatore e legale P.IVA_1
rappresentante Avv. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_1
Antonio Nuzzo, Tiziana Serrani e Filippo Massara
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
, Codice Fiscale , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 107 D.P.R.
n. 616/77 giusta delibera del 5 marzo 2012 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
Pagina 2 ********************************
3) R.G. n. 208/21, avente ad oggetto appello contro l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Napoli – III Sezione - depositata in data
09/11/2020, emessa a definizione del giudizio r.g. n. 28968/2010 (a seguito della sentenza non definitiva n. 11162/2018), che acquisiva efficacia di sentenza recante n. cronologico 3517/20 del 09.11.2020, vertente
TRA
, Codice Fiscale , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 107 D.P.R.
n. 616/77 giusta delibera del 5 marzo 2012 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
Codice Fiscale e Parte_1
Partita IVA , in persona del Liquidatore e legale P.IVA_1
rappresentante Avv. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_1
Antonio Nuzzo, Tiziana Serrani e Antonella Ardito
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19/12/2024.
L' ha rassegnato le seguenti conclusioni che si riportano Parte_1
testualmente:
< NEL GIUDIZIO R.G. N. 2985/2019:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, in annullamento e/o riforma dell'appellata Sentenza n.
11162/2018 emessa in data 22 novembre 2018 (pubblicata in data 21
Pagina 3 dicembre 2018) dal Tribunale civile di Napoli, Sez. Terza civile, G.U. Dott.
A. Del Bene, in via non definitiva a decisione parziale del giudizio r.g. n.
28968/2010 (nonché del giudizio riunito r.g. n. 34809/2010, rispetto a cui si è proposto contestualmente apposito appello che ha assunto r.g. n.
3033/2019 ed è stato poi riunito al presente), accogliendo le domande formulate da e rigettando le difese, eccezioni e domande della Parte_1
così provvedere: CP_2
A) domande di CP_6
l'accertamento della risoluzione della Convenzione del 16 dicembre
[...]
2004 in via principale: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 24 luglio 2010 della convenzione di concessione rep. 13625 del 16 dicembre 2004 (di seguito la “Convenzione”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454 c.c., per effetto del grave inadempimento della e dell'inutile decorso del termine per CP_2
adempiere assegnato da con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 Parte_1
giugno 2010;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si riconosca che la Convenzione si è risolta di diritto con l'inutile decorso del termine per adempiere assegnato con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010, accertato il grave inadempimento della ai propri obblighi derivanti dalla CP_2
Convenzione secondo quanto in atti, dichiarare la risoluzione della
Convenzione alla data della domanda (16 settembre 2010) per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.; CP_2
A.II.) l'accertamento della risoluzione dell'Accordo del 30 settembre
2010 in via principale:
Pagina 4 accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.,
l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 27 gennaio 2011 dell'accordo del 30 settembre 2010, per effetto del grave inadempimento della e CP_2
dell'inutile decorso del termine per adempiere assegnato da con Parte_1
la diffida prot. del 7 gennaio 2011; Parte_2
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenga che si sia risolto di diritto con
l'inutile decorso del termine per adempiere assegnato da con la Parte_1
diffida prot. 003/OC/2011 del 7 gennaio 2011, accertato il grave inadempimento della ai propri obblighi derivanti dall'accordo del CP_2
30 settembre 2010 secondo quanto in atti, dichiarare la risoluzione di suddetto accordo per inadempimento della ai sensi e per gli effetti CP_2
dell'art. 1453 c.c. a far data dalla domanda (11 febbraio 2011); A.III)
l'accertamento delle somme dovute a CP_7
le somme dovute in conseguenza della risoluzione per
[...]
inadempimento della Regione
A.III.a.1) in via principale: le somme dovute a in caso di Parte_1
efficacia ex nunc della risoluzione
A.III.a.
1.i) le somme dovute in forza della Convenzione del 16 dicembre
2004 riconosciuta e tenuta ferma la debenza dell'anticipazione degli incassi minimi garantiti ai sensi dell'art. 17, co. 3°, della Convenzione fino alla data della risoluzione di quest'ultima (complessivamente pari ad euro
184.397.719,46 oltre IVA e dunque euro 202.837.491,41 IVA inclusa in sorte capitale), ad oggi già versati dalla CP_2
(i) accertare e dichiarare il diritto di ad essere Parte_1
risarcita/indennizzata dei danni derivati dalla risoluzione per
Pagina 5 inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della CP_2
Convenzione e degli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c., e conseguentemente dichiarare tenuta la a pagare a CP_2 Parte_1
(a) l'importo di euro 3.993.776,03 a titolo di rimborso dei costi (anche accessori) sostenuti (ivi compresi i debiti assunti e non ancora onorati) per le opere realizzate in esecuzione della Convenzione e successivamente alla risoluzione di questa fino al momento della risoluzione dell'Accordo del 30 settembre 2010 [al netto delle somme già incluse a titolo di ammortamento nei suddetti incassi minimi garantiti secondo il piano economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio 2009 nonché delle somme incluse in quanto richiesto nella seguente domanda n.
A.III.a.
1.ii)]. Oltre IVA, rivalutazione dalla domanda al saldo e interessi convenzionali di mora o in subordine interessi legali di mora ex D.Lgs.
231/02 o in ulteriore subordine interessi legali semplici sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
(b) l'importo di euro 105.896.000 a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% dei ricavi previsti (per il periodo compreso tra la risoluzione e la data di scadenza naturale della concessione) dal piano economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio
2009, oppure in subordine l'importo di euro 90.322.000, pari al 10% dei ricavi previsti (per il periodo compreso tra la risoluzione e la data di scadenza naturale della concessione) dal piano economico e finanziario allegato alla Convenzione;
ovvero in ulteriore subordine nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c.. In ogni caso oltre IVA, rivalutazione dalla domanda al saldo e interessi sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
Pagina 6 (ii) accertare e dichiarare il credito di per l'importo di euro Parte_1
24.508.280,91 a titolo di conguaglio degli incassi minimi garantiti maturati fino alla data della risoluzione, derivante dalla revisione della
Convenzione concordata con la Regione in data 28 luglio 2009 (ossia la differenza tra i maggiori importi previsti dal piano economico finanziario revisionato e quelli previsti dal piano economico finanziario allegato alla
Convenzione); ovvero in subordine, a titolo di ripristino del giusto utile di impresa, come risarcimento ex art. 1375 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. del danno subìto per effetto della maliziosa condotta del concedente ovvero, in subordine, a titolo di indennizzo da indebito arricchimento ex art. 2041
c.c.. In ogni caso oltre IVA, rivalutazione dalla domanda al saldo ed oltre interessi al tasso del 6,5% annuo ai sensi dell'art.17, comma 4° della
Convenzione, o in subordine interessi legali moratori ex D.Lgs. 231/02 o in ulteriore subordine interessi legali semplici, sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
(iii) accertare e dichiarare tenuta la a pagare a i CP_2 Parte_1
corrispettivi dovuti per le prestazioni di manutenzione straordinaria compiute nel corso dell'esecuzione della Concessione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo trattino, della Convenzione, pari ad euro 3.488.000 oltre
IVA se dovuta, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali di mora ex D.Lgs. 231/02 o in subordine interessi legali semplici sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
(iv) accertare e dichiarare tenuta la a pagare a il CP_2 Parte_1
corrispettivo dovuto per l'attività di smaltimento dei fanghi lasciati negli impianti dai precedenti gestori, pari ad euro 1.499.694 oltre IVA se dovuta, ovvero nella maggiore o minor somma di giustizia, anche ex art. 1226 c.c..
Pagina 7 In subordine, dovrà essere quantomeno indennizzata dalla Parte_1
per un pari importo ai sensi dell'art. 2041 c.c.. In ogni caso, oltre CP_2
rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali di mora ex D.Lgs.
231/02 o in subordine interessi legali semplici sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
A.III.a.
1.ii.) le somme dovute a in forza dell'Accordo del 30 Parte_1
settembre 2010 accertare e dichiarare che la Regione era tenuta al pagamento a favore di delle seguenti somme per i lavori eseguiti in forza dell'accordo Parte_1
del 30 settembre 2010 fino alla sua risoluzione, già effettivamente versate:
(i) euro 5.679.850,05 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 1 sottoscritto il 15 ottobre 2010, come riconosciuto in tale SAL (salve le riserve iscritte, oggetto di separato giudizio);
(ii) euro 242.851,28 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 2 sottoscritto il 21 dicembre 2010 (salve le riserve iscritte, oggetto di separato giudizio);
(iii) euro 179.592,81 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 3 per i soli impianti di Cuma e Foce Regi Lagni sottoscritto il 19 gennaio 2011 (salve le riserve iscritte, oggetto di separato giudizio);
A.III.a.1 iii.) le somme dovute a a titolo di risarcimento danni Parte_1
per l'omessa ripresa in consegna degli impianti da parte della Regione conseguentemente all'accertamento della risoluzione sia della
Convenzione che dell'accordo del 30 settembre 2010, accertare e dichiarare il diritto di di rilasciare gli impianti oggetto della Parte_1
Concessione successivamente alle suddette risoluzioni e per l'effetto accertare e dichiarare l'obbligo della Regione di tenere indenne Parte_1
di tutti i costi sostenuti (ivi compresi i debiti non ancora onorati) per la
Pagina 8 gestione degli impianti nel periodo compreso tra la risoluzione della
Convenzione (avvenuta in data 24 luglio 2010) e il 31 ottobre 2012 (data fino alla quale ha dovuto prestare servizi per la gestione pur Parte_1
dopo la riconsegna degli impianti avvenuta in data 1° ottobre 2012) nella misura liquidata dal CTU Ing. nel prosieguo del giudizio r.g. n. Per_1
28968/2010 in euro 183.056.459,44 (al netto degli ammortamenti per i lavori) oltre IVA, più l'utile di impresa in misura pari al 10% dei costi sostenuti come sopra liquidati (dunque per euro 18.305.645,94), il tutto oltre rivalutazione (non calcolata dal suddetto CTU) dalla domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
A.III.a.2.) in via subordinata: le somme dovute a in caso di Parte_1
efficacia ex tunc della risoluzione
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la risoluzione abbia efficacia ex tunc, accertare e dichiarare il diritto di ad essere Parte_1
risarcita/indennizzata dei danni derivati dalla risoluzione per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della CP_2
Convenzione e degli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c., e conseguentemente dichiarare la Regione tenuta a pagare a una somma Parte_1
comprensiva:
(a) di tutti i costi sostenuti per le opere realizzate (fatte salve le riserve separatamente azionate nel giudizio r.g. n. 27517/2020 innanzi al Trib.
Napoli) e per tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione (fino alla riconsegna degli impianti a ottobre 2012), gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati ed i costi di esercizio e funzionamento della società di progetto, come liquidati in euro 363.837.571,01 oltre IVA dal
CTU Ing. nel prosieguo del giudizio r.g. n. 28968/2010 innanzi Per_1
Pagina 9 al Trib. Napoli, cui devono sommarsi euro 9.186.303,00 oltre IVA a titolo di rimborso delle spese accessorie (sostenute prima della risoluzione) connesse agli investimenti in quanto non conteggiate dal suddetto CTU, nonché euro 18.305.645,94 oltre IVA a titolo di utile di impresa sulla gestione degli impianti successiva alla risoluzione della Convenzione nella misura del 10% dei costi sostenuti come stimati (in euro 183.056.459,44 al netto degli ammortamenti per i lavori, oltre IVA) dal CTU Ing. ; Per_1
(b) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al
10% dei ricavi previsti (per l'intera durata della Concessione stabilita dalla Convenzione) dal piano economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio 2009, ammontante ad euro
127.924.000,00, oppure in subordine pari al 10% dei ricavi previsti dal piano economico e finanziario allegato alla Convenzione, ammontante ad euro 115.826.000,00, ovvero in ulteriore subordine nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c.. Il tutto oltre IVA, rivalutazione (non calcolata dal CTU Ing. ) dalla Per_1
domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
A.III.b) in via subordinata: accertamento delle somme comunque dovute
a a titolo di rimborso dei costi Parte_1
nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta la risoluzione dichiarata dalla per preteso inadempimento di o comunque il CP_2 Parte_1
rapporto si ritenesse risolto senza addebito a carico della CP_2
accertare e dichiarare il diritto di a ricevere comunque i Parte_1
rimborsi ad essa dovuti ai sensi dell'art. 44, co. 1°, lett. a), co. 2° e co. 5°, della Convenzione, e conseguentemente dichiarare la Regione tenuta a pagare a una somma comprensiva di tutti i costi sostenuti per le Parte_1
Pagina 10 opere realizzate e per tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati ed i costi di esercizio
e funzionamento della società di progetto, come liquidati in euro
363.837.571,01 oltre IVA dal CTU Ing. nel prosieguo del Per_1
giudizio r.g. n. 28968/2010 innanzi al Trib. Napoli, cui devono sommarsi euro 9.186.303,00 oltre IVA, a titolo di rimborso delle spese accessorie
(sostenute prima della risoluzione) connesse agli investimenti in quanto non conteggiate dal suddetto CTU, nonché euro 18.305.645,94 oltre IVA a titolo di utile di impresa sull'attività di gestione degli impianti successiva alla risoluzione della Convenzione (pari al 10% dei costi sostenuti come riconosciuti nella relazione del CTU Ing. in euro Per_1
183.056.459,44 oltre IVA al netto degli ammortamenti per i lavori) o in subordine nel maggiore o minore importo che sarà determinato da codesta
Ecc.ma Corte, se del caso anche in via equitativa. Il tutto oltre IVA, rivalutazione (non calcolata dal CTU Ing. ) dalla domanda al Per_1
saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
A.IV) la condanna della a pagare a la differenza tra CP_2 Parte_1
quanto versato e quanto dovuto in ragione dell'accoglimento delle domande di cui sopra sub A.III e relativi sottoparagrafi condannare la a versare a la differenza tra il maggiore CP_2 Parte_1
importo da essa dovuto in accoglimento delle precedenti domande, da un lato, e quanto da essa (o dal Commissario Delegato o da Parte_3
finora versato a In particolare: Parte_1
- l'importo di euro 179.466.748,63, in caso di accoglimento della domanda di Hydrogest A.III.a.1) e relativi sottoparagrafi, facendo riferimento al PEF revisionato secondo l'accordo del 28 luglio 2009,
Pagina 11 oppure in subordine l'importo di euro 163.892.748,63, facendo riferimento al PEF allegato alla Convenzione. In ogni caso oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi fino al saldo;
- l'importo di euro 173.574.692,80, in caso di accoglimento della domanda di facendo riferimento al PEF revisionato secondo Controparte_8
l'accordo del 28 luglio 2009, oppure in subordine l'importo di euro
161.476.692,80, facendo riferimento al PEF allegato alla Convenzione. In ogni caso oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi fino al saldo;
- l'importo di euro 45.650.692,80, in caso di accoglimento della domanda di Hydrogest A.III.b), oltre rivalutazione ed interessi maturati e maturandi fino al saldo;
B) sulle domande della Parte_4
inammissibilità, nullità e/o infondatezza in fatto ed in diritto e
[...]
difetto di prova di tutte le domande ed eccezioni della come CP_2
avanzate nel giudizio di prime cure
dichiarare inammissibili, nulle e/o rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate le eccezioni e le domande della CP_2
avanzate in prime cure ed in particolare: - la domanda riconvenzionale di risoluzione della Convenzione per colpa di formulata in Parte_1
comparsa di costituzione e risposta;
- la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata in comparsa di costituzione e risposta;
- ogni altra eccezione o domanda riconvenzionale ivi contenuta;
- tutte le domande ed eccezioni nuove o comunque tardivamente ed irritualmente formulate dalla in atti successivi alla comparsa di CP_2
costituzione e risposta (la non ha prodotto la memoria ex art. 183, CP_2
co. 1°, c.p.c.), ed in particolare, tra le altre, quelle formulate con foglio
Pagina 12 depositato il 17 maggio 2018 e richiamate all'udienza del 18 maggio 2018, su cui non ha accettato il contraddittorio;
Parte_1
B.2.) inammissibilità e/o infondatezza dell'appello incidentale della
e domanda subordinata: CP_2
- in via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o non provato l'appello incidentale della CP_2
- in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui si ritenesse invece di accogliere in tutto o in parte le conclusioni avversarie sub n. 3, lett. a) e/o lett. b) e/o lett. c), a pag. 75 della comparsa di costituzione della CP_2
nel giudizio r.g. n. 2985/2019 e/o a pag. 72 della comparsa di costituzione della nel giudizio r.g. n. 3033/2019, e in via residuale rispetto alle CP_2
precedenti conclusioni di accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
ad essere indennizzata dalla ai sensi dell'art. 2041 c.c. Parte_1 CP_2
di tutti i costi sostenuti per le opere realizzate e per tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati ed i costi di esercizio e funzionamento della società di progetto, come accertati dal CTU Ing. , oltre le spese accessorie Per_1
(sostenute prima della risoluzione) connesse agli investimenti e l'utile sulla gestione successiva alla risoluzione come da precedenti domande . CP_8
(a) e A.III.b., il tutto oltre rivalutazione dal dì della domanda al saldo ed interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, anch'essi dalla domanda al saldo. Conseguentemente, tenuto conto di quanto già incassato finora da
condannare la a versare, a tale titolo, a il Parte_1 CP_2 Parte_1
medesimo importo ancora dovuto di cui alla precedente domanda A.IV, terzo trattino;
Pagina 13 B.3.) restituzione di quanto si trovasse ovemai a versare alla Parte_1
Regione nelle more del giudizio in ogni caso, condannare la a restituire a ogni somma CP_2 Parte_1
che quest'ultima si trovasse a versarle nelle more del presente giudizio a titolo di restituzione degli importi riscossi sulla base del decreto ingiuntivo
n. 7546/2010 del Tribunale di Napoli, oltre rivalutazione ed interessi, nonché ogni ulteriore importo che si trovasse a versare alla Parte_1
in esecuzione della sentenza n. 11162/2018 del Tribunale di CP_2
Napoli; C) Le spese del giudizio in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P., C.P.A e I.V.A. come per legge”.
NEL GIUDIZIO R.G. N. 3033/2019:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, in annullamento e/o riforma dell'appellata Sentenza n.
11162/2018 emessa dal Tribunale civile di Napoli, Sez. Terza civile, G.U.
