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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/10/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3164/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3164/2017, promossa da:
elettivamente domiciliata in Alba Adriatica, S.S. 16 n.7/C, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Sigmar Frattarelli, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in , via del Prelato n.7, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Riccardo Emanuel Panzone Persia, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
e contro
PROVINCIA di TERAMO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in m Roma, via della Balduina n.289, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Ciccopiedi, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
RZ AM
pagina 1 di 7 e contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Roberto Sabbatini ed elettivamente domiciliata a Teramo, Frazione San Nicolò a
Tordino, via Vincenzo Bindi n. 18, presso lo studio dell'avv. Simona Irelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RZ AM nonché contro e CP_3 Controparte_4
ER CH
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, il rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso: accertare e dichiarare le violazioni, le omissioni e gli inadempimenti dei propri obblighi posti in essere dal tutti descritti in Controparte_1 narrativa;
per l'effetto, condannare il Comune di per quanto di Controparte_1 ragione a: creare e realizzare un adeguato accesso sulla strada comunale, di congrua ampiezza ed estensione, libero da intralci e ostacoli e da vegetazione, che conduca dall'ingresso principale a quello al piano seminterrato del fabbricato dell'attrice e consenta quindi il comodo transito delle autovetture fino all'ingresso al piano seminterrato e al garage ivi esistente;
realizzare un idoneo intervento sul suddetto tratto di strada comunale finalizzato ad evitare il deflusso delle acque meteoriche verso il piano seminterrato del fabbricato di proprietà dell'attrice; realizzare un idoneo intervento finalizzato alla definitiva risoluzione della problematica della conclamata pericolosità dell'innesto stradale che dalla proprietà dell'attrice conduce alla S.P. n.66, procedendo in alternativa o al taglio della siepe sita sul fondo limitrofo o allo spostamento dell'innesto stradale o comunque all'intervento più adeguato al fine di consentire la piena visuale in pagina 2 di 7 corrispondenza di esso ed eliminarne del tutto l'attuale pericolosità; installare sul tratto di strada comunale adiacente alla proprietà dell'attrice idonei dispositivi di illuminazione in modo da eliminare l'attuale situazione di disagio e di pericolo;
procedere alla rimozione coattiva dell'albero a grande fusto sito sul fondo limitrofo che ostruisce i cavi della linea elettrica o comunque alla sua adeguata riduzione in altezza e al taglio delle sue fronde più alte;
porre in essere tutti gli atti, i provvedimenti e gli interventi di legge finalizzati ad eliminare o comunque a ridurre drasticamente il girovagare diurno e notturno di cani randagi e vaganti nell'area circostante l'abitazione dell'attrice; condannare, inoltre, il al risarcimento del danno subito dall'attrice per non Controparte_1 avere potuto fare libero e pieno utilizzo del proprio garage secondo l'uso al quale lo stesso
è destinato, nella misura di € 5.000 o nella diversa misura che risulterà di giustizia in via equitativa ex art.1226 cod. civ.; condannare, altresì, il al Controparte_1 risarcimento del danno subito dall'attrice a seguito dei ripetuti allagamenti del proprio garage, nella misura di € 2.000 o nella diversa misura che risulterà di giustizia in via equitativa ex art.1226 cod. civ.; con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio il , il quale, previa richiesta Controparte_1 di autorizzazione a chiamare in causa i terzi Provincia di Teramo, Itas UT Assicurazioni,
e , chiedeva il rigetto delle domande proposte da parte CP_3 Controparte_4 attrice in quanto infondate.
Autorizzate le chiamate in causa dei terzi, si costituiva in giudizio la Provincia di
Teramo, la quale, in via principale, chiedeva di dichiarare che nessuna responsabilità per gli eventi dedotti dalla attrice poteva essere ascritta alla Provincia di Teramo e, per l'effetto, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di tale Ente;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di manleva esperita dal , Controparte_1 chiedeva di rigettare la domanda risarcitoria nella quantificazione prospettata dall'attrice e liquidare il quantum secondo giustizia.
