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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/11/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1252/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
AN OL PI Presidente relatore
ES PI DI
Alex Costanza DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1252 R.G. dell'anno 2023 tra:
( ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
RA RE in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
e
( , rappresentata e difesa all'avv. Mariella Controparte_1 C.F._2
Gulotta, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario avente ad oggetto: Modifica delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Assegnati i termini ex art. 473bis.28 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di seguito riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 10 1) Domande delle parti.
1.1) Con ricorso ex art 473 bis 29 cpc, depositato il 5/7/2023 premesso Parte_1 che dalla relazione sentimentale con è nata il [...]la IA ha chiesto Controparte_1 Per_1 la modifica delle condizioni contenute nell'accordo omologato con decreto dal Tribunale di
Marsala il 9/5/2022 come segue: “Modificare il provvedimento emesso da Tribunale di Marsala in data 09/05/2022 nel p.c. RG 1378/2021 in ordine alla modalità di visita padre – IA e, in particolare : - Ex art. 473 – bis 6 – 15 Autorizzare il padre, in via urgente, a incontrare la minore presso la sede dei Servizi Sociali di Castelvetrano – Servizio Spazio Neutro – per il ripristino del diritto di visita e di relazione;
- Ex art. 473 bis 29 All'esito degli incontri in Spazio
Neutro modificare i diritti di visita padre IA;
- Emettere ogni altro provvedimento utile alla tutela della minore che si renda necessario in seguito alle valutazioni effettuate dai Servizi
Sociali e all'esito dell'istruttoria”.
1.2) Con memoria di costituzione ha chiesto: ”Respinte le contrarie domande Controparte_1 eccezioni e difese: preliminarmente: riunire al presente fascicolo gli atti del fascicolo allo stato pendente dinanzi il Tribunale per i Minorenni di Palermo R.G.V. n. 316/2023 avente ad oggetto la domanda di decadenza della potestà genitoriale del Sig. sulla IA minore Pt_1 Per_2
; nel merito : pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale del sig.
[...] [...]
sulla IA minore adottando i provvedimenti consequenziali;
in Parte_1 Persona_2 subordine: sospendere la potestà genitoriale del Sig. sulla IA minore Parte_1
almeno fino a quando questi non dimostri, attraverso un percorso di sostegno alla Persona_2 genitorialità, di aver acquisito consapevolezza del ruolo paterno e aver dimostrato di avere piena capacità genitoriale;
rigettare nel merito le domande tutte formulate dal ricorrente”.
1.3) Con comparsa si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore che ha, Persona_2
a sua volta, così precisato le conclusioni” -disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- disporre all'esito della CTU l'affidamento condiviso della minore;
- confermare il Persona_2 mantenimento a carico del padre in € 150,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- confermare il pagamento a carico del padre del pagamento del 50% delle spese straordinarie documentate e/o concordate;
- disciplinare il diritto di visita del padre alla minore . In Via Per_1 subordinata - disporre all'esito della CTU, in caso di condotta pregiudizievole di uno dei genitori, emettere provvedimento ex art. 333 cc;
ovvero in via gradatamente subordinata - disporre all'esito della CTU l'affidamento esclusivo della minore alla madre”. Persona_2
Pag. 2 a 10 La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali, C.T.U., e trattenuta in decisione all'udienza del 9/7/2025, dopo il deposito delle seguenti note di precisazione delle conclusioni:
- per il ricorrente, “- Rigettare la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del
; - Rigettare la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del;
- Pt_1 Pt_1
Rigettare la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, stabilire che l'assegno unico dovrà continuare ad essere diviso al 50% come per legge;
- Confermare l'affidamento condiviso della minore con domicilio prevalente presso la madre;
- Regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare la minore nei seguenti modi e termini: - tre volte a settimana (mercoledì, giovedì e sabato ) dalle 15:00 ovvero alla fine dell'orario scolastico e fino alle 20:00; - Ordinare al Servizio Sociale di Castelvetrano di monitorare l'esatta esecuzione della disciplina incontri padre-IA, predisponendo un programma per l'attivazione dei pernottamenti e per le vacanze, nonché di relazionare al DI Tutelare ogni tre mesi;
- Condannare a Controparte_1 rifondere a le spese di lite”; Pt_1
- per la convenuta, “- 1. In considerazione della dimostrata impossibilità di instaurare– nonostante i tentativi fatti – un dialogo tra i genitori a causa dell'atteggiamento di chiusura e di opposizione del nei confronti della , disporre l'affido esclusivo della minore Pt_1 CP_1 Per_2
alla madre, con diritto di visita del padre secondo le prescrizioni che il Tribunale riterrà
[...] opportune, prevedendo la possibilità del pernottamento esclusivamente dopo il compimento del sesto anno di età, tenuto conto anche del parziale inserimento della minore nel nuovo contesto familiare del padre.
2. Disporre che l'assegno unico venga interamente incassato dalla Sig.ra
con la quale la minore convive ovvero, in subordine – nel caso in cui il Tribunale CP_1 ritenesse di attribuire la riscossione dell'assegno unico nella misura del 50% ciascuno – disporre un aumento del contributo al mantenimento erogato dal in favore della IA Pt_1 minore, fissandolo in euro 250 mensili.
