TRIB
Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di Chieti
Sezione distaccata di Ortona
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
N. R.G. 21/2025
Il Giudice dott.ssa Nanni Sofia, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
(c.f./p.i. ), rappresentata dagli avv.ti Edno Gargano e Eraldo Parte_1 P.IVA_1
Sparvieri; rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
rilevato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 633 e 634 c.p.c.; ma non anche quelli di cui all'art. 642 c.p.c., avendo parte ricorrente unicamente dato prova della fonte del rapporto obbligatorio sinallagmatico intercorrente tra le parti, ma non anche allegato specifica documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il preciso diritto fatto valere;
INGIUNGE A
(c.f./p.i. di pagare, entro il termine di 40 giorni dalla notifica del presente CP_1 P.IVA_2
decreto, alla parte ricorrente e per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 112.858,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per onorari, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Ortona, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nanni
TRIBUNALE ORDINARIO di Chieti
Sezione distaccata di Ortona
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
N. R.G. 21/2025
Il Giudice dott.ssa Nanni Sofia, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
(c.f./p.i. ), rappresentata dagli avv.ti Edno Gargano e Eraldo Parte_1 P.IVA_1
Sparvieri; rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
rilevato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 633 e 634 c.p.c.; ma non anche quelli di cui all'art. 642 c.p.c., avendo parte ricorrente unicamente dato prova della fonte del rapporto obbligatorio sinallagmatico intercorrente tra le parti, ma non anche allegato specifica documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il preciso diritto fatto valere;
INGIUNGE A
(c.f./p.i. di pagare, entro il termine di 40 giorni dalla notifica del presente CP_1 P.IVA_2
decreto, alla parte ricorrente e per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 112.858,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per onorari, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Ortona, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nanni