Si costituiva in giudizio Itas UT Assicurazioni, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le ragioni tutte esposte a mezzo del presente atto difensivo, così disporre, pronunciare e statuire: nel merito, in via principale: respingere pagina 3 di 7 integralmente e completamente tutte le domande e pretese che sono state avanzate nel presente giudizio dalla Sig.ra contro il , in Parte_1 Controparte_5 quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque respingere e rigettare completamente tali domande per tutti i motivi e le ragioni che sono stati indicati dalla TA
UT nel presente atto difensivo, ovvero per ogni e qualsivoglia motivo e/o ragione che dovesse risultare e/o essere ritenuto maggiormente confacente e/o di giustizia;
nel merito, in via strettamente subordinata: nella più denegata e non creduta delle ipotesi, in cui dovessero essere ritenute dal giudicante suscettibili di qualche accoglimento le domande e pretese avanzate dalla parte attrice nel presente giudizio, limitare, ridurre e contenere nettamente e notevolmente rispetto a quelli che sono gli importi pretesi dalla attrice, senz'altro sproporzionati - le eventuali statuizioni di condanna al risarcimento del danno e gli importi delle eventuali spettanze risarcitorie che fossero riconosciute alla parte attrice stessa, in ogni caso limitando, circoscrivendo e contenendo ogni eventuale statuizione venisse assunta nei confronti e contro il , ai soli ed Controparte_1 eventuali danni e/o pregiudizi che la Sig.ra dovesse aver subìto per Parte_1 eventuale responsabilità del convenuto, e comunque dichiarando la S.V. Ill.ma del CP_1 tutto esente ed immune il da ogni responsabilità e Controparte_1 statuizione di sorta, in relazione e con riguardo agli eventuali danni che la Sig.ra Parte_1
dovesse aver subìto per fatto e colpa rispettivamente della Provincia di Teramo (da
[...] un lato) ed i Sigg.ri e (dall'altro), questi ultimi quali CP_3 Controparte_4 proprietari del fondo confinante con quello attoreo;
QUANTO ALLA CHIAMATA IN
CAUSA DELLA : - in via preliminare e/o pregiudiziale: per tutti i motivi e le CP_2 ragioni specificamente eccepiti, esposti ed illustrate dalla al punto-motivo CP_2 sub 2.1) del presente atto difensivo, voglia la S.V. Ill.ma ritenere e dichiarare l'atto di chiamata in causa notificato dal di al alla TA UT - in CP_1 CP_1 CP_1 quanto privo della formulazione di qualsiasi domanda e/o conclusione contro la stessa - tamquam non esset, privo di ogni valenza ed efficacia e comunque del tutto inidoneo a dar luogo ad alcuna effettiva chiamata in causa quale terza della Impresa assicuratrice odierna comparente, e di conseguenza dichiarare il medesimo Ente Comunale convenuto decaduto dal diritto e/o dalla possibilità di effettuare la chiamata in causa della CP_2
pagina 4 di 7 e disporre e statuire di conseguenza la estromissione dal presente giudizio della CP_2
Impresa assicuratrice odierna comparente, condannando altresì il convenuto al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di quest'ultima. - in via preliminare e/o di eccezione contrattuale: per tutti i motivi e le ragioni specificamente eccepite, esposte ed illustrate dalla ai punti-motivi sub 2.2 e sub 2.3) del presente atto difensivo, voglia la CP_2
S.V. Ill.ma dichiarare e statuire la assoluta e totale inoperatività rispetto all'oggetto del presente giudizio ed ai fatti dannosi e/o danni tutti in questa sede giudiziale lamentati e fatti valere nel presente giudizio dalla Sig.ra contro il Parte_1 [...]
, della polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e Controparte_1 prestatori di lavoro n. 65 / M10628577, evocata dal . - Controparte_5 conseguentemente e per l'effetto, voglia la S.V. Ill.ma dichiarare inammissibili e comunque respingere completamente in quanto del tutto infondate tutte le domande che fossero state avanzate nel presente giudizio dal contro la qui comparente Impresa Controparte_1 assicuratrice in forza della polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n. 65 / M10628577, a mezzo delle quali il convenuto vorrebbe CP_1 essere garantito, tenuto indenne e/o mallevato dalla , rispetto a quanto il CP_2 medesimo convenuto dovesse essere dichiarato tenuto e/o condannato a pagare CP_1 alla attrice, nella più denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate da quest'ultima contro il;
Fermo tutto quanto precede, ad Controparte_1 ogni buon conto, anche nella peggiore e più dannata delle ipotesi in cui la S.V. Ill.ma dovesse comunque ritenere in qualche modo applicabile, nella presente causa, la ridetta polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n. 65 /
M10628577, evocata dal , voglia questo On.le Tribunale Controparte_5 comunque applicare in favore della Compagnia assicuratrice odierna deducente le franchigie e/o gli scoperti previsti dalla polizza medesima in questione. Con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari”.