Dott. A. Del Bene, nel giudizio r.g. n. 34809/2010 (nonché nel giudizio riunito r.g. n. 28968/2010, rispetto a cui si è proposto contestualmente apposito appello r.g. n. 2985/2019 poi riunito al presente), pubblicata in data 21 dicembre 2018 e non notificata, accogliendo le domande formulate da e rigettando le difese, eccezioni e domande della Parte_1 CP_2
così provvedere:
A) in via principale: rigettare le domande, difese ed eccezioni tutte proposte dalla in CP_2
quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 7546/10 emesso dal Tribunale di Napoli in data 29 settembre 2010;
B) in via subordinata:
Pagina 14 nella denegata ipotesi di revoca o annullamento, in tutto o in parte, del decreto ingiuntivo n. 7546/10 emesso dal Tribunale di Napoli in data 29 settembre 2010, comunque accertare e dichiarare il credito vantato da nei confronti della Regione al momento dell'emissione del Parte_1
suddetto decreto ingiuntivo, per un importo pari ad euro 86.855.424,90, oltre interessi al tasso convenzionale del 6,5% annuo dal dì del dovuto al saldo, maturato fino al 30 giugno 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 3°, della convenzione di concessione rep. 13625, registrata nel registro degli atti pubblici di Napoli in data 30 dicembre 2004 al n. 105728 (di seguito la
“Convenzione”), e che alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo non era ancora stato pagato;
C) in via di ulteriore subordine: per la denegata ipotesi in cui si ritenesse, per via della risoluzione della
Convenzione o per altre ragioni, di non riconoscere a gli Parte_1
importi vantati per il titolo contrattuale su indicato, accertare e dichiarare che il relativo credito restitutorio della è integralmente CP_2
compensato, fino a corrispondenza, con il maggiore credito di a Parte_1
titolo di indennizzo dei costi sostenuti in esecuzione della Convenzione
(dovuto anche in caso di risoluzione per colpa della concessionaria), come accertato (in euro 363.837.571,01 oltre IVA, rivalutazione – non calcolata dal CTU – ed interessi) dal CTU Ing. nel prosieguo del giudizio Per_1
r.g. n. 28968/2010 innanzi al Trib. Napoli e dichiarato dal medesimo
Tribunale con l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del 9 novembre 2020,
e/o di indennizzo/risarcimento danni (dovuto dalla in caso di CP_2
risoluzione per colpa di quest'ultima) come richiesto da nei Parte_1
riuniti giudizi d'appello r.g. n. 2985/2019 e n. 208/2021 innanzi a codesta
Ecc.ma Corte;
D) con riferimento all'appello incidentale avversario:
Pagina 15 (i) in via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o non provato l'appello incidentale della CP_2
(ii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della di restituzione degli importi versati in base al CP_2
decreto ingiuntivo n. 7546/2010 del Trib. Napoli, accertare e dichiarare che il relativo credito della è già stato interamente soddisfatto per CP_2
compensazione, fino a corrispondenza, col maggiore credito di Parte_1
a titolo di rimborso dei costi sostenuti in esecuzione della Convenzione
(dovuto anche in caso di risoluzione per colpa della concessionaria) come accertato (in euro 363.837.571,01 oltre IVA, rivalutazione – non calcolata dal CTU – ed interessi) dal CTU Ing. e come disposto Per_1
dall'Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del 9 novembre 2020 del Trib.
Napoli nel giudizio r.g. n. 28968/2010, o in ulteriore subordine dichiararne la compensazione fino a corrispondenza in questa sede col suddetto credito di e/o con gli ulteriori crediti dalla medesima azionati in questa Parte_1
sede e/o nei riuniti giudizi d'appello r.g. n. 2985/2019 e n. 208/2021 innanzi a codesta Ecc.ma Corte;
E) in ogni caso
(i) condannare la a risarcire a il danno causatole ai CP_2 Parte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi se del caso anche in via equitativa, nonché al pagamento, a favore di di una somma Parte_1
equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3°, cod. proc. civ., la cui entità dovrà essere tanto elevata quanto grave è l'abusività della condotta della (ii) con vittoria di spese e compensi di entrambi i CP_2
gradi di giudizio, e altresì con specifica condanna della a CP_2
rimborsare a le spese che quest'ultima ha sostenuto in relazione Parte_1
Pagina 16 alla registrazione del decreto ingiuntivo e dell'ordinanza di assegnazione nell'ambito del relativo pignoramento presso terzi complessivamente pari ad euro 254.307,50 più gli interessi legali dal dì del pagamento fino al rimborso”.
NEL GIUDIZIO R.G. N. 208/2021:
“Fatti salvi gli effetti dell'auspicato accoglimento degli appelli riuniti r.g.
n. 2985/2019 e n. 3033/2019 proposti innanzi a codesta Ecc.ma Corte da avverso la sentenza parziale n. 11162/2018 del Trib. Napoli su Parte_1
cui poggia la qui impugnata ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. emessa il 9 novembre 2020 dal Trib. Napoli nel giudizio r.g. n. 28968/2010, per la denegata ipotesi in cui essi siano invece respinti e la suddetta sentenza confermata, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, così provvedere: in via principale: dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o non provato l'appello della CP_2
in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello della CP_2
comunque accertare nel merito le pretese delle parti e, respinte tutte le avverse domande, difese ed eccezioni accogliere le domande di Parte_1
(precisate nel giudizio di primo grado r.g. n. 28968/2010 ai nn. 3 e 5 del foglio di precisazione delle conclusioni del 17 maggio 2018) di rimborso dei costi per le opere (al netto delle riserve azionate in separata sede) e la gestione degli impianti e relativi accessori, nella misura già stimata dal
CTU Ing. in euro 363.837.571,01, oltre IVA, rivalutazione (non Per_1
calcolata dal CTU Ing. ) dalla domanda al saldo ed interessi Per_1
legali sulle somme via via rivalutate dalla domanda al saldo;
Pagina 17 in via incidentale: in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. emessa in data
9 novembre 2020 dal Trib. Civ. Napoli nel giudizio r.g. n. 28968/2010:
a) espungere, in quanto illegittimo ed infondato, il riconoscimento dei presunti crediti risarcitori della per “Maggiori oneri da mancata CP_2
digestione fanghi e mancato recupero energetico” e per “Maggiori oneri da manutenzione straordinaria”, per un complessivo importo valutato dal
CTU in euro 19.086.326,94, e la compensazione dei medesimi fino a corrispondenza col credito residuo di a titolo di rimborso dei Parte_1
costi di gestione degli impianti;
b) accertare e dichiarare il credito di di euro 9.186.303,00 oltre Parte_1
IVA, rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla domanda al saldo, a titolo di rimborso delle spese accessorie (sostenute prima della risoluzione della Convenzione di
Concessione) connesse agli investimenti;
c) accertare e dichiarare il diritto di all'utile (o al risarcimento Parte_1
del mancato utile) di impresa sull'attività di gestione degli impianti successiva alla risoluzione della Convenzione, per un importo almeno pari al 10% dei costi sostenuti (come già riconosciuti e quantificati nella relazione del CTU Ing. in euro 183.056.459,44 al netto degli Per_1
ammortamenti per i lavori, oltre IVA, rivalutazione – non calcolata dal
CTU Ing. – ed interessi), dunque per un importo di euro Per_1
18.305.645,94 o in subordine nel maggiore o minore importo che sarà determinato da codesta Ecc.ma Corte, se del caso anche in via equitativa, oltre IVA, rivalutazione (non calcolata dal CTU Ing. ) dalla Per_1
domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo;
Pagina 18 e conseguentemente condannare la CP_2
a versare a il saldo residuo ancora dovutole per i suddetti titoli Parte_1
e dunque:
(i) in caso di accoglimento integrale dell'appello incidentale, l'importo di euro 46.578.275,88 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo
(per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi che al 31 ottobre
2024 ammontava ad euro 67.329.857,57, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
(ii) in caso di accoglimento solo delle domande incidentali sub a) e b),
l'importo di euro 28.272.629,94 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo (per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi che al 31 ottobre 2024 ammontava ad euro 42.240.657,94, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
(iii) in caso di accoglimento solo delle domande incidentali sub a) e c),
l'importo di euro 37.391.972,88 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo (per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi che al 31 ottobre 2024 ammontava ad euro 53.605.082,64, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
(iv) in caso di accoglimento solo delle domande incidentali sub b) e c),
l'importo di euro 27.491.948,94 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo (per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi che al 31 ottobre 2024 ammontava ad euro 38.813.974,56, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
Pagina 19 (v) in caso di accoglimento solo della domanda incidentale sub a),
l'importo di euro 19.086.326,94 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo (per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi che al 31 ottobre 2024 ammontava ad euro 28.515.883,01, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
(vi) in caso di accoglimento solo della domanda incidentale sub b),
l'importo di euro 9.186.303,00 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo (per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi legali che al 31 ottobre 2024 ammontava ad euro 13.724.774,93, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
(vii) in caso di accoglimento solo della domanda incidentale sub c),
l'importo di euro 18.305.645,94 in sorte capitale, oltre rivalutazione dalla domanda al saldo ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo (per un totale comprensivo di rivalutazione ed interessi che al 31 ottobre 2024 ammontava ad euro 25.089.199,63, fatti salvi gli ulteriori importi maturati e maturandi fino al saldo), oltre IVA se dovuta;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari>.
La “si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito, Controparte_2
insiste per l'accoglimento dell'appello proposto”.
L' : dichiara di rinunciare all'intervento spiegato _3
nel giudizio di primo grado (R.G. n 28969/2010 del Tribunale di Napoli) essendo intervenuto accordo transattivo stragiudiziale satisfattivo delle pretese creditorie di (ora ) che PA _3
Pagina 20 nulla ha più a pretendere nei confronti di Parte_1
.
[...]
GIUDIZI DI PRIMO GRADO
Giudizio n. 28968/2010
Con atto di citazione notificato in data 16.09.2010,
[...]
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale la Parte_1
esponendo che in data 24.07.2010 si era risolta di diritto Controparte_2
per inadempimento della concedente la convenzione di CP_2
concessione rep. 13625 del 16.12.2004 stipulata tra le parti per
“l'adeguamento e la realizzazione, in regime di project financing, del sistema di collettori del PS3 (ad esclusione di quelli insistenti nel territorio del Comune di Napoli soggetti alla competenza del Sindaco di Napoli
Commissario di Governo delegato), l'adeguamento degli impianti di depurazione di , Cuma, Foce Lagni, Napoli RD CP_9 CP_10
nonché la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi”.
La risoluzione era intervenuta, secondo la prospettazione dell'attrice, poiché la concedente non aveva adempiuto alla diffida ad adempiere comunicata a pena di risoluzione dalla in data 23.06.2010 ai Parte_1
sensi dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454 c.c., non avendo la provveduto ai pagamenti richiesti né tantomeno a riprendere in CP_2
consegna gli impianti oggetto della concessione, maturandosi così ulteriori debiti a titolo di corrispettivi per la gestione dei medesimi impianti. La concedente, inoltre, doveva ancora versare ad i corrispettivi per Parte_1
l'attività di manutenzione straordinaria e di smaltimento dei fanghi lasciati dai precedenti gestori.
Pagina 21 La società attrice, quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<
1.a in via principale: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto della Convenzione di ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454
c.c., per effetto del grave inadempimento della Regione e dell'inutile decorso del termine per adempiere assegnato da con la diffida Parte_1
prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010;
1.b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si consideri già risolta di diritto la
Convenzione, accertato l'inadempimento della ai propri obblighi CP_2
derivanti dalla Convenzione secondo quanto in narrativa, dichiarare la risoluzione della Convenzione per inadempimento della ai sensi e CP_2
per gli effetti dell'art. 1453 c.c.;
2) conseguentemente
1.a) in via principale: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 24 luglio 2010 della convenzione di concessione rep.
13625 del 16 dicembre 2004 (di seguito la “Convenzione”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454 c.c., per effetto del grave inadempimento della e dell'inutile decorso del Controparte_2
termine per adempiere assegnato da con la Parte_1
diffida prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010; 1.b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si riconosca che la Convenzione si è risolta di diritto con l'inutile decorso del termine per adempiere assegnato con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010, accertato
l'inadempimento della ai propri obblighi derivanti Controparte_2
dalla Convenzione secondo quanto in atti, dichiarare la risoluzione della
Pagina 22 Convenzione alla data della domanda (16 settembre 2010) per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_2
1453 c.c.; 2) conseguentemente all'accertamento della risoluzione della
Convenzione per inadempimento della : ai sensi e per Controparte_2
gli effetti dell'art. 44 della Convenzione e degli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c. nonché dell'art. 37-septies della L. n. 109/1994 e dell'art. 158 D.Lgs. n.
163/2006, accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la
a pagare a una somma Controparte_2 Parte_1
comprensiva: (i) dei costi effettivamente sostenuti per le opere realizzate fino al momento della risoluzione della Convenzione [comprensivi di tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione, degli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati e dei costi di esercizio e funzionamento della società di progetto, al netto delle somme corrisposte dalla concedente nel corso dell'esecuzione della Convenzione a titolo di ammortamento secondo il piano economico e finanziario come revisionato secondo
l'accordo del 28 luglio 2009 ed al netto di quanto richiesto nella seguente domanda n. 5) per i lavori svolti in esecuzione dell'accordo del 30 settembre 2010] che ammontano ad euro 3.993.776,03, oltre IVA, rivalutazione e interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c.; (ii) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% dei ricavi previsti (per il periodo compreso tra la risoluzione e la data di scadenza naturale della concessione) dal piano economico e finanziario come revisionato secondo
l'accordo del 28 luglio 2009, ammontante ad euro 105.896.000, oltre IVA, rivalutazione ed interessi, oppure in subordine pari al 10% dei ricavi previsti (per il periodo compreso tra la risoluzione e la data di scadenza
Pagina 23 naturale della concessione) dal piano economico e finanziario allegato alla
Convenzione, ammontante ad euro 90.322.000, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in ulteriore subordine nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., con interessi e rivalutazione dalla domanda fino al saldo;
3.a) in ogni caso, in via principale: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1454 c.c., l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 27 gennaio 2011 dell'accordo del 30 settembre 2010, per effetto del grave inadempimento della e dell'inutile decorso del termine per adempiere Controparte_2
assegnato da con la diffida prot. 003/OC/2011 Parte_1
del 7 gennaio 2011; 3.b) in ogni caso, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenga che si sia risolto di diritto ai sensi della precedente domanda n.
3.a), accertato l'inadempimento della CP_2
ai propri obblighi derivanti dall'accordo del 30 settembre 2010
[...]
secondo quanto in atti, dichiarare la risoluzione di suddetto accordo per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_2
1453 c.c. a far data dalla domanda (11 febbraio 2011); 4) in ogni caso: accertare e dichiarare il diritto di al Parte_1
corrispettivo contrattuale per la gestione degli impianti, in misura pari agli incassi minimi garantiti previsti dall'art. 17, co. 3°, della Convenzione, oltre rivalutazione ed interessi al tasso del 6,5% annuo come previsto dal co. 4° della medesima disposizione o in subordine interessi legali di mora o in ulteriore subordine interessi legali semplici: (i) per il periodo compreso tra il 1° e il 23 luglio 2010, per un importo pari ad euro 3.982.459,90 (IVA compresa), in sorte capitale oltre rivalutazione ed interessi;
(ii) per il periodo compreso tra il 24 luglio 2010 e il 30 settembre 2010, per un importo pari ad euro 11.018.664,00 (oltre IVA), in sorte capitale oltre
Pagina 24 rivalutazione ed interessi;
(iii) per il periodo compreso tra il 30 settembre
2010 e il 27 gennaio 2011, per un importo pari ad euro 20.722.670,00 IVA compresa (per il periodo fino al 31 gennaio 2011), in sorte capitale oltre rivalutazione ed interessi, fatto salvo quanto alla seguente domanda n. 6.
Gli importi di cui ai precedenti nn. (i), (ii) e (iii) della presente domanda n.
4) sono già stati versati in acconto dalla , pertanto si Controparte_2
richiede soltanto all'Ill.mo Giudice di voler accertare e dichiarare che erano interamente dovuti a 5) in ogni caso: Parte_1
accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la CP_2
al pagamento a favore di dei
[...] Parte_1
corrispettivi per i lavori eseguiti in forza dell'accordo del 30 settembre
2010 fino alla risoluzione e non ancora pagati, ed in particolare: dell'importo di euro 5.679.850,05 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 1 sottoscritto il 15 ottobre 2010, come riconosciuto in tale SAL (salve le riserve iscritte, per le quali
[...]
si riserva di agire in separato giudizio); dell'importo di Parte_1
euro 242.851,28 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 2 sottoscritto il 21 dicembre 2010 (salve le riserve iscritte, per le quali si riserva di agire in separato Parte_1
giudizio); dell'importo di Euro 179.592,81 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 3 per i soli impianti di
Cuma e Foce Regi Lagni sottoscritto il 19 gennaio 2011 (salve le riserve iscritte, per le quali si riserva di agire in Parte_1
separato giudizio); oppure in subordine dei maggiori o minori importi che risulteranno di giustizia, anche se del caso ai sensi dell'art. 1226 c.c., per i medesimi titoli o in ulteriore subordine a titolo risarcitorio dei costi sostenuti o in ultimo subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c. Il tutto oltre
Pagina 25 rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici dal dì del dovuto al saldo;
6) conseguentemente all'accertamento della risoluzione dell'accordo del 30 settembre 2010 per inadempimento della accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente CP_2
condannare la al risarcimento del danno subìto da Controparte_2
per effetto della risoluzione dell'accordo del Parte_1
30 settembre 2010 per inadempimento della medesima, pari alla CP_2
differenza (conguaglio) tra i costi effettivamente sostenuti da
[...]
per la gestione in esecuzione del medesimo accordo ed i Parte_1
minori importi versati dalla a tale titolo, nella misura Controparte_2
di euro 2.874.000,00, oppure in subordine nella misura di euro
2.091.000,00 pari alla differenza tra i ricavi previsti dal piano economico finanziario revisionato con l'accordo del 28 luglio 2009 e gli acconti versati dalla a tale titolo, o in ulteriore subordine nella Controparte_2
diversa somma che risulterà di giustizia, se del caso anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi dal dì della domanda al saldo;
7) conseguentemente all'accertamento della risoluzione sia della Convenzione che dell'accordo del 30 settembre 2010 per inadempimento della a) accertare e dichiarare il Controparte_2
diritto di di rilasciare gli impianti oggetto Parte_1
della Concessione successivamente a suddetta risoluzione;
e b) accertare e dichiarare l'obbligo della di tenere indenne Controparte_2 [...]
di tutti i costi che ha sostenuto (ivi compresi i debiti Parte_1
contratti e non ancora onorati) per la gestione degli impianti nel periodo compreso tra la risoluzione dell'accordo del 30 settembre 2010 (avvenuta in data 27 gennaio 2011) ed il 31 ottobre 2012 (data fino alla quale ha dovuto prestare servizi per la gestione pur Parte_1
Pagina 26 successivamente alla riconsegna degli impianti avvenuta in data 1° ottobre
2012, ai sensi del verbale di riconsegna degli impianti del 1° ottobre 2012) che ammontano al complessivo importo di euro 116.722.000.