3. Disporre il dovere di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie rimettendosi al Protocollo su spese extra assegno adottato dal Tribunale di Marsala. - Con vittoria di spese e compensi”;
- per la Curatela speciale della minore : “- disattesa ogni contraria istanza eccezione Persona_2
e difesa;
disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_2 CP_1
presso cui sarà collocata;
disporre e disciplinare il diritto di visita del sig.
[...] [...]
alla IA per tre giorni alla settimana senza pernottamento, prematuro allo stato;
Parte_1
disporre la continuazione del monitoraggio dell'evoluzione relazionale padre-IA da parte
Pag. 3 a 10 del Servizio Sociale di Castelvetrano;
- confermare il mantenimento a carico del padre in €
150,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese in caso di percepimento integrale dell'assegno unico da parte della sig.ra o disporlo in € 250,00 in caso di percepimento in CP_1 quota;
- confermare il pagamento a carico del padre del pagamento del 50% delle spese straordinarie documentate e/o concordate;
- disporre l'ammonimento ex art. 473 – bis 39 lett. a)
a carico del padre che si è reso protagonista di numerose diserzioni di visite alla IA;
- disporre un percorso genitoriale dinanzi il Consultorio Familiare quale necessario supporto alla genitorialità”.
2) Regime di affidamento di . Persona_2
2.1) La richiesta di modifica del regime di affidamento già concordato tra le parti e recepito dal
Tribunale con il decreto del 9/5/22 è stata avanzata dal a cagione di difficoltà insorte Pt_1 nell'esercizio del proprio diritto di visita tra l'estate del 2022 e quella del 2023, ricondotte dalla parte convenuta all'arbitrio dello stesso ricorrente.
Con ordinanza del 23/10/23 il DI Delegato ha disposto “che, ferme restando le prescrizioni del decreto del 9/5/22, gli incontri tra il e la IA avvengano presso il Servizi di Pt_1 Per_1
Spazio Neutro secondo apposita calendarizzazione predisposta dall'Ufficio dei Servizi Sociali del
Comune di Castelvetrano, sino al 28/2/2024”.
Con il medesimo provvedimento è stato richiesto ai Servizi sociali competenti per territorio di fornire delle relazioni sull'andamento degli incontri tra padre e IA.
Con ulteriore ordinanza del 9/4/2024, si disponeva che i Servizi Sociali del Comune di
Castelvetrano verificassero la possibilità di incontri padre-IA anche al di fuori del servizio di
Spazio Neutro.
Dalle relazioni trasmesse emergeva che gli incontri tra il padre e la IA erano connotati da serenità e voglia di trascorrere del tempo insieme, tanto che i Servizi Sociali, dato il buon andamento degli incontri, programmava – sulla scorta delle prescrizioni provvisorie del DI
Delegato sopra richiamate – gli incontri padre-IA fuori dal servizio Spazio Neutro, così come poi descritte nella relazione del 26/09/2024.
Il buon esito degli incontri presso lo Spazio Neutro veniva attestato nella relazione del 31/3/25 ove si riferiva: “Al fine di meglio relazionare sull'andamento degli incontri tra la piccola Per_1
e il padre, sig. , si è continuato a stabilire un calendario di incontri presso la struttura di Pt_1
Spazio Neutro. Gli stessi procedono sempre con regolarità, puntualità e precisione da entrambe
Pag. 4 a 10 le parti. Il rapporto padre-IA è sempre in continuo sviluppo e crescita. si mostra sempre Per_1 serena, pronta ad abbracciare il padre quando lo vede e a mostrargli tutto il suo affetto. Anche il sig. si mostra gioioso ed affettuoso nei confronti della IA, verso cui rivolge attenzioni e Pt_1 gesti premurosi”.
Ancora, nella relazione del 19/05/2025 i Servizi Sociali confermavano che: “Gli incontri procedono regolarmente e con puntualità. Entrambi, padre e IA, si mostrano sempre collaborativi e desiderosi di trascorrere del tempo insieme”, gli stessi però ribadivano l'importanza della collaborazione tra i genitori affinché si potesse sempre più creare un forte legame con entrambe le figure genitoriali.
In tutte le relazioni dei Servizi Sociali emerge la voglia e l'impegno del padre di istaurare un legame con la IA e tali osservazioni vengono confermate anche dalla CTU, che descrivendo il ha affermato “è un uomo di indole pacata, calmo e di sani principi […] Si è apprezzato Pt_1
l'interesse autentico e sincero verso il benessere della IA con la quale incontro, dopo incontro sta ristabilendo un rapporto affettivo […] Dai colloqui clinici con il emerge che sono Pt_1 presenti in lui delle buone potenzialità e risorse per essere un “ buon genitore” “ il rapporto di
con il padre è in fase di costruzione, già dai primi incontri di SN ad oggi la minore mostra Per_1 interesse e maggiore apertura verso la figura paterna, accogliendo il contatto fisico, gioendo della sua presenza e iniziando a mostrare la capacità di introitarne l'immagine […] Dalla valutazione effettuata si sono osservati in entrambi i genitori degli elementi che, in passato, ne hanno ostacolato la comunicazione e incrinato la relazione, ma non tali da fungere come vero e proprio ostacolo con la IA”.