La causa, assegnata alla scrivente in data 10.5.2018, veniva istruita mediante prova orale e, a seguito di rimessione sul ruolo dopo l'assunzione in decisione per la valutazione della proposta conciliativa formulata dal giudice, giungeva all'udienza del 29.10.2025, ove pagina 5 di 7 le parti dichiaravano di aderire alla proposta transattiva e precisavano le conclusioni come in atti.
***
Letti gli atti relativi al giudizio de quo e rilevato che le parti hanno aderito alla proposta transattiva formulata dal giudice, deve dichiararsi la “cessazione della materia del contendere”.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, in quanto l'accordo transattivo intervenuto può essere valutato quale sopravvenuto evento fattuale o atto volontario delle parti idoneo ad eliminare ogni posizione di contrasto tra le stesse e, dunque, a definire la res controversa (ex pluribus cfr.
Cass. n. 22446/16).
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno espressamente aderito alla proposta transattiva formulata con ordinanza del 29.10.2025.
Quanto alle spese di lite, osserva il Tribunale che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
III, 25 febbraio 2009, n.4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n.3734).
Nella fattispecie in esame, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'espressa adesione delle stesse alla proposta del giudice.
In ragione delle predette circostanze, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 6 di 7 Nulla deve essere disposto sulla richiesta di parte attrice relativa all'addebito al convenuto dell'imposta di registro, essendo tale imposta disciplinata dal D.P.R. n. 131 del
26 aprile 1986.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 3164/2017, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Teramo, 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3164/2017, promossa da:
elettivamente domiciliata in Alba Adriatica, S.S. 16 n.7/C, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Sigmar Frattarelli, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in , via del Prelato n.7, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Riccardo Emanuel Panzone Persia, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
e contro
PROVINCIA di TERAMO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in m Roma, via della Balduina n.289, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Ciccopiedi, che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
RZ AM
pagina 1 di 7 e contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Roberto Sabbatini ed elettivamente domiciliata a Teramo, Frazione San Nicolò a
Tordino, via Vincenzo Bindi n. 18, presso lo studio dell'avv. Simona Irelli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RZ AM nonché contro e CP_3 Controparte_4
ER CH
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, il rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso: accertare e dichiarare le violazioni, le omissioni e gli inadempimenti dei propri obblighi posti in essere dal tutti descritti in Controparte_1 narrativa;
per l'effetto, condannare il Comune di per quanto di Controparte_1 ragione a: creare e realizzare un adeguato accesso sulla strada comunale, di congrua ampiezza ed estensione, libero da intralci e ostacoli e da vegetazione, che conduca dall'ingresso principale a quello al piano seminterrato del fabbricato dell'attrice e consenta quindi il comodo transito delle autovetture fino all'ingresso al piano seminterrato e al garage ivi esistente;
realizzare un idoneo intervento sul suddetto tratto di strada comunale finalizzato ad evitare il deflusso delle acque meteoriche verso il piano seminterrato del fabbricato di proprietà dell'attrice; realizzare un idoneo intervento finalizzato alla definitiva risoluzione della problematica della conclamata pericolosità dell'innesto stradale che dalla proprietà dell'attrice conduce alla S.P. n.66, procedendo in alternativa o al taglio della siepe sita sul fondo limitrofo o allo spostamento dell'innesto stradale o comunque all'intervento più adeguato al fine di consentire la piena visuale in pagina 2 di 7 corrispondenza di esso ed eliminarne del tutto l'attuale pericolosità; installare sul tratto di strada comunale adiacente alla proprietà dell'attrice idonei dispositivi di illuminazione in modo da eliminare l'attuale situazione di disagio e di pericolo;