Conseguentemente condannare la a pagare a Controparte_2
tale importo dedotto quanto già versato in Parte_1
acconto dalla per il medesimo periodo (che al netto Controparte_2
delle quote di ammortamento dei lavori previste dal piano economico finanziario allegato alla Convenzione è pari ad euro 67.813.591,58), dunque per un importo pari ad euro 48.908.408,42 oltre IVA. Nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuto l'indennizzo per mancato utile di cui alla precedente domanda n. 2) -(ii), a suddetti costi dovrà anche sommarsi l'utile d'impresa in misura non inferiore al 10%. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici;
c) oppure in subordine accertare e dichiarare che a
[...]
per la suddetta gestione è dovuto un corrispettivo Parte_1
commisurato alle tariffe previste dal piano economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio 2009, che al netto delle quote di ammortamento dei lavori è pari a complessivi euro 96.642.000,00.
Conseguentemente condannare la a pagare a Controparte_2
tale importo dedotti gli importi già pagati in Parte_1
acconto (che ammontano complessivamente ad euro 76.387.591,58 al netto delle quote di ammortamento dei lavori previste dal piano economico finanziario allegato all'accordo del 28 luglio 2009), dunque per un importo pari a complessivi euro 20.254.408,42 oltre IVA;
oppure in ultimo subordine alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, se del caso anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi convenzionali di mora o in subordine legali di mora o in ultimo
Pagina 27 subordine interessi legali semplici;
8) in ogni caso: accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la a pagare a Controparte_2
i corrispettivi dovuti per le prestazioni di Parte_1
manutenzione straordinaria compiute nel corso dell'esecuzione della
Concessione, ai sensi dell'art. 10, comma 2°, primo trattino, della
Convenzione, pari ad euro 3.488.000, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici dal dì del dovuto al saldo;
9) in ogni caso: accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la a pagare a Controparte_2 [...]
il corrispettivo dovuto per l'attività di smaltimento dei Parte_1
fanghi lasciati negli impianti dai precedenti gestori, pari ad euro
1.499.694, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici dal dì del dovuto al saldo;
10.a) in ogni caso, in via principale: accertare e dichiarare il diritto di
[...]
al pagamento dei conguagli degli incassi minimi garantiti Parte_1
derivanti dalla revisione della Convenzione concordata con la CP_2
in data 28 luglio 2009 (ossia la differenza tra i maggiori importi
[...]
previsti dal piano economico finanziario revisionato e quelli previsti dal piano economico finanziario allegato alla Convenzione), ammontanti al 23 luglio 2010 ad euro 26.959.109 (IVA 10% compresa), oltre rivalutazione ed oltre interessi al tasso del 6,5% annuo ai sensi dell'art.17, comma 4° della Convenzione, o in subordine interessi legali moratori o in ulteriore subordine interessi legali semplici, dal dì del dovuto al saldo, e conseguentemente condannare la al pagamento di detto Controparte_2
importo a favore di 10.b) in ogni caso, in via Parte_1
Pagina 28 subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga di non poter accogliere la precedente domanda 10.a) sulla base della revisione concordata con la in data 28 luglio 2009, accertare e Controparte_2
dichiarare il diritto di ad essere tenuta Parte_1
indenne dei maggiori costi sostenuti in esecuzione della Concessione rispetto alle originarie previsioni del piano economico finanziario allegato alla Convenzione del 16 dicembre 2004, secondo quanto al par.
3.8.1. del suo atto di citazione notificato alla in data 16 settembre Controparte_2
2010, a titolo di risarcimento ex art. 1375 c.c. e/o 2043 cod. civ. del danno subìto per effetto della maliziosa condotta del concedente ovvero, in subordine, a titolo di indennizzo da indebito arricchimento ex art. 2041
c.c., ammontanti complessivamente ad euro 28.259.126, oltre ad IVA di legge, ovvero da liquidarsi nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi, e conseguentemente condannare la al pagamento di detto Controparte_2
importo a favore di 11) in subordine, ai sensi Parte_1
dell'art. 278 e dell'art. 104, co. 2°, c.p.c.: nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice ritenesse accertato il diritto di Parte_1
ma ancora controversa la quantità del pagamento dovuto rispetto ad una o più delle precedenti domande, ai sensi dell'art. 278, co. 1°, c.p.c. accertare
e dichiarare il diritto di e condannare Parte_1
genericamente la al pagamento, disponendo che il Controparte_2
processo prosegua per la liquidazione solo su tale/i domanda/e e, con la stessa sentenza di condanna generica, condannare la al Controparte_2
pagamento di una provvisionale, ai sensi dell'art. 278, co. 2°, c.p.c., nei limiti della quantità per cui l'Ill.mo Giudice ritenga già raggiunta la prova.
In tal caso, voglia l'Ill.mo Giudice separare tale/i domanda/e, su cui
Pagina 29 ritenga di procedere con condanna generica e proseguire il giudizio per la liquidazione, dalle altre domande già mature e liquide per la decisione completa sulle quali si richiede sia adottata immediatamente sentenza completa;
in particolare, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenesse non ancora pronte per la decisione completa tutte o alcune delle domande di cui ai nn. da 3) a 9), si richiede all'Ill.mo Giudice di voler immediatamente accertare la risoluzione della Convenzione per inadempimento della e condannarla immediatamente al Controparte_2
pagamento dell'indennizzo come richiesto nelle domande nn. 1) e 2)-(ii), nonché condannare la al pagamento dei conguagli di Controparte_2
cui alla domanda n. 10.a) o 10.b), trattandosi di domande certamente mature per la decisione completa e definitiva, proseguendo il procedimento solo sulle altre domande ove mai ritenute ancora da liquidare;
12) in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c.: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non ritenesse di provvedere come sopra richiesto, ma ritenesse di riaprire l'istruttoria su una o più delle precedenti domande, ad esempio per disporre ulteriori C.T.U., ordinare immediatamente ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c. il pagamento a favore di degli importi per cui ritenga già raggiunta la prova;
13) in Parte_1
ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P., C.P.A e I.V.A. come per legge”»
Si costituiva la con comparsa depositata in data Controparte_2
30.11.2010 chiedendo preliminarmente la riunione con il giudizio recante
R.G. n. 34809/2010, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 7546/2010, nonché la sospensione del giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere avente ad oggetto i reati di truffa e di disastro ambientale per la vicenda in questione.
Pagina 30 Nel merito, eccepiva a sua volta l'inadempimento del concessionario degli obblighi derivanti dalla Convenzione, e concludeva, quindi, per il rigetto delle domande di controparte, l'accertamento e la declaratoria dell'avvenuta risoluzione di diritto della Convenzione per inadempimento di in accoglimento della domanda riconvenzionale, chiedeva la Parte_1
condanna di parte attrice al risarcimento dei danni cagionati dai gravi e reiterati inadempimenti del concessionario, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Il giudice istruttore, dopo la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti e disponeva una consulenza tecnica d'ufficio affidandola al dott. . Dopo Persona_2
l'escussione dei testimoni ed il deposito della relazione peritale, le parti producevano altra documentazione che veniva acquisita dal c.t.u.. In corso di causa, inoltre, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. per la Parte_1
riconsegna degli impianti;
il giudice istruttore accoglieva l'istanza cautelare con provvedimento in data 06.09.2011, ordinando alla Controparte_2
di riprendere immediatamente in consegna gli impianti a suo tempo affidati alla in esecuzione della Convenzione. Il provvedimento veniva Parte_1
confermato dal Tribunale di Napoli in sede di reclamo con ordinanza del
22.11.2011, dopodiché, in data 01.10.2012, veniva redatto verbale di riconsegna degli impianti.
In data 24.06.2013 la causa veniva introita in decisione ma rimessa sul ruolo per l'assegnazione alla neo-istituita sezione specializzata d'impresa e dopo il provvedimento Presidenziale di assegnazione a tale sezione, veniva riassegnata al medesimo giudicante che, con ordinanza del 05/06/2.2015, rimetteva la causa in istruttoria per integrazione della c.t.u.
Pagina 31 All'esito delle integrazioni richieste, la causa veniva spedita in decisione e rimessa sul ruolo per valutare l'opportunità della riunione con altri due procedimenti intercorrenti tra le parti, e cioè il n. 34809/2010 (in ordine al quale il precedente giudicante aveva negato la riunione richiesta dalla convenuta) e quello avente n. 15020/2014.
Giudizio n. 34809/2010
Con atto di citazione notificato in data 09.11.2010, la Controparte_2
citava in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1
Napoli, spiegando opposizione al decreto ingiuntivo n. 7546/2010 emesso in data 29.09.2010, con il quale detto Tribunale le aveva ingiunto il pagamento, in favore della predetta società, della somma di €
86.855.424,90, oltre interessi al tasso convenzionale del 6,5% secondo le decorrenze previste nella Convenzione.
Anche in tale giudizio la chiedeva la sospensione del Controparte_2
processo in attesa della definizione del giudizio penale, come nel procedimento n. 28968/2010 e riproponeva la stessa ricostruzione fattuale e la stessa domanda riconvenzionale già contenute nella comparsa di costituzione depositata nel sopra menzionato procedimento. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, senza fare menzione della domanda riconvenzionale richiamata nel corpo dell'atto.
Si costituiva in giudizio la con Parte_1
comparsa in data 15.12.2010 lamentandosi dei gravi e reiterati inadempimenti della Contestava gli assunti Controparte_2
dell'opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 7546/2010 ed in via subordinata, in caso di accoglimento dell'opposizione, comunque accertare e dichiarare che la
Pagina 32 era debitrice della somma di € 86.855.424,90, oltre Controparte_2
interessi convenzionali, per il credito maturato da al 30.06.2010. Parte_1
In ogni caso, chiedeva la condanna dell'ente regionale a risarcire il danno causato ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese processuali.
Nel corso dell'istruttoria veniva acquisita varia documentazione ed espletata una c.t.u.
Riunione dei giudizi n. 28968/2010 e n. 34809/2010, e definizione degli stessi
Nel procedimento n. 28968/2010, il G.I., all'udienza del 10.11.2015, disponeva la riunione a detto giudizio del procedimento n. 34809/2010 ed affidava nuovo incarico di c.t.u. al prof. già custode Persona_3
giudiziario nell'ambito del procedimento penale in cui era stato disposto il sequestro degli impianti oggetto di concessione.
In data 11.05.2016 interveniva volontariamente in giudizio CP_5
la quale era risultata aggiudicatrice della fornitura di energia
[...]
elettrica nell'ambito dell'esecuzione della concessione in causa. CP_5
vantava nei confronti di un credito pari ad Euro
[...] Parte_1
1.207.764,19 portato dalle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica e interveniva, pertanto, nel processo ad adiuvandum al fine di sostenere le ragioni di nei confronti della Regione. Parte_1
In data 30.06.2017 il prof. depositava il proprio elaborato Per_3
peritale; dopo alcuni rinvii per trattative non andate a buon fine e dopo il rigetto di un'ulteriore istanza di riunione del presente procedimento ad altro pendente innanzi alla Sezione Specializzata d'impresa, all'udienza del
18.05.2018 la causa veniva introitata in decisione.
Il Tribunale, con la sentenza n. 11162/2018 pubblicata il 21.12.2018, ha deciso parzialmente il giudizio R.G. n. 28968/2010, rigettando le domande
Pagina 33 proposte da e, in accoglimento della domanda Parte_1
riconvenzionale della ha dichiarato risolta la Controparte_2
convenzione per grave inadempimento di ha, poi, rimesso la Parte_1
causa in istruttoria per l'espletamento di un'ulteriore consulenza al fine di operare l'esatto calcolo delle indennità comunque spettanti al concessionario per le opere eseguite ed i relativi oneri accessori e quanto invece dovuto alla per risarcimento danni e trattenute varie da essa CP_2
vantate.
Il Tribunale ha, invece, deciso definitivamente il giudizio riunito R.G. n.
34809/2010, revocando il decreto ingiuntivo n. 7546/2010 opposto.
Ha, infine, condannato al pagamento delle spese del giudizio in Parte_1
favore della nonché delle spese della c.t.u. disposta in Controparte_2
detto procedimento.
L'istruttoria proseguiva con la nomina di altro c.t.u., ing.
[...]
ed all'esito dell'indagine peritale, su istanza della e Per_4 Parte_1
con l'opposizione della Regione, veniva emessa ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. di condanna, in favore della della somma di € Parte_1
38.707.725,47, oltre interessi legali sulla somma rivalutata sino al soddisfo, con compensazione delle spese, fissando l'udienza del 21.12.2020 per la precisazione delle conclusioni. Alla predetta udienza, il giudice prendeva atto che non vi era stata istanza della parte intimata volta ad ottenere sentenza, e che, pertanto, l'ordinanza in questione aveva acquisito efficacia di sentenza in ordine alla definizione del processo.
GIUDIZI DI APPELLO
Giudizio R.G. n. 2985/2019
Con atto notificato in data 20.06.2019, Parte_1
ha impugnato innanzi alla Corte d'Appello di Napoli la
[...]
Pagina 34 sentenza n. 11162/2018 pubblicata in data 21.12.2018, nella parte in cui aveva deciso, in via non definitiva, la causa R.G. n. 28968/2010, così instaurando il procedimento R.G. n. 2985/2019 che veniva assegnato alla
Sez. III-bis (oggi VII).
Sulla base di numerosi e complessi motivi, che verranno esaminati in seguito, la ha rassegnato le conclusioni di seguito testualmente Parte_1
riportate:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, in annullamento e/o riforma dell'appellata Sentenza n.
11162/2018 emessa in data 22 novembre 2018 dal Tribunale civile di
Napoli, Sez. Terza civile, G.U. Dott. A. Del Bene, in via non definitiva a decisione parziale del giudizio R.G. n. 28968/2010 (nonché in via definitiva
a decisione totale del giudizio riunito R.G. n. 34809/2010, rispetto alla quale si propone contestualmente apposito appello destinato alla riunione), pubblicata in data 21 dicembre 2018, accogliendo le domande già formulate da nel giudizio di primo grado e rigettando le difese, Parte_1
eccezioni e domande della così provvedere: CP_2
1) sulla risoluzione della Convenzione per inadempimento della CP_2
1.a) in via principale: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 24 luglio 2010 della convenzione di concessione rep. 13625 del 16 dicembre
2004 (di seguito la “Convenzione”), ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454 c.c., per effetto del grave inadempimento della Regione e dell'inutile decorso del termine per adempiere assegnato da con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 Parte_1
giugno 2010;
1.b) in via subordinata:
Pagina 35 nella denegata ipotesi in cui non si riconosca che la Convenzione si è risolta di diritto con l'inutile decorso del termine per adempiere assegnato con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010, accertato
l'inadempimento della ai propri obblighi derivanti dalla CP_2
Convenzione secondo quanto in atti, dichiarare la risoluzione della
Convenzione alla data della domanda (16 settembre 2010) per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.; CP_2
2) sulle somme dovute a in conseguenza della risoluzione della Parte_1
Convenzione per inadempimento della CP_2
2.a) in via principale: fatti salvi i diritti di ai corrispettivi maturati in esecuzione della Parte_1
Convenzione fino alla data della risoluzione (già pagati dalla Regione, in parte spontaneamente – inclusi euro 3.982.459,90, IVA compresa, versati in adempimento dell'accordo del 30 settembre 2010, del che si chiede accertamento – e per il residuo fatti oggetto dell'ingiunzione di cui al giudizio riunito r.g. n. 34809/10):
(i) accertare e dichiarare il diritto di ad essere Parte_1
risarcita/indennizzata dei danni derivati dalla risoluzione per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della CP_2
Convenzione e degli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c., e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la a pagare a una CP_2 Parte_1
somma comprensiva:
(a) dei costi (anche accessori) sostenuti (ivi compresi i debiti assunti e non ancora onorati) per le opere realizzate in esecuzione della Convenzione e successivamente alla risoluzione di questa fino al momento della risoluzione dell'Accordo del 30 settembre 2010 – al netto delle somme già incluse a titolo di ammortamento nei suddetti corrispettivi secondo il piano
Pagina 36 economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio
2009 nonché delle somme incluse in quanto richiesto nella seguente domanda n. 6) – che ammontano ad euro 3.993.776,03, oltre IVA, rivalutazione e interessi convenzionali di mora o in subordine interessi legali di mora o in ulteriore subordine interessi legali semplici, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art.