La CTU, inoltre, ha affermato come assolutamente necessario: “tutelare lo sviluppo emotivo affettivo della minore e consentire di poter vivere pienamente il rapporto con entrambi i Per_1 genitori al fine di proteggere le proprie radici e di acquisire una propria identità, condizioni necessarie per lo sviluppo di una sana personalità”.
2.2) Deve, ora, rilevarsi che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss.
c.c., applicabili anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati. A tal proposito,
l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge n. 54/2006 e, successivamente, dal d.lgs. n. 154/2013, impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale. L'art. 337 ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli”, introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, infatti, prevede che “La responsabilità
Pag. 5 a 10 genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Orbene, ritiene il Collegio che non sussistano, nella fattispecie in esame, elementi decisivi per discostarsi dal modello standard di affidamento della prole, rimanendo peraltro nettamente esclusa la ricorrenza dei presupposti dell'originaria domanda di decadenza avanzata da parte convenuta, da quest'ultima successivamente abbandonata, come evincibile anche dalle stesse memorie conclusionali.
2.2.1) Occorre, innanzitutto, osservare come sia dalla relazione dei Servizi Sociali che nella CTU si pongano in luce, per entrambe le parti, capacità di espletamento delle funzioni genitoriali.
Quanto alla forte conflittualità tra le parti, più volte evocata nel corso del giudizio, occorre osservare come la stessa sia stata fomentata con pari intensità dalle parti, con condotte parimenti stigmatizzabili. A fronte della generica idoneità genitoriale sussistente in capo ad entrambe le parti, dunque, la conflittualità in esame, scaturita dalla scarsa comunicazione, non appare elemento decisivo per la scelta della esclusività dell'affidamento.
Occorre, al riguardo, tenere in considerazione l'affettuoso rapporto che il ricorrente intrattiene con la IA, come pacificamente emergente dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalla CTU, nonché l'impegno dallo stesso profuso ai fini di un idoneo inserimento di nel proprio Per_1 nuovo nucleo familiare.
E' d'uopo riportare le conclusioni del CTU sul punto: “Alla luce delle operazioni svolte non si ravvede, per il presente nucleo familiare, al momento, la necessità di ipotizzare un regime di esercizio della responsabilità genitoriale diverso da quello condiviso. Anzi, è possibile che tale eventualità possa fungere da nocumento, proprio in questo particolare momento in cui, grazie al percorso già iniziato con gli operatori sociali e quello che, a parer della scrivente, dovrebbe iniziare (mediazione e sostegno alla coppia), i genitori possono contare su una Persona_3
“tutela familiare” che li guidi, rassicuri e ne valuti l'andamento. Dunque, non si ravvedono ragioni per optare per un regime diverso da quello condiviso, risultando superflua – anche alla luce del lungo monitoraggio operato tramite i servizi sociali - ogni ulteriore istanza istruttoria al riguardo”.
Non appare necessario l'approfondimento istruttorio sollecitato dalla in ordine a un CP_1 episodio, asseritamente documentato mediante un file audio non versato in giudizio, in cui la
Pag. 6 a 10 piccola si sarebbe doluta di una punizione inflittale dal padre, consistente in particolare nel Per_1 sostare in una stanza buia (dalla quale comunque risultava libera di uscire).
L'attività istruttoria appare superflua poiché l'eventuale accertamento della veridicità del fatto lamentato si limiterebbe a verificare un'episodica severità del ricorrente, senza scalfire il sopra riferito risultato di quasi due anni di monitoraggio continuo dei rapporti tra il padre e la IA, oltre che il risultato stesso della espletata CTU.
2.2.2) In assenza di domande di modifica del precedente assetto (concordato tra le parti), appare necessario ribadire il prevalente collocamento della minore presso la madre.
Quanto agli incontri padre-IA, ai fini di una migliore tutela del diritto alla bi-genitorialità dei minori, si reputa opportuno prevedere in modo analitico che il Diallo abbia la facoltà di tenere con sé la minore: il mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 15:00, o comunque dall'uscita da scuola, fino alle ore 20:00 (ore 21:00 nel periodo estivo), quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna, escludendo, sino al compimento dell'età di sei anni (così come peraltro richiesto dalla stessa convenuta), il pernottamento.
L'esclusione temporanea del pernottamento presso l'abitazione del padre è dettata dalla tenera età della IA e dal trascorso altalenante del rapporto padre-IA, poiché in questa fase di crescita assume importanza fondamentale la stabilità abitativa, mentre risulta ancora in costruzione il rapporto di con il nucleo familiare costituito dal . Per_1 Pt_1
In ogni caso viene rispettato il principio della bigenitorialità poiché vengono assicurati al padre non collocatario la visita ed il prelievo della IA per tre pomeriggi infrasettimanali (cfr. su caso analogo, Cass. Civ. sez. I, 11/07/2024, n.19069).
Dopo il compimento del sesto anno, a fine settimana alternati, la minore verrà prelevata dal padre alle ore 15 del sabato per essere riaccompagnata presso il domicilio paterno alle ore 18 della domenica.