procedere alla rimozione coattiva dell'albero a grande fusto sito sul fondo limitrofo che ostruisce i cavi della linea elettrica o comunque alla sua adeguata riduzione in altezza e al taglio delle sue fronde più alte;
porre in essere tutti gli atti, i provvedimenti e gli interventi di legge finalizzati ad eliminare o comunque a ridurre drasticamente il girovagare diurno e notturno di cani randagi e vaganti nell'area circostante l'abitazione dell'attrice; condannare, inoltre, il al risarcimento del danno subito dall'attrice per non Controparte_1 avere potuto fare libero e pieno utilizzo del proprio garage secondo l'uso al quale lo stesso
è destinato, nella misura di € 5.000 o nella diversa misura che risulterà di giustizia in via equitativa ex art.1226 cod. civ.; condannare, altresì, il al Controparte_1 risarcimento del danno subito dall'attrice a seguito dei ripetuti allagamenti del proprio garage, nella misura di € 2.000 o nella diversa misura che risulterà di giustizia in via equitativa ex art.1226 cod. civ.; con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio il , il quale, previa richiesta Controparte_1 di autorizzazione a chiamare in causa i terzi Provincia di Teramo, Itas UT Assicurazioni,
e , chiedeva il rigetto delle domande proposte da parte CP_3 Controparte_4 attrice in quanto infondate.
Autorizzate le chiamate in causa dei terzi, si costituiva in giudizio la Provincia di
Teramo, la quale, in via principale, chiedeva di dichiarare che nessuna responsabilità per gli eventi dedotti dalla attrice poteva essere ascritta alla Provincia di Teramo e, per l'effetto, rigettare ogni domanda svolta nei confronti di tale Ente;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di manleva esperita dal , Controparte_1 chiedeva di rigettare la domanda risarcitoria nella quantificazione prospettata dall'attrice e liquidare il quantum secondo giustizia.
Si costituiva in giudizio Itas UT Assicurazioni, la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le ragioni tutte esposte a mezzo del presente atto difensivo, così disporre, pronunciare e statuire: nel merito, in via principale: respingere pagina 3 di 7 integralmente e completamente tutte le domande e pretese che sono state avanzate nel presente giudizio dalla Sig.ra contro il , in Parte_1 Controparte_5 quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque respingere e rigettare completamente tali domande per tutti i motivi e le ragioni che sono stati indicati dalla TA
UT nel presente atto difensivo, ovvero per ogni e qualsivoglia motivo e/o ragione che dovesse risultare e/o essere ritenuto maggiormente confacente e/o di giustizia;
nel merito, in via strettamente subordinata: nella più denegata e non creduta delle ipotesi, in cui dovessero essere ritenute dal giudicante suscettibili di qualche accoglimento le domande e pretese avanzate dalla parte attrice nel presente giudizio, limitare, ridurre e contenere nettamente e notevolmente rispetto a quelli che sono gli importi pretesi dalla attrice, senz'altro sproporzionati - le eventuali statuizioni di condanna al risarcimento del danno e gli importi delle eventuali spettanze risarcitorie che fossero riconosciute alla parte attrice stessa, in ogni caso limitando, circoscrivendo e contenendo ogni eventuale statuizione venisse assunta nei confronti e contro il , ai soli ed Controparte_1 eventuali danni e/o pregiudizi che la Sig.ra dovesse aver subìto per Parte_1 eventuale responsabilità del convenuto, e comunque dichiarando la S.V. Ill.ma del CP_1 tutto esente ed immune il da ogni responsabilità e Controparte_1 statuizione di sorta, in relazione e con riguardo agli eventuali danni che la Sig.ra Parte_1
dovesse aver subìto per fatto e colpa rispettivamente della Provincia di Teramo (da
[...] un lato) ed i Sigg.ri e (dall'altro), questi ultimi quali CP_3 Controparte_4 proprietari del fondo confinante con quello attoreo;
QUANTO ALLA CHIAMATA IN
CAUSA DELLA : - in via preliminare e/o pregiudiziale: per tutti i motivi e le CP_2 ragioni specificamente eccepiti, esposti ed illustrate dalla al punto-motivo CP_2 sub 2.1) del presente atto difensivo, voglia la S.V. Ill.ma ritenere e dichiarare l'atto di chiamata in causa notificato dal di al alla TA UT - in CP_1 CP_1 CP_1 quanto privo della formulazione di qualsiasi domanda e/o conclusione contro la stessa - tamquam non esset, privo di ogni valenza ed efficacia e comunque del tutto inidoneo a dar luogo ad alcuna effettiva chiamata in causa quale terza della Impresa assicuratrice odierna comparente, e di conseguenza dichiarare il medesimo Ente Comunale convenuto decaduto dal diritto e/o dalla possibilità di effettuare la chiamata in causa della CP_2