1226 c.c.;
(b) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al
10% dei ricavi previsti (per il periodo compreso tra la risoluzione e la data di scadenza naturale della concessione) dal piano economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio 2009, ammontante ad euro 105.896.000, oltre IVA, rivalutazione ed interessi, oppure in subordine pari al 10% dei ricavi previsti (per il periodo compreso tra la risoluzione e la data di scadenza naturale della concessione) dal piano economico e finanziario allegato alla Convenzione, ammontante ad euro
90.322.000, oltre IVA, interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in ulteriore subordine nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., con interessi e rivalutazione dalla domanda ffino al saldo;
(ii) accertare e dichiarare il diritto di al pagamento dei Parte_1
conguagli degli incassi minimi garantiti derivanti dalla revisione della
Convenzione concordata con la Regione in data 28 luglio 2009 (ossia la differenza tra i maggiori importi previsti dal piano economico finanziario revisionato e quelli previsti dal piano economico finanziario allegato alla
Convenzione), ammontanti al 23 luglio 2010 ad euro 26.959.109 (IVA 10% compresa), oltre rivalutazione ed oltre interessi al tasso del 6,5% annuo ai sensi dell'art.17, comma 4° della Convenzione, o in subordine interessi
Pagina 37 legali moratori o in ulteriore subordine interessi legali semplici, dal dì del dovuto al saldo, e conseguentemente condannare la al pagamento CP_2
di detto importo a favore di ovvero, nella denegata ipotesi in Parte_1
cui l'Ill.mo Giudice ritenga di non poter accogliere la sopra formulata domanda sulla base della revisione concordata tra le parti in data 28 luglio 2009, accertare e dichiarare il diritto di ad essere tenuta Parte_1
indenne dei maggiori costi sostenuti in esecuzione della Concessione (fino alla risoluzione) rispetto alle originarie previsioni del piano economico finanziario allegato alla Convenzione del 16 dicembre 2004, a titolo di risarcimento ex art. 1375 c.c. e/o 2043 cod. civ. del danno subìto per effetto della maliziosa condotta del concedente ovvero, in subordine, a titolo di indennizzo da indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., ammontanti complessivamente ad euro 28.259.126, oltre ad IVA di legge, ovvero da liquidarsi nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione e interessi, e conseguentemente condannare la Regione al pagamento di detto importo a favore di
Parte_1
2.b) in via subordinata:
accertare e dichiarare il diritto di ad essere Parte_1
risarcita/indennizzata dei danni derivati dalla risoluzione per inadempimento della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della
Convenzione e degli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c., e conseguentemente
(i) dichiarare la Regione tenuta a pagare a una somma Parte_1
comprensiva:
(a) di tutti i costi sostenuti per le opere realizzate fino al momento della risoluzione della Convenzione e per tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati ed
Pagina 38 i costi di esercizio e funzionamento della società di progetto, ammontanti ad euro 182.107.000,00 oltre IVA di legge, interessi e rivalutazione;
(b) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al
10% dei ricavi previsti (per l'intera durata della Concessione stabilita dalla Convenzione) dal piano economico e finanziario come revisionato secondo l'accordo del 28 luglio 2009, ammontante ad euro
127.924.000,00, oltre IVA, rivalutazione ed interessi, oppure in subordine pari al 10% dei ricavi previsti dal piano economico e finanziario allegato alla Convenzione, ammontante ad euro 115.826.000,00, oltre IVA, interessi
e rivalutazione monetaria, ovvero in ulteriore subordine nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., con interessi e rivalutazione dalla domanda fino al saldo;
(ii) condannare la a corrispondere a l'importo totale di CP_2 Parte_1
cui al superiore n. (i) (pari secondo i casi rispettivamente ad euro
310.031.000,00 nella principale ovvero ad euro 297.933.000,00 nella subordinata) al netto – per compensazione fino a corrispondenza – delle somme già versate dalla a (anche a seguito di decreto CP_2 Parte_1
ingiuntivo) con residuo dovuto a di euro 122.013.000,00 in via Parte_1
principale, ovvero euro 109.915.000,00 in via subordinata, ovvero in ulteriore subordine la somma comunque dovuta come risultante dall'istruttoria; in ogni caso oltre IVA nella misura dovuta, rivalutazione e interessi dalla domanda fino al saldo;
3) sulle somme comunque dovute a nella denegata ipotesi di Parte_1
accoglimento della domanda della di risoluzione della CP_2
Convenzione per inadempimento di Parte_1
nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta la risoluzione dichiarata dalla per preteso inadempimento di accertare e CP_2 Parte_1
Pagina 39 dichiarare il diritto di a ricevere comunque i rimborsi ad essa Parte_1
dovuti ai sensi dell'art. 44, co. 1°, lett. a), co. 2° e co. 5°, della
Convenzione, e conseguentemente dichiarare la tenuta a pagare a CP_2
una somma comprensiva di tutti i costi sostenuti per le opere Parte_1
realizzate fino al momento della risoluzione della Convenzione e per tutti gli oneri relativi alla gestione della concessione, gli oneri finanziari inerenti gli investimenti effettuati ed i costi di esercizio e funzionamento della società di progetto, ammontanti ad euro 182.107.000,00 oltre IVA nella misura dovuta, rivalutazione e interessi dalla domanda fino al saldo;
4) sulla risoluzione dell'accordo del 30 settembre 2010 per inadempimento della CP_2
4.a) in via principale:
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.,
l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del 27 gennaio 2011 dell'accordo del 30 settembre 2010, per effetto del grave inadempimento della Regione e dell'inutile decorso del termine per adempiere assegnato da con Parte_1
la diffida prot. 003/OC/2011 del 7 gennaio 2011;
4.b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenga che si sia risolto di diritto ai sensi della precedente domanda n.
4.a), accertato l'inadempimento della ai propri obblighi derivanti dall'accordo del 30 settembre 2010 CP_2
secondo quanto in atti, dichiarare la risoluzione di suddetto accordo per inadempimento della ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. a CP_2
far data dalla domanda (11 febbraio 2011);
5) sui danni subiti da per omessa ripresa in consegna degli Parte_1
impianti:
Pagina 40 conseguentemente all'accertamento della risoluzione sia della
Convenzione che dell'accordo del 30 settembre 2010, accertare e dichiarare il diritto di di rilasciare gli impianti oggetto della Parte_1
Concessione successivamente alle suddette risoluzioni e per l'effetto accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 e ss. e 1453 c.c. e degli artt. 44 e 45 della Convenzione, l'obbligo della Regione di tenere indenne di tutti i costi sostenuti (ivi compresi i debiti non ancora Parte_1
onorati) per la gestione degli impianti nel periodo compreso tra la risoluzione della Convenzione (avvenuta in data 24 luglio 2010) e il 31 ottobre 2012 (data fino alla quale ha dovuto prestare servizi per Parte_1
la gestione pur successivamente alla riconsegna degli impianti avvenuta in data 1° ottobre 2012, ai sensi del verbale di riconsegna degli impianti del
1° ottobre 2012) che ammontano complessivamente a euro
147.411.000,00; conseguentemente condannare la a pagare a CP_2
Parte_1
(i) tale importo di euro 147.411.000,00 al netto di quanto dalla Regione già versato in acconto (sulla base degli accordi medio tempore intervenuti) per il medesimo periodo (pari ad euro 100.009.000,00, al netto delle quote di ammortamento dei lavori previste dal piano economico finanziario allegato alla Convenzione), dunque per un importo residuo pari ad euro
47.402.000,00 oltre IVA;
(ii) un importo ulteriore a titolo di ristoro della mancata realizzazione dell'utile di impresa, da determinare in misura non inferiore al 10% del totale dei costi suddetti nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuto l'indennizzo per mancato utile di cui alla precedente domanda
n.
2.a(i)(b) o 2.b(i)(b);
Pagina 41 (iii) il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici;
ovvero, in subordine, condannare la a CP_2
risarcire il danno subito da nella misura di giustizia, se del caso Parte_1
anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
6) sul corrispettivo dovuto a per i lavori eseguiti in forza Parte_1
dell'accordo del 30 settembre 2010 accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la Regione al pagamento a favore di dei corrispettivi per i lavori eseguiti in Parte_1
forza dell'accordo del 30 settembre 2010 fino alla sua risoluzione (che non pregiudica i diritti ai corrispettivi precedentemente maturati da Parte_1
e non ancora pagati, ed in particolare:
(i) dell'importo di euro 5.679.850,05 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per
i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 1 sottoscritto il 15 ottobre 2010, come riconosciuto in tale SAL (salve le riserve iscritte, per le quali si Parte_1
riserva di agire in separato giudizio) [con la precisazione che tale importo
è già incluso nella precedente domanda 2.b(i)(a)];
(ii) dell'importo di euro 242.851,28 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 2 sottoscritto il 21 dicembre 2010 (salve le riserve iscritte, per le quali si riserva di agire in separato Parte_1
giudizio); (iii) dell'importo di euro 179.592,81 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti di cui al S.A.L. n. 3 per i soli impianti di
Cuma e Foce Regi Lagni sottoscritto il 19 gennaio 2011 (salve le riserve iscritte, per le quali si riserva di agire in separato giudizio); Parte_1
oppure in subordine dei maggiori o minori importi che risulteranno di giustizia, anche se del caso ai sensi dell'art. 1226 c.c., per i medesimi titoli;
o in ulteriore subordine ai sensi degli artt. 1218 e ss. e 1453 c.c., a titolo di risarcimento per la risoluzione dell'accordo per inadempimento
Pagina 42 della da quantificare come sopra oppure in subordine in misura CP_2
pari ai costi sostenuti più l'utile di impresa, o in ultimo subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici dal dì del dovuto al saldo;
7) sui corrispettivi aggiuntivi dovuti a per la manutenzione Parte_1
straordinaria durante la Concessione: accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la a CP_2
pagare a i corrispettivi dovuti per le prestazioni di Parte_1
manutenzione straordinaria compiute nel corso dell'esecuzione della
Concessione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo trattino, della
Convenzione, pari ad euro 3.488.000, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici dal dì del dovuto al saldo;
8) sui corrispettivi aggiuntivi dovuti a per lo smaltimento dei Parte_1
fanghi lasciati dai precedenti gestori: accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la a CP_2
pagare a il corrispettivo dovuto per l'attività di smaltimento dei Parte_1
fanghi lasciati negli impianti dai precedenti gestori, pari ad euro
1.499.694, ovvero nella maggiore o minor somma di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi legali di mora o in subordine interessi legali semplici dal dì del dovuto al saldo. In subordine, Parte_1
dovrà essere quantomeno indennizzata dalla ai sensi dell'art. CP_2
2041 c.c.;
9) in subordine, sulle decisioni ai sensi dell'art. 278 e dell'art. 104, co. 2°,
c.p.c.:
Pagina 43 nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse accertato il diritto di ma ancora controversa la misura del pagamento dovuto rispetto Parte_1
ad una o più delle precedenti domande, ai sensi dell'art. 278, co. 1°, c.p.c. accertare e dichiarare il diritto di e condannare genericamente Parte_1
la al pagamento, disponendo che il processo prosegua per la CP_2
liquidazione solo su tale/i domanda/e e, con la stessa sentenza di condanna generica, condannare la al pagamento di una provvisionale, ai CP_2
sensi dell'art. 278, co. 2°, c.p.c., nella quantità per cui l'Ecc.ma Corte ritenga già raggiunta la prova. In tal caso, voglia l'Ecc.ma Corte separare tale/i domanda/e, su cui ritenga di procedere con condanna generica e proseguire il giudizio per la liquidazione, dalle altre domande già mature e liquide per la decisione completa sulle quali si richiede sia adottata immediatamente sentenza completa;
10) in ogni caso, dichiarare inammissibili, nulle o rigettare in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate tutte le domande ed eccezioni della Regione ed in particolare:
- la domanda riconvenzionale di risoluzione della Convenzione per colpa di formulata in comparsa di costituzione e risposta;
Parte_1
- la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata in comparsa di costituzione e risposta;
- ogni altra eccezione o domanda riconvenzionale ivi contenuta;
- tutte le domande ed eccezioni nuove o comunque irritualmente formulate dalla in atti successivi alla comparsa di costituzione e risposta, ed CP_2
in particolare, tra le altre, quelle formulate con foglio depositato il 17 maggio 2018 e richiamate all'udienza del 18 maggio 2018, su cui non ha accettato il contraddittorio;
Parte_1
11) sulle spese:
Pagina 44 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 15 L.P., C.P.A e I.V.A. come per legge».
La si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi di Controparte_2
gravame ed ha proposto appello incidentale, concludendo come di seguito testualmente riportato:
«previa riunione dei giudizi pendenti innanzi a codesta Corte e recanti il n.
RG 3033/2019 (sez. 1^ civ.) e n. RG 2985/2019 (sez. specializzata in materia di impresa), piaccia a Codesta Ill.ma Corte
1) Dichiarare inammissibile l'appello;
2) In via gradata, nel merito, rigettarlo in quanto infondato;
3) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla : Controparte_2
a) Dichiarare la nullità dell'art. 44 comma 5 della Convenzione n. 13625 del 16.12.2004 nella parte in cui riconosce al concessionario gli oneri accessori, previa riforma della sentenza impugnata in parte qua, con rigetto di qualsivoglia domanda sul punto;
b) Riformare la sentenza laddove il Tribunale ha implicitamente accolto la domanda di corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 44 comma 5 della Convenzione n. 13625 del 16.12.2004, con rigetto di tale domanda;
c) Riformare la sentenza per omessa pronuncia della domanda riconvenzionale proposta dalla con l'atto di Controparte_2
opposizione al D.I. n. 7546/2010 del tribunale di Napoli e per l'effetto accogliere detta domanda.
Spese come per legge».
Giudizio R.G. n. 3033/2019
Con atto di citazione notificato in data 20.06.2019 l' ha Parte_1
impugnato la sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli – III Sezione
- n. 11162/2018 pubblicata in data 21/12/2018, anche nella parte in cui ha
Pagina 45 deciso il giudizio riunito r.g. n. 34809/2010, per i motivi di seguito illustrati, rassegnando le seguenti conclusioni:
“A) in via principale: rigettare le domande, difese ed eccezioni tutte proposte dalla in CP_2
quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 7546/10 emesso dal Tribunale di Napoli in data 29 settembre 2010;
B) in via subordinata:
nella denegata ipotesi di revoca o annullamento, in tutto o in parte, del decreto ingiuntivo n. 7546/10 emesso dal Tribunale di Napoli in data 29 settembre 2010, comunque accertare e dichiarare il credito vantato da nei confronti della al momento dell'emissione del Parte_1 CP_2
suddetto decreto ingiuntivo, per un importo pari ad euro 86.855.424,90, oltre interessi al tasso convenzionale del 6,5% annuo dal dì del dovuto al saldo, maturato fino al 30 giugno 2010, ai sensi dell'art. 17, comma 3°, della convenzione di concessione rep. 13625, registrata nel registro degli atti pubblici di Napoli in data 30 dicembre 2004 al n. 105728 (di seguito la
“Convenzione”), e che alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo non era ancora stato pagato;
C) in via di ulteriore subordine: per la denegata ipotesi in cui si ritenesse, per via della risoluzione della
Convenzione o per altre ragioni, di non riconoscere a gli Parte_1
importi vantati per il titolo contrattuale su indicato, accertare e dichiarare che il relativo credito restitutorio della è integralmente CP_2
compensato, fino a corrispondenza, con il maggiore credito di a Parte_1
titolo di indennizzo dei costi sostenuti in esecuzione della Convenzione
(dovuto anche in caso di risoluzione per colpa della concessionaria), come
Pagina 46 accertato (in euro 363.837.571,01 oltre IVA, rivalutazione – non calcolata dal CTU – ed interessi) dal CTU Ing. nel prosieguo del giudizio Per_1
r.g. n. 28968/2010 innanzi al Trib. Napoli e dichiarato dal medesimo
Tribunale con l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del 9 novembre 2020,
e/o di indennizzo/risarcimento danni (dovuto dalla in caso di CP_2
risoluzione per colpa di quest'ultima) come richiesto da nei Parte_1
riuniti giudizi d'appello r.g. n. 2985/2019 e n. 208/2021 innanzi a codesta
Ecc.ma Corte;
D) con riferimento all'appello incidentale avversario:
(i) in via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o non provato l'appello incidentale della CP_2
(ii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della di restituzione degli importi versati in base al CP_2
decreto ingiuntivo n. 7546/2010 del Trib. Napoli, accertare e dichiarare che il relativo credito della è già stato interamente soddisfatto per CP_2
compensazione, fino a corrispondenza, col maggiore credito di Parte_1
a titolo di rimborso dei costi sostenuti in esecuzione della Convenzione
(dovuto anche in caso di risoluzione per colpa della concessionaria) come accertato (in euro 363.837.571,01 oltre IVA, rivalutazione – non calcolata dal CTU – ed interessi) dal CTU Ing. e come disposto Per_1
dall'Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. del 9 novembre 2020 del Trib.
Napoli nel giudizio r.g. n. 28968/2010, o in ulteriore subordine dichiararne la compensazione fino a corrispondenza in questa sede col suddetto credito di e/o con gli ulteriori crediti dalla medesima azionati in questa Parte_1
sede e/o nei riuniti giudizi d'appello r.g. n. 2985/2019 e n. 208/2021 innanzi a codesta Ecc.ma Corte;
E) in ogni caso
Pagina 47 (i) condannare la a risarcire a il danno causatole ai CP_2 Parte_1
sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi se del caso anche in via equitativa, nonché al pagamento, a favore di di una somma Parte_1
equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, co. 3°, cod. proc. civ., la cui entità dovrà essere tanto elevata quanto grave è l'abusività della condotta della (ii) con vittoria di spese e compensi di entrambi i CP_2
gradi di giudizio, e altresì con specifica condanna della a CP_2
rimborsare a le spese che quest'ultima ha sostenuto in relazione Parte_1
alla registrazione del decreto ingiuntivo e dell'ordinanza di assegnazione nell'ambito del relativo pignoramento presso terzi complessivamente pari ad euro 254.307,50 più gli interessi legali dal dì del pagamento fino al rimborso”.
Si è costituita in giudizio la formulando le seguenti Controparte_2
conclusioni:
<1) Dichiarare inammissibile l'appello;
2) In via gradata, nel merito, rigettarlo in quanto infondato;
3) In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla CP_2
[...]
a) Dichiarare la nullità dell'art. 44 comma 5 della Convenzione n. 13625 del 16.12.2004 nella parte in cui riconosce al concessionario gli oneri accessori, previa riforma della sentenza impugnata in parte qua, con rigetto di qualsivoglia domanda sul punto;
b) Riformare la sentenza laddove il Tribunale ha implicitamente accolto la domanda di corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 44 comma 5 della Convenzione n. 13625 del 16.12.2004, con rigetto di tale domanda;
c) Riformare la sentenza per omessa pronuncia della domanda riconvenzionale proposta dalla con l'atto di Controparte_2
Pagina 48 opposizione al D.I. n. 7546/2010 del tribunale di Napoli e per l'effetto accogliere detta domanda;
Spese come per legge>.
Giudizio R.G. n. 208/2021
Con atto di citazione notificato in data 11.01.2021, la Controparte_2
ha proposto appello contro l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del
Tribunale di Napoli – III Sezione - depositata in data 09/11/2020, emessa a definizione del giudizio r.g. n. 28968/2010 a seguito della sentenza non definitiva n. 11162/2018, che aveva acquisito efficacia di sentenza recante n. cronologico 3517/20 del 09.11.2020.