Per ciò che concerne le festività, è opportuno prevedere l'alternanza presso i genitori per le festività natalizie (24/25 dicembre), del nuovo anno (31 dicembre/1gennaio) e per quelle pasquali
(Pasqua/Pasquetta). Analoga alternanza dovrà essere garantita per le ricorrenze de 25 aprile, I maggio, 2 giugno e I novembre;
la minore, inoltre, trascorrerà 10 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo con ciascun genitore.
I servizi incaricati continueranno anche il monitoraggio del nucleo familiare relazionando ogni quattro mesi al DI Tutelare presso cui viene aperta la vigilanza per la durata di un anno.
Pag. 7 a 10 Ai fini di un più rapido inserimento della piccola nel contesto familiare paterno e di un più Per_1 ravvicinato monitoraggio nei primi mesi di applicazione del nuovo regime di frequentazione padre-IA, appare opportuno disporre che in occasione di almeno un incontro infra-settimanale padre-IA sia attuato il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione del , secondo Pt_1 calendario appositamente predisposto dal Servizio Sociale del Comune di Castelvetrano.
2.4) Quanto alle condizioni economiche dell'affidamento, fermo restando quanto già previsto dal decreto del 9/5/2022 in tema di contribuzione straordinaria al mantenimento di in ragione Per_1 della prevalente collocazione di presso la madre, appare opportuno disporre che a Per_1 beneficiare dell'Assegno Unico ex art. art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 sia la per il 75 % e il CP_1
per il residuo 25 %, potendosi derogare alla pari ripartizione del beneficio anche nel caso Pt_1 di affidamento condiviso della prole (Cass. Civ. sez. I, 22/02/2025, n.4672).
3) Spese di lite.
In ragione dell'esito della lite (soccombenza della in ordine al regime di affidamento;
CP_1 soccombenza reciproca in merito alla distribuzione dell'assegno; soccombenza del in Pt_1 merito all'immediata attivazione di un regime di pernottamento presso il domicilio paterno), risultano sussistere valide ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra il e la . Pt_1 CP_1
Occorre poi porre in solido in capo al e alla , con pari ripartizione nei rapporti Pt_1 CP_1 interni, le spese della difesa tecnica della minore , secondo l'effettivo valore della Persona_2 controversia e al lume dei parametri fissati dal D.M. 55/14, opportunamente ridotti in ragione della contenute complessità delle questioni dedotte, con pagamento in favore dell'Erario e senza necessità di provvedere, in questa sede, alla dimidiazione ex art. 130 D.P.R. 115/02 in relazione all'ammissione del minore al Patrocinio a spese dello Stato (v. Cass. Civ. Cass. Civ. sez. II,
11/09/2018, n.22017; Cass. Civ. Sez. II, 17/11/2022, n.33924).
4) Spese di C.T.U.
Per le ragioni di cui al precedente punto, le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, generate dalla necessità di verificare le capacità genitoriali delle parti in relazione alla domanda di decadenza proposta dalla e alle iniziali criticità nel rapporto padre-IA poste in CP_1 evidenza dallo stesso ricorrente, in ragione della concreta evoluzione della causa e del suo esito vanno poste a carico del e della , in solido tra loro, con pari ripartizione nei rapporti Pt_1 CP_1 interni.
Pag. 8 a 10
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, sul ricorso proposto nel procedimento indicato, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) a parziale modifica del decreto del 9/5/2022, fatto salvo l'affidamento condiviso della minore ai genitori con collocazione presso il domicilio materno, dispone che gli Persona_2 incontri padre-IA avvengano secondo le modalità indicate in motivazione;
2) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Castelvetrano predispongano il servizio di educativa domiciliare in occasione di almeno uno degli incontri infra-settimanali padre-IA, secondo calendario predisposto dagli stessi Servizi e per la durata di quattro mesi decorrenti dalla presente pronuncia;
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Castelvetrano vigilino sulla corretta attuazione delle prescrizioni concernenti l'esercizio del diritto di visita del Diallo per la durata di un anno, relazionando con cadenza quadrimestrale al DI Tutelare, presso il quale è aperto, per la durata di un anno, apposito fascicolo di vigilanza;
4) dispone che l'Assegno Unico venga versato per il 75 % in favore della e per la restante CP_1 parte in favore del;
Pt_1
5) dispone che i genitori comunichino reciprocamente ogni cambiamento di residenza o di domicilio, così come il cambiamento del proprio recapito telefonico;
6) ammonisce e a garantire alla IA la serenità del libero accesso all'altro Pt_1 CP_1 genitore, nonché a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IA con ciascuno di essi;
7) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra il ricorrente e la convenuta Pt_1
; CP_1
8) condanna il ricorrente e la convenuta , in solido tra loro, a rifondere il curatore Pt_1 CP_1 speciale della minore delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre Persona_2 al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, da pagarsi in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
9) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico del e del , in solido tra Pt_1 CP_1 loro, con pari ripartizione nei rapporti interni;
10) manda la Cancelleria per le necessarie comunicazioni ai Servizi Sociali di Castelvetrano e all'Ufficio del DI Tutelare.
Pag. 9 a 10 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 24 novembre 2025.
Il Presidente est.