pagina 4 di 7 e disporre e statuire di conseguenza la estromissione dal presente giudizio della CP_2
Impresa assicuratrice odierna comparente, condannando altresì il convenuto al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di quest'ultima. - in via preliminare e/o di eccezione contrattuale: per tutti i motivi e le ragioni specificamente eccepite, esposte ed illustrate dalla ai punti-motivi sub 2.2 e sub 2.3) del presente atto difensivo, voglia la CP_2
S.V. Ill.ma dichiarare e statuire la assoluta e totale inoperatività rispetto all'oggetto del presente giudizio ed ai fatti dannosi e/o danni tutti in questa sede giudiziale lamentati e fatti valere nel presente giudizio dalla Sig.ra contro il Parte_1 [...]
, della polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e Controparte_1 prestatori di lavoro n. 65 / M10628577, evocata dal . - Controparte_5 conseguentemente e per l'effetto, voglia la S.V. Ill.ma dichiarare inammissibili e comunque respingere completamente in quanto del tutto infondate tutte le domande che fossero state avanzate nel presente giudizio dal contro la qui comparente Impresa Controparte_1 assicuratrice in forza della polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n. 65 / M10628577, a mezzo delle quali il convenuto vorrebbe CP_1 essere garantito, tenuto indenne e/o mallevato dalla , rispetto a quanto il CP_2 medesimo convenuto dovesse essere dichiarato tenuto e/o condannato a pagare CP_1 alla attrice, nella più denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate da quest'ultima contro il;
Fermo tutto quanto precede, ad Controparte_1 ogni buon conto, anche nella peggiore e più dannata delle ipotesi in cui la S.V. Ill.ma dovesse comunque ritenere in qualche modo applicabile, nella presente causa, la ridetta polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n. 65 /
M10628577, evocata dal , voglia questo On.le Tribunale Controparte_5 comunque applicare in favore della Compagnia assicuratrice odierna deducente le franchigie e/o gli scoperti previsti dalla polizza medesima in questione. Con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari”.
La causa, assegnata alla scrivente in data 10.5.2018, veniva istruita mediante prova orale e, a seguito di rimessione sul ruolo dopo l'assunzione in decisione per la valutazione della proposta conciliativa formulata dal giudice, giungeva all'udienza del 29.10.2025, ove pagina 5 di 7 le parti dichiaravano di aderire alla proposta transattiva e precisavano le conclusioni come in atti.
***
Letti gli atti relativi al giudizio de quo e rilevato che le parti hanno aderito alla proposta transattiva formulata dal giudice, deve dichiararsi la “cessazione della materia del contendere”.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, in quanto l'accordo transattivo intervenuto può essere valutato quale sopravvenuto evento fattuale o atto volontario delle parti idoneo ad eliminare ogni posizione di contrasto tra le stesse e, dunque, a definire la res controversa (ex pluribus cfr.
Cass. n. 22446/16).
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato che le parti hanno espressamente aderito alla proposta transattiva formulata con ordinanza del 29.10.2025.
Quanto alle spese di lite, osserva il Tribunale che anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie dovrebbero essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez.
III, 25 febbraio 2009, n.4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n.14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n.3734).
Nella fattispecie in esame, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'espressa adesione delle stesse alla proposta del giudice.
In ragione delle predette circostanze, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 6 di 7 Nulla deve essere disposto sulla richiesta di parte attrice relativa all'addebito al convenuto dell'imposta di registro, essendo tale imposta disciplinata dal D.P.R. n. 131 del
26 aprile 1986.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 3164/2017, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Teramo, 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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