Sulla base di vari ed articolati motivi, la ha chiesto: CP_2
<a. rigettare - in tutto o parte le pretese della < i>
Parte_1
perché infondate per carenza di titolo, per difetto dei presupposti legali e per carenza di prova sui fatti costitutivi;
b. accogliere – in tutto, in via gradata, in parte – la domanda riconvenzionale proposta dalla di condanna della Controparte_2
al risarcimento dei danni>. Parte_1
Si è costituita in giudizio la Parte_1
resistendo all'appello e proponendo a sua volta appello incidentale
In particolare, ha rassegnato le conclusioni di seguito Parte_1
testualmente riportate:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, così provvedere: in via pregiudiziale: ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_5
con fissazione di apposita udienza di comparizione e assegnazione
[...]
Pagina 49 del termine per la notifica sia dell'appello principale della sia CP_2
dell'appello incidentale di Parte_1
in via preliminare:
a) rigettare l'istanza della di sospensione della provvisoria CP_2
esecuzione dell'ordinanza ex art. 186- quater c.p.c. emessa in data 9 novembre 2020 dal Trib. Civ. Napoli nel giudizio R.G. n. 28968/2010; e b) dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. l'appello della
CP_2
in via principale: dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto e/o non provato l'appello della CP_2
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello della CP_2
comunque accertare nel merito le pretese delle parti e, respinte tutte le avverse domande, difese ed eccezioni, accogliere le domande di Parte_1
(di cui ai nn. 3 e 5 del foglio di precisazione delle conclusioni del 17 maggio 2018 nel giudizio di primo grado r.g. n. 28968/2010) di rimborso dei costi per la gestione degli impianti e relativi accessori, se del caso secondo la misura già stimata dal CTU Ing. (ma senza alcuna Per_1
detrazione per presunti crediti della che devono essere CP_2
disconosciuti) o in quella diversa che risulterà in questa sede, oltre IVA, rivalutazione e interessi, e condannare la Regione al relativo versamento a favore di Parte_1
in via incidentale: in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. emessa in data
9 novembre 2020 dal Trib. Civ. Napoli nel giudizio R.G. n. 28968/2010:
Pagina 50 a) espungere il riconoscimento dei presunti crediti risarcitori della per “Maggiori oneri da mancata digestione fanghi e mancato CP_2
recupero energetico” e per “Maggiori oneri da manutenzione straordinaria”, per un complessivo importo valutato dal CTU in euro
19.086.326,94, e la compensazione dei medesimi fino a corrispondenza col credito residuo di a titolo di rimborso dei costi di gestione degli Parte_1
impianti, e conseguentemente accertare e dichiarare che il saldo creditorio residuo ancora in capo a a suddetto titolo ammonta ad euro Parte_1
57.794.052,41 IVA inclusa, oltre rivalutazione ed interessi, e condannare la al relativo versamento a favore di CP_2 Parte_1
b) accertare e dichiarare il credito di di euro 9.186.303,00 oltre Parte_1
IVA, rivalutazione ed interessi, a titolo di rimborso delle spese accessorie connesse agli investimenti e condannare la al relativo pagamento CP_2
a favore di Parte_1
c) accertare e dichiarare il diritto di all'utile (o al risarcimento Parte_1
del mancato utile) di impresa sull'attività di gestione degli impianti successiva alla risoluzione della Convenzione, per un importo almeno pari al 10% dei costi sostenuti (come già riconosciuti e quantificati nella relazione del CTU Ing. o nella diversa misura che risulti Per_1
accertata), o in subordine nel maggiore o minore importo che sarà determinato da codesta Ecc.ma Corte, se del caso anche in via equitativa, oltre IVA, rivalutazione ed interessi, e condannare la al relativo CP_2
versamento a favore di Parte_1
in ogni caso
con vittoria di spese, competenze ed onorari».
All'udienza del 30.06.2021 le parti hanno discusso sull'istanza di sospensiva presentata dalla e la Corte si è riservata di Controparte_2
Pagina 51 decidere;
a scioglimento della riserva, con ordinanza del 2 luglio 2021, il
Collegio ha rimesso gli atti al Presidente della Corte «per l'assegnazione del presente giudizio alla sezione tabellarmente competente» ed il
Presidente, con provvedimento del 21.10.2021, ha confermato l'assegnazione alla Prima Sezione. All'udienza del 15.12.2021 la Corte non ha disposto la sospensiva e ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.06.2022, poi rinviata d'ufficio al
12.02.2025. Su istanza depositata da il 07.07.2022, il Collegio Parte_1
ha rimesso gli atti al Presidente della Corte ai fini della riunione con il summenzionato giudizio R.G. n. 2985/2019, ritenendo sussistere le ragioni per la riunione ex art. 274 c.p.c.
RIUNIONE DEI GIUDIZI DI APPELLO E SUCCESSIVO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I primi due giudizi di appello R.G. n. 2985/2019 e R.G. n. 3033/2019 sono stati riuniti all'udienza del 26.11.2019 e rimessi dalla Sezione Imprese alla
Settima Sezione. Si è costituito in tale procedimento la _3
, dando atto che la propria pretesa creditoria era stata
[...]
soddisfatta e rinunciando, quindi, all'intervento spiegato nel giudizio di primo grado rubricato al R.G. n. 28968/2010.
Con provvedimento del Presidente della Corte di Appello in data
06.09.2022, anche il giudizio recante R.G. n. 208/2021 è stato scardinato dal ruolo della prima sezione ed assegnato alla settima sezione civile, dopodiché, con ordinanza del 20.10.2023, detto procedimento è stato riunito a quello recante R.G. n. 2985/2019.
La causa, quindi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.12.2024 ed in quella sede trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse
Pagina 52 conclusionali e delle memorie di replica. Su richiesta ritualmente presentata dai difensori della è stata, infine, fissata l'udienza Parte_1
dell'08.05.2025 per la discussione orale ed all'esito della stessa la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 352 II e III comma c.p.c. nella previgente formulazione applicabile ratione temporis.
*****************************
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Deve darsi atto, anzitutto, che l ha dichiarato _3
di rinunciare all'intervento ad adiuvandum che era stato spiegato nel giudizio di primo grado (R.G. n 28969/2010 del Tribunale di Napoli) al fine di sostenere le ragioni di nei confronti della Parte_1 CP_2
E', difatti, intervenuto un accordo transattivo stragiudiziale satisfattivo delle ragioni creditorie di (ora ) PA _3
la quale, quindi, ha dichiarato di non avere nulla più a pretendere nei confronti di . Parte_1
2. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di inammissibilità degli appelli proposti da eccezione sollevata dalla Parte_1 Controparte_2
nella comparsa di costituzione nel giudizio R.G. n. 3033/2019, sebbene non reiterata nelle difese finali ex art. 190 c.p.c.
L'eccezione si ricollega al fatto che la ha proposto nello stesso Parte_1
giorno due appelli separati avverso la stessa sentenza del Tribunale di
Napoli n. 11162/2018 pubblicata in data 21/12/2018, l'uno relativo alla parte in cui detta sentenza aveva deciso – non definitivamente - il giudizio
R.G. n. 18968/2010, l'altro relativo alla parte in cui aveva deciso – definitivamente - il giudizio riunito R.G. n. 34809/2010.
Risulta, invero, evidente l'infondatezza dell'eccezione.
Pagina 53 L'unica conseguenza prevista dal codice di rito per l'ipotesi in cui siano stati proposti separatamente due appelli avverso la stessa sentenza è quella contemplata dall'art. 335 c.p.c., ovvero la riunione delle impugnazioni.
Nessuna sanzione è, quindi, configurabile in ordine alla validità o all'ammissibilità dei due giudizi di appello, al punto che anche l'eventuale mancata riunione dei giudizi non incide sulla legittimità delle due pronunce distintamente emesse.
Nella fattispecie, peraltro, il provvedimento di riunione è stato disposto alla prima udienza di trattazione in data 26.11.2019, così realizzando immediatamente il simultaneus processus.
3. Va, altresì, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata sempre dalla sotto il diverso profilo di cui all'art. 342 Controparte_2
c.p.c.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del
Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100;
13/12/2023, n.34969).
Pagina 54 In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, la società ha indicato, con assoluta chiarezza e Parte_1
puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento delle domande che il giudice di primo grado ha rigettato.
Ne deriva che gli atti introduttivi del presente giudizio soddisfano sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Ciò posto, può passarsi all'esame del merito della controversia.
CONTENUTO DELLA CONCESSIONE
4. Appare opportuno richiamare, in primo luogo, il contenuto essenziale della concessione dalla cui attuazione è scaturito il contenzioso in esame, individuando in particolare le varie obbligazioni poste a carico delle parti, così da poter esaminare e comparare più approfonditamente gli inadempimenti reciprocamente addebitati e valutare l'incidenza che gli stessi hanno avuto sullo svolgimento del rapporto.
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 254 del
18.03.1996 fu nominato il Commissario di Governo Delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Controparte_2
Pagina 55 individuandolo nella figura del Presidente della Giunta Regionale della
Il Commissario di Governo approvò, quindi, con Ordinanza n. CP_2
28 del 20.01.2001, lo Strumento di Programmazione previsto dall'art. 3, comma 2, dell'O.M. 3031/99, così come modificato dall'art. 13 dell'Ordinanza n. 3100/2000, per:
- l'adeguamento e la realizzazione del sistema dei collettori PS3 (ad esclusione di quelli insistenti nel territorio del Comune di Napoli, soggetti alla competenza del Sindaco di Napoli - Commissario di Governo
Delegato); - l'adeguamento degli impianti di depurazione di Cuma, CP_9
Foce Regi Lagni, e Napoli RD;
CP_10
- la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi.
A tale scopo fu individuato, quale strumento procedurale, quello della
Finanza di Progetto (o Project Financing).
Per potere attuare il dovuto necessario adeguamento funzionale, in ossequio a quanto indicato nella summenzionata Ordinanza del Presidente del Consiglio, il Commissario, con Ordinanza n. 74 del 25.02.2002, ai sensi dell'allora vigente art. 37 bis della Legge 109/1994, individuò quale promotore il costituito dalle Società: CP_11 Parte_5 [...]
CP_12 Parte_3 Controparte_13 Controparte_14 [...]
e dal CP_15 CP_16 CP_17 Controparte_18
[...]
Con Ordinanza n. 160 del 07.06.2003 la gara venne provvisoriamente aggiudicata all'ATI costituita da “ e la CP_19 Controparte_20
che costituì poi la società di progetto Controparte_21 [...]
ai sensi dell'art.37 – quinques L.n.109/94. A seguito di Parte_1
impugnazione da parte di altro concorrente, il Commissario istituì una
“Commissione” per l'esame della impugnativa all'esito del quale, con
Pagina 56 Ordinanza n. 148 del 09.11.2004, venne nuovamente aggiudicata la gara alla summenzionata ATI.
Pertanto, con atto del 16.12.2004 rep n. 13625, registrato a Napoli il
30.12.0004 al n. 105728 venne sottoscritta la “Concessione per
l'adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS3,
l'adeguamento degli impianti di depurazione di , Cuma, Foce Regi CP_9
Lagni, Napoli RD, nonché, la realizzazione o l'adeguamento CP_10
degli impianti di trattamento dei fanghi e la gestione delle reti fognarie dei
Comuni rientranti nell'ambito del sistema comprensoriale”.
I membri dell'ATI, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione, costituirono la
Società di progetto “ che subentrò all'ATI Parte_1
medesima nel rapporto di Concessione ex art. 37 della L. 109/94.
Il Concedente chiese alla di subentrare nella gestione degli Parte_1
impianti senza aspettare schede e progetti, e, pertanto, la
[...]
quale concessionaria prese in carico la gestione degli Parte_1
impianti e del relativo personale, collettori, etc. assumendo l'obbligo di quanto trascritto nell'Atto di Concessione.
Le opere oggetto della Concessione erano state realizzate dalla Cassa del
Mezzogiorno nell'ambito del Progetto speciale per il disinquinamento del
Golfo di Napoli (P.S.3) e consistevano in cinque impianti di depurazione e relative reti di collettori tributari: gli impianti di Napoli RD, CP_9
e Foce nonché l'impianto di Napoli Ovest (noto CP_10 CP_22
come impianto di Cuma).
Con ordinanza n. 99 del 28 aprile 2008 il Commissario disponeva «di trasferire alla , entro e non oltre il 26 maggio 2008, il Controparte_2
rapporto concessorio [... ] e, per l'effetto, il subentro da tale data nella
Pagina 57 titolarità dei rapporti giuridici ed economici posti in essere dal
Commissario di Governo»
4.1 Sotto il profilo operativo, quindi, erano essenzialmente tre le tipologie di interventi che la Concessionaria doveva svolgere:
1) l'adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS3 (ad esclusione di quelli insistenti nel territorio del Comune di Napoli soggetti alla competenza del Sindaco di Napoli Commissario di Governo delegato);
2) l'adeguamento degli impianti di depurazione di Cuma, Foce CP_9
Lagni, , Napoli RD;
CP_10
3) la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi. Pertanto, sottoscrivendo tale concessione, la si era Parte_1
impegnata a gestire gli impianti al fine di garantire il servizio di depurazione delle acque campane ma si era anche assunta la responsabilità di realizzare interventi sui medesimi impianti acquisiti in concessione per adeguarli alla normativa di settore.
Nonostante la concessione fosse stata stipulata nel dicembre 2004, soltanto nei mesi di novembre e dicembre 2006 gli impianti oggetto della
Concessione erano stati consegnati alla che ne aveva preso in Parte_1
carico la gestione unitamente al personale (circa 450 lavoratori).
In particolare, il Concedente aveva consegnato alla Parte_1
- in data 13 novembre 2006 gli impianti di depurazione e collettamento di
Acerra;
- in data 13 novembre 2006 l'impianto di;
CP_10
- in data 13 novembre 2006 l'impianto di depurazione di Napoli RD;
- in data 14 novembre 2006 l'impianto di Foce Regi Lagni;
Pagina 58 - in data 23 novembre 2006 gli impianti collettori e di grigliatura di
Succivo; - in data 6 dicembre 2006 l'impianto di Cuma ed il sistema di collettamento afferente.
4.2 Sotto il profilo finanziario, come ben illustrato anche dai c.t.u. nei rispettivi elaborati peritali, la Concessione era regolata da un project financing che è un istituto economico che prevede l'anticipazione da parte del concessionario delle risorse finanziarie necessarie per realizzare il progetto in parte con capitali propri e in parte mediante finanziamento bancario. Il project financing prevede, in generale, che le risorse anticipate dal concessionario vengano recuperate e remunerate mediante l'incasso dei proventi di gestione secondo un predeterminato “flusso di cassa”: il tutto come puntualmente disciplinato, anche nel caso concreto, nel piano economico-finanziario allegato alla Concessione che prevedeva, altresì, un contributo pubblico del concedente per circa euro 20 milioni, finanziamenti bancari per circa euro 85 milioni ed equity del concessionario (e precisamente apportato dai suoi soci) per circa euro 33 milioni.
Più nello specifico:
(a) la copertura dei costi di gestione degli impianti e la remunerazione del servizio doveva avvenire interamente e subito mediante la regolare percezione della tariffa per il servizio di depurazione, da fatturare e incassare a scadenze trimestrali;
(b) la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei lavori di adeguamento degli impianti (prevista in circa 4 anni dall'avvio) e la remunerazione del capitale investito doveva avvenire, secondo il Piano
Economico Finanziario, mediante quote di ammortamento comprese nella tariffa pagata dall'utenza e distribuite nell'arco dell'intera durata della
Concessione (15 anni).
Pagina 59 Inoltre, la Concessione prevedeva che, sino a quando non fosse Parte_1
stata in grado di incassare quanto di sua spettanza direttamente dai gestori del servizio di riscossione, il concedente avrebbe dovuto anticipare il
“volume minimo di incassi” stabilito dall'allegato piano economico finanziario.
Una volta sottoscritte le convenzioni, sarebbero stati i gestori stessi a corrispondere alla la quota riscossa in bolletta in conto Parte_1
depurazione, fermo restando il permanere dell'obbligo del concedente di integrare quanto corrisposto dai gestori fino al raggiungimento della soglia del “volume minimo di incassi” che il concedente doveva garantire al concessionario. Tale flusso doveva coprire i costi di gestione correnti;
diversamente erano a carico della concessionaria i costi di adeguamento e rifunzionalizzazione per circa 130 milioni di euro (di cui 85 da acquisire tramite finanziamento bancario e 33 tramite equity), che dovevano avvenire in due lotti.
La concedente, inoltre, si era obbligata a rivedere i termini economico- finanziari della concessione qualora, per eventi non imputabili alla concessionaria, il margine operativo netto si fosse ridotto oltre il 15%, ovvero qualora gli impianti fossero risultati, secondo gli stati di consistenza al tempo della consegna alla concessionaria, in condizioni deteriori rispetto a quanto emerso nei sopralluoghi che avevano preceduto la presentazione dell'offerta in gara e riportato nel progetto preliminare del promotore, tanto da rendere necessarie lavorazioni ulteriori per un importo superiore ad euro
1,5 milioni.
VICENDE SUCCESSIVE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE
5. Le convenzioni con i gestori delle reti idriche e del servizio di riscossione non sono state stipulate ma si è siglato, il 10 luglio 2007, un
Pagina 60 accordo transitorio soltanto tra e la società (uno dei Parte_1 Pt_3
gestori del servizio di riscossione) in base al quale quest'ultimo avrebbe corrisposto, a prescindere dai volumi dalla stessa fatturati, un importo forfetario di poco inferiore ad euro 8 milioni annui corrispondenti a circa il
14% degli “incassi minimi garantiti” previsti per l'anno 2007 nel PEF.
In data 25.10.2007, giusto Decreto Dirigenziale n.767 del Coordinatore del
Settore A.G.C.5 Ecologia, tutela ambiente, disinquinamento, protezione civile, la incaricava l'Ing. il Prof. ed il Prof. CP_2 Per_5 Per_6
di effettuare le verifiche ed i controlli presso i cinque impianti e le Per_7
reti di collettori realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno con il Progetto
Speciale PS3, oggetto della concessione con Il lavoro Parte_1
sviluppato dai suddetti professionisti venne raccolto nella “Relazione sullo
Stato degli Impianti” del 05.12.2007. Gli stessi professionisti, tranne il prof. , procedettero nel febbraio 2008 ad una ulteriore campagna di Per_7
sopralluoghi sugli impianti per poi redigere una relazione di compendio dell'attività svolta (Relazione del 04.03.2008).