AN OL PI
Pag. 10 a 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
AN OL PI Presidente relatore
ES PI DI
Alex Costanza DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1252 R.G. dell'anno 2023 tra:
( ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
RA RE in virtù di procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
e
( , rappresentata e difesa all'avv. Mariella Controparte_1 C.F._2
Gulotta, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario avente ad oggetto: Modifica delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Assegnati i termini ex art. 473bis.28 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di seguito riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 10 1) Domande delle parti.
1.1) Con ricorso ex art 473 bis 29 cpc, depositato il 5/7/2023 premesso Parte_1 che dalla relazione sentimentale con è nata il [...]la IA ha chiesto Controparte_1 Per_1 la modifica delle condizioni contenute nell'accordo omologato con decreto dal Tribunale di
Marsala il 9/5/2022 come segue: “Modificare il provvedimento emesso da Tribunale di Marsala in data 09/05/2022 nel p.c. RG 1378/2021 in ordine alla modalità di visita padre – IA e, in particolare : - Ex art. 473 – bis 6 – 15 Autorizzare il padre, in via urgente, a incontrare la minore presso la sede dei Servizi Sociali di Castelvetrano – Servizio Spazio Neutro – per il ripristino del diritto di visita e di relazione;
- Ex art. 473 bis 29 All'esito degli incontri in Spazio
Neutro modificare i diritti di visita padre IA;
- Emettere ogni altro provvedimento utile alla tutela della minore che si renda necessario in seguito alle valutazioni effettuate dai Servizi
Sociali e all'esito dell'istruttoria”.
1.2) Con memoria di costituzione ha chiesto: ”Respinte le contrarie domande Controparte_1 eccezioni e difese: preliminarmente: riunire al presente fascicolo gli atti del fascicolo allo stato pendente dinanzi il Tribunale per i Minorenni di Palermo R.G.V. n. 316/2023 avente ad oggetto la domanda di decadenza della potestà genitoriale del Sig. sulla IA minore Pt_1 Per_2
; nel merito : pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale del sig.
[...] [...]
sulla IA minore adottando i provvedimenti consequenziali;
in Parte_1 Persona_2 subordine: sospendere la potestà genitoriale del Sig. sulla IA minore Parte_1
almeno fino a quando questi non dimostri, attraverso un percorso di sostegno alla Persona_2 genitorialità, di aver acquisito consapevolezza del ruolo paterno e aver dimostrato di avere piena capacità genitoriale;
rigettare nel merito le domande tutte formulate dal ricorrente”.
1.3) Con comparsa si costituiva in giudizio il curatore speciale della minore che ha, Persona_2
a sua volta, così precisato le conclusioni” -disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
- disporre all'esito della CTU l'affidamento condiviso della minore;
- confermare il Persona_2 mantenimento a carico del padre in € 150,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- confermare il pagamento a carico del padre del pagamento del 50% delle spese straordinarie documentate e/o concordate;
- disciplinare il diritto di visita del padre alla minore . In Via Per_1 subordinata - disporre all'esito della CTU, in caso di condotta pregiudizievole di uno dei genitori, emettere provvedimento ex art. 333 cc;
ovvero in via gradatamente subordinata - disporre all'esito della CTU l'affidamento esclusivo della minore alla madre”. Persona_2
Pag. 2 a 10 La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali, C.T.U., e trattenuta in decisione all'udienza del 9/7/2025, dopo il deposito delle seguenti note di precisazione delle conclusioni:
- per il ricorrente, “- Rigettare la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del
; - Rigettare la richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del;
- Pt_1 Pt_1
Rigettare la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, stabilire che l'assegno unico dovrà continuare ad essere diviso al 50% come per legge;
- Confermare l'affidamento condiviso della minore con domicilio prevalente presso la madre;
- Regolamentare il diritto del padre a vedere e frequentare la minore nei seguenti modi e termini: - tre volte a settimana (mercoledì, giovedì e sabato ) dalle 15:00 ovvero alla fine dell'orario scolastico e fino alle 20:00; - Ordinare al Servizio Sociale di Castelvetrano di monitorare l'esatta esecuzione della disciplina incontri padre-IA, predisponendo un programma per l'attivazione dei pernottamenti e per le vacanze, nonché di relazionare al DI Tutelare ogni tre mesi;
- Condannare a Controparte_1 rifondere a le spese di lite”; Pt_1
- per la convenuta, “- 1. In considerazione della dimostrata impossibilità di instaurare– nonostante i tentativi fatti – un dialogo tra i genitori a causa dell'atteggiamento di chiusura e di opposizione del nei confronti della , disporre l'affido esclusivo della minore Pt_1 CP_1 Per_2
alla madre, con diritto di visita del padre secondo le prescrizioni che il Tribunale riterrà
[...] opportune, prevedendo la possibilità del pernottamento esclusivamente dopo il compimento del sesto anno di età, tenuto conto anche del parziale inserimento della minore nel nuovo contesto familiare del padre.
2. Disporre che l'assegno unico venga interamente incassato dalla Sig.ra
con la quale la minore convive ovvero, in subordine – nel caso in cui il Tribunale CP_1 ritenesse di attribuire la riscossione dell'assegno unico nella misura del 50% ciascuno – disporre un aumento del contributo al mantenimento erogato dal in favore della IA Pt_1 minore, fissandolo in euro 250 mensili.
