Articolo 115 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 114Articolo 116
Versione
6 maggio 1952
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Versione
29 aprile 1981
Art. 115.
(( (Revoca dell'incarico di capo o sottocapo e cancellazione del pilota per fatto penale) )) ((In caso di gravi mancanze o di comprovata incapacita', il capo o i sottocapi piloti possono essere revocati dall'incarico con provvedimento del Ministro della marina mercantile, salva l'applicazione delle altre pene disciplinari previste dall'art. 1254 del codice.
Il pilota condannato con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare o nel registro dei piloti viene cancellato dal registro dei piloti con la procedura di cui all'art. 1263 del codice.))
Entrata in vigore il 29 aprile 1981
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