Nel contempo la rappresentava alcune difficoltà, in particolare Parte_1
uno stato degli impianti non conforme con quello esistente alla data della gara, come risultante dalle schede redatte: pagamenti non effettuati per importi e tempi come da Concessione, la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, lo smaltimento di fanghi dalla anticipata dismissione - relativi alla digestione anaerobica negli impianti di Napoli
RD (Orta di Atella) e Napoli Ovest (Cuma), rifiuti trovati negli impianti, mancata consegna delle reti di fognatura interna dei Comuni, etc. - oneri non assolti dal precedente gestore.
Per le suddette sommarie contestazioni, in data 11.03.2008, la Parte_1
diffidava il Commissario a dare pieno adempimento ai propri obblighi
Pagina 61 contrattuali, pena la risoluzione della Convenzione, cui faceva seguito una controdiffida del Commissario delegato.
Il 28.04.2008 il Commissario, con l'Ordinanza n. 99, disponeva il trasferimento del rapporto concessorio alla parte Controparte_2
integrante della suddetta Ordinanza è la relazione del RUC che tra i tanti aspetti riconosce al concessionario il 70% del volume minimo di incasso, ovvero quasi 40 mln di euro (€ 39.687.792,00). Pertanto, con Delibera di
Giunta n. 932 del 26.05.2008, la subentrava al Controparte_2
Commissario di Governo nel rapporto concessorio con la Parte_1
e decideva di rinviare ad apposito atto, dopo il trasferimento, la
[...]
rimodulazione della Convenzione stipulata sia per i maggiori tempi sia per il disavanzo economico, denunciati dalla Parte_1
In data 19.06.2008 il Dirigente del Settore ed il Coordinatore AGC 05
Ambiente della significavano a che la Controparte_2 Parte_1
Regione si sarebbe fatta carico del pregresso rapporto economico, a fronte di un apposito resoconto finanziario del Commissario;
resoconto che veniva redatto dal vice Commissario Delegato e trasmesso il 30.06.08, da cui emergeva che il corrispettivo da corrispondere a era pari a € Parte_1
45.701.101 per il primo anno di “gestione” e di € 48.962.141 per il secondo anno, a fronte di 26.687.546,00 € trasferiti al Concessionario.
Ma, ad avviso della continuavano inadempienze per i Parte_1
corrispettivi; inoltre, non essendo stata definita la rimodulazione promessa, la in data 28.01.2009, diffidava di nuovo la ad Parte_1 CP_2
adempiere ed in mancanza risolvere la Convenzione ex art. 38 e 41.
Si sviluppava quindi un confronto per una possibile soluzione, con rinvio da parte della della scadenza ingiunta ad adempiere, che si Parte_1
concludeva in data 28.07.2009; e sottoscrivevano un CP_2 Parte_1
Pagina 62 accordo per il riallineamento cronologico del P.E.F. e l'allungamento del contratto fino al 31.12.2012, elaborando altresì un “atto aggiuntivo”
(integrativo della Convenzione del 2004) da sottoporre per approvazione al
R.U.C., il quale avrebbe dovuto accertare la regolare esecuzione di tutte le prestazioni dovute dalla Concessionaria per il periodo pregresso. Inoltre, dal documento di accordo risultava riconosciuto un credito di Parte_1
pari a € 70.543.663,90, ed il concorde superamento di ogni pregressa contestazione. L'accordo veniva poi ratificato dalla Regione con la
Delibera di G.R. del 18.12.2009 n. 1852.
In data 08.04.2010 il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva provvedimento di sequestro preventivo degli impianti di depurazione di Foce Regi Lagni in Villa Literno, Napoli RD, in Orta di
Atella e in . CP_23 CP_10
Il previsto Atto aggiuntivo di cui all'accordo sottoscritto teso alla rimodulazione del PEF non veniva compilato, pertanto la Parte_1
ritenendo a suo avviso che la violasse gli accordi presi, presentava CP_2
nuovamente diffida ex art. 38 in data 23.06.2010, cui seguiva in data
23.07.2010 comunicazione della risoluzione della Concessione ex art. 41, ed in data 29.07.2010 richiedeva ed otteneva il Decreto Ingiuntivo n.
7546/2010 per la somma di € 89.032.434,90 oltre interessi di mora e rivalutazione.
In riscontro alla diffida la con nota del 19.07.10, eccepiva a sua CP_2
volta l'inadempimento da parte della concessionaria degli obblighi rivenienti dalla Concessione. In data 26.08.2010 il R.U.C., ing. , con Pt_6
nota prot. n. 249, ribadiva l'insussistenza di motivazioni per la risoluzione della Convenzione, rimarcando viceversa palesi inadempienze ed
Pagina 63 irregolarità da parte del concessionario rispetto agli obblighi previsti nella
Convenzione.
In virtù di quanto sopra, l'Amministrazione in data 13.09.2010 diffidava la ad adempiere ai suoi obblighi contrattuali, invitandola ad Parte_1
eseguire il completamento degli interventi urgenti di rifunzionalizzazione degli impianti e dei collettori.
In data 23.09.10 il concessionario rispondeva alla suddetta diffida manifestando la volontà di non adempiere a quanto richiesto;
in risposta, in data 28.09.2010, ai sensi dell'art.42, della Convenzione l'Amministrazione
Regionale comunicava alla la risoluzione della Concessione. Parte_1
In data 30.09.2010, in una riunione indetta dal Custode Giudiziario prof.
invitate e a tenere distinte le rivendicazioni Per_3 Parte_1 CP_2
economiche dagli obblighi relativi al pubblico servizio ed aventi rilevanza penale, oggetto della attenzione del sottoscritto per la Procura, le parti mettevano momentaneamente da parte le loro controversie legali sui reciproci inadempimenti, convenendo nella sottoscrizione di un accordo con il quale proseguire la gestione degli impianti anche con gli interventi volti all'attenuazione del “disastro ambientale”, rimandando ad altra sede la determinazione del contenzioso civile aperto con il Decreto ingiuntivo contestato dalla CP_2
Nella riunione del 17.11.2010 veniva sottoscritto da tutti l'impegno e il relativo cronoprogramma delle opere urgenti a farsi, la cui previsione di ultimazione era maggio 2011. Fino al novembre 2010 l'accordo del 30 settembre reggeva, attingendosi ulteriori positivi risultati;
successivamente le parti si irrigidivano nuovamente con riflessi sulle attività in essere, tra l'altro sulla gestione per la mancata corresponsione degli stipendi ai lavoratori.
Pagina 64 Il 28/01/2011 la dichiarava risolto per inadempienze della Parte_1
Regione l'accordo del 30 settembre 2010 e fermava lavori e progettazioni.
In data 18/04/2011 la sottoscriveva con il Dirigente del Ciclo Parte_1
Integrato delle Acque, C.I.A. della Regione un nuovo accordo secondo cui le parti si impegnavano per i 60 giorni successivi a riprendere i lavori di rifunzionalizzazione e ricercare in detto periodo una transazione sul contenzioso civilistico insorto, definire un cronoprogramma lavori, sciogliere alcune riserve formulate dalla sul costo dei lavori, Parte_1
garantire la regolarità dei pagamenti.
Inoltre, nel corso del procedimento civile di primo grado, il Giudice
Istruttore del Tribunale di Napoli, con Ordinanza n. 4339/11 12/09/2011, emessa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. nelle more promosso dalla contro la accoglieva il ricorso che, tra Parte_1 Controparte_2
l'altro, imponeva la consegna degli impianti alla A seguito di CP_2
detta Ordinanza, la richiedeva alla di riprendere in Parte_1 CP_2
consegna i cinque impianti secondo un calendario con inizio 29/09/2011 e ultima data 06/10/2011.
Il dott. , nominato come ausiliario per l'esecuzione Persona_2
dell'Ordinanza, in data 10.02.2012 prendeva in consegna le chiavi dei cinque impianti, subentrando alla nei rapporti di lavoro con 365 Parte_1
dipendenti ed in tutti i contratti con terzi.
Per le difficoltà nella assunzione di lavoratori, gestione etc. da parte della dopo varie riunioni tra il C.I.A. e la in data Controparte_2 Parte_1
07/03/2012, veniva sottoscritto un altro accordo che prevedeva la continuazione della gestione degli impianti e dei lavori urgenti di rifunzionalizzazione concordati, da parte di fino al 30.06.2012, Parte_1
Pagina 65 nel contempo la avrebbe provveduto alla sostituzione della stessa CP_2
entro il 10.06.2012. Parte_1
Infine, in data 01.10.2012 il Commissario delegato ex O.P.C.M. 4022 del
09.05.2012, dott. subentrava alla Persona_8 Parte_1
nella gestione dei cinque impianti di depurazione comprensoriali e
[...]
rete di collettori afferenti ricadenti nelle Province di Napoli e Caserta, per cui si chiudeva concretamente e definitivamente il rapporto concessorio
(v. pagine 7-12 della c.t.u. . Controparte_24 Per_3
INADEMPIMENTI ADDEBITATI ALLA REGIONE CAMPANIA
6. Secondo l'assunto della la nel corso Parte_1 Controparte_2
dell'esecuzione della concessione, ha posto in essere essenzialmente i seguenti inadempimenti:
1) il primo è ascrivibile al ritardo nella consegna degli impianti da parte della che ha implicato che i costi da sostenere e indicati nel PEF, CP_2
calcolati in base ai prezzi di mercato dell'anno 2003, fossero minori rispetto ai costi effettivamente sostenuti nell'anno 2006. Tale disallineamento sarebbe dovuto essere causa della revisione delle concessione, come più volte richiesto;
2) il secondo è da individuarsi nel fatto che la Regione non ha regolarmente anticipato a il volume minimo di incassi previsto dalla Parte_1
Concessione, in questo modo non garantendo il flusso di cassa necessario alla fattibilità del project financing;
3) il terzo riguarda lo smaltimento dei rifiuti relativi alle precedenti gestioni, l'anticipata dismissione della digestione anaerobica dei fanghi presso gli impianti Napoli RD e di Cuma, nonché l'eliminazione e smaltimento dell'amianto trovato su tutti gli impianti: la ritiene Parte_1
che tutte le attività appena esposte non fossero incluse nel quadro della
Pagina 66 Concessione e che abbiano rappresentato per la spese Parte_1
eccezionali;
4) il quarto è relativo al fatto che il Concedente non è stato in grado di consentire la stipula delle convenzioni tra ed i gestori del Parte_1
servizio di riscossione delle tariffe (tranne che per l' ), come previsto Pt_3
dall'art. 17 della Convenzione;
5) l'ultimo fa riferimento alla omessa attivazione del Concedente nell'addivenire alla necessaria revisione della Convenzione in ragione dei maggiori costi sostenuti da atteso che tra la stipula della Parte_1
convenzione e la materiale consegna degli impianti erano trascorsi più di tre anni con inevitabile incremento dei costi preventivati;
e ciò nonostante la si fosse impegnata in tal senso con l'accordo stipulato in data 28 CP_2
luglio 2009 e dopo aver deliberato in tal senso con D.G.R. 1852 del 18 dicembre 2009.
INADEMPIMENTI ADDEBITATI A Parte_1
7. Secondo la invece, la non ha rispettato né Controparte_2 Parte_1
il dettato della Carta dei Servizi, il Disciplinare Tecnico né le previsioni della concessione in materia di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria a guasto (sempre rientrante in concessione) tenendo separata solo quella straordinaria conseguenti a eventi straordinari.
In sintesi, come evidenziato dal c.t.u. dott. a pagina 20, il RUC, Per_2
con nota del 28.11.2010, ha così riassunto le principali contestazioni avanzate alla Parte_1
1) Gestione impianti palesemente inefficiente;
2) Gestione rete collettori inesistente;
3) Definizione della manutenzione straordinaria;
4) Smaltimento dei fanghi;
Pagina 67 5) Gestione della rete dei collettori inesistente.
La avrebbe erroneamente classificato tutti gli interventi eseguiti Parte_1
come “manutenzione straordinaria conseguente a eventi straordinari”, chiedendone il rimborso. Ancora, la Regione ritiene che la non Parte_1
abbia adottato il sistema di qualità previsto e che non abbia redatto progetti definitivi ed esecutivi di tutti gli interventi di rifunzionalizzazione (da eseguire nei primi due anni di concessione) e di adeguamento (da eseguire nei primi quattro anni di concessione), né fornito informazioni circa il livello dei servizi relativi alle reti idriche, né assunto tutto il personale
(fissato in 465 unità), né garantito i servizi minimi (come da concessione) e né segnalato gli scarichi abusivi.
Per quanto concerne gli interventi di rifunzionalizzazione, la Parte_1
avrebbe consegnato i progetti definitivi ed esecutivi afferenti a 4 dei 5 impianti solo nel 2009 che, pur non essendo esaustivi, sono stati favorevolmente valutati dalla per ragioni di urgenza. CP_2
Infine, la contesta lo stato di degrado e malfunzionamento CP_2
generale degli impianti che avrebbero superato anche i parametri inquinanti imposti dalla D. Lgs. 152/2006, oltre a diverse criticità relative ai settori del ciclo depurativo degli impianti e dei collettori.
DECISIONE DEL TRIBUNALE
8. Il giudice di prime cure ha preso in considerazione gli adempimenti di entrambe le parti alla luce delle consulenze tecniche d'ufficio svolte nei vari giudizi poi riuniti.
In sintesi, il Tribunale ha individuato un profilo di inadempimento della di assoluta gravità, consistente nella mancata realizzazione sugli Parte_1
impianti di qualsiasi manutenzione ordinaria e di programmazione
“corretta” sotto il profilo tecnico, pur nella inefficienza degli stessi nelle
Pagina 68 condizioni originarie, come ad esempio si rileva dallo stato degli erogatori, dalla presenza dei fanghi, dalle determinazioni del quantitativo di ossigeno presente nelle vasche, e tanti altri aspetti ancora.
Le consulenze espletate convergono, ad avviso del Tribunale, su un dato inconfutabile: “la non corretta gestione degli impianti da parte del concessionario, non rispettosa delle leggi dell'arte nel settore interessato, che ha determinato in parte anche il peggioramento dello stato generale degli impianti rispetto allo stato (pure degradato) già riscontrato al momento della consegna degli stessi” (pag. 22 della sentenza n.
11162/2018). Per circa quattro anni, dal momento della consegna degli impianti (fine 2006) e fino al 2010, la mancata manutenzione ordinaria degli impianti ha peggiorato lo stato di degrado già presente al momento della consegna ed ha comportato anche il ricorso alla manutenzione straordinaria a guasto, che ha incrementato gli oneri economici della concessione, né risulta effettuato alcun intervento di rifunzionalizzazione per mettere a norma gli stessi.
Il Tribunale, pertanto, ha attribuito particolare importanza alla carente manutenzione e gestione degli impianti, nonché al mancato avvio dei lavori di rifunzionalizzazione degli stessi, ritenendo che, in tal modo, Parte_1
avesse violato gli obblighi principali a cui essa si era impegnata con la sottoscrizione della convenzione.
Ha, poi, sostenuto, quanto ai contrapposti inadempimenti della CP_2
che:
A) la scelta dell'ente regionale di non sottoscrivere la revisione della concessione, che pure aveva condiviso con un'apposita delibera, era “la naturale conseguenza del fatto che l'Avvocatura regionale aveva subordinato la revisione al preventivo accertamento, da parte del
Pagina 69 Responsabile Unico della Concessione, della regolare esecuzione di tutte le prestazioni dovute dalla concessionaria” (pag. 24) e le palesi inadempienze del concessionario avevano fatto venir meno i presupposti dell'invocata revisione;
B) l'obbligo di attivarsi per la sottoscrizione delle convenzioni tra il
Concessionario ed i gestori del servizio di riscossione, attuato solo con l' , non può essere considerato di estrema rilevanza, dal momento che Pt_3
l'art. 17 della Convenzione prevedeva espressamente che, in difetto della stipula di dette convenzioni, la avrebbe provveduto al pagamento CP_2
delle competenze al Concessionario, eventualmente integrandole secondo quanto previsto dal piano finanziario allegato;
C) quanto all'omesso e ritardato pagamento delle competenze spettanti al
, il Tribunale ha ricordato che la si era giustificata CP_25 CP_2
invocando un criterio di calcolo per la valutazione del volume minimo di incasso, diverso da quello richiesto dal che aveva anche CP_25
rivendicato un ingente importo complessivo delle trattenute previste, aspetto che era ancora in contestazione perché non trattato dai vari periti.
Il Tribunale, in sostanza, pur ammettendo il ritardo nel pagamento delle somme rivendicate da nell'effettuare una valutazione Parte_1
comparativa sulla base di un giudizio di proporzionalità, ha ritenuto, aderendo in particolare ai rilievi del prof. (parzialmente diversi Per_3
su questo rispetto agli altri due c.t.u. dr. e dr. , che la Per_2 Per_9
condizione precaria economico – finanziaria determinata dal ritardo nei pagamenti da parte della ha avuto un rilevo secondario rispetto CP_2
alla gravità dell'inadempimento della Concessionaria. Detto ritardo, infatti, può aver inciso sulla fattibilità complessiva del progetto ma certamente non ha reso inesigibile il comportamento doveroso, relativo alla manutenzione e
Pagina 70 gestione degli impianti a cui la poteva provvedere CP_25
nell'ambito della sua organizzazione d'impresa.
In particolare, osserva il primo giudice che “sostenere come fa la società concessionaria che era impossibile superare l'iniziale stato di degrado degli impianti (come accertato al momento della consegna) fino a quando non sarebbero partiti i lavori di messa a norma e rifunzionalizzazione degli impianti significa ammettere di aver assunto un obbligo (manutenzione e gestione degli impianti) ben sapendo di non poterlo rispettare” (pag. 23 della sentenza).
Inoltre, la mancata manutenzione ordinaria programmata di tutti gli impianti, oltre ad avere aggravato la necessità di interventi di natura straordinaria, ha comportato il peggioramento dello stato di degrado degli impianti medesimi, procedendo soltanto dopo quasi 5 anni a quella necessaria attività di rifunzionalizzazione che era l'obiettivo principale della Concessione.
La violazione di tali obblighi ha giustificato il comportamento altrettanto inadempiente della alterando in modo definitivo il sinallagma CP_2
contrattuale.