3. Disporre il dovere di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie rimettendosi al Protocollo su spese extra assegno adottato dal Tribunale di Marsala. - Con vittoria di spese e compensi”;
- per la Curatela speciale della minore : “- disattesa ogni contraria istanza eccezione Persona_2
e difesa;
disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_2 CP_1
presso cui sarà collocata;
disporre e disciplinare il diritto di visita del sig.
[...] [...]
alla IA per tre giorni alla settimana senza pernottamento, prematuro allo stato;
Parte_1
disporre la continuazione del monitoraggio dell'evoluzione relazionale padre-IA da parte
Pag. 3 a 10 del Servizio Sociale di Castelvetrano;
- confermare il mantenimento a carico del padre in €
150,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese in caso di percepimento integrale dell'assegno unico da parte della sig.ra o disporlo in € 250,00 in caso di percepimento in CP_1 quota;
- confermare il pagamento a carico del padre del pagamento del 50% delle spese straordinarie documentate e/o concordate;
- disporre l'ammonimento ex art. 473 – bis 39 lett. a)
a carico del padre che si è reso protagonista di numerose diserzioni di visite alla IA;
- disporre un percorso genitoriale dinanzi il Consultorio Familiare quale necessario supporto alla genitorialità”.
2) Regime di affidamento di . Persona_2
2.1) La richiesta di modifica del regime di affidamento già concordato tra le parti e recepito dal
Tribunale con il decreto del 9/5/22 è stata avanzata dal a cagione di difficoltà insorte Pt_1 nell'esercizio del proprio diritto di visita tra l'estate del 2022 e quella del 2023, ricondotte dalla parte convenuta all'arbitrio dello stesso ricorrente.
Con ordinanza del 23/10/23 il DI Delegato ha disposto “che, ferme restando le prescrizioni del decreto del 9/5/22, gli incontri tra il e la IA avvengano presso il Servizi di Pt_1 Per_1
Spazio Neutro secondo apposita calendarizzazione predisposta dall'Ufficio dei Servizi Sociali del
Comune di Castelvetrano, sino al 28/2/2024”.
Con il medesimo provvedimento è stato richiesto ai Servizi sociali competenti per territorio di fornire delle relazioni sull'andamento degli incontri tra padre e IA.
Con ulteriore ordinanza del 9/4/2024, si disponeva che i Servizi Sociali del Comune di
Castelvetrano verificassero la possibilità di incontri padre-IA anche al di fuori del servizio di
Spazio Neutro.
Dalle relazioni trasmesse emergeva che gli incontri tra il padre e la IA erano connotati da serenità e voglia di trascorrere del tempo insieme, tanto che i Servizi Sociali, dato il buon andamento degli incontri, programmava – sulla scorta delle prescrizioni provvisorie del DI
Delegato sopra richiamate – gli incontri padre-IA fuori dal servizio Spazio Neutro, così come poi descritte nella relazione del 26/09/2024.
Il buon esito degli incontri presso lo Spazio Neutro veniva attestato nella relazione del 31/3/25 ove si riferiva: “Al fine di meglio relazionare sull'andamento degli incontri tra la piccola Per_1
e il padre, sig. , si è continuato a stabilire un calendario di incontri presso la struttura di Pt_1
Spazio Neutro. Gli stessi procedono sempre con regolarità, puntualità e precisione da entrambe
Pag. 4 a 10 le parti. Il rapporto padre-IA è sempre in continuo sviluppo e crescita. si mostra sempre Per_1 serena, pronta ad abbracciare il padre quando lo vede e a mostrargli tutto il suo affetto. Anche il sig. si mostra gioioso ed affettuoso nei confronti della IA, verso cui rivolge attenzioni e Pt_1 gesti premurosi”.
Ancora, nella relazione del 19/05/2025 i Servizi Sociali confermavano che: “Gli incontri procedono regolarmente e con puntualità. Entrambi, padre e IA, si mostrano sempre collaborativi e desiderosi di trascorrere del tempo insieme”, gli stessi però ribadivano l'importanza della collaborazione tra i genitori affinché si potesse sempre più creare un forte legame con entrambe le figure genitoriali.
In tutte le relazioni dei Servizi Sociali emerge la voglia e l'impegno del padre di istaurare un legame con la IA e tali osservazioni vengono confermate anche dalla CTU, che descrivendo il ha affermato “è un uomo di indole pacata, calmo e di sani principi […] Si è apprezzato Pt_1
l'interesse autentico e sincero verso il benessere della IA con la quale incontro, dopo incontro sta ristabilendo un rapporto affettivo […] Dai colloqui clinici con il emerge che sono Pt_1 presenti in lui delle buone potenzialità e risorse per essere un “ buon genitore” “ il rapporto di
con il padre è in fase di costruzione, già dai primi incontri di SN ad oggi la minore mostra Per_1 interesse e maggiore apertura verso la figura paterna, accogliendo il contatto fisico, gioendo della sua presenza e iniziando a mostrare la capacità di introitarne l'immagine […] Dalla valutazione effettuata si sono osservati in entrambi i genitori degli elementi che, in passato, ne hanno ostacolato la comunicazione e incrinato la relazione, ma non tali da fungere come vero e proprio ostacolo con la IA”.
La CTU, inoltre, ha affermato come assolutamente necessario: “tutelare lo sviluppo emotivo affettivo della minore e consentire di poter vivere pienamente il rapporto con entrambi i Per_1 genitori al fine di proteggere le proprie radici e di acquisire una propria identità, condizioni necessarie per lo sviluppo di una sana personalità”.
2.2) Deve, ora, rilevarsi che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss.
c.c., applicabili anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati. A tal proposito,
l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge n. 54/2006 e, successivamente, dal d.lgs. n. 154/2013, impone al giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre l'affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale. L'art. 337 ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli”, introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, infatti, prevede che “La responsabilità
Pag. 5 a 10 genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., “qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Orbene, ritiene il Collegio che non sussistano, nella fattispecie in esame, elementi decisivi per discostarsi dal modello standard di affidamento della prole, rimanendo peraltro nettamente esclusa la ricorrenza dei presupposti dell'originaria domanda di decadenza avanzata da parte convenuta, da quest'ultima successivamente abbandonata, come evincibile anche dalle stesse memorie conclusionali.
2.2.1) Occorre, innanzitutto, osservare come sia dalla relazione dei Servizi Sociali che nella CTU si pongano in luce, per entrambe le parti, capacità di espletamento delle funzioni genitoriali.
Quanto alla forte conflittualità tra le parti, più volte evocata nel corso del giudizio, occorre osservare come la stessa sia stata fomentata con pari intensità dalle parti, con condotte parimenti stigmatizzabili. A fronte della generica idoneità genitoriale sussistente in capo ad entrambe le parti, dunque, la conflittualità in esame, scaturita dalla scarsa comunicazione, non appare elemento decisivo per la scelta della esclusività dell'affidamento.
Occorre, al riguardo, tenere in considerazione l'affettuoso rapporto che il ricorrente intrattiene con la IA, come pacificamente emergente dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalla CTU, nonché l'impegno dallo stesso profuso ai fini di un idoneo inserimento di nel proprio Per_1 nuovo nucleo familiare.
E' d'uopo riportare le conclusioni del CTU sul punto: “Alla luce delle operazioni svolte non si ravvede, per il presente nucleo familiare, al momento, la necessità di ipotizzare un regime di esercizio della responsabilità genitoriale diverso da quello condiviso. Anzi, è possibile che tale eventualità possa fungere da nocumento, proprio in questo particolare momento in cui, grazie al percorso già iniziato con gli operatori sociali e quello che, a parer della scrivente, dovrebbe iniziare (mediazione e sostegno alla coppia), i genitori possono contare su una Persona_3
“tutela familiare” che li guidi, rassicuri e ne valuti l'andamento. Dunque, non si ravvedono ragioni per optare per un regime diverso da quello condiviso, risultando superflua – anche alla luce del lungo monitoraggio operato tramite i servizi sociali - ogni ulteriore istanza istruttoria al riguardo”.
Non appare necessario l'approfondimento istruttorio sollecitato dalla in ordine a un CP_1 episodio, asseritamente documentato mediante un file audio non versato in giudizio, in cui la
Pag. 6 a 10 piccola si sarebbe doluta di una punizione inflittale dal padre, consistente in particolare nel Per_1 sostare in una stanza buia (dalla quale comunque risultava libera di uscire).
L'attività istruttoria appare superflua poiché l'eventuale accertamento della veridicità del fatto lamentato si limiterebbe a verificare un'episodica severità del ricorrente, senza scalfire il sopra riferito risultato di quasi due anni di monitoraggio continuo dei rapporti tra il padre e la IA, oltre che il risultato stesso della espletata CTU.
2.2.2) In assenza di domande di modifica del precedente assetto (concordato tra le parti), appare necessario ribadire il prevalente collocamento della minore presso la madre.
Quanto agli incontri padre-IA, ai fini di una migliore tutela del diritto alla bi-genitorialità dei minori, si reputa opportuno prevedere in modo analitico che il Diallo abbia la facoltà di tenere con sé la minore: il mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 15:00, o comunque dall'uscita da scuola, fino alle ore 20:00 (ore 21:00 nel periodo estivo), quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna, escludendo, sino al compimento dell'età di sei anni (così come peraltro richiesto dalla stessa convenuta), il pernottamento.
L'esclusione temporanea del pernottamento presso l'abitazione del padre è dettata dalla tenera età della IA e dal trascorso altalenante del rapporto padre-IA, poiché in questa fase di crescita assume importanza fondamentale la stabilità abitativa, mentre risulta ancora in costruzione il rapporto di con il nucleo familiare costituito dal . Per_1 Pt_1
In ogni caso viene rispettato il principio della bigenitorialità poiché vengono assicurati al padre non collocatario la visita ed il prelievo della IA per tre pomeriggi infrasettimanali (cfr. su caso analogo, Cass. Civ. sez. I, 11/07/2024, n.19069).
Dopo il compimento del sesto anno, a fine settimana alternati, la minore verrà prelevata dal padre alle ore 15 del sabato per essere riaccompagnata presso il domicilio paterno alle ore 18 della domenica.