Di qui, in accoglimento della domanda riconvenzionale della CP_2
la dichiarazione di risoluzione della convenzione per
[...]
inadempimento della con conseguente rigetto della Parte_1
contrapposta domanda risolutoria di quest'ultima
MOTIVI DI APPELLO Parte_1
9. La decisione del primo giudice, nella parte in cui ha dichiarato risolta la convenzione per colpa di è stata quest'ultima impugnata con i Parte_1
primi due motivi e parte del terzo motivo di gravame - motivi che risultano,
Pagina 71 quindi, strettamente connessi tra di loro e che possono essere trattati congiuntamente - di cui si riportano testualmente le rubriche:
PRIMO MOTIVO: l'intrinseca erroneità e contraddittorietà della sentenza, che non indaga né trae corretta conseguenza dalla natura del rapporto, che tratta in sostanza come un appalto ii.
1.a. errori di impostazione alla base degli erronei risultati cui perviene la sentenza ii.
1.b. omessa qualificazione del rapporto quale concessione in regime di project financing
ii.
1.c. errori di valutazione dipendenti dalla mancata corretta qualificazione del contratto, sul peso e sugli effetti dei plurimi inadempimenti del concedente ii.
1.d. infondata l'affermazione in sentenza secondo cui l'omessa revisione della convenzione sarebbe imputabile all'inadempimento di ai Parte_1
propri obblighi ii.
1.e. altresì infondato l'addebito a di responsabilità per la Parte_1
mancata rifunzionalizzazione degli impianti ii.
1.f. palesemente errato e contraddittorio il giudizio di comparazione tra gli inadempimenti rispettivamente addebitati alle parti ii.
1.g. omessa ogni considerazione, in subordine, sull'equivalenza degli inadempimenti e, dunque, sulla risoluzione per mutuo dissenso
SECONDO MOTIVO: le erronee valutazioni a fondamento dell'assunto secondo cui sarebbe gravemente responsabile per omessa Parte_1
manutenzione, depauperamento e mancata rifunzionalizzazione degli impianti ii.
2.a. erronea selezione e valutazione delle prove alla base della sentenza ii.
2.a.(i) la valutazione della ctu è erronea né tiene conto dei Per_3
plurimi motivi di inammissibilità, inattendibilità e nullità della ctu stessa
Pagina 72 ii.
2.a.(ii) un'ordinanza cautelare penale non può essere assunta di per sé quale prova nel giudizio civile ii.
2.a.(iii) le relazioni e testimonianze dei dipendenti e dei consulenti della regione non sono idonee a far prova contro Parte_1
ii.
2.b. ha eseguito manutenzioni, progettazioni, lavori nei limiti Parte_1
consentiti dallo stato degli impianti ricevuti in consegna e dagli inadempimenti del concedente ii.
2.c. non sono allora imputabili a ma allo stato degli impianti Parte_1
come consegnatile, tanto la qualità della depurazione quanto gli interventi di manutenzione straordinaria apparteneva al concedente la scelta di dare continuità alla gestione prima della realizzazione dei lavori ii.
2.d. ha correttamente adempiuto agli impegni relativi alla Parte_1
progettazione degli interventi ed ai lavori a stralcio convenuti il 28 luglio
2009
TERZO MOTIVO: ingiusto rigetto delle domande di di Parte_1
risoluzione della convenzione per colpa della Regione e di condanna di quest'ultima al pagamento dei conseguenti indennizzi nonché al versamento dei conguagli ancora dovuti per la gestione fino alla risoluzione, tali domande devono perciò essere accolte ii.
4.a. i gravi inadempimenti della sono determinanti e CP_2
preponderanti in relazione alla natura della convenzione ii.
4.a.(i) la mancata stipula delle convenzioni con i gestori del servizio di riscossione delle tariffe ii.
4.a.(ii) il mancato pagamento da parte della regione dell'ingente debito accumulato nei confronti di per anticipazione della tariffa Parte_1
ii.
4.a.(iii) l'omessa formale stipula da parte della regione dell'atto di revisione della convenzione
Pagina 73 ii.
4.a.(iv) l'omesso pagamento del conguaglio secondo revisione della convenzione ii.
4.a.(v) la colpevole inerzia della regione riguardo ad altre rilevanti problematiche della concessione ii.
4.b. i gravi inadempimenti del concedente hanno impedito il project financing e hanno generato per una pesante esposizione Parte_1
finanziaria, anche verso i fornitori strategici ii.
4.c. ingiusto il rigetto delle domande di Parte_1
ii.
4.c.(i) la risoluzione della convenzione per colpa del concedente,
l'irrilevanza della controdiffida pretestuosamente inviata dalla regione ii.
4.c.(ii) il rimborso dei costi sostenuti per le opere fino al momento della risoluzione della convenzione.
In sostanza, l'appellante ha contestato la valutazione operata dal Parte_1
Tribunale evidenziando essenzialmente che essa:
- ha erroneamente qualificato il regolamento contrattuale intercorso tra le parti, trattandolo in sostanza come appalto ed ignorando la rilevanza e la centralità del project financing , la cui centralità era già presente nel bando di gara;
in particolare, la garanzia di disponibilità finanziaria legata all'incasso delle tariffe e la garanzia di mantenimento della redditività del
PEF rappresentavano delle precondizioni contrattuali per la realizzazione del progetto, in mancanza delle quali quest'ultimo non si sarebbe potuto avviare, impedendo anche il finanziamento bancario;
- non tiene conto del fatto che la concessionaria avrebbe dovuto Parte_1
incassare la tariffa per la depurazione pagata dagli utenti e, invece, la
Regione ha impedito a di coprire per tale via i costi della Parte_1
gestione (anzitutto per il personale preso in carico dalla precedente gestione), negandole il subentro nelle convenzioni con gli incaricati della
Pagina 74 riscossione della tariffa idrica integrata e persino trattenendo per sé la tariffa da questi riscossa;
- non tiene conto dell'enormità dell'esposizione creditoria della concessionaria (ripetutamente riconosciuta per iscritto sia dal Parte_1
Commissario sia dalla Regione) e qualifica erroneamente i versamenti dovuti dalla come corrispettivo da versare dopo l'esecuzione delle CP_2
opere, mentre si trattava di anticipazioni di incassi minimi garantiti delle tariffe per la depurazione (spettanti a e invece incassate e Parte_1
trattenute dalla Regione), necessari a sostenere sia gli ingenti costi di gestione sia i costi di cui al piano economico finanziario funzionale alla realizzazione in project financing dei lavori;
- non riconosce la revisione della convenzione (i cui presupposti si erano verificati sin dalla consegna degli impianti) quale precondizione per l'avvio del project financing e ne giustifica erroneamente la mancata stipula quale legittima reazione a presunti inadempimenti di Parte_1
Pertanto, il Tribunale non avrebbe correttamente valutato sul piano eziologico le condotte in relazione a quanto convenuto per l'equilibrio economico finanziario della concessione, ossia:
- il peso determinante dell'inadempimento della all'obbligo di CP_2
anticipare a il minimo garantito sulla tariffa pagata dagli utenti, Parte_1
che la stessa incassava dai gestori della riscossione ma tratteneva CP_2
illegittimamente per sé, giustificando a posteriori sul piano sinallagmatico i mancati versamenti da parte della come legittima contromisura CP_2
alla mancata realizzazione dei lavori ed alla qualità occasionalmente sotto parametro della depurazione;
- il peso determinante dell'inadempimento della all'obbligo di CP_2
procedere alla revisione dei termini economico-finanziari della concessione
Pagina 75 ai fini della realizzabilità in project financing delle opere di rifunzionalizzazione/adeguamento degli impianti di depurazione;
- le illegittime “trattenute” operate dalla da marzo 2009 sui CP_2
versamenti dovuti a , benché queste trattenute o contrastassero Parte_1
con la disciplina di legge e di contratto sulle possibili reazioni del concedente agli inadempimenti della concessionaria (disciplina che avrebbe invece consentito soltanto, ove mai, l'applicazione di penali fino al 10% del valore contrattuale e poi la risoluzione), o strozzassero finanziariamente la concessionaria, così privata non solo del margine di impresa ma anche delle risorse necessarie alla mera copertura dei costi operativi (anzitutto per il personale assunto dalla precedente gestione) e o compromettessero illegittimamente il flusso di cassa, così impedendo anche il project financing;
- ha attribuito una ingiustificata preferenza alla c.t.u. del prof. Per_3
viziata da nullità e del tutto inattendibile anche per non essere egli in possesso delle specifiche competenze economico – aziendali, ignorando le relazione dei consulenti dr. e che hanno confermato come Per_2 Per_9
aveva eseguito al meglio delle proprie possibilità le proprie Parte_1
obbligazioni, per quanto consentito dallo stato degli impianti non rifunzionalizzati a causa degli inadempimenti del Concedente e delle risorse finanziarie disponibili;
- non ha potuto tenere conto (perché antecedente) dei dati evidenziati nella
CTU che, nel calcolare il dare-avere tra le parti applicando i Per_1
principi della sentenza parziale stessa, ha inequivocabilmente attestato che, per effetto degli inadempimenti della al momento della CP_2
risoluzione della convenzione (24 luglio 2010) era esposta Parte_1
(verso fornitori e soci finanziatori) per oltre 80 milioni di euro e solo dopo
Pagina 76 la risoluzione della convenzione (tra il 2011 e il 2012, con l'incasso del decreto ingiuntivo n. 7456/2010) essa è rientrata dei costi sostenuti nel periodo di esecuzione della convenzione di concessione;
- anche nel periodo successivo alla risoluzione della convenzione, mentre la rifiutava di riprendere in carico gli impianti e continuava a CP_2
trattenere per sé le tariffe pagate dagli utenti, i costi della gestione degli impianti superavano gli incassi per circa 60 milioni di euro, tanto che con la richiamata ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. il Giudice di prime cure ha ingiunto alla di farne pagamento a (al netto di circa CP_2 Parte_1
euro 19 milioni riconosciuti alla Regione a titolo di risarcimento danni).
VALUTAZIONE DEI RECIPROCI INADEMPIMENTI
10. Il punto centrale della controversia è la complessa valutazione, nell'ambito delle contrapposte domande di risoluzione, degli inadempimenti posti in essere da ciascuna delle parti, come sopra delineati;
inadempimenti che risultano contestati sostanzialmente più che nella loro oggettività quanto nella incidenza rispetto all'attuazione del programma negoziale e nelle giustificazioni causali che di essi sono state rispettivamente fornite dai due contraenti.
10.1 Al riguardo, appare opportuno svolgere alcune premesse in diritto.
E' indubbio che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (cfr. ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n.25703).
Pagina 77 Tale accertamento deve essere compiuto sulla base di criteri giuridici ormai del tutto consolidati nella giurisprudenza di legittimità e di merito.
In primo luogo, è noto che, chi agisce in giudizio per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento del contratto, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogo criterio di riparto dell'onere della prova trova applicazione al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.. In tale ipotesi, che è quella verificatasi nella fattispecie, il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei contrapposti inadempimenti in ossequio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato
- di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale”, e ciò “perché l'inadempimento deve essere addebitato esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocità che lega le obbligazioni assunte con il
Pagina 78 contratto, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/04/2025, n.8663).
Nella suddetta valutazione il giudice è chiamato a verificare l'elemento cronologico, rapportando l'importanza dell'inadempimento al momento in cui doveva essere eseguita l'obbligazione inadempiuta, ma anche e soprattutto la correlazione causale e la proporzionalità tra le prestazioni rimaste inadempiute e l'incidenza di queste sulla funzione economico- sociale del contratto, in modo da stabilire quale contraente si sia reso responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e, quindi, su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che giustifica l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio “inademplenti non est adimplendum”.
Ha ancora precisato la Suprema Corte che, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, è necessario tener conto in primo luogo di un parametro oggettivo, dovendosi verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da determinare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va, poi, completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità (cfr.
Cassazione civile sez. II, 11/02/2020, n.3273).
Pertanto, qualora invece si rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza in
Pagina 79 relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c (Cassazione civile sez. II, 26/05/2025 n. 14030; 04/12/2024,
n.31125; Cassazione civile sez. I, 11/06/2020, n.11264).
10.2 Tanto premesso in linea di diritto, la valutazione da compiere nella fattispecie concreta postula necessariamente l'individuazione di quale sia il rapporto di causa – effetto tra, da un lato, gli obblighi a carico della di gestione degli impianti e di esercizio delle attività di Parte_1
manutenzione, progettazione e interventi di rifunzionalizzazione, e, dall'altro, gli obblighi, in particolare di carattere economico, posti a carico della dalla Concessione e dal piano economico- Controparte_2
finanziario allegato alla stessa (PEF).
Il giudice di prime cure, valorizzando in particolare le indicazioni provenienti dalla CTU del prof. ha ritenuto che la “negligente e Per_3
carente manutenzione e gestione degli impianti accompagnata dal mancato avvio dei lavori di rifunzionalizzazione degli stessi” (pag. 23 della sentenza appellata), con conseguente peggioramento dello stato di degrado già esistente ed incremento degli oneri economici della concessione, abbia comportato la violazione da parte della degli obblighi primari Parte_1
assunti con la sottoscrizione della Convenzione, oltre che del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. Tali violazioni, ad avviso del Tribunale, non possono considerarsi giustificate dal mancato o ritardato pagamento della delle competenze dovute, in quanto, pur CP_2
considerando siffatto inadempimento, non potrebbe ritenersi inesigibile il comportamento omissivo tenuto da vuoi nella manutenzione e Parte_1
gestione degli impianti vuoi nella rifunzionalizzazione degli stessi,
Pagina 80 nemmeno avviata dopo quattro anni dalla consegna degli impianti.
Potendo, cioè, il concessionario provvedere, nell'ambito della sua organizzazione d'impresa, al comportamento doveroso sopra descritto che rappresenta l'obiettivo principale della concessione, l'inadempimento della deve ritenersi giustificato o comunque di minore incidenza sul CP_2
sinallagma contrattuale, già definitivamente alterato dalle prevalenti inadempienze della controparte.
La Corte non ritiene di condividere la valutazione operata dal primo giudice che appare carente rispetto all'analisi della necessaria contestualizzazione delle inadempienze di nell'ambito del piano Parte_1
economico-finanziario previsto dalla Concessione e rispetto alla fattibilità Parte del progetto che il attraverso una pianificazione delle entrate e delle uscite, aveva l'obiettivo di garantire.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, giova ricordare che il flusso di cassa era alimentato dalla quota parte della tariffa riscossa dai gestori relativa alla depurazione in rapporto ai volumi idrici, e che, in ogni caso, la era CP_2
tenuta a garantire l'anticipazione del “volume minimo di incassi” previsto dall'allegato piano economico finanziario, sino a quando non Parte_1
fosse stata in grado di incassare quanto di sua spettanza direttamente dai gestori del servizio di riscossione.
Se tale flusso doveva coprire i costi di gestione correnti, diversamente erano a carico della concessionaria i costi di adeguamento e rifunzionalizzazione per circa 130 milioni di euro: la concessione, infatti, prevedeva un contributo pubblico del concedente per circa euro 20 milioni, finanziamenti bancari per circa euro 85 milioni ed equity del concessionario per circa euro 33 milioni.
Pagina 81 Per comprendere più nel dettaglio l'incidenza degli inadempimenti della sullo svolgimento del rapporto – e quindi anche Controparte_2
sull'attività di manutenzione e rifunzionalizzazione - è opportuno evidenziare i seguenti rilievi che, per un verso, comprovano l'esistenza di dette inadempienze e, per altro verso, chiariscono l'epoca in cui esse sono insorte e la loro entità:
a) il fatto che la concessione, a causa del ritardo nella consegna degli impianti, sia divenuta operativa soltanto a fine anno 2006 ha costretto la a sostenere immediatamente dei costi notevolmente maggiori Parte_1
rispetto a quelli previsti dal PEF negli anni 2007, 2008 e 2009, così determinati dal c.t.u. sulla base della documentazione acquisita: Per_2
2007 2008 2009
Costi di gestione 44.803.000 48.568.000 50.827.000 sostenuti
Costi stimati PEF 40.293.000 40.819.000 40.879.000
b) la circostanza che la copertura dei costi di gestione degli impianti a la remunerazione del servizio doveva avvenire interamente e subito mediante la regolare percezione della tariffa per il servizio, da fatturare e incassare a scadenze trimestrali, mentre la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei lavori, prevista in circa 4 anni, e la remunerazione del capitale investito doveva avvenire mediante quote di ammortamento comprese nella tariffa e distribuite nell'arco dell'intera durata quindicinale della Concessione (v. pag. 18 CTU ); Per_2
c) l'anticipazione del “volume minimo di incassi” da parte del Concedente, come sopra illustrato, fino al 70% per il primo anno, fino al 75% per il
Pagina 82 secondo anno, fino al 77,5% per i terzo e fino all'80% per l'anno successivo;
d) in base all'accordo transitorio tra e la società , uno dei Parte_1 Pt_3
gestori del servizio di riscossione, quest'ultimo avrebbe corrisposto un importo inferiore ad euro 8 milioni annui, corrispondente soltanto a circa il
14% degli incassi minimi garantiti per l'anno 2007 nel PEF;
e) la lettera della del 19.06.2008 e la delibera di Giunta Controparte_2
n. 932/2008 nelle quali l'ente regionale si riconosceva sia debitore della somma di circa 50 milioni di euro sia obbligato alla stipula dell'atto di revisione della Concessione;
f) l'accordo del 28.07.2009 con il quale la riconosceva il proprio CP_2
debito di oltre 70 milioni di euro per incassi minimi garantiti, oltre che nuovamente l'obbligo di sottoscrivere l'atto di revisione: impegni successivamente ribaditi con D.G.R. n. 1852/2009.
Dai dati sopra esposti emerge, allora, evidente che la fattibilità economico- finanziaria del progetto dipendeva dall'equilibrio tra, da una parte, le risorse personali di nonché quelle ricavabili dalla gestione degli Parte_1
impianti e dal finanziamento bancario, e dall'altra parte i costi preventivati per la manutenzione, la gestione e la rifunzionalizzazione degli impianti medesimi.