Per ciò che concerne le festività, è opportuno prevedere l'alternanza presso i genitori per le festività natalizie (24/25 dicembre), del nuovo anno (31 dicembre/1gennaio) e per quelle pasquali
(Pasqua/Pasquetta). Analoga alternanza dovrà essere garantita per le ricorrenze de 25 aprile, I maggio, 2 giugno e I novembre;
la minore, inoltre, trascorrerà 10 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo con ciascun genitore.
I servizi incaricati continueranno anche il monitoraggio del nucleo familiare relazionando ogni quattro mesi al DI Tutelare presso cui viene aperta la vigilanza per la durata di un anno.
Pag. 7 a 10 Ai fini di un più rapido inserimento della piccola nel contesto familiare paterno e di un più Per_1 ravvicinato monitoraggio nei primi mesi di applicazione del nuovo regime di frequentazione padre-IA, appare opportuno disporre che in occasione di almeno un incontro infra-settimanale padre-IA sia attuato il servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione del , secondo Pt_1 calendario appositamente predisposto dal Servizio Sociale del Comune di Castelvetrano.
2.4) Quanto alle condizioni economiche dell'affidamento, fermo restando quanto già previsto dal decreto del 9/5/2022 in tema di contribuzione straordinaria al mantenimento di in ragione Per_1 della prevalente collocazione di presso la madre, appare opportuno disporre che a Per_1 beneficiare dell'Assegno Unico ex art. art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021 sia la per il 75 % e il CP_1
per il residuo 25 %, potendosi derogare alla pari ripartizione del beneficio anche nel caso Pt_1 di affidamento condiviso della prole (Cass. Civ. sez. I, 22/02/2025, n.4672).
3) Spese di lite.
In ragione dell'esito della lite (soccombenza della in ordine al regime di affidamento;
CP_1 soccombenza reciproca in merito alla distribuzione dell'assegno; soccombenza del in Pt_1 merito all'immediata attivazione di un regime di pernottamento presso il domicilio paterno), risultano sussistere valide ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra il e la . Pt_1 CP_1
Occorre poi porre in solido in capo al e alla , con pari ripartizione nei rapporti Pt_1 CP_1 interni, le spese della difesa tecnica della minore , secondo l'effettivo valore della Persona_2 controversia e al lume dei parametri fissati dal D.M. 55/14, opportunamente ridotti in ragione della contenute complessità delle questioni dedotte, con pagamento in favore dell'Erario e senza necessità di provvedere, in questa sede, alla dimidiazione ex art. 130 D.P.R. 115/02 in relazione all'ammissione del minore al Patrocinio a spese dello Stato (v. Cass. Civ. Cass. Civ. sez. II,
11/09/2018, n.22017; Cass. Civ. Sez. II, 17/11/2022, n.33924).
4) Spese di C.T.U.
Per le ragioni di cui al precedente punto, le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, generate dalla necessità di verificare le capacità genitoriali delle parti in relazione alla domanda di decadenza proposta dalla e alle iniziali criticità nel rapporto padre-IA poste in CP_1 evidenza dallo stesso ricorrente, in ragione della concreta evoluzione della causa e del suo esito vanno poste a carico del e della , in solido tra loro, con pari ripartizione nei rapporti Pt_1 CP_1 interni.
Pag. 8 a 10
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, sul ricorso proposto nel procedimento indicato, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) a parziale modifica del decreto del 9/5/2022, fatto salvo l'affidamento condiviso della minore ai genitori con collocazione presso il domicilio materno, dispone che gli Persona_2 incontri padre-IA avvengano secondo le modalità indicate in motivazione;
2) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Castelvetrano predispongano il servizio di educativa domiciliare in occasione di almeno uno degli incontri infra-settimanali padre-IA, secondo calendario predisposto dagli stessi Servizi e per la durata di quattro mesi decorrenti dalla presente pronuncia;
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Castelvetrano vigilino sulla corretta attuazione delle prescrizioni concernenti l'esercizio del diritto di visita del Diallo per la durata di un anno, relazionando con cadenza quadrimestrale al DI Tutelare, presso il quale è aperto, per la durata di un anno, apposito fascicolo di vigilanza;
4) dispone che l'Assegno Unico venga versato per il 75 % in favore della e per la restante CP_1 parte in favore del;
Pt_1
5) dispone che i genitori comunichino reciprocamente ogni cambiamento di residenza o di domicilio, così come il cambiamento del proprio recapito telefonico;
6) ammonisce e a garantire alla IA la serenità del libero accesso all'altro Pt_1 CP_1 genitore, nonché a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IA con ciascuno di essi;
7) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra il ricorrente e la convenuta Pt_1
; CP_1
8) condanna il ricorrente e la convenuta , in solido tra loro, a rifondere il curatore Pt_1 CP_1 speciale della minore delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre Persona_2 al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, da pagarsi in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;
9) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, a carico del e del , in solido tra Pt_1 CP_1 loro, con pari ripartizione nei rapporti interni;
10) manda la Cancelleria per le necessarie comunicazioni ai Servizi Sociali di Castelvetrano e all'Ufficio del DI Tutelare.
Pag. 9 a 10 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 24 novembre 2025.
Il Presidente est.
AN OL PI
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