Equilibrio che avrebbe dovuto crearsi immediatamente dopo la consegna degli impianti, come desumibile dalle previsioni contenute nella
Concessione e precedentemente riportate, avuto riguardo in particolare alle garanzie offerte sia dalle anticipazioni a breve termine dei volumi minimi sostitutivi delle tariffe riscosse dai gestori, sia dalla revisione della concessione per il lievitare dei costi rispetto a quelli preventivati.
Pagina 83 Ciò evidentemente in considerazione dei notevolissimi costi, stimati dal Parte in circa 40 milioni di euro all'anno, che il Concessionario avrebbe dovuto sostenere da subito per la gestione degli impianti e la loro manutenzione. Costi che, poi, già inizialmente erano divenuti ancora più onerosi per effetto della tardiva consegna degli impianti rispetto ai tempi programmati, ossia del 10% circa in più di quelli preventivati nel primo anno e con uno scostamento progressivo, negli anni successivi, tra costi sostenuti e costi preventivati, come desumibile dalla tabella innanzi riportata.
10.3 Ad avviso del Collegio, non possono allora condividersi i rilievi del giudice di prime cure in merito alla prevalenza degli inadempimenti della rispetto a quelli della né le difese di quest'ultima Parte_1 CP_2
dirette sostanzialmente a sterilizzare gli effetti dei propri inadempimenti relegandoli alla mera fase esecutiva del rapporto.
Orbene, sono indubbie e certamente anche gravi nei loro effetti concreti le carenze manutentive e le omissioni nella gestione e negli interventi degli impianti, poste in essere da tuttavia, esse vanno comparate agli Parte_1
altrettanto gravi inadempimenti realizzati dalla e tale Controparte_2
comparazione non può che avvenire alla luce del contesto economico – finanziario delineato inizialmente dalla Concessione (oltre che dall'Allegato PEF), e poi sviluppatosi nel corso del rapporto.
In sostanza, il mancato rispetto da parte della Regione dei summenzionati obblighi previsti dalla Concessione si è tradotto, in termini economici per nei maggiori costi sostenuti già dall'inizio del rapporto per la Parte_1
ritardata consegna degli impianti e nella mancata riscossione di gran parte delle anticipazioni relative ai “volumi minimi di incassi”.
Pagina 84 Pertanto, sotto il profilo cronologico, gli inadempimenti della sono CP_2
stati, rispetto a quelli avversi, o anteriori, come la ritardata consegna degli impianti nella fase di avvio dell'attività, o al più contemporanei, come il pagamento parziale e anch'esso ritardato, già nei primi anni del rapporto, dei volumi minimi di incasso dovuti dalla CP_2
Sul piano causale, poi, gli effetti che tali eventi hanno avuto sulle condizioni economiche-finanziarie di sono stati ben descritti dai Parte_1
consulenti d'ufficio dr. e dr. in maniera sostanzialmente Per_2 Per_9
convergente.
10.4 Il dr. ha posto in risalto i seguenti dati obiettivi: Per_2
- dall'analisi dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese emerge chiaramente come i costi di produzione sono risultati superiori al valore della produzione per i primi due anni di effettiva gestione, precisamente di
€ 5.275.000 nell'anno 2007 e di € 3.251.000 nell'anno 2008;
- gran parte dei ricavi esposti in bilancio per il principio di competenza non venivano incassati da che vedeva, quindi, crescere nel tempo i Parte_1
crediti verso i clienti: € 45.000.000 nel 2007, € 48.347.000 nel 2008 e €
75.486.000 nel 2009;
- nei primi tre anni della concessione, pertanto, la ha fatturato Parte_1
circa 170 milioni di euro, già al di sotto di quanto previsto nel PEF, e ne ha incassati poco più di 99 milioni, circa il 58%:
2007 2008 2009
Fatturato 48.198.799 53.048.832 69.551.385
Incassato 13.004.497 44.770.370 41.687.169
Differenza - 35.194.302 - 8.278.462 - 27.864.216
Pagina 85 Pertanto, sotto il profilo economico-finanziario, la gestione degli impianti non è stata capace di “generare un risultato positivo costante in grado di trasformarsi in autofinanziamento”, e l'aumento dei crediti insoddisfatti
“ha indebolito il ciclo del capitale circolante che prevedeva di fatto la caratteristica di 'circolarità' – visto che non riusciva ad essere liquidato nei 12 mesi” (pag. 24).
Anche le conseguenze di tale situazione, strettamente connesse tra di loro, sono state puntualmente individuate dal dr. . Per_2
In primo luogo, avendo la corrisposto in ritardo importi parziali, la CP_2
al fine di coprire i costi di gestione mensili, in gran parte riferiti Parte_1
al personale, ha dovuto ricorrere a quel capitale proprio (33 milioni di euro) che costituiva la quota stanziata in sede di PEF ed inizialmente destinata proprio ai lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione.
In secondo luogo, le altre somme destinate a questi interventi, circa euro 85 milioni da acquisire tramite finanziamento bancario, non sono state ottenute giacché le banche non hanno creduto nella bontà del progetto viste le problematiche in esso già presenti in fase iniziale.
Soprattutto la mancanza di incassi regolari ha comportato la insuperabile compromissione del meccanismo del project financing, posto che la presentava una condizione economica e finanziaria non Parte_1
bancabile; significativo è il seguente passaggio della consulenza : Per_2
Appare chiaro anche ad un occhio non esperto che la fattibilità di un progetto con incassi pari a circa la metà di quanto preventivato venga sicuramente messa in discussione> (pag. 25).
10.5 Anche il c.t.u. dr. dopo aver ricordato come la sostenibilità di Per_9
un Project Financing è data dai flussi di cassa che la gestione riesce a determinare e che è necessario che l'equilibrio del PEF venga conservato
Pagina 86 per tutto il periodo della concessione, ha posto l'accento soprattutto sugli scostamenti della marginalità operativa netta (MON) annua consuntiva rispetto a quanto pianificato nel 2004, dal momento che, tranne per il 2006 poco rappresentativo perché riferito solo a due mesi, “il MON consuntivato
è inferiore a quanto pianificato di oltre 6 milioni di euro nel 2007 (- 350% circa) e di circa 8 milioni di euro nel 2008 (- 190% circa)”.
Egli ha, poi, attribuito la “chiusura” del sistema bancario rispetto le richieste finanziarie del Concessionario, oltre che alla incertezza derivante dall'iniziale contenzioso amministrativo, proprio all'intervenuta criticità economico-finanziaria di determinatasi per effetto della Parte_1
diversa dinamica della concessione rispetto a quanto pianificato nel 2004, con particolare riferimento alla definizione delle tariffe ed al ritardo dei pagamenti da parte del Concedente> (pag. 132), in ultima analisi agli inadempimenti del Concedente. In particolare, il dr. ha analizzato Per_9
le resistenze del sistema bancario all'attivazione delle linee di credito, riconducendole essenzialmente alle contestazioni della CP_2
sull'ammontare degli importi fatturati ed al ritardo nei pagamenti già ampiamente manifestatosi a fine 2007.
Le conclusioni cui è pervenuto il dr. a seguito delle osservazioni Per_9
dei periti di parte sono alquanto chiare e nette, e finiscono per fornire un'ulteriore autorevole conferma alla tesi sostenuta dall'appellante.
Secondo il dr. inquadrando tutte le carenze tecniche di Per_9 Parte_1
nel contesto economico-finanziario ampiamente illustrato, le cause che hanno compromesso tale contesto, già più volte individuate, hanno sicuramente rappresentato un'esimente per la poiché in un Parte_1
project financing (a differenza di un contratto di appalto) la certezza delle componenti positive di reddito, nonché della tempistica dei relativi incassi,
Pagina 87 rappresenta il punto fondamentale con il quale si mantiene in equilibrio il sistema>. Sottolinea, ancora, l'ausiliario del giudice che basta un leggero stravolgimento per mettere in pericolo il progetto di finanza e, dunque, anche le sue fase intermedie, quali la correttezza tecnica della manutenzione degli impianti, della progettazione e degli interventi> (pag.
15 delle risposte alle osservazioni alla bozza).
Pur non potendosi esprimersi in termini di “correlazione matematica”, il dr. ha condivisibilmente affermato che anche “la correttezza tecnica Per_9
della manutenzione degli impianti e degli interventi” ha risentito della precaria situazione economica di derivante dalla mancata Parte_1
attuazione del piano economico-finanziario della Concessione. E ciò tanto più se si tiene in considerazione che le difficoltà economico-finanziarie desumibili dagli indicatori dei bilanci certificati della sono Parte_1
relative ad una società di scopo costituita per la sola gestione della concessione oggetto di analisi.
10.6 In definitiva, il mancato rispetto della previsione di incasso delle
“entrate” non ha consentito la generazione di un cash flow di gestione continuo così da poter dare luogo al fenomeno dell'autofinanziamento: la mancanza di puntuali ed integrali pagamenti da parte della ha CP_2
costretto ad intervenire con mezzi propri per garantire la Parte_1
continuità del pubblico servizio, e le ha così impedito vuoi di poter utilizzare le risorse personali, vuoi di ricorrere al finanziamento bancario - quindi di attingere proprio a quelle fonti di finanziamento previste dal PEF per i lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione degli impianti.
Tutto ciò ha posto detta società, già poco tempo dopo la presa in carico degli impianti, in condizioni economiche di grave difficoltà e, comunque, completamente divergenti da quelle che si sarebbero create in caso di
Pagina 88 regolare adempimento degli obblighi del Concedente, così da incidere in maniera decisiva sulla possibilità per di rispettare anche gli Parte_1
obblighi di gestione, manutenzione e rifunzionalizzazione degli impianti posti a suo carico dalla Concessione.
11. Gli sviluppi successivi del rapporto hanno ulteriormente confermato tale conclusione.
Dopo numerose contestazioni e con l'accordo del 28.7.2009, ratificato con
Decreto n. 1852 del 18.12.2009, le parti avevano tentato di ristabilire le condizioni dell'equilibrio economico e finanziario, a partire dalla e, in particolare, attraverso l'anticipazione del Controparte_26
contributo pubblico di 20 milioni di euro, così da rendere possibile l'accesso al credito bancario per il finanziamento principale di 85 milioni di euro, ed il riconoscimento da parte della dell'obbligo di Controparte_2
revisionare la concessione con la quantificazione dei ricavi da corrispondere alla Tale accordo consentì l'apertura di nuovi Parte_1
termini per il finanziamento da parte della Banca BIIS che, sulla base di una nuova deliberazione (essendo quella precedente decaduta per le ragioni già espresse), pose come condizione il ritorno in bonis del bilancio del concessionario, la formalizzazione dell'atto integrativo di revisione della concessione, la riduzione del credito scaduto per effetto dei pagamenti da parte del Concedente e l'espresso riconoscimento da parte di quest'ultimo delle fatture da cedere.
Come rilevato dal c.t.u. dr. la mancata sottoscrizione dell'atto Per_9
integrativo e il perdurante ritardo dei pagamenti nonché l'incertezza derivante dalla procedura di risoluzione attivata dal Concessionario, interruppe la disponibilità della Banca BIIS in ordine alla concessione della suddetta linea di anticipazione (pag. 135).
Pagina 89 Nel frattempo, anzi, la posizione debitoria della si era accresciuta CP_2
rapidamente al punto che, nell'accordo del 28.07.2009, essa si riconosceva debitrice di 70 milioni di euro, quindi 20 milioni in più del debito riconosciuto circa un anno prima nell'accordo del 19.06.2008.
11.1 Particolarmente significative, ad avviso del Collegio, sono le risultanze emerse dalle delibere della n. 932 del Controparte_2
26.5.2008 e n. 1852 del 18/12/2009, nelle quali la afferma che: CP_2
- “la consegna degli impianti ad effettuata in tempi successivi a Parte_1
quello di aggiudicazione della Concessione (luglio 2003), ha causato un disallineamento nell'andamento cronologico del Piano Economico
Finanziario allegato al contratto di Concessione”;
- la Convenzione doveva essere rimodulata “atteso il mancato bilanciamento riscontrato tra l'offerta e l'effettivo avvio della Concessione
e sia per il disavanzo economico riscontrato rispetto ai canoni tariffari appostati e riscossi dagli enti locali tributari e dai consorzi utenti”;
- si rendeva necessario sottoscrivere un atto integrativo del contratto del
16.12.2004, in coerenza con quanto previsto dall'art. 34 del contratto medesimo, “al fine di ristabilire, nel rispetto di quanto previsto dall'appalto originario, il riequilibrio economico-finanziario della concessione mediante: il riallineamento temporale del PEF al periodo
2006/2022, in coerenza con la data di effettiva consegna deli impianti;
…la quantificazione degli effetti finanziari legati alla mancata consegna delle rete fognanti interne dei Comuni”.
Sulla base di tali premesse, la ha, quindi, deliberato di Controparte_2
procedere alla revisione della convenzione “al fine di realizzare il riequilibrio economico-finanziario della concessione ex art. 34 della stessa, ripristinando la corrispondenza tra ricavi dovuti al concessionario
Pagina 90 dalla data di inizio della gestione e quelli previsti nel PEF a valere sui medesimi periodi”, con conseguente allungamento della durata della concessione di circa un anno.
Da tali provvedimenti si desume, allora, che la stessa Controparte_2
all'epoca, riconduceva la necessità di una revisione della Convenzione essenzialmente alla modifica del Piano Economico Finanziario determinata dal ritardo dei tempi di consegna degli impianti ad rispetto a Parte_1
quelli preventivati nella originaria Convenzione, nonché dal disavanzo economico pure verificatosi rispetto ai canoni tariffati riscossi dagli enti locali.
Non vi è stato, quindi, alcun richiamo alle contestazioni che la CP_2
avrebbe poi avanzato nella lettera di risoluzione che essa, in data
28.09.2010, aveva inoltrato ad in risposta alla precedente diffida Parte_1
ad adempiere inviata da quest'ultima alla in data 23.09.10. Anche CP_2
la tardività di queste contestazioni, allora, non può che inficiarne l'attendibilità e confermare ulteriormente il carattere recessivo delle stesse rispetto alle plurime contrapposte violazioni riconducibili alla che CP_2
si sono protratte lungo l'arco temporale di operatività del contratto non attinto dalla risoluzione.
In estrema sintesi, risulta confermata la ricostruzione della vicenda offerta da secondo cui la regolare attuazione del programma così come Parte_1
regolato dalla Concessione è stata impedita sostanzialmente da tre eventi che ne hanno compromesso la fattibilità:
- il primo consiste nella ritardata consegna degli impianti che ha implicato che la sostenesse dei costi diversi da quelli previsti nel Parte_1
documento del 2003;
Pagina 91 - il secondo, strettamente consequenziale al primo, riguarda la mancata revisione della concessione il cui obbligo era determinato appunto dal lievitare dei costi rispetto a quelli preventivati al momento della firma della convenzione;
- il terzo è rappresentato dalla mancata anticipazione di quel “volume minimo di incassi” che la pur trattenendo le tariffe pagate degli CP_2
utenti, era tenuta ad eseguire dal momento che non erano state stipulate da parte del concedente le convenzioni con i gestori del servizio pubblico
( ), tranne un accordo con quest'ultimo gestore limitatamente al 14% Pt_3
annuo del dovuto (per circa 8 milioni euro annui).
12. In conclusione, alla luce del rapporto di successione cronologica, proporzionalità e causalità tra le rispettive condotte inadempienti,
l'inadempimento accertato della deve ritenersi, in Controparte_2
un'ottica comparativa, su un livello prevalente rispetto a quello della società ed avendo impedito la fattibilità del programma negoziale Parte_1
assume, perciò, il carattere di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.
Ne deriva che deve dichiararsi l'avvenuta risoluzione di diritto alla data del
24 luglio 2010 della convenzione di concessione rep. 13625 del 16 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione e dell'art. 1454 c.c., per effetto del grave inadempimento della e dell'inutile Controparte_2
decorso del termine per adempiere assegnato da Parte_1
con la diffida prot. 143/MB/2010 del 23 giugno 2010.
[...]
Per effetto dell'annullamento della dichiarazione di risoluzione della
Convenzione per colpa di contenuta nella sentenza impugnata e Parte_1
posta a base anche della successiva ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., vanno consequenzialmente riformate sia la predetta sentenza del Tribunale
Pagina 92 di Napoli n. 11162/2018 pubblicata in data 21/12/2018 sia l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Napoli depositata in data 09/11/2020, emessa a definizione del giudizio r.g. n. 28968/2010 (a seguito della sentenza non definitiva n. 11162/2018), che aveva acquisito efficacia di sentenza recante n. cronologico 3517/20 del 09.11.2020.
Per quanto riguarda tutte le richieste consequenziali alla dichiarazione di risoluzione, la causa va, tuttavia, rimessa sul ruolo istruttorio al fine di tentare una soluzione transattiva della presente controversia, oltre che degli altri giudizi ancora in corso e strettamente dipendenti dalla pronuncia adottata in questa sede, così come prospettato anche dai difensori delle parti nel corso dell'udienza di discussione orale della causa.
Si segnala sin d'ora che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, dovranno approfondirsi in contraddittorio delle parti i presupposti e l'entità delle singole voci rispettivamente richieste in caso di risoluzione per colpa della anche al fine di evitare Controparte_2
possibili duplicazioni delle domande articolate in questa sede con quelle formulate negli altri giudizi.
La regolamentazione delle spese processuali verrà adottata all'esito della definizione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – non definitivamente pronunciando sugli appelli principali ed incidentali rispettivamente proposti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
11162/2018 pubblicata in data 21/12/2018, e nei confronti dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del Tribunale di Napoli depositata in data
09/11/2020, emessa a definizione del giudizio r.g. n. 28968/2010 (che
Pagina 93 acquisiva efficacia di sentenza recante n. cronologico 3517/20 del
09.11.2020), così provvede:
1) dichiara non luogo a provvedere sull'intervento spiegato da CP_5
(ora ) nel giudizio di primo grado recante
[...] _3
R.G. n 28969/2010, per intervenuta rinuncia allo stesso;
2) accoglie, per quanto di ragione, gli appelli proposti da
[...]
e, in riforma dei provvedimenti impugnati, Parte_1
dichiara la risoluzione di diritto alla data del 24 luglio 2010 della convenzione di concessione rep. 13625 del 16 dicembre 2004, per effetto del grave inadempimento della così rigettando la Controparte_2
contrapposta domanda di risoluzione per colpa di avanzata dalla Parte_1
CP_2
3) rimette, per il resto, la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 01/07/2025.
Il Presidente estensore
dr. Michele Magliulo
Pagina 94